Federazione della Sinistra
Elezioni regionali 2010
istruzioni per l’uso
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PREMESSA
Fonti normative
L’elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario che non abbiano approvato una
propria legge elettorale in materia – come espressamente previsto dalla Costituzione -, è disciplinata dalla legge n. 108 del 1968 e successive modificazioni e, per quanto non espressamente
previsto, dalle norme del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570 del 1960, nelle parti riguardanti i consigli
dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Inoltre, la legge n. 43 del 1995 (“Nuove
norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario”), ha modificato la legge n.
108/1968 ed ha stabilito che i quattro quinti del numero dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali, mentre il restante quinto viene eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali. Infine la legge costituzionale n. 1 del 1999, ha introdotto
l’elezione diretta del presidente della giunta regionale che ha conseguito il maggior numero di voti
validi. Pertanto le presenti istruzioni si applicano integralmente alle seguenti regioni: Liguria,
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna.
Alla regione Piemonte si applicano tutte le norme tranne quelle che prevedono la raccolta delle firme, perché questa regione ha approvato una legge regionale che prevede degli esoneri per i
partiti già presenti in Consiglio regionale.
Alla regione Lazio si applicano tutte le norme tranne che per la composizione del listino; inoltre,
in aggiunta, è previsto che nei gruppi di liste a livello regionale la presenza di candidati di ciascun
sesso non può superare i due terzi.
Alle regioni Calabria, Umbria e Basilicata, pur avendo approvato una legge elettorale, si applicano tutte le norme relative alla presentazione delle candidature riportate in questa nota.
Le elezioni regionali nelle restanti regioni (Toscana, Marche, Campania, Puglia) sono disciplinate
da apposite leggi che non prevedono la lista regionale (c.d. listino). Le presenti istruzioni si applicano quindi solo in quanto compatibili.
I sistemi elettorali
I Consigli Regionali sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, uguale, libero e
segreto.
I vari sistemi oggi in vigore nelle varie Regioni prevedono che la maggior parte dei consiglieri assegnati a ciascuna Regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti con sistema proporzionale. La restante parte è eletta con sistema maggioritario, o sulla base di liste regionali (listini) o attraverso altri meccanismi tendenti ad assegnare comunque al Presidente eletto una stabile
maggioranza nel Consiglio. Ciascuna lista regionale o ciascuna candidatura a Presidente deve essere collegata con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle
province della regione. Per gruppo di liste provinciali si intendono le liste aventi lo stesso contrassegno.
La ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni
L’assegnazione dei seggi da eleggere con sistema proporzionale a ciascuna circoscrizione, corrispondente alla Provincia, avviene, di norma, utilizzando il sistema del quoziente naturale, in proporzione alla popolazione residente risultante dall’ultimo censimento ufficiale.
1. LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Le liste provinciali (dette anche “circoscrizionali”)
La presentazione delle candidature richiede la produzione dei seguenti documenti:
a) dichiarazione di presentazione della lista provinciale, sottoscritta da un numero di elettori, rientrante fra il minimo e il massimo previsto dalla legge in base alla popolazione;
b) certificati attestanti che i sottoscrittori della lista sono elettori di un Comune della circoscrizione
(provincia);
c) dichiarazione d’accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato;
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2
d) certificato attestante l’iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
e) dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una lista regionale (o con una candidatura alla carica di presidente della Regione, dove non è previsto il “listino”) e copia d’analoga
dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale (o della candidatura a
presidente della Regione);
f) modello di contrassegno di lista, in due misure e in triplice esemplare;
g) attestazione che la lista è presentata in nome e per conto del partito o movimento politico.
1.1 La dichiarazione di presentazione
La lista dei candidati deve essere presentata con apposita dichiarazione1. La dichiarazione si
compone di un atto principale e di un certo numero di atti separati, in numero sufficiente a contenere il numero di sottoscrizioni richiesto dalla legge. Gli atti separati, pertanto, sono parte integrante
della dichiarazione stessa. La modulistica dovrà essere realizzata in carta di formato A3 piegata in
due e dovrà recare necessariamente il contrassegno di lista (simbolo) stampato a colori.
La lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore ad un terzo2. Per le norme che disciplinano l’ineleggibilità e
l’incompatibilità dei consiglieri regionali, siete invitati a leggere attentamente la sezione relativa allegata al presente documento prima della formazione delle liste stesse.
Per ciascun candidato deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Per le
donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito.
I nomi dei candidati vanno elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi (1, 2, 3 ecc.) secondo l’ordine di presentazione.
1.1.1 Rappresentanza dei due sessi nelle liste. Alcune leggi elettorali regionali hanno introdotto
discipline che fissano limiti massimi di candidati dello stesso sesso nelle liste. Le riportiamo qui di
seguito.
Toscana, Marche e Campania: in ciascuna lista provinciale non possono essere presentati più di
due terzi di candidati dello stesso genere.
Lazio e Puglia: in ogni gruppo di liste (per gruppo si intende l’insieme regionale delle liste provinciali aventi lo stesso contrassegno) nessun sesso può superare i due terzi dei candidati. Se non si
rispetta questo rapporto sono previste penalizzazioni in termini di riduzione del rimborso delle spese elettorali. Nel Lazio, inoltre, è prevista la presenza paritaria dei due sessi all’interno del listino.
1.1.2 Rappresentanza territoriale dei candidati
Le regioni Umbria e Lazio, nelle loro leggi elettorali, stabiliscono che, al fine di assicurare la rappresentanza territoriale di tutte le province nel Consiglio regionale, fra i candidati nella lista regionale (c.d. listino) ve ne sia almeno uno residente in ciascuna delle province della Regione.
1.1.3. Numero dei sottoscrittori
Le liste provinciali devono essere sottoscritte3:
da non meno di 750 e non più di 1.100 elettori nelle circoscrizioni elettorali sino a 100.000 abitanti;
da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori nelle circoscrizioni elettorali da 100.001 a
500.000 abitanti;
da non meno di 1.750 e non più di 2.500 elettori nelle circoscrizioni elettorali da 500.001 a
1.000.000 di abitanti;
1
Di cui sono disponibili i vari modelli differenziati in base alla normativa specifica regionale.
Quando il numero dei consiglieri da eleggere non è esattamente divisibile per tre, il quoziente va arrotondato all’unità
superiore. Per esempio, in una circoscrizione in cui si devono eleggere sette consiglieri, il numero minimo di candidati è
tre. Questa prescrizione non si applica alle regioni Toscana e Puglia che hanno norme diverse in proposito.
3
Il numero di sottoscrizioni deve essere compreso rigorosamente nei limiti fissati dalla legge. Una causa frequente
d’esclusione delle liste è proprio la presentazione di sottoscrizioni insufficienti o eccedenti i limiti. La legge si propone
due obiettivi: con il limite minimo vuole evitare la proliferazione di liste senza alcuna base elettorale e con il limite massimo, impedire l’incetta di sottoscrizioni per ostacolare la presentazione di liste concorrenti.
2
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3
da non meno di 2.000 e non più di 3.000 elettori nelle circoscrizioni elettorali con oltre
1.000.000 di abitanti.
Limiti diversi sono previsti nelle regioni Toscana e Marche ed Umbria (vedere tabella).
I sottoscrittori debbono essere necessariamente iscritti nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione (provincia). Queste sottoscrizioni devono essere raccolte direttamente sul modello di dichiarazione di presentazione della lista e sugli atti separati. Gli atti separati – che sono parte integrante
della dichiarazione – devono essere compilati con i dati dei candidati, al pari della dichiarazione, prima della raccolta delle sottoscrizioni. Questo perché l’elettore, nel momento in cui firma, deve essere consapevole di cosa sta sottoscrivendo (quale simbolo, quali candidati).
Ogni elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione di lista provinciale e una
sola dichiarazione di presentazione di lista regionale o di candidatura a presidente della Regione,
sotto pena di gravi sanzioni. Siete invitati ad accertarvi che l’elettore non abbia già sottoscritto altra
lista.
I candidati non possono sottoscrivere la dichiarazione.
Per rendere le cose più semplici, ecco uno schema riepilogativo delle firme da raccogliere e dei
candidati da inserire nelle liste per ogni provincia e regione. La seguente tabella tiene conto, per il
numero di firme necessario e per il numero di candidati da inserire nella lista delle leggi regionali
applicabili nelle varie regioni.
PIEMONTE – come specificato in premessa, sono previsti degli esoneri per le liste già presenti in
Consiglio regionale
Circoscrizioni
provinciali
Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Torino
Verbania
Vercelli
Lista regionale
Firme lista
minimo
1.000
1.000
1.000
1.750
1.000
2.000
1.000
1.000
3.500
massimo
1.500
1.500
1.500
2.500
1.500
3.000
1.500
1.500
5.000
Candidati
minimo
2
1
1
2
2
9
1
1
6
massimo
5
2
2
6
4
25
2
2
12
LIGURIA
Circoscrizioni
provinciali
Genova
Imperia
La Spezia
Savona
Lista regionale
Firme lista
provinciale
minimo massimo
1.750
2.500
1.000
1.500
1.000
1.500
1.000
1.500
3.500
5.000
Candidati
minimo
6
2
2
2
4
massimo
18
4
4
6
8
LOMBARDIA
Circoscrizioni
provinciali
Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi
Firme lista
provinciale
minimo massimo
1.750
2.500
2.000
3.000
1.750
2.500
1.000
1.500
1.000
1.500
1.000
1.500
Candidati
minimo
3
3
2
1
1
1
massimo
7
8
4
2
2
1
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4
Circoscrizioni
provinciali
Mantova
Milano
Monza Brianza
Pavia
Sondrio
Varese
Lista regionale
Firme lista
provinciale
minimo massimo
1.000
1.500
2.000
3.000
1.750
2.500
1.000
1.500
1.000
1.500
1.750
2.500
3.500
5.000
Candidati
minimo
1
7
2
2
1
2
8
massimo
3
21
5
4
1
6
16
VENETO
Circoscrizioni
provinciali
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Lista regionale
Firme lista
provinciale
minimo massimo
1.000
1.500
1.750
2.500
1.000
1.500
1.750
2.500
1.750
2.500
1.750
2.500
1.750
2.500
3.500
5.000
Candidati
minimo
1
3
1
3
3
3
3
6
massimo
2
9
3
8
9
9
8
12
EMILIA ROMAGNA
Circoscrizioni
provinciali
Bologna
Ferrara
Forlì
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
Lista regionale
Firme lista
provinciale
minimo massimo
1.750
2.500
1.000
1.500
1.000
1.500
1.750
2.500
1.000
1.500
1.000
1.500
1.000
1.500
1.000
1.500
1.000
1.500
3.500
5.000
Candidati
minimo
3
1
2
2
2
1
1
2
1
5
massimo
9
3
4
6
4
3
3
5
3
10
TOSCANA
Circoscrizioni
provinciali
Arezzo
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa Carrara
Pisa
Pistoia
Prato
Siena
Candidatura presidente
Firme lista
provinciale
minimo massimo
1.000
1.500
1.750
2.500
1.000
1.500
1.000
1.500
1.000
1.500
750
1.000
1.000
1.500
1.000
1.500
1.000
1.500
1.000
1.500
Candidati
minimo
2
5
1
2
2
1
2
2
1
2
1
massimo
5
14
3
5
6
3
6
4
3
4
1
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5
MARCHE
Circoscrizioni
provinciali
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro
Candidatura presidente
Firme lista
provinciale
minimo massimo
500
1.000
350
700
350
700
500
1.000
500
1.000
3.500
5.000
Candidati
minimo
5
2
2
3
3
1
massimo
13
6
5
9
9
1
UMBRIA - sono previsti degli esoneri per le liste espressione di partiti già presenti in Consiglio regionale
Circoscrizioni
provinciali
Perugia
Terni
Lista regionale
Firme lista
provinciale
minimo massimo
2.000
2.500
1.200
1.500
1.750
2.500
Candidati
minimo
6
2
6+1
massimo
18
6
6+1
LAZIO
Circoscrizioni
provinciali
Frosinone
Latina
Rieti
Roma
Viterbo
Lista regionale
Firme lista
provinciale
minimo massimo
1.000
1.500
1.000
1.500
1.000
1.500
2.000
3.000
1.000
1.500
3.500
5.000
Candidati
minimo
2
2
1
13
1
7+1
massimo
5
5
2
41
3
14+1
CAMPANIA – sono previsti degli esoneri per i partiti presenti in Consiglio regionale
Circoscrizioni
provinciali
Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno
Candidatura presidente
Firme lista
provinciale
minimo massimo
1.000
1.500
1.000
1.500
1.750
2.500
2.000
3.000
2.000
3.000
Candidati
minimo
2
1
3
11
4
1
massimo
5
3
9
32
11
1
PUGLIA
Circoscrizioni
provinciali
Bari
Barletta – Andria – Trani
Brindisi
Foggia
Firme lista
provinciale
minimo massimo
2.000
3.000
1.000
1.500
1.000
1.500
1.750
2.500
Candidati
minimo
17
5
6
9
massimo
21
6
7
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6
Circoscrizioni
provinciali
Lecce
Taranto
Candidatura presidente
Firme lista
provinciale
minimo massimo
1.750
2.500
1.750
2.500
Candidati
minimo
11
8
1
massimo
14
10
1
BASILICATA
Circoscrizioni
provinciali
Matera
Potenza
Candidatura presidente
Firme lista
provinciale
minimo massimo
1.000
1.500
1.000
1.500
1.750
2.500
Candidati
minimo
3
6
1
massimo
8
16
1
CALABRIA
Circoscrizioni
provinciali
Catanzaro
Cosenza
Crotone
Reggio Calabria
Vibo Valentia
CALABRIA
Firme lista
provinciale
minimo massimo
1.000
1.500
1.750
2.500
1.000
1.500
1.750
2.500
1.000
1.500
3.500
5.000
Candidati
minimo
3
5
2
4
1
5
massimo
7
15
4
11
3
10
1.1.4. Identificazione dei sottoscrittori
I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste elettorali di Comuni della circoscrizione (provincia).
L’elettore che si presenta a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista deve essere
identificato. Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.p.R. n. 445/2000) indica quali sono i documenti di identità e di riconoscimento: la carta d’identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata
da un’amministrazione dello Stato. Il Testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei Deputati, a proposito dell’identificazione dell’elettore al momento del voto, precisa che i documenti possono anche essere scaduti purché “risultino regolari sotto ogni altro aspetto e possano assicurare
la precisa identificazione” Inoltre ammette fra i documenti “le tessere di riconoscimento rilasciate
dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia”. Se con un documento scaduto è possibile
essere ammessi al voto, la dottrina ne desume che si può essere ammessi a sottoscrivere anche
una presentazione di lista. Naturalmente, anche se queste indicazioni sono utili a sapersi in caso di
necessità, è sempre opportuno utilizzare queste modalità solo se indispensabile.
Nel caso in cui si presenti un elettore senza un documento di riconoscimento ma della cui identità
sia certo il pubblico ufficiale che sta procedendo alle autenticazioni, è possibile procedere alla raccolta e all’autenticazione della firma inserendo, al posto degli estremi del documento, la formula
“conoscenza diretta”.
Alcune raccomandazioni:
1) gli estremi dell’elettore vanno sempre copiati dal documento di riconoscimento;
2) devono essere scritti in modo leggibile, preferibilmente in stampatello e con inchiostro nero
o blu;
3) la firma deve essere apposta per esteso.
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1.1.5. Autenticazione delle firme dei sottoscrittori
La firma di ciascuno degli elettori deve essere apposta necessariamente alla presenza di un pubblico ufficiale abilitato all’autenticazione che, secondo la legge sono:
notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello, dei
tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali, segretari delle Procure della Repubblica,
presidenti delle province, sindaci, assessori provinciali e comunali, presidenti del consigli
provinciali e comunali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari
provinciali e comunali, funzionari incaricati dal presidente della provincia e dal sindaco,
consiglieri provinciali e comunali che comunichino la loro disponibilità, rispettivamente, al
presidente della provincia e al sindaco (la comunicazione va effettuata in forma scritta ed è opportuno che una copia sia scrupolosamente conservata dal consigliere per ogni evenienza; successivamente alla comunicazione, al consigliere verrà consegnato un timbro tondo dell’Ente di appartenenza che dovrà utilizzare al momento dell’autenticazione delle firme).
Ognuno di questi pubblici ufficiali può autenticare le firme solo rimanendo fisicamente nel
territorio di competenza del suo ufficio, ma anche di elettori provenienti da fuori il suo ambito territoriale.
L’autenticazione va redatta con le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000
(il pubblico ufficiale deve attestare che le firme sono state apposte in sua presenza, previo accertamento dell’identità personale e devono essere indicati la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome, qualifica rivestita, nonché la propria firma e il timbro tondo dell’ufficio).
Non vi è alcun divieto a che una delle suindicate figure, ad esempio un consigliere comunale, sia
candidato alle elezioni regionali ed esegua l’autenticazione delle firme per la propria lista. Il fatto di
essere candidati, infatti, non fa in alcun modo venire meno il ruolo di pubblico ufficiale attribuitogli
dalla legge.
Il commissariamento di un Comune o di una Provincia comporta lo scioglimento degli organi di governo e consiliari. Presidenti, assessori e consiglieri decadono e, pertanto, non possono autenticare le firme.
Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° g iorno precedente il termine finale fissato per la
presentazione delle candidature. Solo ed esclusivamente per la regione Marche le firme sono valide se autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.
1.1.6. Indicazione dei delegati
La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l’indicazione:
di due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da
assegnare alle liste (operazione necessaria per disporre i simboli sulla scheda elettorale), di effettuare la designazione dei rappresentanti di lista, di ricevere le comunicazioni e di proporre i
ricorsi;
di due delegati (uno effettivo e uno supplente) incaricati di presentare la lista e di dichiarare il
collegamento con una lista regionale o con una candidatura a presidente.
Anche se la legge non dispone nulla in proposito è da ritenere che i delegati siano preferibilmente da
scegliersi fra i sottoscrittori e non fra i candidati. Nulla vieta, tuttavia, che la scelta cada su persone che
non siano né sottoscrittori né elettori della circoscrizione.
In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni regionali, comunali, circoscrizionali e del gruppo dei candidati per le elezioni provinciali.
L’indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista non è un requisito essenziale mentre la mancata indicazione dei delegati alla presentazione della lista comporterà la nullità
della presentazione stessa e, pertanto, l’esclusione della lista. Niente vieta inoltre di indicare le
stesse due persone sia come delegati che come presentatori.
1.2. Certificati attestanti l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali
La certificazione è un requisito essenziale tendente a dimostrare che chi ha sottoscritto la lista ha
titolo a farlo, ossia è residente in un comune della circoscrizione e gode dei diritti politici. I certificati
dovranno essere richiesti al sindaco (o a funzionari incaricati) e da questi rilasciati nel termine im-
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prorogabile di ventiquattro ore dalla richiesta1. Tali certificati potranno essere oltre che singoli, anche collettivi, cioè redatti in un unico atto o attraverso l’apposizione, da parte dell’ufficiale elettorale, del numero di iscrizione nelle liste elettorali nell’apposita colonna nel modulo, accanto alla firma
del sottoscrittore (e completando la parte riservata in calce al modulo stesso). Nel caso di certificazione direttamente sul modulo, assicurarsi che essa sia completa del timbro tondo del Comune,
della firma del sindaco (o del funzionario incaricato) e del timbro lineare con il nome e la qualifica
di chi ha proceduto alla certificazione. A fronte di inadempienze, i prefetti potranno avvalersi della
facoltà di nominare un commissario ad acta. Suggeriamo di far certificare le firme man mano che
vengono raccolte, evitando di ridursi all’ultimo momento, per avere sempre sotto controllo il numero delle firme valide (autenticate e certificate) e in considerazione del fatto che nei giorni immediatamente a ridosso della presentazione delle liste, i Comuni sono oberati di richieste da parte di tutte le forze politiche e potrebbero prendersi tutto il tempo a loro disposizione (24 ore) per evaderle.
1.3. Dichiarazioni di accettazione delle candidature
Ogni candidato deve sottoscrivere una dichiarazione di accettazione della candidatura. Negli allegati è proposto un modello di tale dichiarazione.
La dichiarazione deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al punto 1.1.52 (riportato a
pag. 7). La dichiarazione deve contenere l’esplicita menzione del fatto che il candidato non si trovi
in alcuna delle condizioni previste dall’art. 15, comma 1, della legge n. 55/1990 e successive modificazioni
Un medesimo candidato non può accettare la candidatura in più di tre circoscrizioni, né per liste
aventi contrassegni diversi, né, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, in più di due regioni. L’accettazione è richiesta al momento in cui avviene la presentazione delle liste. Pertanto, la
dichiarazione di presentazione della lista che rechi una data anteriore all’accettazione della candidatura stessa deve ritenersi regolare (Consiglio di Stato, quinta sezione, decisione 3 maggio 1983,
n. 134. Lo stesso vale per la data posta in calce agli atti separati, che può quindi essere anteriore a
quelle in calce alle accettazioni di candidatura dei candidati.
1.4. Certificati attestanti l’iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un Comune
della Repubblica
I certificati dovranno essere richiesti al sindaco del comune di residenza dei candidati e da questi
rilasciati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.
1.5. Dichiarazione di collegamento con una lista regionale o con una candidatura a
presidente (per le regioni la cui legge elettorale non prevede il c.d. “listino”)
Pena nullità della presentazione, è necessario che ogni lista provinciale si colleghi con una lista
regionale o con una candidatura a presidente. Tale dichiarazione dovrà essere firmata da parte dei
delegati della lista di cui al punto 5, in duplice copia: un esemplare andrà allegato alla dichiarazione di presentazione della lista regionale (o della candidatura a presidente) e l’altro andrà invece
allegato alla dichiarazione della nostra lista circoscrizionale. La firma dei delegati dev’essere autenticata da uno dei soggetti abilitati (punto 1.1.5). Per essere efficace, la dichiarazione di collegamento dovrà essere reciproca e quindi confermata da analoga dichiarazione rilasciata dai delegati
della lista regionale (o della candidatura a presidente) collegata. Siccome anche questa dichiarazione deve essere allegata alla documentazione è opportuno prendere contatto con i delegati della
lista regionale (o del candidato presidente) in tempo utile per averla al momento della presentazione.
1.6. Contrassegno della lista provinciale
Il contrassegno dovrà essere presentato in duplice formato e in triplice copia3.
1
Ogni ritardo, colposo o doloso, deve essere segnalato al Prefetto. E comunque opportuno effettuare la richiesta con un
certo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione in modo da garantirsi il rilascio degli stessi in tempo
utile.
2
Per i candidati che si trovino all’estero, l’autenticazione deve essere effettuata da un’autorità diplomatica o consolare
italiana.
3
L’Ufficio elettorale della Federazione della Sinistra provvederà a stampare il necessario numero di contrassegni nel
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9
1.7. Attestazione che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo
politico
Per poter utilizzare il simbolo è necessario essere autorizzati dai legali rappresentanti. L’ufficio elettorale nazionale della Federazione della sinistra farà avere tale autorizzazione, autenticata da
notaio, ai referenti regionali.
1.8.senzione dalle tasse di bollo
Gli atti e i documenti richiesti a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature delle
liste provinciali sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.
1.9. Termini e modalità di presentazione delle liste di candidati
Le dichiarazioni di presentazione delle liste provinciali o regionali e delle candidature alla carica di
presidente vanno depositate, esclusivamente da parte delle persone appositamente delegate, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 30° giorno e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 29° giorno antecedenti la data del primo giorno di votazione. Per le elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010 il termine corrisponde ai giorni venerdì 26 e sabato 27 febbraio. L’ordine di presentazione non influisce sull’ordine in cui le liste compariranno su manifesti e schede elettorali, che è determinato da
sorteggio. Nel caso, però, di sottoscrizione da parte di un elettore di più liste (cosa vietata esplicitamente dalla legge ma che più volte si è verificata), gli Uffici preposti al controllo riterranno valida
la firma per la lista depositata (e non raccolta) in precedenza, provvedendo a dichiarare non valide
le altre. E’ pertanto opportuno presentare prima possibile, nei giorni indicati, la lista senza aspettare la scadenza finale. Inoltre, presentando la lista il primo giorno utile, e cioè venerdì 26 febbraio,
sarà possibile integrare documenti eventualmente mancanti.
Le liste regionali (c.d. “listini) o le candidature a presidente devono essere presentate, per ciascuna regione, alla cancelleria della corte d’appello del capoluogo di regione presso la quale è costituito l’Ufficio centrale regionale.
Le liste provinciali devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale, alla cancelleria del tribunale presso il quale ha sede l’Ufficio centrale circoscrizionale.
2. INCOMPATIBILITA’ ED INELEGGIBILITA’
Oltre alla legge elettorale, anche i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
L’art. 122 della Costituzione stabilisce che: “Nessuno può appartenere contemporaneamente a un
Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad altro Consiglio o ad
altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.”
Di seguito si riportano degli estratti delle norme in vigore.
Legge 23 aprile 1981, n. 154
Art. 1
1. Sono eleggibili a consigliere regionale […] gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica
che abbiano compiuto il 18° anno d’età, nel primo g iorno fissato per la votazione.
Art. 2
1. Non sono eleggibili a consigliere regionale […]:
1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell’Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni
di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
formato conforme alla legge e a farli avere ai presentatori, unitamente all’atto di autorizzazione all’uso del simbolo.
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3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno
giurisdizione e cura d’anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
5) i titolari d’organi individuali ed i componenti d’organi collegiali che esercitano poteri di controllo
istituzionale sull’amministrazione della Regione, della Provincia o del Comune nonché i dipendenti
che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti d’appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;
7) i dipendenti della Regione […];
[…]
10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario […] della
Regione […];
11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri d’organizzazione
o coordinamento del personale d’istituto, consorzio o azienda dipendente […] dalla Regione […];
12) i consiglieri regionali […] in carica […] in altra regione […].
2. Le cause d’ineleggibilità previste nei punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 10) e 11) non hanno effetto se
l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando,
collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. Le cause d’ineleggibilità previste nei punti 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre
il giorno fissato per la presentazione delle candidature. 1
4. […]
5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l’amministrazione non provveda, la
domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
6. La cassazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito.
7. L’aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l’applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n.
1078, 20 maggio 1970, n. 300 e 26 aprile 1974, n. 169.
8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
9. [. . .]
Art. 3
1. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale […]:
1) l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento d’ente, istituto
o azienda soggetti a vigilanza […] da parte della regione […] o che dalla stessa riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno
il dieci per cento del totale delle entrate dell’ente;
2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza e di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o
appalti […] nell’interesse della regione […], ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati,
sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;
3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle
imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la regione […]. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. […];
1
La Corte Costituzionale, con sentenze n. 388 del 1991 e n. 111 del 1994, ha dichiarato incostituzionale il comma nella
parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il
collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.
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11
5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato […] della regione […] ovvero
d’istituto o azienda da (essa) dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile […] verso la regione […] ovvero verso istituto od
azienda da essa dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed
esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione
dell’avviso di cui all’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
7) colui che non ha reso il conto finanziario o d’amministrazione di una gestione riguardante […] la
regione […];
8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una delle condizioni d’ineleggibilità prevista
nel precedente art. 2.
2. L’ipotesi di cui al numero 2) del comma precedente non si applica a coloro che hanno parte in
cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
3. Le ipotesi di cui ai numeri 4) e 7) del primo comma del presente articolo non si applicano agli
amministratori per fatto connesso con l’esercizio del mandato.
Art. 4
1. Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice
ordinario della Corte di Cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di
membro del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale supremo
delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato
della Corte costituzionale, di presidente e d’assessore di una giunta provinciale, di sindaco e
d’assessore dei Comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di
consigliere regionale.
2. La carica di consigliere regionale […] è altresì incompatibile con quella di consigliere regionale
di altra regione […].
Art. 5
1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad
amministratori della regione […] in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione
con il mandato elettivo.
Art. 6
1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale […].
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell’elezione sia che sopravvengano ad
essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause
di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e
settimo comma dell’art. 2 della presente legge.
Art. 7
1. Nessuno può presentarsi come candidato in più di due regioni […] quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri regionali […] in carica non possono candidarsi […] alla medesima
carica in altro consiglio regionale […]
2. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due regioni [. . .], deve optare per
una delle cariche entro cinque giorni dall’ultima deliberazione di convalida.
[. . .]
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
come modificato dal Decreto legislativo n. 517 del 1993
Art. 3
[...]
9. Il direttore generale (dell’azienda sanitaria) non è eleggibile a membro dei consigli […] delle regioni […], salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della
data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei
medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i
sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio
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dell’unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso
nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni
in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono
svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio
e delle assemblee delle regioni e delle Province autonome […], nonché con l’esistenza di rapporti,
anche in regime convenzionale, con le unità sanitarie locali o di rapporti economici o di consulenza
con strutture che svolgono attività concorrenziali con le stesse. La predetta normativa si applica
anche ai direttori amministrativi e ai direttori sanitari. [...].
Legge 19 marzo 1990, n. 55
Art. 15
1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali […] e non possono comunque ricoprire le
cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale […]:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per il delitto previsto dall’art. 416 bis del codice
penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione,
l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non
inferiore a un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o
per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316
(peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316 bis (malversazione a danno dello Stato), 317
(concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico
servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione
dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla
lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) abrogato
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’art. 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dall’art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall’articolo 444 del codice
di procedura penale (“patteggiamento”) è equiparata a condanna.
[...]
I testi integrali di questi dispositivi legislativi sono consultabili alla sezione “riferimenti normativi” del sito
internet.
Le regioni Lazio e Puglia hanno inoltre approvato leggi regionali che integrano quelle sopra riportate
introducendo l’ineleggibilità alla carica di consigliere regionale o di presidente della giunta regionale per
i presidenti delle province e per i sindaci di Comuni capoluogo di provincia della rispettiva regione. Le
cause di ineleggibilità non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il
giorno fissato per la presentazione delle candidature.
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Istruzioni per le elezioni Regioni ordinarie 2010