I.M.U. Domande Frequenti
Venerdì 27 Aprile 2012 12:08
Principali quesiti allo stato attuale della legislazione (27/4/2012). Aggiornati al 01/06/2012
C'è anche per l'IMU (come per l'ICI) la riduzione al 50%
dell'imposta per gli immobili inagibili? Cosa sono gli
immobili collabenti?
Il trattamento fiscale degli immobili inagibili per l'IMU è identico a quello dell'ICI.
Gli immobili collabenti sono quelli non recuperabili (per esempio terremotati), sono accatastati in
categoria F2 e sono esenti dall'IMU.
Anche gli anziani o disabili che vivono in case di cura o
istituti sanitari devono pagare l'abitazione principale
Potranno pagare l'IMU con l'aliquota ridotta solo se l'immmobile non è affittato e se il Comune lo
prevede nel Regolamento Comunale dell'IMU.
Il Comune di Brindisi nel suo Regolamento ha previsto l’aliquota ridotta.
Anche le rendite catastali attribuite recentemente dall'Agenzia del Territorio devono
essere rivalutate?
Si!, Le rendite catastali attribuite recentemente dall'Agenzia del Territorio hanno lo stesso valore
di quelle attribuite dal 1992.
Quante sono e come si calcolano le rate dell'IMU?
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Venerdì 27 Aprile 2012 12:08
PRIMA CASA, LE SCADENZE: Per la prima casa possono essere tre. Per gli altri immobili
sono sempre due. La prima casa pagherà il primo acconto il 18 giugno, il secondo il 17
settembre e il saldo il 17 dicembre. Ai primi due appuntamenti si pagherà un terzo dell’imposta
dovuta in base all'aliquota dello 0,4% fissata dallo Stato. Al saldo bisognerà invece calcolare
l’imposta con le aliquote decise dai Comuni e versare la differenza non pagata nelle prime due
rate.
ALTRI IMMOBILI, LE SCADENZE: Come per la vecchia Ici rimangono due scadenze: l’acconto
del 18 giugno e il saldo del 17 dicembre. Alla prima scadenza andrà versata metà imposta
calcolata in base alle aliquote base decise dal decreto Monti (lo 0,76%). Al saldo il calcolo va
fatto con le aliquote decise dai Comuni e versare la quota rimanente rispetto a quanto pagato a
giugno.
Si deve presentare una dichiarazione IMU e se si quando?
Un emendamento al decreto fiscale prevede il differimento al 30 settembre 2012 del termine per
la presentazione della dichiarazione Imu nel periodo transitorio. Il testo, si legge nella relazione
illustrativa, “chiarisce che la dichiarazione deve essere presentata solo dai soggetti che
acquisiscono il possesso di un immobile a partire dal 1° gennaio 2012”.
E' vero che in caso di separazione o divorzio a pagare l'IMU è chi rimane nella casa
anche se non ne è proprietario?
Sempre un emendamento al decreto fiscale stabilisce che nel caso di separazione o divorzio
pagherà l’Imu chi resta nella casa, chi ha dunque un "diritto di abitazione" anche se non
necessariamente ne è proprietario. Non pagano gli affittuari.
E' vero che l'IMU si pagherà in base ai metri quadrati e non più sui vani?
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I.M.U. Domande Frequenti
Venerdì 27 Aprile 2012 12:08
Secondo un emendamento al decreto fiscale il valore dei fabbricati sarà definito in base a
localizzazione, qualità dell’immobile e superficie in metri quadri. Per le unità immobiliari urbane
si farà riferimento ai valori medi di mercato negli ultimi tre anni. La rendita media ordinaria sarà
valutata attraverso l’analisi delle statistiche sui valori di mercato; inoltre sono previsti
meccanismi di adeguamento periodico dei valori e delle rendite delle unità immobiliari. Nessun
aumento del prelievo fiscale: la revisione delle rendite sarà contestuale alla riduzione delle
aliquote.
Entro quale data il Comune stabilirà eventuali variazioni di aliquota con delibera e
eventuali agevolazioni con regolamento ?
La deliberazione delle aliquote e il regolamento per eventuali agevolazioni hanno la scadenza
del 31 marzo 2012 (salvo proroghe). Infatti secondo un emendamento al decreto fiscale la
scadenza è diventata 30 settembre. E' inoltre previsto un DPCM che , in base all'andamento del
gettito, entro il 10 dicembre dovrà stabilire l'ammontare dell'aliquota.
Il pagamento dell'IMU deve essere fatto in due rate o in 4 rate?
Secondo il D.Lgs. 14-3-2011 n. 23 art.9 le scadenze sono 2: il 16 giugno e il 16 dicembre. Un
emendamento al decreto fiscale permette di dividere in tre le rate per l'abitazione principale e
relative pertinenze, 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre.
Il pagamento dell'IMU dovrà essere fatto alle Poste con bollettino prestampato o in
Banca con modello F24?
I versamenti IMU possono essere fatti solo tramite modello F24, un emendamento al decreto
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Venerdì 27 Aprile 2012 12:08
fiscale permette di usare il bollettino postale ma solo dal saldo 2012.
Sono stati pubblicati n. 10 codici tributo per pagare l'IMU:
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3912-abitazione principale e relative pertinenze-COMUNE
3913-fabbricati rurali ad uso strumentale-COMUNE
3914-terreni agricoli-COMUNE
3915-terreni agricoli-STATO
3916-aree fabbricabili-COMUNE
3917-aree fabbricabili-STATO
3918-altri fabbricati-COMUNE
3919-altri fabbricati-STATO
3923-INTERESSI DA ACCERTAMENTO-COMUNE
3924-SANZIONI DA ACCERTAMENTO-COMUNE
Ma se l'IMU sostituisce l'ICI, l'ICI è finita?
Si continuerà a parlare, e a trattare, di ICI fino alla data in cui non sarà più possibile accertare
nessun anno di imposta. Ovvero fino al 31 dicembre 2016, anno in cui si potrà ancora notificare
l'accertamanto per l'omesssa presentazione della dichiarazione ICI per l'anno 2011
Sono validi ai fini IMU i vecchi comodati in uso gratuito dati a parenti di 1° grado?
L'IMU è un'imposta diversa dall'ICI, con un nuovo regolamento, nuove deliberazioni, nuovo
Funzionario Responsabile dell'Imposta, eccetera. Pertanto la risposta è NO, non sono più validi
i vecchi comodati nè se ne possono presentare di nuovi.
Cosa succede se la somma della detrazione di 200 euro per l'abitazione principale
sommata alla detrazione derivante dai figli residenti con età inferiore ai 26 anni è
superiore all'imposta dovuta per l'abitazione principale?
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I.M.U. Domande Frequenti
Venerdì 27 Aprile 2012 12:08
L'eccedenza della somma di tutte le detrazioni per l'abitazione principale si spalma sulle
pertinenze fino a concorrenza dell'imposta. Ovvero, se (per esempio) avanzano detrazioni per
100,00 euro e l'imposta delle pertinenze è pari a 50,00 euro, non si paga l'IMU per l'abitazione
principale nè per le pertinenze ma non si ha diritto ad alcun rimborso.
Qual'è la definizione di abitazione principale?
L'abitazione principale è dove si risiede anagraficamente salvo prova contraria. Un
emendamento al decreto fiscale ha chiarito che l'agevolazione spetta solo se il possessore e il
suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'immobile
considerato abitazione principale. Questa norma serve ad evitare che due coniugi stabilendo la
residenza in due immobili diversi possano godere di due agevolazioni.
Per le abitazioni locate c'è un'aliquota ridotta?
E' una facoltà del comune stabilire o meno un'aliquota ridotta per le abitazioni locate. Non c'è
alcun automatismo.
I proprietari di fabbricati rurali pagano l'IMU?
I fabbricati rurali ad uso abitazione sono soggetti ad IMU come abitazione principale con
l'aliquota ridotta o come abitazione a disposizione con l'aliquota ordinaria.
I fabbricati rurali strumentali pagano con una aliquota ridotta se accatastati come D/10 altrimenti
pagano per la loro categoria.
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Venerdì 27 Aprile 2012 12:08
Se un Comune in sede di deliberazione ha previsto esenzioni o abbassamenti delle
aliquote sulla prima casa ai proprietari, come si deve comportare il contribuente?
I fabbricati rurali ad uso abitazione sono soggetti ad IMU come abitazione principale con
l'aliquota ridotta o come abitazione a disposizione con l'aliquota ordinaria.
Per l’abitazione principale, i Comuni posso decidere di equiparare la tassazione sugli
immobili di anziani o disabili o di cittadini italiani residenti all’estero (purché non locate)
a quella per la prima casa, lo Stato rinuncia alla sua quota?
No la differenza, di competenza dello Stato la deve versare il Comune.
Le dimore storiche beneficiano di qualche riduzione?
Si, le dimore storiche beneficiano di una riduzione del 50% della base imponibile, così come gli
immobili inagibili.
L’ex IACP e le cooperative a proprietà indivisa come devono pagare l’IMU?
L’ ex IACP e le cooperative a proprietà indivisa sono esenti dalla quota statale per cui,
conseguentemente devono pagare solo il 3,8% al Comune di Brindisi.
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Venerdì 27 Aprile 2012 12:08
Insieme a mio fratello ed a nostra madre, sono comproprietario per 1/3 della casa che era
di nostro padre deceduto. Poiché io e mio fratello siamo proprietari di altre case dove
abbiamo le nostre residenze, dobbiamo pagare l'Imu sull'abitazione ereditata, dove
nostra madre abita ed ha la residenza e sulla quale ha sempre pagato l'Ici per la prima
casa fino a che è stata in vigore?
La madre ha acquisito mortis causa, cioè a seguito della morte del marito, il diritto reale di
abitazione sull'intera casa (come coniuge superstite), previsto dall'articolo 540, comma 2, del
Codice civile. Così, come avveniva per l'Ici, anche l'Imu è interamente a carico della madre
(residente nella casa familiare), con le agevolazioni previste per l'abitazione principale:
aliquota-base ridotta allo 0,4% e detrazione di 200 euro, rapportati al periodo dell'anno durante
il quale l'immobile è stato adibito a prima casa. I due figli, invece, non devono pagare l'Imu su
tale abitazione.
Ho concesso a mio figlio in comodato gratuito, regolarmente registrato, un appartamento
in cui abita e risiede. Ai fini Imu, mio figlio può fruire dell'aliquota-base ridotta dello
0,4%?
La risposta è negativa poiché il comodatario (il figlio) possiede solamente un diritto personale di
godimento; pertanto, anche ai fini dell'Imu, il soggetto passivo (cioè chi è tenuto al pagamento
dell'imposta) rimane il comodante (il genitore), essendo titolare del diritto di proprietà
dell'immobile. La disciplina dell'Imu (articolo 13 del decreto legge 201/2011 convertito dalla
legge 214/2011) non prevede le agevolazioni stabilite, invece, ai fini dell'Ici (sebbene
subordinate alla potestà regolamentare del Comune competente). Pertanto, l'abitazione in
questione non potrà essere assoggettata all'aliquota ridotta (0,4% ovvero 4 per mille), stabilita
per l'abitazione principale e per le eventuali pertinenze del soggetto passivo, né si potrà
beneficiare della detrazione d'imposta.
La casa in cui risiedo con la mia ragazza è cointestata ad entrambi al 50%. Non siamo
legati dal vincolo del matrimonio; quindi, per la legge, non siamo una famiglia. La
detrazione di 200 euro va ugualmente divisa in due (cioè 100 euro a testa), oppure spetta
ad entrambi per intero (cioè 200 euro a testa)?
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Venerdì 27 Aprile 2012 12:08
La detrazione base di 200 euro prescinde dall'esistenza di vincoli familiari tra i comproprietari e
si suddivide in parti uguali, ad una sola condizione: cioè, che i contitolari adibiscano la casa ad
abitazione principale. Nel caso specifico, la detrazione dovrà essere suddivisa a metà fra i due
contitolari dell'immobile.
In qualità di comodatario sto ristrutturando un edificio per adibirlo ad abitazione
principale (non possiedo alcun immobile). Al termine della ristrutturazione verrà fatta la
variazione della categoria catastale. Come verrà calcolata l'Imu sull'immobile che mia
madre mi ha concesso in comodato d'uso?
L'immobile concesso in comodato d'uso non ha nessun trattamento di favore. Pertanto, allo
stesso immobile si applica l'Imu come seconda casa, con l'aliquota ordinaria dello 0,76% (cioè il
7,6 per mille). Per ridurre il peso fiscale, sua madre può soltanto venderle la casa.
Possiedo un vecchio deposito che, con il passare degli anni, è divenuto inagibile. La sua
attuale categoria catastale è C/2. Che cosa devo fare per evitare di pagare l'Imu,
considerato che il fabbricato è fatiscente e, di fatto, del tutto inutilizzabile?
Per gli immobili abbandonati, privi di servizi e concretamente inutilizzabili, il contribuente può
presentare una denuncia di variazione catastale, per passare alla categoria F/2, senza rendita.
In tal modo, si può essere esclusi dalla tassazione Imu.
A seguito della crisi economica, sono stato costretto a chiudere il mio negozio, dopo
molti anni di attività. Parte dei locali sono attualmente adibiti a deposito. Che aliquota
devo applicare per pagare l'Imu?
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Venerdì 27 Aprile 2012 12:08
Qualora la categoria catastale rimanga immutata, occorre versare l'Imu con l'aliquota di base del 7,6 per mille, rientranti nella categoria catastale C/1, con moltiplicatore della rendita pari a
55. Tuttavia, poiché il negozio è stato chiuso ed i locali sono adibiti ad altro uso, si può tentare
di ridurre la classe di merito, ridimensionando la rendita (quest'ultima viene determinata in base
a parametri tecnico-estimativi, quali categoria catastale, classe di merito, consistenza, ecc.).
Inoltre, tenga presente che i fabbricati di vecchia costruzione, divenuti inagibili solo in parte,
possono essere frazionati, distaccando le porzioni degradate e classificandole nella categoria
catastale F/2 (senza rendita); di conseguenza, verrà ridotta la residua porzione abitabile. In
proposito, va ricordato che, secondo la sezione tributaria della Corte di Cassazione (sentenza n.
22557 del 2008), è possibile chiedere la riduzione della rendita, con una istanza all'agenzia del
Territorio competente. Secondo i giudici della suprema corte, «l'ordinamento riconosce ad ogni
titolare di immobile il diritto di una definizione mirata e specifica relativa alla sua proprietà, e che
ove il classamento o la modifica catastale, non risultino soddisfacenti, il privato può ricorrere al
giudice tributario». La pronuncia della Cassazione ha motivato la possibilità di richiedere un
aggiornamento della rendita catastale facendo riferimento all'articolo 53 della Costituzione
("Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il
sistema tributario è informato a criteri di progressività"), «poiché i dati catastali costituiscono il
punto di riferimento per tutto il sistema impositivo: e non può essere assoggettato a indicazioni
o a provvedimenti di carattere generale».
Sono proprietario di due appartamenti ,l’uno posto sotto l’altro, distinti catastalmente,
con due rendite separate, li uso entrambi come abitazione principale (le camere al
secondo piano vengono utilizzate dai miei due figli minorenni) devo pagare l’IMU come
se l’appartamento al secondo piano fosse una seconda casa? Preciso che i due
appartamenti sono collegati da una scala interna e che hanno un unico ingresso
principale. Come posso dimostrare che l’appartamento al secondo piano viene utilizzato
come abitazione principale?
Ai fini Imu, per abitazione principale si intende «l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e
risiede anagraficamente» (articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011 convertito dalla legge
214/2011). La precisazione normativa ha lo scopo di superare l'orientamento della Corte di
Cassazione, in base al quale due unità abitative contigue, autonomamente accatastate, se
utilizzate unitariamente a fini di dimora abituale della famiglia, danno diritto alle agevolazioni di
legge (sentenza 25902/2008). Secondo la nuova disciplina Imu, in linea di principio, l'unità
immobiliare può essere considerata abitazione principale se è costituita da un'unità unica sotto
il profilo catastale, con la conseguenza che due unità immobiliari autonomamente accatastate
non possono essere ritenute abitazione principale. Nel caso specifico, su uno dei due
appartamenti l'Imu va pagata come se si trattasse di una seconda casa, anche se esso viene
utilizzato unitamente al primo appartamento come abitazione principale. In sostanza, si fa
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riferimento alla situazione catastale e non a quella di fatto: se si tratta di due distinte unità
immobiliari, una delle due paga l'Imu con l'aliquota ordinaria dello 0,76% come seconda casa. In
una situazione di questo tipo, il contribuente potrebbe dimostrare, attraverso attestazioni
dell'agenzia del Territorio, ricorrendone le condizioni soggettive (cioè se il titolare è identico) e
oggettive (ad esempio, la contiguità e la loro unione materiale), l'accatastabilità unitaria dei due
appartamenti.
Dopo anni di lavoro, sono riuscita a comprarmi un piccolo appartamento. Sono una
vedova con basso stipendio e con un figlio studente universitario. Vorrei sapere se con il
mio ISEE avrò una agevolazione per l'Imu.
L'aliquota Imu applicabile all'abitazione principale ed alle sue pertinenze per il Comune di
Brindisi è stata fissata allo 0,4% (a prescindere dall'ISEE del proprietario). Inoltre, dall'imposta
dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono - fino a concorrenza dell'ammontare - 200 euro rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013, la
detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale.
Insieme ai miei due figli che abitano altrove, ho ereditato da mio marito un
appartamento, dove vivo da sola. La proprietà dell'immobile è frazionata in tre parti
uguali (un terzo per ciascuno degli eredi). Il pagamento dell'Imu spetta soltanto a me,
oppure anche ai miei due figli?
Sulla casa che costituiva la dimora familiare, il coniuge superstite vanta il diritto reale di
abitazione previsto dall'articolo 540, secondo comma, del Codice civile. Ai fini dell' Imu, sarà la
vedova il "soggetto passivo" tenuto al pagamento dell'imposta, considerando la casa come
abitazione principale: cioè, si potranno applicare l'aliquota base del 4 per mille e la detrazione di
200 euro. In proposito, si segnala che la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito
che, con l'apertura della successione, il coniuge superstite diviene titolare del diritto reale di
abitazione della casa adibita a residenza familiare; quindi, lo stesso diritto reale viene acquisito
non a titolo successorio-derivativo, bensì a titolo costitutivo, poiché fondato sulla qualità di
coniuge che prescinde dai diritti successori (sentenza n. 1920 del 29 gennaio 2008). Questa
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situazione di diritto rimane immutata e, pertanto, produce effetti anche in relazione all'Imu.
Sono proprietario di un appartamento che ho concesso in locazione, a canone
concordato. Quale aliquota IMU devo applicare? Inoltre, l'Imu assorbe anche l'imposta di
registro e di bollo, al momento della registrazione del contratto di locazione dovrò
corrispondere qualche importo?
Per gli appartamenti locati a canone concordato non è prevista alcuna aliquota Imu particolare.
Quindi, si dovrà applicare l'aliquota ordinaria dello 0,76% (7,6 per mille). Sui proventi dell'affitto
dovranno essere versate le imposte in base all'Irpef ad aliquota marginale (dal 23% al 43%) o,
per chi la sceglie, in base alla cedolare secca (con aliquota al 21%, oppure al 19% per i canoni
concordati) che assorbe le addizionali Irpef, l'imposta di registro e di bollo.
Mia madre è proprietaria della casa dove ha la residenza; tale immobile costituisce per lei
abitazione principale. Nella stessa casa abbiamo la residenza io e la mia famiglia
(composta da me, da mia moglie e da due figli minorenni). Di fatto, io ho a carico mia
madre ed i miei due figli. Potrò beneficiare della maggiore detrazione di 50 euro per
ciascun figlio convivente con meno di 26 anni di età?
In questi caso, il soggetto passivo ai fini Imu è la madre, titolare del diritto reale di proprietà,
mentre sono completamente estranei alla tassazione gli altri membri della famiglia. Di
conseguenza, l'abitazione è "principale" soltanto per il soggetto passivo (cioè la madre) che ha
diritto all'aliquota ridotta dello 0,4% ed alla detrazione d'imposta di 200 euro, rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come previsto dall'articolo 13,
comma 10, del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011). Poiché la signora non
ha figli di età inferiore a 26 anni, dimoranti e residenti nella propria abitazione principale,
nessuna maggiore detrazione può essere concessa.
Ho due figli che abitano e che risultano residenti nella stessa casa dove convivo col mio
compagno, unico proprietario dell'immobile. In questo caso, il mio compagno può
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I.M.U. Domande Frequenti
Venerdì 27 Aprile 2012 12:08
usufruire delle agevolazioni previste per i figli conviventi, visto che i due ragazzi hanno
meno di 26 anni?
In questo caso, il soggetto passivo ai fini Imu è il compagno, proprietario dell'immobile, che ha
diritto all'aliquota ridotta del 4 per mille prevista per l'abitazione principale ed alla detrazione
ordinaria di euro 200, come stabilito dall'articolo 13, comma 10, del decreto legge 201/2011
(convertito dalla legge 214/2011). L'uomo (soggetto passivo dell'imposta), non avendo suoi figli
di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nella propria abitazione principale, non ha diritto
alla maggiore detrazione, anche se la prole della compagna convive con la coppia.
Sono proprietario di una seconda casa, data in usufrutto a mia madre. Vorrei sapere se,
ai fini Imu, l'abitazione è da considerare come seconda casa per me (in qualità di nudo
proprietario) e come prima casa per la mamma (in qualità di usufruttuaria).e
In questo caso, ai fini Imu, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del diritto reale di
usufrutto (cioè la madre), mentre il nudo proprietario (cioè il figlio) è completamente estraneo
alla tassazione. Ai fini dell'Imposta Municipale Unica, l'immobile dovrà essere dichiarato
interamente dall'usufruttuaria. Se l'usufruttuaria vi dimora «abitualmente» e vi risiede
«anagraficamente», avrà diritto alle agevolazioni per l'abitazione principale previste dall'articolo
13, commi 7 e 10, del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011); in sostanza, la
madre avrà diritto all'aliquota ridotta dello 0,4% (rispetto all'aliquota ordinaria dello 0,76%) ed
alla detrazione ordinaria di euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è
stato destinato ad abitazione principale.
La dichiarazione IMU quando va presentata?
Il decreto fissa la scadenza della dichiarazione IMU entro 90 giorni dal possesso o dalla
variazione. La prima dichiarazione va inviata entro il 30 settembre 2012. Dal 1° ottobre 2012 la
scadenza è di 90 giorni.
È previsto un decreto del MEF che dovrà chiarire molti aspetti a partire dal rapporto con la
dichiarazione ICI già presentata, se resta attuale il meccanismo del modello unico informatico
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I.M.U. Domande Frequenti
Venerdì 27 Aprile 2012 12:08
adottato dai notai, la rilevanza delle modifiche nella definizione di abitazione principale che
potrà costringere molti contribuenti a ri-presentare la dichiarazione e infine la scadenza per
quanto concerne i casi di prossimità (per esempio compravendita al 29 settembre 2012).
Ho un immobile inagibile ed inabitabile come devo comportarmi con l’IMU?
La base imponibile è ridotta del 50% per gli immobili dichiarati inagibili e inabitabili. Tale
condizione è accertata dall’ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario o in alternativa
con dichiarazione sostitutiva ex decreto 445/2000.
Per pagare l’I.M.U. posso usare il vecchio F24 che usavo per pagare l’I.C.I.?
Il nuovo modello F24 è disponibile in versione cartacea, presso banche e Poste, mentre in
formato elettronico è disponibile sul sito dell'agenzia delle Entrate. Il vecchio modello F24 potrà
essere comunque usato fino al 31 maggio 2013. In questo caso, l'indicazione per il pagamento
dell'Imu troverà spazio nell'apposita sezione «Ici e altri tributi locali».
Come si compila l’F24?
Il modello F24 è diviso in "Sezioni" in ciascuna delle quali sono presenti dei campi che i
contribuenti devono compilare.
Per i versamenti di Irpef, Ires, Iva e ritenute, si utilizza la sezione Erario.
Per le imposte regionali (Irap e addizionale regionale all'Irpef) si utilizza la specifica sezione
Regioni.
Per le imposte comunali (addizionale comunale, Imu, Ici, Tarsu/Tari e Tosap/Cosap) si utilizza
la sezione Imu e altri tributi locali.
In particolare i campi principali sono quelli relativi a:
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I.M.U. Domande Frequenti
Venerdì 27 Aprile 2012 12:08
Contribuente: vanno indicati il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale. Particolare
attenzione andrà prestata nell'indicazione del codice fiscale
Coobbligato: va indicato, nei casi richiesti, il codice fiscale dell'erede, genitore, tutore o curatore
fallimentare con il relativo codice identificativo
Codici tributo: indicano fondamentalmente la tipologia d'imposta da pagare
Anno/periodo di riferimento: indica l'anno d'imposta al quale si riferisce l'imposta da pagare e va
riportato nel formato a 4 cifre. I contribuenti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno
solare devono barrare l'apposita casella posta nella sezione Contribuente e indicare nella
colonna "anno di riferimento" il primo dei due anni solari interessati
Regioni: per le sole imposte regionali, oltre al codice tributo e all'anno di riferimento, andrà
indicato il codice della regione per la quale si effettua il versamento
Imu e altri tributi locali: per l'addizionale comunale all'Irpef, oltre al codice tributo e all'anno di
riferimento, se si riferisce a versamenti relativi a comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle
d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano andranno utilizzati gli specifici "codici
enti".
Per i versamenti relativi agli altri comuni andrà utilizzato il residuale "codice ente" 99. Per l'Imu e
l'Ici, invece, il codice ente locale da riportare sul modello è quello catastale che contraddistingue
il comune destinatario del versamento.
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I.M.U. Domande Frequenti
Venerdì 27 Aprile 2012 12:08
Per le sezioni Inps e altri enti previdenziali e assicurativi valgono le regole di compilazione
fornite dagli enti stessi.
I versamenti dell'addizionale comunale all'Irpef si effettuano associando a ciascun codice tributo
il codice catastale identificativo del comune di riferimento.
Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali, anche se queste sono
pari a zero. Per esempio, nel caso in cui l'importo sia espresso in unità di euro, se la somma da
versare è pari a 70 euro, va indicato "70,00". In presenza di più cifre decimali si deve procedere
all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio:
se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per
eccesso (74,955 euro arrotondato diventa 74,96 euro)
se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (74,952 euro
arrotondato diventa 74,95 euro).
Quando al pagamento sono tenuti l'erede, il genitore, il tutore o il curatore, occorre riportare
negli appositi spazi, che nell'attuale modello F24 sono inseriti nella sezione Contribuente, i dati
identificativi del contribuente per il quale il versamento viene effettuato, nonché il codice fiscale
e il codice identificativo di chi effettua il pagamento.
Per gli importi pagati in unica soluzione riferita alle principali imposte derivanti da dichiarazioni,
nelle colonne "rateazione/regione/prov." della sezione Erario e "rateazione" delle sezioni
Regioni e Ici e altri tributi locali, occorre scrivere 0101.
Quale tassazione per i terreni?
Sono soggetti al pagamento dell'Imu anche i terreni incolti che prima erano esclusi dal campo di
applicazione dell'Ici. Oltre ai terreni agricoli la nuova imposta colpisce i terreni diversi da quelli
fabbricabili e da quelli utilizzati per l'esercizio delle attività agricole. Dunque, anche quelli
coltivati in modo occasionale.
Del resto l'articolo 9 del decreto legislativo 23/2011, istitutivo della nuova imposta municipale,
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prevede che sono soggetti al prelievo i terreni. Mentre la disciplina Ici faceva esclusivo
riferimento ai terreni agricoli. In effetti, i terreni sono suscettibili di produrre due tipologie di
reddito.
Il reddito dominicale, che è quella parte di reddito che remunera la proprietà, e il reddito agrario,
che consegue all'esercizio dell'attività agricola sul fondo. Il reddito dominicale si determina
mediate l'applicazione delle tariffe d'estimo stabilite dalla legge catastale, per ciascuna classe e
qualità del terreno.
Il Ministero delle Finanze, con circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ha delimitato la definizione di
terreno agricolo ai fini Ici, precisando che non erano soggetti a imposizione i terreni che non
avessero i requisiti propri né delle aree agricole né di quelle fabbricabili e precisamente: gli
appezzamenti sui quali sono esercitate attività agricole solo occasionalmente, in forma non
imprenditoriale, coltivati senza alcuna struttura organizzativa (cosiddetti «orticelli»); i terreni
incolti o che risultano normalmente inutilizzati.
Terreni agricoli, secondo la definizione contenuta nell'articolo 2135 del Codice civile, sono quelli
utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola, ovvero la coltivazione del fondo, la silvicoltura,
l'allevamento animali e le attività connesse.
In base all'articolo 13 del dl Salva-Italia (201/2011), che ha anticipato l'Imu in via sperimentale, il
valore dei terreni agricoli su cui calcolare l'imposta è ottenuto moltiplicando il reddito dominicale
risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, per 135.
La norma, invece, prevede un trattamento agevolato per i coltivatori diretti e gli imprenditori
professionali iscritti nella previdenza agricola, per i quali il moltiplicatore di riferimento è ridotto a
110, anche se i terreni non vengono coltivati.
Quest'ultima previsione è contenuta nell'articolo 4 della legge di conversione del dl fiscale
(16/2012), che rafforza ancor di più la tesi della tassabilità dei terreni inutilizzati. Per quanto
concerne il soggetto obbligato al pagamento per i terreni incolti valgono le regole generali. È
tenuto a versare l'imposta il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto,
uso).
Pertanto, nel caso che un orto sia dato in comodato da un comune a un agricoltore,
sull'immobile l'imposta non è dovuta perché il comodatario non è soggetto passivo e
l'amministrazione comunale non è tenuta a versare la quota del 50% riservata allo stato.
Ai fini IMU il comodato gratuito e il diritto d’uso e abitazione sono la stessa cosa?
Nel caso di comodato gratuito l’obbligo al pagamento dell’IMU resta in carico al proprietario
dell’immobile e non si trasferisce al comodatario. Questo fa sì che il proprietario dell’immobile
resta il comodante il quale non potrà beneficiare della detrazione prevista per l’abitazione
principale e dovrà pagare l’imposta applicando l’aliquota prevista per la seconda casa.
Il discorso cambia invece nel caso di attribuzione del diritto d’uso o abitazione che invece
trasferirà l’obbligo al pagamento dell’imposta al soggetto utilizzatore il quale a sua volta potrà
applicare l’imposta fruendo della detrazione e dell’aliquota ridotta.
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Sono proprietario di una unica casa (abitazione principale) in ristrutturazione i cui lavori
devono ancora essere ultimati per cui la stessa non è abitabile. Devo pagare l’IMU?
Con l’IMU non è stata prevista una sospensione dell’obbligo di pagamento in caso di
ristrutturazione.
Come si effettua il pagamento dell’IMU?
Il pagamento, rata del 18 giugno viene effettuato esclusivamente con il modello F24:
- la prima rata entro il 18 giugno 2012 il 50%
- la seconda rata entro lunedì 17 dicembre 2012 il saldo (questa volta oltre il modello F24 si
può versare anche utilizzando il versamento in conto corrente postale)
- oppure in unica soluzione entro entro lunedì 18 giugno (esclusivamente con il modello
F24).
Per la prima casa è prevista una terza rata entro il 16 settembre 2012 in questo caso le due
prime rate sono del 33% e in pratica si viene penalizzati (si potrà versare esclusivamente con il
modello F24) .
In attesa delle delibere dei Comuni ogni contribuente deve applicare le aliquote standard:
- 0.4 % abitazioni principali e relative pertinenze
- 0,76 % tutti gli altri immobili
- 0,2 % immobili strumentali all’attività agricola.
I Comuni hanno tempo per deliberare fino al 30 settembre.
Con il versamento di dicembre sarà effettuato il conguaglio, bisognerà ricalcolare l'imposta
dovuta e detrarre quanto già versato.
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L’importo da versare si ottiene applicando l’aliquota di riferimento al valore ottenuto rivalutando
la rendita catastale dell’immobile del 5% e moltiplicandola per:
- 160 fabbricati gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione
della categoria catastale A/10;
- 140 fabbricati gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 fabbricati della categoria catastale D/5;
- 80 fabbricati della categoria catastale A/10;
- 60 fabbricati del gruppo catastale (escluso D5) (65 dal 2013)
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per l'abitazione principale e pertinenze spetta una detrazione di 200 Euro rapportati al periodo
dell'anno, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti la detrazione
spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota e del periodo di possesso.
Per il 2012 e 2013 spetta una ulteriore detrazione di 50 euro (max 400 Euro) per ciascun figlio
di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nella abitazione principale.
Sono pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
La quota del 0,38% dei versamenti sugli immobili diversi dall’abitazione principale e dai beni
strumentali all’attività agricola deve essere versata allo Stato, quindi occorre calcolare l’importo
da versare al Comune e quello da versare allo Stato nel modello F24.
L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 ha indicato i codici tributo
I.M.U da indicare nel modello F24:
-
3912 – IMU COMUNE imposta municipale propria abitazione principale e sue pertinenze
3913 – IMU COMUNE imposta municipale propria fabbricati rurali ad uso strumentale
3914 – IMU COMUNE imposta municipale propria per i terreni
3915 – IMU STATO imposta municipale propria per i terreni
3916 – IMU COMUNE imposta municipale propria per le aree fabbricabili
3917 – IMU STATO imposta municipale propria per le aree fabbricabili
3918 – IMU COMUNE imposta municipale propria per gli altri fabbricati
3919 – IMU STATO imposta municipale propria per gli altri fabbricati
3923 – IMU COMUNE imposta municipale propria interessi da accertamento
3924 – IMU COMUNE imposta municipale propria sanzioni da accertamento
Due immobili contigui possono essere considerati una unica unità abitativa e
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conseguentemente tassata come abitazione principale?
In caso di due o più unità contigue l’agevolazione sarà concessa solo in presenza di fusione
catastale di tali due unità (cfr. anche R.M. n. 6 del 07/05/2002).
Quali immobili sono considerati pertinenze dell’abitazione principale?
Sono pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari classificate nelle seguenti
categorie
catastali:
- C/2 – Magazzini e locali di deposito
- C/6 – Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse
- C/7 – Tettoie chiuse o aperte, posti auto su aree private, posti auto coperti.
L’agevolazione si applica soltanto in misura di una unità immobiliare per ciascuna categoria
catastale, anche se censite unitamente all’abitazione.
Vivo in una casa a proprietà indivisa come devo calcolare l’IMU?
In un primo tempo il Governo, nel decreto che reintroduceva l’imposta sulla casa, aveva
considerato le case in cooperativa a proprietà indivisa e le case degli ex IACP alla stregua di
abitazioni secondarie, applicando quindi l’aliquota dello 0,76% . Facendo ciò trascurava non
solo la funzione sociale degli ex IACP e delle cooperative a proprietà indivisa, uniche
opportunità per avere case in affitto a canoni contenuti ed accessibili, ma anche il fatto che per
avere un appartamento in proprietà indivisa occorre risiedere lì e che quindi quella è
necessariamente l’abitazione principale e che con l’Imu così alta gli ex IACP e i Comuni
proprietari avrebbero dovuto togliere risorse per le manutenzioni e le gestioni per pagare la
nuova tassa. Il 24 aprile con l’approvazione della legge sulla semplificazione fiscale il Governo,
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pur continuando a considerare in entrambi i casi ai fini del calcolo dell’Imu le case degli ex IACP
e quelle delle cooperative a proprietà indivisa come seconde abitazioni mantiene l’aliquota dello
0,76%, ma rinuncia al suo 50% (introito di spettanza dello Stato). In questo modo l’aliquota base
si dimezza e il gettito va interamente ai Comuni. In pratica, quindi, per queste abitazioni si paga
l’aliquota dello 0,38%. Fissata di fatto l’aliquota base allo 0,38% sarà il Comune a dover
decidere quanto concretamente tassare queste case e credo che questo possa significare far
pagare agli ex IACP e a chi abita in case in cooperativa a proprietà indivisa ciò che pagano per
la prima casa tutti gli altri. L’altra buona notizia riguarda il fatto che sia la detrazione per la prima
casa di 200 euro sia quelle previste di 50 Euro per i figli a carico entro i 26 anni saranno
applicate anche per la proprietà indivisa.
Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono pagare l’IMU?
Nessun obbligo di pagamento IMU per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica
(ERP) , concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto. L’assegnatario non può
essere considerato soggetto passivo ai fini dell’IMU in quanto non è titolare di un diritto reale di
godimento, ma di un diritto personale di credito. Lo ha precisato la risoluzione 5/2007 del
Dipartimento delle Finanze, in seguito ad una sentenza della Cassazione. Con la sentenza
n.654/2005, infatti, la Corte ha stabilito che “quello in forza del quale il contribuente fruisce
dell’immobile è un rapporto di locazione e non un rapporto di proprietà e l’acquisizione della
proprietà (o di altro diritto reale) è prevista come evento futuro e – soprattutto – solamente
eventuale”. Nella risoluzione si recepisce questo principio e quindi si stabilisce l’esenzione del
pagamento.
Quali immobili possono considerarsi esenti?
Confermate dalla legge, in quanto contenute nell’articolo 9 del d.lgs. n. 23/2011 espressamente
richiamato nel comma 1 dell’articolo 13, le principali esenzioni dal pagamento dell’imposta, che
sono le stesse già previste per l’Ici, e che sono indicate a loro volta nell’articolo 7 del d.lgs. n.
504/1992.
Non ci sarà, dunque, nessun obbligo di pagamento dell’Imu in caso di fabbricati di proprietà di:
Stato, regioni, province e comuni (per gli immobili di cui il comune è proprietario quando la loro
superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio); comunità montane e loro
consorzi; enti del servizio sanitario nazionale; immobili destinati esclusivamente a compiti
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istituzionali.
Esenzione anche per tutti i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a
E/9, ossia:
- E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei;
- E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio;
- E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (edicole per giornali e simili,
chioschi
- per bar, per rifornimenti di auto, per sale di aspetto di tranvie, ecc., pese pubbliche, ecc.);
- E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche (per mercati, per posteggio bestiame,
ecc.);
- E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze;
- E/6 Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale;
- E/7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti;
- E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di
famiglia;
- E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo
E, comprese le discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quando la loro gestione è
senza scopo di lucro.
L'esenzione riguarda poi i fabbricati destinati ad usi culturali, cioè destinati a sedi aperte al
pubblico di musei, pinacoteche, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche quando al
possessore non derivi alcun reddito dall’utilizzazione dell’immobile. Nessun pagamento anche
nel caso di terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia
riconosciuta di pubblico interesse.
Imu non dovuta, infine, per tutti gli immobili destinati all’esercizio del culto, comprese le
pertinenze, per i fabbricati di proprietà della Santa Sede e per i fabbricati appartenenti agli Stati
esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali era prevista l’esenzione dall’imposta locale
sul reddito dei fabbricati (Ilor), a seguito di accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
Esenti anche i terreni agricoli svantaggiati per i quali sono confermate le regole in vigore per
l’Ici.
Nessuna esenzione e quindi l’imposta è dovuta in caso di immobili precedentemente esclusi
dall’Ici, ossia i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, fossero stati recuperati al fine di
essere destinati ad attività assistenziali in favore dei disabili, limitatamente al periodo in cui sono
adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette. L’agevolazione non esiste più in
quanto non più richiamata dall’articolo 9 del d.lgs. n. 23/2011, che ribadisce, invece, le altre
esenzioni previste.
Come va calcolata l’IMU sugli immobili vincolati?
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Riviste le norme anche in materia di calcolo della base imponibile per gli immobili vincolati dalle
Belle arti ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali. La scelta del legislatore in questo caso è stata quella di non confermare le
agevolazioni precedentemente previste per l’Ici, ma quella di introdurre un abbattimento del
50% della rendita catastale confermando, quindi, un trattamento di favore in via generale,
anche se con un meccanismo diverso da quanto previsto a suo tempo per l’Ici, con un
conseguente maggior esborso. In passato, infatti, la base imponibile era calcolata considerando
come rendita catastale quella risultante dall’applicazione della tariffa d’estimo di minore
ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il
fabbricato.
Ora, invece, ai fini IMU per gli immobili vincolati la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
Come si calcola l’IMU sui fabbricati agricoli?
L’Imu sostituisce le imposte sui redditi non solo nel caso dei redditi da fabbricato ma anche per i
terreni agricoli sui quali dal 2012 aumenta la tassazione sia perché il moltiplicatore della base
imponibile passa dal 75 previsto per l’Ici, al 120 stabilito per l’Imu, sia perché l’aliquota è fissata
allo 0,76 contro il precedente 0,4 per cento.
Per la prima volta, inoltre, scatta la tassazione anche per i fabbricati rurali utilizzati dagli
agricoltori come abitazione, mentre fino al 2011 godevano dell’esenzione dall’imposta comunale
come pure dalle imposte sui redditi. Ora, invece, anche cascine e casolari rientrano per legge
nella generale categoria degli immobili per uso abitativo e l’unica agevolazione prevista, quindi,
è quella relativa all’aliquota ridotta e alla detrazione in cifra fissa e maggiorazione per i figli
conviventi prevista in tutti i casi in cui sussistano i requisiti per la definizione di prima casa.
Come vengono tassati, ai fini IMU, gli immobili rurali ad uso abitativo?
I fabbricati rurali ad uso abitativo sono, dunque, assoggettati ad imposizione in forma ordinaria.
Il riconoscimento della ruralità prevede l’attribuzione della categoria A/6. Per i fabbricati per uso
diverso, invece, è prevista l’attribuzione della categoria D/6 destinata a sua volta agli immobili
con caratteristiche strumentali all’uso agricolo. Per ottenere queste agevolazioni, comunque
limitate rispetto al passato dato che, come detto, ora anche gli immobili per uso agricolo sono
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assoggettati alla tassazione comunale, occorre distinguere tra due categorie:
- immobili già censiti al catasto urbano ma con attribuzione di categoria diversa da quella
relativa agli immobili rurali;
- immobili attualmente accatastati insieme ai terreni agricoli.
In entrambi i casi va presentata un’apposita domanda all’Agenzia del territorio, ma termini e
modalità sono diversi.
Come devono pagare l’IMU i terreni agricoli e le aree fabbricabili?
Come in precedenza accadeva con l’ici, sono invece soggetti all’imposta comunale i terreni
agricoli, per i quali la base imponibile continua ad essere il reddito dominicale. In applicazione
delle generali regole previste per l’Imu, che assorbe anche l’Irpef, il reddito dominicale fornirà da
ora in poi solo la base per l’Imu e non dovrà più essere sottoposto ad Irpef. Nulla cambia,
invece, per il reddito agrario che continua ad essere sottoposto alle ordinarie modalità di
tassazione.
In dettaglio per quel che riguarda l’imposta municipale, il valore dei terreni ai fini Imu è costituito
dal reddito dominicale risultante in catasto rivalutato del 25 per cento al quale si applica il
moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti
nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. Di fatto questo comporta un aumento
della tassazione rispetto alla vecchia Ici poiché in precedenza l’imposta era applicata sulla
rendita rivalutata alla quale si applicava un moltiplicatore pari a 75.
Con le modifiche introdotte nel decreto di semplificazione fiscale sono state però reintrodotte le
previste esenzioni in base al valore dei terreni dalla normativa in materia di Ici (articolo 9 del
d.lgs. n. 504 del 1992) disposizioni invece non richiamate nel testo originario delle norme che
hanno introdotto l’Imu.
Ora, quindi, sono assoggettati al pagamento dell’Imu i terreni agricoli posseduti e condotti da
coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali solo per la parte di valore eccedente
6.000 euro. Oltre questa soglia sono inoltre previste ulteriori riduzioni d’imposta pari al:
- 70 per cento tra i 6.000 e i 15.500 euro;
- 50 per cento tra i 15.500 e i 25.500 euro;
- 25 per cento tra i 25.500 e i 32.000 euro.
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I.M.U. Domande Frequenti
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Al di sopra dei 32.000 euro l’Imu si pagherà per intero senza alcuna riduzione.
Non cambiano la norme rispetto all’Ici, ma solo l’aliquota anche per quel che riguarda le aree
fabbricabili. In questo caso, infatti, l’aliquota da applicare sarà quella massima prevista, non
essendoci eccezioni di sorta. Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo
edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali ovvero in base alle possibilità effettive di
edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per
pubblica utilità. L’area è considerata fabbricabile anche in assenza di un piano edificatorio ma
quando è stato semplicemente adottato un piano regolatore, vale a dire quando il piano in
questione non è stato ancora formalmente approvato e neanche in vigore a tutti gli effetti, come
stabilito dalla Cassazione con la sentenza a sezioni unite n. 25506/2006. Quindi il pagamento è
dovuto anche quando l’edificabilità di un’area è solo genericamente prevista per il futuro.
Le aree utilizzate a scopi agricoli sono esenti dall’IMU?
Sono comunque considerati sempre non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori
diretti o imprenditori agricoli che svolgono questo tipo di attività a titolo principale, e che siano
iscritti negli appositi elenchi comunali. Su questi terreni deve però essere effettivamente
presente l’utilizzazione agro-silvo-pastorale, ossia l’esercizio di attività dirette alla coltivazione
del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.
E’ possibile avere aliquota agevolata e detrazione prima casa per un immobile
accatastato in categoria A/10?
Ai fini IMU viene considerata prima casa quella effettivamente utilizzata a questo scopo e nella
quale si è anagraficamente residente. Se il Comune ha concesso la residenza in un alloggio
uso ufficio il contribuente ha diritto alle agevolazioni.
Sono assegnatario di una abitazione realizzata da una cooperativa edilizia a proprietà
indivisa, che utilizzo come abitazione mia e della mia famiglia. E’ vero che la cooperativa
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I.M.U. Domande Frequenti
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(e quindi io stesso) dovrà pagare l’IMU come se fosse una “seconda casa” ?
Risposta: la legge non equipara ad abitazione principale le unità abitative delle cooperative
edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci e da questi utilizzate come propria dimora.
Pertanto, nella disciplina di base dell’IMU l’aliquota da applicare è quella ordinaria (0,76%).
La stessa disciplina, tuttavia, prevede per queste abitazioni (e anche per le abitazioni
regolarmente assegnate dagli ATER/IACP) la stessa detrazione riservata all’abitazione
principale: 200 euro annui più 50 euro per ogni figlio convivente di età non superiore ai 26 anni
(fino ad un massimo complessivo di 600 euro).
Per il calcolo dell’acconto dovuto entro il 18 giugno, la cooperativa dovrà far riferimento alla
disciplina di base. Le eventuali agevolazioni deliberate dal Comune (che ha tempo per
intervenire fino al 30 settembre 2012) verranno considerate per il pagamento a saldo, a
conguaglio di quanto effettivamente dovuto per l’intero 2012.
Non avendo le idee molto chiare in merito, mi permetto di chiedere se il diritto di
abitazione, ai fini IMU, è un diritto che si costituisce per il 100% automaticamente al
decesso di un coniuge, per il superstite , indipendentemente dalla quota di proprietà del
superstite e se tale evenienza deve essere indicata in successione o va data per
scontata.
Sottopongo inoltre il seguente caso:
Un garage esistente già dal 2002 viene censito solo nel 2009 con procedura doc-fa. I
proprietari sono 2 fratelli. Uno dei due coabita con la madre all'indirizzo al qule è stato
censito il C6, quindi si presume che verrà considerato come pertinenza dell'abitazione
principale. La madre dei 2 fratelli dovrebbe godere del diritto di abitazione per quegli
immobili( non è proprietaria per nessuna quota ma da sempre, in banca dati ici, si è
dichiarata proprietaria al 100% e quindi, si presume goda del diritto di abitazione) ma,
come considerare il "nuovo" C6 appena censito, visto che dal 2007 ad oggi non era mai
stato dichiarato; si può estendere anche ad esso il diritto di abitazione, quale pertinenza
dell'abitazione della madre e di uno dei due fratelli?
Il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza coniugale, spetta anche al coniuge
superstite, ed essendo considerato un legato "ex lege", si acquisisce immediatamente al
momento dell'apertura della successione ereditaria. Secondo l'articolo 456 del codice civile " la
successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto ". In
generale non si ritiene possa estendersi al garage lo stesso regime dell'abitazione. La
destinazione pertinenziale di una cosa rispetto ad un'altra principale viene disposta dal titolare
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del diritto reale su ambedue i beni. Nel caso specifico dovrebbe valutarsi se originariamente il
coniuge deceduto abbia disposto, anche presuntivamente, questa destinazione di una cosa al
servizio di un’altra.
Per la costituzione del diritto di abitazione ai fini IMU, ovvero per l’equiparazione a prima
casa dell’abitazione data in uso gratuito ai figli, è possibile predisporre scrittura privata
autenticata da funzionario comunale?
Per il contratto di abitazione è richiesta ad substantiam la forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata di cui all’art. 1350 n. 4 c.c. (in termini Cassazione civile, sez. II, 21
maggio 1990, n. 4562). Lo stesso contratto deve poi essere registrato e trascritto presso la
conservatoria dei registri immobiliari.
La normativa non è chiara circa la competenza per l'autentica della sottoscrizione del contratto
in questione anche se è certamente da escludere la competenza dei dipendenti comunali.
Ho ereditato dai miei genitori una casa vecchia dove fino a cinque anni fa viveva mia
madre in uso gratuito. Ora, siccome mia madre è venuta ad abitare da me, la casa è sfitta
non essendo affittabile in quanto non ha gli impianti a norma e i servizi igienici idonei.
Posso richiedere la riduzione del 50% della base imponibile e considerarla fabbricato
inagibile? Attualmente la casa ha gli allacci per Enel e acqua.
Non può richiedere la riduzione del 50 per cento. La domanda per il riconoscimento
dell'inagibilità deve essere inoltrata all'ufficio tecnico comunale. L'inagibilità o inabitabilità deve
essere accertata dall'ufficio tecnico comunale, con spese di perizia a carico del proprietario, il
quale è tenuto ad allegare alla domanda di inagibilità un'idonea documentazione. Per il
riconoscimento dell'inagibilità occorre che la fatiscenza dell'immobile non sia superabile con
interventi di manutenzione.
Vorrei sapere se nel conteggio della mia Imu posso (o devo) conteggiare anche mio figlio
che nascerà a giugno.
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I.M.U. Domande Frequenti
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Il comma 10 dell'articolo 13 del Dl 201/2011, dopo le modifiche apportate da Dl 16/2012,
prevede che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione unica per tutti di 200 euro è maggiorata di
50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Da
un'interpretazione letterale della norma, la maggiorazione di 50 euro, a differenza della
detrazione di base di 200 euro, non sembrava rapportata al periodo dell'anno. La bozza di
circolare, tuttavia, chiarisce il criterio pro quota per mesi: per calcolare il mese occorre la
presenza del figlio per almeno 15 giorni.
Come viene calcolata l'imposta sugli immobili detenuti all'estero? L'aliquota si applica
sul prezzo di acquisto o sul valore catastale previsto dallo Stato in cui si trova
l'immobile?
L'imposta sugli immobili situati all'estero (Ivie) è calcolata applicando l'aliquota dello 0,76 per
cento al valore costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza,
secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili
situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico
europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel
Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti. In mancanza,
si utilizzano i valori citati sopra.
I coniugi comproprietari residenti e conviventi versano pro quota l'Imu ognuno per
proprio conto? La detrazione di 200 euro e quella ulteriore da 50 euro per il figlio si
divide al 50% tra i due proprietari? Se si fanno tre versamenti con F24, sulla casella
detrazioni va scritto l'importo totale delle detrazioni diviso per tre? Se l'acconto è in due
rate, alla casella «Rate» va indicato 0102 oppure 0103?
L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, comprese l'abitazione principale e le sue
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pertinenze. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso (nel caso
specifico 50%). Lo stesso criterio di ripartizione delle detrazioni si applica anche per quelle
previste per ogni figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale. Nello spazio «Detrazione» va iscritto l'importo
relativo alla detrazione usufruita rapportato al numero di rate prescelto (ad esempio: in caso di
versamento in tre rate da parte di coniugi comproprietari, in sede di versamento della prima rata
la detrazione da indicare nel rigo sarà pari al 50% di 1/3 di 200 euro, cioè 33,34 euro). Per
quanto concerne il versamento dell'acconto in due rate (18 giugno - 17 settembre) non vi sono a
oggi chiarimenti da parte dell'agenzia delle Entrate in merito alla compilazione della casella
«Rate».
La casa bifamiliare è composta da due abitazioni principali, con intestatari diversi: A per
una e B per l'altra. Poi ci sono due pertinenze, un C/6 e un C/2, intestate entrambe ad
A+B, al 50% ciascuno. Come si devono regolare i proprietari nel computo dell'Imu circa
le pertinenze? Poiché è possibile inserire solo una pertinenza nell'ambito dell'abitazione
principale, la scelta di quale considerare è lasciata al contribuente, che agirà secondo la
propria convenienza?
Nel caso di specie, entrambe le pertinenze possono essere computate al 50% fra i due
proprietari. La disciplina dell'Imu ammette al beneficio non una sola pertinenza, ma una
pertinenza per ogni tipologia, cioè per ogni unità censita nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7.
Nella sezione «Imu - Detrazioni», a giugno, bisogna indicare il 50% o 100 per cento. Ad
esempio, con due figli bisogna indicare 150 o 300 euro?
A giugno verrà indicato il 50 per cento. Quindi nel caso posto indicherà 150 euro, a meno che
non venga scelta il versamento in tre rate: in questo caso andrà indicato 100.
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Sono proprietaria di un immobile avuto in donazione da mio padre, con usufruttuaria mia
madre. L'immobile è in fase di ristrutturazione, ferma per la crisi. Come mi verrà calcolata
l'Imu, visto che non ci abito e non è finita la casa?
Il soggetto passivo nei confronti dell'Imu è la madre in quanto titolare del diritto reale (presumo
al 100%). Per quanto riguarda gli immobili oggetto di ristrutturazione, è possibile agire in due
modi: 1) se la ristrutturazione è totale si dovrà calcolare l'Imu sul valore dell'area fabbricabile
determinata secondo criteri di mercato fino alla data di ultimazione lavori. In questo caso
sarebbe opportuno eseguire una variazione catastale attribuendo al fabbricato la categoria F3
(unità immobiliare in corso di costruzione); 2) se la ristrutturazione è parziale ma causa
l'inagibilità o l'inabitabilità del fabbricato, si potrà calcolare l'Imu sulla base imponibile scontata
del 50 per cento.
Mia moglie è proprietaria di una casa , abitazione principale, in un Comune diverso dal
mio, e vi risiede anagraficamente. Siamo in regime di separazione dei beni : per la mia
abitazione io mi applico la detrazione di 200 Euro e quella di 100 Euro per i due figli sotto
i 26 anni. Poiché per mia moglie l’altra casa (quella di proprietà in un Comune diverso dal
mio in cui risiede anagraficamente) è l’unica casa di cui ha la proprietà, può detrarre i 200
Euro?
Requisito fondamentale per applicare l’aliquota agevolata e le relative detrazioni è la presenza
contemporanea della residenza e della dimora abituale del proprio nucleo familiare. Nel caso
descritto oltre alla reisdenza non è menzionata la dimora : se quindi la moglie di fatto vive con il
marito e con i figli, dovrà pagare l’imposta sulla propria casa con l’aliquota ordinaria (0,76% in
sede di acconto).
Come viene calcolata l’imposta sugli immobili detenuti all’estero? L’aliquota si applica
sul prezzo di acquisto o sul valore catastale previsto dallo Stato in cui si trova l’immobile?
L’imposta sugli immobili situati all’estero (IVIE) è una imposta interamente erariale e viene
calcolata applicando l’aliquota dello 0.76% al valore costituito dal costo risultante dall’atto di
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acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è
situato l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione Europea o in Paesi
aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di
informazioni, il valore è quello usato nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di imposte sul
patrimonio o sui trasferimenti.
Sono proprietaria della mia abitazione e a causa di una successione ho una quota di
proprietà relativa alla casa in cui abita mia madre. Sono tenuta al pagamento dell’IMU su
questa quota di abitazione oppure no, dato che la casa rappresenta l’abitazione
principale di mia madre, che ha l’usufrutto vedovile sull’intera casa?
No, lei non è tenuta al versamento dell’IMU relativa all’unità immobiliare nella quale vive sua
madre e sulla quale quest’ultima detiene il diritto di abitazione a seguito di successione.
Mia madre mi ha ceduto solo il diritto di abitazione sulla casa di sua proprietà, chi deve
pagare l’IMU?
Il diritto di abitazione fa ricadere l’obbligo del pagamento dell’IMU su chi detiene tale diritto.
Pertanto l’IMU andrà pagata per intero dal figlio.
Se l’immobile di interesse storico è anche adibito ad abitazione principale si possono
applicare entrambe le agevolazioni?
Gli immobili storici hanno una riduzione del 50% DELLA BASE IMPONIBILE. La base
imponibile ridotta andrà assoggettata all’aliquota prevista per l’abitazione principale e
dall’importo ottenuto dovrà essere scontata la detrazione per l’abitazione principale.
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Il negozio di cui sono proprietaria (categoria C/1) ha un valore catastale superiore al
valore di mercato: circa 150.000 Euro a fronte di un valore di mercato di 120.000 Euro. E’
giusto che io debba pagare le tasse su un valore superiore a quello reale?
Lei dovrebbe valutare con un professionista (geometra) se è possibile aggiornare al ribasso la
sua situazione catastale. Ciò, comunque, è fattibile solo in presenza di errori
nell’accatastamento originario (ad esempio nel conteggio dei vani) o di un cambiamento
significativo della struttura dell’unità immobiliare. In questo caso non mi sembra di essere in
presenza di queste condizioni. L’IMU quindi andrà versata sulla rendita catastale e non sul
valore di mercato.
Sono proprietaria di un immobile avuto in donazione da mio padre, con usufruttuaria mia
madre. L’immobile è in fase di ristrutturazione, ferma per la crisi. Come devo calcolare
l’IMu visto che non ci abito e non è finita la casa?
Il soggetto passivo nei confronti dell’IMU è sua madre, in quanto usufruttuaria. Per quanto
riguarda gli immobili oggetto di ristrutturazione, è possibile agire in due modi. Se la
ristrutturazione è totale si dovrà calcolare l’IMU sul valore dell’area fabbricabile determinata
secondo criteri di mercato fino alla data di ultimazione lavori. In questo caso sarebbe opportuno
eseguire una variazione catastale attribuendo al fabbricato la categoria F/ (unità immobiliare in
corso di costruzione). Se invece la ristrutturazione è parziale ma causa l’inagibilità o
l’inabitabilità del fabbricato, si potrà calcolare l’IMU sulla base imponibile scontata del 50%.
Possiedo un appezzamento di terreno su cui ho costruito una casa, ancora a rustico non
abitabile. Dalla visura catastale si evince che la rendita è in fase di definizione. Devo
pagare l’IMU e come, se non ho rendita?
Per quanto riguarda i fabbricati in corso di costruzione, l’IMU va calcolata sul valore dell’area
edificabile determinata secondo i criteri di mercato al 1° gennaio di ciascun anno.
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Le case coloniche non abitate (nessun collegamento elettrico) e affittate insieme con il
terreno, come devono essere classificate ai fini IMU?
L’abitazione rurale non gode di agevolazioni nell’IMU. Solo se il fabbricato è stato dichiarato
inagibile allora avrà diritto alla riduzione del 50%.
Devo pagare l’IMU sui terreni agricoli e sulle aree edificabili anche se non sono
imprenditore agricolo né coltivatore diretto? Come dovrò calcolare l’imposta?
Presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili. Particolari
agevolazioni sono previste per i terreni agricoli e le aree fabbricabili possedute da imprenditori
agricoli professionali e coltivatori diretti. Nel suo caso, invece, l’IMu dovrà essere corrisposta in
via ordinaria. Per il terreno agricolo deve considerare il reddito dominicale, rivalutato del 25% e
moltiplicarlo per 135. Alla base imponibile così ottenuta andrà applicata l’aliquota di base dello
0.76%. La base imponibile dell’area fabbricabile è data, invece, dal valore venale in comune
commercio al 1 gennaio 2012.
Sono un pensionato che ha ereditato insieme a 3 fratelli tre piccoli terreni agricoli
distribuiti su 3 Comuni. Pur avendo un reddito dominicale e agrario, i terreni non sono
coltivati da noi né affidati ad altri ma sono incolti da anni. Dobbiamo pagare l’IMU?
A differenza dell’ICI, nell’IMU i terreni incolti sono assoggettati all’imposta.
Il figlio convivente di età inferiore a 26 anni frequenta l'Università in una città diversa da
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quella di residenza in cui durante la settimana alloggia in un appartamento con regolare
contratto di affitto. Si può sostenere che comunque ha la dimora con i genitori e quindi
usufruire della detrazione di euro 50?
Il quesito non può avere una risposta univoca, poiché dipende da caso a caso. È fondamentale,
infatti, individuare la dimora abituale; con tale espressione si intende far riferimento alla
residenza effettiva che può desumersi sulla base di qualsivoglia elemento di convincimento
idoneo a dimostrare la dimora abituale del soggetto in luogo diverso. Occorre verificare, quindi,
l'intenzione del soggetto di rimanere stabilmente nel luogo prescelto.
Un cittadino italiano residente in Italia nella casa di sua proprietà è spesso impegnato
per lavoro e per lunghi periodi all'estero. All'estero talvolta alloggia in alberghi e altre
volte in un appartamento in affitto. Può usufruire in Italia della detrazione e dell'aliquota
prevista per la abitazione principale?
Il quesito non può avere una risposta univoca, poiché dipende da caso a caso. È fondamentale,
infatti, individuare la dimora abituale; con tale espressione si intende far riferimento alla
residenza effettiva che può desumersi sulla base di qualsivoglia elemento di convincimento
idoneo a dimostrare la dimora abituale del soggetto in luogo diverso. Occorre verificare, quindi,
l'intenzione del soggetto di rimanere stabilmente nel luogo prescelto.
Un'azienda agricola dispone di cinque appartamenti destinati alla manodopera
dipendente. Tali abitazioni si considerano strumentali e quindi l’ aliquota di imposta è
pari al 2 per mille (circolare ministeriale n. 3/2012) Se le abitazioni rimangono sfitte è
possibile assolvere l'Imu con la medesima aliquota del 2 per mille?
L'articolo 13, comma 8, del DI 201/2011, prevede che l'aliquota è ridotta allo 0,2% per i
fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del DI 557/1993 che
riconosce, ai fini fiscali, il carattere della ruralità alle costruzioni rurali strumentali necessarie allo
svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice civile e in particolare
destinate, tra l'altro, «ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a
tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative
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superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento». Nel
caso prospettato se le abitazioni "rimangono sfitte" e non è, quindi, possibile dimostrare che
siano state utilizzate per più di 100 giorni, non può essere riconosciuto il diritto all'agevolazione
in questione.
Le conclusioni della circolare 3/2012 sulle abitazioni ubicate in comuni diversi (paragrafo
6) appaiono incompatibili con la rilevanza della convivenza familiare prevista dalla
norma. Non è chiaro sul piano logico perché le due abitazioni situate nello stesso
Comune usufruiscono di una sola agevolazione mentre quelle ubicate in due Comuni
diversi possono essere considerate entrambe "abitazioni principali". Non sarebbe più
coerente ritenere che la previsione per le abitazioni situate nello stesso Comune
costituisca un'eccezione alla regola?
L'articolo 13, comma 2, del ' DI 201 del 2011, prevede espressamente che per «abitazione
principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le
agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo
familiare si applicano per un solo immobile».
L'Imu è un tributo comunale e, pertanto, la norma prevede come regola generale che la
destinazione dell'immobile ad abitazione principale non possa essere estesa a più di un'unità
immobiliare nell'ambito del territorio comunale. Tale principio è stato confermato nella circolare
3/DF e non contrasta con la possibilità dei coniugi di stabilire la residenza in immobili diversi
nello stesso comune o in comuni diversi. In quest'ultimo caso è chiaro che ciascun comune può
procedere, in sede di accertamento, a verificare l'eventuale abuso delle agevolazioni per
l'abitazione principale.
Nella disciplina Imu manca una disposizione che impone all'amministratore di effettuare
il versamento per conto dei singoli titolari della multiproprietà, né viene richiamata la
norma prevista per l'Ici (articolo 19 legge 388/2000): come dovranno procedere gli
amministratori in sede di pagamento dell'acconto? Dovranno provvedere i singoli
proprietari?
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In effetti, mancando la ' disposizione richiamata nel quesito, che non può essere applicata in via
estensiva all'Imu, i singoli proprietari dovranno provvedere ciascuno per la propria quota.
Nella disciplina Imu manca una disposizione che imponga all'amministratore del
condominio di presentare la dichiarazione per le parti comuni dell'edificio, né viene
richiamata la norma prevista per l'Ici (articolo 10 comma 4 Dlgs 504/92): il decreto
ministeriale che approverà il modello di dichiarazione (con istruzioni) conterrà istruzioni
al riguardo?
II comma 12-ter dell'articolo 13 del DI 201/2011, stabilisce che con un apposito decreto saranno
disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Sono, inoltre, fatte salve le
dichiarazioni presentate ai fini dell'Ici, in quanto compatibili Tali disposizioni consentono di
risolvere il quesito in esame poiché, innanzitutto le dichiarazioni Ici già presentate a questi fini
continuano ad avere effetti anche per l'Imu e per le fattispecie impositive sorte a partire dal 1°
gennaio 2012 sarà compito del decreto disciplinarle in modo analogo.
Manca un'indicazione del Ministero in ordine al versamento unico da parte
dell'amministratore: come dovranno procedere gli amministratori di condominio in sede
di pagamento dell'acconto? Dovranno provvedere i singoli condomini?
Per le parti comuni ' dell'edificio (ad esempio: alloggio del portiere) il versamento può essere
effettuato dall'amministratore del condominio a nome del condominio stesso. Tale orientamento
introdotto dalla prassi amministrativa per l’ici, può essere confermato anche per l'Imu per ragioni
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
Nel caso in cui il Comune abbia deliberato l'assimilazione all'abitazione principale per le
abitazioni di anziani ricoverati o di residenti all'estero, è possibile per il contribuente
effettuare il versamento dell'acconto calcolato sull'aliquota ridotta decisa dal Comune?
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Come rilevato nella circolare 3/DF del 18 maggio 2012, nel paragrafo 10.3 «Il contribuente può
tenere conto delle agevolazioni per l'abitazione principale deliberate dal Comune». Tale
circostanza può verificarsi, ad esempio, quando il Comune abbia esercitato la facoltà di cui al
comma 10 dell'articolo 13 del DI 201 del 2011, disponendo «l'elevazione dell'importo della
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta».
La circolare 3/2012 (al paragrafo 10.1) chiarisce che i cittadini italiani residenti all'estero
potranno versare l'Imu tramite vaglia postale internazionale (ordinario 0 di versamento in
c/c) oppure con bonifico bancario. Considerato che l'equiparazione all'abitazione
principale è rimessa alla discrezionalità dei Comuni, come dovrà effettuarsi il pagamento
della quota statale? Si verserà l'intero importo al Comune, il quale provvederà a girare la
quota erariale? Oppure occorrerà effettuare due operazioni distinte?
Occorrerà effettuare due versamenti distinti, come previsto per tutti i soggetti passivi dell'Imu.
La circolare 3/2012 (paragrafo 5) afferma che il Comune, nell'esercizio della sua
autonomia regolamentare, può manovrare le aliquote «differenziandole sia nell'ambito
della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento
alle singole categorìe». Tuttavia, il riferimento alle categorie catastali non si scontra con
l'ostacolo della ragionevolezza e della non discriminazione, principi peraltro affermati
dalla stessa circolare? Cosi facendo non si interviene sui moltiplicatori e quindi sulla
fattispecie imponibile, violando l'articolo 52 del Dlgs 446/97?
Tale scelta non viola i criteri di ragionevolezza e non discriminazione a cui fa riferimento la
circolare 3/DF, anche in considerazione della circostanza che tale diversificazione è stata già
utilizzata dallo stesso legislatore in passato per escludere dai benefici Ici prima casa le unità
immobiliari accatastate nella categorie catastali A/1 A/8 e A/9.
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Se il Comune ha deliberato una aliquota ridotta per le case concesse in uso gratuito ai
figli è possibile calcolare l'acconto con l'aliquota deliberata invece che con quella
ordinaria (7,6 per mille)?
Come rilevato nella circolare 3/DF del 18 maggio 2012, nel paragrafo 10.3 «Il contribuente può
tenere conto delle agevolazioni per l'abitazione principale deliberate dal Comune». Tale
circostanza può verificarsi, ad esempio, quando il Comune abbia esercitato la facoltà di cui al
comma 10 dell'articolo 13 del DI 201 del 2011, disponendo «l'elevazione dell'importo della
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta».
In alternativa all'aliquota ridotta, il Comune può deliberare una detrazione d'imposta per
le case concesse in uso gratuito a parenti?
Tale facoltà non rientra nella potestà regolamentare attribuita agli enti locali dal nuovo quadro
normativo Imu, proprio perché la detrazione è disposta esclusivamente per l'abitazione
principale e le relative pertinenze del soggetto passivo e non è più prevista la possibilità di
assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti come precisato
nella circolare 3/DF al paragrafo 6.2.
In caso di abitazione storica dichiarata inagibile o inabitabile, è corretto affermare che
l'imponibile Imu è pari al 25% del totale?
L'agevolazione prevista per gli immobili di interesse storico e artistico ha il fine di consentire la
conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico della nazione e a compensare i
proprietari dei vincoli imposti dalla legge. Pertanto, non appare coerente con la logica della
norma prevedere un'ulteriore agevolazione che già appare insita nella norma specificatamente
disposta per tali immobili.
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Le dichiarazioni sostitutive di notorietà di inagibilità e inabitabilità già presentate ai fini
Ici conservano validità nell'Imu?
È possibile considerare valide dette dichiarazioni, ovviamente, se permangono le condizioni di
inagibilità o inabitabilità già dichiarate.
È possibile differenziare le aliquote ridotte degli immobili locati in funzione della
circostanza che per il locatario si tratti di abitazione principale oppure no?
Come affermato nella circolare 3/DF nel paragrafo 5. «il limite minimo sia quello massimo
costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del Comune, il quale, nell'esercizio della sua
autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia
nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con
riferimento alle singole categorie.
Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre
esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione».
Per quanto riguarda gli immobili locati l'articolo 13, comma 9, del DI 201 del 2011, prevede la
possibilità per i Comuni di stabilire un'aliquota ridotta fino allo 04%. Ovviamente, la previsione
regolamentare che dispone un'aliquota ridotta nel caso di immobile locato a un soggetto che lo
adibisce ad abitazione principale non potrà consentire l'applicazione delle ulteriori agevolazioni
previste dal comma 7 dell'articolo 13 del DI 201 del 2011 per l'abitazione principale e le relative
pertinenze.
È possibile differenziare le aliquote relative agli immobili locati in funzione della
circostanza che il reddito sia assoggettato a cedolare secca oppure a Irpef?
Come ricordato nella circolare 3/DF nel paragrafo 5, occorre, comunque, verificare che la
manovra delle aliquote risponda sempre ai «criteri generali di ragionevolezza e non
discriminazione».
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Se il Comune ha deliberato ad esempio l'aliquota del 5 per mille per l'abitazione
principale e il 4 per mille per i fabbricati locati, in presenza di abitazione principale che
sia anche locata è corretto affermare che il contribuente è libero di scegliere
l'imposizione minore
Per ottenere le agevolazioni per l'abitazione principale è essenziale che il soggetto passivo
dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'immobile. Nel caso di specie l'unità
immobiliare risulta locata e, pertanto, il contribuente può usufruire solo dell'aliquota del 0,4%
stabilita dal Comune per tale fattispecie.
Si possono deliberare aliquote Imu crescenti all'aumentare del numero delle case
possedute?
Come affermato nella circolare 3/DF nel paragrafo 5, «il limite minimo sia quello massimo
costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del Comune, il quale, nell'esercizio della sua
autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia
nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con
riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle
aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non
discriminazione».
II proprietario di una seconda casa non locata che sino al 2011 versava l'Irpef
unicamente sul reddito di tale immobile può omettere il versamento del primo acconto
Irpef 2012?
Nel presupposto che nell'anno 2012 il contribuente proprietario, oltre che dell'immobile adibito
ad abitazione principale, di una seconda casa non locata non possieda redditi, può evitare di
versare gli acconti Irpef 2012. Ciò è consentito sulla base della previsione contenuta nell'articolo
2 della legge 23 marzo 1977, n. 97, che prevede la possibilità di effettuare minori versamenti a
titolo di acconto qualora, ad esempio, si presuma di conseguire redditi inferiori a quelli dell'anno
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precedente.
Il Comune che delibera una aliquota ridotta per i fabbricati locati può subordinare
l'applicazione della riduzione alla presentazione della dichiarazione Imu nella quale si
indicano gli estremi delle unità locate?
II comma 12-ter dell'articolo 13 del DI 201/2011, stabilisce che con un apposito decreto saranno
disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, in tale sede sarà
valutata la necessità della presentazione della dichiarazione nel caso prospettato nel quesito.
IMU nel comparto agricolo: novità
Le norme che regolano l’IMU nel comparto agricolo sono in continua modifica. Ad oggi,
autorevoli fonti di informazione indicano l’introduzione delle importanti novità di seguito riportate
in sintesi.
I fabbricati, compresi quelli rurali e quelli strumentali, vengono divisi in tre categorie: fabbricati in
normali condizioni di manutenzione, che possono essere utilizzati o inutilizzati, che scontano
l’imposta municipale secondo normali aliquote; fabbricati dichiarati dal possessore inagibili o
inabitabili, non utilizzati (i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza, non
superabile con semplici interventi di manutenzione), che scontano IMU al 50%; fabbricati
collabenti e cioè inidonei ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa di accentuato degrado,
iscritti in catasto nella categoria F2, non soggetti ad IMU. E’ stata introdotta l’esenzione
dall’imposta per i fabbricati strumentali (ricovero animali, magazzini, depositi, fienili, ecc.) ubicati
nei comuni classificati montani o parzialmente montani così come identificati dall’ISTAT.
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Per quanto riguarda i terreni, invece, l’emendamento demanda ad un decreto ministeriale
l’individuazione dei comuni ai quali spetterebbe l’esenzione: è possibile ed auspicabile che
anche in questo caso l’individuazione dei comuni interessati abbia la medesima
regolamentazione prevista per i fabbricati strumentali. L’emendamento conferma che comunque
i terreni sono assoggettati alle imposte sui redditi e relative addizionali.
Per le aree fabbricabili sulle quali persiste l’utilizzazione agro -silvo- pastorale mediante
l’esercizio dell’attività agricola, continua a valere la assimilazione a terreno agricolo soltanto nel
caso in cui esse siano possedute e direttamente condotte da persona iscritta negli elenchi
previdenziali.
Non è quindi ancora possibile estendere l’agevolazione alle società agricole ancorchè in
possesso della qualifica di I.A.P.. E’ introdotta una riduzione della base imponibile per i terreni
agricoli, non in zone montane, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli
professionali, comprese le società I.A.P., con i seguenti criteri: per un valore di rendita rivalutata
(moltiplicatore 110) fino a 6.000 euro è prevista l’esenzione dall’IMU; per il valore oltre i 6.000
euro e fino a 15.500, la base imponibile è ridotta del 70%; per il valore superiore a 15.500 euro
e fino a 25.500 la base imponibile è ridotta alla metà; per la parte di valore che eccede l’importo
di 25.500 fino a 32.000 euro, l’imponibile IMU è ridotto del 25%.
Imu, accolte alcune proposte di modifica
Il Senato ha convertito il decreto legge sulle semplificazioni fiscali, introducendo importanti
modifiche all’IMU “agricola”. Pur apprezzando i contenuti del provvedimento, rileviamo alcune
criticità tutt’ora irrisolte: fabbricati abitativi concessi in uso ai familiari collaboratori
dell’Imprenditore, abitazioni utilizzate dai Coltivatori diretti o IAP ora in pensione. Allo stato
attuale tali fabbricati sono assoggettati ad Imposta al pari delle seconde case, o comunque
delle case tenute a disposizione. Il provvedimento è all’esame della Camera e la
Confederazione, di concerto con le altre Organizzazioni agricole, sta cercando di affrontare in
quella sede anche le problematiche sopra evidenziate. Di seguito riportiamo le novità introdotte.
Terreni agricoli - Importantissima la precisazione in merito alle aree edificabili utilizzate ai fini
agricoli da Coltivatori diretti o IAP iscritti all’Inps. La nuova versione della norma precisa che
sono assoggettate ad Imposta al pari dei terreni agricoli. Se i terreni ricadono in zone montane
o di collina, ancorché classificati aree edificabili, sono esclusi da IMU se il
proprietario/conduttore è iscritto all’Inps quale Coltivatore diretto o IAP. Le zone montane e di
collina verranno rideterminate in base alle rilevazioni Istat e potranno tenere conto anche della
redditività dei terreni. A questo proposito vogliamo sperare che tale determinazione sia di
riferimento anche per i fabbricati rurali strumentali (vedi più avanti).
I terreni agricoli ricadenti in zona normale posseduti e condotti da Coltivatori diretti o IAP,
ottengono una soglia di esenzione, oltre la quale il pagamento avviene con ulteriori soglie di
riduzione. Per un valore fino a € 6mila, nulla sarà dovuto; oltre € 6mila e fino a € 15.500, la base
imponibile sulla quale verrà calcolata l’Imposta si riduce del 70%; oltre € 15.500 e fino a €
25.500, la base imponibile si riduce del 50%; oltre € 25.500 e fino a € 32mila, la base imponibile
si riduce del 25%; oltre € 32mila, la base imponibile vale per intero. Per gli imprenditori agricoli
non iscritti all’Inps quali Coltivatori diretti o IAP, aumenta a 135 (era 130) il coefficiente
moltiplicatore per la determinazione dell’imponibile, mentre rimane fermo a 110 il moltiplicatore
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per i Coltivatori diretti e IAP. Nota dolente sulla quale siamo in attesa di chiarimenti: i redditi
catastali dei terreni, e forse anche dei fabbricati, esclusi da IMU sono assoggettati ad Irpef e
relative addizionali.
Fabbricati rurali - Vengono esentati dal pagamento dell’Imposta se ubicati in comuni montani o
parzialmente montani come individuati con apposito Decreto tenuto conto dei rilevamenti Istat. I
fabbricati dichiarati inabitabili o inagibili ottengono una riduzione della base imponibile, mentre i
collabenti (i ruderi), sono esentati dall’Imposta. Se il gettito della prima rata riferito ai terreni
agricoli ed ai fabbricati rurali, verrà superato quanto atteso e preventivato dal Ministero
dell’economia, con apposito provvedimento verranno modificate in ribasso le aliquote di
Imposta. A tale fine, la prima rata dell’IMU per i fabbricati rurali strumentali è dovuta nella
misura del 30% di quanto dovuto per l’intero anno. Se il provvedimento sopra ricordato
modificherà le aliquote, il contribuente potrà recuperare la differenza decurtandola da quanto
dovuto per la seconda rata.
Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 18 giugno (il 16 è sabato).
L’Imposta dovuta per i fabbricati rurali abitativi e strumentali ancora censiti al catasto terreni, è
dovuta in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata, il 16 dicembre, quindi a
censimento avvenuto. La prima rata verrà determinata utilizzando le aliquote e detrazioni
ordinarie.
Anche l’IMU è soggetta a dichiarazione così come era previsto per l’ICI. La dichiarazione dovrà
essere presentata in caso di variazioni sostanziali rispetto alla situazione già comunicata, entro
90 giorni. Per il 2012 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 luglio 2012. Da ultimo,
ricordiamo agli interessati che il 30 giugno è il termine ultimo per presentare la domanda di
variazione catastale in A6 e D10 dei fabbricati rurali censiti in categorie diverse. Il 30 novembre,
invece, è il termine di scadenza per l’accatastamento degli immobili rurali ancora censiti al
catasto terreni. Imu, terreni non coltivati e terreni agricoli (articolo 4, comma 5, lettere c-bis ed e). La misura
agevolata del moltiplicatore Imu - pari a 110 – si applica ai terreni non coltivati e ai terreni
agricoli, purché posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola. Modificata la lettera e) precisando che le limitazioni ivi previste
all'applicazione dell'Imu ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da
imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno, si applicano se i predetti
soggetti sono iscritti nella previdenza agricola.
Imu, terreni non fabbricabili ed esclusione immobili F2 (articolo 4, comma 5, lettere a e b). Viene
chiarito che ai fini Imu sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (persone
fisiche e società). Vengono introdotti requisiti più stringenti per la qualifica di "abitazione
principale" del contribuente, disponendo che le agevolazioni previste per tale categoria si
applicano ove il possessore e anche il suo nucleo familiare abbiano stabilito dimora e residenza
anagrafica nell'immobile di riferimento. Si precisa che l'aliquota agevolata e la detrazione si
applicano per un solo immobile, ove i componenti del nucleo familiare abbiano dimora e
residenza in altri immobili del territorio comunale. Viene espunto il riferimento agli immobili
qualificati come F2 (unità collabenti) in quanto privi di rendita e non assoggettabili a Imu.
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categoria
descrizione
valore ai fini Imu
somma da versare
Gruppo A
A/1 (R/1)
Abitazioni di tipo signorile
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnolo
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Rendita per 160
Valore per aliquota
A/2 (R/1)
Abitazioni di tipo civile
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di live
Rendita per 160
Valore per aliquota
A/3 (R/1)
Abitazioni di tipo economico
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati ch
Rendita per 160
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Valore per aliquota
A/4 (R/1)
Abitazioni di tipo popolare
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello.
Rendita per 160
Valore per aliquota
A/5 (R/1)
Abitazioni di tipo ultrapopolare
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livell
Rendita per 160
Valore per aliquota
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A/6 (R/3)
Abitazioni di tipo rurale
Rendita per 160
Valore per aliquota
A/7 (R/2)
Abitazioni in villini
Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche c
Rendita per 160
Valore per aliquota
A/8 (R/2)
Abitazioni in ville
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Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giar
Rendita per 160
Valore per aliquota
A/9 (P/5)
Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici
Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli
Rendita per 160
Valore per aliquota
A/10 (T/7)
Uffici e studi privati
Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture so
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Rendita per 80
Valore per aliquota
A/11 (R/3)
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc...
Rendita per 160
Valore per aliquota
Gruppo B
B/1 (P/1)
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Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme
Rendita per 140 *
Valore per aliquota
B/2 (P/2)
Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)
Rendita per 140
Valore per aliquota
B/3 (P/3)
Prigioni e riformatori
Rendita per 140
Valore per aliquota
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B/4 (P/4)
Uffici pubblici
Rendita per 140
Valore per aliquota
B/5 (P/4)
Scuole, laboratori scientifici, costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione div
Rendita per 140
Valore per aliquota
B/6 (P/5)
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9, c
Rendita per 140
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Valore per aliquota
B/7 (V/4)
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto
Rendita per 140
Valore per aliquota
B/8 (T/2)
Magazzini sotterranei per depositi di derrate
Rendita per 140
Valore per aliquota
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Gruppo C
C/1 (T/1)
Negozi e botteghe
Rendita per 55
Valore per aliquota
C/2 (T/2)
Magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte disgiunte dall'abitazione e con rendita autonoma)
Rendita per 160
Valore per aliquota
C/3 (T/2)
Laboratori per arti e mestieri
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Rendita per 140
Valore per aliquota
C/4 (T/3)
Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
Rendita per 140
Valore per aliquota
C/5 (V/2)
Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)
Rendita per 140
Valore per aliquota
C/6 (R/4)
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Box o posti auto pertinenziali
Rendita per 160
Valore per aliquota
C/6 (T/5)
Autosilos, autorimesse (non pertinenziali), parcheggi a raso aperti al pubblico
Rendita per 160
Valore per aliquota
C/6 (T/6)
Stalle, scuderie e simili
Rendita per 160
Valore per aliquota
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C/7 (T/2)
Tettoie chiuse od aperte
Rendita per 160
Valore per aliquota
Gruppo D
D/1 (Z/1)
Opifici
Rendita per 60
Valore per aliquota
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D/2 (Z/4)
Alberghi, pensioni e residences (con fine di lucro)
Rendita per 60
Valore per aliquota
D/3 (Z/5)
Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) e spettacoli e simili (arene,
Rendita per 60
Valore per aliquota
D/4 (V/5)
Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
Rendita per 60
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Valore per aliquota
D/5 (Z/3)
Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
Rendita per 80
Valore per aliquota
D/6 (V/6)
Fabbricati, locali ed aree attrezzate per esercizio sportivi (con fine di lucro)
Rendita per 60
Valore per aliquota
D/7 (Z/1)
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinaz
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Rendita per 60
Valore per aliquota
D/8 (Z/2)
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destin
Rendita per 60
Valore per aliquota
D/9 (Z/8)
Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
Rendita per 60
Valore per aliquota
D/10 (Z/2)
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Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole
Rendita per 60
Valore per aliquota
D/11 (T/7)
Scuole e laboratori scientifici privati
Rendita per 60
Valore per aliquota
D/12 (Z/8)
Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari
Rendita per 60
Valore per aliquota
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Gruppo E
E/1
Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei
Esenti
E/2
Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio
Esenti
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E/3
Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (edicole per giornali e simili, chioschi per bar, pe
Esenti
E/4
Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche (per mercati, per posteggio bestiame, ecc.)
Esenti
E/5
Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze
Esenti
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E/6
Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale
Esenti
E/7
Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti
Esenti
E/8
Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia
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Esenti
E/9
Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E, comprese le dis
Esenti
Entità urbane
Le entità urbane di tipo F sono state istituite contemporaneamente alla procedura DOCFA per identificar
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F/1
Aree urbane
Aree di corte urbana che non risultano legate ad alcuna unità immobiliare appartenente agli altri gruppi.
Esenti
F/2
Unità collabenti (diroccate, in disuso, ruderi, non utilizzate)
Unità immobiliari totalmente o parzialmente inabitabili. Non è consentito dichiarare unità collabenti parte
Esenti
F/3
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Unità in corso di costruzione
Unità immobiliari di nuova costruzione, non ancora ultimate. In genere, si adotta questa categoria quand
Esenti
F/4
Unità in corso di definizione
Unità immobiliari non ancora definite: ad esempio, frazionamento di ville da cui sono ricavati miniapparta
Esenti
F/5
Lastrici solari
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Unità immobiliari che si creano quando, ad esempio, una ditta diversa da quella del piano sottostante int
Esenti
F/6
Procedimenti innanzi alle commissioni tributarie
Esenti
F/7
Portici
Esenti
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F/9
Unità proveniente dal catasto fondiario
Esenti
F/10
Unità dichiarate o ritenute rurali
Esenti
F/11
Unità in attesa di classamento
Esenti
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NOTA
Le rendite annotate negliLegge
atti catastali,
23 dicembre
anche1996,
se attribuite
n.662 . in data recente, non comprendono la rivalutaz
* Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, il coefficiente è stato rivalutato del 40% ai sensi dell'a
Fra le parentesi sono evidenziate le possibili corrispondenti categorie future, così come previsto dall'alle
Ai fini IMU il comodato gratuito e il diritto d’uso e abitazione sono la stessa cosa
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I.M.U. Domande Frequenti - Comune di Sala Comacina