N. 5843/2007
Reg. Dec.
N. 8179 Reg. Ric.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello iscritto al NRG. 8179 del 2006 proposto
dal MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI, in persona del ministro in
carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via
dei Portoghesi, n. 12;
contro
MALIVINDI CARMINE, rappresentato e difeso dagli avvocato
Pasquale Frisina, con il quale è elettivamente domiciliato in
Roma, via G. Donizzetti, n. 7;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sezione I bis, n. 2851 del 20 aprile 2006;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor Carmine
Malivindi;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive tesi difensive;
TRG
Anno 2006
-2-
N.R.G. 8179/2006
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2007, il
Consigliere Carlo Saltelli;
Uditi
l’avvocato
dello
Stato
Spina
e
l’avvocato
Formighetti, su delega dell’avv. Frisina;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Il sig. Carmine Malivindi, già carabiniere ausiliario, con
ricorso giurisdizionale notificato il 30 settembre 2005 ha
chiesto al Tribunale amministrativo regionale del Lazio
l’annullamento,
in
uno
con
tutti
gli
atti
preparatori,
presupposti, connessi, collegati e consequenziali, della nota in
data 29 luglio 2005, con cui il Comando Generale dell’Arma
dei Carabinieri gli ha comunicato il giudizio di inidoneità fisica
per la permanenza in servizio quale carabiniere effettivo,
essendogli
stati
riscontrati
“esiti
di
intervento
di
colecistectomia – art. 12 lettera d – D.M. 4/4/2000 n. 11”;
contestualmente l’interessato ha proposto anche domanda di
risarcimento
del
danno
conseguente
all’illegittimità
del
predetto giudizio di inidoneità fisica.
Attraverso due articolati motivi di censura (rubricati
rispettivamente, il primo, “Violazione di legge – Violazione e
falsa applicazione dell’art. 12 lett. d) del D.M. 4 aprile 2000 n.
114 e, se ed in quanto lesivi dei diritti del ricorrente, della
Direttiva del Ministero della Difesa del 19 aprile 2000
(pubblicata sulla G.U. del 2 giugno 2000 n. 127) nonché delle
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N.R.G. 8179/2006
“determinazioni del Comandante dell’Arma dei Carabinieri
approvate con foglio n. 63/8 – 26.1.1993 CC Re.Co. nr. 462/4
– San. E nr. 63/8 - 31 - 1- 1993 CC Re.Co., datate
rispettivamente 29 febbraio 2004; 21 maggio 2004 e 29
novembre 2004”, non conosciute dal ricorrente – Eccesso di
potere
per
violazione
dei
principi
di
ragionevolezza,
adeguatezza e proporzionalità dell’azione amministrativa –
Illogicità – Violazione dell’art. 2 Cost.”, ed il secondo “Eccesso
di potere per manifesta contraddittorietà e irragionevolezza
intrinseca, difetto di presupposti e travisamento dei fatti –
Contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà –
Illogicità – Difetto assoluto di motivazione – Irragionevolezza,
in quanto il ricorrente, contrariamente a quanto affermato nel
provvedimento impugnato, non è affetto da alcuna patologia
derivante dagli esiti di colecistectomia”), il ricorrente ha
innanzitutto dedotto che l’imperfezione prevista dall’articolo
12, lett. d) del D.M. 4 aprile 2000 (“esiti di intervento
chirurgico, con perdita totale o parziale di un viscere”) poteva
essere
considerata
causa
di
inidoneità
al
servizio
di
carabiniere effettivo solo se avesse comportato disturbi gravi e
funzionali (che invece erano del tutto assenti nel caso di
specie), dovendosi necessariamente coordinare le disposizioni
particolari del ricordato articolo 12 con quelle generali
contenute nell’articolo 2 dello stesso D.M. 4 aprile 2000;
d’altra parte, ad avviso del ricorrente, il giudizio di inidoneità
fisica era completamente privo di motivazione in ordine alle
-4presunte conseguenze che gli accertati esiti di colecistectomia
potevano avere sullo svolgimento del servizio di carabiniere
effettivo; infine, sempre secondo la tesi del ricorrente, il
contestato giudizio di inidoneità si poneva in stridente ed
insanabile contrasto con il precedente giudizio di idoneità
fisica che la stessa amministrazione aveva espresso sugli
stessi “postumi di intervento chirurgico per calcolosi della
colicisti”.
Con atto per motivi aggiunti, notificato il 13 febbraio
2006, il ricorrente ha lamentato poi “Violazione di legge –
Violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 lett. d) della
Direttiva 18 aprile 2000 (pubblicata sulla G.U., Serie Generale
del 2 giugno 2000 n. 127) – Erroneità dell’interpretazione –
Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, delle
disposizione sulla legge in generale”, riproponendo in sostanza
le argomentazioni difensive già svolte.
L’adito tribunale, sez. I bis, nella resistenza dell’intimata
amministrazione statale, con la sentenza segnata in epigrafe,
benchè l’esito degli ulteriori accertamenti sanitari ordinati alla
stessa amministrazione avesse confermato l’originario giudizio
di non idoneità, ha annullato quest’ultimo, accogliendo la tesi
del ricorrente secondo cui l’inidoneità fisica non poteva
discendere dal mero riscontro, rigido ed oggettivo, della
sussistenza degli esiti di colecistectomia (previsti dall’articolo
12 lett. d) del D.M. 4 aprile 2000, n. 114), ma poteva solo
conseguire all’accertamento di disturbi funzionali conseguenti
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N.R.G. 8179/2006
a tali esiti, disturbi che nella specie non erano stati giammai
rilevati,
secondo
una
interpretazione
sistematica
delle
disposizioni del ricordato articolo 12, lett. d), del D.M. 4 aprile
2000, n. 114, raccordate con quelle contenute nel precedente
articolo 2.
L’Amministrazione della Difesa – Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri - ha ritualmente e tempestivamente
chiesto la riforma della prefata statuizione alla stregua di due
motivi di gravame: con il primo ha decisamente contestato
l’assunto dei primi giudici relativamente alla pretesa necessità
di una interpretazione logico – sistematica delle disposizioni
contenute negli articoli 2 e 12, lett. d), del D.M. 4 aprile 2000,
n. 114, rilevandone la assoluta erroneità in presenza di una
puntuale, testuale ed inequivoca previsione che ricollegava la
inidoneità fisica agli “esiti di intervento chirurgico con perdita
totale o parziale di un viscere”, laddove la previsione
dell’articolo 2 si riferiva ad ipotesi residuali di infermità o
imperfezioni gravemente o cronicamente invalidanti, ma non
espressamente elencate nei successivi articoli; con il secondo
motivo, poi, è stato evidenziato che la relazione dell’Ufficio
sanitario del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
aveva indicato precisamente le possibili patologie conseguenti
agli esiti di colecistectomia, così che, anche sotto questo
profilo, il giudizio impugnato in primo grado era stato
erroneamente ed ingiustamente annullato; ciò senza contare
che i primi giudici si erano discostati immotivatamente dalle
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N.R.G. 8179/2006
conclusioni medico – sanitarie degli ulteriori accertamenti da
essi stessi disposti.
L’interessato,
costituitosi
in
giudizio,
ha
dedotto
l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame, di cui
ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza n. 2706 del 29 maggio 2007, all’esito di
disposti nuovi accertamenti sanitari, la Sezione ha accolto
l’istanza cautelare di sospensione degli effetti della sentenza
impugnata.
DIRITTO
I. L’appello è fondato e deve essere accolto.
I.1. Deve innanzitutto premettersi che il giudizio in
ordine alla sussistenza dei requisiti fisici e psico - attitudinali
ai fini del reclutamento delle Forze Armate costituisce tipica
manifestazione di discrezionalità tecnica (che impinge nel
merito dell’azione amministrativa), con la conseguenza che
esso
sfugge
amministrativo,
macroscopico
al
sindacato
salvo
che
travisamento
di
legittimità
non
di
sia
fatto
del
inficiato
o
da
giudice
da
un
un’evidente
arbitrarietà per la insussistenza dei fatti assunti ad oggetto
della valutazione ovvero per illogicità di quest’ultima e per la
incongruenza delle relative conclusioni (C.d.S., sez. IV, 8 luglio
2003, n. 4053, in tema di arruolamento nel corpo della
Guardia di Finanza; nonché, ex plurimis, sez. IV, 16 maggio
2006, n. 2771; 22 febbraio 2004, n. 719), fermo restando che,
sotto il profilo della motivazione, la discrezionalità tecnica deve
-7essere
esercitata
in
modo
che
N.R.G. 8179/2006
gli
interessati
possano
comprendere in base a quali elementi siano state operate le
valutazioni e le scelte.
Sempre
secondo
un
consolidato
indirizzo
giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo per discostarsi,
non
solo
la
valutazione
effettuata
dall’Amministrazione
(attraverso l’apposita commissione medica prevista dal bando
di concorso) non è suscettibile di essere contraddetta da
certificazioni di parte, in quanto le predette commissioni sono
gli unici organi abilitati a compiere gli accertamenti di cui si
discute (C.d.S., sez. IV, 24 febbraio 2004, n. 719), per quanto
l’idoneità psico – fisica richiesta per l’arruolamento nelle Forze
armate
non
consiste
nella
mera
assenza
di
patologie
implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare
prestanza fisica e psicologica, ragionevolmente esigibile in
relazione alle caratteristiche particolari di impiego operativo
degli appartenenti alle Forze armate, che ben può essere
impedita anche da alterazioni organiche di carattere non
patologico (C.d.S., sez. IV, 16 maggio 2006, n. 2771; 1° ottobre
2004, n. 6394; 25 agosto 2003, n. 4808).
Deve, poi, aggiungersi che il regolamento di cui al D.M.
4 aprile 2000 e la direttiva applicativa del 19 aprile 2000 sono
vincolanti per le commissioni incaricate di accertare i requisiti
di idoneità degli aspiranti al reclutamento e, per essere
confutati in sede giurisdizionale, devono essere espressamente
impugnati (a pena di inammissibilità del ricorso proposto
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N.R.G. 8179/2006
avverso il giudizio medico – legale negativo che ad essi si
conforma).
I.2. Ciò precisato, la Sezione deve innanzitutto rilevare,
in punto di fatto, che non è contestata la circostanza che
l’appellato sia risultato affetto da “esiti di colecistectomia” e
che tale imperfezione rientri nel punto 12, lett. d), dell’elenco
delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità
al servizio militare, di cui al D.M. 4 aprile 2000, n. 114 (“esiti
di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un
viscere”), nonché nell’art. 12, lett. d). della direttiva del 19
aprile 2000 del Ministero della difesa di Delineazione del
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare:
ciò
asseritamente
che
rigida,
è
controversa
irragionevole
è
ed
l’interpretazione,
ingiusta,
di
tali
previsioni, atteso che, secondo i primi giudici e secondo
l’appellato, esse andrebbero coordinate con le disposizioni
generali contenute nell’articolo 2 del citato D.M. 4 aprile 2000,
con la conseguenza che gli esiti di colecistectomia potrebbero
essere considerati causa di inidoneità fisica solo qualora
comportassero
gravi
disturbi
funzionali,
completamente
assenti nel caso di specie.
La tesi propugnata dall’interessato e accolta dai primi
giudici non è condivisibile.
L’invocato articolo 2 del D.M. 4 aprile 2000, n. 114
(“Regolamento recante norme in materia di accertamento
dell’idoneità al servizio militare”), al terzo comma, primo
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N.R.G. 8179/2006
periodo, stabilisce che “Non sono comunque idonei al servizio
militare i soggetti affetti dalle imperfezioni ed infermità
previste dall’elenco allegato al presente regolamento”.
Il contenuto precettivo della disposizione è sufficiente
chiaro
ed
inequivoco,
ricollegando
immediatamente
l’inidoneità fisica di un soggetto all’accertamento di una delle
infermità previste nell’elenco allegato, senza bisogno di
alcun’altra valutazione: una simile disposizione è pienamente
coerente con i principi di imparzialità e buon andamento (oltre
che di legalità) predicati dall’articolo 97 della Costituzione,
assicurando, per un verso, economicità, speditezza, coerenza e
rispetto
della
par
condicio
all’attività
della
pubblica
amministrazione e, per altro, verso, fondandosi evidentemente
su studi, conoscenze e accertamenti medico – legali del tutto
ragionevoli, logici e non arbitrari (e per altro, nel caso in
esame, non contestati ovvero non contestabili).
La previsione contenuta nel secondo periodo del terzo
comma dell’articolo 2, secondo cui “il giudizio di inidoneità
permanente è emesso immediatamente per le imperfezioni
gravi e le infermità croniche ovvero al termine del periodo
massimo di inidoneità temporanea concedibile per quelle che,
ritenute presumibilmente sanabili, permangono oltre tale
periodo ed altresì per le infermità suscettibili di aggravamento
o di successioni morbose a causa dei disagi connessi con
l’espletamento del servizio”, non introduce alcun elemento di
discrezionalità
in
favore
della
Commissione
deputata
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N.R.G. 8179/2006
all’accertamento dello stato fisico dei soggetti, in quanto si
limita a stabilire le modalità di emanazione del giudizio di
idoneità o inidoneità fisica per quelle imperfezioni o infermità
temporanee o sanabili, che però sono già indicate come tali
nell’elenco
delle
imperfezioni
o
infermità
allegate
al
regolamento stesso: in altri termini, non è la Commissione
incaricata di svolgere gli accertamenti medico – sanitari a
stabilire se un’imperfezione o un’infermità è temporanea o
sanabile, tali caratteri essendo anch’essi stabiliti una volta per
tutte nell’elenco delle infermità e delle imperfezioni (a titolo
esemplificativo si ricordano, tra le altre “le disarmonie
somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante,
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea”,
punto 1 dell’elenco, ovvero “i difetti del metabolismo glicidico,
lipidico o protidico, trascorso, ove occorra, il periodo di
invalidità temporaneo”, punto 2, lett. a, etc.).
Pertanto, del tutto correttamente, nel caso di specie, la
Commissione, dopo aver riscontrato in capo all’appellato “esiti
di colecistectomia”, lo ha ritenuto inidoneo, rientrando
indiscutibilmente tale situazione (come peraltro accertato e
confermato anche dai successivi accertamenti medico –
sanitari disposti sia in primo grado, sia in grado di appello in
sede cautelare) nella previsione di cui al punto 12, lett. d,
dell’elenco all’allegato al D.M. 4 aprile 2000 e all’articolo12
della direttiva del 19 aprile 2000.
Né la previsione contenuta in detta direttiva può
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N.R.G. 8179/2006
considerarsi illogica, irrazionale o arbitraria per il fatto che
stabilisce che, a differenza degli esiti di colecistectomia, non
costituiscono causa di inabilità gli “esiti di appendicectomia”:
invero, anche a voler prescindere da ogni considerazione sulla
assoluta
genericità
delle
doglianze
sul
punto
sollevate
dall’interessato, è sufficiente richiamare i principi generali
secondo cui i giudizi medico – sanitari sfuggono al sindacato
di legittimità, salvo che non siano affetti da evidente errore sui
fatti o da travisamento dei fatti o da macroscopica arbitrarietà
o illogicità che, evidentemente, non ricorrono nel caso di
specie, tanto più che nel caso di specie si tratta di previsioni
contenute in atto di natura regolamentare, fondate sulle
migliori conoscenze tecnico – scientifiche di quel momento
storico (e ciò ancora senza contare che dagli atti depositati
dall’amministrazione risultano anche accennate le ragioni
medico – legali che ragionevolmente giustificano il giudizio di
inidoneità collegato agli esiti di colecistectomia).
Il fatto, poi, che l’impugnato giudizio di inidoneità si
fondi su di una delle cause espressamente indicate nel D.M. 4
aprile 2000 e nella Direttiva tecnica del 19 aprile 2000 esclude
in radice l’esistenza del pur sollevato vizio di difetto di
motivazione.
La Sezione deve, per completezza, rilevare che, poiché la
legittimità
di
un
provvedimento
(o
di
un
giudizio)
amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo
stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua
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emanazione, secondo il principio del tempus regit actum, con
conseguente irrilevanza di provvedimenti – anche normativi –
successivamente intervenuti, rende irrilevante il fatto che la
successiva Direttiva tecnica del Ministero della Difesa del 5
dicembre 2005 abbia escluso che gli esiti di colecistectomia,
senza disturbi funzionali, siano causa di inidoneità fisica.
II. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per
l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere
respinto il ricorso proposto in primo grado dal signor Carmine
Malivindi.
La
peculiarità
della
fattispecie
giustifica
la
compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione
quarta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto
dal Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri avverso la sentenza n. 2851 del 20 aprile 2006 del
Tribunale amministrativo regionale della Lazio, sez. I bis, lo
accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza,
respinge il ricorso proposto in primo grado dal signor Carmine
Malivindi.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese
del doppio grado di giudizio.
Ordina
che
la
presente
dall'Autorità amministrativa.
decisione
sia
eseguita
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N.R.G. 8179/2006
Così deciso in Roma, addì 19 ottobre 2007, dal Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in
Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Carlo
SALTELLI
- Presidente f.f., est.
Salvatore
CACACE
- Consigliere
Sergio
DE FELICE
- Consigliere
Eugenio
MELE
- Consigliere
Sandro
AURELI
- Consigliere
IL PRESIDENTE F.F., est.
Carlo Saltelli
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
Depositata in Segreteria
Il 16/11/2007
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Il Dirigente
Dott. Giuseppe Testa
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