Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 15 settembre 2015
(OR. en)
11642/15
Fascicolo interistituzionale:
2015/0183 (NLE)
LIMITE
PROBA 20
ACP 118
RELEX 677
AGRI 452
FORETS 27
WTO 179
DEVGEN 152
ENV 530
ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI
Oggetto:
DECISIONE DEL CONSIGLIO sull'eventuale trasferimento della sede
generale dell'Organizzazione internazionale del cacao da Londra ad
Abidjan
11642/15
KPE/lmm
DGC 1B
LIMITE
IT
DECISIONE (UE) 2015/… DEL CONSIGLIO
del
sull'eventuale trasferimento della sede generale
dell'Organizzazione internazionale del cacao
da Londra ad Abidjan
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
11642/15
KPE/lmm
DGC 1B
LIMITE
1
IT
considerando quanto segue:
(1)
l'Unione è parte contraente dell'accordo internazionale sul cacao del 2010, nonché membro
dell'Organizzazione internazionale del cacao ("ICCO"),
(2)
si prevede che la ICCO adotti una decisione nella 92esima sessione ordinaria del proprio
Consiglio che si terrà nel mese di settembre 2015, in merito al trasferimento della propria
sede generale da Londra ad Abidjan,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
11642/15
KPE/lmm
DGC 1B
LIMITE
2
IT
Articolo 1
La posizione che l'Unione deve adottare in vista della 92esima sessione ordinaria del Consiglio
della ICCO (21-25 settembre 2015) sul trasferimento della sede generale della ICCO è la seguente:
a)
il trasferimento della sede generale della ICCO ad Abidjan dovrebbe avere luogo, a
condizione che, entro la 92esima sessione ordinaria del Consiglio della ICCO di
settembre 2015, o entro una qualsiasi sessione straordinaria successiva anteriormente al
1º gennaio 2016:
i)
il livello di sicurezza ONU della Costa d'Avorio corrisponda a due, o sia migliore;
ii)
siano firmati o scambiati un accordo aggiornato sulla sede generale, protocolli
d'intesa o vi siano stati scambi di lettere analoghi tra la ICCO e la Repubblica della
Costa d'Avorio ("Costa d'avorio"), in cui si stabiliscono gli obblighi e le
responsabilità reciproci in ordine al trasferimento;
11642/15
KPE/lmm
DGC 1B
LIMITE
3
IT
iii)
sia approvata una decisione del Consiglio della ICCO sulla ripartizione delle spese di
trasferimento (1 949 944 GBP, a carico della Costa d'Avorio), sulla condivisione
delle responsabilità tra la Costa d'Avorio e la ICCO, nonché sulle modalità e i termini
per il pagamento dei costi di trasferimento, tenendo conto del fatto che la Costa
d'Avorio dovrebbe versare alla ICCO il 100% dei costi stimati di trasferimento
entro marzo 2016; e
iv)
sia approvata una decisione del Consiglio della ICCO che stabilisce i termini del
trasferimento.
b)
L'Unione non sostiene il rinvio della decisione sul possibile trasferimento della sede
generale della ICCO da Londra ad Abidjan oltre il 2015.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il primo giorno successivo all'adozione.
Fatto a …, il
Per il Consiglio
Il presidente
11642/15
KPE/lmm
DGC 1B
LIMITE
4
IT
Scarica

LIMITE IT