CORSO DI FORMAZIONE 2013 Approfondimenti fiscali e giuridici per le società affiliate FIV LEGGE 398 DEL 16/12/1991 REQUISITI OGGETTIVI • Esercizio dell’opzione • Rispetto del limite dimensionale non superiore a € 250.000 ESERCIZIO DELL’OPZIONE • In presenza di proventi di natura commerciale, per poter usufruire delle L.398/91, occorre esercitare l’apposita opzione (anche tramite comportamento concludente), vincolante per 5 anni. In caso di omessa o tardiva comunicazione dell’opzione, la stessa rimane comunque “valida” in virtù del principio del “comportamento concludente” • Per comportamento concludente si intende tutta una serie di atteggiamenti messi in atto da parte del contribuente (ASD) che facciano presupporre chiaramente la scelta del regime opzionale • I soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA devono comunicare l’opzione all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate utilizzando specifica modulistica • L’opzione va, inoltre, comunicata alla SIAE prima dell’inizio dell’anno solare nel quale si intende usufruire del regime agevolato RISPETTO DEL LIMITE DIMENSIONALE NON SUPERIORE AI € 250.000 • Possono usufruire del regime agevolato le associazioni sportive dilettantistiche che nel corso del periodo di imposta precedente non abbiano conseguito proventi da attività commerciali per un importo superiore a € 250.000 • Per le associazioni di nuova costituzione l’adesione al regime agevolato può avvenire attraverso una dichiarazione di inizio attività nella quale è indicato l’importo previsto • Le associazioni di nuova costituzione con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono, inoltre, rapportare il limite massimo dei proventi al periodo intercorrente tra la data di costituzione e il termine dell’esercizio, computandolo a giorni • In caso di superamento del limite di € 250.000 nel corso del periodo di imposta, gli effetti dell’opzione terminano a decorrere dal mese successivo LEGGE 398 DEL 16/12/1991 REQUISITI SOGGETTIVI • Svolgimento di attività sportiva dilettantistica, compresa attività didattica • Affiliazione a Federazioni Sportive nazionali o ad Enti di promozione sportiva • Assenza di fine di lucro LE PRESUNZIONI DI COMMERCIALITÁ ART. 148 TUIR. Sono sempre considerate attività commerciali: • Cessione di nuovi beni • Somministrazione pasti • Erogazione acqua, luce e gas • Prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e deposito • Servizi portuali ed aeroportuali • Gestione spaccio e mensa • Organizzazione viaggi turistici • Gestione di fiere ed esposizioni • Pubblicità commerciale • Telecomunicazioni e radiodiffusioni LE PRESUNZIONI DI COMMERCIALITÁ ART. 148 TUIR Si considera, inoltre, commerciale qualsiasi attività, effettuata dall’associazione, dietro pagamento di corrispettivi specifici, in favore di “non soci” LE PRESUNZIONI DI COMMERCIALITÁ ART. 149 TUIR L’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta LE PRESUNZIONI DI COMMERCIALITÁ Proventi da attività commerciali – ESCLUSIONI: • Plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 TUIR, comprese quelle per cessione di diritti a prestazioni sportive degli atleti • Quote associative e liberalità • Premi di addestramento e di formazione tecnica • Proventi nel limite di € 51.645,69 di cui all’art. 25 comma II L. 133/99 • Corrispettivi specifici dei soci ed associati per l’attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali di cui all’art. 148 comma II TUIR • Raccolte fondi e contributi pubblici di cui all’art. 143 comma III TUIR LE PRESUNZIONI DI COMMERCIALITÁ ART. 25 LEGGE 133/1999 Per un numero di eventi non superiore a 2 all’anno e per un importo fino a € 51.645,69 , non concorrono alla formazione del reddito delle ASD che si avvalgono della L. 398/91 I proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse alle attività istituzionali I proventi realizzati mediante raccolte pubbliche effettuate con carattere di occasionalità e saltuarietà ATTIVITÁ ISTITUZIONALE ATTIVITÁ COMMERCIALE Quote associative Pubblicità Corrispettivi specifici introitati a fronte di specifici servizi resi a favore di soci, associati ecc. Organizzazione di attività con ingresso a pagamento nei confronti di non soci Corrispettivi specifici introitati a fronte di specifici servizi resi a favore di soci, associati, partecipanti di altre società Cessione di beni nuovi destinati alla vendita (es. abbigliamento sportivo venduto con margine) Proventi per attività non rientranti nell’art. 2195 c.c. senza specifica organizzazione Cessione dei diritti in esclusiva sulle prestazioni degli atleti Contributi ricevuti a fondo perduto per attività istituzionale Organizzazione di gite e viaggi Raccolte occasionali pubbliche di fondi Sponsorizzazioni Elargizioni a titoli di liberalità erogate da persone fisiche e/o enti pubblici e/o privati Organizzazione di feste, stand gastronomici Premio di addestramento e formazione tecnica Gestione di bar, punti di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande Incassi relativi alla vendita di abbigliamento sportivo “in nome e per conto” degli associati e/o in forma di gruppo di acquisto Gestione di impianti sportivi aperti anche a non soci (per incassi percepiti da questi) Vendita del giornalino sociale venduto prevalentemente agli associati Prestazioni di servizi rese a non soci e non tesserati IL REGIME FISCALE DEI BAR INTERNI ART. 148 TUIR (Circolare n.124/98) “l’espressa previsione di non commercialità…nei confronti esclusivamente delle associazioni di promozione sociale, conferma per tutti gli altri enti di tipo associativo l’orientamento già espresso in sede amministrativa, in base al quale è stato affermato il carattere commerciale dell’attività di somministrazione di alimenti o bevande nei bar interni ai circoli, anche se svolta nei confronti di propri associati” RISOLUZIONE N.38/E QUESITO Le disposizioni agevolative di cui all’art. 148 comma III TUIR, si applicano anche alle società sportive dilettantistiche? In caso affermativo, i corrispettivi specifici pagati dai “frequentatori e/o praticanti” della società sportiva dilettantistica sono ricompresi nel regime agevolativo recato da detta norma? RISOLUZIONE N.38/E RISPOSTA L’art.148 comma III TUIR prevede la non imponibilità ai fini dell’imposta sui redditi di talune prestazioni rese da specifiche categorie associative, quando sussistono congiuntamente i seguenti presupposti: - Le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi indicati - Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali - Le stesse attività devono essere effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Tale regime agevolativo si applica a condizione che le associazioni conformino i loro statuti a specifiche clausole (comma VIII art. 148 TUIR) dirette a garantire la non lucratività dell’ente nonché l’effettività del rapporto associativo Qualora, invece, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soci né siano tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, le stesse assumono rilevanza ai fini reddituali STATUTO CLAUSOLE OBBLIGATORIE PER POTER USUFRUIRE DI AGEVOLAZIONI FISCALI • Oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche (compresa la didattica) • Attribuzione rappresentanza legale • Ordinamento interno a base democratica • Assenza di fini di lucro e divieto di distribuzione anche indiretta di utili • Obbligo redazione annuale rendiconti economico-finanziarie • Modalità di scioglimento dell’associazione • Obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento • Intrasmissibilità delle quote STATUTO CIRCOLARE N. 124 DEL 12 MAGGIO 1998 SONO CONSIDERATI DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI Cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate dall’associazione verso soci, partecipanti, fondatori o organi amministrativi, a condizioni più favorevoli delle normali condizioni di mercato L’acquisto di beni o servizi, offerti o prestati da soci, a condizioni più favorevoli delle normali condizioni di mercato La corresponsione di prestiti all’associazione con un tasso di interessi superiore di oltre 4 punti al tasso ufficiale di sconto L’assunzione di soci come lavoratori dipendenti, con un salario del 20% superiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro di riferimento Il riconoscimento a gestori ed organi associativi di un corrispettivo superiore a quello massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni STATUTO DISPOSIZIONI PER LE ASD E LE SOCIETÁ SPORTIVE DI CAPITALI 1) Divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata (art. 90 comma 18-bis) 2) Obbligo di osservare le disposizioni del CONI ed i regolamenti emanati dalle Federazioni Nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui intendono associarsi STATUTO NON CONFORMITÁ DELLO STATUTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 17, 18 E 18-BIS DELL’ART.90 DELLA LEGGE N. 289/2002 E CONSEGUENTE DECADENZA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI • Le disposizioni della legge n.398/91,e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali o cooperative senza scopo di lucro (COMMA I) • Il trattamento fiscale previsto per rimborsi spese ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti si applica anche ai rapporti di co.co.co di natura amministrativa-gestionale di natura non professionale ed il limite di esenzione fiscale è elevato a 7.500 Euro (COMMA III) STATUTO (segue) NON CONFORMITÁ DELLO STATUTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 17, 18 E 18-BIS DELL’ART.90 DELLA LEGGE N. 289/2002 E CONSEGUENTE DECADENZA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI • Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società ed ASD sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa (COMMA V) • Gli atti ed i provvedimenti riguardanti le società ed ASD sono esenti dalle tasse di concessione governativa (COMMA VII) • Il corrispettivo in denaro o in natura erogato in favore di società ed ASD costituisce, fino ad un importo annuo massimo di €200.000, spesa di pubblicità volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario (COMMA VIII) STATUTO (segue) NON CONFORMITÁ DELLO STATUTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 17, 18 E 18-BIS DELL’ART.90 DELLA LEGGE N. 289/2002 E CONSEGUENTE DECADENZA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI • Le erogazioni liberali in favore di società ed ASD, fino all’importo annuo di € 1.500 sono detraibili dall’IRPEF da parte del soggetto che effettua l’erogazione stessa (COMMA IX) • Non sono soggetti ad IRAP i compensi ed i rimborsi spese corrisposti da società ed ASD ai sensi dell’art.67 TUIR (COMMA X) • Le ASD sono soggette alla disciplina di cui all’art. 149 TUIR in ordine alla perdita della qualifica di ente non commerciale, indipendentemente dall’ammontare delle entrate di natura commerciale (COMMA XI) CORSO DI FORMAZIONE 2013 Approfondimenti fiscali e giuridici per le società affiliate FIV A cura di Avv. Alberto Volandri [email protected] Corte Lambruschini - Piazza Borgo Pila 40 Torre A - 16° piano 16129 - Genova Tel. 010 5445505 - 3462308388