Attività di controllo EnC –
analisi delle principali criticità
1
1. ATTIVITA’
DI ANALISI
2. SELEZIONE
DEI SOGGETTI
ATTIVITA’ DI CONTROLLO
ENTI NON COMMERCIALI
3. ATTIVITA’ DI
CONTROLLO
4. ESITO
ATTIVITA’ DI
CONTROLLO
2
1. ATTIVITA’ DI ANALISI
3
1.1 Tipologia di Enti non commerciali
Il Terzo settore si caratterizza per la frammentarietà
della normativa che regolamenta le varie tipologie di
enti.
Ai fini fiscali la definizione di Enc è contenuta nell’art. 73 del
TUIR, comma 1, lett. c). In tale categoria sono ricompresi:
Tra le diverse forme giuridiche assunte dagli enti non profit un ruolo
preponderante hanno le associazioni non riconosciute.
4
1.2 Circolare n. 13/E del 2009
Monitoraggio
a livello
locale
Enc
Imprese
dissimulate sotto
forma di
associazioni
ABUSO DEI
REGIMI
AGEVOLATIVI
È necessario effettuare un monitoraggio, a livello locale, “allo
scopo di individuare i più rilevanti rischi di abuso dei regimi
agevolativi, pianificando un numero di controlli idoneo a
supportare l’effetto DETERRENZA”.
5
1.3 Circolare n. 20 del 2010 e n. 21 del 2011
L’attività di controllo è volta ad intercettare gli abusi delle
norme agevolative riservate enti non commerciali.
Obiettivi strategici:
Repressivi
• Evasione (elusione)
pregressa recuperata
Dissuasivi
• Fuoriuscita dei soggetti privi
dei requisiti di appartenenza
6
2. SELEZIONE DEI SOGGETTI
7
2.1 Strumenti di selezione
Fonti
informative
INTERNE
Dati e
informazioni
sulla base di
quanto
dichiarato dal
contribuente
(es. apertura
c.f., p. Iva e
variazioni dati,
mod. EAS,mod.
Unico Enc,
mod. 770/S
ecc…)
Fonti
informative
ESTERNE
-
Internet
Registri
elenchi trasmessi dalla SIAE
dati in possesso dei Comuni
CONI (riconoscimento dello status di ASD)
ENPALS (certificato di agibilità per spettacoli)
Regione (APS, OdV e Coop. Sociali)
Ministero Interno e Ministero Lavoro (APS)
Ministero Affari Esteri (Ong)
Ai sensi dell’art. 32, primo comma, n. 5, del DPR
n. 600/1973 per l’adempimento dei loro compiti gli
uffici possono richiedere agli organi e alle
Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non
economici […] la comunicazione, anche in
deroga a contrarie disposizioni legislative,
statutarie o regolamentari, di dati e notizie
relativi a soggetti indicati singolarmente o
per categorie.
8
3. ATTIVITA’ DI CONTROLLO
9
3.1 Finalità
L’attività di controllo sostanziale è volta ad intercettare le
circostanze sintomatiche dello svolgimento di vere e proprie
attività lucrative, non indirizzate al perseguimento di
esclusive finalità di carattere sociale.
Attività Istruttorie:
Interne
(questionario, invito al
contraddittorio, indagini
finanziarie, ecc…)
Esterne (accessi
brevi, accessi mirati e
verifiche)
Attività
comm.li
non >
attività
istituzionali
Requisiti e
presupposti
per usufruire
delle
agevolazioni
Proventi
comm.li
regolarmente
dichiarati
10
3.2 Autorizzazione all’accesso
Dalla qualificazione dei locali discende il diverso regime autorizzatorio
(art. 32 e 33 DPR n. 600/1973 e art. 52 del DPR n. 633/1972).
1) I locali sono adibiti
esclusivamente
all’esercizio di attività
commerciale, agricola,
artistica o professionale
(non prevalente).
2) I locali sono adibiti
sia alle predette
attività che ad
attività
istituzionale.
3)
I
locali
sono
adibiti
esclusivamente ad abitazione
e/o allo svolgimento delle sole
attività istituzionali.
L’accesso ai locali –
separati e distinti da
quelli in cui è svolta
attività istituzionale –
può avvenire senza
autorizzazione del
Procuratore
della
Repubblica.
L’accesso può essere
eseguito solo previa
autorizzazione del
Procuratore della
Repubblica
ma
senza la necessità
che sussistono gravi
indizi di evasione
L’accesso può avvenire solo
previa autorizzazione della
Procura della Repubblica,
che può essere chiesta solo
qualora
sussistano
gravi
indizi di violazioni delle
norme tributarie, tali da
giustificare la necessità di
ricercare
ed
acquisire
particolare documentazione e
ogni altro elemento idoneo a
fornire prova delle violazioni
ipotizzate
11
3.3 Metodologia di controllo
Previsioni
statutarie
ESAME
attività
svolta
Esecuzione
dei
pagamenti/
versamenti
Iscrizione
nei
registri
Adempimenti
fiscali e
contabili
12
3.4 Previsioni statutarie
Enti
ex art.
148 TUIR
(comma 8)
PREVISIONI STATUTARIE
Assenza di fini di lucro (per le onlus
perseguimento di finalità di solidarietà sociale)
esclusivo
Democraticità della struttura

OdV
Onlus
APS
ASD ed
enti ex L.
398/91







Elettività e la gratuità delle cariche associative

Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti

Criteri di ammissione e esclusione degli aderenti

Obblighi e diritti degli aderenti

Obbligo di formazione del bilancio

Modalità di formazione del bilancio













Svolgimento attività ex art. 10 D.Lgs n. 460/97
Divieto di distribuzione degli utili ecc.




Obbligo di impiego degli utili
Devoluzione del patrimonio


Disciplina uniforme rapporto associativo e esclusione
temporaneità della partecipazione


Utilizzo dell’acronimo o della denominazione
Intrasmissibilità della quota o contributo associativo
Denominazione, oggetto sociale e rappresentanza


13
3.4 Previsioni statutarie (segue)
L’esame dell’atto costitutivo e dello statuto consentono di appurare:
• la natura giuridica dell’organizzazione;
• il rispetto dei presupposti per beneficiare delle disposizioni di favore.
 Si precisa che le disposizioni di favore di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 dell’art. 148
TUIR si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino a
alle clausole indicate dal predetto articolo, al comma 8 del TUIR.
 Ad esempio (cfr. circolare 21/E del 2003), nel caso di ASD è necessario che
tali Enti, per beneficiare delle norme di favore (art. 148 TUIR e L. n.
398/1991), inseriscano nei propri statuti le prescrizioni dell’art. 148, comma 8,
del TUIR e dell’art. 90, comma 17, della Legge n. 289/2002.
Art. 148, comma 3, TUIR (soggetti
destinatari): Associazioni politiche, sindacali e
di categoria, religiose, assistenziali, culturali,
sportive dilettantistiche, di promozione sociale e
di formazione extra scolastica della persona
Corrispettivi
specifici
Esclusione
della
commercialità
Attività
istituzionali
14
3.4.1 Democraticità della vita associativa
Disciplina uniforme del rapporto associativo.
Esclusione espressa della temporaneità della partecipazione.
Diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e
dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Gli enti devono fornire
la prova che la vita
associativa è ispirata a
principi di democraticità
e che non è temporanea
al fine di fruire
occasionalmente di
taluni servizi (Sent. CTP
di Pisa n. 8/2011 secondo
cui “la formale appartenenza
all’associazione
e la apparente regolarità
statutaria non è di per sé
sufficiente all’ammissione
al regime fiscale agevolato.)
Elementi di valutazione
- Libro soci
- Libro delle assemblee
- Verbali di assemblea
- Convocazioni assemblee
- Questionari
15
Democraticità della vita associativa (caso 1)
ESITO DEL CONTROLLO:
• svolgimento esclusivo di un’attività di natura commerciale
• mancata iscrizione nel registro del CONI
• mancata democraticità nella partecipazione alla vita
associativa
 Strumento di indagine utilizzato: questionario
A conclusione di controllo svolto nei confronti di una ASD del riminese è emerso
che le attività realizzate erano riconducibili alla gestione di una palestra
organizzata in una struttura di circa 800 mq su due piani di un edificio
commerciale, con dotazione di una superficie adibita a parcheggio di circa 321
mq.
I controlli hanno evidenziato inoltre la mancata iscrizione al registro del CONI e
la mancata democraticità nella partecipazione alla vita associativa dell’Ente.
In particolare è stata riscontrata la mancata convocazione alle assemblee
nonché, dal libro soci, la partecipazione temporanea all’associazione al solo
fine di usufruire dei servizi erogati per il periodo di iscrizione.
16
Democraticità della vita associativa (caso 2)
ESITO DEL CONTROLLO
• mancata partecipazione alla vita associativa
Da una verifica svolta nei confronti di un’associazione è emersa una pressoché
inesistente partecipazione alle assemblee. Le assemblee degli associati sono
convocate unicamente per l’approvazione del rendiconto economico finanziario. Non
esiste un libro dei verbali delle assemblee. I verbali rinvenuti sono conservati in ordine
sparso e in maniera disordinata.
Inoltre, dall’analisi del numero dei partecipanti alle assemblee convocate nel corso degli
anni, confrontato con il numero complessivo degli associati, è stato quantificato un loro
rapporto non coerente in misura significativa (ovvero sono stati registrati dai n. 4
ai n. 10 partecipanti alle assemblee rispetto ai circa n. 480 associati complessivi). Ancor
più bassa partecipazione alle assemblee per la nomina del consiglio direttivo nelle quali
erano presenti solo i soci che sarebbero stati eletti.
È emerso che l’ente non possiede e non ha mai posseduto un libro soci con
l’annotazione storica del momento in cui il soggetto si è associato.
Il libro soci è stato fatto coincidere con l’elenco dei tesserati inviato annualmente all’ente
nazionale di promozione sociale.
Al riguardo, si sottolinea che tale elenco non può soddisfare le informazioni del libro soci.
Dal libro soci, infatti, si deve desumere con chiarezza quando è avvenuta l’iscrizione o la
data di cessazione. Del resto la correttezza del libro soci è fondamentale per
comprendere il numero degli associati effettivi in un dato momento per stabilire la
validità delle assemblee tenute in prima convocazione.
17
3.4.2 Divieto di distribuzione degli utili
 In fase di controllo occorre verificare che di fatto non vengano
distribuiti utili in modo diretto e indiretto, eseguendo, se necessario,
anche specifiche indagini finanziarie.
 L’art. 148 del TUIR non fornisce indicazioni sulla nozione di
“distribuzione indiretta” di utili o avanzi di gestione.
 Con la circolare n. 124/E del 1998 è stato chiarito che ai fini
dell’interpretazione di tale nozione possono soccorrere i criteri stabiliti
dall’art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 460/1997.
 Adempimento contabile: redazione e approvazione del rendiconto
economico-finanziario.
Ulteriori precisazioni sono state fornite con:
o Risoluzione n. 294/E del 2002 (disapplicazione ex art. 37 bis DPR 600/1973)
o Risoluzione n. 9/E del 2007 (cumulo dei compensi)
18
3.4.2 Divieto di distribuzione degli utili (segue)
Indagini finanziarie
 art. 32 del DPR n. 600/1973 e art. 51 del DPR n. 633/1972
 circolare n. 32/E del 2006
Strumento incisivo di indagine della posizione del contribuente:
 in presenza di indizi di evasione in capo all’associazione;
 per il controllo della posizione dei rappresentanti legali e
degli associati qualora sussista un significativo divario tra i
redditi dichiarati e quanto attribuibile in base all’attività, alla
potenziale capacità reddituale, alla consistenza del patrimonio.
19
3.4.3 Giurisprudenza –
natura sostanziale dell’attività svolta
 Cassazione Civile, Sez. Trib. 12/05/2010, Sent. n. 11456. Non è affatto
sufficiente “ al fine della fruizione del trattamento tributario di favore in esame,
né la mera appartenenza dell’ente alla categoria delle associazioni in questione,
né la conformità dello statuto delle norme stabilite per il riconoscimento della
relativa qualifica (con eventuale applicazione di diverse tributarie specifiche,
quali, nella specie, quelle dettate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398)”.
 CTP di Treviso, Sent. n. 70/2010 “ ai fini dell’inquadramento del soggetto
nell’ambito degli obblighi di natura tributaria, l’Associazione che si presenti quale
ente caratterizzato da finalità istituzionali come lo sport ed in realtà eserciti
un’attività concretamente commerciale deve essere assoggettata alla disciplina
relativa agli enti commerciali aventi scopo di lucro”.

CTP di Pisa, Sez. I, Sent. n. 8/2011 “per poter usufruire delle agevolazioni
fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche non è sufficiente che le
stesse appartengono alla categoria specifica di riferimento e che lo statuto sia
redatto nel rispetto delle norme stabilite per il riconoscimento di detta qualifica.
È necessario che quanto sopra non sia soltanto una mera formalità ma che sia
effettivamente rispettato. L’attività deve essere svolta nel rispetto dello statuto e
gli organi ivi previsti devono esistere e funzionare effettivamente. In caso di
disconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate le conduzioni di fruibilità
devono essere accertate dal giudice di merito e sulla base delle prove fornite
dall’associazione”.
20
3.5 Adempimenti fiscali/contabili
presentazione della dichiarazione modello Unico Enc
presentazione del modello EAS
presentazione del mod. 770 semplificato
tenuta della contabilità secondo le disposizioni del DPR
n. 600/1973
 tenuta di una contabilità separata in caso di attività
“mista” (sia istituzionale che commerciale)
 liquidazione e versamento dell’IVA
 redazione ed approvazione del rendiconto economicofinanziario
 redazione del rendiconto e relazione illustrativa per le
raccolte pubbliche




21
Adempimenti contabili fiscali (caso 3)
ESITO DEL CONTROLLO
• comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali – Modello EAS
• irregolare tenuta della contabilità
L’associazione di promozione sociale verificata ha inviato telematicamente il mod. EAS in data XXX.
Il modello trasmesso è stato redatto in modo parziale in quanto sono stati compilati solamente
n. 5 campi sui n. 38 richiesti. Non è stata, infatti, data risposta ai quesiti sulla natura dell’ente
associativo, come ad esempio le informazioni relative alla vendita di beni/prestazioni di servizi
eventualmente svolte, agli organi amministrativi e quelle relative alla vita associativa dell’ente.
Nel corso delle operazioni di controllo è stato appurato che la maggior parte dei proventi derivanti
da prestazioni di servizi (pari al 90%) realizzati nei confronti di n. 2 società a responsabilità limita,
per l’organizzazione di eventi di intrattenimento (discoteca e musica con strumenti meccanici),
sono stati incassati con modalità non tracciate. Tale circostanza, sintomatica di una scarsa
trasparenza nella gestione finanziaria dell’associazione, ha fatto presumere una distribuzione
indiretta degli utili in quanto non è stato possibile individuare il reale soggetto che ha incassato le
somme. Dalla documentazione contabile ed extra contabile, inoltre, non è stato possibile verificare
come sono stati impiegati gli avanzi di gestione.
Sono state riscontrate incongruenze tra la documentazione contabile consegnata e la situazione
finanziaria. In particolare, è stato constatato che non è stata tenuta alcuna annotazione sui
movimenti in contanti in modo da consentire il controllo dei flussi finanziari né alcun documento
riepilogativo degli eventuali rimborsi spese nei confronti del personale. Il rendiconto economico
finanziario è risultato inoltre incompleto e carente delle informazioni attinenti alla gestione
finanziaria dell’ente (conto cassa).
Infine, non è stata tenuta una precisa contabilità separata per rappresentare in maniera chiara e
trasparente le voci di bilancio afferenti all’attività istituzionale, commerciale e i costi promiscui.
22
3.5.1 Contabilità separata
L’Agenzia delle Entrate non ha
fornito un’indicazione univoca su
come
tenere
la
contabilità
separata.
Con la risoluzione n. 86/E del
2002 è stato precisato che la
tenuta di un unico impianto
contabile e un unico piano dei
conti, strutturato in modo da
poter
individuare
in
ogni
momento le voci destinate
all’attività istituzionale e quelle
destinate all’attività commerciale,
non è di ostacolo alla eventuale
attività di controllo esercitata
dagli organi competenti.
C/Economico
COSTI
RICAVI
C) Costi commerciali Ricavi commerciali
C1- servizi pulizia
I) Spese attività istit. Entrate istituzionali
I1 – servizi pulizia istit.
P) Costi promiscui
P1 – servizi di pulizia
promiscui
Coefficiente di deducibilità
costi promiscui (P)
= Ric. Comm.li ÷ Tot Ric
23
3.5.2 Il regime di cui alla Legge n. 398/1991–
requisito soggettivo e oggettivo
REQUISITO OGGETTIVO
REQUISITO SOGGETTIVO
Rispetto di limiti dimensionali
Soggetti ammessi:
 associazioni senza
lucro e pro loco
fine
di
 società e ASD
 associazioni bandistiche e cori
amatoriali, filodrammatiche, di
musica
e
danza
popolare,
legalmente costituite senza fine di
lucro
Opzione Circ. n. 21/E del 2003
 Decadenza Circ. n. 43/E del 2000
 Ente di nuova costituzione
Risoluzione n. 63/E del 2006
È necessario che nel periodo d’imposta
precedente siano stati conseguiti
nell’esercizio di attività commerciali
proventi per un importo non superiore
a € 250.000,00.
D.M. 18 maggio 1995, punto1,
comma 3 dell’Allegato E “Criterio
di cassa e di fatturazione”.
Nella determinazione del limite di €
250.000,00 si deve tener conto:
 in presenza di fattura, dei proventi
fatturati, anche se non riscossi;
 in mancanza di fattura, dei proventi
incassati
24
3.6 Esecuzione dei pagamenti e dei
versamenti
Ai sensi dell’art. 25 della legge n. 133/1999, i
pagamenti a favore di enti, associazioni e
società sportive dilettantistiche ed i versamenti
da queste effettuati devono essere eseguiti, se di
importo superiore ad euro 516,46, tramite conti correnti
bancari o postali ad esse intestati, ovvero secondo modalità
tracciate.
L’inosservanza della presente disposizione comporta la
decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge n. 398/1991.
25
Irregolarità contabili e imputazione di costi fittizi
(caso 4)
ESITO DEL CONTROLLO
• mancata/irregolare predisposizione del rendiconto economico-finanziario
• indebita detrazione dei costi per rimborsi a sportivi dilettanti
A seguito di un controllo svolto nei confronti di un’associazione in regime L. 398/1991 è
stato appurato che il rendiconto economico-finaziario non è stato redatto in maniera
conforme alle prescrizioni indicate nel DPR 600/1973. In particolare i verificatori hanno
riscontrato che tale documento non è stato predisposto in maniera chiara e trasparente e
sono state riscontrate numerose cancellazioni e abrasioni.
Inoltre, l’Associazione non ha redatto il rendiconto richiesto in occasione di una raccolta
fondi, né è stata allegata a quest’ultimo la relazione illustrativa.
Dai controlli effettuati è emerso, infine, che l’Associazione ha corrisposto € 70.000 a titolo
di compensi erogati nei limiti di € 7.500 (quindi non soggetti a ritenuta) nei confronti di n.
10 sportivi dilettanti. Gli atleti in questione, a seguito di invio di questionario, hanno
dichiarato di non aver mai ricevuto tali compensi. Tali costi sono stati recuperati a
tassazione in quanto fittizi.
È stata, infine, riscontrata la mancata tracciabilità di numerose operazioni di incasso e
versamento superiori alla soglia di € 516,00. Ciò ha comportato la decadenza dal regime ex
L. n. 398/1991.
26
3.7 Esame dell’attività svolta dall’EnC
Lo scopo di questa fase del controllo è verificare che la “reale”
attività svolta dall’Ente non sia di natura commerciale ai sensi
degli artt. 73 e 55 del TUIR.
ATTIVITÀ OGGETTIVAMENTE COMMERCIALI
ex art. 148, comma 4, TUIR e art. 4, comma 5, DPR n. 633/1972
•
Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita.
•
Erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia
elettrica e vapore.
•
Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale.
•
Gestione di spacci aziendali e di mense e somministrazione di pasti.
•
Prestazioni di trasporto e di deposito merci.
•
Trasporto di persone.
•
Organizzazione di viaggi e di soggiorni turistici.
•
Prestazioni alberghiere e di alloggio.
•
Pubblicità commerciale.
•
Telecomunicazioni e radiodiffusioni.
27
3.7.1 Esempi di controlli eseguibili
Enti Associativi
Onlus
OdV
- Rispetto delle prescrizioni
statutarie.
- Rispetto degli adempimenti
contabili/fiscali.
- Individuazione dei soggetti
destinatari dell’attività.
- Modalità di accesso ai locali da
parte dell’utenza.
- Orari e periodo di apertura.
- Forme pubblicitarie adottate.
- Esistenza di offerte promozionali,
tariffe, sconti.
- Riscontro del n. di persone
presenti all’interno dei locali e
distinzione tra associati e terzi.
- Rilevazione dei corrispettivi
conseguiti per attività collaterali,
quali bar, ristoranti, vendita
articoli vari, esistenza di contratti
di sponsorizzazione e di
pubblicità.
- Organizzazione di spettacoli.
- Rispetto delle prescrizioni
statutarie.
- Rispetto degli adempimenti
contabili/fiscali.
- Riscontro della sede effettiva.
- Verifica dell’ascrivibilità dell’attività
svolta nell’ambito dei settori ex
art. 10 D.Lgs. n. 460/97.
- Individuazione dei destinatari
dell’attività
- Esistenza e quantificazione degli
apporti economici ricevuti da
Amministrazioni e enti pubblici.
- Progetti realizzati.
- Modalità di raccolta dei fondi e
fonti di finanziamento.
- Carattere occasionale delle
raccolte pubbliche e obbligo di
rendicontazione autonoma.
- Verifica della prevalenza
dell’attività istituzionale rispetto
alle eventuali attività connesse.
- Ammontare dei proventi derivanti
delle attività connesse (rispetto
del limite).
- Iscrizione nel registro.
- Rispetto delle prescrizioni
statutarie.
- Rispetto degli adempimenti
contabili/fiscali.
- Verifica della gratuità delle
prestazioni rese dagli aderenti.
- Sussistenza di rimborsi spesa
forfettari di importi eccessivi e
non riconducibili a spese
sostenute e anticipate.
- Individuazione delle risorse
economiche e finanziarie
impiegate per l’attività.
- Esistenza di convenzioni con enti
pubblici.
- Tipologia di attività svolta e
modalità di erogazione.
- Progetti realizzati.
- Svolgimento di attività
commerciali e produttive
marginali.
28
3.7.2 Sponsorizzazioni e pubblicità
La sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive con il quale un
soggetto (sponsorizzato) riceve da un’impresa (sponsor) una somma di denaro
o di altri beni per il finanziamento di una manifestazione durante la quale il
soggetto sponsorizzato si impegna a pubblicizzare il nome, il marchio,
l’immagine, l’attività o i prodotti dell’impresa sponsor.
Contratto di sponsorizzazione
Sponsor
Sponsee (EnC)
Si obbliga a corrispondere una
somma di denaro o altri beni
per il finanziamento per
l’attività dello sponsee
Si obbliga, durante una
manifestazione, a pubblicizzare il
nome, il marchio, l’immagine,
l’attività o i prodotti dello sponsor
La pubblicità consiste in un messaggio che diffonde la conoscenza di un
determinato prodotto/servizio e, nello stesso tempo, rivolge un invito, esplicito
o implicito, ad acquistare quel prodotto o ad avvalersi di quel servizio.
29
3.7.3 Sponsorizzazioni o pubblicità
Regime agevolato L. 398/1991
Imposte dirette:
In base all’art. 25 L. 133/1999, per le associazioni aderenti al regime di cui
alla L. 398/1991, tali proventi non concorrono alla formazione del reddito
quando sussistono le seguenti condizioni:
• attività commerciale svolta in modo occasionale e saltuario;
• numero degli eventi non superiore a due per anno;
• limite annuo complessivo di euro 51.645,69;
• attività commerciale connessa allo scopo dell’associazione.
•OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE
Iva:
Diversa determinazione forfettaria dell’imposta a seconda che si tratti di
corrispettivi derivanti da sponsorizzazioni ovvero da pubblicità.
SPONSORIZZAZIONE
PUBBLICITA’
Detrazione forfetaria del 10%
Detrazione forfetaria del 50%
30
3.7.4 Sponsorizzazioni o pubblicità
Regime agevolato L. 398/1991 (segue)
Ai fini Iva, in caso di regime ex L. 398/1991, assume importanza la distinzione
tra somme percepite per pubblicità e somme percepite per sponsorizzazione.
La sponsorizzazione, pur potendo essere ricondotta al concetto ampio di
pubblicità, se ne distingue.
In relazione ad un evento sportivo si ha infatti mera pubblicità se l’attività
promozionale è, rispetto all’evento stesso, in rapporto di semplice
occasionalità; si ha invece sponsorizzazione se tra la promozione di un nome
o di un marchio e l’avvenimento sportivo viene istituito uno specifico
abbinamento (cfr. Corte Cassazione sentenza n. 428 del 19/01/1996).
SPONSORIZZAZIONE
“ABBINAMENTO” =>
CONNESSIONE
TRA LA PROMOZIONE DI UN
NOME E L’EVENTO SPORTIVO
• indicazione dello sponsor quale
organizzatore dell’evento.
PUBBLICITA’
RAPPORTO DI
OCCASIONALITÀ
CON L’EVENTO SPORTIVO
• cartellonistica affissa all’interno
dell’impianto;
• manifesti e striscioni;
• pubblicazioni promozionali
dell’evento sportivo.
31
3.7.4 Disciplina fiscale
per il soggetto erogante – Sponsor (segue)
Ai sensi dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002, entro il limite dei 200.000,00
euro annui, il corrispettivo in denaro o in natura erogato in favore delle
associazioni/società sportive dilettantistiche, rappresenta spesa di
pubblicità deducibile dal reddito d’impresa (cfr. Circ. 21/2003).
Corrispettivi ≤ 200.000 €
Sponsorizzazione = Pubblicità
In tale ipotesi, il soggetto che eroga le somme agli enti sportivi
dilettantistici può beneficiare dell’integrale deducibilità dal reddito
d’impresa delle somme erogate nell’esercizio in cui sono sostenute
oppure in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi
(art. 108, co. 2, primo periodo, TUIR).
In caso di corrispettivi di ammontare superiore a € 200.000, l’eccedenza sarà deducibile
dal reddito d’impresa del soggetto erogante ai sensi dell’art. 108, comma 2, primo
periodo, del TUIR a condizione che la natura del rapporto contrattuale presenti tutti i
requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra
prestazione pubblicitaria. In caso contrario
spese di rappresentanza
32
Recupero dell’Iva su sponsorizzazioni (caso 5)
I controlli hanno interessato una ASD che organizza corsi di calcio e relative manifestazioni.
Dai riscontri effettuati è emerso che l’Ente (quadro VO dich. Iva 2003 e comunicazione alla
SIAE) ha esercitato regolarmente l’opzione.
Dall’esame della documentazione contabile è emerso che, nel 2006, l’Associazione ha
contabilizzato proventi per prestazioni di “pubblicità” e ha liquidato l’IVA applicando
forfettariamente la detrazione del 50%. Dall’esame delle fatture emesse e degli “accordi per
la cartellonistica pubblicitaria” è stato riscontrato che l’Associazione si è obbligata a
collocare all’interno degli impianti sportivi striscioni e/o cartelloni consegnati dagli
inserzionisti per periodi di tempo variabili da 9 mesi a 3 anni. Inoltre:
• l’ASD ha stipulato accordi (sia scritti che verbali) con i quali si è obbligata ad associare
alla propria attività il nome, i segni distintivi ovvero l’attività produttiva dei soggetti
committenti, a fronte della corresponsione di un corrispettivo;
• l’ASD si è impegnata ad apporre i segni distintivi del committente sulle locandine
realizzate per reclamizzare le proprie partite di campionato, sugli abbonamenti, ovvero su
striscioni e cartelloni collocati all’interno degli impianti sportivi;
• l’attività promozionale è stata svolta in stretta correlazione con gli eventi sportivi
organizzati dall’Associazione, in modo tale da istituire tra questi (veicolo del messaggio) ed
il nome degli “inserzionisti” un abbinamento stabile nel tempo.
Si è ritenuto, pertanto, che le prestazioni sopra descritte sono riconducibili a veri e propri
accordi di sponsorizzazione e non di pubblicità. Ai fini della liquidazione dell’IVA doveva
quindi essere applicata la percentuale di detrazione forfettaria del 10% piuttosto che quella
del 50% erroneamente utilizzata dall’Ente.
33
3.7.5 Raccolta dei fondi
I fondi raccolti dalle associazioni, ai sensi dell’art. 143, comma 3 del
TUIR, non concorrono a formare il reddito delle stesse e, pertanto,
sono esenti da imposte, a condizione che l’evento nel corso del quale
avviene la raccolta sia:
• occasionale;
• pubblico;
• concomitante con ricorrenze, campagne di sensibilizzazione,
celebrazioni.
Tali fondi sono esclusi dal campo di applicazione IVA.
Obbligo contabile: predisposizione del rendiconto
Per le associazioni aderenti al regime di cui alla L. 398/1991 sono inoltre
necessarie le seguenti condizioni indicate dall’art. 25 ex L. 133/1999:
•numero degli eventi non superiore a due per anno;
•limite annuo complessivo di euro 51.645,69.
Inoltre, tali proventi, nel limite annuo di euro 51.645,69 non
concorrono alla formazione del plafond di € 250.000,00 (DM
26/11/1999, n. 473, art. 1, comma 5).
34
3.7.5 Raccolta fondi (segue)
Tassazione dei proventi conseguiti attraverso la raccolta fondi
Non oltre due
eventi per
anno
• Raccolta fino a € 51.645,69
 Non imponibili per Iva e Imposte dirette
• Raccolta oltre a € 51.645,69
 Imponibili per le imposte dirette i proventi oltre
il limite
 Non imponibili ai fini Iva
Oltre due
eventi per
anno
 Non imponibili i proventi dei primi due eventi
 Imponibili (anche ai fini Iva) i proventi relativi a
manifestazioni successive (anche se i primi due
eventi non hanno superato 51.645,69 €)
35
3.7.6 La somministrazione di alimenti e
bevande
L’art. 148 comma 5 del TUIR dispone che “per le associazioni di promozione
sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lett. e) della legge 25
agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell’Interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso
pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande
effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed
esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché che
le predette attività siano strettamente COMPLEMENTARI a quelle svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli
stessi soggetti indicati nel comma 3”.
Spaccio annesso ai circoli – attività marginale ed accessoria
• circoli affiliati associati ad APS riconosciute dal Ministero degli Interni:
denuncia di inizio attività al Comune
• circoli non affiliati associati ad APS riconosciute dal Ministero degli Interni:
richiesta di autorizzazione
36
4. ESITO ATTIVITÀ DI CONTROLLO
37
4.1 Principali rilievi
Mancata
democraticità
nella vita
associativa
Mancata
Tracciabilità dei
pagamenti
Mancata
iscrizione
al CONI
Recupero a tassazione
di operazioni
ricondotte alla sfera
della COMMERCIALITÀ
Pratiche
commerciali
diffuse
Superamento del
plafond per proventi
attività commerciale
superiori a € 250.000
Altri rilievi
• Mancato versamento dell’IVA;
• Mancata presentazione del mod. 770/S;
• recupero dell’Iva relativa a sponsorizzazioni contabilizzate erroneamente come
proventi per pubblicità .
38
4.2 Sanzioni tributarie
 il destinatario delle sanzioni amministrativo-tributarie, nel caso di enti
non dotati di personalità giuridica, è la persona che ha commesso
o concorso a commettere la violazione, ossia, salvo prova contraria,
colui che ha sottoscritto o compiuto materialmente gli atti illegittimi,
anche qualora abbia agito in nome e per conto di terzi, purché, nel
momento in cui commette il fatto, abbia capacità di intendere e volere
e commetta violazioni (azioni od omissioni) coscienti e volontarie con
dolo o colpa (artt. 4, 5 e 11 D.Lgs. 472/1997).
 le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di
società e enti con personalità giuridica sono esclusivamente a
carico della persona giuridica (art. 7, comma 1, D.L. 269/2003)
Riferibilità esclusiva alla persona giuridica
delle sanzioni amministrative tributarie
 Responsabili della sanzione amministrativa: obbligazione solidale (art.
11 D.Lgs 472/1997)
39
4.3 Disconoscimento della natura non
commerciale dell’ente - art. 149 TUIR
Le quote associative:
IRES : sono componenti positivi di reddito
IVA:
• sono non imponibili se le somme pagate configurano, ai sensi
dell’art. 148, comma 1, del TUIR, quote o contributi associativi
in quanto, ai sensi art. 2, terzo comma, lett. a) D.P.R. n. 633/72,
non sono considerate cessioni di beni quelle che hanno per oggetto
denaro o crediti in denaro;
• sono imponibili se le somme pagate configurano, ai sensi dell’art.
4, DPR n. 633/1972, corrispettivi specifici per cessioni di beni
e prestazioni di servizi verso gli associati o partecipanti, ovvero
contributi e quote supplementari determinati in funzione delle
maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto
40
4.4 Giurisprudenza
Corte di Cassazione, sent. 20 ottobre 2008, n. 2546
Il circolo che distribuisce bevande dietro pagamento di un corrispettivo e che
rilascia immediatamente le tessere a chi si presenta all’ingresso è di fatto
aperto al pubblico e, pertanto, ai fini fiscali, esercita un’attività commerciale.
Corte di Cassazione, sent. 26 ottobre 2007, n. 22533
La gestione di un esercizio bar, con somministrazione di bevande all’interno dei
locali di un circolo culturale ricreativo effettuata verso pagamento di
corrispettivi specifici ai soli associati, non rientra in alcun modo tra le finalità
istituzionali di un club sportivo ricreativo e deve, quindi, ritenersi attività di
natura commerciale.
Corte di Cassazione, sentt. 19 giugno 2007, n. 14223 e 30 marzo
2007, n. 7953
La gestione di esercizi di bar caffè, per la mescita di bevande ai propri
associati, effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, non rientra in
alcun modo tra le finalità istituzionali di un club sportivo culturale, ricreativo e,
quindi, si deve ritenere attività di natura commerciale, i cui proventi sono
soggetti a imposizione fiscale.
41
4.4 Giurisprudenza (segue)
Corte di Cassazione, sent. 13 gennaio 2006, n. 612
1.Nel caso di un Circolo con la porta di accesso sulla pubblica via, che
presenti affissi alla stessa depliants pubblicitari di gelati, bibite ed altro,
considerato che le "cessioni di beni" e le "prestazioni di servizi“ presuppongono
che vengano effettuate soltanto nei confronti dei soci e degli associati, se c'è la
possibilità che la somministrazione venga effettuata nei confronti di terzi si è al di
fuori dalla previsione della normativa agevolativa, per cui non c'è alcuna valida
ragione per escludere la natura commerciale ad una attività rivolta
indiscriminatamente a tutti (id., Cass., sent. n. 15321/2002).
2. A fronte dell'accertato accesso diretto dei locali sulla pubblica via, incombe sul
Circolo fornire la prova della esistenza di meccanismi che consentano l'accesso
solo ai soci e che escludano i terzi, proprio perché la pretesa natura non
commerciale dell'attività (in quanto diretta solo ai soci) costituisce una deroga
rispetto alla regola generale derivante dal fatto che non sussiste alcun ostacolo
all'ingresso da parte di terzi (cfr., Cass., sent. n. 16035/2005).
42
4.4 Giurisprudenza (segue)
Corte di Cassazione, sent. 13 gennaio 2006, n. 612
3. Qualora un Circolo eserciti l’attività di bar aperto al pubblico, deve ritenersi
che solo le prestazioni ed i servizi che realizzino le finalità istituzionali senza
specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non
eccedano i costi di diretta imputazione non vanno considerate effettuate
nell'esercizio di attività commerciale e, quindi, non imponibili, mentre ogni
altra attività espletata dagli stessi soggetti deve ritenersi rientri nel regime
impositivo (cfr., Cass., sent. n. 19840/2005, che ha richiamato sul
punto le sentt. n. 3850/2001 e n. 6340/2002).
4. Ai fini della determinazione se un bar rientra nel concetto di "spaccio" o
meno, occorre considerare che il termine "spaccio" va inquadrato sul piano
sistematico in un contesto più ampio nel quale il legislatore dell'Iva e delle
imposte sui redditi ha unitariamente ribadito la natura commerciale per una
serie di attività che coprono sicuramente il settore della ristorazione e della
ricettività alberghiera. Pertanto, anche i servizi che vengono forniti in un bar
si collocano nell'ambito della vendita di prodotti che si trovano in uno
spaccio aziendale (si pensi alle bevande) e nell'ambito di un concetto di
ristorazione in senso ampio.
43
4.4 Giurisprudenza (segue)
Corte Costituzionale, sent. n. 467 del 19 novembre 1992
 La concessione dei benefici fiscali va effettuata in relazione alla reale
natura dell’ente e dell’attività in concreto esercitata.
 Non può ritenersi, “in conformità al principio già enunciato dalla Cassazione
per altri tipi di enti non commerciali, che una associazione sia arbitra
della propria tassabilità”.

Affinché la cessione di beni o la prestazione di servizi non sia assoggettata
ad imposta:
- deve avvenire esclusivamente nei confronti di soggetti pienamente
titolari dei diritti e degli obblighi derivanti dalla qualità di associati;
- deve essere inoltre effettuata in conformità alle finalità istituzionali
44
Svolgimento esclusivo di attività commerciale (caso 6)
ESITO DEL CONTROLLO
• attività commerciale
“Collaborazione dei comuni all’attività di accertamento”
L’Ufficio commercio di un Comune del bolognese, in occasione degli ordinari controlli
amministrativi, ha riscontrato la presenza di una Associazione Sportiva Dilettantistica che
svolgeva - senza le necessarie autorizzazioni - attività ristorative/agrituristiche ed
organizzava ricevimenti per cerimonie.
All’ASD veniva associato unicamente il cliente che richiedeva il servizio.
A fronte dello svolgimento di tali attività - peraltro debitamente pubblicizzate tramite un sito
web - né l’ASD, né le persone che la gestivano avevano mai presentato alcuna dichiarazione
fiscale.
45
Indebito utilizzo dei benefici fiscali previsti
dalla L. n. 398/1991 (caso 7)
ESITO DEL CONTROLLO
- Emissione di fatture per operazioni inesistenti
- Mancato svolgimento di attività di natura istituzionale
- Mancata iscrizione nel registro del CONI
- Attivate indagini finanziarie
- Attivate procedure cautelari per la tutela del credito erariale (azione revocatoria
ordinaria)
I controlli in oggetto hanno interessato un’ASD che non svolgeva alcuna attività sportiva, né
era dotata di alcuna organizzazione. Da successivi e paralleli riscontri è stata individuata
un’organizzazione composta da nove ASD (associazioni “figlie”), tutte aventi sede presso i
medesimi indirizzi e di fatto orbitanti nella sfera di un’associazione “madre” la quale era
l’unica a gestire una squadra sportiva.
Tutte le associazioni “figlie” hanno optato per il regime agevolato di cui alla legge 398/91 ed
hanno dichiarato ricavi commerciali nei limiti di € 250.000,00. Tali associazioni si sono di fatto
interposte tra gli sponsor e la ADS “madre” per l’emissione delle relative fatture.
Le nove associazioni, inoltre, non erano iscritte al CONI, non avevano una propria sede legale
e tutta la documentazione era custodita presso il medesimo tenutario.
Dalla verifiche a carico delle nove associazioni è emerso, in maniera incontrovertibile, che le
prestazioni pubblicitarie sono state materialmente eseguite dalla sola ASD “madre”.
Tali associazioni, infatti, sono risultate non operative ma costituite al solo scopo di sostituirsi
alla ASD “madre” nella stipula dei contratti di pubblicità e/o sponsorizzazione e nella fase
successiva di emissione delle fatture ai clienti (per operazioni soggettivamente inesistenti).
46
Onlus - Attività non destinata a soggetti svantaggiati
(caso 8)
ESITO DEL CONTROLLO:
-Mancato svolgimento di attività istituzionali;
- Attività attratta nel reddito d’impresa;
- I costi sostenuti sono recuperati come non inerenti e non documentati
(art. 109 TUIR).
- Irrogazione della sanzione per responsabilità dei rappresentati legali e
amministratori ex art. 28, comma 1, lett. a), D. Lgs n. 460/1997.
Il controllo ha interessato un’Associazione iscritta dal 2000 all’Anagrafe delle Onlus nel
settore 1 – assistenza sociale e socio sanitaria.
Per gli anni d’imposta 2005-2007 è emerso che l’Ente ha realizzato un progetto per
un’attività formativa svoltasi prevalentemente all’estero nei confronti di personale medico e
infermieri del posto. Dalla documentazione extracontabile acquisita in sede di accesso è stato
appurato che le note spese si riferiscono in gran parte al rimborso di spese di viaggi e delle
spese sostenute dal responsabile del progetto per recarsi in tali paesi ed al rimborso delle
spese di ospitalità/di viaggio per i medici stranieri al fine di fruire dei suddetti corsi. Tale
progetto rivolgendosi alla formazione di personale medico/infermieristico estero, ossia
soggetti che non si trovano in posizione di svantaggio, né personale interno
all’organizzazione, viola i requisiti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 in quanto non può
rientrare né tra le attività istituzionali né tra quelle connesse di tipo accessorio. Tra l’altro, le
spese sostenute sono risultate sproporzionate rispetto ai contributi percepiti .
Sono state constatate irregolarità sulle modalità associative. In particolare, il rendiconto del
2006 è stato approvato in ritardo e nel 2007 non è stato mai approvato. Nel 2006 è stato
redatto un unico verbale del CDA.
47
Associazione di volontariato che svolge
attività di natura commerciale (caso 9)
ESITO DEL CONTROLLO:
- Abuso della denominazione ONLUS (art 27, D.Lgs n. 460/1997);
- Violazione degli obblighi di fatturazione (artt. 22 e 24 DPR n. 633/1972);
- Ricavi non contabilizzati (art. 85 TUIR)
L’attività concretamente esercitata dall’OdV era relativa alla cosiddetta stimolazione
“neurale”, tecnica bionaturale complementare alla medicina tradizionale, che attraverso
l’imposizione delle mani persegue l’obiettivo di apportare benessere al beneficiario.
La sede legale dell’associazione risultava eletta presso l’abitazione privata di un “affiancatore
dei referenti di zona” che ha negato l’esistenza di qualunque tipo di attività. Secondo quanto
dichiarato dalla parte ai beneficiari dei “trattamenti” sarebbe stato chiesto solo un
“contributo volontario”. L’associazione non ha mai tenuto alcun libro soci.
Nel corso del controllo sono emerse numerose discordanze in merito agli associati militanti,
ai referenti di zona, tali da rendere difficoltosa la reale conoscenza del fenomeno, chi ne era
coinvolto, organizzava i corsi, raccoglieva il denaro, ecc…
L’esito del controllo ha evidenziato lo svolgimento di attività commerciali (massaggi,
organizzazione di corsi e viaggi organizzati).
Inoltre sono emerse delle gravi irregolarità in merito alla tracciabilità delle movimentazioni
finanziare in quanto è stato constatato che una parte dei versamenti ricevuti dalla predetta
associazione è effettuata in contanti e che non sono rilasciate le relative ricevute fiscali.
Ai fini istruttori è stato utilizzato lo strumento delle indagini finanziarie.
I verificatori hanno provveduto a ricostruire i ricavi di natura commerciale pari a € 194.000
per il 2007 e € 115.000 nel 2008.
48
Associazione di volontariato (caso 10)
ESITO DEL CONTROLLO:
- Mancata redazione del rendiconto economico-finanziario (art. 10 D.Lgs n.
460/1997;
- Mancata redazione del rendiconto per raccolta fondi (art. 20 DPR n. 600/1973);
- Mancata convocazione dell’assemblea (art. 20 c.c.);
- Mancata vita associativa (art. 10, comma 11, D.Lgs. n. 460/1997);
- Attività resa a titolo oneroso (art. 2, comma 2 e 3, L. n. 266/1991)
- Mancata stipula di polizze assicurative nei confronti dei prestatori di servizio di
volontariato (art. 4, L. n. 266/1991)
Il controllo ha interessato un’associazione di volontariato avente per attività il trasporto di
persone, con difficoltà di deambulazione, presso istituti sanitari o per visite ambulatoriali.
L’associazione trova il proprio sostentamento quasi esclusivo nella raccolta di liberalità da
parte degli utenti in ragione di un “corrispettivo specifico” di € 10 a tratta.
È emerso, inoltre, che diversamente da quanto disciplinato dalla legge sul volontariato ai
volontari veniva corrisposto una somma compresa tra i 3 € e i 5 € l’ora.
In considerazione di quanto sopra rappresentato sono stati disconosciuti i benefici in materia
di enti non commerciali e si è provveduto a recuperare a tassazione ordinaria i risultati
economici conseguiti.
49
APS – svolgimento di attività di natura
commerciale (Caso 11)
ESITO DEL CONTROLLO:
- determinazione di ricavi di natura commerciali pari a € 370.000 (anno
d’imposta 2008) ex art. 85 del TUIR.
Il circolo è stato selezionato a seguito di un’attività di collaborazione con il comune
di Reggio Emilia e la SIAE. Da informazioni pervenute da questi enti si è potuto
appurare, prima dell’accesso, che l’attività svolta dal circolo è quella tipica di una
sala da ballo. Infatti, anche se in teoria lo scopo del circolo è quello di contribuire
alla crescita culturale e civile dei propri soci, nella realtà si tratta di una discoteca
il cui accesso (formalmente riservato ai soci) è possibile dietro il pagamento di un
titolo di ingresso, che varia a seconda delle serate organizzate.
La verifica si è conclusa con il disconoscimento della qualifica di ente non
commerciale e la rideterminazione del reddito utilizzando il metodo induttivo
partendo dagli acquisti (in larga parte alcolici) ed applicando a questi una
percentuale di ricarico in base ai prezzi praticati al pubblico.
In particolare per l’anno d’imposta verificato sono accertati n. 2.500 tesserati
circa, una media di 800 consumazioni a serata, un totale di 25mila ingressi con un
prezzo di accesso di importo variabile in funzione del singolo evento.
Del resto come hanno appurato i funzionari, l’attività del circolo era ampiamente
pubblicizzata attraverso un sito web, opuscoli, locandine in cui non vi era traccia di
“attività culturale”.
50
APS – baby parking (caso 12)
ESITO DEL CONTROLLO:
- determinazione di ricavi di natura commerciali ex art. 85 del TUIR.
Nel corso degli ordinari controlli, il servizio scuola di un comune ha segnalato
un baby parking che, costituito come associazione senza scopo di lucro, forniva
i servizi di un asilo nido vero e proprio.
In particolare, gli associati al circolo (bambini di età compresa tra 1 e 3 anni)
pagavano una retta di 700,00 euro al mese - oltre ad una integrazione di 6
euro al giorno per il pranzo - che il “Circolo” faceva arrivare precotto da una
ditta di catering.
Le irregolarità non si limitavano al fiscale - con l’abuso del regime agevolato
previsto per gli EnC - ma erano anche di tipo amministrativo, in quanto
mancavano sia le necessarie autorizzazioni che i requisiti per lo svolgimento
delle attività di asilo nido.
In considerazione della duplice finalità dei controlli si è proceduto con un
accesso congiunto, cui hanno fatto seguito i Processi Verbali ed i conseguenti
provvedimenti.
51
APS – somministrazione di alimenti e
bevande (caso 13)
ESITO DEL CONTROLLO:
- determinazione di ricavi di natura commerciali ex art. 85 del TUIR;
- non risulta rispettato l’obbligo di tenuta della contabilità separata;
- mancata convocazione delle assemblee;
- ingresso ai locali sia ai soci che ai terzi.
L’attività svolta dal circolo concerne la ristorazione e la gestione di un bar. Il
circolo viene pubblicizzato come “trattoria emiliana, bar, sala polivalente,
biliardi, internet point, affitto sale, cerimonie”.
Inoltre, è stato riscontrato che, pur avendo l’associazione finalità culturali non
sono mai stati organizzati eventi e incontri a tema; le poche iniziative culturali
sono state svolte da altre associazioni.
Dal controllo è emersa la presenza di una struttura ben organizzata in termini
di personale addetto, di strumenti, di attrezzature e di macchinari utilizzati per
la trasformazione e la preparazione dei cibi.
52
Scarica

Attività di controllo EnC