ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. PEANO” C/da Fontanelle 85052 MARSICONUOVO (PZ) Tel.0975342102 - Fax 0975344109 C. F. 80006310769 - C. M. PZIS01900C www.liceomarsico.gov.it E-Mail: [email protected] Sede Associata LICEO STATALE –MARSICO NUOVO (PZ) Indirizzi: liceo Scientifico-Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate – Liceo Linguistico C/da Fontanelle - Tel.0975342102 - Fax 0975344109 - C.M. PZPS01901V Sede Associata LICEO STATALE - VIGGIANO(PZ) Indirizzi: Liceo Classico - Liceo delle Scienze Umane Via Aldo Moro,71 - Tel./Fax 0975 61083 - C. M. PZPC01901Q Prot. n. 3039 A/19 Marsico Nuovo,26/09/2015 Ai docenti Agli Alunni Ai genitori Alla Commissione Elettorale AL DSGA per gli adempimenti di competenza Albo Atti Sito web OGGETTO: Indizione elezioni per il rinnovo della consulta provinciale degli studenti Biennio 2015-2017. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Vista la nota MIUT – Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e la Partecipazione- prot. AOODGSIP n. 6714 del 21/09/2015; Visto il DPR 268 del 29 novembre 2007, recante modifiche ed integrazioni al DPR 567/96; Vista l’O.M. 215 del 15 luglio 1991, art. 21 e 22 del 15 luglio 1991; Vista la circolare dell’USR per la Basilicata prot. 3095 del 23/09/2015 con la quale si invitano i dirigenti scolastici a procedere all’organizzazione delle elezioni dei rappresentati delle Consulte Provinciali degli studenti entro e non oltre il 15 ottobre 2015; Decreta Sono indette le elezioni per l’elezione di due rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale. Le elezioni si svolgeranno il giorno 14 ottobre 2015 dalle ore 8:30 alle ore 10:00. Sono a tal fine istituiti due seggi elettorali, uno presso la sede del Liceo di Marsico Nuovo ed uno presso la sede del Liceo di Viggiano. Le lezioni si svolgeranno secondo la procedura semplificata prevista dall’O.M. 215 del 15 luglio 1991, art. 21 e 22 del 15 luglio 1991. I candidati di ciascuna lista devono essere indicati con il cognome, nome, luogo e data di nascita e saranno contrassegnati da un numero arabo progressivo. Ciascuna lista può essere presentata da almeno venti elettori della componente alunni. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. Nessun candidato può essere incluso in più liste, né può presentarne alcuna. I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente scolastico. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere: dunque fino a 4 candidati. Alle liste, contraddistinte da un motto identificativo, sarà assegnato un numero romano che riflette l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di Istituto. Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla prof.ssa Scarpetta Giuseppina. La presentazione delle liste dovrà avvenire dal 20° giorno al 15° giorno (entro le ore 12:00) antecedente alle votazioni. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste e subito dopo le ore 12 la commissione elettorale cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione. Le liste definitive dei candidati sono affisse all'Albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento. Immediatamente dopo il termine delle votazioni iniziano le operazioni di scrutinio, che non possono essere interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni suddette possono partecipare n. 3 rappresentanti per ogni lista. Qualora nella scheda sia indicato un cognome di un candidato, senza che l'elettore abbia contemporaneamente provveduto a scrivere nella scheda stessa anche il numero romano della lista di appartenenza del candidato suddetto, il voto è valido per il candidato e per la lista. Nel caso in cui l'elettore attribuisca con numero romano il proprio voto ad una lista e contemporaneamente esprima preferenze per candidati appartenenti a lista diversa da quella votata, è valido il voto alla lista, mentre le preferenze sono nulle. Le schede elettorali prive del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione dei posti spettanti alla lista. Al termine delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale in duplice originale, uno dei quali é depositato presso la scuola in cui ha operato il seggio; l'altro originale, posto in busta chiusa, con l'indicazione del tipo di elezione, va trasmesso subito al seggio competente a procedere all'attribuzione dei posti ed alla proclamazione degli eletti. Il seggio elettorale di Marsico Nuovo riepiloga e somma tutti i dati trasmessi e determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. Ultimata la ripartizione dei voti fra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza. Al termine delle operazione di attribuzione dei posti si procede alla proclamazione degli eletti, dandone comunicazione mediante affissione del relativo elenco all'Albo della scuola. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 10 giorni dalla data di affissione degli elenchi degli eletti, alla commissione elettorale. I ricorsi sono decisi entro 10 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato. Il Dirigente Scolastico prof.ssa Serafina Rotondaro Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993