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VICE SEGRETERIA GENERALE GESTIONE DEL PROCESSO NORMATIVO
SETTORE DOCUMENTAZIONE STUDI E RAPPORTICON GLI ENTI LOCALI
e
UFFICIO LEGISLATIVO
Vademecum
per
le elezioni regionali
2015
9 aprile 2015
Vademecum
per
le elezioni regionali
2015
Indice
1. Le elezioni regionali 2015 in Liguria
Pag. 3
2. Le tappe verso le elezioni regionali
Pag. 5
3. La presentazione delle liste. Liste regionali
Pag. 8
4. La presentazione delle liste. Liste provinciali
Pag. 10
5. La propaganda elettorale
Pag. 12
6. Raccolta fondi per il finanziamento della campagna
elettorale e mandatario elettorale
Pag. 14
7. Adempimenti Post-Elettorali
Pag. 15
8. Lo scadenziario elettorale
Pag. 19
9. Normativa statale e normativa regionale.
Pag. 22
2
Le elezioni regionali 2015 in Liguria
Lo Statuto regionale della Liguria, approvato con legge statutaria 3 maggio 2005 n. 1
e modificato con la legge statutaria 5 ottobre 2007 n.1 e con la legge statutaria 13 maggio
2013, n. 1, ha introdotto nell’ordinamento diverse nuove disposizioni sull’organizzazione della
Regione rilevanti anche in materia elettorale.
Dette disposizioni sono contenute negli articoli 14 e 15.
L’articolo 14 dello Statuto è relativo al sistema di elezione regionale. Al comma 1, è
previsto che “la legge elettorale regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla
legge dello Stato e dallo Statuto, disciplina le modalità di elezione del Presidente della Giunta
regionale e dei Consiglieri regionali, nonché i casi di ineleggibilità e di incompatibilità”. Al
comma 2, è stabilito che “il Presidente della Giunta e i Consiglieri sono eletti a suffragio
universale diretto e contestuale”. Il comma 3, infine, dispone che “la legge elettorale
regionale e le sue eventuali modifiche sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei
Consiglieri regionali”.
La legge elettorale regionale non è stata approvata nel corso della legislatura dal
Consiglio regionale e restano, pertanto, in vigore, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui
all’articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, “le disposizioni di legge
ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali”.
L’articolo 15 dello Statuto disciplina la composizione del Consiglio regionale
Assemblea legislativa della Liguria, e dispone, al comma 2, che “l’Assemblea Legislativa è
composta da non più di trenta Consiglieri oltre al Presidente della Giunta”.
Il procedimento elettorale, salvo che per l’articolo 13 della legge regionale 29 dicembre
2014, n. 41, è disciplinato dalle disposizioni di legge ordinaria statale vigenti in materia di
elezione dei Consigli regionali.
Di seguito si riporta l’articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015), relativo alla sottoscrizione delle liste per le
elezioni regionali:
Articolo 13. (Disposizioni relative alla sottoscrizione delle liste per le elezioni regionali)
1. Le liste circoscrizionali di cui all’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per
l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e successive modificazioni e
integrazioni sono presentate:
a) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle circoscrizioni fino a 300.000 abitanti;
b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle circoscrizioni con più di 300.000 abitanti.
2. Le liste regionali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove
norme per l’elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario) e successive modificazioni
e integrazioni sono presentate da almeno 1.500 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nella Regione.
3. Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressioni di partiti o movimenti
già rappresentati nel Consiglio regionale o nel Parlamento italiano al momento della
indizione delle elezioni.
3
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, in caso di cessazione anticipata del
Consiglio regionale, qualora questa comporti anche l’anticipo dello svolgimento delle elezioni
di almeno centottanta giorni rispetto alla scadenza del quinquennio, il numero minimo e
massimo indicato dai commi 1 e 2 è dimezzato.
4
Le tappe verso le elezioni regionali
I seggi del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria sono 30 oltre al
Presidente della Giunta e sono così assegnati:
- 80 per cento (quattro quinti) pari a 24 seggi sulla base di liste provinciali concorrenti, con
metodo proporzionale (Legge 108 del 1968);
- 20 per cento (un quinto) pari a 6 seggi sulla base di liste regionali concorrenti, con sistema
maggioritario (Legge 43 del 1995).
Con due decreti del Prefetto di Genova quale Rappresentante dello Stato per i rapporti
con il sistema delle Autonomie in data 1 aprile 2015 sono stati :
- convocati i comizi elettorali per il giorno 31 maggio 2015;
- determinati e assegnati i 24 seggi (80 per cento a sistema proporzionale) alle quattro
circoscrizioni sulla base dell’ultimo censimento della popolazione.
Come si vota: l’elettore in un unico turno elettorale riceve una sola scheda e può
esprimere due voti, uno su liste provinciali concorrenti sul lato sinistro (all’interno delle quali
può esprimere una sola preferenza) e uno su liste regionali bloccate capeggiate dai candidatiPresidenti sul lato destro della scheda. In pratica a sinistra ci sono i partiti e a destra le
coalizioni.
L’elettore può esprimere il suo voto con differenti modalità:
a) può votare per una lista provinciale, contrassegnando il corrispondente simbolo riportato
sulla scheda, senza esprimere alcuna preferenza. Il voto si intende espresso a favore della lista
provinciale e si trasferisce automaticamente alla lista regionale collegata e al relativo
candidato Presidente della Giunta;
b) può votare per una lista provinciale, contrassegnando il corrispondente simbolo riportato
sulla scheda, esprimere una preferenza per un candidato di quella lista e contrassegnare anche
il simbolo o il nominativo del candidato Presidente della Giunta. Il voto si intende espresso a
favore della lista provinciale, a favore della lista regionale e del candidato Presidente e a
favore del candidato della lista provinciale;
c) può votare esprimendo soltanto la preferenza, senza contrassegnare alcun simbolo o lista. Il
voto si intende espresso a favore del candidato della lista provinciale prescelto, alla lista
provinciale stessa e si intende espresso anche per il candidato Presidente della Giunta
collegato;
d) può votare per il candidato Presidente della Giunta, contrassegnando il simbolo, oppure
facendo un segno sul nome dello stesso candidato. Il voto si intende espresso solo per la lista
regionale e per il candidato Presidente, ma non si trasferisce ad alcuna lista provinciale
collegata.
e) può votare per il candidato Presidente della Giunta (e la relativa lista regionale),
contrassegnandone il simbolo e, anche, per una lista provinciale non collegata, facendo un
segno sul corrispondente contrassegno. E’ questa la possibilità di esprimere il cosiddetto voto
disgiunto.
Di conseguenza:
1) il voto espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore del candidato
Presidente della Giunta, (ovvero per la lista regionale da esso guidata);
5
2) il voto espresso solo per il candidato Presidente della Giunta (ovvero per la lista regionale
da esso guidata), non si estende ad alcuna delle liste provinciali collegate.
Come si assegnano i seggi: il risultato complessivo è determinato dal voto per il
Presidente che si trascina una maggioranza garantita.
Il sistema delle liste proporzionali esprime l’80% dei seggi, quello del “listino”
regionale il 20%. Secondo la formula elettorale prevista dall’articolo 15 della legge 108 del
1968.
Se il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale del
Presidente vincente hanno già raggiunto o superato il 50% dell’insieme dei seggi del Consiglio,
vengono proclamati eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza
del 10% dei seggi assegnati al Consiglio.
Qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale del
Presidente vincente abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 % dei seggi
assegnati al Consiglio viene assegnata alla lista regionale l’intera quota dei seggi.
Per la parte proporzionale si utilizza il metodo del quoziente e la graduatoria delle
preferenze. E’ previsto uno sbarramento per le liste provinciali che abbiano ottenuto nell’intera
regione meno del 3% dei voti validi, a meno che siano collegate a una lista regionale che ha
superato la percentuale del 5%. Per i candidati sulla parte proporzionale si segue in ogni lista la
graduatoria delle preferenze; nel listino si segue l’ordine di presentazione.
Le date
Le elezioni regionali sono previste per il giorno 31 maggio 2015.
ª
ª
Cessazione delle funzioni del Consiglio regionale
data elezioni
cessazione funzioni Consiglio
31 maggio 2015
28 marzo 2015
Pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali da parte dei Sindaci
(45° giorno prima della data delle elezioni)
data elezioni
31 maggio 2015
ª
Costituzione presso ogni
circoscrizionale, c/o il Tribunale
pubblicazione manifesto
entro 16 aprile 2015
capoluogo
di
provincia
dell’Ufficio
centrale
(entro 3 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto)
data elezioni
Costituzione dell’Ufficio centrale
circoscrizionale, c/o il Tribunale
31 maggio 2015
entro 19 aprile 2015
6
ª
Costituzione presso la Corte d’Appello di Genova dell’Ufficio centrale regionale
(entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto)
data elezioni
31 maggio 2015
ª
Costituzione presso la Corte d’Appello di
Genova dell’Ufficio centrale regionale
entro 21 aprile 2015
Presentazione delle liste
(dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello
della votazione)
data elezioni
31 maggio 2015
presentazione delle liste
dalle ore 8 del 1 maggio 2015
alle ore 12 del 2 maggio 2015
Le liste provinciali vanno presentate agli Uffici centrali circoscrizionali presso i Tribunali di
Genova, Imperia, Savona e La Spezia.
Le liste regionali vanno presentate all’Ufficio centrale regionale presso Corte d’Appello di
Genova.
7
La presentazione delle liste
Liste regionali
Le liste regionali devono comprendere un numero di candidati non inferiore alla metà dei
consiglieri da eleggere con sistema maggioritario e pertanto dovranno essere formate da non
meno di tre e non più di sei candidati oltre al capolista candidato Presidente, e devono essere
sottoscritte da almeno 1.500 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nella regione (il numero delle firme richieste è stato determinato con l’articolo 13 della
legge regionale 41 del 2014).
La firma degli elettori, autenticata, deve essere apposta su apposito modulo recante il
contrassegno di lista, il nome, il cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve
essere indicato il Comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto.
Possono autenticare le firme:
Sindaci, Presidenti della Provincia, Assessori comunali o provinciali, Presidenti dei
Consigli comunali e provinciali, Presidenti e Vice Presidenti dei Consigli circoscrizionali,
consiglieri comunali e provinciali (previa comunicazione di disponibilità al Sindaco e al
Presidente della Provincia), segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal Sindaco
o dal Presidente della Provincia; notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori di
cancelleria, segretari delle Procure della Repubblica.
Nelle autentiche di firme, al fine di prevenirne l’annullamento, secondo giurisprudenza
assolutamente maggioritaria, è importante che vengano indicate le modalità di
riconoscimento del sottoscrittore e cioè se l’identità dello stesso sia accertata mediante
documento di riconoscimento o per conoscenza diretta.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
Con la lista dei candidati si devono presentare:
1. i certificati, anche collettivi, di iscrizione alle liste elettorali dei sottoscrittori delle liste;
2. la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato firmata e autenticata
unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui all’ articolo 46 del d.P.R. 445 del 2000 del
candidato medesimo attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
3. il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica di
ciascun candidato;
4. il modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare;
5. indicazione (nella dichiarazione di presentazione della lista) di due delegati autorizzati a
designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione
8
autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l’Ufficio
centrale regionale.
La presentazione della lista regionale deve essere, a pena di nullità, accompagnata dalla
dichiarazione di collegamento con un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della
metà delle circoscrizioni della regione. Tale dichiarazione di collegamento è efficace solo se
convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste
provinciali interessate.
9
Liste provinciali
In ogni circoscrizione, le liste provinciali devono comprendere un numero di
candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio, e non inferiore ad
un terzo arrotondato alla unità superiore.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 41 del 2014, sono esonerate
dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressioni di partiti o movimenti già rappresentati
nel Consiglio regionale o nel Parlamento italiano al momento della indizione delle elezioni.
Al momento della indizione delle elezioni, 1 aprile 2015, sono presenti in Consiglio
regionale i seguenti gruppi:
Denominazione
PARTITO DEMOCRATICO
FORZA ITALIA
LEGA NORD LIGURIA – SALVINI
LISTE CIVICHE BIASOTTI PER IL PRESIDENTE
LISTA CIVICA RIXI PRESIDENTE
UNIONE DI CENTRO
POPOLARI PER LA LIGURIA
LIGURIA CAMBIA
LIGURIA LIBERA
FEDERAZIONE DELLA SINISTRA - RIFONDAZIONE – COMUNISTI
ITALIANI
MISTO
Ogni lista provinciale per la quale non sussistano le condizioni di cui al predetto
articolo 13, comma 3, della legge regionale 41 del 2014, deve essere sottoscritta da un
numero di elettori che varia a seconda della popolazione della circoscrizione:
Circoscrizione
Genova
Imperia
La Spezia
Savona
Seggi attribuiti
Numero minimo
e massimo
di candidature
Numero minimo
e massimo
di firme richieste*
13
3
4
4
5-13
1-3
2-4
2-4
1000-1500
500 - 1000
500 - 1000
500 - 1000
* il numero delle firme richieste per la presentazione delle liste è indicato dall’articolo
13 della legge regionale 41 del 2014
Le firme devono essere quelle di elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della
circoscrizione. La firma degli elettori, autenticata, deve essere apposta su apposito modulo
recante il contrassegno di lista, il nome, il cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore
e deve essere indicato il Comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto.
10
Possono autenticare le firme:
Sindaci, Presidenti della Provincia, Assessori comunali o provinciali, Presidenti dei
Consigli comunali e provinciali, Presidenti e Vice Presidenti dei Consigli circoscrizionali,
consiglieri comunali e provinciali (previa comunicazione di disponibilità al Sindaco e al
Presidente della Provincia), segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal Sindaco
o dal Presidente della Provincia; notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori di
cancelleria, segretari delle Procure della Repubblica.
Nelle autentiche di firme, al fine di prevenirne l’annullamento, secondo giurisprudenza
assolutamente maggioritaria,
è importante che vengano indicate le modalità di
riconoscimento del sottoscrittore e cioè se l’identità dello stesso sia accertata mediante
documento di riconoscimento o per conoscenza diretta
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, nome, luogo e data di nascita e la
relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l’ordine di
presentazione
È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni,
purché sotto lo stesso simbolo.
Con la lista dei candidati si devono presentare:
1. i certificati, anche collettivi, di iscrizione alle liste elettorali dei sottoscrittori delle liste;
2. la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato firmata e autenticata
unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui all’ articolo 46 del d.P.R. 445 del 2000 del
candidato medesimo attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
3. il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica di
ciascun candidato;
4. il modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare;
5. indicazione (nella dichiarazione di presentazione della lista) di due delegati autorizzati a
designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione
autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l’Ufficio
centrale circoscrizionale.
La presentazione delle liste provinciali deve essere, a pena di nullità, accompagnata
dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali. Tale dichiarazione di
collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla
presentazione della predetta lista regionale.
Le liste provinciali e la lista regionale collegata sono contrassegnate dal medesimo
simbolo.
Più liste provinciali possono collegarsi alle medesima lista regionale, in tal caso la lista
regionale è contrassegnata da un simbolo unico ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa
collegate.
11
La propaganda elettorale
La campagna elettorale inizia il giorno di convocazione dei comizi elettorali e termina
alla mezzanotte del 29 maggio 2015.
A.
Divieto di propaganda istituzionale
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di
voto è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione
ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace
assolvimento delle proprie funzioni pubbliche.
Il divieto di propaganda istituzionale interessa sia le strutture che gli organi del
Consiglio, ivi compresi i Gruppi consiliari.
B.
Propaganda radiotelevisiva
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde,
presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra
forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione. Il
riparto degli spazi tra i soggetti politici è regolato, ai sensi di quanto disposto dalla legge 22
febbraio 2000 n. 28 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le
campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), dalla Commissione
Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell’ambito della
propria competenza.
Dalla mezzanotte del 29 maggio 2015 e cioè con la chiusura della campagna elettorale
scatta il divieto per qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso
giornali e spot televisivi.
Altre regole
Sondaggi: i risultati dei sondaggi possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle
seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se
contestualmente resi disponibili, nella loro integrità e con le medesime indicazioni, su apposito
sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
- soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- committente e acquirente;
- criteri seguiti per la formazione del campione;
- metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- domande rivolte;
- percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- data in cui è stato realizzato il sondaggio.
12
• Divieto di sondaggi: dal giorno 16 maggio 2015 e fino alla chiusura delle
operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi
demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori. Nei quindici
giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di
sondaggi demoscopici sull’esito delle votazioni e sugli orientamenti politici e di voto degli
elettori (articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28). Anche nei periodi in cui
ciò è consentito, la diffusione dei sondaggi è ammessa solo se resi pubblici nella loro
integrità e nel rispetto di dettagliate prescrizioni elencate all’articolo 8, comma 3, della legge
28/2000. I criteri in base ai quali possono essere effettuati tali sondaggi sono dettati
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (articolo 8, comma 2, della legge 28/2000).
13
Raccolta fondi per il finanziamento
della campagna elettorale e
mandatario elettorale
Dal giorno successivo all’indizione delle elezioni chi intende candidarsi potrà raccogliere
fondi per finanziare la propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un
mandatario elettorale.
Il candidato deve a tal fine dichiarare per iscritto al Collegio regionale di garanzia
elettorale il nominativo del mandatario elettorale da lui designato (attenzione: il candidato non
può avere più di un mandatario, né il mandatario può assumere l’incarico da più candidati).
Compiti del mandatario
Deve registrare tutti i contributi ricevuti per conto del candidato. A tal fine deve avvalersi
di un unico conto corrente bancario e può avvalersi altresì anche di un unico conto
corrente postale (nell’intestazione del conto deve essere specificato che il titolare agisce in
veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato).
Spese relative alla campagna elettorale
Sono da intendersi spese per la campagna elettorale quelle relative:
a)
alla produzione, all’acquisto o all’affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
b)
alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi suddetti, compresa
l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei
cinema e nei teatri;
c)
all’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al
pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d)
alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all’autenticazione delle firme ;
e)
all’espletamento di ogni altra questione richiesta per la presentazione delle liste
elettorali;
f)
al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.
N.B.: Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali,
nonché gli oneri passivi sono calcolati in misura forfetaria, nella percentuale fissa del 30% dell’ammontare
complessivo delle spese ammissibili e documentate.
14
Adempimenti post-elettorali
Adempimenti dei consiglieri eletti
Subito dopo la proclamazione, il Presidente del Consiglio invia a tutti i consiglieri eletti
una nota, corredata da appositi modelli, relativa agli adempimenti concernenti le spese
sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, nonché quelli relativi alla
pubblicità dello stato patrimoniale.
Dichiarazione delle spese elettorali
Entro tre mesi dalla data delle elezioni, ciascun Consigliere regionale eletto deve
trasmettere al Presidente del Consiglio regionale (e al Collegio regionale di garanzia elettorale,
presso la Corte d'Appello di Genova che ne cura la pubblicità) la dichiarazione concernente le
spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale. Le informazioni relative
a tali spese sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.
Dichiarazione dello stato patrimoniale e dei redditi
Ciascun Consigliere regionale eletto deve inoltre trasmettere al Presidente del Consiglio
regionale la dichiarazione relativa allo stato patrimoniale e copia integrale dell'ultima
dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
Consiglieri eletti consecutivamente
Hanno gli stessi obblighi del consigliere neoeletto con l'unica differenza che la
dichiarazione dello stato patrimoniale riguarda l'attestazione di eventuali variazioni intervenute
o meno rispetto allo stato patrimoniale pubblicato nell'anno precedente sul Bollettino ufficiale
della Regione Liguria
Candidati non eletti
Tutti i candidati al consiglio regionale non eletti hanno l'obbligo di trasmettere la
dichiarazione delle spese sostenute per la campagna elettorale al Collegio regionale di garanzia
elettorale (ma non anche al Presidente del Consiglio regionale), entro tre mesi dall'ultima
proclamazione.
Consiglieri cessati
I consiglieri cessati non devono presentare all'Ufficio di Presidenza alcuna dichiarazione
relativa alle spese sostenute ed alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale. Sono
però tenuti a depositare la dichiarazione dello stato patrimoniale e tributario.
Consiglieri dipendenti della pubblica amministrazione
I consiglieri neoeletti dipendenti della pubblica amministrazione debbono, con
sollecitudine, comunicare l'ente di appartenenza e al Presidente del Consiglio, il quale dà
immediata comunicazione dell'elezione all'ente medesimo, per i provvedimenti di competenza.
Consuntivo delle spese dei partiti e delle liste
La legge 515/93 stabilisce che i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di
candidati presenti alle elezioni regionali devono trasmettere al Presidente del Consiglio
regionale, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, il consuntivo
relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.
Il Presidente del Consiglio provvede ad inoltrare detti consuntivi alla Corte dei Conti.
15
In seguito la Corte dei Conti riferisce al Presidente del Consiglio regionale sui risultati
del controllo eseguito.
Dichiarazioni
1. Dichiarazione delle
spese sostenute e delle
obbligazioni assunte per
la campagna elettorale
con allegato rendiconto;
2.Dichiarazionedei redditi
3.Dichiarazione
patrimoniale
Soggetti
tenuti
Riceventi
Adempimento
conclusivo
Consiglieri
regionali
Presidente Consiglio
regionale , Collegio
regionale di Garanzia
elettorale
3 mesi dalla data Pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Liguria
delle elezioni
Consiglieri
regionali
Presidente Consiglio
regionale
3 mesi dalla data Pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Liguria
delle elezioni
Consiglieri
regionali
Presidente Consiglio
regionale
3 mesi dalla data Pubblicazione sul Bollettino
delle elezioni
Ufficiale della Liguria
4. Consuntivo spese
campagna elettorale e
relative fonti di
finanziamento
Liste,gruppi, Presidente Consiglio
movimenti, regionale
partiti
Ufficio elettorale
politici
circoscrizionale (per la
pubblicazione)
5. Trasmissione dei dati
elettorali
Presidente
Consiglio
regionale
elenco liste concorrenti
nelle circoscrizioni che
hanno ottenuto almeno un
candidato eletto
Scadenza
45 giorni
Inoltro alla Corte dei Conti
dall’insediamento del Effettuazione controllo (entro
Consiglio regionale
6 mesi)
Presidente della Camera 30 giorni dalla
proclamazione dei
risultati
Comunicazione esito del
controllo al Presidente del
Consiglio regionale
Trasmissione dati
numero di voti ottenuti da
ciascuna lista
copia verbali degli uffici
centrali circoscr. relativi
all’accettazione dei
contrassegni e copia degli
stessi contrassegni
Per al normativa sulla trasparenza sono previsti, inoltre altri adempimenti.
Ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni) vanno pubblicati per i componenti del Consiglio
regionale i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del
mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi
di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
16
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei
compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni
e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente
decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado,
ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle
informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di
indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
La Regione Liguria pubblica i dati di cui sopra entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e
per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le
informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del
coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla
cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione le informazioni e i
dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, come modificato dal decreto
legislativo 33 del 2013:
«Art. 2.
Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della
Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di
appartenenza:
1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti
in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di
funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul
mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone
fisiche;
3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la
propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di
materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla
formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula
"sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione
debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4
della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.
Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la
situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché
dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi
del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso
l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2
del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente
della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.».
Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441, come modificati dal
decreto legislativo 33 del 2013:
«Art. 3.
17
Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione
dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati
nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della
situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2
intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento
annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.»
«Art. 4
Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono
tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale
di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima
attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a
depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2. Le disposizioni contenute nei precedenti commi
non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo
della Camera di appartenenza.».
18
Scadenziario dei Principali adempimenti elettorali
A seguito del decreto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni regionali e del
contestuale decreto di determinazione del numero dei seggi del consiglio regionale assegnati
a ciascuna circoscrizione provinciale sono effettuati i seguenti principali adempimenti
elettorali. I numerosi adempimenti devono comunque inoltre attenersi alle disposizioni che
saranno impartite dal Ministero dell’Interno e dalle Prefetture, nonché per quanto riguarda la
par condicio, dalle indicazioni dell’AGCOM e della Commissione parlamentare competente.
Elenco dei principali adempimenti elettorali
elezioni regionali 31 maggio 2015
DATA
1 aprile 2015
Decreto
di
indizione
delle
elezioni regionali.
1 aprile 2015
Decreto
di
indizione
delle
elezioni regionali
Dalla
data
del
decreto di indizione
delle elezioni fino
alla chiusura delle
operazioni di voto.
ADEMPIMENTI
Ricognizione dei Gruppi consiliari presenti in
Consiglio regionale al momento della indizione delle
elezioni.
La ricognizione è necessaria alla luce delle
disposizioni per la sottoscrizione delle liste introdotta
dall’articolo 13 della l. r. 41/2014.
Divieto di propaganda istituzionale.
Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla
chiusura delle operazioni di voto, le pubbliche
amministrazioni limitano le attività di comunicazione
a quelle indispensabili all’assolvimento delle proprie
funzioni, che devono comunque essere effettuate in
forma impersonale.
La comunicazione politica radiotelevisiva si svolge
secondo quanto previsto dalla legge n. 28/2000,
dalla Commissione Parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e
dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
16 aprile 2015
45°
giorno Pubblicazione, a cura dei Sindaci dei Comuni
antecedente
le della regione, del manifesto di convocazione dei
elezioni
comizi elettorali, con cui viene dato avviso agli
elettori della data delle votazioni (Art. 3, sesto
comma, L. 108/1968).
Entro il 19 aprile Entro il 42° giorno E’ costituito, presso il Tribunale del Comune
antecedente
le capoluogo della provincia, l’Ufficio centrale
2015
elezioni
circoscrizionale. (entro 3 giorni dalla pubblicazione
del manifesto di convocazione dei comizi).
Entro il 21 aprile Entro il 40° giorno E’ costituito, presso la Corte d’Appello del
antecedente
le capoluogo della regione, l’Ufficio centrale
2015
elezioni.
regionale. (entro 5 giorni dalla pubblicazione del
manifesto di convocazione dei comizi).
Dal 1 maggio 2015 Dal 30° giorno Divieto di affissione di manifesti elettorali al di fuori
antecedente
le degli spazi destinati dai comuni.
elezioni
alle ore 12:00 dl 29 Dalle 8:00 del trentesimo giorno precedente la
giorno antecedente votazione alle ore 12:00 del ventinovesimo giorno
le elezioni
precedente la votazione, presentazione delle liste
19
DATA
2 maggio 2015
ADEMPIMENTI
dei candidati di cui all’articolo 9 della legge 108
del 1968 presso la cancelleria del Tribunale del
Comune capoluogo di Provincia.
Dalle 8:00 del trentesimo giorno precedente la
votazione alle ore 12:00 del ventinovesimo giorno
precedente la votazione, presentazione delle liste
regionali presso la cancelleria della Corte d’Appello
del capoluogo della regione.
29°
giorno Alle ore 12:00 scade il termine per la
antecedente
le presentazione delle liste dei candidati di cui
elezioni
all’articolo 9 della legge 108 del 1968 presso la
cancelleria del Tribunale del Comune capoluogo di
Provincia.
Alle ore 12:00 scade il termine per la
presentazione delle liste regionali presso la
cancelleria della Corte d’Appello del capoluogo della
regione.
Entro le ore 24:00 gli Uffici centrali circoscrizionali
inviano le liste di candidati all’Ufficio centrale
regionale per la verifica delle candidature eccedenti
(art. 9, settimo comma, L. 108/1968, ai sensi del
quale l’Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore
dalla scadenza del termine stabilito per la
presentazione dei candidati, invia le liste di candidati
all’Ufficio centrale regionale, il quale, nelle 12 ore
successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella
le candidature eccedenti il limite e le rinvia all’Ufficio
centrale circoscrizionale).
3 maggio 2015
28°
giorno Entro le ore 12:00 l’Ufficio centrale regionale, sentiti i
antecedente
le rappresentanti di lista, cancella le candidature
elezioni
eccedenti il limite e le rinvia all’Ufficio centrale
circoscrizionale.
Entro le ore 12:00 gli Uffici centrali circoscrizionali
verificano le liste provinciali
Entro le ore 12:00 l’Ufficio centrale regionale verifica
le liste regionali
Entro sera i delegati di lista prendono cognizione
delle eventuali contestazioni e modificazioni
4 maggio 2015
27°
giorno Alle ore 9:00 gli Uffici centrali circoscrizionali e
antecedente
le l’Ufficio centrale regionale ascoltano i delegati delle
elezioni
liste contestate o modificate, ammettono nuovi
documenti o un nuovo contrassegno, deliberando
seduta stante.
Le decisioni sono comunicate nella stessa giornata
5 maggio 2015
26°
giorno Entro 24 ore dalla comunicazione delle decisioni
20
DATA
antecedente
elezioni
7 maggio 2015
8 maggio 2015
Dal 16
2015
ADEMPIMENTI
le degli Uffici centrali circoscrizionali, i delegati di lista
possono ricorrere all’Ufficio centrale regionale contro
le decisioni di eliminazione di liste o di candidati.
Le decisioni sono comunicate nella stessa giornata
24°
giorno Termine per la decisione dell’Ufficio centrale
antecedente
le regionale.
elezioni
23°
giorno Le decisioni dell’Ufficio centrale regionale sono
antecedente
le comunicate ai ricorrenti e agli Uffici centrali
elezioni
circoscrizionali.
maggio Dal 15° giorno
precedente la data
delle votazioni
Entro il 23 maggio Entro l’8° giorno
antecedente
le
2015
elezioni
2°
giorno
Dal 29 maggio Dal
antecedente
le
2015
elezioni
Dalla mezzanotte
del 29 maggio
2015
31 maggio 2015
Non appena ricevuta la comunicazione della
decisione dell’Ufficio centrale regionale, gli Uffici
centrali circoscrizionali compiono le operazioni
conseguenti alle decisioni sull’ammissione delle
liste, numerazione delle liste, dei candidati,
comunicazione ai delegati di lista, stampa dei
manifesti da inviare ai Sindaci trasmissione alla
Prefettura di liste e contrassegni per la stampa delle
schede.
Divieto di rendere pubblici o diffondere i risultati
di sondaggi demoscopici sull’esito delle votazioni
e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori
anche se i sondaggi siano stati realizzati in un
periodo precedente a quello in cui vige il divieto.
I Sindaci curano l’affissione del manifesto con le
liste dei candidati con i relativi contrassegni,
secondo l’ordine risultante dal sorteggio.
Gli uffici elettorali comunali restano aperti dalle ore
9:00 alle ore 18:00 e nel giorno della votazione per
tutta la durata delle operazioni di voto, per la
consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere
elettorali.
Dalle 24:00 del 29 maggio 2015 scatta il divieto di
qualsiasi forma di propaganda.
Dal
1°
giorno
antecedente
le
elezioni
Giorno
delle Si vota dalle 07:00 alle 23:00.
elezioni
Fino alle ore 23:00 del giorno delle elezioni è vietato
La
data
è a tutte le amministrazioni pubbliche lo svolgimento di
individuata
nel attività di comunicazione, ad eccezione di quelle
termine di sessanta effettuate in forma impersonale e indispensabile per
giorni
dal l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.
compimento
del
quinquennio o nella
domenica
Fino alle ore 23:00 del giorno delle elezioni nelle
compresa nei sei trasmissioni
informative
riconducibili
alla
giorni ulteriori. (art. responsabilità di una specifica testata giornalistica,
5 l 165/20°4 come la presenza di candidati, esponenti di partiti o
modificato con D.L. movimenti politici, membri del Governo, delle Giunte
17 marzo 2015, n. e dei Consigli regionali e degli Enti locali deve
27)
essere limitata al solo scopo di assicurare la
completezza e l’imparzialità dell’informazione ed è
vietata in tutte le altre trasmissioni.
21
Normativa statale in materia di elezioni regionali
La normativa statale vigente in materia di elezioni regionali è pubblicata sul sito web del
Ministero dell’Interno al link http://elezioni.interno.it/normativa.html
In particolare sul citato sito sono pubblicati.:
1. Ministero dell’Interno –; Le leggi elettorali - Elezioni comunali, provinciali, regionali.
2. Ministero dell’Interno – Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio
regionale nelle regioni a statuto ordinario secondo la disciplina statale "cedevole". Istruzioni
per la presentazione e l'ammissione delle candidature.
3. Ministero dell’Interno –Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio
regionale. Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione.
4. Ministero dell’Interno – Circolare n. 11 dell’8 aprile 2015 Rilevazione del materiale
elettorale di proprietà dello Stato. Confezionamento dei plichi sigillati contenenti il bollo
della sezione.
AVVERTENZA: vanno comunque seguite le ulteriori istruzioni e circolari che potranno essere adottate dal
Ministero dell’Interno e di volta in volta pubblicati o aggiornati
Normativa regionale in materia di elezioni regionali
La normativa regionale è consultabile nel testo vigente sul sito web della regione Liguria al
link https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/
- Statuto della Regione Liguria
- Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (articolo 13)
22
CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Vice Segreteria Generale Gestione del Processo Normativo
Dott.ssa Maria Emma Vanni
Il presente studio è stato curato da
Settore Documentazione Studi e rapporti con gli Enti locali
Dirigente dott. Franco Rizzo
Ufficio Legislativo
Dirigente dott.ssa Alda Santarella
Lo studio è stato predisposto al fine di concorrere al migliore svolgimento delle funzioni dei
Consiglieri regionali con un documento relativo alle elezioni regionali del 2015.
I dossier e gli studi del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria sono destinati
alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi consiliari e dei Consiglieri
regionali.
Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria declina ogni responsabilità per la
loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
23
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Scarica

Vademecum per le elezioni regionali 2015