MESSAGGIO Mittente: D.G.I.E.P.M.-Uff.III-Rep.Navigazione Numero protocollo: 303/23899 Data: 10 ottobre 2002 Posizione: KF1 Oggetto/Sommario: Disposizioni concernenti il riconoscimento dei certificati relativi agli operatori radio GOC / ROC GMDSS prescritti dalla Convenzione IMO-STCW / 95. Seguito: (a) msg.n.303/18203 in data 23/07/02 (con allegata circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Titolo: Gente di Mare -Serie XIII- n.5 in data 17 luglio 2002) e riferimento: (b) circolare del Ministero delle Comunicazioni IMO STCW’95 - n.1/2002/AC del 03/10/02, prot.n.0027859 in data 04/10/02. Urgenza: Urgente Diffusione: Limitata Modalità: Operativa Redazione: Mora/Ferrante Firma: Min. Marsili DESTINATARIO: A TUTTE LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA Visione: ISPETTORATO GENERALE, SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO Destinatario esterno MAE: MINISTERO DELLE COMUNICAZIONID.G.CONCESSIONI ed AUTORIZZAZIONI - Div.I- viale America 201- 00144 ROMA TESTO: Per opportuna informazione e norma, si trasmette di seguito la circolare del Ministero delle Comunicazioni di cui in riferimento (b) concernente l’oggetto. In particolare si sottolinea quanto segue: 1) per la conferma del riconoscimento dei certificati in oggetto rilasciati da Paesi extracomunitari (di cui alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, trasmessa con il messaggio di cui a seguito a) e da Paesi dell’Unione Europea (ai marittimi non iscritti nelle matricole italiane della gente di mare), le Cancellerie Consolari delle Ambasciate d’Italia, accreditate presso i singoli Paesi interessati e gli Uffici Consolari competenti applicheranno le stesse procedure già previste rispettivamente dai para 1 e 2 della predetta circolare del Ministero delle Infrastrutture. Ad ogni buon fine e per i controlli incrociati che si rendano necessari, nel caso che le “autorizzazioni trimestrali” siano rilasciate da un Ufficio Consolare diverso dalle Cancellerie Consolari delle Rappresentanze diplomatiche, alle quali è stata presentata domanda di conferma del riconoscimento, si raccomanda di segnalare l’avvenuto rilascio delle “autorizzazioni trimestrali” alle predette Cancellerie Consolari. Si richiama inoltre l’attenzione sull’allegato n.1 alla presente circolare relativo al modello della domanda di conferma del riconoscimento dei certificati in parola che i marittimi in discorso dovranno presentare alle Cancellerie Consolari delle Ambasciate dei singoli Paesi interessati, che provvederanno a vidimarle per accettazione; 2) per la conferma del riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi Comunitari a marittimi iscritti nelle matricole italiane della gente di mare (tenute dalle Capitanerie di Porto), ferma restando la competenza esclusiva dell’Amministrazione delle Comunicazioni al rilascio “a vista” del relativo certificato di conferma, gli Uffici Consolari competenti potranno, se del caso, procedere al rilascio della sola “autorizzazione trimestrale”, sempre secondo le modalità di cui al para 2 ed allegato 3 della citata circolare del Ministero delle Infrastrutture, previa esibizione (ed assunzione in copia agli atti) della documentata domanda di conferma del riconoscimento del certificato presentata e vidimata per accettazione dagli Organi Centrali e Periferici dell’Amministrazione delle Comunicazioni, di cui all’allegato n.2 della presente circolare, sempre alle condizioni e secondo le modalità indicate nella circolare stessa. PROT. N. DGCA/1/6/AC MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni Viale America 201 - 00144 ROMA 0027859 -04/10/2002 Alle Cancellerie Consolari delle Rappresentanze Diplomatiche Italiane tramite il Ministero degli affari esteri Direzione generale per gli Italiani all’estero e politiche migratorie Ufficio III - reparto navigazione ROMA Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti D.G. per la navigazione e il trasporto marittimo e interno ROMA Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Rep. II - Uff. 2 SEDE A tutti gli Ispettorati Territoriali del Ministero LORO SEDI CIRCOLARE IMO-STCW/1995. N.1/2002/AC OGGETTO: Disposizioni concernenti il riconoscimento dei certificati relativi agli operatori radio GOC/ROC GMDSS (General Operator’s Certificate - Restricted Operator’s Certificate - Global Maritime Distress Safety System) prescritti dalla convenzione IMO-STCW/95. La Convenzione internazionale STCW sui requisiti minimi di addestramento, certificazione e tenuta della guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, come emendata con la risoluzione della conferenza dei Paesi aderenti all’organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, alla regola I/10 prevede che ogni Amministrazione di bandiera riconosca i certificati rilasciati da altri Paesi. In conseguenza il certificato adeguato standard IMO-STCW 95 rilasciato da un Paese terzo, in possesso di un lavoratore marittimo che deve prendere imbarco su nave battente bandiera italiana, deve essere riconosciuto da una delle amministrazioni dello Stato italiano di cui all art. 3 del dPR 324/2001 e cioè: Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e delle comunicazioni. Occorre ora procedere all’attuazione delle predette disposizioni normative. Considerata la peculiarità del lavoro marittimo, caratterizzato da accentuata mobilità nell’ambito di un mercato marcatamente internazionalizzato ed allo scopo di rendere più snelle le procedure connesse alla definizione del riconoscimento che consistono, fra l’altro, nell’acquisizione presso il Paese terzo di notizie riguardanti l’autenticità e la veridicità del documento da riconoscere, per poi procedere al rilascio del ripetuto certificato di conferma del riconoscimento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la circolare titolo Gente di mare, serie XIII, n. 5 del 17 luglio 2002, ha dettato disposizioni inerenti l’argomento di cui trattasi. Tali disposizioni riguardano: a) il riconoscimento dei certificati emessi da Paesi extracomunitari (1. Procedura per il rilascio dei certificati di conferma del riconoscimento - 2. Procedura di autorizzazione trimestrale); b) il riconoscimento dei certificati emessi da Paesi comunitari nei confronti di marittimi iscritti nelle matricole nazionali della gente di mare; c) l’affidamento alle cancellerie consolari accreditate nei Paesi che hanno rilasciato il certificato, del compito di convalidare i relativi titoli. Il Ministero delle comunicazioni è interessato per quel che attiene al riconoscimento dei certificati di radioperatore GOC-ROC-GMDSS. Allo scopo di assicurare un ordinato svolgimento delle operazioni connesse alla navigazione marittima, tenuto conto anche dell’avviso favorevole espresso dal citato Dicastero delle infrastrutture, si dispone quanto segue. PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI RILASCIATI DA PAESI EXTRACOMUNITARI Le disposizioni di cui alla lettera a) sopra indicata sono estese anche a quel che attiene i certificati GOC-ROC-GMDSS emessi da o per conto delle amministrazioni pubbliche dei Paesi extracomunitari, indicati nella richiamata circolare del Ministero delle infrastrutture, ai sensi della regola IV/2 dell’annesso alla citata convenzione STCW/95. PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI RILASCIATI DA PAESI COMUNITARI Il riconoscimento dei certificati di cui al precedente punto b) può essere attestato: a) dalla Direzione generale concessioni ed autorizzazioni del Ministero delle comunicazioni; b) dagli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni. Il certificato di conferma del riconoscimento, da attestare mediante l’utilizzazione del modello riportato nell’allegato III/3 del menzionato dPR n. 324/2001, va rilasciato “a vista”. Ciò in quanto: a) l’accertamento sulla veridicità e l’autenticità del certificato in possesso del lavoratore marittimo, come richiamato nella ripetuta circolare Gente di mare serie XIII, n. 5 del Ministero delle infrastrutture, è stato effettuato, a cura degli uffici marittimi, al momento della iscrizione del lavoratore stesso nelle matricole della Gente di mare, ai sensi dell’art. 119 del codice della navigazione; b) con la determinazione direttoriale della Direzione generale concessioni ed autorizzazioni del Ministero delle comunicazioni del 26 ottobre 1998 è stato disposto, in via generale, il riconoscimento dei certificati GMDSS. Pertanto, il lavoratore marittimo in possesso di certificato adeguato rilasciato da un Paese membro dell’Unione europea ed iscritto nelle matricole nazionali della gente di mare, può presentare direttamente o per il tramite dell’armatore o di un suo agente, apposita domanda di conferma del riconoscimento, secondo il modello di cui all’allegato 1). La domanda, in carta legale va corredata da: a) fotocopia del libretto di navigazione italiano; b) copia del certificato adeguato standard STCW 95 GMDSS (GOC-ROC) in corso di validità rilasciato ai sensi della regola IV/2 della predetta convenzione; c) marca da bollo del valore corrente da apporre sul certificato di conferma del riconoscimento. La domanda di conferma del riconoscimento, sottoscritta dal lavoratore marittimo, corredata da copia dei documenti di cui alle precedenti lettere a) e b), può essere inoltrata ai soprarichiamati organi del Ministero delle comunicazioni anche via fax, ai sensi dell’art. 38 del dPR n. 445/2000; in tal caso deve far seguito l’invio per posta ordinaria dell’intera documentazione. Gli organi del Ministero delle comunicazioni sopra indicati rilasciano copia della domanda, vidimata per accettazione, che, se del caso, potrà essere utilizzata per il rilascio delle autorizzazioni trimestrali, di cui alla ripetuta circolare n. 5 del Ministero delle infrastrutture. Nel caso di inoltro della domanda a mezzo fax la fotocopia del documento di riconoscimento del lavoratore marittimo, che deve essere trasmessa con lo stesso mezzo in allegato alla istanza medesima, sarà utilizzata nei sensi della normativa vigente sulla semplificazione amministrativa. Per il riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi comunitari nei confronti di lavoratori marittimi non iscritti nelle matricole nazionali della gente di mare, si applica la procedura relativa al riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi extracomunitari. DURATA DEL CERTIFICATO La validità (scadenza) del certificato di conferma del riconoscimento può avere una durata massima di 5 anni e comunque non superiore a quella del certificato STVW 95 di cui si chiede il riconoscimento. Il certificato di conferma del riconoscimento va numerato progressivamente ed annotato su apposito registro avendo cura di far precedere il numero di serie dalla sigla della Cancelleria consolare, della Direzione generale concessioni ed autorizzazioni o dell’Ispettorato territoriale. INVIO DELLE INFORMAZIONI AL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI Le Cancellerie consolari e gli Ispettorati territoriali provvedono, ogni quattro mesi, ad inviare al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale autorizzazioni e concessioni, Divisione I - Sezione VI - Viale America, 201 - 00144 ROMA, l’elenco dei certificati di conferma del riconoscimento redatto secondo quanto stabilito dall’art. 10 del dPR 9 maggio 2001, n. 324. -03 ottobre 2002 Il DIRETTORE GENERALE f.to DR.SSA LAURA ARIA FacSimilDomandaRicoscimentoGMDSS/OO FAC SIMILE DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA BOLLATA DEL VALORE CORRENTE. RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEL CERTIFICATO GENERALE DI OPERATORE (GOC/ROC) AI SENSI DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE IMO-STCW 1995 REGOLA I^/10, DA PRESENTARE AD UNA DELLE AMMINISTRAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE. MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI D.G.C.A./Div.1^Sez.6^ V.le America, 201 ROMA ALL’ISPETTORATO TERRITORIALE PER IL/LA ………………….. ..(indicare 00144 la regione di competenza) ALLA CANCELLERIA CONSOLARE PRESSO L’AMBASCIATA D’ITALIA A …………………………(indicade la sede di competenza) Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… nato a ……………………………………(Prov. …………………) il ………………………………. residente a (codice postale) ………………………..(città) ………………………………………….. (Prov. ……………………..), Via ………………………………………………., chiede ai sensi degli artt. 7 e 8 del dPR n°324/2001, nel rispetto della regola I/10 della convenzione STCW/95, il riconoscimento del certificato GMDSS n°………………….rilasciato in data …………………….……….. da…………………………………(paese che ha rilasciato il certificato). Inoltre il sottoscritto dichiara, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito dalle norme recate dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: di essere iscritto al Compartimento Marittimo di ……………………...matricola N°…………….…..… che non sussistono nei propri confronti provvedimenti di cancellazione dalle matricole della gente di mare. di non aver riportato condanne penali. Allega alla presente: 1. 2. 1. 2. 3. copia del certificato adeguato GOC/ROC GMDSS – IMO/STCW1995 - in corso di validità; fotocopia, avanti–retro, del documento di identità in corso di validità; 1. fotocopia del libretto di navigazione italiana in corso di validità; 2. marca da bollo del valore corrente; 3. n° 2 (due) foto di cui una autenticata dalla competente autorità. DATA………………………… ………………………………….. (firma leggibile) VIDIMAZIONE DELL’UFFICIO PER ACCETTAZIONE (a cura delle Cancellerie consolari o degli Organi del Ministero delle Comunicazioni) - data – timbro dell’ufficio accettante – firma del responsabile - MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ORGANI CENTRALI: Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni Div. I^ Sez.VI^ V.le America, 201 00144 ROMA Tel. 06/54444900/5108 Fax 06/54221670 ORGANI PERIFERICI: ISPETTORATO TERRITORIALE SEDE MARCHE - UMBRIA ANCONA PUGLIA BARI EMILIA ROMAGNA BOLOGNA TRENTINO ALTO ADIGE SARDEGNA BOLZANO TOSCANA FIRENZE LIGURIA GENOVA LOMBARDIA MILANO CAMPANIA NAPOLI SICILIA PALERMO CALABRIA REGGIO CALABRIA LAZIO ROMA ABRUZZO MOLISE PIEMONTE VALLE D'AOSTA SULMONA FRIULI VENEZIA GIULIA VENETO TRIESTE CAGLIARI TORINO VENEZIA INDIRIZZO TELEFONO UFFICIO 071-2805063 P.zza XXIV Maggio, 60124 ANCONA 080-5416748 Via Amendola,116 080-5586394 70126 BARI Via Nazario Sauro, 20 051-6572191 051-6572122 40121 BOLOGNA P.zza Domenicani, 3 0471-978487 39100 BOLZANO 070-288463 Via Simeto, 18 09122 CAGLIARI 055-218111 Via Pellicceria, 3 50123 FIRENZE 010-218235 Via Saporiti, 7 010-217380 16134 GENOVA Via Principe Amedeo,5 02-6598337 02-6571457 20121 MILANO 081-283474 P.zza Garibaldi, 19 081-265753 80142 NAPOLI V.le A. De Gasperi, 103 091-6700371 091-515739 90146 PALERMO 0965-22982 Via Sant' Anna 2° Tronco 89100 REGGIO CALABRIA 06-58340619 V.le Trastevere, 189 06-5858332 00153 ROMA 0864-31341 Via Pola, 35 67039 SULMONA (AQ) 0864-210522 011-2483664 Via Lungo Dora Firenze, 71 10152 TORINO P.zza Vittorio Veneto, 1 040-367094 040-367174 34132 TRIESTE 041-2915821 Via Torino, 88 04130172 MESTRE FAX 071-22709237 080-5586395 080-5531122 051-271738 0471-974178 070-286983 055-288359 010-2726384 010-211575 02-6592237 02-6572671 081-201956 091-514671 0965-891913 06-58331028 0864-210310 011-2483398 040-367478 040-367458 041-5318668 041-2915780 2915820/1/2/3 Firma e funzione: Vice Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, Min. Stefano Marsili