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Riforma del lavoro
L’impatto sui contratti a tempo determinato
CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA
Nell’ambito di una flessibilità in entrata più cara, destinata al finanziamento dell’Assicurazione
sociale per l’impiego (ASPI), la riforma del lavoro stabilisce l’applicazione
• con effetto sui periodi contributivi maturati a partire dal 1° gennaio 2013,
• di un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali.
Il contributo addizionale è escluso per i lavoratori a termine assunti
• in sostituzione di lavoratori assenti;
• per attività stagionali:
− contemplate nell’elenco di cui al DPR n. 1525/1963, nonché,
− con riferimento ai periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,
definite dagli avvisi comuni e dai CCNL stipulati entro la data del 31 dicembre 2011 dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
A parziale ristoro dell’introduzione della contribuzione aggiuntiva, in caso di trasformazione del
contratto a tempo indeterminato è previsto un “premio di stabilizzazione” a favore del datore di
lavoro. Infatti, il suddetto contributo addizionale è restituito, successivamente al decorso del
periodo di prova, nei limiti delle ultime sei mensilità.
In caso di interruzione del contratto non si effettua tale restituzione che, invece, spetta anche in
caso di assunzione a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del
precedente contratto a termine.
Si sottolinea che in quest’ultima ipotesi la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti
un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto
di lavoro a termine.
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contribuzione aggiuntiva