Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo Scientifico “A. Calini”
Tel. 030390249 – fax 030396105 - C.F. 80049670179 - Cod.Mecc. BSPS01000D
Prot. n. ….../C
del ... maggio 2014
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
(Allegato 6)
DECERTIFICAZIONE
Misure organizzative per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione
d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le
modalità per la loro esecuzione
Il Dirigente Scolastico
• Vista la L. n. 183/2011, art. 15;
• Visto l´art. 43 del d.p.r. n. 445/2000 che disciplina l´accertamento d´ufficio delle
informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive;
• Vista la Direttiva n. 14/2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione e della
Semplificazione – D.F.P. 0061547 P – del 22-12-2011 ad oggetto: Adempimenti
urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 L. n. 183/2011 per la disciplina della
decertificazione nei rapporti tra P.A. e Privati;
• Premesso che dal 1° Gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche introdotte con
l’art. 15, comma 1, della L. n. 183/2011 alla disciplina dei certificati e delle
dichiarazioni sostitutive contenuta nel d.p.r. n. 445/2000;
• Considerato che in forza delle nuove disposizioni, le PP.AA. non possono richiedere
atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.;
• Ritenuto di dover adottare, ai sensi dell´art. 72, commi 1 e 2, le prescritte «misure
organizzative … per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e
per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione»
e di doverle rendere note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’istituzione scolastica;
• Vista la deliberazione del Consiglio d´Istituto sulle «scelte generali di gestione e di
amministrazione» (d.p.r. n. 275/1999, art. 3, comma 3) in materia di acquisizione dei
dati e sul controllo dei dati dichiarati;
DETERMINA
l´adozione delle seguenti «misure organizzative», suddivise in punti, per gli obiettivi di cui
in premessa, e di renderle note mediante pubblicazione sul sito della scuola.
Sito Web: www.liceocalini.gov.it - e-mail: bsps01000d @ istruzione.it
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I. Definizioni
1. Ai sensi dell´art. 1 del d.p.r. n. 445/2000, e per gli obiettivi delle presenti misure
organizzative,sono adottate le seguenti definizioni:
a) documento di riconoscimento: ogni documento munito di fotografia del titolare e
rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica
amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l' identificazione personale del
titolare;
b) documento d'identità: la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia
rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione
competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare
l'identità personale del suo titolare;
c) certificato: il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di
ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti
contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di
funzioni pubbliche;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione: il documento, sottoscritto dall'interessato,
prodotto in sostituzione dei certificati di cui alla lettera c);
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietá: il documento, sottoscritto dall'interessato,
concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa
nelle forme previste dal presente testo unico;
f) amministrazioni procedenti: le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di
pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive o provvedono agli accertamenti
d'ufficio;
g) amministrazioni certificanti: le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che
detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni
sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli artt. 43
e 71.
II. Ufficio responsabile dell´acquisizione dei dati e dei relativi controlli
1. L´Ufficio di segreteria dell´Istituzione scolastica è individuato, ai sensi dell´art. 43,
comma 1, del d.p.r. n. 445/2000, responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire
e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle
amministrazioni procedenti; in particolare l´Ufficio responsabile:
a) riceve le dichiarazioni sostitutive;
b) accerta d’ufficio i dati dichiarati;
c) effettua i controlli sulla veridicità dei dati dichiarati;
d) predispone le convenzioni quadro di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, appena realizzate le condizioni
tecniche;
e) predispone i modelli utili per le dichiarazioni sostitutive.
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2. In ordine all’individuazione dei fondati dubbi di talune certificazioni la responsabilità è
in capo al dirigente;
3. Il responsabile del procedimento, per il coordinamento delle azioni sub a, b, c, d, è il
Direttore dei servizi generali e amministrativi pro tempore.
III. Acquisizione d´ufficio dei dati
Misure organizzative (azioni).
a) Per l´acquisizione di dati e informazioni e per il controllo dei dati dichiarati si
utilizzeranno fax e posta elettronica, e posta ordinaria in via subordinata;
b) ricevuti i dati e le informazioni i medesimi saranno utilizzati per le finalitá istruttorie e
provvedimentali, di cui alla L:183/2011;
c) le richieste delle amministrazioni procedenti sulla rispondenza di dati dichiarati saranno
evase nel termine perentorio di 30 giorni, utilizzando fax e posta elettronica, e posta
ordinaria in via subordinata;
d) se la richiesta di controllo proviene da un privato, essa dovrà essere accompagnata dal
consenso del dichiarante, da considerare anche ai fini del trattamento dei dati personali;
e) sono favoriti, mediante eventuali intese e convenzioni, la trasmissione e lo scambio di
dati e documenti attraverso sistemi informatici o telematici; l´accesso alle proprie banche
dati è consentito attraverso password temporanee e nel rispetto dei principi di non
eccedenza e di privacy sottoscritti nella richiesta dell´amministrazione procedente.
IV. Tipologia e effettuazione dei controlli
Misure organizzative (azioni)
a) L´Ufficio responsabile procede ad effettuare controlli a campione e controlli puntuali;
b) controlli a campione: saranno sorteggiatealmeno il 5% delle dichiarazioni sostitutive
prodotte in relazione al procedimento stesso (ammissione a benefici, gara d’appalto,
graduatoria d´istituto, stato giuridico, varia), ed ogni 4 mesi, tranne per le istanze per le
quali è necessario procedere con urgenza;
c) controlli puntuali o mirati: saranno effettuati tutte le volte che «sorgono fondati dubbi»
sulla «veridicità delle dichiarazioni sostitutive»;
d) l´effettuazione di uno dei due tipi di controllo non esclude l’altro;
e) i controlli devono essere espletati secondo i principi di tempestività e trasparenza.
f) i controlli sono effettuati mediante riscontri con atti già in possesso dell´Ufficio e
mediante comunicazioni per posta, oppure via fax o con strumenti telematici, con le
amministrazioni certificanti;
g) ciascuna azione di controllo dati è registrata su apposito registro, su cui verranno anche
annotati: motivo del controllo (a campione o puntuale) e relativo esito.
V. Irregolaritá sanabili e dichiarazioni false
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Misure organizzative (azioni).
1. Irregolaritá sanabili: nel caso in cui vi siano errori materiali nelle dichiarazioni
sostitutive, il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990, invita
l’interessato a rettificare, completare o correggere la dichiarazione sostitutiva;
2.Dichiarazioni sostitutive false: il Responsabile del procedimento che ha accertato false
dichiarazioni segnala al Dirigente scolastico la falsa dichiarazione; questi a sua volta,
segnala il caso alla Procura della Repubblica competente; procede quindi alla sospensione
e/o alla revoca del provvedimento e, quindi, dei benefici di cui il dichiarante ha goduto in
base alla falsa dichiarazione sostitutiva.
VI. Dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell´atto di notorietá
1. Dichiarazioni sostitutive di certificazione. Sulla base dell´art. 46, sono comprovati con
dichiarazioni sostitutive di certificazione, anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, i seguenti stati,
qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente
nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e
simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
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z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle
attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le
sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato
domanda di concordato.
2. Dichiarazioni sostitutive dell´atto di notorietá. Tutti gli stati, le qualità personali e i
fatti non espressamente indicati nell'articolo 46, e trascritti al punto 1, sono comprovati
dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
3. Non possono essere dichiarati stati relativi alla salute o sanitari;
4. Sulle dichiarazioni sostitutive non si applicano né bollo né diritti di segreteria.
VII. Violazioni dei doveri d´ufficio
1. Ai sensi dell´art. 72, comma 3, e dell´art. 74 del d.p.r. n. 445/2000, costituiscono
violazione dei doveri d’ufficio:
a. la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di
notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico;
b. la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà;
c. il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità
personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento;
d. il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all’art. 40, comma 02»;
e. la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni;
f. Il rifiuto d’atti d’ufficio integra un illecito penale ai sensi art.328 c.p.
VIII. Regole e disciplina di casi particolari
1. L´Ufficio responsabile non rilascerà certificati da produrre ad altre amministrazioni.
2. I certificati eventualmente rilasciati riporteranno questa dicitura, a pena di nullità: «Il
presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o
ai privati gestori di pubblici servizi» e il loro utilizzo è solo tra privati (banche,
assicurazioni, agenzie d’affari, notai, imprese, aziende, etc.).
3. I certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di
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certificazione e di atto di notorietà.
4. La marca da bollo. In via generale sui certificati rilasciati per uso tra privati, oltre alla
dicitura di cui sopra, va apposto la marca da bollo; le esenzioni sono giustificate con l
´indicazione della norma che appunto le prescrive. In particolare, ed in prima
ricognizione, sono esenti da bollo i seguenti documenti: gli atti e i documenti necessari per
l’ammissione, la frequenza e gli esami nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e
nella scuola secondaria di primo e di secondo grado nonché le pagelle, gli attestati e i
diplomi rilasciati dalle scuole medesime, le domande e i documenti per il conseguimento di
borse di studio nonché per ottenere l’esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse
scolastiche (D.P.R. n. 642/1972, TAB. B, art. 11 e L. n. 405/1990, art. 7, comma 5); i
duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali
sono andati smarriti; i certificati, e le relative domande, rilasciati nell’interesse delle
persone non abbienti nonché per i documenti relativi alle domande per il conseguimento
di sussidi o per l’ammissione in istituti di beneficenza (D.P.R 642/1972, TAB. B, art. 8).
5. Le dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 sono esenti da bollo (art. 37 d.p.r. n.
445/2000)
6. Il diritto di accesso (visione e copia) di cui alla L. n. 241/1990 è comunque garantito per
facilitare le dichiarazioni sostitutive.
Documentazione
• Modello di certificazione sostitutiva di certificazione
• Modello di certificazione sostitutiva di atto di notorietà
• Allegato B) del D.P.R. 642/1972 – TABELLA «Atti, documenti e registri
esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. Punto 11.
Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo
ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle
scuole medesime.
Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative
quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse
scolastiche.
Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza
dell'insegnamento religioso».
• Legge 29 dicembre 1990, n. 405, art. 7, comma 5
«Sono esenti dall'imposta di bollo gli atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza
e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i
diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare…».
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Nota MIUR - 29-11-2012 emanata dall’Ufficio IX Direzione generale per il personale scolastico
OGGETTO: ART.15 DELLA LEGGE 183/2011 (MODIFICHE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ” DI CUI AL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445)
… si segnala la direttiva della Presidenza del Consiglio n. 14 del 22 dicembre 2011, con particolare
riguardo al punto c) riportato in nota I. La citata normativa introducendo alcune regole di seguito
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brevemente sintetizzate ha sostanzialmente inteso ribadire in maniera categorica che la pubblica
amministrazione non deve richiedere carte ai cittadini né farle girare da un ufficio all’altro.
- Ogni ufficio della P.A. è obbligato a ricercare tutti i dati che già sono in possesso del complesso di enti ed
uffici della pubblica amministrazione;
- l’interessato può richiedere certificati che attestino il suo stato o il possesso di certi requisiti, ma questi
certificati non possono e non devono essere consegnati ad altri uffizi pubblici; essi servono solo per attestare
stati o fatti ai privati;
- il funzionario della P.A. non può richiedere certificati né può riceverli. Il violare questa norma significa
commettere un illecito disciplinare;
- l’interessato per dimostrare alla P.A. il possesso dei richiesti requisiti deve semplicemente rendere o
produrre una autocertificazione; se necessario il medesimo deve indicare elementi idonei a individuare
l’ufficio pubblico presso cui si trovano le informazioni e i dati (ad. es. se dichiara di aver effettuato un certo
versamento, deve indicare l’ufficio destinatario e la data del versamento);
- la P.A. può chiedere conferma dei dati indicati nell’autocertificazione presso gli uffici competenti;
- fanno eccezione a questa normativa i certificati medici e sanitari;
- la P.A. deve mettere a disposizione dell’interessato i moduli per l’autocertificazione.
CASI PARTICOLARI OGGETTO DI CHIARIMENTI DA PARTE DEL DIP. FUNZIONE
PUBBLICA in data 18 dic. 2012
Certificati di servizio
Numerosi dirigenti amministrativi e docenti chiedono se, a seguito dell'entrata in
vigore delle norme indicate in oggetto, possano essere rilasciati certificati di servizio
oppure se gli stessi debbano essere sostituiti da autocertificazioni.
L'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione
pubblica ritiene che lo stato di servizio (ossia la dichiarazione avente ad oggetto i contenuti
dello stato matricolare e le altre informazioni concernenti l'attività lavorativa del
dipendente) possa essere attestato dall'interessato alla pubblica amministrazione con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR n 445 del 2000. La
pubblica amministrazione, comunque, non può mai rifiutarsi di rilasciare un certificato e,
pertanto, nel caso in cui un dipendente richieda all'Amministrazione un certificato
del servizio prestato, tale certificato deve essere rilasciato esclusivamente con la dicitura di
cui all'art. 40, comma 02 del DPR n. 445 del 2000 "il presente certificato non può
essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici
servizi".
Certificati di frequenza
Gli addetti alle segreterie di alcuni istituti scolastici chiedono se, anche dopo
l'entrata in vigore, della legge emarginata in oggetto, possano essere rilasciati certificati di
frequenza per gli alunni.
L'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione
pubblica osserva che le Pubbliche Amministrazioni devono sempre accettare dai
cittadini le autocertificazioni e non possono richiedere al privato il certificato
rilasciato da un'altra Amministrazione. Tale principio di carattere generale - che
incontra le sole deroghe espressamente previste dallo stesso DPR n. 5 del 2000 o da
norme speciali - si applica anche nel caso dei certificati di frequenza. Detti certificati,
pertanto, andranno acquisiti d'ufficio. Nel caso in cui, comunque, venga richiesto, il
certificato di frequenza degli alunni può essere rilasciato dalla Pubblica Amministrazione
all'interessato esclusivamente con la dicitura di cui all'art. 40, comma 02 del DPR n. 445
del 2000 "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
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amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Nulla osta al trasferimento di un alunno
Sono pervenuti alcuni quesiti in merito all'impatto delle norme in oggetto sul
rilascio dei nulla osta per il trasferimento di un alunno. In particolare, alcuni circoli
alcuni circoli didattici hanno segnalato che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ha diramato una circolare (Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 448 del 19.01.2012) con la quale
si specifica, tra l'altro, che il c.d. nulla osta al trasferimento di alunni rientra nel campo
d'applicazione delle norme in esame e, pertanto, deve essere acquisito d'ufficio.
L'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione
pubblica ritiene che il nulla osta al trasferimento di un alunno non abbia natura
certificativa ma autorizzatoria e, dunque, non rientri nel campo d'applicazione della
normativa in oggetto. Il nulla osta, infatti, è una dichiarazione scritta, rilasciata dalla
competente autorità amministrativa su richiesta dell'interessato, che attesta l'esistenza
di certi presupposti e quindi l'inesistenza di contrarietà o impedimenti allo
svolgimento dell'attività che l'interessato si prefigge di compiere e, pertanto, non ha
natura meramente certificativa.
Certificati di servizio rilasciati da istituti non paritari
È pervenuta una richiesta di chiarimenti in ordine alla certificazione del servizio
prestato presso una scuola non paritaria, ai fini della compilazione degli elenchi per le
graduatorie d'istituto di III fascia. L'Ufficio per la semplificazione amministrativa del
Dipartimento della funzione pubblica, per quanto di competenza, evidenzia che il
cittadino può presentare ad una pubblica amministrazione una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il servizio prestato sia presso una scuola
privata e paritaria, sia presso una scuola privata e non paritaria. L'art. 47, comma 3,
del DPR 445 del 2000, infatti, prevede che "Fatte salve le eccezioni espressamente
previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari
di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà". Ciò significa, dunque, che con la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà possono
essere attestati tutti i fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto
interessato, che non rientrano nell'elenco dei dati autocertificabili con dichiarazione
sostitutiva di certificazione.
Certificati sostitutivi del diploma di licenza
Un istituto chiede indicazioni circa le modalità di rilascio del certificato sostitutivo
del diploma di licenza media alla luce della novella contenuta nella l. n. 183/2011. L'Ufficio
per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica ritiene
che il certificato sostitutivo del diploma di licenza debba essere rilasciato senza la dicitura
prevista dal comma 02 dell'art. 40, DPR n. 445 del 2000 "il presente certificato non può
essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi", poiché esso ha la precipua funzione di sostituire un documento smarrito
(diploma) che, come già evidenziato, va rilasciato senza la predetta dicitura.
Accertamento della veridicità dei fatti attestati mediante dichiarazioni
sostitutive
Alcuni dirigenti amministrativi chiedono all'Ufficio chiarimenti in ordine alle modalità da
seguire nella verifica della veridicità di quanto dichiarato mediante autocertificazioni.
L'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione
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pubblica rileva che ai sensi dell'art. 43 comma 5 del DRP 28 dicembre 2000, n. 445, in tutti
i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative
a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro
certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette
informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la
certezza della loro fonte di provenienza (ad esempio, posta elettronica, PEC, fax ecc.).
Libretto di frequenza degli studenti costretti a continui spostamenti
L'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia chiede se la dicitura prevista dal 4 comma
02 del DPR 11. 445/2000 debba essere apposta sul libretto utilizzato per la verifica
della frequenza, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, da parte di studenti
costretti a continui spostamenti.
L'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione
pubblica ritiene che tale libretto non possa essere considerato un certificato, poiché
(i) non vi è nessuna disposizione di legge che riconosca esplicitamente a tale libretto
valore certificativo. Il mero riferimento a tale libretto in accordi, convenzioni, ecc., non
comporta l'automatico riconoscimento della funzione certificativa; (ii) il libretto in
questione appare funzionale alla ricostruzione del percorso scolastico dello studente ma
non attesta l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Ed infatti, l'assolvimento di tale
obbligo viene accertato dai competenti uffici scolastici sulla base di approfondite
indagini; (iii) eventuali documenti/attestati vengono rilasciati dalle istituzioni scolastiche
solo dopo lo svolgimento di appositi approfondimenti e non solo sulla base di quanto
dichiarato nel citato libretto.
Di conseguenza, sul libretto in questione non andrà apposta la dicitura prevista dall'art. 17
della legge n. 183/2011, poiché trattasi di un documento non avente valore certificativo.
Diplomi conseguiti al termine di un corso di studi
Sono pervenute numerose segnalazioni in merito all'apposizione della dicitura prevista dal
comma 02 dell'art. 40, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sui diplomi conseguiti al termine di
un corso di studio o ai titoli di abilitazione conseguiti al termine di un corso di formazione.
L'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione
pubblica rileva che i diplomi conseguiti al termine di un corso di studio o i titoli di
abilitazione conseguiti al termine di un corso di formazione, ai sensi dell'art. 42, DPR 28
dicembre 2000, n. 445, non sono certificati. Pertanto, gli stessi devono essere rilasciati in
originale privi della dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40, DPR n. 445 del 2000, la
quale va invece apposta sulla relativa certificazione.
Certificati di frequenza del corso di preparazione per il conseguimento
dell'idoneità alla guida del ciclomotore
Un istituto ha chiesto chiarimenti in ordine al rilascio del certificato di frequenza del corso,
organizzato dalla scuola, di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni per
il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore. Inoltre, il segnalante
ha rilevato che gli uffici della Motorizzazione non accettano le autocertificazioni relative
alla frequenza del corso.
L'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione
pubblica ritiene opportuno un approfondimento da parte degli uffici competenti del
MIUR e della Motorizzazione Civile.
Pagelle e certificati attestanti l'acquisizione delle competenze
Alcuni dirigenti scolastici hanno chiesto chiarimenti in relazione all'apposizione della
prescritta dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della
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pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" sulle pagelle
rilasciate al termine dell'anno scolastico, nonché sulla certificazione delle competenze,
che viene rilasciata al termine della Primaria, della Secondaria di 1° grado e alla fine
dell'obbligo scolastico al fine di attestare la padronanza delle conoscenze acquisite dagli
studenti.
L'Ufficio per la semplificazione ammi del Dipartimento della funzione pubblica ritiene
opportuno un approfondimento da parte degli uffici competenti del MIUR.
Apposizione di marche da bollo sui certificati rilasciati dagli uffici del MIUR
Numerosi istituti chiedono su quali certificati debbano essere apposte le marche da bollo, a
seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni in oggetto.
L'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione
pubblica, per quanto di competenza, ritiene che gli interventi in materia di
semplificazione amministrativa nulla abbiano mutato in ordine all'imposta di bollo.
In ogni caso, appare necessario un confronto con gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
Istruzioni dell’U.S.R. Lombardia n.448 del 19.1.2012
NULLA OSTA
….A fini meramente esemplificativi, nell’ambito dell’amministrazione scolastica, si ricorda che non
appare più possibile rilasciare ai cittadini richiedenti il c.d. “nulla osta” al trasferimento di alunni.
Saranno infatti le stesse istituzioni scolastiche a provvedere in tal senso, alla luce delle iscrizioni.
PAGELLE
Allo stesso modo, le pagelle, contenenti la valutazione degli alunni, ove rilasciate ad istanza dei
genitori, dovranno riportare la dicitura suindicata. La valutazione riportata dagli studenti, in effetti,
e le determinazioni conseguenti in ordine all’ammissione dello studente all’anno successivo,
dovranno costituire oggetto di comunicazione tra le istituzioni scolastiche interessate.
DIGITPA
Per l’eventuale scambio dei dati per via telematica, secondo le previsioni della norma in esame, le
amministrazioni dovranno operare secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del vigente
Codice dell'amministrazione digitale, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, (consultabili
sul sito istituzionale di DIGITPA), attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le
amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse
amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico.
Nelle more della predisposizione e della sottoscrizione di tali convenzioni, le amministrazioni
titolari di banche dati accessibili per via telematica dovranno comunque rispondere alle richieste di
informazioni ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico sulla documentazione amministrativa.
TESTO UNICO N.445/2000
Per quanto non espressamente richiamato continuano, naturalmente, ad applicarsi le vigenti
disposizioni che regolano la materia: in particolare quelle del DPR 28 dicembre 2000, n.445, come
da ultimo modificate dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di Stabilità 2012)
e quelle del Codice dell'amministrazione digitale
DURC
Per quanto specificamente riguarda i rapporti tra P.A. e soggetti esterni, si precisa che lo stesso art.
15 della legge di stabilità in esame, alla lett. d) prevede che le informazioni relative alla regolarità
contributiva (DURC) siano acquisite d’ufficio dalle P.A. o, in alternativa, controllate ai sensi
dell’art. 71 del DPR 445/2000, nel rispetto della normativa di settore.
10
Già ai sensi dell’articolo 16 bis, comma 10 della L. 2/2009, di conversione del D.L. 185/2008,
l’obbligo di richiedere il DURC era posto ad esclusivo carico dell’Amministrazione e non poteva
essere richiesto al contraente affidatario: 10. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma
5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le
stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in
tutti i casi in cui e' richiesto dalla legge.
A ciò si aggiunga che il Consiglio di Stato, con sentenza 4035/2008, si è espresso nel senso che il
DURC non possa essere sostituito da autocertificazione. Ne deriva che l’amministrazione dovrà
acquisire d’ufficio il DURC, tramite il sito dello sportello unico previdenziale. Per poter procedere
in tal senso, l’amministrazione deve necessariamente disporre di una serie di informazioni relative
all’impresa affidataria.
A tal fine, si allega alla presente una tabella contenente le informazioni che in ogni caso
l’amministrazione deve acquisire per poter effettuare, almeno in prima istanza, la verifica della
regolarità contributiva delle imprese contraenti.
ACCESSO AGLI ATTI E RILASCIO DI COPIE
Brescia …............
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 20 del regolamento d’Istituto
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1 – Finalità
1. Gli aventi diritto possono richiedere copia dei verbali delle riunioni del Consiglio d’Istituto, del Collegio
Docenti e dei Consigli di Classe. La richiesta di consultazione è soddisfatta seduta stante, mentre il rilascio
delle copie fotostatiche sono rilasciate su richiesta scritta indirizzata al Direttore dei Servizi Generali.
2. Le delibere di tutti gli organi collegiali sono pubbliche e consultabili sul sito web d’Istituto;
3. Gli alunni maggiorenni e i genitori possono chiedere di visionare le verifiche scritte o di richiederne
fotocopia.
Art. 2 – Registri dei docenti
1. Il Registro personale del docente è un documento, oltre che didattico, di natura amministrativa, e pertanto
rientra nei procedimenti regolati dalla Legge 7 agosto 1990 n.241, per quanto riguarda il diritto di accesso ai
documenti amministrativi e dal Decreto Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196, concernente la tutela dei dati
personali. Pertanto va posta una cura costante nella sua compilazione, che riguarda la documentazione sia
delle lezioni svolte in coerenza con il piano di lavoro annuale, sia dei dati di valutazione corrispondenti ai
livelli conseguiti nel processo di apprendimento degli allievi; e ciò deve avvenire nei tempi consentiti dalle
scadenze didattiche. Ciò vale tanto più con l'adozione del registro consultabile on line dai genitori.
2. al fine di salvaguardare la riservatezza dei dati contenuti nel Registro Personale, i docenti sono invitati a
rispettare la procedura di conservazione del netbook in dotazione e della password personale, che devono
essere protetti da estranei.
3. il dirigente scolastico ha la responsabilità giuridica di vigilare che i due principi di tutela previsti dalle
leggi siano rispettati nel difficile compito di equilibrio tra le due procedure di accesso ai documenti e di
difesa della privacy.
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martedi` 23-1-2011 - Liceo scientifico di Stato "Annibale Calini"