Il ruolo dei Vigili del Fuoco
nella nuova disciplina
della sicurezza del lavoro
“Il nuovo T.U. in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
Corato (BA) 19 giugno 2009
DOTT. ING. GIOVANNI MICUNCO
Perché siamo qui ?
Per parlare del tema
sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro
più amministrazioni lavorano sul tema …
… ma i lavoratori continuano a morire !!!
la “nuova 626”
D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro. [S.O. n. 108 G.U. n. 101 30 aprile 2008]
VIGILI DEL FUOCO
e nuovo T.U.
gettonatissimi
VIGILI DEL FUOCO
1° - Soggetti

… compreso il personale volontario
[art. 2, 1° comma, lett. a) ]
non computato ai fini particolari obblighi
[art. 4, 1° comma, lett. g) ]

… tenendo conto delle effettive
particolari esigenze
2° - informazione e
assistenza

… art. 10
D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

art. 10 – Informazione e assistenza in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
 … anche mediante convenzioni …attività di
informazione, assistenza, consulenza,
formazione, promozione in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle
imprese artigiane, delle imprese agricole e
delle piccole e medie imprese e delle rispettive
associazioni dei datori di lavoro.
3° - Vigilanza

… art. 13
 … vigilanza sull’applicazione della legislazione in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
… per quanto di specifica competenza …
 … anche per le proprie aree
riservate
[art. 13, 3° comma]
D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

art. 13 – 5° comma
 Il personale delle pubbliche
amministrazioni, assegnato agli
uffici che svolgono attività di
vigilanza, non può prestare, ad
alcun titolo e in alcuna parte del
territorio nazionale, attività di
consulenza
4° - Formazione

… art. 32,
4° comma
 … per la parte di relativa competenza …
 … agli addetti e responsabili
del servizio di prevenzione e
protezione
[art. 32, 1° e 2° comma]
5° - Deroga

… vie di uscita e di emergenza
[all.to IV, p.to 1.5.6]
D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

all.to IV – parte 1

– Ambienti di lavoro
1.5. Vie e uscite di emergenza
 1.5.6. … l’apertura delle porte delle uscite di emergenza nel
verso dell’esodo non è richiesta quando possa determinare
pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva
l’adozione di altri accorgimenti adeguati
specificatamente autorizzati dal Comando
provinciale dei vigili del fuoco competente per
territorio.
6° - Controllo

Misure contro l’incendio e
l’esplosione
[all.to IV, p.ti 4.3.1 e 4.4]
D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”


all.to IV – Requisiti dei luoghi di lavoro
4. Misure contro l’incendio e l’esplosione
 4.3.1. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si
impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili,
incendiabili o esplodenti e che, per dimensioni,
ubicazione ed altre ragioni presentano in caso
di incendio gravi pericoli per la incolumità dei
lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli
incendi, al controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco
…  decreto [p.to 4.3.2]
D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”


all.to IV – Requisiti dei luoghi di lavoro
4. Misure contro l’incendio e l’esplosione
 4.4. I progetti di nuovi impianti o costruzioni … o di
modifiche … devono essere sottoposti al preventivo
esame del Comando provinciale … al quale dovrà
essere richiesta la visita di controllo ad impianto o
costruzione ultimati, prima dell’inizio delle
lavorazioni.
… FIN QUI
POCO DI NUOVO …
… vediamo ancora …

Art. 46 - Prevenzione incendi
[Titolo I – Principi comuni
Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione VI – Gestione delle emergenze]
D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

art. 46 – Prevenzione incendi
 Definizione [1° comma]
La prevenzione incendi è la funzione di preminente
interesse pubblico, di esclusiva competenza
statuale, …
… diretta a conseguire, secondo criteri applicativi
uniformi sul territorio nazionale …
… gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di
incolumità delle persone e di tutela dei beni e
dell’ambiente
D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

art. 46 – Prevenzione incendi
 Obbligo [2° comma]
Nei luoghi di lavoro soggetti … devono essere
adottate idonee misure per prevenire gli
incendi e per tutelare l’incolumità dei
lavoratori
D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

art. 46 – Prevenzione incendi
 Disposizioni normative
 “Fermo restando quanto previsto dal D.L.vo 8 marzo 2006,
n. 139 [c.d. “Testo Unico” antincendi] e dalle disposizioni
concernenti la prevenzione incendi di cui al presente
decreto …”  decreto/i ministeriale/i Interno + Lavoro +
Previdenza Sociale per definire …
 a) criteri per misure di prevenzione, protezione, esercizio,
controllo e manutenzione, criteri di gestione delle
emergenze
 b) caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione
antincendi
[3° comma]
D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

art. 46 – Prevenzione incendi
 Disposizioni normative
Nelle more “continuano ad applicarsi i criteri
generali di sicurezza antincendio e per la
gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro”
 D.M. 10 marzo 1998
[4° comma]
… anche fino a qui ...
poco di nuovo
… art. 46, 5° comma
nuclei specialistici regionali di
assistenza
D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Art. 46, 5° comma
 “Al fine di favorire il miglioramento dei limiti di sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro” ed ai sensi dell’art. 14, 2°
comma, lett. h) D.L.vo 8 marzo 2006, n. 139  D.M.Interno
“sono istituiti, presso ogni direzione regionale
dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per
l’effettuazione di una specifica attività di
assistenza alle aziende” con le relative procedure
… nuovo servizio …
… tutto da pensare …
… dall’esito incerto …
… nuovo onere per
l’utente …
… mentre si parla di
semplificazione …
… aspettiamoci delle
proteste …
D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Art. 46, 6° comma
 … ogni disposizione contenuta nel presente decreto
legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per
deve essere
riferita agli organi centrali e
periferici del Dipartimento dei
vigili del fuoco …
l’attività di disciplina che di controllo,
D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Art. 46, 7° comma
 “Le maggiori risorse derivanti dall’espletamento
delle funzioni di controllo di cui al presente
articolo …
ma non era
assistenza?
nel senso di
sedi di servizio
VV.F. ?
 … sono assegnate al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco per il miglioramento dei livelli di
sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
In conclusione

1. Vigili del Fuoco impegnatissimi
anche nel nuovo T.U.

2. … dall’assistenza alla repressione …

3. … aspettiamo i decreti applicativi
(ma allora che T.U. cosa è ?)

4. … nuovi adempimenti … e pensare
che si parlava di semplificazione …

5. … confermata l’ “esclusività” nella
prevenzione incendi (il CPI è salvo?)
Il nuovo servizio di assistenza

1. Obbligatorio, facoltativo,
“consigliabile” ?

2. Nuovo personale o solo nuovi
compiti?

3. Come conviveranno
“assistenza regionale” e
“controllo provinciale”?

4. Quale “valore aggiunto” alla
sicurezza?
Conseguenze probabili …

1. … scarso accesso al servizio

2. … miglioramento delle situazioni
già buone, dove il management è
sensibile

3. … difficoltà di cogliere le
differenze tra i diversi servizi
(assistenza e controllo)

4. … rischio di situazioni
imbarazzanti” tra Uffici,
Funzionari e procedure …
Qualche ipotesi …

1. … valutazione del rischio d’incendio
riferito alla posizione di lavoro

2. … studio delle misure di facilitazione
ed integrazione dei servizi di
emergenza interni ed esterni

3. … audizioni e simulazioni per
verificare le misure di sicurezza e la
cultura della sicurezza nei lavoratori

4. … “Bollino rosso” della sicurezza
antincendi
Perché …
la causa principale degli infortuni …
Gli infortuni dovuti a comportamenti inadeguati dei lavoratori, in un enorme numero dei
casi, sono dovuti quindi a
“Human factors”
L’oggettiva difficoltà di gestire
il fattore umano ed il relativo errore umano
impedisce, in genere, una previsione ed un controllo
dei comportamenti lavorativi inerenti la sicurezza
Una buona percentuale degli eventi infortunistici è determinata
NON già da condizioni o dispositivi di sicurezza carenti ma da…
“COMPORTAMENTI INADEGUATI DEI LAVORATORI”
Perché …
l’elemento per la riduzione degli
infortuni è il benessere organizzativo
L’organizzazione è composta da due parti:
• una parte emersa, visibile
(fattori formali e razionali come la struttura, i ruoli, la
tecnologia, le risorse finanziarie, i prodotti).
• una parte sommersa, non visibile
(aspetti informali come norme di gruppo, abitudini,
atteggiamenti, valori, identità, cultura).
Come un iceberg … dove è l’area sommersa, non visibile,
che condiziona la direzione e ne determina il galleggiamento
In ogni caso …
… CE LA
METTEREMO
TUTTA …
… COME SEMPRE
per contribuire alla riduzione degli infortuni
e del rischio nei luoghi di lavoro
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