N. 5843/2007 Reg. Dec. N. 8179 Reg. Ric. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello iscritto al NRG. 8179 del 2006 proposto dal MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; contro MALIVINDI CARMINE, rappresentato e difeso dagli avvocato Pasquale Frisina, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via G. Donizzetti, n. 7; per l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I bis, n. 2851 del 20 aprile 2006; Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor Carmine Malivindi; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive; TRG Anno 2006 -2- N.R.G. 8179/2006 Visti tutti gli atti di causa; Relatore, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2007, il Consigliere Carlo Saltelli; Uditi l’avvocato dello Stato Spina e l’avvocato Formighetti, su delega dell’avv. Frisina; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO Il sig. Carmine Malivindi, già carabiniere ausiliario, con ricorso giurisdizionale notificato il 30 settembre 2005 ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale del Lazio l’annullamento, in uno con tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi, collegati e consequenziali, della nota in data 29 luglio 2005, con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri gli ha comunicato il giudizio di inidoneità fisica per la permanenza in servizio quale carabiniere effettivo, essendogli stati riscontrati “esiti di intervento di colecistectomia – art. 12 lettera d – D.M. 4/4/2000 n. 11”; contestualmente l’interessato ha proposto anche domanda di risarcimento del danno conseguente all’illegittimità del predetto giudizio di inidoneità fisica. Attraverso due articolati motivi di censura (rubricati rispettivamente, il primo, “Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 lett. d) del D.M. 4 aprile 2000 n. 114 e, se ed in quanto lesivi dei diritti del ricorrente, della Direttiva del Ministero della Difesa del 19 aprile 2000 (pubblicata sulla G.U. del 2 giugno 2000 n. 127) nonché delle -3- N.R.G. 8179/2006 “determinazioni del Comandante dell’Arma dei Carabinieri approvate con foglio n. 63/8 – 26.1.1993 CC Re.Co. nr. 462/4 – San. E nr. 63/8 - 31 - 1- 1993 CC Re.Co., datate rispettivamente 29 febbraio 2004; 21 maggio 2004 e 29 novembre 2004”, non conosciute dal ricorrente – Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità dell’azione amministrativa – Illogicità – Violazione dell’art. 2 Cost.”, ed il secondo “Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e irragionevolezza intrinseca, difetto di presupposti e travisamento dei fatti – Contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà – Illogicità – Difetto assoluto di motivazione – Irragionevolezza, in quanto il ricorrente, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, non è affetto da alcuna patologia derivante dagli esiti di colecistectomia”), il ricorrente ha innanzitutto dedotto che l’imperfezione prevista dall’articolo 12, lett. d) del D.M. 4 aprile 2000 (“esiti di intervento chirurgico, con perdita totale o parziale di un viscere”) poteva essere considerata causa di inidoneità al servizio di carabiniere effettivo solo se avesse comportato disturbi gravi e funzionali (che invece erano del tutto assenti nel caso di specie), dovendosi necessariamente coordinare le disposizioni particolari del ricordato articolo 12 con quelle generali contenute nell’articolo 2 dello stesso D.M. 4 aprile 2000; d’altra parte, ad avviso del ricorrente, il giudizio di inidoneità fisica era completamente privo di motivazione in ordine alle -4presunte conseguenze che gli accertati esiti di colecistectomia potevano avere sullo svolgimento del servizio di carabiniere effettivo; infine, sempre secondo la tesi del ricorrente, il contestato giudizio di inidoneità si poneva in stridente ed insanabile contrasto con il precedente giudizio di idoneità fisica che la stessa amministrazione aveva espresso sugli stessi “postumi di intervento chirurgico per calcolosi della colicisti”. Con atto per motivi aggiunti, notificato il 13 febbraio 2006, il ricorrente ha lamentato poi “Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 lett. d) della Direttiva 18 aprile 2000 (pubblicata sulla G.U., Serie Generale del 2 giugno 2000 n. 127) – Erroneità dell’interpretazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, delle disposizione sulla legge in generale”, riproponendo in sostanza le argomentazioni difensive già svolte. L’adito tribunale, sez. I bis, nella resistenza dell’intimata amministrazione statale, con la sentenza segnata in epigrafe, benchè l’esito degli ulteriori accertamenti sanitari ordinati alla stessa amministrazione avesse confermato l’originario giudizio di non idoneità, ha annullato quest’ultimo, accogliendo la tesi del ricorrente secondo cui l’inidoneità fisica non poteva discendere dal mero riscontro, rigido ed oggettivo, della sussistenza degli esiti di colecistectomia (previsti dall’articolo 12 lett. d) del D.M. 4 aprile 2000, n. 114), ma poteva solo conseguire all’accertamento di disturbi funzionali conseguenti N.R.G. 8179/2006 -5- N.R.G. 8179/2006 a tali esiti, disturbi che nella specie non erano stati giammai rilevati, secondo una interpretazione sistematica delle disposizioni del ricordato articolo 12, lett. d), del D.M. 4 aprile 2000, n. 114, raccordate con quelle contenute nel precedente articolo 2. L’Amministrazione della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - ha ritualmente e tempestivamente chiesto la riforma della prefata statuizione alla stregua di due motivi di gravame: con il primo ha decisamente contestato l’assunto dei primi giudici relativamente alla pretesa necessità di una interpretazione logico – sistematica delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 12, lett. d), del D.M. 4 aprile 2000, n. 114, rilevandone la assoluta erroneità in presenza di una puntuale, testuale ed inequivoca previsione che ricollegava la inidoneità fisica agli “esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere”, laddove la previsione dell’articolo 2 si riferiva ad ipotesi residuali di infermità o imperfezioni gravemente o cronicamente invalidanti, ma non espressamente elencate nei successivi articoli; con il secondo motivo, poi, è stato evidenziato che la relazione dell’Ufficio sanitario del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri aveva indicato precisamente le possibili patologie conseguenti agli esiti di colecistectomia, così che, anche sotto questo profilo, il giudizio impugnato in primo grado era stato erroneamente ed ingiustamente annullato; ciò senza contare che i primi giudici si erano discostati immotivatamente dalle -6- N.R.G. 8179/2006 conclusioni medico – sanitarie degli ulteriori accertamenti da essi stessi disposti. L’interessato, costituitosi in giudizio, ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame, di cui ha chiesto il rigetto. Con ordinanza n. 2706 del 29 maggio 2007, all’esito di disposti nuovi accertamenti sanitari, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare di sospensione degli effetti della sentenza impugnata. DIRITTO I. L’appello è fondato e deve essere accolto. I.1. Deve innanzitutto premettersi che il giudizio in ordine alla sussistenza dei requisiti fisici e psico - attitudinali ai fini del reclutamento delle Forze Armate costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica (che impinge nel merito dell’azione amministrativa), con la conseguenza che esso sfugge amministrativo, macroscopico al sindacato salvo che travisamento di legittimità non di sia fatto del inficiato o da giudice da un un’evidente arbitrarietà per la insussistenza dei fatti assunti ad oggetto della valutazione ovvero per illogicità di quest’ultima e per la incongruenza delle relative conclusioni (C.d.S., sez. IV, 8 luglio 2003, n. 4053, in tema di arruolamento nel corpo della Guardia di Finanza; nonché, ex plurimis, sez. IV, 16 maggio 2006, n. 2771; 22 febbraio 2004, n. 719), fermo restando che, sotto il profilo della motivazione, la discrezionalità tecnica deve -7essere esercitata in modo che N.R.G. 8179/2006 gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte. Sempre secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo per discostarsi, non solo la valutazione effettuata dall’Amministrazione (attraverso l’apposita commissione medica prevista dal bando di concorso) non è suscettibile di essere contraddetta da certificazioni di parte, in quanto le predette commissioni sono gli unici organi abilitati a compiere gli accertamenti di cui si discute (C.d.S., sez. IV, 24 febbraio 2004, n. 719), per quanto l’idoneità psico – fisica richiesta per l’arruolamento nelle Forze armate non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica, ragionevolmente esigibile in relazione alle caratteristiche particolari di impiego operativo degli appartenenti alle Forze armate, che ben può essere impedita anche da alterazioni organiche di carattere non patologico (C.d.S., sez. IV, 16 maggio 2006, n. 2771; 1° ottobre 2004, n. 6394; 25 agosto 2003, n. 4808). Deve, poi, aggiungersi che il regolamento di cui al D.M. 4 aprile 2000 e la direttiva applicativa del 19 aprile 2000 sono vincolanti per le commissioni incaricate di accertare i requisiti di idoneità degli aspiranti al reclutamento e, per essere confutati in sede giurisdizionale, devono essere espressamente impugnati (a pena di inammissibilità del ricorso proposto -8- N.R.G. 8179/2006 avverso il giudizio medico – legale negativo che ad essi si conforma). I.2. Ciò precisato, la Sezione deve innanzitutto rilevare, in punto di fatto, che non è contestata la circostanza che l’appellato sia risultato affetto da “esiti di colecistectomia” e che tale imperfezione rientri nel punto 12, lett. d), dell’elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui al D.M. 4 aprile 2000, n. 114 (“esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere”), nonché nell’art. 12, lett. d). della direttiva del 19 aprile 2000 del Ministero della difesa di Delineazione del profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare: ciò asseritamente che rigida, è controversa irragionevole è ed l’interpretazione, ingiusta, di tali previsioni, atteso che, secondo i primi giudici e secondo l’appellato, esse andrebbero coordinate con le disposizioni generali contenute nell’articolo 2 del citato D.M. 4 aprile 2000, con la conseguenza che gli esiti di colecistectomia potrebbero essere considerati causa di inidoneità fisica solo qualora comportassero gravi disturbi funzionali, completamente assenti nel caso di specie. La tesi propugnata dall’interessato e accolta dai primi giudici non è condivisibile. L’invocato articolo 2 del D.M. 4 aprile 2000, n. 114 (“Regolamento recante norme in materia di accertamento dell’idoneità al servizio militare”), al terzo comma, primo -9- N.R.G. 8179/2006 periodo, stabilisce che “Non sono comunque idonei al servizio militare i soggetti affetti dalle imperfezioni ed infermità previste dall’elenco allegato al presente regolamento”. Il contenuto precettivo della disposizione è sufficiente chiaro ed inequivoco, ricollegando immediatamente l’inidoneità fisica di un soggetto all’accertamento di una delle infermità previste nell’elenco allegato, senza bisogno di alcun’altra valutazione: una simile disposizione è pienamente coerente con i principi di imparzialità e buon andamento (oltre che di legalità) predicati dall’articolo 97 della Costituzione, assicurando, per un verso, economicità, speditezza, coerenza e rispetto della par condicio all’attività della pubblica amministrazione e, per altro, verso, fondandosi evidentemente su studi, conoscenze e accertamenti medico – legali del tutto ragionevoli, logici e non arbitrari (e per altro, nel caso in esame, non contestati ovvero non contestabili). La previsione contenuta nel secondo periodo del terzo comma dell’articolo 2, secondo cui “il giudizio di inidoneità permanente è emesso immediatamente per le imperfezioni gravi e le infermità croniche ovvero al termine del periodo massimo di inidoneità temporanea concedibile per quelle che, ritenute presumibilmente sanabili, permangono oltre tale periodo ed altresì per le infermità suscettibili di aggravamento o di successioni morbose a causa dei disagi connessi con l’espletamento del servizio”, non introduce alcun elemento di discrezionalità in favore della Commissione deputata - 10 - N.R.G. 8179/2006 all’accertamento dello stato fisico dei soggetti, in quanto si limita a stabilire le modalità di emanazione del giudizio di idoneità o inidoneità fisica per quelle imperfezioni o infermità temporanee o sanabili, che però sono già indicate come tali nell’elenco delle imperfezioni o infermità allegate al regolamento stesso: in altri termini, non è la Commissione incaricata di svolgere gli accertamenti medico – sanitari a stabilire se un’imperfezione o un’infermità è temporanea o sanabile, tali caratteri essendo anch’essi stabiliti una volta per tutte nell’elenco delle infermità e delle imperfezioni (a titolo esemplificativo si ricordano, tra le altre “le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea”, punto 1 dell’elenco, ovvero “i difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico, trascorso, ove occorra, il periodo di invalidità temporaneo”, punto 2, lett. a, etc.). Pertanto, del tutto correttamente, nel caso di specie, la Commissione, dopo aver riscontrato in capo all’appellato “esiti di colecistectomia”, lo ha ritenuto inidoneo, rientrando indiscutibilmente tale situazione (come peraltro accertato e confermato anche dai successivi accertamenti medico – sanitari disposti sia in primo grado, sia in grado di appello in sede cautelare) nella previsione di cui al punto 12, lett. d, dell’elenco all’allegato al D.M. 4 aprile 2000 e all’articolo12 della direttiva del 19 aprile 2000. Né la previsione contenuta in detta direttiva può - 11 - N.R.G. 8179/2006 considerarsi illogica, irrazionale o arbitraria per il fatto che stabilisce che, a differenza degli esiti di colecistectomia, non costituiscono causa di inabilità gli “esiti di appendicectomia”: invero, anche a voler prescindere da ogni considerazione sulla assoluta genericità delle doglianze sul punto sollevate dall’interessato, è sufficiente richiamare i principi generali secondo cui i giudizi medico – sanitari sfuggono al sindacato di legittimità, salvo che non siano affetti da evidente errore sui fatti o da travisamento dei fatti o da macroscopica arbitrarietà o illogicità che, evidentemente, non ricorrono nel caso di specie, tanto più che nel caso di specie si tratta di previsioni contenute in atto di natura regolamentare, fondate sulle migliori conoscenze tecnico – scientifiche di quel momento storico (e ciò ancora senza contare che dagli atti depositati dall’amministrazione risultano anche accennate le ragioni medico – legali che ragionevolmente giustificano il giudizio di inidoneità collegato agli esiti di colecistectomia). Il fatto, poi, che l’impugnato giudizio di inidoneità si fondi su di una delle cause espressamente indicate nel D.M. 4 aprile 2000 e nella Direttiva tecnica del 19 aprile 2000 esclude in radice l’esistenza del pur sollevato vizio di difetto di motivazione. La Sezione deve, per completezza, rilevare che, poiché la legittimità di un provvedimento (o di un giudizio) amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua - 12 - N.R.G. 8179/2006 emanazione, secondo il principio del tempus regit actum, con conseguente irrilevanza di provvedimenti – anche normativi – successivamente intervenuti, rende irrilevante il fatto che la successiva Direttiva tecnica del Ministero della Difesa del 5 dicembre 2005 abbia escluso che gli esiti di colecistectomia, senza disturbi funzionali, siano causa di inidoneità fisica. II. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dal signor Carmine Malivindi. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri avverso la sentenza n. 2851 del 20 aprile 2006 del Tribunale amministrativo regionale della Lazio, sez. I bis, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado dal signor Carmine Malivindi. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente dall'Autorità amministrativa. decisione sia eseguita - 13 - N.R.G. 8179/2006 Così deciso in Roma, addì 19 ottobre 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati: Carlo SALTELLI - Presidente f.f., est. Salvatore CACACE - Consigliere Sergio DE FELICE - Consigliere Eugenio MELE - Consigliere Sandro AURELI - Consigliere IL PRESIDENTE F.F., est. Carlo Saltelli IL SEGRETARIO Rosario Giorgio Carnabuci Depositata in Segreteria Il 16/11/2007 (Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186) Il Dirigente Dott. Giuseppe Testa