I diritti del contribuente:
come risparmiare le imposte e tutelarsi nei confronti del fisco
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Presentazione
1. Lo Statuto dei diritti del contribuente
2. Il primo controllo dell’Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione
2.1. La comunicazione di irregolarità
2.2. I “preavvisi” telematici al Caf
3. Dalla A alla Z il dizionario del bravo risparmiatore fiscale
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Presentazione
E’opinione ampiamente condivisa che fra gli elementi per valutare la bontà di un sistema
fiscale, il grado di semplicità, trasparenza, e correttezza della sua applicazione pratica occupi un
posto di sicuro rilievo.
A differenza di quanto avviene negli altri Paesi europei, in Italia l’amministrazione dei tributi
è stata a lungo trascurata ed ha camminato di pari passo con la continua complicazione
dell’ordinamento tributario.
Il combinarsi di questi due elementi – normativa fiscale caotica e spesso incomprensibile ai
più e prassi applicativa ancora più confusa – ha favorito il continuo espandersi fra le maglie del
sistema del fenomeno dell’evasione fiscale, che ha raggiunto ormai livelli intollerabili.
E’ questa la ragione per la quale la UIL, a partire dagli anni ottanta, ha posto in essere varie
iniziative anche di denuncia (“Io pago le tasse e tu?” “Il fisco? Un fiasco!” ecc.) che hanno poi
contribuito alla nascita dello Statuto del Contribuente ed alla riforma dell’Amministrazione
Finanziaria, culminata nel 2000 nella trasformazione della stessa in Agenzie Fiscali.
In questo processo di profondo cambiamento, lo Statuto del Contribuente rappresenta una
tappa importante in quanto per il suo tramite sono stati recepiti e disciplinati nell’ordinamento
tributario i principi costituzionali di trasparenza, imparzialità e correttezza dell’azione
amministrativa.
La sua applicazione, però, non è né scontata né semplice, come dimostrano le relazioni dei
Garanti dei contribuenti, nelle quali vengono evidenziati come punti di maggior criticità ad esempio
le procedure relative, all’esecuzione dei rimborsi, alle verifiche fiscali o all’applicazione
dell’autotutela, spesso disattesa dall’Amministrazione.
In ogni caso, significativi passi avanti sono stati fatti, basti pensare al cambiamento delle
regole per il controllo delle dichiarazioni ed al ruolo riconosciuto al contribuente come titolare di
diritti, oltre che di doveri.
Ma la strada da percorrere per dare attuazione concreta ai principi dello Statuto è ancora lungi
dall’esser completata. Una significativa spinta in tal senso può venire sicuramente dalla conoscenza
che ogni contribuente deve avere dei propri diritti per poterne esigere il rispetto, restituendo in tal
modo tutta la sua dignità ad uno strumento di civiltà giuridica introdotto per semplificare e rendere
trasparente l’intero sistema tributario, in coerenza con i principi costituzionali della solidarietà e
dell’equità.
Questo lavoro ha proprio l’obbiettivo di migliorare la conoscenza dei diritti ormai riconosciuti
a tutti i contribuenti, partendo da quelli che consentono di risparmiare legalmente le imposte, fino ai
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comportamenti da tenere e da pretendere nella fase di controllo delle dichiarazioni da parte del
Fisco.
Servizio Politiche Fiscali
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1. Lo statuto dei diritti del contribuente.
Agli inizi degli anni ottanta un Ministro delle Finanze paragonò il rapporto Fisco/contribuente
a quello che esisteva in passato fra il Re e i propri sudditi.
Si trattava ovviamente di una provocazione che, però, fotografava la situazione di quegli anni.
Una situazione che occorre tener presente per comprendere le difficoltà di un percorso –
durato oltre un decennio – che ha portato a recepire nel nostro ordinamento, con lo Statuto dei diritti
del Contribuente, i principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità previsti dagli articoli 3, 23, 53
e 97 della Costituzione, spostando, finalmente, il centro dell’attenzione dalla superiorità assoluta
riconosciuta alla Pubblica Amministrazione alle attese del comune cittadino, titolare di diritti e
doveri suscettibili di tutela da parte dell’ordinamento.
La compliance su cui si basano oggi i rapporti cittadino/amministrazione è il frutto di questo
radicale cambiamento iniziato con la legge n. 241 del 1990, con la quale da un lato vengono
introdotti in capo all’Amministrazione obblighi quali la motivazione dei provvedimenti, la
conclusione del procedimento entro termini prefissati, la pre-determinazione dell’unità
organizzativa responsabile dell’istruttoria, dall’altro vengono riconosciuti diritti degni di tutela a
vantaggio del cittadino/utente come il diritto di accesso agli atti o quello di partecipazione al
procedimento.
Un secondo fondamentale passaggio, avvenuto a distanza di oltre venti anni dalla riforma
fiscale del 1971 e fortemente voluto dalle Confederazioni Sindacali, è rappresentato dalla legge
n.358 del 29 0ttobre 1991, con la quale si poneva finalmente mano alla ristrutturazione del
Ministero delle Finanze, e si introducevano principi generali come “la semplificazione e la
trasparenza dei rapporti con i contribuenti”. Mentre con il relativo decreto attuativo1, si
configuravano le regole per l’applicazione dell’autotutela in campo tributario e le modalità per
assicurare
trasparenza
all’attività
dell’Amministrazione
Finanziaria.
Regole
che
hanno
successivamente ispirato tutti i cambiamenti strutturali intervenuti – a cominciare dagli Uffici di
Relazione con il Pubblico, dai Call Center fino all’ultima più recente riforma che ha visto la nascita
delle Agenzie fiscali.
Lo Statuto costituisce, dunque, l’approdo di un percorso iniziato nei primi anni novanta
allorché da più parti venne avvertita l’esigenza, in presenza di una legislazione tributaria confusa e
farraginosa, di una legge di carattere generale che rafforzasse il principio della certezza giuridica e,
conseguentemente, desse attuazione, anche nel nostro Paese, ai diritti fondamentali del
contribuente.
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D.P.R. n. 287 del 27 marzo 1992
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A differenza degli altri Statuti vigenti nei Paesi Ocse, il nostro ha la particolarità di
disciplinare anche il modo di produzione delle leggi in materia tributaria, prevedendo regole per
migliorare l’accessibilità e la comprensibilità delle norme fiscali, e ponendo anche un freno ad una
ipertrofia legislativa che ha reso il nostro sistema tributario sempre meno trasparente e conoscibile.
Sotto quest’aspetto, lo Statuto prevede, in particolare, la irretroattività delle norme fiscali, il
divieto di prorogare i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti, il divieto di
istituire nuovi tributi e quello di estendere l’applicazione dei tributi esistenti ad altri soggetti con
decreto legge.
Purtroppo, questo primo gruppo di norme fondamentali ha il suo punto di maggiore criticità
nella possibilità di deroghe da parte di leggi successive: solo in materia di efficacia temporale delle
norme tributarie (vedi proroga dei termini per l’accertamento) abbiamo contato 10 deroghe in poco
più di tre anni !
La prima è contenuta nella legge n.388 del 23 dicembre 2000 (lo Statuto è del Luglio del
2000), l’ultima nella legge n. 350 del 24 dicembre del 2003.
Un secondo gruppo di norme è volto a tutelare la posizione del contribuente nei confronti
dell’Amministrazione, riducendone le aree di discrezionalità ed introducendo un vero e proprio
codice di comportamento.
E’ previsto, infatti, da un lato l’obbligo dell’Amministrazione di organizzarsi per assicurare al
contribuente una completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative in
materia tributaria, e dall’altro, il diritto del contribuente alla più ampia conoscenza degli atti che lo
riguardano.
L’Amministrazione viene, inoltre, richiamata al rispetto dei generali doveri previsti dalla
legge n. 241 del 1990 in tema di motivazione degli atti, di individuazione dei responsabili del
procedimento e di comunicazione informativa al destinatario dei provvedimenti.
Conseguentemente, si stabilisce che i rapporti fra fisco e contribuente debbano essere
improntati al principio della collaborazione e della buona fede. E’ un principio “innovativo” nel
terreno tributario, inserito tra gli obbiettivi strategici dell’Amministrazione con il termine di tax
compliance, che indica la necessità di un rapporto fiscale di semplice attuazione, trasparente e
condiviso.
L’affidamento
e
la
buona
fede
impongono,
poi,
un
vincolo
comportamentale
all’Amministrazione, in base al quale il contribuente che si è comportato secondo le indicazioni
contenute negli atti dell’Amministrazione, anche se successivamente modificate o disattese dalla
stessa, non può vedersi irrogare sanzioni, né richiedere interessi moratori; né l’Amministrazione
può irrogare sanzioni in presenza di violazioni meramente formali o quando la violazione sia stata
causata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma.
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Ma sanzioni non possono essere irrogate neanche quando il contribuente ha sfruttato un altro
strumento che lo Statuto gli pone a disposizione, cioè la possibilità di interpellare in anticipo
l’Amministrazione sulla correttezza tributaria di determinati atti o comportamenti che intende porre
in essere e l’Amministrazione non gli abbia dato alcuna risposta entro centoventi giorni dall’istanza
d’interpello. La mancata risposta, in questo caso, equivale, infatti, ad un’autorizzazione al
contribuente a comportarsi così come da lui prospettato nell’istanza.
Precisi diritti e garanzie sono previsti, infine, per il contribuente assoggettato a verifica
fiscale, che ha diritto di essere informato delle ragioni e dell’oggetto della stessa, di farsi assistere,
se lo ritiene, da un professionista abilitato, di veder riportate, nel processo verbale, le osservazioni e
i rilievi che lui stesso o il professionista che lo assiste ritengono di dover fare.
A vigilare sul corretto rispetto delle norme dello Statuto è stato istituito il Garante del
contribuente, un organo collegiale che è presente in tutte le regioni e nelle province autonome ed ha
il compito di verificare, attraverso accessi agli uffici ed esame della documentazione, le irregolarità,
le scorrettezze e le disfunzioni dell’attività fiscale segnalate dai contribuenti.
I poteri attribuiti al Garante dallo Statuto, tuttavia, si fermano qui. Quest’organo, infatti, non
può intervenire direttamente sull’amministrazione in caso di disfunzioni, ma deve limitarsi a
segnalare le stesse nelle relazioni semestrali sull’andamento dell’attività, relazioni che fino ad oggi
hanno evidenziato senz’altro la bontà del percorso fatto, ma hanno sottolineato, altresì, le “criticità”
riscontrate, ad esempio nell’applicazione dell’autotutela, nell’esecuzione dei rimborsi, nelle
verifiche fiscali ecc.
Come si può notare, dunque, passi avanti nella considerazione del contribuente come titolare
di diritti oltre che di doveri nei confronti dell’amministrazione finanziaria ne sono stati fatti, ma è
ancora lunga la strada per garantire la conoscenza e soprattutto la piena applicazione dei diritti
riconosciuti dallo Statuto a tutti i contribuenti, a partire dai più “deboli” come i pensionati e i
lavoratori dipendenti.
Il contributo che si vuole dare, allora, nelle pagine che seguono è proprio questo: aiutare il
contribuente a migliorare la conoscenza dei propri diritti, da quello al risparmio d’imposta con
l’utilizzo pieno e legittimo delle detrazioni e delle deduzioni in sede di dichiarazione, a quelli
previsti nella successiva fase di controllo da parte del Fisco, per poter recuperare a pieno la dignità
di persone che contribuiscono con i propri soldi alle “spese pubbliche”.
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2. Il primo controllo dell’Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione.
2.1. La comunicazione di irregolarità
L’approvazione dello Statuto dei diritti del contribuente ha inciso anche sulle modalità di
esecuzione dei controlli da parte dell’amministrazione finanziaria sulle dichiarazioni dei redditi.
Sotto quest’aspetto, la novità più importante, ma di cui ancora non si è avvertita a pieno la
portata, è rappresentata dalla “comunicazione di irregolarità”, l’atto che l’Agenzia delle Entrate
invia al contribuente quando il risultato della liquidazione della dichiarazione non corrisponde al
risultato dei calcoli da lui fatti.
Si tratta di un grosso passo avanti nella civiltà giuridica dei rapporti con il contribuente, al
quale viene riconosciuto il diritto alla trasparenza dei risultati del controllo prima dell’invio della
cartella esattoriale e la possibilità di confrontarsi in maniera collaborativa con l’amministrazione.
Quali controlli può esercitare l’amministrazione sulle dichiarazioni
I controlli che l’amministrazione (l’Agenzia delle Entrate, in questi casi) può effettuare sulle
dichiarazioni presentate dai contribuenti sono di tre diversi livelli, l’uno via via più approfondito
dell’altro.
Il primo livello (controllo automatizzato o liquidazione della dichiarazione) è un semplice
controllo aritmetico e di abbinamento di versamenti: in pratica si verifica se i conti fatti dal
contribuente in dichiarazione presentano o meno errori e se sono stati effettuati i versamenti dovuti.
Questo livello di controllo riguarda in genere tutte le dichiarazioni e quindi la generalità dei
contribuenti e dei diversi tipi di reddito (da lavoro dipendente, da pensione, da fabbricati, da lavoro
autonomo, d’impresa, ecc.).
Il secondo livello (controllo formale) è un po’ più approfondito e riguarda l’esistenza o meno
della documentazione che giustifica costi e eventuali agevolazioni fiscali utilizzata dal contribuente
nel calcolo dell’imposta e per i dati da lui esposti in dichiarazione.
Questo tipo di controllo si applica anche alle dichiarazioni corredate di visto di
conformità per le quali, pur tenendo conto del fatto che la documentazione è stata controllata
dall’intermediario per apporre il visto, si procede al controllo per verificare la correttezza del visto
rilasciato. Per questo motivo, della richiesta di documenti e chiarimenti inviata al contribuente,
l’Agenzia delle Entrate dovrà informare anche il responsabile dell’assistenza fiscale o il
professionista che ha rilasciato il visto di conformità, in modo che sia assicurata al contribuente
l’assistenza tecnica di cui necessita e l’intermediario possa essere messo in condizione di conoscere
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l’avvio di un’attività istruttoria dalla quale potrebbe anche discendere la contestazione della
infedeltà del visto rilasciato (con le conseguenti sanzioni a suo carico).
Il terzo livello, l’ultimo (controllo sostanziale o accertamento) va oltre la sola esistenza
formale della documentazione e scende nel merito dei contenuti.
Il secondo ed il terzo livello non riguardano tutte le dichiarazioni, ma solo quelle che
rispondono a determinati criteri di selezione di anno in anno definiti.
Proprio per le caratteristiche di successivo approfondimento di questi tre livelli di controllo, il
fatto di aver superato senza intoppi il primo non mette al sicuro il contribuente dai livelli
successivi e dunque non lo autorizza a disfarsi della documentazione, che andrà comunque
conservata fino alla scadenza del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione
(quando, salvo proroghe che allungano il periodo, scade il potere di controllo del fisco. V. capitolo
terzo, “documentazione da conservare”)
Nelle pagine che seguono ci occupiamo del primo livello di controllo, che per la sua
caratteristica di riguardare tutte le dichiarazioni è sicuramente quello maggiormente avvertito dai
contribuenti e quello che fa maggior “rumore” (ricordiamo tutti i titoli dei giornali sull’invasione
delle cartelle pazze o sulle file agli uffici per la correzione degli errori).
Il controllo sui conti della dichiarazione
Il controllo generalizzato è definito “liquidazione” delle imposte, dei contributi e dei premi
dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai
sostituti d’imposta.
I poteri riconosciuti all’Amministrazione finanziaria a questo proposito consistono nel:
► correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione del reddito
imponibile, delle imposte, dei contributi e dei premi, e nel riporto delle eccedenze provenienti dalle
precedenti dichiarazioni
► ridurre l’ammontare di deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta, quando questi siano stati
indicati in misura superiore ai limiti previsti per legge ovvero siano d’importo più elevato rispetto a
quanto risulta dal complesso dei dati esposti in dichiarazione
► controllare che i versamenti dovuti a titolo di acconto e di saldo e le ritenute operate dal
sostituto d’imposta siano stati fatti nei termini e corrispondano a quanto indicato in dichiarazione.
Il controllo prende in considerazione esclusivamente i dati e gli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate confrontandoli altresì con elementi già in possesso
dell’anagrafe tributaria.
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Se, al termine del controllo, il risultato della liquidazione è diverso da quello esposto in
dichiarazione l’amministrazione ha l’obbligo di comunicarlo al contribuente (o al sostituto
d’imposta per quanto riguarda le ritenute) provvedendo ad inviargli una “comunicazione di
irregolarità”.
Quando viene spedita la comunicazione di irregolarità e cosa contiene
La “liquidazione” della dichiarazione viene eseguita in modo automatico. Le dichiarazioni,
infatti, vengono passate al vaglio di un programma informatizzato che verifica la regolare
corrispondenza fra quanto dichiarato nei righi dei diversi quadri della dichiarazione e la
correttezza dei calcoli eseguiti dal contribuente per arrivare a determinare l’imposta (per esempio
viene messa in relazione la presenza del coniuge – o dei figli – a carico con la relativa detrazione e
l’ammontare dell’imposta dichiarata, che deve corrispondere all’ammontare dell’imposta dovuta
meno la detrazione alla quale si ha diritto per legge in presenza di coniuge – o di figli – a carico).
L’obbligo di comunicare il risultato del controllo sussiste solo nel caso in cui i conti
dell’amministrazione non coincidono con quelli del contribuente. Tuttavia è buona prassi
dell’amministrazione inviare una comunicazione con il risultato anche quando il controllo abbia
rilevato la regolarità di tutti i dati e tutti gli elementi della dichiarazione.
Attenzione: la comunicazione di regolarità indica solo che la nostra dichiarazione ha
superato correttamente il primo livello di controllo, quello sui calcoli, che non presentano errori!
Ma potrà sempre essere oggetto di un altro dei successivi livelli di controllo, o sull’esistenza
della documentazione o sul contenuto della stessa.
A seconda del risultato che ha avuto il controllo automatico, dunque, la comunicazione può
essere:
- di regolarità: quando dai calcoli eseguiti in modo automatico dall’Agenzia risulta che il
contribuente non ha commesso nessun errore nella compilazione della dichiarazione;
- di irregolarità: 1) quando dai calcoli eseguiti in modo automatico dall’Agenzia risulta che il
contribuente ha commesso degli errori;
2) quando non ci sono errori nei conteggi fatti dal contribuente, ma risulta
che alcuni (o tutti) i versamenti non sono stati effettuati, oppure sono stati fatti in ritardo o che sono
state versate somme più basse di quelle dovute.
- di maggior credito: quando la correzione degli errori commessi in dichiarazione attribuisce
al contribuente il diritto a vedersi riconosciuto un credito d’imposta maggiore rispetto a quello che
lui aveva esposto in dichiarazione;
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- di minor rimborso: quando, a seguito della correzione degli errori commessi in
dichiarazione, il contribuente, pur non dovendo pagare un’imposta, ha diritto ad un rimborso più
basso rispetto a quello richiesto.
Quali sono gli scopi della comunicazione di irregolarità
La comunicazione di irregolarità ha un doppio scopo:
a) far conoscere al contribuente gli errori commessi nella compilazione della dichiarazione
in modo che non li ripeta;
b) creare una collaborazione fra contribuente e Agenzia attraverso la quale il contribuente
non solo può dare dei chiarimenti sul perché ha compilato determinati righi o quadri della
dichiarazione, fornendo le sue ragioni ed eventualmente dimostrandole con documenti, ma può
anche far presente all’Agenzia gli errori da questa commessi nella liquidazione in modo che
l’Agenzia, se le ragioni fornite sono valide, possa correggere i risultati del controllo, diminuendo
o addirittura annullando le richieste di pagamento fatte con la comunicazione di irregolarità.
Cosa deve fare il contribuente che riceve la comunicazione di irregolarità
Trattandosi di una conquista importante nella civiltà giuridica dei rapporti fisco/contribuente,
il comportamento più corretto (ma anche il più vantaggioso) per il contribuente è quello di
rispondere all’invito contenuto nella comunicazione di irregolarità e contattare l’Agenzia per
chiarire gli errori – se di errori si tratta – commessi da lui nella compilazione della dichiarazione
ovvero dal programma di controllo nella fase di liquidazione.
Questo comportamento, infatti, ha il doppio vantaggio di regolarizzare la propria posizione
nei confronti del fisco ed evitare una serie di fastidi successivi (v. appresso “conseguenze collegate
alla mancata risposta all’invito”).
Conseguenze collegate alla mancata risposta all’invito
Se si smarrisce o si cestina, anche involontariamente, la lettera con la comunicazione cosa
succede?
Se il contribuente non risponde all’invito nei trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione si avranno le seguenti conseguenze:
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- l’Agenzia procederà all’iscrizione a ruolo delle somme il cui pagamento era stato richiesto
con la comunicazione di irregolarità e al successivo invio del ruolo al Concessionario della
riscossione;
- il Concessionario, ricevuto il ruolo da parte dell’Agenzia, notificherà al contribuente una
cartella esattoriale con la quale richiederà oltre al pagamento delle somme che erano già contenute
nella comunicazione, anche gli interessi ed il compenso dovuto al Concessionario stesso.
Cosa potrà fare il contribuente a questo punto? Quali diritti gli sono riconosciuti?
Dopo la notifica della cartella, è, comunque, riconosciuto al contribuente il diritto a contattare
l’Agenzia per ottenere, se del caso, la correzione della cartella (lo sgravio) attraverso una richiesta
di intervento in autotutela. In alternativa potrà, entro sessanta giorni dalla notifica della cartella,
presentare un ricorso all’autorità giudiziaria con tutti i costi e le conseguenze correlate.
Attenzione: l’Agenzia non ha l’obbligo di effettuare lo sgravio in autotutela entro il termine
di scadenza prefissato per la presentazione del ricorso (60gg. Dalla notifica della cartella).
Pertanto è indispensabile, una volta presentata l’istanza di sgravio, tener presente la data di
scadenza per la presentazione del ricorso, in modo da non perdere il diritto a ricorrere alla
Commissione Tributaria se la risposta dell’Agenzia sullo sgravio non si è avuta in tempo utile.
Come fare per rispondere all’invito e contattare l’Agenzia
Il contribuente che sceglie di aderire all’invito dell’Agenzia può contattarla – direttamente o
anche ricorrendo all’ausilio dell’intermediario che ha inviato la dichiarazione – in diversi modi:
a) per telefono, contattando il numero verde dei Centri di assistenza telefonica i quali
possono, nei casi in cui la correzione degli errori è di facile risoluzione, anche provvedere a
correggere la comunicazione direttamente per via telefonica.
La valutazione in ordine alla possibilità di effettuare la correzione per via telefonica spetta,
logicamente, all’operatore del Call Center. In linea generale, tuttavia, questa possibilità si ha in tutte
quelle ipotesi in cui non è necessario il controllo di documentazione per la correzione dell’errore,
ma sono sufficienti i chiarimenti forniti dal contribuente: per esempio nelle ipotesi in cui la
comunicazione di irregolarità è stata inviata a causa di un errore fatto dal contribuente nel riportare
sulla dichiarazione il proprio codice fiscale; oppure quando ci si è sbagliati nel compilare un rigo
(bisognava compilare il rigo immediatamente successivo e invece ho compilato quello precedente e
viceversa); oppure ancora quando ci si è sbagliati nell’indicare qualche cifra, perché per esempio
nello scrivere si sono invertiti dei numeri (dovevo scrivere 123, ho scritto 132; dovevo scrivere 20,
ho scritto inavvertitamente 200; ecc.).
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b) recandosi presso un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia, dove ci si può rivolgere ad uno
degli sportelli appositamente dedicati al servizio dei contribuenti.
c) collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate si può, inoltre, attraverso il servizio di
“richiamata telefonica” prenotare la richiamata da parte del call center oppure fissare un
appuntamento con un funzionario dell’ufficio locale presso cui ci si intende recare (La
prenotazione dell’appuntamento può essere effettuata anche per telefono.)
Documentazione utile
Il contribuente che contatta l’Agenzia – telefonicamente o anche di persona – deve avere con
sé almeno la copia della dichiarazione inviata e le ricevute dei versamenti effettuati.
E’ consigliabile eventualmente, prima di recarsi in ufficio, contattare telefonicamente il Call
Center in modo da sapere se e quali altri documenti sia opportuno avere con sé nel caso specifico.
Cosa deve aspettarsi il contribuente che contatta l’Agenzia
Se il contribuente chiarisce che la comunicazione di irregolarità contiene degli errori (perché
per esempio al controllo automatizzato risultava che avevo diritto alla detrazione per due figli a
carico, mentre in realtà nel corso dell’anno cui si riferisce la dichiarazione mi è nato il terzo figlio e
quindi è giusta la cifra totale da me indicata; oppure perché al controllo automatizzato risultava che
avevo pagato con ritardo perché avevo sbagliato ad indicare la data del versamento ecc) l’impiegato
addetto al servizio (o l’operatore del call center) corregge a vista la dichiarazione e provvede a
stampare una nuova comunicazione con la quale vengono resi noti al contribuente i nuovi risultati.
Attenzione: è un diritto del contribuente aver consegnata la nuova comunicazione, quindi
bisogna ricordarsi eventualmente di richiederla. Per le correzioni effettuate telefonicamente dal call
center il contribuente potrà ricevere la nuova comunicazione via fax o per posta ordinaria.
Se non è possibile correggere immediatamente la dichiarazione (per vari motivi: o perché
c’è troppa folla allo sportello e smaltire la fila costerebbe al contribuente troppe ore di attesa; o
perché sono momentaneamente saltati i collegamenti in rete con la banca dati; oppure perché il
controllo della documentazione prodotta dal contribuente richiede un esame più approfondito)
l’impiegato addetto al servizio di assistenza invita il contribuente a presentare un’istanza per la
correzione della comunicazione, alla quale va allegata tutta la documentazione necessaria per
dimostrare l’errore fatto dallo stesso contribuente nella compilazione della dichiarazione o
dall’Agenzia nel corso del controllo automatizzato.
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In questi casi l’ufficio esamina l’istanza in un secondo momento provvedendo, se del caso,
alla correzione degli errori.
Attenzione: anche in questa ipotesi il contribuente ha diritto ad avere la comunicazione con
i nuovi risultati del controllo che sostituisce la comunicazione originale con la richiesta di
pagamento.
Come si operano le correzioni
Le correzioni che siano eventualmente necessarie a seguito dei chiarimenti e/o della
documentazione portati dal contribuente a sostegno delle proprie ragioni vengono eseguite
dall’impiegato addetto all’assistenza o dall’operatore del call center direttamente sulla dichiarazione
presente nella banca dati dell’Agenzia (cioè sull’originale della dichiarazione all’epoca inviata dal
contribuente).
Cosa contiene la nuova comunicazione
La comunicazione che l’Agenzia deve stampare e consegnare al contribuente dopo aver
effettuato le eventuali correzioni può essere:
- definitiva di regolarità: quando i chiarimenti e/o la documentazione che il contribuente ha
fornito quando ha contattato l’Agenzia hanno permesso la correzione di tutti gli errori;
- di irregolarità solo parzialmente corretta: quando l’esame dei chiarimenti e/o della
documentazione fornita dal contribuente non ha permesso di correggere tutti gli errori indicati nella
prima comunicazione;
- con conferma totale di irregolarità: quando il contribuente non ha fornito chiarimenti o
documentazione utili per giustificare la correttezza dei dati da lui dichiarati.
Perché è così importante avere la comunicazione con i nuovi risultati del controllo
Con l’entrata in vigore dello Statuto dei diritti del contribuente, vi sono stati dei riflessi anche
sulle sanzioni dovute dal contribuente nei confronti del quale il controllo automatizzato della
dichiarazione si è concluso con l’invio di una comunicazione di irregolarità.
Se, infatti, il contribuente che riceve la comunicazione, corredata di modulo per il pagamento
delle cifre dovute a causa degli errori commessi, si rende conto di dover pagare perché ha
effettivamente sbagliato, lo Statuto dei diritti del contribuente gli permette di beneficiare di una
riduzione delle sanzioni. Pagando entro trenta giorni da quello in cui ha ricevuto la
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comunicazione, il totale delle sanzioni da versare è ridotto ad un terzo. Pertanto, se le sanzioni
dovute secondo la comunicazione ammontano per esempio a 100€, pagando entro trenta giorni dalla
comunicazione, si ha diritto a pagare solo 33€ (un terzo di quanto richiesto).
Lo stesso diritto alla riduzione delle sanzioni ad un terzo di quelle richieste è riconosciuto al
contribuente che rispondendo all’invito dell’Agenzia, si reca presso un ufficio (o contatta
telefonicamente un call center) e ottiene la stampa di una nuova comunicazione di irregolarità.
Quando, infatti, i chiarimenti o la documentazione portata dal contribuente non sono stati
sufficienti per correggere totalmente gli errori e la procedura di riesame si è conclusa con la
conferma totale delle irregolarità comunicate (cioè avevo effettivamente commesso degli errori,
perché, per esempio, veramente avevo fatto il versamento con ritardo rispetto alle scadenze) oppure
con una correzione solo parziale (perché per alcuni errori ho potuto dare dei chiarimenti e per altri
no: esempio, pur avendo solo due figli ho fatto i conti male e ho calcolato le detrazioni come se ne
avessi quattro, perché non mi sono accorto che avevo già fatto la somma) la nuova comunicazione
contiene anch’essa la richiesta di sanzioni.
Grazie ai principi introdotti dallo Statuto dei diritti del contribuente, la possibilità di
pagare con le sanzioni ridotte ad un terzo è riconosciuta di nuovo e i trenta giorni per farlo
partono proprio dalla data di consegna della nuova comunicazione.
La data di consegna della nuova comunicazione è, dunque, fondamentale per non perdere il
diritto a pagare le sanzioni ridotte ad un terzo.
Quali le conseguenze se non si paga spontaneamente
Al contribuente che non provvede a pagare spontaneamente neanche entro i trenta giorni
dalla nuova comunicazione, sarà in seguito notificata una cartella di pagamento con l’iscrizione a
ruolo delle somme dovute, comprensive delle somme contenute nella comunicazione, degli
interessi, delle sanzioni per intero nonché del compenso dovuto al Concessionario. (v. sopra
“Conseguenze collegate alla mancata risposta all’invito”)
2.2. I “preavvisi” telematici al Caf
Cosa sono e quando sono inviati
I “preavvisi” telematici sono degli avvisi che precedono l’invio della comunicazione di
irregolarità al contribuente.
Partendo dal presupposto che il contribuente che si è fatto assistere dal Caf (o da un
professionista) per la compilazione e/o l’inoltro della dichiarazione debba avere minori fastidi
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possibili in caso di errori riscontrati sulla dichiarazione, l’Agenzia, prima dell’invio della
comunicazione al contribuente tramite posta, ha previsto la possibilità che la stessa comunicazione
venga anticipata per via telematica all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione.
I “preavvisi” telematici, dunque, hanno lo stesso contenuto e gli stessi fini delle
comunicazioni di irregolarità, ma un destinatario diverso.
Cosa può fare il Caf che riceve il “preavviso” telematico
Il Caf, sulla base dei dati e documenti in suo possesso, può, al posto del contribuente,
segnalare all’Agenzia:
- i versamenti eseguiti dal contribuente, ma non conteggiati;
- i versamenti eseguiti eventualmente con dati errati;
- gli eventuali errori di trasmissione e/o di ricezione dei dati;
- i dati e gli elementi non considerati o valutati erroneamente nel controllo automatizzato.
Cosa deve fare il contribuente quando il Caf gli comunica che sono corretti i rilievi
contenuti nel “preavviso” telematico
Quando il Caf verifica che l’esito della liquidazione comunicato con il preavviso telematico
è corretto (e quindi il contribuente deve versare la somma richiesta dall’Agenzia), lo comunica al
contribuente, fornendogli anche l’allegato Mod.F24 già pre-compilato, in modo da permettergli, se
vuole, di pagare le somme dovute beneficiando della riduzione della sanzione.
I termini per beneficiare correttamente della riduzione della sanzione ad un terzo scadono, in
questa fase, il sessantesimo giorno dall’invio del preavviso al Caf.
Sarà, dunque, cura del Caf far presente al contribuente la data entro cui poter effettuare il
pagamento ridotto.
Se il versamento copre l’intera cifra richiesta nel “preavviso”, il debito si estingue e il
contribuente non riceverà, ovviamente, né comunicazioni né cartelle di pagamento.
Se, invece, il versamento non soddisfa interamente il debito richiesto (può succedere per
esempio che verso, per le sanzioni, una cifra corrispondente ad un terzo del richiesto quando
tuttavia non sono più nei termini per beneficiare della riduzione), l’Agenzia provvederà ad inviare
al contribuente, con raccomandata, una richiesta di chiarimenti e di pagamento per l’importo
mancante.
Cosa succede se il Caf non tiene conto del “preavviso” telematico
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Se, entro 60 giorni dall’invio del “preavviso”, all’Agenzia non risultano né segnalazioni di
errori da parte del Caf, né versamenti da parte del contribuente delle somme dovute in base alle
richieste contenute nel “preavviso”, l’Agenzia provvederà a spedire, tramite posta, direttamente
al contribuente stavolta, la comunicazione di irregolarità con la richiesta di chiarimenti e di
pagamento.
In questa ipotesi il percorso che il contribuente dovrà seguire è quello che abbiamo già visto
nelle pagine precedenti, con tutti i diritti e gli obblighi ad esso collegati.
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3. Dalla A alla Z il dizionario del bravo risparmiatore fiscale.
Pagare le tasse è un dovere per tutti i contribuenti.
La nostra Costituzione finalizza il pagamento delle imposte alla partecipazione da parte di
ognuno alle “spese pubbliche”. La misura di questa partecipazione è diversa da persona a persona e
dipende dalla cd. capacità contributiva, cioè, possiamo dire, dal reddito complessivo di ognuno di
noi.
Molte spese che di norma si affrontano nella vita quotidiana danno, tuttavia, diritto ad un
risparmio d’imposta, ad uno “sconto” nel pagamento, il più delle volte in misura percentuale
rispetto al costo da noi sopportato, in altri casi in misura fissa, prestabilita.
E’ chiaro che per aver diritto allo sconto, le spese devono essere state da noi effettivamente
affrontate nel corso dell’anno. Di conseguenza ne va provato il pagamento.
La documentazione da conservare in caso di controllo consiste, dunque, in linea generale,
in tutte quelle fatture, ricevute o quietanze di pagamento che ci sono state rilasciate da coloro che
hanno ricevuto il pagamento. Per poterli utilizzare come prova questi documenti devono essere
completi di codice fiscale o partita Iva di chi ha percepito le somme e devono contenere
l’indicazione del “tipo” di spesa (es. “ristrutturazione edile” “visita medico-specialistica”
“ricovero”, ecc.) e il nome del contribuente o di un suo familiare a carico. Fra la documentazione da
conservare in caso di controllo rientra altresì la copia della dichiarazione (relativa sia all’anno cui si
riferisce il controllo che eventualmente alle annualità precedenti in caso di utilizzo di credito
d’imposta) e le ricevute dei versamenti effettuati per il pagamento dell’imposta relativa all’anno cui
si riferisce il controllo. Questo tipo di documentazione non può essere sostituita da
autocertificazione (Per maggiori dettagli v. “documentazione da conservare” in calce alle diverse
voci di detrazioni o deduzioni).
Importante: i documenti che provano una condizione (es. lo stato di famiglia per provare la
presenza del familiare a carico a favore del quale sono state sostenute certe spese o sono ammesse
certe detrazioni; il certificato di residenza per dimostrare che la casa comprata con il mutuo sia stata
adibita ad abitazione principale), ma anche altra documentazione specificamente indicata in queste
pagine a proposito per esempio di spese per la ristrutturazione di immobili, sono sostituibili con
un’autocertificazione del contribuente.
La documentazione va conservata, per regola generale, fino al 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quando viene meno il potere di controllo
da parte dell’amministrazione.
Va tenuto presente, in ogni caso, che il predetto termine potrebbe essere allungato con
espressa previsione di legge, in deroga ai principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente,
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(v. paragrafo intitolato “Statuto dei diritti del contribuente”) come è accaduto per esempio con
l’ultima legislazione in materia di condoni.
Il risparmio fiscale può assumere due diverse forme: quella della “detrazione” e quella della
“deduzione”.
Se una spesa da diritto al risparmio sotto forma di “deduzione” dal reddito vuol dire che ci è
riconosciuta la possibilità di sottrarla (per tutto l’importo o parzialmente, dipende dai singoli casi)
dal reddito da assoggettare a tassazione, cioè contribuisce a ridurre il reddito su cui dobbiamo
calcolare l’irpef.
Se, invece, la spesa da noi sostenuta da diritto al risparmio sotto forma di “detrazione” vuol
dire che ci è riconosciuta la possibilità di sottrarne una determinata percentuale dall’imposta
corrispondente al nostro reddito. In questo caso, dunque, non si riduce il reddito su cui calcolare
l’irpef, ma l’irpef stessa, che gode di uno sconto rispetto al totale che dovremmo pagare in base al
nostro reddito.
Per esemplificare consideriamo di avere un reddito di 20.500,00 euro. E spese per 1.500,00
euro. Di queste 500,00 euro danno diritto a deduzioni, 1.000,00 a detrazioni2.
Come si procede: si comincia con il sottrarre dal reddito la parte riconosciuta come
deduzione. 20.500,00 – 500,00 = 20.000,00. Si calcola l’imposta sulla parte di reddito che
dobbiamo assoggettare a tassazione: 20.000,00x23% = 4.600,00. Dall’imposta si sottrae la
percentuale di detrazione, nel nostro esempio 1.000,00 e si arriva all’imposta che effettivamente
dobbiamo versare: in quest’esempio 3.600,00 euro.
Può succedere, anche, che dal risultato dei calcoli per il pagamento delle imposte emerga che
o il reddito sia più basso dell’importo delle deduzioni cui abbiamo titolo oppure che la percentuale
di spesa da utilizzare come detrazione sia più elevata dell’imposta calcolata sul reddito. In queste
ipotesi, sugli importi già versati e/o sulle ritenute già subite a titolo d’acconto sul pagamento
dell’imposta relativa all’anno cui si riferisce la dichiarazione, si ha diritto ad un credito d’imposta,
che, a scelta del contribuente verrà o rimborsato dall’erario (la via più immediata è il rimborso che
si può chiedere con il mod. 730) oppure utilizzato dal contribuente per il pagamento di successive
imposte.
Nelle pagine che seguono sono illustrate le tipologie di spesa (“Assicurazioni”; “Spese
sanitarie”; “Spese per mutui” ecc.) che maggiormente ci troviamo ad affrontare nella vita di tutti i
giorni e che permettono ad ognuno di noi di risparmiare sull’imposta da versare.
2
attenzione: l’esempio è fatto al solo scopo di chiarire come giocano deduzioni e detrazioni e non tiene conto delle altre
voci che interessano il calcolo dell’imposta, come per esempio le deduzioni introdotte dal primo modulo di riforma
dell’imposta sul reddito
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Agevolazioni irpef a favore dei disabili
Sono considerati soggetti portatori di handicap – ai fini delle seguenti agevolazioni – coloro
che sono stati riconosciuti tali ai sensi dell’art.3 della l.104/1992 (anche se non fruiscono
dell’assegno di accompagnamento), i grandi invalidi di guerra di cui all’art.14 del T.U. n.915/1978
e i soggetti equiparati, nonché tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni
mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro o di guerra,
purché presentino minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, stabilizzate o progressive, che
provocano problemi di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa, di livello tale da
determinare svantaggio sociale o emarginazione.
Le agevolazioni (detrazioni e deduzioni) a fini irpef previste dalla legge per i disabili
riguardano:
i figli a carico: per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spetta una speciale
detrazione dall’Irpef pari a 774,69 euro a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo del
genitore
i veicoli: l’acquisto di un mezzo di locomozione (nuovo o usato) da diritto al disabile ad una
detrazione di imposta pari al 19% della spesa sostenuta. La detrazione spetta – nei limiti di una
spesa di importo pari a 18.075,99 euro – per un solo veicolo nel corso di un quadriennio. I quattro
anni cominciano a decorrere dalla data di acquisto del veicolo e, a scelta, si può utilizzare l’intera
detrazione nel primo anno oppure ripartirla in quattro quote annuali di pari importo.
Danno diritto alla detrazione anche le spese sostenute per le riparazioni, escluse quelle di
ordinaria manutenzione.
Non rientrano invece fra le spese che danno diritto alla detrazione i costi di esercizio (per
esempio il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante).
Se per qualsiasi motivo, nel corso del quadriennio, il veicolo per il cui acquisto si è fruito
della detrazione è stato cancellato dal Pra, l’acquisto di un nuovo mezzo di locomozione darà di
nuovo diritto alla detrazione anche se non sono passati i quattro anni da quello precedente.
Se invece il veicolo viene rubato, nel corso dei quattro anni dall’acquisto, spetta sicuramente
la detrazione per il nuovo veicolo, ma il limite di 18.075,99 euro va considerato al netto
dell’eventuale rimborso assicurativo.
A chi deve essere intestata la documentazione da conservare
La documentazione che prova la spesa deve essere intestata direttamente al disabile se questi
è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro.
Va intestata, invece, indifferentemente al disabile o alla persona di famiglia della quale egli
risulta a carico se il disabile è fiscalmente a carico.
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Gli altri mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici: da diritto alla detrazione di imposta
del 19% la spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici, quella per i servizi di interpretariato
dei sordomuti, nonché la spesa per l’ acquisto del cane guida per i non vedenti. A quest’ultima
spesa si applicano le medesime regole viste per l’acquisto dei veicoli.
Le spese di mantenimento del cane guida, invece, danno diritto ad una detrazione forfetaria di
516.46 euro.
L’abbattimento delle barriere architettoniche: le spese per gli interventi finalizzati
all’abbattimento delle barriere architettoniche danno diritto alla detrazione d’imposta del 36%.
Le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap: sono interamente
deducibili dal reddito le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e
permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti riconosciuti portatori di handicap. Si
considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di
premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano,
altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che,
pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito.
Attenzione: le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e
sanitarie, per i mezzi di accompagnamento, deambulazione, sollevamento, per sussidi tecnici ed
informatici danno diritto alla sola detrazione del 19% anche se sostenute da portatori di handicap.
Documentazione da conservare: fatture, ricevute o quietanze di pagamento; scontrini della
farmacia e copia delle prescrizioni per l’acquisto dei medicinali (ovvero scontrino e
autocertificazione in caso di acquisto di medicinali generici.); documentazione utile a comprovare
lo stato di portatore di handicap; stato di famiglia e documentazione dei redditi per i familiari a
carico.
Assegni corrisposti al coniuge
[deduzione]
Gli assegni periodici versati al coniuge, in base ad un provvedimento dell’autorità giudiziaria
emanato a seguito di separazione legale ed effettiva dei coniugi, scioglimento o annullamento del
matrimonio, cessazione degli effetti civili dello stesso, danno diritto alla deduzione dal reddito per
l’intero importo.
L’onere è deducibile anche se il coniuge a cui vengono corrisposti gli assegni risiede
all’estero.
Attenzione: poiché la legge prevede la detassazione degli assegni periodici cd. “divorzili”,
non sono deducibili né le somme versate al coniuge separato in unica soluzione né gli assegni
21
destinati al mantenimento dei figli. In quest’ultima ipotesi, se il provvedimento del giudice non
dovesse distinguere fra la quota destinata al coniuge e quella fissata per il mantenimento dei figli, è
deducibile la metà dell’importo dell’assegno.
Documentazione da conservare: copia versamenti effettuati e provvedimento dell’autorità
giudiziaria in cui si fissa l’importo.
Assicurazioni
[detrazione]
Per i contratti di assicurazione conclusi a partire dal 1° gennaio 2001 e che prevedano il
rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante) e di non
autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, spetta una detrazione pari al 19% del totale dei
premi pagati. La spesa spetta anche se sostenuta per un familiare a carico. La somma massima che è
possibile detrarre, comunque, non può superare i 1.291,14 euro.
Importante: nel caso di assicurazione contro i rischi di non autosufficienza nel compimento
degli atti quotidiani la detrazione spetta solo a condizione che la compagnia di assicurazione non si
sia riservata facoltà di recedere dal contratto.
Per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni che sono state stipulate (o rinnovate) fino
al 31 dicembre 2000, si ha diritto alla detrazione Irpef del 19% anche se il relativo premio è versato
all’estero o a compagnie estere.
Le condizioni per poter risparmiare dall’imposta la cifra corrispondente al 19% del premio
pagato sono due (e devono essere attestate dalla compagnia assicuratrice sulle ricevute di
pagamento): 1) il contratto deve avere una durata non inferiore a cinque anni e 2) non deve
consentire la concessione di prestiti per il primo quinquennio.
Se dalle ricevute di pagamento non risulta l’intestatario della polizza e la durata del contratto
bisogna presentare anche la copia della polizza stipulata.
Attenzione: nel caso di polizza mista contro gli infortuni e contro le malattie, si ha diritto
alla detrazione solo per la parte di premio relativa agli infortuni, che deve essere attestata dalla
compagnia sulle ricevute di pagamento. Se quest’attestazione manca il premio si considera pagato
al cinquanta per cento per i rischi da infortunio e al cinquanta per cento per i rischi da malattia.
Documentazione da conservare: ricevute o quietanze di pagamento dei premi da cui risulti
l’intestatario della polizza e la durata del contratto; copia della polizza stipulata.
Borse di studio
[detrazione]
22
Le borse di studio corrisposte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a
sostegno delle famiglie per le spese di istruzione, danno diritto alla detrazione dell’intero importo
assegnato con la borsa, a condizione che al momento della domanda di assegnazione il contribuente
abbia dichiarato di voler beneficiare della detrazione.
L’importo deve, quindi, essere sempre dichiarato come reddito e contemporaneamente
detratto dall’imposta, a meno che non sia prevista un’esenzione specifica dal reddito (è il caso delle
borse di studio corrisposte da Università e Istituti di istruzione universitaria che non vanno proprio
dichiarate fra i redditi).
Le stesse regole si applicano per le borse di studio assegnate da Francia, Germania, Regno
Unito e Stati Uniti, quando il contribuente Italiano soggiorna per motivi di studio in uno di questi
Stati, ma è pagato da un soggetto residente in Italia. Se, invece, anche il pagamento viene fatto da
un soggetto estero, il contribuente sarà tenuto a pagare le tasse allo Stato estero, ma poi potrà
dichiarare l’importo della borsa in Italia e chiedere che gli venga riconosciuto il credito d’imposta
per quanto pagato all’estero.
Documentazione da conservare: assegnazione borsa di studio con relativi importi; stato di
famiglia e documentazione dei redditi dei familiari a carico; domanda di assegnazione contenente la
dichiarazione di voler beneficiare della detrazione
Contributi a favore delle organizzazioni non governative (ONG)
[deduzione]
L’elenco delle ONG cui si possono versare contributi o fare donazioni deducibili dal reddito
può essere richiesto al Caf o consultato direttamente sul sito www.esteri.it. L’importo massimo
deducibile non può superare il 2% del proprio reddito complessivo.
Documentazione da conservare: ricevute dei versamenti (copia bonifico bancario, ricevuta
del bollettino di conto corrente postale, altre quietanze liberatorie).
Contributi e erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose
[deduzione]
L’importo massimo dei contributi e dei versamenti in denaro a titolo gratuito fatti a favore
delle istituzioni religiose che da diritto ad una deduzione dal reddito è di 1.032,91 euro per ciascuna
istituzione che si vuol sostenere.
Attenzione: le erogazioni effettuate dalle aziende per finanziare il restauro e la conservazione
della casa canonica di una parrocchia non sono deducibili dal reddito d’impresa.
Documentazione da conservare: ricevute di versamento (bonifico bancario, ricevuta in
conto corrente postale, quietanze liberatorie).
23
Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali
[deduzione]
I contributi che lavoratori dipendenti, imprenditori, liberi professionisti, soci di cooperative di
produzione e lavoro abbiano deciso di versare alle forme pensionistiche complementari e
individuali (cd. fondi pensione e varie forme di pensioni individuali) sono deducibili fino al limite
di 5.164,57 euro e comunque in misura non superiore al 12 per cento del reddito complessivo.
Le condizioni per la deducibilità sono dunque due: a) la quota deducibile di contributi
versati non può superare il limite di 5.164,57 euro; b) la quota deducibile non deve comunque
superare il 12 per cento del reddito complessivo del contribuente.
Esempio:
1) contribuente con reddito complessivo pari a 20.400 euro. Il limite di deducibilità in questo
caso è 2448,00 euro, che corrisponde al 12% del suo reddito complessivo.
2) contribuente con reddito complessivo di 49.000,00 euro. Il limite di deducibilità è 5.164,57
euro, perché il 12% di 49.000,00 è più alto ed è pari a 5880,00. In questo caso, quindi, si applica la
prima condizione e si perde la possibilità di dedurre gli ulteriori 715,43 euro che corrispondono alla
differenza fra il limite di €5.164,57 e il 12% sul reddito.
La deduzione spetta anche se il versamento è effettuato a favore di familiari a carico, ma
solo per la parte che non trova capienza nel reddito complessivo di questi.
Attenzione al verificarsi delle seguenti ipotesi:
► i limiti di importo sopra indicati possono essere superati alle seguenti condizioni
- se il contribuente è uno dei cosiddetti “vecchi iscritti a vecchi fondi”, e cioè se alla
data del 28 aprile 1993 era già iscritto ad una delle forme pensionistiche complementari allora
esistenti;
- se è iscritto a forme pensionistiche che versano in squilibrio finanziario;
- se i versamenti sono stati fatti a favore di familiari fiscalmente a carico (v. sopra).
► se il contribuente è lavoratore dipendente, l’importo massimo deducibile – sempre nel
rispetto dei limiti di importo appena visti – non può superare il doppio della quota del trattamento di
fine rapporto (TFR) destinata al fondo.
Documentazione da conservare: oltre alle ricevute o quietanze di pagamento di contributi e
premi, bisogna altresì (se ci si avvale del modello Unico Persone Fisiche e non del 730) compilare,
inviare e conservare anche uno speciale prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi; stato di
famiglia e documentazione dei redditi dei familiari a carico.
24
Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari
[deduzione]
I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per i collaboratori domestici e gli
addetti all’assistenza personale e familiare sono deducibili dal reddito fino ad un importo massimo
di 1549,37 euro.
Documentazione da conservare: fatture, ricevute, quietanze di pagamento
Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e volontari
[deduzione]
I contributi previdenziali ed assistenziali versati in base a disposizioni di legge e i contributi
volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza danno diritto ad
una deduzione dal reddito complessivo per l’intero importo versato, anche se il versamento è stato
effettuato a favore di familiari a carico.
Fra i contributi che danno diritto al risparmio d’imposta sono compresi: quelli versati per il
riscatto degli anni di laurea (compresi quelli versati ai fini della buonuscita), per la prosecuzione
volontaria e quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi; il contributo al servizio
sanitario nazionale versato con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli (anche
quando la spesa sia stata sostenuta dal genitore che abbia pagato il premio per una polizza di
assicurazione RCA intestata al figlio fiscalmente a carico); le somme versate a titolo di premio
all’INAIL da parte dei lavoratori parasubordinati; le somme versate a titolo di contributi agricoli
unificati alla cd. Gestione ex Scau; i contributi per la tutela contro gli infortuni domestici
(assicurazione casalinghe).
Documentazione da conservare: fatture, ricevute, quietanze di pagamento; stato di famiglia
e documentazione dei redditi dei familiari a carico
Contributi versati ai fondi integrativi al servizio sanitario nazionale
[deduzione]
I versamenti fatti per i cosiddetti “fondi doc”, sono deducibili dal reddito per una cifra non
superiore a € 1.807,60. In caso di versamenti fatti a favore di familiari a carico, è deducibile dal
contribuente che ha effettuato il versamento la parte che non trova capienza nel reddito
complessivo del familiare.
Documentazione da conservare: ricevute o quietanze di pagamento di contributi e premi;
stato di famiglia e documentazione dei redditi dei familiari a carico.
25
Detrazione di imposta per gli inquilini di case adibite ad abitazione principale
[detrazione]
I contribuenti – inquilini di immobili destinati a casa di abitazione che abbiano affittato
l’immobile con contratto stipulato o rinnovato secondo appositi accordi definiti in sede locale fra le
organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello
nazionale (i cd. contratti convenzionali introdotti dalla legge 431/98) – hanno diritto a una
detrazione di imposta pari a 495,80 euro se il reddito complessivo dell’inquilino non supera
15.493,71 euro; a 247,90 euro se il reddito complessivo dell’inquilino supera i 15.493,71 euro, ma
non i 30.987,41 euro. La detrazione spetta per l’intera cifra se l’immobile è stato adibito ad
abitazione principale per l’intero anno d’imposta, altrimenti si calcolano tanti dodicesimi quanti
sono i mesi di utilizzo dell’abitazione.
Attenzione: in caso di affitto da ente pubblico (per esempio gli istituti di case popolari)
all’inquilini non spetta in nessun caso la detrazione.
In caso di cointestazione del contratto di affitto, la detrazione spetta in percentuale ad ogni
intestatario. Esempio: contratto intestato a marito e moglie. Il marito ha redditi per 25.000,00 euro;
la moglie per 14.000,00. La detrazione spetterà alla moglie per 247,9 (che corrisponde alla metà di
495,80, che è la quota cui avrebbe diritto in base al suo reddito) e al marito per 123,95 (metà di
247,90. Vale lo stesso discorso fatto per la moglie).
Documentazione da conservare: contratto di locazione cd. convenzionale; certificato di
residenza.
Detrazione per canoni di locazione in caso di trasferimento per motivi di lavoro
[detrazione]
I dipendenti, che per motivi di lavoro si siano trovati a dover trasferire la residenza nel
comune dove prestano la propria attività lavorativa o in un comune limitrofo, e siano titolari di un
contratto di locazione di immobile destinato ad abitazione principale hanno diritto ad un risparmio
d’imposta fissato in 991,60 euro se il loro reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro, ovvero
in 495,80 euro se il loro reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro.
Le ulteriori condizioni per aver diritto alla detrazione, che spetta solo per i primi tre anni in
cui è stata trasferita la residenza, sono: a) che il nuovo comune si trovi ad almeno cento
chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione; b) che la
residenza sia stata trasferita nel nuovo comune da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.
Come quella precedente, questa detrazione deve essere calcolata con riferimento ai mesi
dell’anno in cui l’immobile è stato adibito ad abitazione principale e al numero degli eventuali
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cointestatari del contratto di locazione e non spetta a quei contribuenti che percepiscono redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio per collaborazioni coordinate e continuative).
Documentazione da conservare: contratto di locazione; certificato di residenza
Detrazioni per familiari a carico
[detrazione]
Questa detrazione spetta in misura fissa in base al livello di reddito del contribuente e, quando
si è in presenza di figli, al numero degli stessi e alla loro età.
Ulteriore condizione per beneficiare del risparmio d’imposta è rappresentata dal limite di
reddito del familiare. Per essere considerato a carico, infatti, il reddito del familiare non può
superare i 2.840,51 euro, nel quale vanno ricompresi anche gli oneri deducibili, le nuove deduzioni
per assicurare la progressività dell’imposizione, le eventuali retribuzioni corrisposte da Enti e
Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, dalla Santa Sede,
dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica, nonché la quota
esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in
via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio
dello Stato.
Il calcolo del reddito, in questo caso, ha effetti esclusivamente al fine di verificare le
condizioni reddituali per poter beneficiare della detrazione. Se il limite di 2.840,51 euro viene
superato, infatti, la detrazione non spetta neppure in parte.
Importante: le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non
convivono con il contribuente e non risiedono in Italia. Quelle per altri familiari a carico – diversi
da coniuge e figli – invece, spettano solo a condizione che questi convivano con il contribuente e
risiedano in Italia (esempio: spetta la detrazione per il coniuge separato di fatto che abbia cambiato
abitazione o anche Paese; viceversa la detrazione per il coniuge legalmente ed effettivamente
separato rientra fra le detrazioni per “altri familiari” a carico e quindi non spetta se non concorrono
le condizioni della convivenza e della residenza in Italia.). Altra eccezione è rappresentata dallo
svolgimento del servizio militare di leva, che non fa perdere, al contribuente che ha a suo carico il
familiare che sta svolgendo il servizio militare, il diritto alle detrazioni.
N.B. La tabella con gli importi delle detrazioni per carichi di famiglia è allegata ai modelli
730 e Unico Persone Fisiche; l’importo singolarmente spettante può essere richiesto anche al Caf.
Documentazione da conservare: stato di famiglia; documentazione dei redditi posseduti dai
familiari a carico. La documentazione può essere sostituita da autocertificazione.
Erogazioni all’ospedale Galliera
27
[detrazione]
Le donazioni fatte all’“Ospedale Galliera di Genova”, e finalizzate all’attività del registro
nazionale dei donatori di midollo osseo danno diritto ad una detrazione pari al 30% dell’imposta
lorda dovuta.
Documentazione da conservare: copia versamenti
Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
[detrazione]
Il versamento fatto a favore della società culturale “La Biennale di Venezia” da diritto ad un
risparmio d’imposta del 19% di quanto versato a condizione che l’importo erogato non superi il
30% del reddito complessivo del contribuente.
Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
[detrazione]
Anche in questo caso i versamenti – fatti mediante bollettino postale o bancario, carte di
credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari – danno diritto ad un risparmio d’imposta nella
misura del 19% su un importo massimo di versamento di 2.065,83 euro.
La documentazione da conservare è quindi costituita dalla ricevuta del versamento
effettuato tramite uno dei sistemi richiamati.
Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
[detrazione]
I versamenti – effettuati a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo
– finalizzati alla realizzazione di nuove strutture, al restauro ed al potenziamento delle strutture già
esistenti nonché alla produzione nei vari settori dello spettacolo, danno diritto ad un risparmio
d’imposta pari al 19 per cento di quanto versato a condizione che l’importo erogato non superi il 2
per cento del reddito complessivo dichiarato.
La documentazione da conservare è quindi costituita dalla ricevuta del versamento.
Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
[detrazione]
I soggetti che possono ricevere i versamenti in questione sono soltanto quelli per i quali la
legge ha previsto la trasformazione in fondazione di diritto privato. L’importo che da diritto al
28
risparmio d’imposta nella misura del 19% non può superare il 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato dal contribuente che decide di effettuare il versamento.
Eccezioni si hanno nei seguenti casi, in cui il versamento può arrivare al 30 per cento del
reddito complessivo, se effettuato a) come contributo al patrimonio della fondazione; b) come
contributo per gestire la fondazione durante il primo anno della sua attività; c) come contributo per
gestire fondazione durante i tre anni successivi (nel qual caso, deve esservi un impegno scritto a
versare una somma costante per ciascuno di questi tre anni).
La documentazione da conservare è quindi costituita dalla ricevuta del versamento
Erogazioni liberali a movimenti e partiti politici
[detrazione]
L’importo – compreso fra un minimo di 51,65 euro ed un massimo di 103.291,38 – versato a
favore di movimenti e partiti politici, da diritto ad un risparmio d’imposta pari al 19% di quanto
effettivamente erogato a mezzo di versamento postale o bancario.
I partiti o i movimenti politici destinatari possono raccogliere i versamenti o su un unico
conto nazionale o anche su più conti diversi.
Il versamento può essere effettuato anche da soggetti diversi dalle persone fisiche (cioè da
società di capitali o enti commerciali) purché non abbiano dichiarato nel precedente periodo
d’imposta una perdita che non ha dato luogo a reddito imponibile.
Documentazione da conservare: ricevuta di versamento (postale o bancario) effettuato a
favore dei soggetti indicati.
Erogazioni liberali a società ed associazioni sportive dilettantistiche
[detrazione]
L’importo massimo su cui calcolare il risparmio d’imposta del 19% è stato fissato in 1.500
euro a partire dal 2003.
Anche in questo caso i versamenti devono essere fatti mediante bollettino postale o bancario,
o anche mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La documentazione
da conservare è quindi costituita dalla ricevuta del versamento effettuato tramite uno dei sistemi
appena richiamati.
Erogazioni liberali alle Onlus
[detrazione]
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L’importo massimo, versato a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS), fondazioni, associazioni, comitati ed enti per iniziative umanitarie, religiose o laiche, su
cui calcolare il risparmio d’imposta del 19% è fissato in 2.065,83 euro.
I versamenti devono essere fatti mediante bollettino postale o bancario, o anche mediante
carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La documentazione da conservare è
quindi costituita dalla ricevuta del versamento effettuato tramite uno dei sistemi appena richiamati.
Tra le iniziative per il cui sostegno è ammessa la detrazione rientrano espressamente anche
quelle a favore delle popolazioni – anche se straniere – colpite da calamità pubbliche o da altri
eventi straordinari, purché effettuate esclusivamente tramite: Onlus; organizzazioni internazionali di
cui l’Italia sia membro; altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o
statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le
proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da
altri eventi straordinari; amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non
economici; associazioni sindacali di categoria.
Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
[detrazione]
I contributi versati per diventare soci di una società di mutuo soccorso danno diritto ad un
risparmio d’imposta nella misura del 19% a condizione che l’associazione sia finalizzata ad
assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro, vecchiaia, o, in caso di
decesso del socio, un aiuto alla famiglia.
L’importo massimo di contributi associativi versati su cui poter calcolare la detrazione è di
1.291,14 euro. Il versamento deve essere effettuato a titolo personale: non sono pertanto detraibili i
contributi versati a favore di altre persone, anche se familiari a carico.
I versamenti devono essere fatti mediante bollettino postale o bancario, o anche mediante
carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
La documentazione da conservare è quindi costituita dalla ricevuta del versamento
effettuato tramite uno dei sistemi appena richiamati.
Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
[detrazione]
Le erogazioni in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali di enti ed
istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali, di associazioni e fondazioni legalmente riconosciute senza scopo di
lucro, che promuovono o svolgono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante
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valore culturale/artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, mostre o esposizioni di
rilevante interesse scientifico-culturale, studi, ricerche, documentazione, catalogazione e
pubblicazioni relative ai beni culturali, danno diritto ad un risparmio d’imposta pari al 19 per cento
di quanto versato.
Nel caso in cui, piuttosto che denaro, vengono ceduti gratuitamente dei beni, in base ad
apposita convenzione, il risparmio d’imposta va calcolato sul costo specifico del bene o sul suo
valore normale.
La documentazione da conservare è costituita dalla ricevuta del versamento ovvero dalla
ricevuta di cessione a titolo gratuito di beni.
Istruzione
[detrazione]
Per favorire l’istruzione di livello superiore e universitario, le spese effettivamente sostenute
per la frequenza a corsi di: istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento, e/o di
specializzazione universitaria, danno diritto alla detrazione Irpef del 19%.
Vi rientrano anche i costi per la frequentazione di master a condizione che questi corsi,
quanto a durata e struttura dell’insegnamento, siano assimilabili a corsi universitari o di
specializzazione, e che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati.
La somma pagata può riferirsi anche a più anni di frequenza. I corsi possono essere tenuti
presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private e danno diritto alla detrazione
anche se chi vi si è iscritto è “fuori corso”.
Il limite di spesa è dato dall’ammontare di tasse e contributi stabiliti per gli istituti statali
italiani.
La spesa da diritto al risparmio d’imposta anche se sostenuta per familiari a carico.
Documentazione da conservare: fatture, ricevute o quietanze di pagamento; stato di famiglia
e documentazione dei redditi per i familiari a carico.
Spese funebri
[detrazione]
Il limite massimo (riferito a ciascun evento luttuoso) di spesa per onoranze funebri su cui si
può calcolare il risparmio d’imposta nella misura del 19% è di 1.549,37 euro.
In pratica: per la morte di ognuno dei familiari sotto elencati, si può detrarre una cifra pari al
massimo a €294,38 (cioè al 19% di 1549,37 euro).
L’evento luttuoso deve riguardare i seguenti familiari (indicati nell’articolo 433 del codice
civile): il coniuge; i figli legittimi o legittimati; i figli naturali o adottivi; i discendenti prossimi
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anche naturali; i genitori; gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il
suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.
Documentazione da conservare: fatture, ricevute, quietanze di pagamento; certificato di
morte e attestazione prova parentela.
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
[detrazione]
Le spese sostenute per gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria del
patrimonio edilizio danno diritto, ormai da qualche anno, ad una detrazione d’imposta la cui
percentuale varia, in base agli anni in cui sono effettuati gli interventi, fra il 41% ed il 36%.
Come regola generale il risparmio d’imposta spetta a tutti i soggetti che possiedono o
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi,
indipendentemente dal fatto che essi risiedano o meno in Italia. Quindi, hanno diritto alla
detrazione:
il proprietario o il nudo proprietario dell’immobile,
il titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), ma anche
l’inquilino e il comodatario;
così come possono beneficiare del risparmio d’imposta i soci di cooperative non a proprietà
indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale;
i soci di cooperative a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi;
l’imprenditore individuale, anche agricolo,
i soci delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e i soggetti ad essi
equiparati, le imprese familiari, se l’immobile su cui vengono fatti gli interventi non costituisce
bene strumentale né bene alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.
E’ opportuno ricordare che le spese per cui si ha diritto alla detrazione devono essere
effettivamente rimaste a carico del contribuente (cioè non devono essergli state in nessun modo
rimborsate da altri).
Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più soggetti possessori dello stesso immobile,
la detrazione spetta sugli importi effettivamente pagati da ognuno. Se però la spesa non è stata
sostenuta in percentuale pari alla propria quota di possesso, è necessario ricordarsi di annotare
sulla fattura la percentuale di ripartizione. Esempio: due coniugi sono intestatari al 50%
dell’immobile su cui vengono eseguiti i lavori. Tuttavia le spese di ristrutturazione sono sostenute al
70% dal marito e al 30% dalla moglie. La detrazione va calcolata sugli importi effettivamente
sostenuti da ognuno dei due e sulla fattura si annoterà che il marito ha partecipato per il 70% e la
moglie per il 30.
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Limiti di spesa: i limiti di spesa su cui si può calcolare la detrazione cambiano a seconda
degli anni in cui sono stati sostenuti i costi.
Se la spesa è stata sostenuta negli anni 1998/1999: il massimo di spesa su cui si può
calcolare la detrazione del 41% è di 77.468,53 euro. In caso di scelta per la rateizzazione, il
contribuente può ripartire la detrazione in 5 o 10 quote annuali di pari importo.
Se la spesa è stata sostenuta negli anni 2000/2001: rimangono uguali sia il limite massimo
(77.468,53 euro) che il numero di rate in cui dividere la detrazione. Cambia la percentuale del
risparmio d’imposta che scende al 36%.
Per la spesa sostenuta nel 2002: rispetto all’anno precedente (v. sopra) cambia solo il numero
delle rate. Obbligatoriamente 10.
Se la spesa è stata sostenuta nel 2003: rimangono invariati il numero di rate
(obbligatoriamente 10) e la percentuale di beneficio (36%). Cambia il limite di spesa, che scende a
48.000,00 euro. Tale limite si applica anche nel caso di prosecuzione di interventi dagli anni
precedenti. Quindi se i lavori sono iniziati nel 2002 e continuano nel 2003 il limite totale di spesa da
considerare per il calcolo del risparmio d’imposta non è più 77.468,53 euro, ma 48.000,00 euro.
Questo significa che se, per esempio, nel 2002 si erano previsti lavori per 60.000,00 e la spesa già
sostenuta in quell’anno è di 52.000,00 euro, il completamento dei lavori nel 2003 non da diritto al
risparmio d’imposta perché si è già raggiunto il limite.
Attenzione: il contribuente proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile oggetto
degli interventi (sono esclusi gli inquilini e i comodatari) che ha compiuto, nel 2003, 75 anni può
rateizzare la detrazione in 5 quote invece che in dieci; mentre quello che ha compiuto 80 anni
potrà rateizzarla in 3 quote. La riduzione del numero delle rate si applica anche se i lavori sono stati
fatti in anni precedenti. Quindi il proprietario 75enne che nel 2002 era stato obbligato a rateizzare in
dieci anni il risparmio d’imposta, può scegliere di ridurre a 5 le rate, dividendo in quote uguali la
parte di detrazione ancora da fruire. Esempio: detrazione 5.000,00. Prima rata nel 2002: 500,00
euro. Importo rimanente: 4.500,00. Se si sceglie di ridurre le rate a cinque, ogni rata sarà di importo
pari a 900,00 euro (4.500,00/5).
Documentazione da conservare: copia della raccomandata, scritta su un apposito modello
che si può trovare presso gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, inviata prima dell’inizio dei
lavori al Centro Operativo di Pescara con la comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori,
i dati catastali dell’immobile e con allegata la copia della concessione, (o dell’autorizzazione o della
comunicazione di inizio dei lavori, a seconda del tipo di intervento) e dichiarazione di esecuzione
dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero
da altro soggetto abilitato all’esecuzione degli stessi se i lavori superavano complessivamente i
51.645,69 euro; copia della raccomandata fatta prima dell’inizio dei lavori all’azienda sanitaria
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locale territorialmente competente con la comunicazione appunto della data in cui i lavori avranno
inizio; le fatture o le ricevute fiscali rilasciate dall’esecutore dei lavori o dal venditore del materiale
e la copia dei bonifici bancari con cui si è effettuato il pagamento.
Va fatta una comunicazione per ogni appartamento interessato dagli interventi.
In caso di lavori condominiali (cioè di lavori eseguiti sulle parti comuni dell’edificio: ad
esempio i “frontalini” dei balconi), può essere trasmesso un solo modulo per la comunicazione della
data di inizio lavori (con allegata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di
ripartizione delle spese). La trasmissione del modulo può essere fatta indifferentemente o da parte
di uno dei condomini oppure dall’amministratore del condominio.
E’ possibile, in alternativa, non allegare tutti i documenti elencati, compilare ed inviare una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il contribuente attesta di essere in possesso di
tutta la documentazione indicata e di essere pronto ad esibirla o trasmetterla a richiesta degli uffici
finanziari.
Attenzione: la mancata osservanza degli obblighi relativi alla documentazione (invio
precedente all’inizio lavori; mancanza di parte della documentazione richiamata, ecc) fa perdere il
diritto alla detrazione. Pertanto in caso di controlli il contribuente sarà tenuto a versare non solo
gli importi risparmiati dall’imposta, ma anche sanzioni e interessi.
Spese per micro-asili e asili
[deduzione]
Sono deducibili le spese sostenute dai genitori che desiderano far frequentare ai propri figli gli
asili o i micro-asili appositamente aperti nei luoghi di lavoro. Detti asili possono essere gestiti
indifferentemente dal Comune o dal datore di lavoro. La deduzione spetta fino ad un importo
massimo di € 2.000,00 per ciascun figlio ospitato nelle predette strutture.
Documentazione da conservare: ricevute o quietanze di pagamento; stato di famiglia.
Spese per mutui
[detrazione]
Le detrazioni che spettano per interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di
mutuo ipotecario sono differenziate a seconda della destinazione del fabbricato (abitazione
principale, abitazione secondaria, altri fabbricati non abitativi) e dell’anno in cui è stato stipulato il
contratto di mutuo.
E’, in ogni caso necessario che: il finanziamento derivi da un contratto di mutuo ipotecario
(non danno diritto alla detrazione, quindi, gli interessi passivi per aperture di credito bancarie,
cessione di stipendio, cambiali e, in genere, tipi di finanziamento diversi dal mutuo, anche se con
34
garanzia ipotecaria su immobili); il mutuo sia garantito da un’ipoteca immobiliare (anche non
necessariamente sullo stesso immobile); il soggetto che eroga il mutuo sia residente in Italia o in
un paese dell’Unione Europea o abbia una stabile organizzazione in Italia.
La detrazione spetta per l’anno in cui le spese sono state effettivamente pagate,
indipendentemente dalla data di scadenza degli interessi passivi o degli oneri accessori.
Per i mutui stipulati a partire dal 1993, come regola generale la detrazione del 19% spetta
solo se il mutuo è stato contratto per l’acquisto di un immobile da destinare ad abitazione
principale. L’immobile deve essere stato adibito ad abitazione principale entro sei mesi
dall’acquisto per i mutui stipulati dal 1993 al 2000; entro un anno dall’acquisto per i mutui stipulati
a partire dal 2001. La seconda condizione è che il mutuo sia stato stipulato nei dodici mesi
precedenti o successivi all’acquisto. Quindi: posso aver stipulato prima il contratto di mutuo (non
più di dodici mesi prima) e poi il contratto di acquisto; oppure prima il contratto di acquisto e poi
(entro i dodici mesi successivi) il contratto di mutuo. Ma entro i dodici mesi successivi all’acquisto
devo comunque anche aver adibito l’immobile ad abitazione principale.
L’importo massimo complessivo di spesa per la quale spetta la detrazione Irpef è di 3.615,20
euro. Di conseguenza la detrazione non può superare in totale i 686,89 euro (3.615,20/19%). In caso
di più intestatari ovvero di più contratti di mutuo stipulati per l’acquisto, detto limite massimo deve
essere riferito complessivamente a tutti gli intestatari e a tutti i contratti.
Attenzione al verificarsi delle seguenti circostanze:
► se il soggetto che stipula il contratto di mutuo è usufruttuario dell’immobile acquistato la
detrazione spetta al nudo proprietario.
► in caso di più contratti, il mutuo stipulato per l’acquisto di una pertinenza (per esempio
un garage, un posto macchina, una cantina) dell’abitazione principale non da diritto alla detrazione.
► se il contribuente ha ottenuto una sovvenzione dallo Stato o da altri enti pubblici per far
fronte alla spesa per gli interessi passivi, il calcolo del 19% va fatto sulla sola parte di interessi
effettivamente rimasti a suo carico.
► se il mutuo è cointestato, il beneficio fiscale spetta solo per la propria quota di interessi e
di oneri accessori. Quindi, per esempio, in caso di cointestazione con il coniuge che lavora, il limite
massimo per ognuno è di € 1.807,60. Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a
carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può detrarre entrambe le quote di interessi
passivi.
► il beneficio spetta anche se il mutuo è stato stipulato con soggetti che risiedono in uno
qualsiasi degli Stati che compongono dell’Unione europea.
35
► il diritto alla detrazione si perde se l’immobile non è più adibito ad abitazione principale, a
meno che il cambio non sia dovuto a: trasferimenti per motivi di lavoro; ricoveri permanenti in
istituti di ricovero o sanitari (a condizione che la casa non risulti affittata ad altri); ristrutturazione
edilizia. Tuttavia, se si torna ad abitare la stessa casa, si potrà godere del beneficio fiscale per le rate
di mutuo eventualmente residue.
► in caso di acquisto di immobile locato, la detrazione spetta solo a condizione che entro tre
mesi dall’acquisto il proprietario abbia notificato all’inquilino l’intimazione di sfratto per finita
locazione e che la casa sia adibita ad abitazione principale entro un anno dal rilascio.
► in caso di acquisto di abitazione da parte di soggetto appartenente alle forze armate
(militari, carabinieri, poliziotti, ecc.) spetta la detrazione anche se la casa non sia adibita ad
abitazione principale, purché si tratti dell’unica casa di proprietà.
► a partire dal 2001, la detrazione per interessi passivi spetta anche nel caso di acquisto di
immobile da destinare ad abitazione principale dei familiari del contribuente. In caso di divorzio,
al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetterà comunque il beneficio della
detrazione, per la quota di spettanza, nell’ipotesi in cui presso l’immobile acquistato abbiano la
propria dimora abituale i suoi familiari (ad esempio i figli. Attenzione, però: tra i familiari non è
ricompreso l’ex coniuge). Del beneficio gode il contribuente che risulta titolare del contratto di
acquisto e intestatario del contratto di mutuo, anche se poi l’immobile è destinato ad abitazione
principale di un suo familiare.
► in caso di rinegoziazione del mutuo, non si tiene conto del periodo che passa tra la data di
acquisto dell’immobile e quella di concessione del mutuo se il nuovo mutuo è stipulato per una
quota di capitale non superiore a quella residua ancora da rimborsare. Le parti contraenti e
l’immobile debbono però essere gli stessi del precedente mutuo, a meno che il contribuente non sia
subentrato per accollo al precedente intestatario del mutuo.
► se dopo il 1° gennaio 1993 il contribuente si trova ad essere titolare di un mutuo già
esistente, anche eventualmente a seguito di successione, si avrà diritto alla detrazione se ricorrono,
nei suoi confronti, tutte le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In tal
caso, la data di contrattazione del mutuo è quella in cui è avvenuto l’accollo. Il beneficio va anche a
favore del coniuge superstite che era già contitolare col defunto del mutuo, ma deve provvedere a
regolarizzare l’accollo del mutuo.
► se il contratto è di mutuo indiviso stipulato da cooperative o da imprese costruttrici, il
diritto alla detrazione spetta agli assegnatari dell’alloggio o agli acquirenti, per gli interessi passivi,
oneri accessori e quote di rivalutazione rimborsati da costoro alla cooperativa o all’impresa
costruttrice che ha stipulato il mutuo. Per i soci delle cooperative edilizie è necessaria la delibera
assembleare di assegnazione con conseguente immissione nel possesso.
36
Per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992, la detrazione spetta anche nel caso di acquisto di
immobile destinato a un uso diverso da quello di abitazione principale (per esempio: casa
vacanze). Gli importi massimi su cui va calcolata, tuttavia, sono diversi: 3.615,20 euro se si tratta di
abitazione principale; 2.065,83 euro se si tratta di altra abitazione. Se si è raggiunto il limite per
l’abitazione principale, la detrazione non spetta. Il diritto alla detrazione per l’abitazione principale
si perde nel caso in cui questa non venga più utilizzata come tale (quindi nel caso in cui si sia
cambiato casa) per ragioni diverse dal trasferimento per motivi di lavoro.
Per i mutui stipulati prima del 1991, le regole sono le stesse di quelle che valgono per gli anni
1991 e 1992. Cambiano i limiti di spesa: 2.065,83 euro per ciascun intestatario.
Per i mutui stipulati nel 1997, sono ammessi alla detrazione anche gli interessi passivi, gli
oneri accessori e le clausole di indicizzazione dei mutui stipulati anche con soggetti non residenti in
Italia, finalizzati alla realizzazione di opere di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia degli immobili adibiti sia ad abitazione
principale che ad altre destinazioni purché situati sul territorio italiano.
Per i mutui stipulati dal 1998, si ha diritto alla detrazione anche se il mutuo è stato stipulato
per la costruzione e ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale. Il beneficio spetta anche per la costruzione di un fabbricato rurale da adibire ad
abitazione principale del coltivatore diretto.
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui
ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale soltanto per tutto il periodo di durata dei
lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine
dei lavori stessi ed è limitata all’ammontare degli interessi passivi riguardante l’importo del mutuo
effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile.
I mutui agrari: in caso di prestiti e mutui agrari di ogni specie, la detrazione spetta per un
importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati, indipendentemente dalla data di
stipula del mutuo
Documentazione da conservare: fatture, ricevute o quietanze di pagamento; stato di famiglia
e documentazione dei redditi per i familiari a carico; contratto di mutuo; certificato di residenza
(Per documentazione relativa a casi particolari v. “Attenzione al verificarsi delle seguenti
circostanze”)
Spese per servizi di interpretariato sostenute da soggetti riconosciuti sordomuti
[detrazione]
Il contribuente, riconosciuto sordomuto a sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381, può detrarre
dall’imposta il totale di quanto pagato per i servizi di interpretariato. Le spese devono essere state
37
sostenute direttamente (questo vuol dire che spese di tal tipo sostenute per familiari, anche se a
carico, non danno diritto al risparmio d’imposta).
Ai fini del beneficio d’imposta è considerato sordomuto il minorato dell’udito affetto da
sordità congenita o acquisita prima dell’apprendimento della lingua parlata. Deve però trattarsi di
una menomazione che non abbia natura psichica né dipenda da cause di guerra, di lavoro o di
servizio.
Documentazione da conservare: fatture, ricevute, quietanze di pagamento spese servizio
interpretariato; documentazione comprovante lo status.
Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
[detrazione]
I soggetti, obbligati alla manutenzione, protezione e restauro dei beni su cui grava un vincolo
artistico possono fruire del risparmio d’imposta del 19% sulle spese effettivamente rimaste a loro
carico (quindi non rimborsate o finanziate con contributi da non restituire).
Quando l’intervento non è obbligatorio per legge, la detrazione spetta a condizione che la
spesa risulti dalla certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza prima della data di
presentazione della dichiarazione dei redditi. Poiché si tratta di una condizione essenziale, la
detrazione spetta nell’anno in cui questa viene rilasciata anche se la spesa si riferisce ad un
precedente anno d’imposta.
Trattandosi di interventi obbligatori, questa detrazione può essere cumulata con la detrazione
del 41 per cento e/o del 36 per cento prevista per le spese di ristrutturazione. In questo caso, però, il
limite massimo previsto per le spese di ristrutturazione (48000,00 euro per le spese fatte nel 2003)
su cui poter calcolare il risparmio d’imposta del 19% per spese relative a beni soggetti a regime
vincolistico si riduce al cinquanta per cento, mentre le spese che eccedono detto limite si
considerano per intero.
In pratica: se ho effettuato interventi per € 52.000,00 avrò diritto ad un risparmio d’imposta
pari a €17.278,00 per spese di ristrutturazione edilizia (36% su 48000,00) al quale si aggiunge la
detrazione di €5.320,00 per spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (19% di 24000,00 +
4000,00)
Documentazione da conservare: fatture, ricevute, quietanze di pagamento; decreto con cui il
bene è dichiarato “bene vincolato”.
Spese relative agli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi
[detrazione]
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La spesa, introdotta a partire dall’anno d’imposta 2003 per favorire la manutenzione e
salvaguardia dell’ambiente e del territorio dai rischi di dissesto geologico, da diritto alla detrazione
del 36% su di un importo massimo di €100.000,00, da ripartire in cinque o dieci rate di pari
importo.
Documentazione da conservare: fatture, ricevute, quietanze
Spese sanitarie
[detrazione]
Dopo aver calcolato l’imposta, si sottrae da questa il 19% del totale delle spese sostenute al
netto di quella parte di spesa che rimane comunque interamente a carico (la cd. “franchigia”).
In pratica: si calcola l’imposta, si fa la somma delle spese sanitarie sostenute nell’anno (cioè,
di quelle effettivamente pagate nell’anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi), si sottrae da
questa somma l’ammontare della franchigia (pari, per l’anno d’imposta 2003 a €129.11), si calcola
il 19% e la cifra così ottenuta si sottrae all’imposta da pagare.
Esempio: sommo tutti gli scontrini per ticket da acquisto medicinali o da prestazioni fornitemi
dal servizio sanitario, le ricevute delle analisi fatte privatamente, le ricevute per visite medicospecialistiche fatte da specialisti privati, ecc. Arrivo ad un totale di €1.279. Sottraggo la franchigia:
€1.279 - €129,11 = €1.149,89. Faccio il 19% di questa cifra e ottengo l’ammontare delle spese
sanitarie che posso risparmiare dall’imposta: €218,48
Le spese sanitarie sono detraibili tanto se sostenute per se stessi, quanto se sono state
sostenute a favore di persone che sono fiscalmente a carico. (v. Familiari a carico) In questa
ipotesi la detrazione spetta a colui al quale è intestato il documento (ricevuta o fattura) che prova la
spesa. Nel caso specifico in cui la spesa sia stata sostenuta a favore di un figlio e il documento sia
intestato a questi, la regola generale è che le spese sostenute devono essere divise al 50% fra
entrambi i genitori. Se si vuol fare diversamente, bisogna ricordarsi di annotarlo sul documento in
questione (scrivendo per esempio che quella spesa è stata considerata tutta sostenuta dal padre)
Attenzione al verificarsi delle seguenti situazioni:
► se – in base ad accordi o regolamenti aziendali – il lavoratore o il datore di lavoro ha
versato ad enti aventi esclusivamente fine assistenziale contributi per assistenza sanitaria fino ad un
importo complessivamente non superiore a euro 3.615,20 e questi enti hanno rimborsato tutta o
parte della spesa sanitaria sostenuta, la quota rimborsata non può essere considerata spesa sanitaria
detraibile.
39
Al contrario, se l’importo dei contributi supera tale limite, concorre alla formazione del
reddito di lavoro dipendente ed il contribuente potrà portare in detrazione proporzionalmente le
spese sanitarie sostenute. Il superamento del limite è indicato nelle annotazioni del Mod. CUD.
► se le spese mediche sostenute sono stata rimborsate da una compagnia assicuratrice – a
seguito di polizze stipulate dal contribuente o dal datore di lavoro – è considerata spesa sanitaria
detraibile il 19% dell’intera somma effettivamente sostenuta, comprensiva delle somme rimborsate:
i premi pagati per questo tipo di assicurazione non sono infatti detraibili (v. Assicurazioni).
► se si sono subiti danni alla persona provocati da terzi ma le spese sanitarie sostenute per
questo motivo sono state rimborsate o i danni risarciti – direttamente dal danneggiante o da altri
per suo conto – le somme effettivamente sostenute non possono essere considerate spese sanitarie
detraibili.
Quando, purtroppo, il totale delle spese sanitarie è elevato può succedere che la cifra, che
secondo il calcolo visto sopra, spetta come risparmio d’imposta sia addirittura più alta della stessa
imposta da pagare.
Se questo accade, si può scegliere, in dichiarazione (quindi sul mod. 730 o sul mod. Unico
Persone Fisiche) una delle seguenti possibilità:
1) se le spese sanitarie sostenute superano la somma di 15.493,71 euro (compreso
l’ammontare della franchigia), si possono rateizzare in quattro quote annuali costanti e di pari
importo;
2) se il contribuente ha un familiare non fiscalmente a carico affetto da una delle patologie
che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, può portare in
detrazione le spese sanitarie sostenute nell’interesse del familiare non a carico per la parte che
supera l’imposta da questi dovuta.
L’ammontare massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% delle spese sostenute presso
strutture (come ad esempio le cliniche private) che prevedono il pagamento delle prestazioni
sanitarie, in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l’esenzione, non può superare
6.197,48 euro.
In questi casi si deve effettuare il calcolo tenendo comunque conto della franchigia, che va in
ogni caso sottratta, anche se ne ha già tenuto conto il familiare affetto da queste particolari patologie
nella propria dichiarazione dei redditi.
I familiari cui si fa riferimento sono: il coniuge, anche separato (ma non divorziato); i figli; I
nipoti (se mancano i figli); i genitori; i nonni (se mancano i genitori); i suoceri; i generi e le nuore; i
fratelli e le sorelle.
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In caso di morte, gli eredi hanno diritto alla detrazione per le spese sanitarie effettivamente
sostenute dopo la morte (cioè per le somme che sono state pagate successivamente all’evento)
anche se il defunto non era familiare a carico.
Documentazione da conservare: fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, scontrino della
farmacia e prescrizione del medico curante (o “ricetta” dello specialista), eventualmente anche in
fotocopia. Nel caso di acquisto di medicinali per i quali non necessita la prescrizione medica (i cd.
medicinali “da banco”) o di protesi fatte eseguire direttamente da tecnici abilitati senza una
specifica prescrizione medica (pensiamo agli occhiali da vista fatti eseguire a seguito di
misurazione della vista da parte di un ottico) è necessaria l’autocertificazione per attestare la
necessità dell’acquisto (v. esempio di autocertificazione); documentazione utile a comprovare lo
stato di portatore di handicap; stato di famiglia e documentazione dei redditi per i familiari a carico.
Importante: in alcuni casi a partire dagli ultimi mesi del 2003 non è più obbligatorio a fini
fiscali il rilascio di scontrini, ricevute e fatture attestanti la spesa sostenuta. Tuttavia, la legge
prevede espressamente che commercianti e professionisti non possono rifiutarsi di emettere lo
scontrino o rilasciare ricevuta se il cliente lo richiede. Quindi, in caso di mancato rilascio di
scontrino o ricevuta è indispensabile ricordarsi di richiedere la suddetta documentazione.
Spese mediche all’estero: le regole sono le stesse che si applicano per quelle sostenute in
Italia. Tuttavia, se la documentazione è nella lingua del paese estero, è necessario averne anche
una traduzione in italiano. Non sono considerate spese sanitarie e quindi non danno diritto alla
detrazione le spese di trasferimento da e per l’estero e quelle di soggiorno nel paese straniero,
anche se sostenute esclusivamente per motivi di salute.
Spese veterinarie
[detrazione]
La cura degli animali tenuti per compagnia (cani, gatti, uccellini, criceti) o pratica sportiva
(cavalli) da diritto alla detrazione del 19% su di un massimo di spesa di 387,34 euro, da cui va
sottratta la franchigia.
Esempio: se, nell’anno cui si riferisce la dichiarazione, ho speso €500 per far curare il mio
cane non posso tener conto di tutta la spesa, ma dovrò considerare il limite massimo di 387,34 euro,
sottrarre da questo 129,11 euro, che è l’ammontare della franchigia, e sul risultato di €258,23
applicare il 19%. L’ammontare massimo dello sconto d’imposta di cui posso beneficiare è dunque
pari a 49,06 euro.
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Attenzione: non si può applicare il risparmio d’imposta per le spese sostenute per la cura dei
seguenti tipi di animali: a) animali tenuti in casa illegalmente, b) animali destinati alla
riproduzione o al consumo alimentare, c) animali allevati o utilizzati nell’esercizio di attività
agricole o commerciali, d) animali destinati all’allevamento, e) animali utilizzati per attività illecite.
Documentazione da conservare: fatture, ricevute o quietanze di pagamento; documenti che
dimostrino il legittimo possesso dell’animale.
Altri oneri deducibili
[deduzione]
Si tratta di una categoria che raccoglie i seguenti tipi di spese, deducibili in tutto o in parte dal
reddito complessivo:
Assegni alimentari. Sono deducibili a condizione che il pagamento sia disposto in un
provvedimento dell’autorità giudiziaria. Ne rimangono esclusi i versamenti spontaneamente
effettuati
Rendite, vitalizi e assegni periodici. Si tratta di versamenti cui il contribuente è tenuto, anche
nei confronti di soggetti a lui estranei, in forza di una disposizione testamentaria o di una
donazione. La spesa è deducibile nel limite di importo che risulta dal testamento o dall’atto di
donazione.
Canoni, livelli e censi. Sono spese che attengono generalmente alla proprietà terriera. La
spesa è deducibile dal reddito per l’intero importo.
Contributi ai consorzi obbligatori. Si tratta di spese fatte a favore di consorzi costituiti dalla
legge o da provvedimenti della pubblica amministrazione. La spesa è deducibile dal reddito per
l’intero importo.
Indennità per la perdita dell’avviamento. Si tratta degli importi che per legge i proprietari
degli immobili locati a fini diversi da quelli abitativi devono versare al titolare dell’attività
artigianale, commerciale, professionale (negozio, bottega artigianale, officina, ufficio, … ecc.) che
lascia libero l’immobile in cui svolgeva detta attività. La spesa è deducibile dal reddito per l’intero
importo.
Somme corrisposte ai propri dipendenti chiamati ad assolvere funzioni nei seggi elettorali. La
spesa è deducibile dal reddito per l’intero importo.
Somme restituite al soggetto erogatore. Si tratta di somme restituite al datore di lavoro oppure
all’ente erogatore della pensione e sulle quali era già stata pagata l’IRPEF in passato.
Somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente o
assimilato e che invece sono state assoggettate a tassazione. Di questa inesattezza ovviamente il
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contribuente deve essere stato avvertito dal datore di lavoro oppure dall’ente erogatore del
trattamento pensionistico.
Imposte arretrate. Si tratta di vecchi tributi soppressi nel 1973 che potevano all’epoca essere
sottratti dall’imposta complementare – ad esempio ricchezza mobile, imposta di famiglia … ecc. –
La riscossione di queste imposte deve essere iniziata nell’anno a cui si riferisce la dichiarazione dei
redditi e è deducibile solo la metà dell’importo.
Spese sostenute dai genitori per l’adozione di minori stranieri. Danno diritto alla deduzione
per la metà dell’importo e debbono essere documentate esclusivamente dagli enti autorizzati a
curare le procedure di adozione (l’elenco di questi enti può essere richiesto al Caf o scaricato dal
sito www.commissioneadozioni.it)
Erogazioni liberali per spese di difesa processuale. Si tratta di versamenti effettuati a favore
delle persone che utilizzano il gratuito patrocinio, proprio per finanziare questo prezioso strumento
processuale.
Valore delle donazioni di beni immobili di rilevante interesse paesaggistico ed ambientale.
Nel caso di donazioni di beni immobili di rilevante interesse paesaggistico ed ambientale fatte a
favore dello Stato o di altri enti riconosciuti dalla legge, il valore dei beni donati è deducibile per un
importo che non può superare il 25% del reddito.
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STATUTO DEI DIRITTI DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE