Riqualificazione energetica
del patrimonio edilizio
Incentivi e detrazioni
d’imposta
Dott. Giovanni Carlini
Studio Abaco Commercialisti Associati
Modena, 30 maggio 2007
Fonti normative
• Legge 296/2006 (finanziaria 2007) articolo 1 commi
344-349
• Dm Economia e Finanze 19 febbraio 2007
Agevolazione
• detrazione irpef (o ires) del 55% per le spese di
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
esistente sostenute entro il 31 dicembre 2007.
Attenzione alle società con esercizio non coincidente
con l’anno solare.
Beneficiari
La detrazione dall'imposta sul reddito spetta:
• alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui
all'articolo 5 del Dpr 917/1986, non titolari di reddito
d'impresa, che sostengono le spese per l'esecuzione
degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di essi o
su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale,
anche rurali, posseduti o detenuti.
Beneficiari
La detrazione dall'imposta sul reddito spetta:
• ai contribuenti titolari di reddito d'impresa che
sostengono le spese per la esecuzione degli
interventi sugli edifici esistenti, su parti di essi o su
unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale,
anche rurali, posseduti o detenuti. Per le società di
persone la detrazione viene trasferita in capo ai soci
mediante il meccanismo della “trasparenza”.
• Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti mediante
contratti di locazione finanziaria (leasing), la
detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata
in base al costo sostenuto dalla società concedente.
Interventi ammessi e
dimensione della detrazione
Importo massimo detraibile variabile in funzione del tipo
di intervento.
• Spese relative a interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti, che conseguono un
indice di prestazione energetica primaria per la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20%
rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1),
della tabella 1, annesso al Dlgs 192/2005, spetta una
detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al
55% degli importi rimasti a carico del contribuente,
fino a un valore massimo della detrazione di 100.000
euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo
(comma 344);
Interventi ammessi e
dimensione della detrazione
• Spese relative a interventi su edifici esistenti, parti di
edifici esistenti o unità
immobiliari, riguardanti
strutture opache verticali, orizzontali (coperture e
pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una
detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al
55% degli importi rimasti a carico del contribuente,
fino a un valore massimo della detrazione di 60.000
euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo
(comma 345);
Interventi ammessi e
dimensione della detrazione
• Spese relative all'installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda per usi domestici o
industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua
calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e
cura, istituti scolastici e università, spetta una
detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al
55% degli importi rimasti a carico del contribuente,
fino a un valore massimo della detrazione di 60.000
euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo
(comma 346);
Interventi ammessi e
dimensione della detrazione
• Spese per interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione e contestuale messa a
punto del sistema di distribuzione, spetta una
detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al
55% degli importi rimasti a carico del contribuente,
fino a un valore massimo della detrazione di 30.000
euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo
(comma 347).
Procedura
• Il dm 19 febbraio 2007, prevede una procedura più
semplice rispetto alla detrazione per spese di
ristrutturazione (che pure è richiamata nel comma
348).
Adempimenti:
1) acquisizione asseverazione tecnico abilitato.
Procedura
Adempimenti:
2) acquisizione e trasmissione entro 60 giorni dalla fine
dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008,
all'Enea ovvero, per i soggetti con periodo di imposta
non coincidente con l'anno solare, non oltre 60 giorni
dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2007, della copia dell'attestato e della
scheda informativa relativa agli interventi realizzati,
ottenendo ricevuta informatica, attraverso il sito
internet www.acs.enea.it ; in alternativa, la stessa
documentazione può essere inviata, entro gli stessi
termini e a mezzo raccomandata.
Procedura
Adempimenti:
3) effettuare il pagamento delle spese sostenute tramite
bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale
del pagamento, il codice fiscale del contribuente
nonché il codice fiscale o la partita iva del soggetto a
cui il bonifico è destinato. La norma si applica alle
persone fisiche e alle società semplici, in quanto per i
titolari di reddito di impresa si ritiene che facciano
fede i documenti contabili.
Procedura
Adempimenti:
4) conservare la documentazione per eventuale
richiesta di esibizione da parte dell’amministrazione
finanziaria.
• La procedura è semplificata rispetto a quella prevista
per le ristrutturazioni edilizie (esempio: ai soli fini irpef
non vi è richiamo alla distinzione in fattura della parte
relativa alla mano d’opera, non sono previste
comunicazioni preventive all’agenzia delle entrate e
al centro servizi di Pescara).
• Le risposte alle domande più frequenti sono
consultabili sul sito
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.htm
Cumulabilità
• Le agevolazioni non sono cumulabili con altre
agevolazioni fiscali per gli stessi interventi (ad
esempio nelle ristrutturazioni edilizie).
Modalità di utilizzo della detrazione
• La detrazione andrà richiesta nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo in corso al 31.12.2007
(anno 2008) ed utilizzata anche nei due esercizi
successivi.
• Si tratta di detrazione di imposta pertanto, una volta
determinato il carico fiscale (rigo rn7 del modello
unico) da questo si detrae il terzo dell’importo
spettante (55% della spesa sostenuta nel limite dei
massimali prima esposti).
Modalità di utilizzo della detrazione
• Essendo richiamata la norma sulle ristrutturazioni, si
ritiene che la detrazione al massimo possa essere
pari all’imposta lorda, non potendo l’importo
eccedente essere riportato negli anni futuri o chiesto
a rimborso o utilizzato in compensazione. Il rigo rn17
(imposta netta), non può essere inferiore a zero.
• Le agevolazioni non riguardano le addizionali
regionali e comunali.
• Dovranno essere previsti nuovi quadri nel modello
Unico specialmente per le dichiarazioni delle società.
IVA – Un problema complesso
• Se gli interventi sono qualificabili quali ristrutturazione
edilizia o interventi consistenti (lettere C/D/E L.
457/78) l’aliquota è sempre al 10%.
• Se gli interventi sono qualificabili quale manutenzione
ordinaria o straordinaria (lettere A/B L. 457/78)
l’aliquota è ordinaria al 20%.
IVA – Un problema complesso
• L’aliquota può essere agevolata al 10% nel 2007 sui
fabbricati abitativi se si adottano le prescrizioni
previste per le ristrutturazioni edilizie (evidenziazione
della mano d’opera in fattura, limite dei beni
significativi nella determinazione degli imponibili
agevolati). In pratica solo se la mano d’opera è
superiore ai beni significativi si applica a tutta la
prestazione il 10%. I beni significativi sono individuati
in:
ascensori,
videocitofoni,
sanitari,
infissi,
condizionatori, caldaie e impianti di sicurezza.
IVA – Un problema complesso
• Per le cessioni dei singoli beni finiti occorre verificare
la natura del bene: infatti possono essere agevolate
al 10% le cessioni di beni finiti (infissi e prodotti per
gli impianti elettrici, idrici e gas) a condizione che gli
stessi siano utilizzati negli interventi di ristrutturazione
sopra citati. Le materie prime ed i semilavorati sono
sempre soggetti all’aliquota del 20%.
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