Via S. Giovanni Bosco, 171 – Modena
Tel. 059/223752 – Fax. 059/4391420
e-mail [email protected] -C.F.: 80011250364
Prot. n. 668 /A01
Modena,15/02/2012
Circ. n. 88
A tutto il personale docente e non docente
LL.SS.
Oggetto: Nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui
all’articolo 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183
Dal 1° Gennaio 2012 i certificati sono validi solo nei rapporti tra privati. Lo stabilisce la legge di
stabilità del novembre scorso che attua una completa decertificazione cioè eliminazione dei
certificati nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e fra queste e i gestori di pubblici servizi.
Infatti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n 183 " Norme in materia
di certificazioni e dichiarazioni sostitutive", a partire dal 1 gennaio 2012 le certificazioni rilasciate
dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati. Questo significa che le pubbliche amministrazioni non possono più
richiedere al cittadino certificazioni (relativi a stati, qualità personali e fatti) rilasciate da altre
pubbliche amministrazioni.
Sui certificati rilasciati quindi verrà apposta, a pena di nullità, la dicitura:" il presente certificato
non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi",
Pertanto è necessario che i cittadini si rivolgano direttamente all'Ente pubblico o al Gestore di
pubblico servizio a cui avrebbero dovuto consegnare il certificato senza munirsi quindi di
certificato perchè le Amministrazioni ed i Gestori dal 1 gennaio 2012 non possono più nè
richiederli nè accettarli.
Spetterà quindi all'Ente pubblico o al Gestore di pubblico servizio acquisire d'ufficio i dati o i
documenti che lo interessano ed effettuare idonei controlli.
A fini meramente esemplificativi, nell’ambito dell’amministrazione scolastica, si ricorda che non
appare più possibile rilasciare ai cittadini richiedenti il c.d. “nulla osta” al trasferimento di
alunni. Saranno infatti le stesse istituzioni scolastiche a provvedere in tal senso, alla luce delle
iscrizioni.
Allo stesso modo, le pagelle, contenenti la valutazione degli alunni, ove rilasciate ad istanza dei
genitori, dovranno riportare la dicitura suindicata. La valutazione riportata dagli studenti, in
effetti, e le determinazioni conseguenti in ordine all’ammissione dello studente all’anno
successivo, dovranno costituire oggetto di comunicazione tra le istituzioni scolastiche
interessate.
I cittadini dovranno compilare e presentare alle Amministrazioni ed ai Gestori esclusivamente i
modelli di autocertificazione .
Si ricorda che la sottoscrizione delle autocertificazioni, qualora non venga effettuata in
presenza del dipendente addetto al ricevimento delle stesse, deve essere presentata
unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
Si ribadisce pertanto la sola possibilità da parte dell’Amministrazione di rilasciare certificati
soltanto ad uso privato, riportanti la dicitura :" il presente certificato non può essere prodotto agli
organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Gli stessi sono soggetti in ogni caso all’imposta di bollo (D.P.R. 642/1972) di € 14,62.
La presente viene pubblicata sul sito web dell’istituzione scolastica unitamente ai modelli relativi
alle seguenti autocertificazioni:
-
dichiarazione sostitutiva cumulativa
-
dichiarazione sostitutiva del titolo di studio
-
dichiarazione sostitutiva di certificazioni.
Il Dirigente Scolastico
f.to Maria Teresa Collaro
________________________________
Scarica

Nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni