C OR E LE LIIO AL GL NA ON NSSIIG GIIO CO ON REEG A AL LA LL EL DE AD VA AL EA TIIV LE AT A BL LA MB RIIA UR GIISSL GU LEEG LIIG ASSSSEEM VICE SEGRETERIA GENERALE GESTIONE DEL PROCESSO NORMATIVO SETTORE DOCUMENTAZIONE STUDI E RAPPORTICON GLI ENTI LOCALI e UFFICIO LEGISLATIVO Vademecum per le elezioni regionali 2015 9 aprile 2015 Vademecum per le elezioni regionali 2015 Indice 1. Le elezioni regionali 2015 in Liguria Pag. 3 2. Le tappe verso le elezioni regionali Pag. 5 3. La presentazione delle liste. Liste regionali Pag. 8 4. La presentazione delle liste. Liste provinciali Pag. 10 5. La propaganda elettorale Pag. 12 6. Raccolta fondi per il finanziamento della campagna elettorale e mandatario elettorale Pag. 14 7. Adempimenti Post-Elettorali Pag. 15 8. Lo scadenziario elettorale Pag. 19 9. Normativa statale e normativa regionale. Pag. 22 2 Le elezioni regionali 2015 in Liguria Lo Statuto regionale della Liguria, approvato con legge statutaria 3 maggio 2005 n. 1 e modificato con la legge statutaria 5 ottobre 2007 n.1 e con la legge statutaria 13 maggio 2013, n. 1, ha introdotto nell’ordinamento diverse nuove disposizioni sull’organizzazione della Regione rilevanti anche in materia elettorale. Dette disposizioni sono contenute negli articoli 14 e 15. L’articolo 14 dello Statuto è relativo al sistema di elezione regionale. Al comma 1, è previsto che “la legge elettorale regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato e dallo Statuto, disciplina le modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, nonché i casi di ineleggibilità e di incompatibilità”. Al comma 2, è stabilito che “il Presidente della Giunta e i Consiglieri sono eletti a suffragio universale diretto e contestuale”. Il comma 3, infine, dispone che “la legge elettorale regionale e le sue eventuali modifiche sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri regionali”. La legge elettorale regionale non è stata approvata nel corso della legislatura dal Consiglio regionale e restano, pertanto, in vigore, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, “le disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali”. L’articolo 15 dello Statuto disciplina la composizione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, e dispone, al comma 2, che “l’Assemblea Legislativa è composta da non più di trenta Consiglieri oltre al Presidente della Giunta”. Il procedimento elettorale, salvo che per l’articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41, è disciplinato dalle disposizioni di legge ordinaria statale vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Di seguito si riporta l’articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015), relativo alla sottoscrizione delle liste per le elezioni regionali: Articolo 13. (Disposizioni relative alla sottoscrizione delle liste per le elezioni regionali) 1. Le liste circoscrizionali di cui all’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e successive modificazioni e integrazioni sono presentate: a) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 300.000 abitanti; b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 300.000 abitanti. 2. Le liste regionali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l’elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario) e successive modificazioni e integrazioni sono presentate da almeno 1.500 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella Regione. 3. Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressioni di partiti o movimenti già rappresentati nel Consiglio regionale o nel Parlamento italiano al momento della indizione delle elezioni. 3 4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, in caso di cessazione anticipata del Consiglio regionale, qualora questa comporti anche l’anticipo dello svolgimento delle elezioni di almeno centottanta giorni rispetto alla scadenza del quinquennio, il numero minimo e massimo indicato dai commi 1 e 2 è dimezzato. 4 Le tappe verso le elezioni regionali I seggi del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria sono 30 oltre al Presidente della Giunta e sono così assegnati: - 80 per cento (quattro quinti) pari a 24 seggi sulla base di liste provinciali concorrenti, con metodo proporzionale (Legge 108 del 1968); - 20 per cento (un quinto) pari a 6 seggi sulla base di liste regionali concorrenti, con sistema maggioritario (Legge 43 del 1995). Con due decreti del Prefetto di Genova quale Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle Autonomie in data 1 aprile 2015 sono stati : - convocati i comizi elettorali per il giorno 31 maggio 2015; - determinati e assegnati i 24 seggi (80 per cento a sistema proporzionale) alle quattro circoscrizioni sulla base dell’ultimo censimento della popolazione. Come si vota: l’elettore in un unico turno elettorale riceve una sola scheda e può esprimere due voti, uno su liste provinciali concorrenti sul lato sinistro (all’interno delle quali può esprimere una sola preferenza) e uno su liste regionali bloccate capeggiate dai candidatiPresidenti sul lato destro della scheda. In pratica a sinistra ci sono i partiti e a destra le coalizioni. L’elettore può esprimere il suo voto con differenti modalità: a) può votare per una lista provinciale, contrassegnando il corrispondente simbolo riportato sulla scheda, senza esprimere alcuna preferenza. Il voto si intende espresso a favore della lista provinciale e si trasferisce automaticamente alla lista regionale collegata e al relativo candidato Presidente della Giunta; b) può votare per una lista provinciale, contrassegnando il corrispondente simbolo riportato sulla scheda, esprimere una preferenza per un candidato di quella lista e contrassegnare anche il simbolo o il nominativo del candidato Presidente della Giunta. Il voto si intende espresso a favore della lista provinciale, a favore della lista regionale e del candidato Presidente e a favore del candidato della lista provinciale; c) può votare esprimendo soltanto la preferenza, senza contrassegnare alcun simbolo o lista. Il voto si intende espresso a favore del candidato della lista provinciale prescelto, alla lista provinciale stessa e si intende espresso anche per il candidato Presidente della Giunta collegato; d) può votare per il candidato Presidente della Giunta, contrassegnando il simbolo, oppure facendo un segno sul nome dello stesso candidato. Il voto si intende espresso solo per la lista regionale e per il candidato Presidente, ma non si trasferisce ad alcuna lista provinciale collegata. e) può votare per il candidato Presidente della Giunta (e la relativa lista regionale), contrassegnandone il simbolo e, anche, per una lista provinciale non collegata, facendo un segno sul corrispondente contrassegno. E’ questa la possibilità di esprimere il cosiddetto voto disgiunto. Di conseguenza: 1) il voto espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta, (ovvero per la lista regionale da esso guidata); 5 2) il voto espresso solo per il candidato Presidente della Giunta (ovvero per la lista regionale da esso guidata), non si estende ad alcuna delle liste provinciali collegate. Come si assegnano i seggi: il risultato complessivo è determinato dal voto per il Presidente che si trascina una maggioranza garantita. Il sistema delle liste proporzionali esprime l’80% dei seggi, quello del “listino” regionale il 20%. Secondo la formula elettorale prevista dall’articolo 15 della legge 108 del 1968. Se il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale del Presidente vincente hanno già raggiunto o superato il 50% dell’insieme dei seggi del Consiglio, vengono proclamati eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10% dei seggi assegnati al Consiglio. Qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale del Presidente vincente abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 % dei seggi assegnati al Consiglio viene assegnata alla lista regionale l’intera quota dei seggi. Per la parte proporzionale si utilizza il metodo del quoziente e la graduatoria delle preferenze. E’ previsto uno sbarramento per le liste provinciali che abbiano ottenuto nell’intera regione meno del 3% dei voti validi, a meno che siano collegate a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5%. Per i candidati sulla parte proporzionale si segue in ogni lista la graduatoria delle preferenze; nel listino si segue l’ordine di presentazione. Le date Le elezioni regionali sono previste per il giorno 31 maggio 2015. ª ª Cessazione delle funzioni del Consiglio regionale data elezioni cessazione funzioni Consiglio 31 maggio 2015 28 marzo 2015 Pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali da parte dei Sindaci (45° giorno prima della data delle elezioni) data elezioni 31 maggio 2015 ª Costituzione presso ogni circoscrizionale, c/o il Tribunale pubblicazione manifesto entro 16 aprile 2015 capoluogo di provincia dell’Ufficio centrale (entro 3 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto) data elezioni Costituzione dell’Ufficio centrale circoscrizionale, c/o il Tribunale 31 maggio 2015 entro 19 aprile 2015 6 ª Costituzione presso la Corte d’Appello di Genova dell’Ufficio centrale regionale (entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto) data elezioni 31 maggio 2015 ª Costituzione presso la Corte d’Appello di Genova dell’Ufficio centrale regionale entro 21 aprile 2015 Presentazione delle liste (dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione) data elezioni 31 maggio 2015 presentazione delle liste dalle ore 8 del 1 maggio 2015 alle ore 12 del 2 maggio 2015 Le liste provinciali vanno presentate agli Uffici centrali circoscrizionali presso i Tribunali di Genova, Imperia, Savona e La Spezia. Le liste regionali vanno presentate all’Ufficio centrale regionale presso Corte d’Appello di Genova. 7 La presentazione delle liste Liste regionali Le liste regionali devono comprendere un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere con sistema maggioritario e pertanto dovranno essere formate da non meno di tre e non più di sei candidati oltre al capolista candidato Presidente, e devono essere sottoscritte da almeno 1.500 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione (il numero delle firme richieste è stato determinato con l’articolo 13 della legge regionale 41 del 2014). La firma degli elettori, autenticata, deve essere apposta su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome, il cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere indicato il Comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto. Possono autenticare le firme: Sindaci, Presidenti della Provincia, Assessori comunali o provinciali, Presidenti dei Consigli comunali e provinciali, Presidenti e Vice Presidenti dei Consigli circoscrizionali, consiglieri comunali e provinciali (previa comunicazione di disponibilità al Sindaco e al Presidente della Provincia), segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal Sindaco o dal Presidente della Provincia; notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori di cancelleria, segretari delle Procure della Repubblica. Nelle autentiche di firme, al fine di prevenirne l’annullamento, secondo giurisprudenza assolutamente maggioritaria, è importante che vengano indicate le modalità di riconoscimento del sottoscrittore e cioè se l’identità dello stesso sia accertata mediante documento di riconoscimento o per conoscenza diretta. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati. Con la lista dei candidati si devono presentare: 1. i certificati, anche collettivi, di iscrizione alle liste elettorali dei sottoscrittori delle liste; 2. la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato firmata e autenticata unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui all’ articolo 46 del d.P.R. 445 del 2000 del candidato medesimo attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 3. il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica di ciascun candidato; 4. il modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare; 5. indicazione (nella dichiarazione di presentazione della lista) di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione 8 autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale regionale. La presentazione della lista regionale deve essere, a pena di nullità, accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle circoscrizioni della regione. Tale dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. 9 Liste provinciali In ogni circoscrizione, le liste provinciali devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio, e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 41 del 2014, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressioni di partiti o movimenti già rappresentati nel Consiglio regionale o nel Parlamento italiano al momento della indizione delle elezioni. Al momento della indizione delle elezioni, 1 aprile 2015, sono presenti in Consiglio regionale i seguenti gruppi: Denominazione PARTITO DEMOCRATICO FORZA ITALIA LEGA NORD LIGURIA – SALVINI LISTE CIVICHE BIASOTTI PER IL PRESIDENTE LISTA CIVICA RIXI PRESIDENTE UNIONE DI CENTRO POPOLARI PER LA LIGURIA LIGURIA CAMBIA LIGURIA LIBERA FEDERAZIONE DELLA SINISTRA - RIFONDAZIONE – COMUNISTI ITALIANI MISTO Ogni lista provinciale per la quale non sussistano le condizioni di cui al predetto articolo 13, comma 3, della legge regionale 41 del 2014, deve essere sottoscritta da un numero di elettori che varia a seconda della popolazione della circoscrizione: Circoscrizione Genova Imperia La Spezia Savona Seggi attribuiti Numero minimo e massimo di candidature Numero minimo e massimo di firme richieste* 13 3 4 4 5-13 1-3 2-4 2-4 1000-1500 500 - 1000 500 - 1000 500 - 1000 * il numero delle firme richieste per la presentazione delle liste è indicato dall’articolo 13 della legge regionale 41 del 2014 Le firme devono essere quelle di elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della circoscrizione. La firma degli elettori, autenticata, deve essere apposta su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome, il cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere indicato il Comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto. 10 Possono autenticare le firme: Sindaci, Presidenti della Provincia, Assessori comunali o provinciali, Presidenti dei Consigli comunali e provinciali, Presidenti e Vice Presidenti dei Consigli circoscrizionali, consiglieri comunali e provinciali (previa comunicazione di disponibilità al Sindaco e al Presidente della Provincia), segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal Sindaco o dal Presidente della Provincia; notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori di cancelleria, segretari delle Procure della Repubblica. Nelle autentiche di firme, al fine di prevenirne l’annullamento, secondo giurisprudenza assolutamente maggioritaria, è importante che vengano indicate le modalità di riconoscimento del sottoscrittore e cioè se l’identità dello stesso sia accertata mediante documento di riconoscimento o per conoscenza diretta Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati. Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l’ordine di presentazione È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo. Con la lista dei candidati si devono presentare: 1. i certificati, anche collettivi, di iscrizione alle liste elettorali dei sottoscrittori delle liste; 2. la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato firmata e autenticata unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui all’ articolo 46 del d.P.R. 445 del 2000 del candidato medesimo attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 3. il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica di ciascun candidato; 4. il modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare; 5. indicazione (nella dichiarazione di presentazione della lista) di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale circoscrizionale. La presentazione delle liste provinciali deve essere, a pena di nullità, accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali. Tale dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della predetta lista regionale. Le liste provinciali e la lista regionale collegata sono contrassegnate dal medesimo simbolo. Più liste provinciali possono collegarsi alle medesima lista regionale, in tal caso la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate. 11 La propaganda elettorale La campagna elettorale inizia il giorno di convocazione dei comizi elettorali e termina alla mezzanotte del 29 maggio 2015. A. Divieto di propaganda istituzionale Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni pubbliche. Il divieto di propaganda istituzionale interessa sia le strutture che gli organi del Consiglio, ivi compresi i Gruppi consiliari. B. Propaganda radiotelevisiva Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione. Il riparto degli spazi tra i soggetti politici è regolato, ai sensi di quanto disposto dalla legge 22 febbraio 2000 n. 28 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), dalla Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell’ambito della propria competenza. Dalla mezzanotte del 29 maggio 2015 e cioè con la chiusura della campagna elettorale scatta il divieto per qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e spot televisivi. Altre regole Sondaggi: i risultati dei sondaggi possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integrità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: - soggetto che ha realizzato il sondaggio; - committente e acquirente; - criteri seguiti per la formazione del campione; - metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; - numero delle persone interpellate e universo di riferimento; - domande rivolte; - percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; - data in cui è stato realizzato il sondaggio. 12 • Divieto di sondaggi: dal giorno 16 maggio 2015 e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle votazioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28). Anche nei periodi in cui ciò è consentito, la diffusione dei sondaggi è ammessa solo se resi pubblici nella loro integrità e nel rispetto di dettagliate prescrizioni elencate all’articolo 8, comma 3, della legge 28/2000. I criteri in base ai quali possono essere effettuati tali sondaggi sono dettati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (articolo 8, comma 2, della legge 28/2000). 13 Raccolta fondi per il finanziamento della campagna elettorale e mandatario elettorale Dal giorno successivo all’indizione delle elezioni chi intende candidarsi potrà raccogliere fondi per finanziare la propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato deve a tal fine dichiarare per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale il nominativo del mandatario elettorale da lui designato (attenzione: il candidato non può avere più di un mandatario, né il mandatario può assumere l’incarico da più candidati). Compiti del mandatario Deve registrare tutti i contributi ricevuti per conto del candidato. A tal fine deve avvalersi di un unico conto corrente bancario e può avvalersi altresì anche di un unico conto corrente postale (nell’intestazione del conto deve essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato). Spese relative alla campagna elettorale Sono da intendersi spese per la campagna elettorale quelle relative: a) alla produzione, all’acquisto o all’affitto di materiali e di mezzi per la propaganda; b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi suddetti, compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri; c) all’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo; d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all’autenticazione delle firme ; e) all’espletamento di ogni altra questione richiesta per la presentazione delle liste elettorali; f) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale. N.B.: Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi sono calcolati in misura forfetaria, nella percentuale fissa del 30% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate. 14 Adempimenti post-elettorali Adempimenti dei consiglieri eletti Subito dopo la proclamazione, il Presidente del Consiglio invia a tutti i consiglieri eletti una nota, corredata da appositi modelli, relativa agli adempimenti concernenti le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, nonché quelli relativi alla pubblicità dello stato patrimoniale. Dichiarazione delle spese elettorali Entro tre mesi dalla data delle elezioni, ciascun Consigliere regionale eletto deve trasmettere al Presidente del Consiglio regionale (e al Collegio regionale di garanzia elettorale, presso la Corte d'Appello di Genova che ne cura la pubblicità) la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale. Le informazioni relative a tali spese sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria. Dichiarazione dello stato patrimoniale e dei redditi Ciascun Consigliere regionale eletto deve inoltre trasmettere al Presidente del Consiglio regionale la dichiarazione relativa allo stato patrimoniale e copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Consiglieri eletti consecutivamente Hanno gli stessi obblighi del consigliere neoeletto con l'unica differenza che la dichiarazione dello stato patrimoniale riguarda l'attestazione di eventuali variazioni intervenute o meno rispetto allo stato patrimoniale pubblicato nell'anno precedente sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria Candidati non eletti Tutti i candidati al consiglio regionale non eletti hanno l'obbligo di trasmettere la dichiarazione delle spese sostenute per la campagna elettorale al Collegio regionale di garanzia elettorale (ma non anche al Presidente del Consiglio regionale), entro tre mesi dall'ultima proclamazione. Consiglieri cessati I consiglieri cessati non devono presentare all'Ufficio di Presidenza alcuna dichiarazione relativa alle spese sostenute ed alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale. Sono però tenuti a depositare la dichiarazione dello stato patrimoniale e tributario. Consiglieri dipendenti della pubblica amministrazione I consiglieri neoeletti dipendenti della pubblica amministrazione debbono, con sollecitudine, comunicare l'ente di appartenenza e al Presidente del Consiglio, il quale dà immediata comunicazione dell'elezione all'ente medesimo, per i provvedimenti di competenza. Consuntivo delle spese dei partiti e delle liste La legge 515/93 stabilisce che i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti alle elezioni regionali devono trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento. Il Presidente del Consiglio provvede ad inoltrare detti consuntivi alla Corte dei Conti. 15 In seguito la Corte dei Conti riferisce al Presidente del Consiglio regionale sui risultati del controllo eseguito. Dichiarazioni 1. Dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la campagna elettorale con allegato rendiconto; 2.Dichiarazionedei redditi 3.Dichiarazione patrimoniale Soggetti tenuti Riceventi Adempimento conclusivo Consiglieri regionali Presidente Consiglio regionale , Collegio regionale di Garanzia elettorale 3 mesi dalla data Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Liguria delle elezioni Consiglieri regionali Presidente Consiglio regionale 3 mesi dalla data Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Liguria delle elezioni Consiglieri regionali Presidente Consiglio regionale 3 mesi dalla data Pubblicazione sul Bollettino delle elezioni Ufficiale della Liguria 4. Consuntivo spese campagna elettorale e relative fonti di finanziamento Liste,gruppi, Presidente Consiglio movimenti, regionale partiti Ufficio elettorale politici circoscrizionale (per la pubblicazione) 5. Trasmissione dei dati elettorali Presidente Consiglio regionale elenco liste concorrenti nelle circoscrizioni che hanno ottenuto almeno un candidato eletto Scadenza 45 giorni Inoltro alla Corte dei Conti dall’insediamento del Effettuazione controllo (entro Consiglio regionale 6 mesi) Presidente della Camera 30 giorni dalla proclamazione dei risultati Comunicazione esito del controllo al Presidente del Consiglio regionale Trasmissione dati numero di voti ottenuti da ciascuna lista copia verbali degli uffici centrali circoscr. relativi all’accettazione dei contrassegni e copia degli stessi contrassegni Per al normativa sulla trasparenza sono previsti, inoltre altri adempimenti. Ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) vanno pubblicati per i componenti del Consiglio regionale i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 16 d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. La Regione Liguria pubblica i dati di cui sopra entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio. Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, come modificato dal decreto legislativo 33 del 2013: «Art. 2. Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza: 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti. Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono. I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.». Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441, come modificati dal decreto legislativo 33 del 2013: «Art. 3. 17 Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.» «Art. 4 Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Si applica il secondo comma dell'articolo 2. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.». 18 Scadenziario dei Principali adempimenti elettorali A seguito del decreto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni regionali e del contestuale decreto di determinazione del numero dei seggi del consiglio regionale assegnati a ciascuna circoscrizione provinciale sono effettuati i seguenti principali adempimenti elettorali. I numerosi adempimenti devono comunque inoltre attenersi alle disposizioni che saranno impartite dal Ministero dell’Interno e dalle Prefetture, nonché per quanto riguarda la par condicio, dalle indicazioni dell’AGCOM e della Commissione parlamentare competente. Elenco dei principali adempimenti elettorali elezioni regionali 31 maggio 2015 DATA 1 aprile 2015 Decreto di indizione delle elezioni regionali. 1 aprile 2015 Decreto di indizione delle elezioni regionali Dalla data del decreto di indizione delle elezioni fino alla chiusura delle operazioni di voto. ADEMPIMENTI Ricognizione dei Gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale al momento della indizione delle elezioni. La ricognizione è necessaria alla luce delle disposizioni per la sottoscrizione delle liste introdotta dall’articolo 13 della l. r. 41/2014. Divieto di propaganda istituzionale. Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto, le pubbliche amministrazioni limitano le attività di comunicazione a quelle indispensabili all’assolvimento delle proprie funzioni, che devono comunque essere effettuate in forma impersonale. La comunicazione politica radiotelevisiva si svolge secondo quanto previsto dalla legge n. 28/2000, dalla Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 16 aprile 2015 45° giorno Pubblicazione, a cura dei Sindaci dei Comuni antecedente le della regione, del manifesto di convocazione dei elezioni comizi elettorali, con cui viene dato avviso agli elettori della data delle votazioni (Art. 3, sesto comma, L. 108/1968). Entro il 19 aprile Entro il 42° giorno E’ costituito, presso il Tribunale del Comune antecedente le capoluogo della provincia, l’Ufficio centrale 2015 elezioni circoscrizionale. (entro 3 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi). Entro il 21 aprile Entro il 40° giorno E’ costituito, presso la Corte d’Appello del antecedente le capoluogo della regione, l’Ufficio centrale 2015 elezioni. regionale. (entro 5 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi). Dal 1 maggio 2015 Dal 30° giorno Divieto di affissione di manifesti elettorali al di fuori antecedente le degli spazi destinati dai comuni. elezioni alle ore 12:00 dl 29 Dalle 8:00 del trentesimo giorno precedente la giorno antecedente votazione alle ore 12:00 del ventinovesimo giorno le elezioni precedente la votazione, presentazione delle liste 19 DATA 2 maggio 2015 ADEMPIMENTI dei candidati di cui all’articolo 9 della legge 108 del 1968 presso la cancelleria del Tribunale del Comune capoluogo di Provincia. Dalle 8:00 del trentesimo giorno precedente la votazione alle ore 12:00 del ventinovesimo giorno precedente la votazione, presentazione delle liste regionali presso la cancelleria della Corte d’Appello del capoluogo della regione. 29° giorno Alle ore 12:00 scade il termine per la antecedente le presentazione delle liste dei candidati di cui elezioni all’articolo 9 della legge 108 del 1968 presso la cancelleria del Tribunale del Comune capoluogo di Provincia. Alle ore 12:00 scade il termine per la presentazione delle liste regionali presso la cancelleria della Corte d’Appello del capoluogo della regione. Entro le ore 24:00 gli Uffici centrali circoscrizionali inviano le liste di candidati all’Ufficio centrale regionale per la verifica delle candidature eccedenti (art. 9, settimo comma, L. 108/1968, ai sensi del quale l’Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione dei candidati, invia le liste di candidati all’Ufficio centrale regionale, il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite e le rinvia all’Ufficio centrale circoscrizionale). 3 maggio 2015 28° giorno Entro le ore 12:00 l’Ufficio centrale regionale, sentiti i antecedente le rappresentanti di lista, cancella le candidature elezioni eccedenti il limite e le rinvia all’Ufficio centrale circoscrizionale. Entro le ore 12:00 gli Uffici centrali circoscrizionali verificano le liste provinciali Entro le ore 12:00 l’Ufficio centrale regionale verifica le liste regionali Entro sera i delegati di lista prendono cognizione delle eventuali contestazioni e modificazioni 4 maggio 2015 27° giorno Alle ore 9:00 gli Uffici centrali circoscrizionali e antecedente le l’Ufficio centrale regionale ascoltano i delegati delle elezioni liste contestate o modificate, ammettono nuovi documenti o un nuovo contrassegno, deliberando seduta stante. Le decisioni sono comunicate nella stessa giornata 5 maggio 2015 26° giorno Entro 24 ore dalla comunicazione delle decisioni 20 DATA antecedente elezioni 7 maggio 2015 8 maggio 2015 Dal 16 2015 ADEMPIMENTI le degli Uffici centrali circoscrizionali, i delegati di lista possono ricorrere all’Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati. Le decisioni sono comunicate nella stessa giornata 24° giorno Termine per la decisione dell’Ufficio centrale antecedente le regionale. elezioni 23° giorno Le decisioni dell’Ufficio centrale regionale sono antecedente le comunicate ai ricorrenti e agli Uffici centrali elezioni circoscrizionali. maggio Dal 15° giorno precedente la data delle votazioni Entro il 23 maggio Entro l’8° giorno antecedente le 2015 elezioni 2° giorno Dal 29 maggio Dal antecedente le 2015 elezioni Dalla mezzanotte del 29 maggio 2015 31 maggio 2015 Non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale regionale, gli Uffici centrali circoscrizionali compiono le operazioni conseguenti alle decisioni sull’ammissione delle liste, numerazione delle liste, dei candidati, comunicazione ai delegati di lista, stampa dei manifesti da inviare ai Sindaci trasmissione alla Prefettura di liste e contrassegni per la stampa delle schede. Divieto di rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle votazioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se i sondaggi siano stati realizzati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto. I Sindaci curano l’affissione del manifesto con le liste dei candidati con i relativi contrassegni, secondo l’ordine risultante dal sorteggio. Gli uffici elettorali comunali restano aperti dalle ore 9:00 alle ore 18:00 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere elettorali. Dalle 24:00 del 29 maggio 2015 scatta il divieto di qualsiasi forma di propaganda. Dal 1° giorno antecedente le elezioni Giorno delle Si vota dalle 07:00 alle 23:00. elezioni Fino alle ore 23:00 del giorno delle elezioni è vietato La data è a tutte le amministrazioni pubbliche lo svolgimento di individuata nel attività di comunicazione, ad eccezione di quelle termine di sessanta effettuate in forma impersonale e indispensabile per giorni dal l’efficace assolvimento delle proprie funzioni. compimento del quinquennio o nella domenica Fino alle ore 23:00 del giorno delle elezioni nelle compresa nei sei trasmissioni informative riconducibili alla giorni ulteriori. (art. responsabilità di una specifica testata giornalistica, 5 l 165/20°4 come la presenza di candidati, esponenti di partiti o modificato con D.L. movimenti politici, membri del Governo, delle Giunte 17 marzo 2015, n. e dei Consigli regionali e degli Enti locali deve 27) essere limitata al solo scopo di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione ed è vietata in tutte le altre trasmissioni. 21 Normativa statale in materia di elezioni regionali La normativa statale vigente in materia di elezioni regionali è pubblicata sul sito web del Ministero dell’Interno al link http://elezioni.interno.it/normativa.html In particolare sul citato sito sono pubblicati.: 1. Ministero dell’Interno –; Le leggi elettorali - Elezioni comunali, provinciali, regionali. 2. Ministero dell’Interno – Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario secondo la disciplina statale "cedevole". Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature. 3. Ministero dell’Interno –Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale. Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione. 4. Ministero dell’Interno – Circolare n. 11 dell’8 aprile 2015 Rilevazione del materiale elettorale di proprietà dello Stato. Confezionamento dei plichi sigillati contenenti il bollo della sezione. AVVERTENZA: vanno comunque seguite le ulteriori istruzioni e circolari che potranno essere adottate dal Ministero dell’Interno e di volta in volta pubblicati o aggiornati Normativa regionale in materia di elezioni regionali La normativa regionale è consultabile nel testo vigente sul sito web della regione Liguria al link https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/ - Statuto della Regione Liguria - Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (articolo 13) 22 CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Vice Segreteria Generale Gestione del Processo Normativo Dott.ssa Maria Emma Vanni Il presente studio è stato curato da Settore Documentazione Studi e rapporti con gli Enti locali Dirigente dott. Franco Rizzo Ufficio Legislativo Dirigente dott.ssa Alda Santarella Lo studio è stato predisposto al fine di concorrere al migliore svolgimento delle funzioni dei Consiglieri regionali con un documento relativo alle elezioni regionali del 2015. I dossier e gli studi del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi consiliari e dei Consiglieri regionali. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. 23 24