MODELLO DELLE RELAZIONI SINDACALI
Organismi paritetici di partecipazione
CONSULTAZIONE
AMMINISTRAZIONE
informazione
CONCERTAZIONE
CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA
OO.SS.
OO.SS. territoriali
RSU e RLS
Parte II: LA CONTRATTAZIONE
La Contrattazione collettiva integrativa
 Cosa implica per l’amministrazione?
 A quale livello si negozia?
 Chi negozia?
 Che cosa si deve negoziare?
 Come si negozia?
 L’amministrazione del contratto?
 Cosa implica per l’amministrazione?
• Obbligo di “contrattare” determinate materie
• Obbligo a “contrattare “ sulle materie implicanti
direttamente l’erogazione di trattamenti economici
• Entro il primo mese di negoziato le parti, nel
rispetto dei principi di correttezza e buona fede,
non possono assumere iniziative unilaterali, né
procedere ad azioni dirette, qualora non vengono
interrotte le trattative
• Nelle materie non direttamente implicanti l’erogazione di
risorse destinate al trattamento economico accessorio, le
parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa
decorsi 30 gg. dall’inizio delle trattative (art.4,co.4). Il
termine è prorogabile, per accordo tra le parti, di altri
30 gg.
• IL CONTENUTO DEL CONTRATTO NON PUÒ ESSERE IN
CONTRASTO CON I VINCOLI RISULTANTI DAL CCNL NÉ
COMPORTARE ONERI AGGIUNTIVI …..
LE CLAUSOLE DIFFORMI SONO NULLE E NON POSSONO
ESSERE APPLICATE (art.40, comma 4, D.Lgs.n.165/2001; art.4,
comma 5, CCNL 1.4.1999 DEL CCNL autonomie)
• Il contratto decentrato integrativo sottoscritto crea diritti ed
obblighi reciproci giuridicamente vincolanti tra le parti; gli
effetti si producono dalla data di definitiva sottoscrizione.
• “Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti
con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della
definitiva sottoscrizione e ne assicurano l’osservanza nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti”
(art.40, comma 4, D.Lgs.n.165/2001)
• Nelle materie trattate, la disciplina del Contratto integrativo
spiega efficacia anche dopo la sua scadenza e fino
alla sottoscrizione del nuovo (art.5, c. 5, CCNL autonomie).
 A quale livello si negozia?
• solo a livello di singolo ente
• a livello “territoriale” previa intesa tra gli enti
interessati o su iniziativa delle associazioni
CHI CONTRATTA?
I dirigenti o, nel
caso di enti privi di
dirigenza, i
funzionari,
designati
dall’organo di
governo (art.10,
comma1, ccnl
autonomie).
E’ possibile
l’assistenza
dell’ARAN
RLS E RSU
OO.SS. di
categoria
territoriali
firmatarie di ccnl
TAVOLO NEGOZIALE
Regole specifiche per contrattazione territoriale
Che cosa si deve negoziare?
Le materie espressamente indicate nei CCNL
A contenuto economico diretto
• Materie implicanti l’erogazione di trattamenti economici (es. criteri
di ripartizione risorse fondi, sistemi di Incentivazione del personale).
• sistema di classificazione (criteri per progressione economica del
personale);
• Alcuni aspetti relativi allo svolgimento del rapporto (es. disciplina per
valutazione delle prestazioni, criteri attività disagiate, alcune materie
relative alle forme flessibili di lavoro, ecc.)
A contenuto economico indiretto
• alcuni aspetti relativi a diritti dei lavoratori (es.formazione, implicazione in
ordine alla qualità/professionalità a seguito di innovazioni ….)
 Quando si negozia e con quali procedure?
QUANDO:
• Ogni 4 anni, in un’unica sessione negoziale
• Ogni anno per l’utilizzo delle risorse
• Quando vi sia la necessità, per materie che per la loro natura
richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
Quali procedure?
I tempi e la procedura negoziale sono definiti dai ccnl
Entro 30 giorni dalla
Stipula del CCNL
Costituzione delegazione di
parte pubblica
Entro 30 giorni dalla
presentazione delle
piattaforme
Le RSU e le OO.SS. firmatarie
del CCNL devono essere
convocate, per l’avvio del
negoziato.
Unica sessione
fatte salve
specifiche materie
Svolgimento del negoziato
Entro 5 gg. da
sottoscrizione
ipotesi di
accordo
Questa, corredata da relazione
tecnico finanziaria, viene inviata
al collegio dei revisori o al
servizio di controllo interno che
effettua il controllo sulla
compatibilità dei costi.
Trascorsi 15 giorni
(anche prima) senza
rilievi il contratto viene
sottoscritto
Sottoscrizione contratto
Decorrenza efficacia clausole
Obblighi
di
comunicazione
il testo del contratto con la
specificazione delle modalità di
copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali
e pluriennali di bilancio, deve
essere trasmesso entro 5 giorni
all’ARAN
Tempi e procedure di contrattazione
Le implicazioni derivanti dalla finanziaria per il 2002
(art.40-bis D.lgs.n.165/2001)
Con cadenza annuale:
Il collegio dei revisori dei conti (c.2) invia informazioni sui costi della
contrattazione integrativa al Ministero dell’Economia
Verifiche congiunte, a campione,(c.1) sulle implicazioni
finanziarie della contrattazione integrativa (Comit.Settore
e Governo)
Qualora i risultati (c.1 e 2) evidenzino costi non compatibili
Con i vincoli di bilancio, le clausole sono nulle di diritto
SCHEMA DI PROCEDIMENTO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA
Organo di governo
Organo controllo
interno
direttive
Autorizzazione
Sottoscrizione
Informa su
trattativa
quantificazione costi
Certificazione positiva
Trasmette
ipotesi
stipula
ccnl
Delegazione
pubblica
Ipotesi ccdi
trattativa
delegazione
sindacale
LE DIRETTIVE
•
•
•
Primo atto della procedura negoziale, di particolare rilievo per evidenziale le
linee fondamentali di politica del personale che il datore di lavoro pubblico
intende perseguire
Spettano alla Giunta o altro analogo organo
Le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari
per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio.
•
Le direttive forniscono indicazioni anche in ordine alla entità delle risorse
disponibili sia stabili sia variabili e alla loro utilizzazione
•
La quantificazione è di esclusivo interesse dell’amministrazione, che vi
provvede autonomamente, e non costituisce oggetto di contrattazione.
•
LE DIRETTIVE SONO ASSENTI NELLA ESPERIENZA DEI CONTRATTI
DECENTRATI
DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA
L’organo di vertice (Giunta o …) nomina il Presidente e i
componenti della delegazione pubblica
RUOLO DETERMINANTE DEL PRESIDENTE
(convocazione, conduzione delle trattative, sottoscrizione
del ccdi)
Criterio della composizione tecnica della delegazione
Legittima partecipazione dei Direttori generali e dei
segretari comunali e provinciali
DELEGAZIONE SINDACALE
TUTTE le sigle sindacali firmatarie del CCNL
(ultimo) hanno il diritto a partecipare alla trattativa
E’ opportuno l’accreditamento dei soggetti abilitati
Tutte le sigle devono essere sempre convocate
La prevista sottoscrizione è opportuno segnalarla
nella relativa convocazione
La RSU partecipa come soggetto unitario
Parte III
SVOLGIMENTO TRATTATIVE
• Necessità di corrette convocazioni e di corretta conduzione del
confronto
• Evitare riunioni “privilegiate”
• Problema dei “tavoli separati”
• Non occorre e non è utile la verbalizzazione delle riunioni
• Il miglior verbale è quello della sottoscrizione
CONVOCAZIONE RIUNIONI
• Le riunioni devo svolgersi, preferibilmente, al di fuori
dell’orario ordinario di lavoro nell’ente (art. 10, comma 7,
CCNQ 7.8.1998)
• Se, necessariamente, dovessero coincidere con l’orario di
lavoro, dovrebbero essere utilizzati i permessi sindacali
• Potrebbero essere anche recuperate le ore non prestate
• Sono nulle le clausole dei contratti decentrati che
equiparano le trattative (le relazioni sindacali) ad attività
lavorativa (aumento numero dei permessi)
FASE DI AVVIO TRATTATIVE
• La parte datoriale illustra, con correttezza, la composizione
e le caratteristiche delle risorse disponibili
• Necessaria distinzione tra risorse stabili e risorse variabili
(progressioni orizzontali solo con risorse stabili)
• Potrebbe essere utile un accordo iniziale sulla distribuzione
delle risorse per le varie finalità di finanziamento (per
controllare la spesa)
CONTENUTI DI MERITO
DELLE TRATTATIVE
• La parte pubblica definisce una sua strategia, che il presidente
realizza, anche mediante la predisposizione di una propria
piattaforma
• Compito della delegazione pubblica è la soddisfazione degli
interessi datoriali e non la semplice discussione dei contenuti
della sola piattaforma sindacale
• Diversi e contrapposti sono gli interessi delle parti negoziali
• Il documento datoriale viene offerto ai sindacati per successive
approssimazioni, secondo l’avanzamento delle trattative
• Periodicamente il presidente informa la …. Giunta, sugli
aspetti più problematici o conflittuali, o in vista della conclusione
SOTTOSCRIZIONE IPOTESI DI
ACCORDO DECENTRATO
• A conclusione delle trattative, viene sottoscritta una “ipotesi di contratto
decentrato integrativo”.
• Per la delegazione di parte pubblica, la firma è apposta dal presidente.
• Per la parte sindacale, firmano: la RSU (soggetto unitario) RLS e le
organizzazioni sindacali territoriali. Non ci sono regole, per il livello
decentrato, che impongano un numero minimo di firme o di
percentuali di rappresentatività da parte dei sindacati.
• Tutti i soggetti sindacali devono essere convocati per la firma
• Non necessariamente tutti devono anche firmare. Il contratto può
essere ritenuto valido dal datore di lavoro anche se firmato da una
minoranza sindacale. Si tratta della regola del maggior consenso
• Occorre, a tal fine, valutare la portata dei rischi per il datore di lavoro
• I soggetti dissenzienti sulla ipotesi potrebbero sempre firmare il ccdi
COMPATIBILITA’ ONERI
FINANZIARI
• L’IPOTESI DI ACCORDO E’ INVIATA AL COLLEGIO DEI
REVISORI CON ALLEGATA RELAZIONE TECNICOFINANZIARIA
• Il documento è , in pratica, inesistente o del tutto inutile
perché privo di contenuti significativi
• I revisori non esercitano un controllo di merito sulle scelte
• Se il parere è negativo, occorre ritornare al tavolo negoziale
per eliminare gli oneri contestati
• Il parere positivo è necessario
RELAZIONE
TECNICO-FINANZIARIA
La relazione tecnico finanziaria dovrebbe contenere:
a) La illustrazione delle direttive ricevute
b) La illustrazione delle regole concordate
c) La coerenza delle regole con le direttive
d) La illustrazione e quantificazione delle risorse disponibili
(stabili e variabili)
e) La dimostrazione che gli oneri del ccdi sono contenuti
nell’ambito delle risorse
CONTROLLO ORGANO DI VERTICE
• E’ il vero controllo di merito sulle scelte negoziali …. e sulla
coerenza con le direttive
• Se la verifica è positiva, la ….. Giunta autorizza il presidente
alla sottoscrizione definitiva del ccdi
• La Giunta non approva e non recepisce l’accordo decentrato,
come atto definitivo di conclusione del percorso negoziale
• Se la Giunta non condivide l’ipotesi di accordo ……. restituisce
gli atti al presidente per un supplemento di trattativa
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA
• Il presidente riconvoca tutta le delegazione sindacale,
anche gli eventuali non firmatari della ipotesi
• Viene sottoscritto il verbale di stipula del contratto
decentrato integrativo
• Le sigle sindacali non firmatarie, potrebbero “aderire” in
un secondo momento
• Dalla sottoscrizione il ccdi è efficace
• LA SEMPLICE “APPROVAZIONE” DA PARTE DELLA …..
GIUNTA E’ DEL TUTTO INUTILE
• IN QUESTO CASO IL CCDI E’ INESISTENTE
Validità della sottoscrizione
L’ARAN sottoscrive il contratto nazionale solo se le oo.ss.
firmatarie rappresentano nel loro complesso
•
•
almeno il 51% (come media tra dato associativo e dato
elettorale) dei dipendenti del comparto o dell’area
ovvero almeno il 60% del dato elettorale nel medesimo ambito.
Come si coordinano RSU e sindacato territoriale sul
versante della contrattazione a livello decentrato?
Protocollo del 23.7.1993
la legittimazione a negoziare al secondo livello le materie oggetto di
rinvio da parte del ccnl, è riconosciuta alle rsu ed alle organizzazioni
sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni
stipulanti il medesimo ccnl, secondo modalità determinate dal ccnl
D.Lgs.165/2001 (art. 42, co. 7)
I contratti collettivi che disciplinano la RSU possono prevedere
che, ai fini dell’esercizio della contrattazione collettiva
integrativa, la rsu sia integrata da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo
nazionale del comparto.
Accordo quadro (7.8.1998)
Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le
competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e
dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del relativo CCNL di comparto;
Le decisioni relative all’attività negoziale sono assunte dalle
RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali
firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti nei
contratti collettivi nazionali di comparto.
Segue Tribunale Roma
“ il CCNL Autonomie Locali (e in linea con lo stesso,
l’accordo quadro del 7.8.1998 sulla costituzione delle
RSU) espressamente prevede soltanto che nella
contrattazione collettiva integrativa i poteri e le
decisioni contrattuali vengono esercitati (con pari
poteri) dalle RSU e dai rappresentanti territoriali delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
relativo CCNL.”.
 L’amministrazione del contratto?
• Presuppone l’insorgenza di
controversie che abbiano carattere di
generalità
INTERPRETAZIONE
AUTENTICA
• Si conclude con un accordo
che impegna reciprocamente le parti
anche delle clausole
• L’accordo sostituisce la clausola sin
dall’inizio
di contratti decentrati
• Coinvolge tutte le parti che hanno
sottoscritto il contratto
(art. 13 del CCNL Autonomie)
• Può essere attivata da una delle
parti; l’ARAN si attiva autonomament o
su richiesta del Com. settore.
• segue le medesime procedure della
contrattazione
Rapporto tra ccnl di comparto e
contrattazione integrativa
Nullità delle clausole difformi o che prevedono oneri che
non abbiano capienza nel Fondo unico (art.4, comma 6,
CCNL 1.4.1999)
Si tratta di nullità assistita dalla legge …………
La negoziazione collettiva come risorsa da utilizzare
per una gestione più efficiente del personale e come
strumento sul cui utilizzo il management ha il diritto
dovere di influire
La negoziazione come luogo nel quale il management
deve esaltare la propria responsabilità e non come
luogo da utilizzare per ridurla e condividerla con le
OO.SS. …..
Questioni applicative (1)
•
•
•
•
•
•
•
•
Decadenza della RSU
Incompatibilità dei componenti RSU
Disdetta della iscrizione al Sindacato da parte di un membro
delle RSU
Come si esprime la RSU e come sottoscrive il contratto
Richiesta di tavoli separati (contestualità, separazione della
RSU)
Divergenza tra RSU e sindacati firmatari ed eventualità che il
contratto sia sottoscritto senza il consenso della RSU
Chi fa valere / chi dichiara la nullità delle “clausole eccedenti”
Ammissibilità a trattare di un’organizzazione sindacale
firmataria che abbia perso la rappresentatività nel biennio
successivo
Questioni applicative (2)
•
Modalità di svolgimento delle riunioni sindacali (fuori
orario di lavoro o a carico dei permessi sindacali,
impossibilità di concedere ulteriori permessi retribuiti)
•
Decisione assunta senza informazione preventiva o
concertazione o consultazione (ove prescritte)
•
Parità di “ruolo” delle diverse sigle e componenti nelle
relazioni sindacali
•
Avvio delle trattative anche in assenza di piattaforma
•
Il mancato rispetto degli impegni concertati
CONTRATTAZIONE
CONCERTAZIONE
LA CONCERTAZIONE
E’ un particolare modello di relazioni sindacali finalizzato a
consentire la partecipazione sindacale in materie o in scelte
organizzative di esclusiva competenza del datore di lavoro, ai
fini dell’adozione di una decisione possibilmente condivisa.
Essa non ha carattere negoziale e non comporta, comunque,
obblighi di codecisione a carico del datore di lavoro pubblico.
Nelle materie riservate dal CCNL, la procedura di
concertazione non può essere sostituita da altri modelli di
relazioni sindacali (art.8, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999,
come modificato dall’art.6 dell’ipotesi di accordo del
16.10.2003).
La concertazione si concretizza in un obbligo di confronto,
da attuarsi mediante appositi incontri entro un termine
temporale prefissato, nel quale le parti verificano la
possibilità di pervenire ad una posizione condivisa sulle
questioni che ne formano oggetto.
“ Nelle materie oggetto di concertazione, in ultima analisi, la
decisione dell’amministrazione non risulta in alcun modo
sottoposta al previo (necessario) accordo delle
organizzazioni sindacali, ma può essere unilateralmente
adottata (dal datore di lavoro pubblico), avendo la
procedura concertativa chiarito le motivazioni ad essa
sottese”.
Tribunale di L’Aquila, dec.26.10.2002
• E’ preceduta
dall’informazione
LA CONCERTAZIONE
Trova la sua regolamentazione
Esclusivamente nella disciplina
Contrattuale
(art.9 del D.Lgs.n.165/2001
ed art.8 CCNL 1/4/99, come
sostituito dall’art.6
dell’ipotesi di accordo
del 16.10.2003)
• Può essere attivata dai
soggetti sindacali titolari
della contrattazione
decentrata integrativa
• Si svolge in appositi
incontri che iniziano entro
4gg. dalla ricezione della
richiesta
• Il confronto termina
entro 30 giorni
• Si conclude con un verbale
che riporta le posizioni delle
parti nelle materie che sono
state oggetto del confronto
Concertazione
A
m
m
i
n
i
s
t
r
a
z
i
o
n
e
La procedura concertativa, come
modello relazionale, si attiva su
espressa richiesta dei soggetti sindacali
a favore delle quali è prevista.
Si effettua sulle seguenti materie:
R
S
U
RLS
O
O
S
S
territoriali
I soggetti della concertazione
Per la parte sindacale sono: la RSU e i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del
CCNL (art.10, comma 2, ed art.8, comma 1, del CCNL
dell’1.4.1999, come modificato dall’ipotesi di accordo del
16.10.2003).
Per la parte datoriale: il soggetto o i soggetti espressamente
individuati a tal fine dall’organo di governo dell’ente (art.8,
comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’ipotesi di
accordo del 16.10.2003).
Viene in tal modo ulteriormente confermata la natura non
negoziale della procedura concertativa.
?
Tribunale di L’Aquila decreto 26.10.2002
“L’istituto della concertazione non è …. uno strumento negoziale
né tantomeno decisionale, realizzando, invece, un’occasione di
confronto che serve a porre le basi per una decisione
maggiormente partecipata e consapevole ma pur sempre
unilaterale dell’amministrazione”
“D’altronde l’istituto si diversifica proprio per tale aspetto dalla
contrattazione …. che coinvolge un processo effettivamente
negoziale”.
?
E’ obbligatoria per l’ente l’attivazione della procedura in
presenza della richiesta dei soggetti sindacale?
Trattandosi di un modello relazionale espressamente
previsto dal CCNL, con il riconoscimento, quindi, un vero e
proprio diritto a favore delle OO.SS., l’eventuale rifiuto di
attivazione della procedura (come l’adozione immediata
della decisione in mancanza di concertazione) può
costituire il presupposto di un ricorso per condotta
antisindacale, ai sensi dell’art.28 della legge n.300/1970,
con le possibili conseguenze ivi previste.
?
Come deve comportarsi l’ente nel caso in
cui la richiesta di attivazione provenga da
una sola OO.SS.?
Secondo i principi di correttezza e buona fede, pur essendovi
stata una sola richiesta, l’ente opportunamente invita alla
procedura tutti i soggetti sindacali aventi diritto, in coerenza con
la finalità dell’istituto di favorire una decisione ampiamente
partecipata, evitandosi anche possibili fonti di successivo
contenzioso.
?
Nel caso di più e distinte richieste di attivazione
della concertazione da parte dei soggetti sindacali
aventi diritto, presentate anche in tempi diversi, si
devono porre in essere altrettante distinte
procedure?
No. Le finalità della concertazione e la disciplina
della stessa sono soddisfatte anche in caso di una unica
procedura attivata a fronte di distinte richieste.
La frammentazione non solo non è imposta ma sarebbe
anche antieconomica, sotto il profilo procedurale e dei
tempi, ed in grado di impedire quel confronto tra tutte
le parti per evidenziare, in modo pieno ed esaustivo,
gli elementi che esse ritengono necessarie considerare
e porre alla base della decisione da adottare.
?
Che cosa avviene se nessuno dei soggetti
sindacali richiede la concertazione entro il
termine contrattualmente stabilito?
In tale ipotesi, il datore di lavoro si riappropria del suo autonomo
potere decisionale, adottando nelle materie oggetto di
concertazione i provvedimenti ritenuti più opportuni conformi al
proprio interesse organizzativo.
Il termine di 10 giorni per la richiesta di concertazione è
perentorio?
Nel silenzio del CCNL, qualora i termini siano stabiliti a
tutela dell’interesse del datore di lavoro, questi devono
considerarsi sempre disponibili per lo stesso.
Quindi, potrebbe anche rinunciare a farlo valere, qualora
lo ritenga opportuno e conveniente.
?
Qual è l’implicazione della previsione di una durata
massima al periodo durante il quale va svolta la
concertazione?
Il potere di intervento delle OO.SS. viene limitato in tempi certi.
Pertanto, il vano decorso del termine previsto, consente al datore di
lavoro di riappropriarsi del suo autonomo potere decisionale.
Il termine massimo di 30 giorni ha carattere perentorio?
No. Essendo stabilito a sua tutela, il datore di lavoro ne può disporre
ed anche rinunciare a farlo valere, ove, in considerazione del
possibile esito positivo della procedura, lo ritenga utile e conforme al
suo interesse.
?
Che valore ha il verbale di concertazione ?
Non ha e non può assumere natura negoziale,
anche quando nello stesso dovesse emergere la
convergenza delle parti su una posizione comune.
La redazione del verbale consente:
a) di esplicitare chiaramente e riassumere la reciproca
posizione delle parti e gli eventuali punti di dissenso;
b) la verifica del rispetto delle forme procedurali e
dei termini;
c) al giudice di valutare, in caso di conflitto, la
correttezza delle posizioni assunte dalle parti;
d) di evitare prassi poco visibili, di carattere consociativo.
?
In caso di esito negativo della concertazione o di decorrenza
del termine , l’adozione di una decisione unilaterale dell’ente
costituisce condotta antisindacale?
No. La concertazione è volta solo a porre le basi di
una decisione condivisa, ma sempre unilaterale dell’ente.
Il previo consenso sindacale, pertanto, nelle materie di
concertazione, non è un elemento assolutamente
necessario ai fini della decisione, che l’ente può sempre
adottare unilateralmente.
L’eventuale disaccordo delle OO.SS. rientra
solo nell’ordinario conflitto sindacale, con le conseguenze
che la forza delle OO.SS. è in grado di far valere,
ma non determina l’antisindacalità della condotta.
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Presentazione: Modello delle relazioni sindacali