GIANLUCA GUERRIERI
CESSIONE DEICREDITI D'IMPRESA
E FALLIMENTO
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AG
MILANO - DOTT. A. GIUFFRE EDITORE - 2002
INDICE
Introduzione
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CAPITOLO PRIMO
LA CESSIONE DEI CREDITI DI IMPRESA
1. L'introduzione della L. 52/1991 aU'interno del nostro ordinamento
giuridico
2. II rapporto fra la L. 52/1991 e gli artt. 1260 ss. c.c; la parziale tipizzazione del contratto di factoring
3. Le previsioni normative contenute aU'interno della L. 52/1991
4. L'ambito di applicazione della L. 52/1991: profili soggettivi e oggettivi
5. (Segue): il negozio di cessione
6. (Segue): considerazioni conclusive
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CAPITOLO SECONDO
IL FALLIMENTO DEL DEBITORE CEDUTO
1. L'esenzione del cessionario di crediti di impresa dall'azione di cui all'art. 67 1. fall
2. L'ambito di esenzione del cessionario dalla disciplina degli atti pregiudizievoli ai creditori
3. I termini a ritroso per l'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti
del cedente
4. La scientia decoctionis del cedente convenuto in revocatoria
5. L'importo assoggettato a revocatoria
6. Gli effetti dell'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti del cedente
7. I rapporti fra il cessionario, il cedente e il fallimento del debitore ceduto: le ipotesi non contemplate dalla legge
7.1. (Segue): l'ipotesi in cui il debitore ceduto, alla data della dichiarazione di fallimento, non abbia effettuato alcun pagamento
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7.2. (Segue): l'ipotesi in cui il debitore ceduto, in epoca anteriore al
fallimento, abbia adempiuto il credito ceduto avente scadenza il
giorno della dichiarazione di fallimento o in epoca posteriore .
7.3. (Segwe): l'ipotesi in cui il debitore ceduto abbia adempiuto con
mezzi anormali di pagamento
7.4. (Segue): l'ipotesi di costituzione di garanzie revocabili ai sensi
dell'art. 67, primo comma, nn. 3) e 4), 1. fall
7.5. (Segue): l'ipotesi di costituzione di garanzie revocabili ai sensi
dell'art. 67, secondo comma, 1. fall
7.6. (Segue): l'ipotesi in cui siano stati compiuti pagamenti e siano
State costituite garanzie revocabili ai sensi dell'art. 66 1. fall.. .
8. La sorte del contratto-base e la sua incidenza sul negozio di cessione
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CAPITOLO TERZO
IL FALLIMENTO DEL CEDENTE
1. Introduzione
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Sezione I
L'OPPONIBILITÄ DELLA CESSIONE DEI CREDITI DI IMPRESA
NEI CONFRONTI DEL FALLIMENTO DEL CEDENTE
1. L'opponibilitä nei confronti dei terzi del contratto di cessione di crediti
di impresa
2. II pagamento parziale del corrispettivo
3. II pagamento di data certa
4. L'opponibilitä al fallimento del negozio di cessione: gli effetti
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Sezione II
LE AZIONI DIRETTE A FARE SANCIRE L'INEFFICACIA DEL CONTRATTO
DI CESSIONE NEI CONFRONTI DEL FALLIMENTO DEL CEDENTE
1. Le azioni a disposizione del curatore
2. L'azione prevista dall'art. 7, primo comma, L. 52/1991
3. I presupposti oggettivi dell'azione di cui all'art. 7, primo comma . . .
3.1. (Segue): l'opponibilitä della cessione derivante dal pagamento,
totale o parziale, del corrispettivo, avente data certa anteriore
alla dichiarazione di fallimento
3.2. (Segue): l'effettuazione del pagamento nell'anno anteriore alla
sentenza dichiarativa di fallimento
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4.
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3.3. (Segue): l'effettuazione del pagamento in epoca anteriore alla
scadenza dei crediti ceduti
II presupposto soggettivo dell'azione di cui all'art. 7, primo comma: la
scientia decoctionis del cessionario al momento di effettuazione del
pagamento
La sussistenza parziale dei presupposti di cui all'art. 7, primo comma
Gli effetti dell'azione di cui all'art. 7, primo comma
L'assenza dei presupposti di cui all'art. 7, primo comma
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Sezione III
LA CESSIONE DEI CREDITI DI IMPRESA IN CORSO
AL MOMENTO DEL FALLIMENTO DELL'LMPRENDITORE CEDENTE
1. II problema
2. I presupposti di applicazione della disciplina di cui all'art. 7, secondo e
terzo comma
3. La sorte del contratto di cessione di crediti di impresa in corso al momento del fallimento dell'imprenditore cedente
4. La cessione di crediti futuri come contratto a effetti meramente obbligatori: la difficolta di armonizzare tale soluzione col dettato dell'art. 7,
secondo comma
5. II contratto di cessione di crediti futuri (di cui alla legge speciale) e un
contratto a effetti reali differiti
6. L'art. 7, secondo comma: problemi ermeneutici. In particolare: i crediti condizionali e i crediti sorti prima del recesso. La posizione del
cessionario in bonis a fronte del potere del curatore di recedere dal
contratto
7. II potere di recesso del curatore: modalitä ed efficacia
8. II debito di restituzione del corrispettivo nei confronti del cessionario
9. II rapporto fra la sorte del negozio di cessione, la sorte del contratto-base, da cui derivano i crediti ceduti, e la sorte dell'impresa
del fallito
10. La perdita di efficacia del contratto da cui derivano i crediti ceduti. In
particolare: la revoca e lo scioglimento del contratto-base
11. La continuazione del contratto-base. In particolare: la continuazione
dell'esercizio dell'impresa fallita
12. II trasferimento e l'affitto di azienda
13. La continuazione del contratto-base neU'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza: la disciplina applicabile
alla cessione di crediti di impresa
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INDICE
CAPITOLO QUARTO
I RIFLESSI PRODOTTI DAGLI ARTT. 5, 6 E 7 L. 52/1991
NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO
1. I riflessi ehe le disposizioni dettate dagli artt. 5, 6 e 7 L. 52/1991 sono
in grado di generare alFinterno del nostro ordinamento giuridico: profili generali
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Sezione I
I RIFLESSI PRODOTTI, ALL'lNTERNO DELL'ORDINAMENTO,
DALLA DISCIPLINA DETTATA DALL'ART. 6 ,
IN MATERIA DI FALLIMENTO DEL DEBITORE CEDUTO
1. Le disposizioni dettate dall'art. 6 L. 52/1991
2. Le esenzioni da revocatoria nei campo della circolazione dei crediti .
3. Profili di eterogeneitä della disciplina dettata dagli artt. 68 1. fall., 6 L.
52/1991 e 4, terzo comma, L. 130/1999
4. I rapporti fra operazioni di trasferimento dei crediti e fallimento dei
debitori ceduti. Prospettive de iure condendo
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Sezione II
I RIFLESSI PRODOTTI, ALL'lNTERNO DELL'ORDINAMENTO,
DALLA DISCIPLINA DETTATA DALL'ART. 5 E DALL'ART. 7,
IN MATERIA DI FALLIMENTO DELL'lMPRENDITORE CEDENTE
1. Le disposizioni dettate dall'art. 5 e dall'art. 7 L. 52/1991. II carattere
eccezionale dell'art. 5
2. La rilevanza assunta dall'art. 5 aU'interno del dibattito relativo all'efficacia traslativa del negozio di cessione dei crediti
3. II carattere eccezionale della disposizione di cui all'art. 7, primo
comma, L. 52/1991
4. L'importanza dell'art. 7, secondo e terzo comma, L. 52/1991 nei ricostruire la natura del contratto di cessione di crediti futuri e la sua sorte
in caso di fallimento dell'imprenditore cedente
5. L'art. 7, secondo comma, e il problema della natura del contratto di
cessione di crediti futuri: negozio a effetti obbligatori o negozio a effetti reali differiti?
6. L'art. 7, secondo e terzo comma, e il problema della disciplina del negozio di factoring in caso di fallimento del cedente. In particolare: la
sorte della cessione globale di crediti futuri con riferimento ai crediti
non ancora sorti alla data di apertura della procedura
7. II meccanismo traslativo ehe caratterizza la cessione di crediti futuri.
8. II fallimento del cedente e la sorte del negozio di cessione con riferimento ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa
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9. L'art. 7, secondo e terzo comma, L. 52/1991: in caso di cessione di
crediti d'impresa futuri e successivo fallimento del cedente, il contratto
continua a produrre effetti anche conriferimentoai crediti non ancora
sorti alla data della sentenza dichiarativa. Nella cessione di crediti
d'impresa futuri, quindi, l'acquisto del credito, da parte del cessionario, non opera mai in via mediata
..
10. La possibilitä di ritenere ehe l'art. 7, nella parte in cui mostra ehe la
cessione di crediti d'impresa futuri non opera mai in via mediata, sia
espressione di un prineipio generale dell'ordinamento. Le conseguenze
ehe ne derivano in caso di fallimento del cedente
11. La sorte dei crediti non ancora venuti ad esistenza alla data di fallimento dell'imprenditore cedente, nelle cessioni di crediti futuri estranei all'ambito di applieazione della L. 52/1991. Critica alla tesi secondo cui la titolaritä dei crediti non ancora sorti alla data di fallimento del cedente spetta, in via definitiva, al cessionario, senza ehe
il curatore abbia la possibilitä di sciogliersi dal rapporto
12. La sorte dei crediti non ancora venuti ad esistenza alla data di fallimento dell'imprenditore cedente, nelle cessioni di crediti futuri estranei all'ambito di applieazione della L. 52/1991. L'impossibilitä di applicare, a tutte le cessioni di crediti futuri, la disciplina di cui alPart. 7,
secondo e terzo comma, L. 52/1991
13. La sorte dei crediti non ancora venuti ad esistenza alla data di fallimento dell'imprenditore cedente nelle cessioni di crediti futuri estranei
all'ambito di applieazione della L. 52/1991. Applicabilitä dell'art. 72,
quarto comma, 1. fall. Rilievi conclusivi
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APPENDICE
I. Disegno di legge 26 giugno 1984, n. 882
II. Disegno di legge 4 agosto 1987, n. 383
III. Legge 21 febbraio 1991, n. 52
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Indice bibliografico
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