LA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA INTEGRATIVA
nelle pubbliche amministrazioni
LE REGOLE
Regolazione a cascata
QUADRO NORMATIVO NAZIONALE
TITOLO III D. LGS. 165/2001
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE (QUADRO E DI COMPARTO)
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
Vincoli e possibilità della contrattazione
integrativa
Art 40, c. 3 D.lgs. n. 165/2001: “Le pubbliche
amministrazioni attivano AUTONOMI livelli di
contrattazione collettiva integrativa…”
VINCOLI
Contrattazione
integrativa
POSSIBILITA’
I vincoli della contrattazione integrativa
Obbligo a
contrattare
I controlli
“esterni”
VINCOLI
Sui
contenuti
Sulle
risorse
Sanzioni
I vincoli della contrattazione integrativa
OBBLIGO A CONTRATTARE
Art.2, c.3 D.lgs. n.165/2001:
“L’attribuzione di trattamenti economici può
avvenire esclusivamente mediante contratti
collettivi o, alle condizioni previste, mediante
contratti individuali”
I vincoli della contrattazione integrativa
I VINCOLI SUI CONTENUTI
Art.40, c.3 D.lgs. n.165/2001:
“La contrattazione collettiva integrativa si
svolge sulle materie e nei limiti stabiliti
dai contratti collettivi nazionali…”
I vincoli della contrattazione integrativa
I VINCOLI SULLE RISORSE
Art 40, c.3 D.lgs. n.165/2001:
le pubbliche amministrazioni non possono
sottoscrivere contratti integrativi in contrasto
con i vincoli nazionali (anche eventualmente di
natura economico-finanziaria) o con i vincoli del
proprio bilancio
I vincoli della contrattazione integrativa
I VINCOLI SULLE RISORSE
Art. 48, c.4 D.lgs. n.165/2001:
l’autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei
contratti collettivi è disposta nelle stesse forme
con cui vengono approvati i bilanci, con distinta
indicazione dei mezzi di copertura
I vincoli della contrattazione integrativa
I CONTROLLI “ESTERNI”
Art.48, c.6 D.lgs. n.165/2001: il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di
bilancio del collegio dei revisori
Art. 40-bis D.lgs. n. 165/2001 (inserito da art. 17 Finanziaria
2002):
a) i comitati di settore e il Governo procedono a verifiche
finanziarie sulla contrattazione integrativa anche a campione;
b) Gli organi di controllo interno inviano specifiche informazioni al
Ministero dell’Economia sui costi dei contratti integrativi;
c) Se i costi sono incompatibili con i vincoli di bilancio, le clausole
sono nulle di diritto
I vincoli della contrattazione integrativa
LE SANZIONI
Art.40, c.3 D.lgs. n.165/2001: le clausole difformi sono NULLE e
non possono essere applicate
La nullità può essere accertata solo dal giudice, anche su istanza della
parte datoriale.
Il datore di lavoro può sospendere cautelarmente la applicazione della
clausala ritenuta nulla, informando il sindacato
Deve tentare di rinegoziare la clausola a rischio di nullità
Deve, in alternativa, richiedere al giudice una pronuncia di merito
Il vizio di nullità può essere eccepito da chi vi ha interesse, senza alcun
termine di decadenza o prescrizione.
Soggetti ammessi a trattare
CONTRATTO NAZIONALE
Art. 43 d. lgs. n. 165/2001: soglia del 5%,
come media tra dato associativo e dato
elettorale, per essere ammessi a trattare
CONTRATTO INTEGRATIVO
I poteri e le competenze contrattuali
sono
esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle
organizzazioni (tutte) sindacali firmatarie del
CCNL di comparto (riferimento ultimo ccnl)
MODELLO DELLE
RELAZIONI SINDACALI
Organismi paritetici di partecipazione
consultazione
amministrazione
informazione
concertazione
Contrattazione
integrativa
OO.SS.
OO.SS. territoriali
RSU
LA CONTRATTAZIONE
La Contrattazione collettiva integrativa
¾ Cosa implica per l’amministrazione?
¾ A quale livello si negozia?
¾ Chi negozia?
¾ Che cosa si deve negoziare?
¾ Come si negozia?
¾ L’amministrazione del contratto?
¾ Cosa implica per l’amministrazione?
• Obbligo di “contrattare” determinate materie
• Obbligo a “contrarre “ sulle materie implicanti
direttamente l’erogazione di trattamenti
economici
• Entro il primo mese di negoziato le parti, nel
rispetto dei principi di correttezza e buona fede,
non possono assumere iniziative unilaterali, né
procedere ad azioni dirette, qualora non vengono
interrotte le trattative
• Nelle materie non direttamente implicanti l’erogazione di
risorse destinate al trattamento economico accessorio, le
parti riassumono le rispettive prerogative e liberà di iniziativa
decorsi 30 gg. dall’inizio delle trattative (art.4,co.4). Il
termine è prorogabile, per accordo tra le parti, di altri
30 gg.
• IL CONTENUTO DEL CONTRATTO NON PUÒ ESSERE IN
CONTRASTO CON I VINCOLI RISULTANTI DAL CCNL NÉ
COMPORTARE ONERI AGGIUNTIVI …..
LE CLAUSOLE DIFFORMI SONO NULLE E NON POSSONO
ESSERE APPLICATE (art.40, comma 4, D.Lgs.n.165/2001;
art.4, comma 5, CCNL 1.4.1999 DEL CCNL autonomie)
• Il
contratto decentrato integrativo sottoscritto crea diritti ed
obblighi reciproci giuridicamente vincolanti tra le parti; gli
effetti si producono dalla data di definitiva sottoscrizione.
• “Le
pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti
con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della
definitiva sottoscrizione e ne assicurano l’osservanza nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti”
(art.40, comma 4, D.Lgs.n.165/2001)
• Nelle materie trattate, la disciplina del Contratto integrativo
spiega efficacia anche dopo la sua scadenza e fino
alla sottoscrizione del nuovo (art.5, c. 5, CCNL autonomie).
¾ A quale livello si negozia?
• solo a livello di singolo ente
• a livello di ente: nazionale o di sede
CHI CONTRATTA?
I dirigenti o, nel
caso di enti
privi di
dirigenza, i
funzionari,
designati
dall’organo di
governo (art.10,
comma1, ccnl
autonomie).
RSU
OO.SS. di
categoria
territoriali
firmatarie di ccnl
E’ possibile
l’assistenza
dell’ARAN
Tavolo negoziale
Regole specifiche per contrattazione territoriale
Che cosa si deve negoziare?
Le materie espressamente indicate nei CCNL
A contenuto economico diretto
• Materie implicanti l’erogazione di trattamenti economici (es. criteri
di ripartizione risorse fondi, sistemi di Incentivazione del personale).
• sistema di classificazione (criteri per progressione economica del
personale);
• Alcuni aspetti relativi allo svolgimento del rapporto (es. disciplina per
valutazione delle prestazioni, criteri attività disagiate, alcune materie
relative alle forme flessibili di lavoro, ecc.)
A contenuto economico indiretto
• alcuni aspetti relativi a diritti dei lavoratori (es.formazione, implicazione in
ordine alla qualità/professionalità a seguito di innovazioni ….)
¾ Quando si negozia e con quali procedure?
Quando
• Ogni 4 anni, in un’unica sessione
negoziale
• (quadriennio attuale: 2002-2005)
• Ogni anno per l’utilizzo delle
risorse
• Quando vi sia la necessità, per materie
che per la loro natura richiedano tempi
diversi o verifiche periodiche.
quali procedure?
I tempi e la procedura negoziale sono definiti dai ccnl
Entro 30 giorni dalla
Stipula del CCNL
Entro 30 giorni dalla
presentazione delle
piattaforme
Costituzione delegazione
parte pubblica
di
Le RSU e le OO.SS.
firmatarie del CCNL devono
essere convocate, per l’avvio
del negoziato.
Unica sessione
fatte salve
specifiche materie
Entro 5 gg. da
sottoscrizione
ipotesi di
accordo
Trascorsi 15 giorni
(anche prima) senza
rilievi il contratto
viene sottoscritto
Svolgimento del negoziato
Questa, corredata da relazione
tecnico finanziaria, viene inviata al
collegio dei revisori o al servizio di
controllo interno che effettua il
controllo sulla compatibilità dei
costi.
Sottoscrizione contratto
Decorrenza efficacia clausole
Obblighi
di
comunicazione
il testo del contratto
contratto,con la specificazione
delle modalità di copertura dei
relativi oneri con
riferimento agli strumenti
annuali e pluriennali di
bilancio, deve essere
trasmesso entro 5 giorni
all’ARAN
Tempi e procedure di contrattazione
La implicazioni derivanti dalla finanziaria per il 2002
(art.40-bis D.lgs.n.165/2001)
Con cadenza annuale:
Il collegio dei revisori dei conti (c.2) invia informazioni sui costi
della contrattazione integrativa al Ministero dell’Economia
Verifiche congiunte, a campione,(c.1) sulle implicazioni
finanziarie della contrattazione integrativa (Comit.Settore
e Governo)
Qualora i risultati (c.1 e 2) evidenzino costi non compatibili
Con i vincoli di bilancio, le clausole sono nulle di diritto
SCHEMA DI PROCEDIMENTO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA
INTEGRATIVA
Organo di governo
Organo controllo
interno
direttive
Autorizzazione
Sottoscrizione
Informa su
trattativa
quantificazione costi
Certificazione positiva
Trasmette
ipotesi
stipula
Delegazione
pubblica
ccnl
Ipotesi ccdi
trattativa
delegazione
sindacale
LE DIRETTIVE
•
•
•
Primo atto della procedura negoziale, di particolare rilievo per
evidenziale le linee fondamentali di politica del personale che il datore
di lavoro pubblico intende perseguire
Spettano alla Giunta o altro analogo organo
Le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti
prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle
scelte di bilancio e degli obiettivi del Peg.
•
Le direttive forniscono indicazioni anche in ordine alla entità delle
risorse disponibili sia stabili sia variabili e alla loro utilizzazione
•
La quantificazione è di esclusivo interesse dell’amministrazione, che vi
provvede autonomamente, e non costituisce oggetto di
contrattazione.
• LE DIRETTIVE SONO ASSENTI NELLA ESPERIENZA DEI
CONTRATTI DECENTRATI
DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA
L’organo di vertice (Giunta o …) nomina il Presidente
e i componenti della delegazione pubblica
RUOLO DETERMINANTE DEL PRESIDENTE
(convocazione, conduzione delle trattative,
sottoscrizione della ipotesi e del ccdi)
Criterio della composizione tecnica della delegazione
Legittima partecipazione dei Direttori generali e dei
segretari comunali e provinciali
DELEGAZIONE SINDACALE
TUTTE le sigle sindacali firmatarie del CCNL (ultimo)
hanno il diritto a partecipare alla trattativa
E’ opportuno l’accreditamento dei soggetti abilitati
Tutte le sigle devono essere sempre convocate
La prevista sottoscrizione è opportuno segnalarla
nella relativa convocazione
La RSU partecipa come soggetto unitario
SVOLGIMENTO TRATTATIVE
• Necessità di corrette convocazioni e di corretta
conduzione del confronto
• Evitare riunioni “privilegiate”
• Problema dei “tavoli separati”
• Non occorre e non è utile la verbalizzazione delle
riunioni
• Il miglior verbale è quello della sottoscrizione
CONVOCAZIONE RIUNIONI
• Le riunioni devo svolgersi, preferibilmente, al di fuori
dell’orario ordinario di lavoro nell’ente (art. 10,
comma 7, CCNQ 7.8.1998)
• Se, necessariamente, dovessero coincidere con
l’orario di lavoro, dovrebbero essere utilizzati i
permessi sindacali
• Potrebbero essere anche recuperate le ore non
prestate
• Sono nulle le clausole dei contratti decentrati che
equiparano le trattative (le relazioni sindacali) ad
attività lavorativa (aumento numero dei permessi)
FASE DI AVVIO TRATTATIVE
• La parte datoriale illustra, con correttezza, la
composizione e le caratteristiche delle risorse
disponibili
• Necessaria distinzione tra risorse stabili e
risorse variabili (progressioni orizzontali solo
con risorse stabili)
• Potrebbe essere utile un accordo iniziale sulla
distribuzione delle risorse per le varie finalità
di finanziamento (per controllare la spesa)
CONTENUTI DI MERITO
DELLE TRATTATIVE
• La parte pubblica definisce una sua strategia, che il presidente
realizza, anche mediante la predisposizione di una propria
piattaforma
• Compito della delegazione pubblica è la soddisfazione degli
interessi datoriali e non la semplice discussione dei contenuti
della sola piattaforma sindacale
• Diversi e contrapposti sono gli interessi delle parti negoziali
• Il documento datoriale viene offerto ai sindacati per successive
approssimazioni, secondo l’avanzamento delle trattative
• Periodicamente il presidente informa la …. Giunta, sugli
aspetti più problematici o conflittuali, o in vista della
conclusione
SOTTOSCRIZIONE IPOTESI DI
ACCORDO DECENTRATO
•
•
•
•
•
•
•
A conclusione delle trattative, viene sottoscritta una “ipotesi di contratto
decentrato integrativo”.
Per la delegazione di parte pubblica, la firma è apposta dal presidente.
Per la parte sindacale, firmano: la RSU (soggetto unitario) e le
organizzazioni sindacali territoriali. Non ci sono regole, per il livello
decentrato, che impongano un numero minimo di firme o di
percentuali di rappresentatività da parte dei sindacati.
Tutti i soggetti sindacali devono essere convocati per la firma
Non necessariamente tutti devono anche firmare. Il contratto può
essere ritenuto valido dal datore di lavoro anche se firmato da una
minoranza sindacale. Si tratta della regola del maggior consenso
Occorre, a tal fine, valutare la portata dei rischi per il datore di lavoro
I soggetti dissenzienti sulla ipotesi potrebbero sempre firmare il ccdi
COMPATIBILITA’ ONERI FINANZIARI
• L’IPOTESI DI ACCORDO E’ INVIATA AL COLLEGIO DEI
REVISORI CON ALLEGATA RELAZIONE TECNICOFINANZIARIA
• Il documento è , in pratica, inesistente o del tutto inutile
perché privo di contenuti significativi
• I revisori non esercitano un controllo di merito sulle
scelte
• Se il parere è negativo, occorre ritornare al tavolo
negoziale per eliminare gli oneri contestati
• Il parere positivo è necessario
RELAZIONE
TECNICO-FINANZIARIA
La relazione tecnico finanziaria dovrebbe
contenere:
a) La illustrazione delle direttive ricevute
b) La illustrazione delle regole concordate
c) La coerenza delle regole con le direttive
d) La illustrazione e quantificazione delle
risorse disponibili (stabili e variabili)
e) La dimostrazione che gli oneri del ccdi sono
contenuti nell’ambito delle risorse
CONTROLLO ORGANO DI VERTICE
• E’ il vero controllo di merito sulle scelte negoziali …. e sulla
coerenza con le direttive
• Se la verifica è positiva, la ….. Giunta autorizza il presidente
alla sottoscrizione definitiva del ccdi
• La Giunta non approva e non recepisce l’accordo decentrato,
come atto definitivo di conclusione del percorso negoziale
• Se la Giunta non condivide l’ipote di accordo ……. restituisce gli
atti al presidente per un supplemento di trattativa
SCONFESSIONE DEL RELATIVO OPERATO!!
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA
• Il presidente riconvoca tutta le delegazione sindacale,
anche gli eventuali non firmatari della ipotesi
• Viene sottoscritto il verbale di stipula del contratto
decentrato integrativo
• Le sigle sindacali non firmatarie, potrebbero “aderire”
in un secondo momento
• Dalla sottoscrizione il ccdi è efficace
• LA SEMPLICE “APPROVAZIONE” DA PARTE
DELLA ….. GIUNTA E’ DEL TUTTO INUTILE
• IN QUESTO CASO IL CCDI E’ INESISTENTE
Validità della sottoscrizione
L’ARAN sottoscrive il contratto nazionale solo se le
oo.ss.
firmatarie
rappresentano
nel
loro
complesso
• almeno il 51% (come media tra dato associativo e
dato elettorale) dei dipendenti del comparto o
dell’area
• ovvero almeno il 60% del dato elettorale nel
medesimo ambito.
Come si coordinano RSU e sindacato territoriale sul
versante della contrattazione a livello decentrato?
Protocollo del 23.7.1993
la legittimazione a negoziare al secondo livello le
materie oggetto di rinvio da parte del ccnl, è
riconosciuta alle rsu ed alle organizzazioni sindacali
territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni
stipulanti il medesimo ccnl, secondo modalità
determinate dal ccnl
D.Lgs.165/2001 (art. 42, co. 7)
I contratti collettivi che disciplinano la RSU possono
prevedere che, ai fini dell’esercizio della contrattazione
collettiva integrativa, la rsu sia integrata da
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie
del contratto collettivo nazionale del comparto.
Accordo quadro (7.8.1998)
Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le
competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e
dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto;
Le decisioni relative all’attività negoziale sono assunte
dalle RSU e dai rappresentanti delle associazioni
sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri
previsti nei contratti collettivi nazionali di comparto.
Su una eventuale maggioranza …
cosa dicono il ccnl del comparto
Regioni –Autonomie Locali e i
CCNL degli altri comparti?
Non si esprimono
Cosa dice la
giurisprudenza?
Tribunale di Roma 15.7.2003
“ Non esistono norme regolatrici circa i soggetti
necessari alla stipula sottoscrizione del
contratto collettivo decentrato integrativo.”
Segue Tribunale Roma
“ il CCNL Autonomie Locali (e in linea con lo
stesso, l’accordo quadro del 7.8.1998 sulla
costituzione delle RSU) espressamente prevede
soltanto che nella contrattazione collettiva
integrativa i poteri e le decisioni contrattuali
vengono esercitati (con pari poteri) dalle RSU e
dai
rappresentanti
territoriali
delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
del relativo CCNL.”.
Segue Tribunale Roma
“ Da ciò consegue che non esiste la necessità della
sottoscrizione da parte della RSU e non vige
neanche il principio che le decisioni negoziali in
sede decentrata siano prese a maggioranza”
“ ….appare legittima la stipulazione che avvenga
con ricerca del massimo consenso possibile.”.
¾ L’amministrazione del contratto?
• Presuppone l’insorgenza di
controversie che abbiano carattere di
generalità
INTERPRETAZIONE
AUTENTICA
• Si conclude con un accordo
che impegna reciprocamente le parti
anche delle clausole
• L’accordo sostituisce la clausola sin
dall’inizio
di contratti decentrati
(art. 13 del
CCNL Autonomie)
• Coinvolge tutte le parti che hanno
sottoscritto il contratto
• Può essere attivata da una delle
parti; l’ARAN si attiva autonomamente
o su richiesta del Com. settore.
• segue le medesime procedure della
contrattazione
Rapporto tra ccnl di comparto e
contrattazione integrativa
Nullità delle clausole difformi o che prevedono oneri che
non abbiano capienza nel Fondo unico (art.4, comma 6,
CCNL 1.4.1999)
È chiaro che si tratta di nullità assistita dalla legge …………
differenze con il settore privato
La negoziazione collettiva come risorsa da utilizzare
per una gestione più efficiente del personale e come
strumento sul cui utilizzo il management ha il diritto
dovere di influire
La negoziazione come luogo nel quale il management
deve esaltare la propria responsabilità e non come
luogo da utilizzare per ridurla e condividerla con le
OO.SS. …..
Il consenso è certamente necessario per una gestione
più efficiente; talvolta, tuttavia, a tal fine può essere
utile “investire” in conflitto …………..
“Vorrei che al tavolo della contrattazione il dirigente di fronte a richieste avanzate dal sindacato e da lui non
condivise - dicesse “non le accetto, non mi interessano”
e non dicesse, invece, “non posso” …….. (Carmine
Russo)
Questioni applicative (1)
z
z
z
z
z
z
z
z
Decadenza della RSU
Incompatibilità dei componenti RSU
Disdetta della iscrizione al Sindacato da parte di un membro
delle RSU
Come si esprime la RSU e come sottoscrive il contratto
Richiesta di tavoli separati (contestualità, separazione della
RSU)
Divergenza tra RSU e sindacati firmatari ed eventualità che
il contratto sia sottoscritto senza il consenso della RSU
Chi fa valere / chi dichiara la nullità delle “clausole
eccedenti”
Ammissibilità a trattare di un’organizzazione sindacale
firmataria che abbia perso la rappresentatività nel biennio
successivo
Questioni applicative (2)
z
Modalità di svolgimento delle riunioni sindacali (fuori
orario di lavoro o a carico dei permessi sindacali,
impossibilità di concedere ulteriori permessi
retribuiti)
z
Decisione assunta senza informazione preventiva o
concertazione o consultazione (ove prescritte)
z
Parità di “ruolo” delle diverse sigle e componenti nelle
relazioni sindacali
z
Avvio delle trattative anche in assenza di piattaforma
z
Il mancato rispetto degli impegni concertati
CONTRATTAZIONE
CONCERTAZIONE
La concertazione
E’ un particolare modello di relazioni sindacali finalizzato a
consentire la partecipazione sindacale in materie o in scelte
organizzative di esclusiva competenza del datore di lavoro, ai fini
dell’adozione di una decisione possibilmente condivisa.
Essa non ha carattere negoziale e non comporta, comunque,
obblighi di codecisione a carico del datore di lavoro pubblico.
Nelle materie ad riservate dal CCNL, la procedura di
concertazione non può essere sostituita da altri
modelli di relazioni sindacali (art.8, comma 1, del
CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art.6
dell’ipotesi di accordo del 16.10.2003).
La concertazione si concretizza in un obbligo di
confronto, da attuarsi mediante appositi incontri
entro un termine temporale prefissato, nel quale le
parti verificano la possibilità di pervenire ad una
posizione condivisa sulle questioni che ne formano
oggetto.
“ Nelle materie oggetto di concertazione, in
ultima
analisi,
la
decisione
dell’amministrazione non risulta in alcun
modo sottoposta al previo (necessario)
accordo delle organizzazioni sindacali, ma
può essere unilateralmente adottata (dal
datore di lavoro pubblico), avendo la
procedura
concertativa
chiarito
le
motivazioni ad essa sottese”.
Tribunale di L’Aquila, dec.26.10.2002
• E’ preceduta
dall’informazione
LA CONCERTAZIONE
Trova la sua regolamentazione
Esclusivamente nella disciplina
Contrattuale
(art.9 del D.Lgs.n.165/2001
ed art.8 CCNL 1/4/99, come
sostituito dall’art.6
dell’ipotesi di accordo
del 16.10.2003)
• Può essere attivata dai
soggetti sindacali titolari
della contrattazione
decentrata integrativa
• Si svolge in appositi
incontri che iniziano entro
4gg. dalla ricezione della
richiesta
• Il confronto termina
entro 30 giorni
• Si conclude con un verbale
che riporta le posizioni delle
parti nelle materie che sono
state oggetto del confronto
Concertazione
A
m
m
i
n
i
s
t
r
a
z
i
o
n
e
La procedura concertativa, come
modello di relazionale, si attiva su
espressa richiesta dei soggetti
sindacali a favore delle quali è
prevista.
Si effettua sulle seguenti materie:
R
S
U
O
O
S
S
territoriali
I soggetti della concertazione
Per la parte sindacale sono: la RSU e i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del
CCNL (art.10, comma 2, ed art.8, comma 1, del CCNL
dell’1.4.1999, come modificato dall’ipotesi di accordo del
16.10.2003).
Per la parte datoriale: il soggetto o i soggetti espressamente
individuati a tal fine dall’organo di governo dell’ente (art.8,
comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’ipotesi
di accordo del 16.10.2003).
Viene in tal modo ulteriormente confermata la natura non
negoziale della procedura concertativa.
Tribunale di L’Aquila decreto 26.10.2002
“L’istituto della concertazione non è …. uno strumento
negoziale né tantomeno decisionale, realizzando, invece,
un’occasione di confronto che serve a porre le basi per una
decisione maggiormente partecipata e consapevole ma pur
sempre unilaterale dell’amministrazione”
“D’altronde l’istituto si diversifica proprio per tale aspetto
dalla contrattazione …. che coinvolge un processo
effettivamente negoziale”.
?
E’ obbligatoria per l’ente l’attivazione della
procedura in presenza della richiesta dei
soggetti sindacale?
Trattandosi di un modello relazionale espressamente
previsto dal CCNL, con il riconoscimento, quindi, un
vero e proprio diritto a favore delle OO.SS.,
l’eventuale rifiuto di attivazione della procedura (come
l’adozione immediata della decisione in mancanza di
concertazione) può costituire il presupposto di un
ricorso per condotta antisindacale, ai sensi dell’art.28
della legge n.300/1970, con le possibili conseguenze
ivi previste.
?
Come deve comportarsi l’ente nel caso in
cui la richiesta di attivazione provenga
da una sola OO.SS.?
Secondo i principi di correttezza e buona fede, pur
essendovi stata una sola richiesta, l’ente opportunamente
invita alla procedura tutti i soggetti sindacali aventi diritto,
in coerenza con la finalità dell’istituto di favorire una
decisione ampiamente partecipata, evitandosi anche
possibili fonti di successivo contenzioso.
?
Nel caso di più e distinte richieste di attivazione
della concertazione da parte dei soggetti
sindacali aventi diritto, presentate anche in
tempi diversi, si devono porre in essere
altrettante distinte procedure?
No. Le finalità della concertazione e la disciplina
della stessa sono soddisfatte anche in caso di una unica
procedura attivata a fronte di distinte richieste.
La frammentazione non solo non è imposta ma sarebbe
anche antieconomica, sotto il profilo procedurale e dei
tempi, ed in grado di impedire quel confronto tra tutte
le parti per evidenziare, in modo pieno ed esaustivo,
gli elementi che esse ritengono necessarie considerare
e porre alla base della decisione da adottare.
?
Che cosa avviene se nessuno dei soggetti
sindacali richiede la concertazione entro il
termine contrattualmente stabilito?
In tale ipotesi, il datore di lavoro si riappropria del
suo autonomo potere decisionale, adottando nelle
materie oggetto di concertazione i provvedimenti
ritenuti più opportuni conformi al proprio interesse
organizzativo.
Il termine di 10 giorni per la richiesta di concertazione è
perentorio?
Nel silenzio del CCNL, qualora i termini siano stabiliti a
tutela dell’interesse del datore di lavoro, questi devono
considerarsi sempre disponibili per lo stesso.
Quindi, potrebbe anche rinunciare a farlo valere, qualora
lo ritenga opportuno e conveniente.
?
Qual è l’implicazione della previsione di
una durata massima al periodo durante
il quale va svolta la concertazione?
Il potere di intervento delle OO.SS. viene limitato in
tempi certi. Pertanto, il vano decorso del termine
previsto, consente al datore di lavoro di riappropriarsi
del suo autonomo potere decisionale.
Il
termine massimo di 30 giorni ha carattere
perentorio?
No. Essendo stabilito a sua tutela, il datore di lavoro
ne può disporre ed anche rinunciare a farlo valere,
ove, in considerazione del possibile esito positivo
della procedura, lo ritenga utile e conforme al suo
interesse.
?
Che valore ha il verbale di concertazione ?
Non ha e non può assumere natura negoziale,
anche quando nello stesso dovesse emergere la
convergenza delle parti su una posizione comune.
La redazione del verbale consente:
a) di esplicitare chiaramente e riassumere la reciproca
posizione delle parti e gli eventuali punti di dissenso;
b) la verifica del rispetto delle forme procedurali e
dei termini;
c) al giudice di valutare, in caso di conflitto, la
correttezza delle posizioni assunte dalle parti;
d) di evitare prassi poco visibili, di carattere consociativo.
?
In caso di esito negativo della concertazione o di
decorrenza del termine , l’adozione di una
decisione unilaterale dell’ente costituisce
condotta antisindacale?
No. La concertazione è volta solo a porre le basi di
una decisione condivisa, ma sempre unilaterale dell’ente.
Il previo consenso sindacale, pertanto, nelle materie di
concertazione, non è un elemento assolutamente
necessario ai fini della decisione, che l’ente può sempre
adottare unilateralmente.
L’eventuale disaccordo delle OO.SS. rientra
solo nell’ordinario conflitto sindacale, con le conseguenze
che la forza delle OO.SS. è in grado di far valere,
ma non determina l’antisindacalità della condotta.
Confronto tra contrattazione e
concertazione
CONTRATTAZIONE
• Ha contenuto negoziale
• Impegna
“giuridicamente” le
parti (crea obblighi e
diritti)
• Chi contratta lo fa
sulla base di un
mandato formale
• Si conclude con un
contratto
CONCERTAZIONE
• E’ una forma di
partecipazione non
negoziale
• Impegna “moralmente”
le parti
• Chi concerta non ha un
mandato formale:
quindi, deve essere
“credibile”
• Si conclude con un
verbale
¾ L’amministrazione del contratto?
• Presuppone l’insorgenza di
controversie che abbiano carattere di
generalità
INTERPRETAZIONE
AUTENTICA
• Si conclude con un accordo
che impegna reciprocamente le parti
anche delle clausole
• L’accordo sostituisce la clausola sin
dall’inizio
di contratti decentrati
(art. 13 del
CCNL 6/7/95) come
modificato da ipotesi CCNL
del 16.10.2001
• Coinvolge tutte le parti che hanno
sottoscritto il contratto
• Può essere attivata da una delle
parti; l’ARAN si attiva autonomamente
o su richiesta del Com. settore.
• segue le medesime procedure della
contrattazione
Rapporto tra ccnl di comparto e
contrattazione integrativa
Nullità delle clausole difformi o che prevedono oneri che
non abbiano capienza nel Fondo unico (art.4, comma 6,
CCNL 1.4.1999)
È chiaro che si tratta di nullità assistita dalla legge …………
differenze con il settore privato
La negoziazione collettiva come risorsa da utilizzare
per una gestione più efficiente del personale e come
strumento sul cui utilizzo il management ha il diritto
dovere di influire
La negoziazione come luogo nel quale il management
deve esaltare la propria responsabilità e non come
luogo da utilizzare per ridurla e condividerla con le
OO.SS. …..
Il consenso è certamente necessario per una gestione
più efficiente; talvolta, tuttavia, a tal fine può essere
utile “investire” in conflitto …………..
“Vorrei che al tavolo della contrattazione il dirigente di fronte a richieste avanzate dal sindacato e da lui non
condivise - dicesse “non le accetto, non mi interessano”
e non dicesse, invece, “non posso” …….. (Carmine
Russo)
Questioni applicative (1)
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Decadenza della RSU
Incompatibilità dei componenti RSU
Disdetta della iscrizione al Sindacato da parte di un membro
delle RSU
Come si esprime la RSU e come sottoscrive il contratto
Richiesta di tavoli separati (contestualità, separazione della
RSU)
Divergenza tra RSU e sindacati firmatari ed eventualità che
il contratto sia sottoscritto senza il consenso della RSU
Chi fa valere / chi dichiara la nullità delle “clausole
eccedenti”
Ammissibilità a trattare di un’organizzazione sindacale
firmataria che abbia perso la rappresentatività nel biennio
successivo
Questioni applicative (2)
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Modalità di svolgimento delle riunioni sindacali (fuori
orario di lavoro o a carico dei permessi sindacali,
impossibilità di concedere ulteriori permessi
retribuiti)
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Decisione assunta senza informazione preventiva o
concertazione o consultazione (ove prescritte)
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Parità di “ruolo” delle diverse sigle e componenti nelle
relazioni sindacali
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Avvio delle trattative anche in assenza di piattaforma
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Il mancato rispetto degli impegni concertati
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contratto integrativo