MESSAGGIO
Mittente: D.G.I.E.P.M.-Uff.III-Rep.Navigazione
Numero protocollo: 303/23899
Data: 10 ottobre 2002
Posizione: KF1
Oggetto/Sommario: Disposizioni concernenti il riconoscimento dei certificati relativi agli
operatori radio GOC / ROC GMDSS prescritti dalla Convenzione IMO-STCW / 95.
Seguito: (a) msg.n.303/18203 in data 23/07/02 (con allegata circolare del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti Titolo: Gente di Mare -Serie XIII- n.5 in data 17 luglio 2002) e
riferimento: (b) circolare del Ministero delle Comunicazioni IMO STCW’95 - n.1/2002/AC del
03/10/02, prot.n.0027859 in data 04/10/02.
Urgenza: Urgente
Diffusione: Limitata
Modalità: Operativa
Redazione: Mora/Ferrante
Firma: Min. Marsili
DESTINATARIO: A TUTTE LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED
UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA
Visione: ISPETTORATO GENERALE, SERVIZIO DEL CONTENZIOSO
DIPLOMATICO
Destinatario esterno MAE: MINISTERO DELLE COMUNICAZIONID.G.CONCESSIONI ed AUTORIZZAZIONI - Div.I- viale America 201- 00144
ROMA
TESTO: Per opportuna informazione e norma, si trasmette di seguito la circolare del
Ministero delle Comunicazioni di cui in riferimento (b) concernente l’oggetto. In
particolare si sottolinea quanto segue: 1) per la conferma del riconoscimento dei
certificati in oggetto rilasciati da Paesi extracomunitari (di cui alla circolare del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, trasmessa con il messaggio di cui a seguito
a) e da Paesi dell’Unione Europea (ai marittimi non iscritti nelle matricole italiane
della gente di mare), le Cancellerie Consolari delle Ambasciate d’Italia, accreditate
presso i singoli Paesi interessati e gli Uffici Consolari competenti applicheranno le
stesse procedure già previste rispettivamente dai para 1 e 2 della predetta circolare del
Ministero delle Infrastrutture. Ad ogni buon fine e per i controlli incrociati che si
rendano necessari, nel caso che le “autorizzazioni trimestrali” siano rilasciate da un
Ufficio Consolare diverso dalle Cancellerie Consolari delle Rappresentanze
diplomatiche, alle quali è stata presentata domanda di conferma del riconoscimento,
si raccomanda di segnalare l’avvenuto rilascio delle “autorizzazioni trimestrali” alle
predette Cancellerie Consolari. Si richiama inoltre l’attenzione sull’allegato n.1 alla
presente circolare relativo al modello della domanda di conferma del riconoscimento
dei certificati in parola che i marittimi in discorso dovranno presentare alle
Cancellerie Consolari delle Ambasciate dei singoli Paesi interessati, che
provvederanno a vidimarle per accettazione; 2) per la conferma del riconoscimento
dei certificati rilasciati da Paesi Comunitari a marittimi iscritti nelle matricole italiane
della gente di mare (tenute dalle Capitanerie di Porto), ferma restando la competenza
esclusiva dell’Amministrazione delle Comunicazioni al rilascio “a vista” del relativo
certificato di conferma, gli Uffici Consolari competenti potranno, se del caso,
procedere al rilascio della sola “autorizzazione trimestrale”, sempre secondo le
modalità di cui al para 2 ed allegato 3 della citata circolare del Ministero delle
Infrastrutture, previa esibizione (ed assunzione in copia agli atti) della documentata
domanda di conferma del riconoscimento del certificato presentata e vidimata per
accettazione dagli Organi Centrali e Periferici dell’Amministrazione delle
Comunicazioni, di cui all’allegato n.2 della presente circolare, sempre alle condizioni
e secondo le modalità indicate nella circolare stessa.
PROT. N.
DGCA/1/6/AC
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni
Viale America 201 - 00144 ROMA
0027859
-04/10/2002
Alle Cancellerie Consolari
delle Rappresentanze Diplomatiche
Italiane tramite il Ministero
degli affari esteri
Direzione generale per gli Italiani
all’estero e politiche migratorie
Ufficio III - reparto navigazione
ROMA
Al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
D.G. per la navigazione e il trasporto
marittimo e interno
ROMA
Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
Rep. II - Uff. 2
SEDE
A tutti gli Ispettorati Territoriali
del Ministero
LORO SEDI
CIRCOLARE IMO-STCW/1995.
N.1/2002/AC
OGGETTO: Disposizioni concernenti il riconoscimento dei certificati relativi agli
operatori radio GOC/ROC GMDSS (General Operator’s Certificate - Restricted
Operator’s Certificate - Global Maritime Distress Safety System) prescritti dalla
convenzione IMO-STCW/95.
La Convenzione internazionale STCW sui requisiti minimi di
addestramento, certificazione e tenuta della guardia, adottata a Londra il 7 luglio
1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, come emendata con la
risoluzione della conferenza dei Paesi aderenti all’organizzazione marittima
internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, alla regola I/10 prevede che
ogni Amministrazione di bandiera riconosca i certificati rilasciati da altri Paesi.
In conseguenza il certificato adeguato standard IMO-STCW 95 rilasciato
da un Paese terzo, in possesso di un lavoratore marittimo che deve prendere imbarco
su nave battente bandiera italiana, deve essere riconosciuto da una delle
amministrazioni dello Stato italiano di cui all art. 3 del dPR 324/2001 e cioè:
Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e delle comunicazioni.
Occorre ora procedere all’attuazione delle predette disposizioni normative.
Considerata la peculiarità del lavoro marittimo, caratterizzato da accentuata
mobilità nell’ambito di un mercato marcatamente internazionalizzato ed allo scopo di
rendere più snelle le procedure connesse alla definizione del riconoscimento che
consistono, fra l’altro, nell’acquisizione presso il Paese terzo di notizie riguardanti
l’autenticità e la veridicità del documento da riconoscere, per poi procedere al rilascio
del ripetuto certificato di conferma del riconoscimento, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con la circolare titolo Gente di mare, serie XIII, n. 5 del
17 luglio 2002, ha dettato disposizioni inerenti l’argomento di cui trattasi.
Tali disposizioni riguardano:
ƒ ƒ a) il riconoscimento dei certificati emessi da Paesi extracomunitari (1.
Procedura per il rilascio dei certificati di conferma del riconoscimento - 2.
Procedura di autorizzazione trimestrale);
ƒ ƒ b) il riconoscimento dei certificati emessi da Paesi comunitari nei confronti di
marittimi iscritti nelle matricole nazionali della gente di mare;
ƒ ƒ c) l’affidamento alle cancellerie consolari accreditate nei Paesi che hanno
rilasciato il certificato, del compito di convalidare i relativi titoli.
Il Ministero delle comunicazioni è interessato per quel che attiene al
riconoscimento dei certificati di radioperatore GOC-ROC-GMDSS.
Allo scopo di assicurare un ordinato svolgimento delle operazioni connesse
alla navigazione marittima, tenuto conto anche dell’avviso favorevole espresso dal
citato Dicastero delle infrastrutture, si dispone quanto segue.
PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI RILASCIATI
DA PAESI EXTRACOMUNITARI
Le disposizioni di cui alla lettera a) sopra indicata sono estese anche a quel
che attiene i certificati GOC-ROC-GMDSS emessi da o per conto delle
amministrazioni pubbliche dei Paesi extracomunitari, indicati nella richiamata
circolare del Ministero delle infrastrutture, ai sensi della regola IV/2 dell’annesso alla
citata convenzione STCW/95.
PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI RILASCIATI
DA PAESI COMUNITARI
Il riconoscimento dei certificati di cui al precedente punto b) può essere
attestato:
ƒ ƒ a) dalla Direzione generale concessioni ed autorizzazioni del Ministero delle
comunicazioni;
ƒ ƒ b) dagli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.
Il certificato di conferma del riconoscimento, da attestare mediante
l’utilizzazione del modello riportato nell’allegato III/3 del menzionato dPR n.
324/2001, va rilasciato “a vista”.
Ciò in quanto:
ƒ ƒ a) l’accertamento sulla veridicità e l’autenticità del certificato in possesso del
lavoratore marittimo, come richiamato nella ripetuta circolare Gente di mare serie
XIII, n. 5 del Ministero delle infrastrutture, è stato effettuato, a cura degli uffici
marittimi, al momento della iscrizione del lavoratore stesso nelle matricole della
Gente di mare, ai sensi dell’art. 119 del codice della navigazione;
ƒ ƒ b) con la determinazione direttoriale della Direzione generale concessioni ed
autorizzazioni del Ministero delle comunicazioni del 26 ottobre 1998 è stato
disposto, in via generale, il riconoscimento dei certificati GMDSS.
Pertanto, il lavoratore marittimo in possesso di certificato adeguato
rilasciato da un Paese membro dell’Unione europea ed iscritto nelle matricole
nazionali della gente di mare, può presentare direttamente o per il tramite
dell’armatore o di un suo agente, apposita domanda di conferma del riconoscimento,
secondo il modello di cui all’allegato 1).
La domanda, in carta legale va corredata da:
ƒ ƒ a) fotocopia del libretto di navigazione italiano;
ƒ ƒ b) copia del certificato adeguato standard STCW 95 GMDSS (GOC-ROC) in
corso di validità rilasciato ai sensi della regola IV/2 della predetta convenzione;
ƒ ƒ c) marca da bollo del valore corrente da apporre sul certificato di conferma del
riconoscimento.
La domanda di conferma del riconoscimento, sottoscritta dal lavoratore
marittimo, corredata da copia dei documenti di cui alle precedenti lettere a) e b), può
essere inoltrata ai soprarichiamati organi del Ministero delle comunicazioni anche via
fax, ai sensi dell’art. 38 del dPR n. 445/2000; in tal caso deve far seguito l’invio per
posta ordinaria dell’intera documentazione.
Gli organi del Ministero delle comunicazioni sopra indicati rilasciano copia
della domanda, vidimata per accettazione, che, se del caso, potrà essere utilizzata per
il rilascio delle autorizzazioni trimestrali, di cui alla ripetuta circolare n. 5 del
Ministero delle infrastrutture.
Nel caso di inoltro della domanda a mezzo fax la fotocopia del documento
di riconoscimento del lavoratore marittimo, che deve essere trasmessa con lo stesso
mezzo in allegato alla istanza medesima, sarà utilizzata nei sensi della normativa
vigente sulla semplificazione amministrativa.
Per il riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi comunitari nei
confronti di lavoratori marittimi non iscritti nelle matricole nazionali della gente di
mare, si applica la procedura relativa al riconoscimento dei certificati rilasciati da
Paesi extracomunitari.
DURATA DEL CERTIFICATO
La validità (scadenza) del certificato di conferma del riconoscimento può
avere una durata massima di 5 anni e comunque non superiore a quella del certificato
STVW 95 di cui si chiede il riconoscimento.
Il certificato di conferma del riconoscimento va numerato
progressivamente ed annotato su apposito registro avendo cura di far precedere il
numero di serie dalla sigla della Cancelleria consolare, della Direzione generale
concessioni ed autorizzazioni o dell’Ispettorato territoriale.
INVIO DELLE INFORMAZIONI AL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Le Cancellerie consolari e gli Ispettorati territoriali provvedono, ogni
quattro mesi, ad inviare al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale
autorizzazioni e concessioni, Divisione I - Sezione VI - Viale America, 201 - 00144
ROMA, l’elenco dei certificati di conferma del riconoscimento redatto secondo
quanto stabilito dall’art. 10 del dPR 9 maggio 2001, n. 324.
-03 ottobre 2002
Il DIRETTORE GENERALE
f.to DR.SSA LAURA ARIA
FacSimilDomandaRicoscimentoGMDSS/OO
FAC SIMILE DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA BOLLATA DEL VALORE CORRENTE.
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEL CERTIFICATO GENERALE DI OPERATORE (GOC/ROC)
AI SENSI DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE IMO-STCW 1995 REGOLA I^/10, DA
PRESENTARE AD UNA DELLE AMMINISTRAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE.
MINISTERO
DELLE COMUNICAZIONI
D.G.C.A./Div.1^Sez.6^
V.le America, 201
ROMA
ALL’ISPETTORATO
TERRITORIALE PER IL/LA
………………….. ..(indicare
00144 la regione di competenza)
ALLA CANCELLERIA
CONSOLARE PRESSO
L’AMBASCIATA D’ITALIA
A
…………………………(indicade
la sede di competenza)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………(Prov. …………………) il ……………………………….
residente a (codice postale) ………………………..(città) …………………………………………..
(Prov. ……………………..), Via ……………………………………………….,
chiede
ai sensi degli artt. 7 e 8 del dPR n°324/2001, nel rispetto della regola I/10 della convenzione STCW/95, il
riconoscimento del certificato GMDSS n°………………….rilasciato in data …………………….………..
da…………………………………(paese che ha rilasciato il certificato).
Inoltre il sottoscritto dichiara, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito dalle norme
recate dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445:
di essere iscritto al Compartimento Marittimo di ……………………...matricola N°…………….…..…
che non sussistono nei propri confronti provvedimenti di cancellazione dalle matricole della gente di mare.
di non aver riportato condanne penali.
Allega alla presente:
1.
2.
1.
2.
3.
copia del certificato adeguato GOC/ROC GMDSS – IMO/STCW1995 - in corso di validità;
fotocopia, avanti–retro, del documento di identità in corso di validità;
1. fotocopia del libretto di navigazione italiana in corso di validità;
2. marca da bollo del valore corrente;
3. n° 2 (due) foto di cui una autenticata dalla competente autorità.
DATA…………………………
…………………………………..
(firma leggibile)
VIDIMAZIONE DELL’UFFICIO PER ACCETTAZIONE
(a cura delle Cancellerie consolari o degli Organi del Ministero delle Comunicazioni)
- data – timbro dell’ufficio accettante – firma del responsabile -
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
ORGANI CENTRALI:
Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni
Div. I^ Sez.VI^
V.le America, 201
00144 ROMA
Tel. 06/54444900/5108 Fax 06/54221670
ORGANI PERIFERICI:
ISPETTORATO
TERRITORIALE
SEDE
MARCHE - UMBRIA ANCONA
PUGLIA
BARI
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA
TRENTINO ALTO
ADIGE
SARDEGNA
BOLZANO
TOSCANA
FIRENZE
LIGURIA
GENOVA
LOMBARDIA
MILANO
CAMPANIA
NAPOLI
SICILIA
PALERMO
CALABRIA
REGGIO
CALABRIA
LAZIO
ROMA
ABRUZZO MOLISE
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
SULMONA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
VENETO
TRIESTE
CAGLIARI
TORINO
VENEZIA
INDIRIZZO
TELEFONO
UFFICIO
071-2805063
P.zza XXIV Maggio,
60124 ANCONA
080-5416748
Via Amendola,116
080-5586394
70126 BARI
Via Nazario Sauro, 20 051-6572191
051-6572122
40121 BOLOGNA
P.zza Domenicani, 3 0471-978487
39100 BOLZANO
070-288463
Via Simeto, 18
09122 CAGLIARI
055-218111
Via Pellicceria, 3
50123 FIRENZE
010-218235
Via Saporiti, 7
010-217380
16134 GENOVA
Via Principe Amedeo,5 02-6598337
02-6571457
20121 MILANO
081-283474
P.zza Garibaldi, 19
081-265753
80142 NAPOLI
V.le A. De Gasperi, 103 091-6700371
091-515739
90146 PALERMO
0965-22982
Via Sant' Anna 2°
Tronco
89100 REGGIO
CALABRIA
06-58340619
V.le Trastevere, 189
06-5858332
00153 ROMA
0864-31341
Via Pola, 35
67039 SULMONA (AQ) 0864-210522
011-2483664
Via Lungo Dora
Firenze, 71
10152 TORINO
P.zza Vittorio Veneto, 1 040-367094
040-367174
34132 TRIESTE
041-2915821
Via Torino, 88
04130172 MESTRE
FAX
071-22709237
080-5586395
080-5531122
051-271738
0471-974178
070-286983
055-288359
010-2726384
010-211575
02-6592237
02-6572671
081-201956
091-514671
0965-891913
06-58331028
0864-210310
011-2483398
040-367478
040-367458
041-5318668
041-2915780
2915820/1/2/3
Firma e funzione: Vice Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche
Migratorie, Min. Stefano Marsili
Scarica

Riconoscimento GMDSS comunitario