L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
COM’È FATTO LO STATO ITALIANO
• LA FUNZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO:
L’ITER DELLA LEGGE
• IL GOVERNO
1.Come nasce il Governo
2.Crisi di Governo
3.Le funzioni del Governo
•IL CAPO DELLO STATO
Il Parlamento
L’Italia è una repubblica parlamentare; l’unico organo costituzionale eletto direttamente dal corpo elettorale è il Parlamento, che è formato dalla Camera dei deputati e dal
Senato della Repubblica: poiché, secondo quanto adottato dai Costituenti, le due Camere
hanno identici poteri (ogni provvedimento deve essere approvato sia dalla Camera sia dal
Senato), possiamo affermare che in Italia esiste un bicameralismo perfetto.
CAMERA
SENATO
• Composizione: 315 senatori e i senatori a vita
• Elettorato attivo: 25 anni
• Elettorato passivo: 40 anni
• Sede: Palazzo Madama
• Presidente: senatore eletto dai senatori, dirige
i lavori di Palazzo Madama e ha l’importantissimo
compito di fare da supplente del Presidente della
Repubblica
• Composizione: 630 deputati
• Elettorato attivo: 18 anni (è necessario aver compiuto
18 anni per votare la Camera)
• Elettorato passivo: 25 anni
• Sede: Montecitorio
• Presidente: deputato eletto dai deputati, rappresenta la Camera
all’estero e dirige i lavori
12 deputati e 6 senatori vengono eletti dagli Italiani
all’estero
Diventano senatori a vita:
-Gli ex Presidenti della Repubblica
- 5 cittadini, scelti dal Presidente della Repub., che
abbiano «illustrato la patria per altissimi meriti nel
campo sociale, scientifico, artistico e letterario».
Partecipazione del corpo elettorale alle elezioni
politiche
Affluenza alle urne elezioni politiche 2013: 75,2%
LA FUNZIONE LEGISLATIVA
Come si crea una legge?
L’INIZIATIVA LEGISLATIVA
Chi può proporre una legge?
• Il Governo (disegno di legge)
• Uno o più parlamentari
RINVIO ALLE
CAMERE
• Ciascun Consiglio regionale
(una sola
• 50 000 elettori
volta)
• Il Consiglio Nazionale dell’Econ. e
del Lavoro
PUBBLICAZIONE
sulla Gazzetta
Ufficiale. Dopo 15
gg entra in vigore
PROMULGAZIONE
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
APPROVAZIONE
Testo approvato
dalle Camere
PARLAMENTO
Lo stesso testo deve essere
approvato da Camera e Senato.
Se la Camera lo approva il testo
passa al Senato. Se il Senato lo
approva, ma con delle modifiche, il testo torna alla Camera.
PROCEDIMENTO NORMALE - PROCEDIMENTO SPECIALE
Art. 71
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle
Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte
di almeno 50 000 elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un
mese dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti,
ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine stabilito.
Le leggi sono promulgate subito dopo la promulgazione ed entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo
che le leggi stesse non stabiliscano un termine diverso.
Vacatio legis: i 15 giorni che intercorrono fra la pubblicazione
della legge sulla Gazzetta ufficiale e la sua entrata in vigore,
per dare la possibilità di conoscerne il contenuto.
IL GOVERNO
La composizione
Ministeri: grandi apparati burocratici, in
cui si divide la Pubblica Amministrazione
e per cui sono previsti specifici stanziamenti nel bilancio dello Stato.
Art. 92: Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente
del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio
dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente
del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 95: Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale
del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promuovendo l’attività dei ministri.
MINISTRI CON PORTAFOGLIO
AFFARI ESTERI
INTERNO
GIUSTIZIA
DIFESA
ECONOMIA E FINANZE
SVILUPPO ECONOMICO
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
SALUTE
LA CRISI DI GOVERNO
Il PdR dopo le consultazioni (dei leader di tutti i partiti del Parlamento, degli ex-Presidenti
della Repubblica, dei Presidenti di Camera e Senato) conferisce l’incarico. Il Presidente del
Consiglio incaricato accetta «con riserva» e, dopo nuove consultazioni, esercitando un
autonomo potere di scelta, forma il Governo (i ministri appartengono ai partiti della futura
maggioranza). Entro 10 gg. dalla formazione il nuovo Governo deve presentarsi alle
Camere per esporre il programma ed ottenere la fiducia (art. 94). La mozione di fiducia
deve essere approvata a maggioranza semplice e con voto palese.
SI HA CRISI DI GOVERNO QUANDO IL GOVERNO PERDE L’APPOGGIO DELLA MAGGIORANZA
PARLAMENTARE
IN CASO DI DIMISSIONI (DI UNO O PIÙ MINISTRI) NON SI HA LA CRISI DI GOVERNO MA SOLO
UN RIMPASTO: LA SOSTITUZIONE DEL MINISTRO DIMISSIONARIO CON UNO NUOVO
Se i partiti non riescono a trovare un accordo per formare una nuova maggioranza
parlamentare (che appoggi il nuovo Governo) il Presidente della Repubblica deve sciogliere
anticipatamente le Camere e si va alle elezioni anticipate
LE FUNZIONI DEL GOVERNO
Il motore dello Stato. Il Governo esercita la funzione esecutiva, attuando le leggi
approvate dal Parlamento. Inoltre le altre sue funzioni sono:
Il DECRETO LEGISLATIVO, emanato dopo una legge delega del
Parlamento (per testi lunghi e complessi, la cui discussione e
approvazione bloccherebbe l’attività del Parlamento).
Il DECRETO LEGGE
Art. 77
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli
per la conversione alle Camere che … sono appositamente
convocate e si riuniscono entro 5 giorni. I decreti perdono
efficacia sin dall’inizio se non sono convertiti in legge entro
60 gg.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Italia, repubblica parlamentare
Art. 84
Può essere eletto PdR ogni
cittadino che abbia
compiuto i 50 anni d’età e
goda dei diritti civili e
politici.
Art. 83
Il PdR è eletto dal Parlamento in
seduta comune dei suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati
per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata
la rappresentanza delle minoranze.
La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
COME SI DIVENTA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA?
L’elezione del PdR ha luogo per
scrutinio segreto a maggioranza di
due terzi dell’assemblea. Dopo il
terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta.
I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
PROMULGAZIONE DELLA LEGGE
CONCESSIONE DELLA
CLEMENZA PENALE
Amnistia, indulto, grazia
NOMINA DEI
SENATORI
A VITA
SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE
(non nel semestre bianco, cioè
negli ultimi sei mesi del mandato,
per non condizionare la propria
rielezione)
POTERE DI MESSAGGIO E DI ESTERNAZIONE
Art. 59
NOMINA DEL GOVERNO
È senatore di diritto a vita, salvo rinunzia,
chi è stato PdR. Il PdR può nominare senatori
a vita cinque cittadini che hanno illustrato la
Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
Scientifico, artistico e letterario.
Scarica

L`ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA COM`È