COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DI PALERMO
Corso base di specializzazione in prevenzione incendi
Modulo 5 – Procedure di prevenzione incendi e sicurezza equivalente
Lezione 5.2 – Procedimenti di prevenzione incendi
Relatore
ing. Pietro Galati
Comando provinciale vigili del fuoco di Palermo
Palermo 10-7-2014
Obiettivi della lezione
• Procedimenti di prevenzione incendi:
–
–
–
–
–
–
–
–
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
valutazione dei progetti
controlli di prevenzione incendi
attestazione di rinnovo periodico di conformità
antincendio
deroghe
nulla osta di fattibilità
verifiche in corso d’opera
modulistica e certificazioni
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
… ovvero in altri termini …
• Procedimenti di prevenzione incendio e relative modalità ante DPR
1° agosto 2011, n. 151
• DPR 1° agosto 2011, n. 151 recante Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
• DM 7 agosto 2012, recante Disposizioni relative alle modalità di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di
prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi
dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica
1 agosto 2011, n. 151
• Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la
crescita del Paese
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Procedimenti di prevenzione incendi
ante DPR 1° agosto 2011, n. 151
Legge 27 dicembre 1941, n. 1570
Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi
Articolo 33
•
Non vengono indicate le attività pericolose;
•
Non si fa cenno all’esame dei progetti (era
previsto che venissero esaminati in
Commissione edilizia); alcuni Comuni inviavano i
progetti, altri no così anche per la licenza di
esercizio;
•
Non si precisano le procedure, ecc.;
•
Ogni Corpo provinciale si organizzava come
poteva, con la collaborazione dei Comuni e,
quindi, si registrava poca chiarezza ed una
grande disuniformità nelle procedure.
Il comandante del corpo dei vigili del fuoco:
•
Esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed
industrie pericolose prima della concessione della licenza
di esercizio da parte delle autorità competenti;
•
Esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici
spettacoli;
•
Esegue il controllo periodico sullo stato di manutenzione
delle bocche da incendio e degli impianti aventi,
comunque, attinenza con la prevenzione incendi;
•
Controlla l'osservanza delle disposizioni in materia di
prevenzione degli incendi;
•
Fa parte, come membro di diritto, delle commissioni
edilizie comunali;
•
Propone quali industrie, stabilimenti, depositi e simili
debbono avere servizio proprio di prevenzione e di
estinzione degli incendi e cura la preparazione tecnica
delle squadre dei vigili del fuoco costituite dalle relative
ditte.
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
D.P.R. 27-04-1955, n. 547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro
Art. 36
•
La situazione nell'immediato non cambiò,
perchè rimanevano le stesse incertezze e
le stesse difficoltà.
Le aziende e le lavorazioni:
a) nelle quali si producono, si impiegano, si
sviluppano o si detengono prodotti
infiammabili, incendiabili o esplodenti;
b) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni
presentano in caso di incendio gravi pericoli
per la incolumità dei lavoratori, sono
soggette, ai fini della prevenzione degli
incendi, al controllo del Comando del Corpo
dei vigili del fuoco competente per territorio.
La determinazione delle aziende e lavorazioni di
cui al precedente comma è fatta con decreto
presidenziale, su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, di concerto
con i Ministri per l'industria e commercio e
per l'interno .
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689
Articolo unico. - Le aziende e lavorazioni che,
ai sensi dell'art. 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547 sono soggette, ai fini della
prevenzione degli incendi, al controllo del
Comando del Corpo dei vigili del fuoco
competente per territorio, sono
determinate con le tabelle A e B, annesse
al presente decreto.
Finalmente, dopo quattro anni, almeno
venivano determinate le attività sottoposte
al controllo della prevenzione incendi.
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Legge 26/07/1965 N. 966, Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei
compensi al personale dei Vigili del fuoco per i servizi a pagamento
Art. 2
Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere:
a) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle
industrie determinati in conformità a quanto stabilito al successivo articolo 4, nonché
l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti,
delle aziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed alle tabella A e B annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689.
Art. 4
I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi,
nonché la periodicità delle visite, sono determinati con decreto del Ministro per
l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, in relazione alle
esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.
Indipendentemente dalla periodicità stabilita con il provvedimento di cui al precedente
comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono modifiche
di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni
qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o
depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza
precedentemente accertate.
Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza
degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un “certificato di prevenzione” che
ha validità pari alla periodicità delle visite.
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Compare la periodicità delle visite , l’obbligo di richiedere le visite ed i controlli
in occasione di modifiche ed il termine “certificato di prevenzione incendi”.
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Decreto Ministeriale 27.09.1965 n.
1973
Determinazione delle attività
soggette alle visite di
prevenzione incendi
Legge 7 dicembre 1984, n. 818
Nullaosta provvisorio per le attività
soggette ai controlli di
prevenzione incendi, omissis
D.M. 16 febbraio 1982
Modificazioni del D.M. 27 settembre
1965, concernente la
determinazione delle attività
soggette alle visite di
prevenzione incendi
Dopo tanti anni di applicazione delle
disposizioni di prevenzione incendi,
si valutò che molte attività erano
sprovviste del certificato di
prevenzione incendi.
Un po’ per portare alla luce tali
attività, ma soprattutto per conferire
loro un minimo di sicurezza, fu
emanata tale legge, che consentiva
la prosecuzione dell’attività
osservando poche prescrizioni.
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D.P.R. 12-01-1998, n. 37
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 1. - Oggetto del regolamento
4. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività
soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del
Ministro dell’Interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure nonché la trasparenza e la
speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle
domande per l'avvio dei procedimenti oggetto del presente regolamento, il
contenuto delle stesse e la relativa documentazione da allegare sono
disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica.
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Art. 2. - Parere di conformità
1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 1
sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o
costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.
2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi
alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di
presentazione.
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Art. 3 - Rilascio del C.P.I.
Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e i privati sono tenuti a
presentare al Comando domanda di sopralluogo.
Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il comando
effettua il sopralluogo.
Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene
rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione
incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio
dell'attività.
L'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una
dichiarazione (DIA), corredata da certificazioni di conformità dei lavori
eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate
le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al
rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5. Il comando rilascia all'interessato
contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che
costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio
dell'attività.
Art. 4. - Rinnovo del certificato di prevenzione incendi
1. Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessati
presentano al comando, in tempo utile e comunque prima della scadenza
del certificato, apposita domanda conforme alle prescrizioni contenute nel
decreto di cui all'articolo 1, comma 5, corredata da una dichiarazione del
responsabile dell'attività, attestante che non è mutata la situazione
riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso, e da una perizia
giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli
impianti antincendio.
Il comando, sulla base della documentazione prodotta, provvede entro
quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.
Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di
esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti
condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare
nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente
regolamento.
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Art. 6. - Procedimento di deroga
1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione
incendi e le attività in essi svolte presentino caratteristiche tali da non
consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati,
secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 5,
possono presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto
delle condizioni prescritte.
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
– Non si fa più cenno alle tabelle A e B del D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 ai sensi
dell'art. 37 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, ma solo alle attività comprese
nell’elenco allegato al D.M. 16.02.1982;
– Si fa espresso riferimento alla necessità di garantire l'uniformità delle procedure
nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa;
– Vengono precisati i tempi concessi ai Comandi VV.F. per le varie fasi del
procedimento;
– Per la prima volta interviene la DIA (dichiarazione inizio attività), uno strumento
importante per gli imprenditori;
– Interpretazioni diverse per
la frase: “che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio
dell'attività” riferita al c.p.i.
la frase “comunque prima della scadenza del certificato”, riferita al
rinnovo del c.p.i.;
la frase “alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza”, riferita ai
casi di modofiche che comportino la necessità di iniziare daccapo la
procedura per il c.p.i.;
la frase “domanda motivata” riferita al procedimento di deroga
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
• DPR n. 151-2011.pdf
• Decreto_07-08-2012_Nuove modalità di
prevenzione incendi.pdf
• D.L. n. 83-2012.pdf
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Il tecnico abilitato
• Il tecnico abilitato, consapevole di :
– assumere la qualità di persona esercente un servizio di
pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del c.p.,
– della responsabilità penale che con l’asseverazione
assume per dichiarazioni mendaci e falsa attestazione, ai
sensi dei già richiamati articoli del codice penale nonché
dell’art. 19, 6° co., della l. n. 241/1990 e successive
modificazioni;
• ASSEVERA la conformità dell’opera alle pertinenti
regole tecniche di prevenzione incendi e/o al
progetto approvato dal Comando il fase di
valutazione dello stesso.
Asseverare
• “affermare con solennità”, ossia porre in
essere una dichiarazione di particolare
rilevanza formale e di particolare valore
nei confronti dei terzi quanto a verità e
affidabilità del contenuto.
• Tale atto deve offrire le stesse garanzie
di legalità e correttezza, che prima
erano garantite dal certificato di
prevenzione incendi.
Articoli 359 e
481
•
•
•
Art. 359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessità
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio
di pubblica necessità:
– 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre
professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale
abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per
legge obbligato a valersi;
– 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne’ prestando un
pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità
mediante un atto della pubblica Amministrazione.
Art. 481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone
esercenti un servizio di pubblica necessità
Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense o di un
altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un
certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è
punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a
un milione.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di
lucro.
PROFESSIONISTA ANTINCENDIO
Il tecnico abilitato ed iscritto negli appositi
elenchi del Ministero dell’interno
• consapevole delle sanzioni stabilite dall’art. 20, 2° co., del
d.lg. n. 139/1996,
• elabora e redige le certificazione e/o le dichiarazioni atte a
comprovare che:
 gli elementi costruttivi,
 i prodotti,
 i materiali,
 le attrezzature,
 le macchine,
 i dispositivi,
 gli impianti
 i componenti d’impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso
d’incendio,
• sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla
vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.
Fonti legislative
• (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)
Art. 19 della L. 241/90 così sostituito
dall'articolo 49, comma 4-bis, legge n.
122 del 2010 e integrato dall'articolo 5,
comma 2, legge n. 106 del 2011.
• (Certificato di Prevenzione Incendi - CPI)
Art. 16 4° comma del D.Lgs. 139/06
così modificato dal nuovo regolamento
di prevenzione incendi di cui al DPR 1
agosto 2011.
Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)
(articolo così sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010)
(per l'interpretazione si veda l'articolo 5, comma 2, legge n. 106 del 2011)
•
•
Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato, ……. il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge ………. è sostituito da una segnalazione
dell’interessato. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda
tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli art. 46 e 47
DPR 445/200 nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte
dell’Agenzia delle imprese …….., relative alla sussistenza dei
requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per
consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.
Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o
enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono
comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
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corpo nazionale dei vigili del fuoco