A cura dell’Ufficio e Osservatorio elettorale regionale.
Testi e realizzazione grafica di Antonio Floridia e Irene Lorieri
La normativa di riferimento è la legge regionale n. 51 del 26 settembre
2014, che disciplina lo svolgimento delle elezioni del Presidente della
Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Toscana, e che ha
sostituito la precedente legge elettorale regionale (n. 25/2004).
Sono state inoltre apportate modifiche alla legge n. 74/2004 che
regolamenta il procedimento elettorale.
Con una modifica allo Statuto regionale, il numero dei componenti del
Consiglio Regionale è stato fissato a 40 (più il Presidente della Giunta)
LE NOVITA’ INTRODOTTE
1. Doppio turno
Se al primo turno nessun candidato ha
raggiunto il 40% di voti validi
è previsto il
2. Soglie di accesso
a) le coalizioni di lista che hanno ottenuto più del 10%, purché almeno una
lista che ne fa parte abbia raggiunto il 3%
b) le liste che, all’interno di una coalizione che ha raggiunto il 10%,
abbiano conseguito individualmente più del 3%
c) le liste che, pur facendo parte di una coalizione che non ha raggiunto il
10%, abbiano conseguito individualmente più del 5%
d) le liste non unite in coalizione che hanno raggiunto il 5%
3. Premio di
maggioranza
Scatta quando una coalizione di liste (o anche una singola lista, se un candidato
presidente ha una sola lista a sostegno):
Almeno il 60% (24 seggi) se
il presidente ottiene più del
45%
Almeno il 57.5% (23 seggi)
se il presidente ottiene più
del 40% e meno del 45%
Nel caso si proceda al
ballottaggio, la coalizione
collegata al vincitore
ottiene il 57.5% (23 seggi)
Combinazioni
possibili:
4. Preferenza agevolata
I nomi dei candidati sono riportati sulla scheda con una casella a
fianco: l’elettore deve soltanto tracciare un segno sul riquadro
5. Doppia preferenza
di genere
L’elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un
segno nella casella posta a fianco del nome del candidato. Nel caso
di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare
candidati di genere diverso.
ALTRI CASI:
• Se l’elettore esprime tre preferenze, sono considerate valide le prime due preferenze espresse
a candidati di genere diverso, secondo l’ordine di presentazione della lista; o solo la prima
preferenza, nel caso in cui le tre preferenze siano espresse tutte a favore di candidati dello stesso
genere
• SE l’elettore esprime quattro o più preferenze, tutte le preferenze sono da considerare non
valide, ferma restando la validità del voto per la lista e per il candidato presidente ad esso
collegata
6. Lista regionale
Ogni lista ha la possibilità di presentare una lista regionale bloccata
(facoltativa) di massimo tre candidati.
In questo caso i candidati della lista regionale sono i primi ad essere eletti
I nomi dei candidati di questa lista non sono indicati sulla scheda, ma
solo sul manifesto. Nel caso sia presente tale lista, sulla scheda, sotto
il simbolo, viene riportata la dicitura “lista regionale presente”
7. Nuova articolazione
territoriale
9 province
13
circoscrizioni
Firenze è
divisa in 4
circoscrizioni
8 Ordine alternato di
genere nelle
candidature.
Ogni lista deve presentare i candidati e le
candidate in ordine alternato di genere.
Numero minimo e massimo di candidati, per ciascuna
circoscrizione
Circoscrizione
Numero minimo di candidati
circoscrizionali
Numero massimo di
candidati circoscrizionali
Arezzo
4
8
Firenze 1
4
8
Firenze 2
4
6
Firenze 3
2
4
Firenze 4
2
4
Grosseto
2
4
Livorno
4
8
Lucca
4
8
Massa Carrara
2
4
Pisa
4
8
Pistoia
4
6
Prato
4
6
Siena
4
6
A CURA DELLA REGIONE
TOSCANA
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NOVITA` legge elettorale_ Regione Toscana