Consiglio dell'Unione europea Bruxelles, 15 settembre 2015 (OR. en) 11642/15 Fascicolo interistituzionale: 2015/0183 (NLE) LIMITE PROBA 20 ACP 118 RELEX 677 AGRI 452 FORETS 27 WTO 179 DEVGEN 152 ENV 530 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO sull'eventuale trasferimento della sede generale dell'Organizzazione internazionale del cacao da Londra ad Abidjan 11642/15 KPE/lmm DGC 1B LIMITE IT DECISIONE (UE) 2015/… DEL CONSIGLIO del sull'eventuale trasferimento della sede generale dell'Organizzazione internazionale del cacao da Londra ad Abidjan IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, 11642/15 KPE/lmm DGC 1B LIMITE 1 IT considerando quanto segue: (1) l'Unione è parte contraente dell'accordo internazionale sul cacao del 2010, nonché membro dell'Organizzazione internazionale del cacao ("ICCO"), (2) si prevede che la ICCO adotti una decisione nella 92esima sessione ordinaria del proprio Consiglio che si terrà nel mese di settembre 2015, in merito al trasferimento della propria sede generale da Londra ad Abidjan, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 11642/15 KPE/lmm DGC 1B LIMITE 2 IT Articolo 1 La posizione che l'Unione deve adottare in vista della 92esima sessione ordinaria del Consiglio della ICCO (21-25 settembre 2015) sul trasferimento della sede generale della ICCO è la seguente: a) il trasferimento della sede generale della ICCO ad Abidjan dovrebbe avere luogo, a condizione che, entro la 92esima sessione ordinaria del Consiglio della ICCO di settembre 2015, o entro una qualsiasi sessione straordinaria successiva anteriormente al 1º gennaio 2016: i) il livello di sicurezza ONU della Costa d'Avorio corrisponda a due, o sia migliore; ii) siano firmati o scambiati un accordo aggiornato sulla sede generale, protocolli d'intesa o vi siano stati scambi di lettere analoghi tra la ICCO e la Repubblica della Costa d'Avorio ("Costa d'avorio"), in cui si stabiliscono gli obblighi e le responsabilità reciproci in ordine al trasferimento; 11642/15 KPE/lmm DGC 1B LIMITE 3 IT iii) sia approvata una decisione del Consiglio della ICCO sulla ripartizione delle spese di trasferimento (1 949 944 GBP, a carico della Costa d'Avorio), sulla condivisione delle responsabilità tra la Costa d'Avorio e la ICCO, nonché sulle modalità e i termini per il pagamento dei costi di trasferimento, tenendo conto del fatto che la Costa d'Avorio dovrebbe versare alla ICCO il 100% dei costi stimati di trasferimento entro marzo 2016; e iv) sia approvata una decisione del Consiglio della ICCO che stabilisce i termini del trasferimento. b) L'Unione non sostiene il rinvio della decisione sul possibile trasferimento della sede generale della ICCO da Londra ad Abidjan oltre il 2015. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il primo giorno successivo all'adozione. Fatto a …, il Per il Consiglio Il presidente 11642/15 KPE/lmm DGC 1B LIMITE 4 IT