GIANLUCA GUERRIERI CESSIONE DEICREDITI D'IMPRESA E FALLIMENTO UXUU3 AG MILANO - DOTT. A. GIUFFRE EDITORE - 2002 INDICE Introduzione xix CAPITOLO PRIMO LA CESSIONE DEI CREDITI DI IMPRESA 1. L'introduzione della L. 52/1991 aU'interno del nostro ordinamento giuridico 2. II rapporto fra la L. 52/1991 e gli artt. 1260 ss. c.c; la parziale tipizzazione del contratto di factoring 3. Le previsioni normative contenute aU'interno della L. 52/1991 4. L'ambito di applicazione della L. 52/1991: profili soggettivi e oggettivi 5. (Segue): il negozio di cessione 6. (Segue): considerazioni conclusive 1 9 18 25 32 48 CAPITOLO SECONDO IL FALLIMENTO DEL DEBITORE CEDUTO 1. L'esenzione del cessionario di crediti di impresa dall'azione di cui all'art. 67 1. fall 2. L'ambito di esenzione del cessionario dalla disciplina degli atti pregiudizievoli ai creditori 3. I termini a ritroso per l'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti del cedente 4. La scientia decoctionis del cedente convenuto in revocatoria 5. L'importo assoggettato a revocatoria 6. Gli effetti dell'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti del cedente 7. I rapporti fra il cessionario, il cedente e il fallimento del debitore ceduto: le ipotesi non contemplate dalla legge 7.1. (Segue): l'ipotesi in cui il debitore ceduto, alla data della dichiarazione di fallimento, non abbia effettuato alcun pagamento 53 61 63 65 73 77 85 86 XIV INDICE 7.2. (Segue): l'ipotesi in cui il debitore ceduto, in epoca anteriore al fallimento, abbia adempiuto il credito ceduto avente scadenza il giorno della dichiarazione di fallimento o in epoca posteriore . 7.3. (Segwe): l'ipotesi in cui il debitore ceduto abbia adempiuto con mezzi anormali di pagamento 7.4. (Segue): l'ipotesi di costituzione di garanzie revocabili ai sensi dell'art. 67, primo comma, nn. 3) e 4), 1. fall 7.5. (Segue): l'ipotesi di costituzione di garanzie revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, 1. fall 7.6. (Segue): l'ipotesi in cui siano stati compiuti pagamenti e siano State costituite garanzie revocabili ai sensi dell'art. 66 1. fall.. . 8. La sorte del contratto-base e la sua incidenza sul negozio di cessione 89 90 93 95 96 98 CAPITOLO TERZO IL FALLIMENTO DEL CEDENTE 1. Introduzione 105 Sezione I L'OPPONIBILITÄ DELLA CESSIONE DEI CREDITI DI IMPRESA NEI CONFRONTI DEL FALLIMENTO DEL CEDENTE 1. L'opponibilitä nei confronti dei terzi del contratto di cessione di crediti di impresa 2. II pagamento parziale del corrispettivo 3. II pagamento di data certa 4. L'opponibilitä al fallimento del negozio di cessione: gli effetti 108 117 121 124 Sezione II LE AZIONI DIRETTE A FARE SANCIRE L'INEFFICACIA DEL CONTRATTO DI CESSIONE NEI CONFRONTI DEL FALLIMENTO DEL CEDENTE 1. Le azioni a disposizione del curatore 2. L'azione prevista dall'art. 7, primo comma, L. 52/1991 3. I presupposti oggettivi dell'azione di cui all'art. 7, primo comma . . . 3.1. (Segue): l'opponibilitä della cessione derivante dal pagamento, totale o parziale, del corrispettivo, avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento 3.2. (Segue): l'effettuazione del pagamento nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento 126 128 130 131 133 INDICE XV Pag. 4. 5. 6. 7. 3.3. (Segue): l'effettuazione del pagamento in epoca anteriore alla scadenza dei crediti ceduti II presupposto soggettivo dell'azione di cui all'art. 7, primo comma: la scientia decoctionis del cessionario al momento di effettuazione del pagamento La sussistenza parziale dei presupposti di cui all'art. 7, primo comma Gli effetti dell'azione di cui all'art. 7, primo comma L'assenza dei presupposti di cui all'art. 7, primo comma 137 140 142 148 149 Sezione III LA CESSIONE DEI CREDITI DI IMPRESA IN CORSO AL MOMENTO DEL FALLIMENTO DELL'LMPRENDITORE CEDENTE 1. II problema 2. I presupposti di applicazione della disciplina di cui all'art. 7, secondo e terzo comma 3. La sorte del contratto di cessione di crediti di impresa in corso al momento del fallimento dell'imprenditore cedente 4. La cessione di crediti futuri come contratto a effetti meramente obbligatori: la difficolta di armonizzare tale soluzione col dettato dell'art. 7, secondo comma 5. II contratto di cessione di crediti futuri (di cui alla legge speciale) e un contratto a effetti reali differiti 6. L'art. 7, secondo comma: problemi ermeneutici. In particolare: i crediti condizionali e i crediti sorti prima del recesso. La posizione del cessionario in bonis a fronte del potere del curatore di recedere dal contratto 7. II potere di recesso del curatore: modalitä ed efficacia 8. II debito di restituzione del corrispettivo nei confronti del cessionario 9. II rapporto fra la sorte del negozio di cessione, la sorte del contratto-base, da cui derivano i crediti ceduti, e la sorte dell'impresa del fallito 10. La perdita di efficacia del contratto da cui derivano i crediti ceduti. In particolare: la revoca e lo scioglimento del contratto-base 11. La continuazione del contratto-base. In particolare: la continuazione dell'esercizio dell'impresa fallita 12. II trasferimento e l'affitto di azienda 13. La continuazione del contratto-base neU'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza: la disciplina applicabile alla cessione di crediti di impresa 151 153 158 163 168 175 186 189 195 196 211 215 218 XVI INDICE CAPITOLO QUARTO I RIFLESSI PRODOTTI DAGLI ARTT. 5, 6 E 7 L. 52/1991 NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO 1. I riflessi ehe le disposizioni dettate dagli artt. 5, 6 e 7 L. 52/1991 sono in grado di generare alFinterno del nostro ordinamento giuridico: profili generali 231 Sezione I I RIFLESSI PRODOTTI, ALL'lNTERNO DELL'ORDINAMENTO, DALLA DISCIPLINA DETTATA DALL'ART. 6 , IN MATERIA DI FALLIMENTO DEL DEBITORE CEDUTO 1. Le disposizioni dettate dall'art. 6 L. 52/1991 2. Le esenzioni da revocatoria nei campo della circolazione dei crediti . 3. Profili di eterogeneitä della disciplina dettata dagli artt. 68 1. fall., 6 L. 52/1991 e 4, terzo comma, L. 130/1999 4. I rapporti fra operazioni di trasferimento dei crediti e fallimento dei debitori ceduti. Prospettive de iure condendo 234 237 243 245 Sezione II I RIFLESSI PRODOTTI, ALL'lNTERNO DELL'ORDINAMENTO, DALLA DISCIPLINA DETTATA DALL'ART. 5 E DALL'ART. 7, IN MATERIA DI FALLIMENTO DELL'lMPRENDITORE CEDENTE 1. Le disposizioni dettate dall'art. 5 e dall'art. 7 L. 52/1991. II carattere eccezionale dell'art. 5 2. La rilevanza assunta dall'art. 5 aU'interno del dibattito relativo all'efficacia traslativa del negozio di cessione dei crediti 3. II carattere eccezionale della disposizione di cui all'art. 7, primo comma, L. 52/1991 4. L'importanza dell'art. 7, secondo e terzo comma, L. 52/1991 nei ricostruire la natura del contratto di cessione di crediti futuri e la sua sorte in caso di fallimento dell'imprenditore cedente 5. L'art. 7, secondo comma, e il problema della natura del contratto di cessione di crediti futuri: negozio a effetti obbligatori o negozio a effetti reali differiti? 6. L'art. 7, secondo e terzo comma, e il problema della disciplina del negozio di factoring in caso di fallimento del cedente. In particolare: la sorte della cessione globale di crediti futuri con riferimento ai crediti non ancora sorti alla data di apertura della procedura 7. II meccanismo traslativo ehe caratterizza la cessione di crediti futuri. 8. II fallimento del cedente e la sorte del negozio di cessione con riferimento ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa 252 254 262 264 267 276 279 285 INDICE XVII pag- 9. L'art. 7, secondo e terzo comma, L. 52/1991: in caso di cessione di crediti d'impresa futuri e successivo fallimento del cedente, il contratto continua a produrre effetti anche conriferimentoai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa. Nella cessione di crediti d'impresa futuri, quindi, l'acquisto del credito, da parte del cessionario, non opera mai in via mediata .. 10. La possibilitä di ritenere ehe l'art. 7, nella parte in cui mostra ehe la cessione di crediti d'impresa futuri non opera mai in via mediata, sia espressione di un prineipio generale dell'ordinamento. Le conseguenze ehe ne derivano in caso di fallimento del cedente 11. La sorte dei crediti non ancora venuti ad esistenza alla data di fallimento dell'imprenditore cedente, nelle cessioni di crediti futuri estranei all'ambito di applieazione della L. 52/1991. Critica alla tesi secondo cui la titolaritä dei crediti non ancora sorti alla data di fallimento del cedente spetta, in via definitiva, al cessionario, senza ehe il curatore abbia la possibilitä di sciogliersi dal rapporto 12. La sorte dei crediti non ancora venuti ad esistenza alla data di fallimento dell'imprenditore cedente, nelle cessioni di crediti futuri estranei all'ambito di applieazione della L. 52/1991. L'impossibilitä di applicare, a tutte le cessioni di crediti futuri, la disciplina di cui alPart. 7, secondo e terzo comma, L. 52/1991 13. La sorte dei crediti non ancora venuti ad esistenza alla data di fallimento dell'imprenditore cedente nelle cessioni di crediti futuri estranei all'ambito di applieazione della L. 52/1991. Applicabilitä dell'art. 72, quarto comma, 1. fall. Rilievi conclusivi 290 294 299 306 310 APPENDICE I. Disegno di legge 26 giugno 1984, n. 882 II. Disegno di legge 4 agosto 1987, n. 383 III. Legge 21 febbraio 1991, n. 52 317 318 320 Indice bibliografico 323