COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DI PALERMO Corso base di specializzazione in prevenzione incendi Modulo 5 – Procedure di prevenzione incendi e sicurezza equivalente Lezione 5.2 – Procedimenti di prevenzione incendi Relatore ing. Pietro Galati Comando provinciale vigili del fuoco di Palermo Palermo 10-7-2014 Obiettivi della lezione • Procedimenti di prevenzione incendi: – – – – – – – – attività soggette ai controlli di prevenzione incendi valutazione dei progetti controlli di prevenzione incendi attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio deroghe nulla osta di fattibilità verifiche in corso d’opera modulistica e certificazioni CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO … ovvero in altri termini … • Procedimenti di prevenzione incendio e relative modalità ante DPR 1° agosto 2011, n. 151 • DPR 1° agosto 2011, n. 151 recante Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 • DM 7 agosto 2012, recante Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 • Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO Procedimenti di prevenzione incendi ante DPR 1° agosto 2011, n. 151 Legge 27 dicembre 1941, n. 1570 Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi Articolo 33 • Non vengono indicate le attività pericolose; • Non si fa cenno all’esame dei progetti (era previsto che venissero esaminati in Commissione edilizia); alcuni Comuni inviavano i progetti, altri no così anche per la licenza di esercizio; • Non si precisano le procedure, ecc.; • Ogni Corpo provinciale si organizzava come poteva, con la collaborazione dei Comuni e, quindi, si registrava poca chiarezza ed una grande disuniformità nelle procedure. Il comandante del corpo dei vigili del fuoco: • Esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolose prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorità competenti; • Esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli; • Esegue il controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi; • Controlla l'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi; • Fa parte, come membro di diritto, delle commissioni edilizie comunali; • Propone quali industrie, stabilimenti, depositi e simili debbono avere servizio proprio di prevenzione e di estinzione degli incendi e cura la preparazione tecnica delle squadre dei vigili del fuoco costituite dalle relative ditte. CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO D.P.R. 27-04-1955, n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Art. 36 • La situazione nell'immediato non cambiò, perchè rimanevano le stesse incertezze e le stesse difficoltà. Le aziende e le lavorazioni: a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti; b) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori, sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio. La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al precedente comma è fatta con decreto presidenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'interno . CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 Articolo unico. - Le aziende e lavorazioni che, ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio, sono determinate con le tabelle A e B, annesse al presente decreto. Finalmente, dopo quattro anni, almeno venivano determinate le attività sottoposte al controllo della prevenzione incendi. CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO Legge 26/07/1965 N. 966, Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale dei Vigili del fuoco per i servizi a pagamento Art. 2 Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere: a) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie determinati in conformità a quanto stabilito al successivo articolo 4, nonché l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed alle tabella A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Art. 4 I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite, sono determinati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti. Indipendentemente dalla periodicità stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate. Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un “certificato di prevenzione” che ha validità pari alla periodicità delle visite. CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO Compare la periodicità delle visite , l’obbligo di richiedere le visite ed i controlli in occasione di modifiche ed il termine “certificato di prevenzione incendi”. CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO Decreto Ministeriale 27.09.1965 n. 1973 Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi Legge 7 dicembre 1984, n. 818 Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, omissis D.M. 16 febbraio 1982 Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi Dopo tanti anni di applicazione delle disposizioni di prevenzione incendi, si valutò che molte attività erano sprovviste del certificato di prevenzione incendi. Un po’ per portare alla luce tali attività, ma soprattutto per conferire loro un minimo di sicurezza, fu emanata tale legge, che consentiva la prosecuzione dell’attività osservando poche prescrizioni. CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO D.P.R. 12-01-1998, n. 37 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Art. 1. - Oggetto del regolamento 4. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’Interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni. 5. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle domande per l'avvio dei procedimenti oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO Art. 2. - Parere di conformità 1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti. 2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO Art. 3 - Rilascio del C.P.I. Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e i privati sono tenuti a presentare al Comando domanda di sopralluogo. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il comando effettua il sopralluogo. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività. L'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione (DIA), corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5. Il comando rilascia all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività. Art. 4. - Rinnovo del certificato di prevenzione incendi 1. Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessati presentano al comando, in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, apposita domanda conforme alle prescrizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5, corredata da una dichiarazione del responsabile dell'attività, attestante che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso, e da una perizia giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio. Il comando, sulla base della documentazione prodotta, provvede entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento. CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO Art. 6. - Procedimento di deroga 1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attività in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 5, possono presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte. CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO – Non si fa più cenno alle tabelle A e B del D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, ma solo alle attività comprese nell’elenco allegato al D.M. 16.02.1982; – Si fa espresso riferimento alla necessità di garantire l'uniformità delle procedure nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa; – Vengono precisati i tempi concessi ai Comandi VV.F. per le varie fasi del procedimento; – Per la prima volta interviene la DIA (dichiarazione inizio attività), uno strumento importante per gli imprenditori; – Interpretazioni diverse per la frase: “che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività” riferita al c.p.i. la frase “comunque prima della scadenza del certificato”, riferita al rinnovo del c.p.i.; la frase “alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza”, riferita ai casi di modofiche che comportino la necessità di iniziare daccapo la procedura per il c.p.i.; la frase “domanda motivata” riferita al procedimento di deroga CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO • DPR n. 151-2011.pdf • Decreto_07-08-2012_Nuove modalità di prevenzione incendi.pdf • D.L. n. 83-2012.pdf CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO Il tecnico abilitato • Il tecnico abilitato, consapevole di : – assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del c.p., – della responsabilità penale che con l’asseverazione assume per dichiarazioni mendaci e falsa attestazione, ai sensi dei già richiamati articoli del codice penale nonché dell’art. 19, 6° co., della l. n. 241/1990 e successive modificazioni; • ASSEVERA la conformità dell’opera alle pertinenti regole tecniche di prevenzione incendi e/o al progetto approvato dal Comando il fase di valutazione dello stesso. Asseverare • “affermare con solennità”, ossia porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza formale e di particolare valore nei confronti dei terzi quanto a verità e affidabilità del contenuto. • Tale atto deve offrire le stesse garanzie di legalità e correttezza, che prima erano garantite dal certificato di prevenzione incendi. Articoli 359 e 481 • • • Art. 359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessità Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: – 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; – 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne’ prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione. Art. 481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. PROFESSIONISTA ANTINCENDIO Il tecnico abilitato ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno • consapevole delle sanzioni stabilite dall’art. 20, 2° co., del d.lg. n. 139/1996, • elabora e redige le certificazione e/o le dichiarazioni atte a comprovare che: gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, le macchine, i dispositivi, gli impianti i componenti d’impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d’incendio, • sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio. Fonti legislative • (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) Art. 19 della L. 241/90 così sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010 e integrato dall'articolo 5, comma 2, legge n. 106 del 2011. • (Certificato di Prevenzione Incendi - CPI) Art. 16 4° comma del D.Lgs. 139/06 così modificato dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al DPR 1 agosto 2011. Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) (articolo così sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010) (per l'interpretazione si veda l'articolo 5, comma 2, legge n. 106 del 2011) • • Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, ……. il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge ………. è sostituito da una segnalazione dell’interessato. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli art. 46 e 47 DPR 445/200 nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese …….., relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.