CORSO DI FORMAZIONE 2013
Approfondimenti fiscali e giuridici per le società affiliate FIV
LEGGE 398 DEL 16/12/1991
REQUISITI OGGETTIVI
• Esercizio
dell’opzione
• Rispetto del limite
dimensionale non
superiore a € 250.000
ESERCIZIO DELL’OPZIONE
• In presenza di proventi di natura commerciale, per poter usufruire delle L.398/91, occorre
esercitare l’apposita opzione (anche tramite comportamento concludente), vincolante per 5
anni. In caso di omessa o tardiva comunicazione dell’opzione, la stessa rimane comunque
“valida” in virtù del principio del “comportamento concludente”
• Per comportamento concludente si intende tutta una serie di atteggiamenti messi in atto da
parte del contribuente (ASD) che facciano presupporre chiaramente la scelta del regime
opzionale
• I soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA devono comunicare
l’opzione all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate utilizzando specifica modulistica
• L’opzione va, inoltre, comunicata alla SIAE prima dell’inizio dell’anno solare nel quale si
intende usufruire del regime agevolato
RISPETTO DEL LIMITE DIMENSIONALE
NON SUPERIORE AI € 250.000
• Possono usufruire del regime agevolato le associazioni sportive dilettantistiche che nel
corso del periodo di imposta precedente non abbiano conseguito proventi da attività
commerciali per un importo superiore a € 250.000
• Per le associazioni di nuova costituzione l’adesione al regime agevolato può avvenire
attraverso una dichiarazione di inizio attività nella quale è indicato l’importo previsto
• Le associazioni di nuova costituzione con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare devono, inoltre, rapportare il limite massimo dei proventi al periodo
intercorrente tra la data di costituzione e il termine dell’esercizio, computandolo a
giorni
• In caso di superamento del limite di € 250.000 nel corso del periodo di imposta, gli
effetti dell’opzione terminano a decorrere dal mese successivo
LEGGE 398 DEL 16/12/1991
REQUISITI SOGGETTIVI
• Svolgimento di attività
sportiva dilettantistica,
compresa attività didattica
• Affiliazione a Federazioni
Sportive nazionali o ad Enti
di promozione sportiva
• Assenza di fine di lucro
LE PRESUNZIONI DI
COMMERCIALITÁ
ART. 148 TUIR. Sono sempre considerate attività commerciali:
• Cessione di nuovi beni
• Somministrazione pasti
• Erogazione acqua, luce e gas
• Prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e deposito
• Servizi portuali ed aeroportuali
• Gestione spaccio e mensa
• Organizzazione viaggi turistici
• Gestione di fiere ed esposizioni
• Pubblicità commerciale
• Telecomunicazioni e radiodiffusioni
LE PRESUNZIONI DI
COMMERCIALITÁ
ART. 148 TUIR
Si considera, inoltre, commerciale qualsiasi attività, effettuata
dall’associazione, dietro pagamento di corrispettivi specifici, in
favore di “non soci”
LE PRESUNZIONI DI
COMMERCIALITÁ
ART. 149 TUIR
L’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora
eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero
periodo di imposta
LE PRESUNZIONI DI
COMMERCIALITÁ
Proventi da attività commerciali – ESCLUSIONI:
• Plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 TUIR, comprese quelle per cessione di
diritti a prestazioni sportive degli atleti
• Quote associative e liberalità
• Premi di addestramento e di formazione tecnica
• Proventi nel limite di € 51.645,69 di cui all’art. 25 comma II L. 133/99
• Corrispettivi specifici dei soci ed associati per l’attività in diretta attuazione degli
scopi istituzionali di cui all’art. 148 comma II TUIR
• Raccolte fondi e contributi pubblici di cui all’art. 143 comma III TUIR
LE PRESUNZIONI DI
COMMERCIALITÁ
ART. 25 LEGGE 133/1999
Per un numero di eventi non superiore a 2 all’anno e per un
importo fino a € 51.645,69 , non concorrono alla formazione
del reddito delle ASD che si avvalgono della L. 398/91
I proventi realizzati nello svolgimento
di attività commerciali connesse alle
attività istituzionali
I proventi realizzati mediante raccolte
pubbliche effettuate con carattere di
occasionalità e saltuarietà
ATTIVITÁ ISTITUZIONALE
ATTIVITÁ COMMERCIALE
Quote associative
Pubblicità
Corrispettivi specifici introitati a fronte di specifici
servizi resi a favore di soci, associati ecc.
Organizzazione di attività con ingresso a pagamento
nei confronti di non soci
Corrispettivi specifici introitati a fronte di specifici
servizi resi a favore di soci, associati, partecipanti di
altre società
Cessione di beni nuovi destinati alla vendita (es.
abbigliamento sportivo venduto con margine)
Proventi per attività non rientranti nell’art. 2195 c.c.
senza specifica organizzazione
Cessione dei diritti in esclusiva sulle prestazioni degli
atleti
Contributi ricevuti a fondo perduto per attività
istituzionale
Organizzazione di gite e viaggi
Raccolte occasionali pubbliche di fondi
Sponsorizzazioni
Elargizioni a titoli di liberalità erogate da persone
fisiche e/o enti pubblici e/o privati
Organizzazione di feste, stand gastronomici
Premio di addestramento e formazione tecnica
Gestione di bar, punti di ristoro e somministrazione
di alimenti e bevande
Incassi relativi alla vendita di abbigliamento sportivo
“in nome e per conto” degli associati e/o in forma di
gruppo di acquisto
Gestione di impianti sportivi aperti anche a non soci
(per incassi percepiti da questi)
Vendita del giornalino sociale venduto
prevalentemente agli associati
Prestazioni di servizi rese a non soci e non tesserati
IL REGIME FISCALE DEI BAR
INTERNI
ART. 148 TUIR
(Circolare n.124/98)
“l’espressa previsione di non commercialità…nei confronti esclusivamente
delle associazioni di promozione sociale, conferma per tutti gli altri enti di
tipo associativo l’orientamento già espresso in sede amministrativa, in base
al quale è stato affermato il carattere commerciale dell’attività di
somministrazione di alimenti o bevande nei bar interni ai circoli, anche se
svolta nei confronti di propri associati”
RISOLUZIONE N.38/E
QUESITO
Le disposizioni agevolative di cui all’art. 148 comma III TUIR, si applicano
anche alle società sportive dilettantistiche? In caso affermativo, i
corrispettivi specifici pagati dai “frequentatori e/o praticanti” della
società sportiva dilettantistica sono ricompresi nel regime agevolativo
recato da detta norma?
RISOLUZIONE N.38/E
RISPOSTA
L’art.148 comma III TUIR prevede la non imponibilità ai fini dell’imposta sui redditi di talune
prestazioni rese da specifiche categorie associative, quando sussistono congiuntamente i
seguenti presupposti:
- Le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi indicati
- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o
partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di
un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati
dalle rispettive organizzazioni nazionali
- Le stesse attività devono essere effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
Tale regime agevolativo si applica a condizione che le associazioni conformino i loro statuti a
specifiche clausole (comma VIII art. 148 TUIR) dirette a garantire la non lucratività dell’ente
nonché l’effettività del rapporto associativo
Qualora, invece, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano effettuate nei confronti di
soggetti che non rivestono la qualifica di soci né siano tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali, le stesse assumono rilevanza ai fini reddituali
STATUTO
CLAUSOLE OBBLIGATORIE PER POTER USUFRUIRE DI AGEVOLAZIONI FISCALI
• Oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche
(compresa la didattica)
• Attribuzione rappresentanza legale
• Ordinamento interno a base democratica
• Assenza di fini di lucro e divieto di distribuzione anche indiretta di utili
• Obbligo redazione annuale rendiconti economico-finanziarie
• Modalità di scioglimento dell’associazione
• Obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento
• Intrasmissibilità delle quote
STATUTO
CIRCOLARE N. 124 DEL 12 MAGGIO 1998
SONO CONSIDERATI DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI
 Cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate dall’associazione verso soci, partecipanti,
fondatori o organi amministrativi, a condizioni più favorevoli delle normali condizioni di mercato
 L’acquisto di beni o servizi, offerti o prestati da soci, a condizioni più favorevoli delle normali
condizioni di mercato
 La corresponsione di prestiti all’associazione con un tasso di interessi superiore di oltre 4 punti al
tasso ufficiale di sconto
 L’assunzione di soci come lavoratori dipendenti, con un salario del 20% superiore a quello
previsto dai contratti collettivi di lavoro di riferimento
 Il riconoscimento a gestori ed organi associativi di un corrispettivo superiore a quello massimo
previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni
STATUTO
DISPOSIZIONI PER LE ASD E LE SOCIETÁ SPORTIVE DI CAPITALI
1)
Divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni
sportive dilettantistiche che operino nell’ambito della medesima federazione sportiva
o disciplina associata (art. 90 comma 18-bis)
2)
Obbligo di osservare le disposizioni del CONI ed i regolamenti emanati dalle
Federazioni Nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui intendono associarsi
STATUTO
NON CONFORMITÁ DELLO STATUTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 17, 18 E
18-BIS DELL’ART.90 DELLA LEGGE N. 289/2002 E CONSEGUENTE DECADENZA
DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI
• Le disposizioni della legge n.398/91,e successive modificazioni, e le altre disposizioni
tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle
società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali o cooperative senza scopo
di lucro (COMMA I)
• Il trattamento fiscale previsto per rimborsi spese ed i compensi erogati agli sportivi
dilettanti si applica anche ai rapporti di co.co.co di natura amministrativa-gestionale di
natura non professionale ed il limite di esenzione fiscale è elevato a 7.500 Euro
(COMMA III)
STATUTO (segue)
NON CONFORMITÁ DELLO STATUTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 17, 18 E
18-BIS DELL’ART.90 DELLA LEGGE N. 289/2002 E CONSEGUENTE DECADENZA
DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI
• Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società ed ASD sono soggetti all’imposta di
registro in misura fissa (COMMA V)
• Gli atti ed i provvedimenti riguardanti le società ed ASD sono esenti dalle tasse di
concessione governativa (COMMA VII)
• Il corrispettivo in denaro o in natura erogato in favore di società ed ASD costituisce,
fino ad un importo annuo massimo di €200.000, spesa di pubblicità volta alla
promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica
attività del beneficiario (COMMA VIII)
STATUTO (segue)
NON CONFORMITÁ DELLO STATUTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 17, 18 E
18-BIS DELL’ART.90 DELLA LEGGE N. 289/2002 E CONSEGUENTE DECADENZA
DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI
• Le erogazioni liberali in favore di società ed ASD, fino all’importo annuo di € 1.500 sono
detraibili dall’IRPEF da parte del soggetto che effettua l’erogazione stessa (COMMA IX)
• Non sono soggetti ad IRAP i compensi ed i rimborsi spese corrisposti da società ed ASD ai
sensi dell’art.67 TUIR (COMMA X)
• Le ASD sono soggette alla disciplina di cui all’art. 149 TUIR in ordine alla perdita della
qualifica di ente non commerciale, indipendentemente dall’ammontare delle entrate di
natura commerciale (COMMA XI)
CORSO DI FORMAZIONE 2013
Approfondimenti fiscali e giuridici per le società affiliate FIV
A cura di
Avv. Alberto Volandri
[email protected]
Corte Lambruschini - Piazza Borgo Pila 40 Torre A - 16° piano 16129 - Genova
Tel. 010 5445505 - 3462308388
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