Cenni su Governo e Parlamento È l’organo a cui è affidato il potere esecutivo, che consiste nell’attuare, in modo concreto ed effettivo, le scelte politiche e legislative del Parlamento. Rappresenta uno dei piú importanti organi costituzionali italiani. Leggi Materiali Il termine legge, usato in senso materiale, è sinonimo di atto normativo, ossia di atto giuridico che ha come effetto la creazione, modificazione o abrogazione di norme generali e astratte di un determinato ordinamento giuridico in base alle norme sulla produzione giuridica vigenti nello stesso ordinamento. Il Governo è composto essenzialmente da: •Presidente del Consiglio •Ministri •Consiglio dei Ministri Il Presidente del Consiglio è scelto e nominato dal Presidente della Repubblica. Per prima cosa il Presidente della Repubblica svolge un giro di consultazioni tra i leader delle forze politiche e con altri soggetti, per individuare la persona più idonea a ricoprire tale incarico. Le coalizioni di partiti, normalmente, indicano già durante le elezioni il loro candidato Premier (persona che consiglieranno come futuro capo del Governo). Il candidato della coalizione vincitrice delle elezioni verrà scelto come Presidente del Consiglio. I singoli ministri sono nominati dal Capo dello Stato su proposta del Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio e i ministri giurano fedeltà alla Repubblica davanti al Capo dello Stato. Il Governo entro 10 giorni deve presentarsi al Parlamento per ottenere la fiducia, accordata in base al programma da realizzare. Presidente del Consiglio Dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile, promuove e coordina l’attivitá dei singoli ministri, chiede alle Camere la fiducia, controfirma gli atti piú importanti del capo dello Stato, presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa. Consiglio dei Ministri È formato dal Presidente del Consiglio e dai ministri. Ha il compito di garantire un indirizzo politico e unitario all’azione di Governo, di stabilire gli obiettivi fondamentali dell’attivitá e della pubblica amministrazione, di intrattenere i rapporti politici e di fiducia con il Parlamento. Ministri Possono essere “con portafoglio” o “senza portafoglio”. I primi svolgono sia funzioni politiche e di Governo, sia di natura amministrativa e hanno sotto di sè un ministero. I secondi svolgono funzioni solo politiche e tecniche, non hanno un ministero. Sono collaboratori politici del Presidente del Consiglio. • Sottosegretari, coadiuvano un ministro o il Presidente del Consiglio ed esercitano i compiti a essi delegati con decreto ministeriale (o del Presidente del Consiglio) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro e rispondere a interrogazioni e interpellanze. A non più di dieci sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se a essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali. • Vice Ministro, Figura introdotta dal 2001, riservata a un numero limitato di sottosegretari. Sono conferite deleghe relative all’intera area di competenza. • Comitato Interministeriale, organo istituito dal Consiglio dei ministri, o dallo stesso presidente del Consiglio, oppure per legge, con compiti di coordinamento, di pianificazione e organizzazione interministeriale. • Vice Presidente del Consiglio, La funzione del vicepresidente, o del vicepresidente più anziano se sono più di uno, consiste nello svolgere le funzioni di supplente del presidente, sostituendolo in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Nei governi di coalizione, la carica di vicepresidente è ricoperta dal capo del secondo partito. • Commissari straordinari, dirigente pubblico nominato dal governo, per far fronte ad incarichi urgenti o straordinari nella Pubblica amministrazione, tramite un accentramento o un aumento dei poteri e un'azione in deroga. • Consiglio di Gabinetto, Organo più ristretto rispetto al Consiglio dei ministri. Può avere il compito di prendere decisioni, come in Gran Bretagna, oppure di discutere le linee generali dell'attività del Governo. Articoli della Costituzione Italiana Gli articoli della Costituzione ad esso dedicati sono quelli dal 92 al 96. • Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. • Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. • Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. • Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri. • Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. Problemi tra Governo e Parlamento • Crisi extraparlamentare = Il Governo si puó dimettere se non c’è piú un accordo tra i suoi componenti e le forze politiche che lo sostenevano. • Crisi parlamentare = Il Parlamento o una delle sue due Camere decide di revocare la fiducia al Governo approvando la mozione di sfiducia. Gli Strumenti del Parlamento per chiedere al Governo chiarimenti sono: • Interrogazione, semplice domanda rivolta per iscritto al Governo da un parlamentare per sapere se è vero un certo fatto, se il Governo ne è a conoscenza e cosa vuole fare a questo proposito, ecc. La risposta puó essere orale in aula, orale in commissione o scritta. • Mozione, il Presidente di un gruppo parlamentare, o 10 deputati (o 8 senatori) possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell’assemblea su un certo argomento. • Interpellanza, consiste nella domanda circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo (comportamento che ha tenuto il Governo) in questioni che riguardano la politica. Si può dibattere sulla risposta fino a richiedere una mozione di sfiducia. Il Parlamento è l’organo costituzionale a cui è attribuita la funzione legislativa, che viene attuata mediante l’emanazione delle leggi. Rappresenta l’unico organo costituzionale nazionale i cui componenti sono scelti direttamente dai cittadini attraverso libere elezioni. Le funzioni Parlamentari sono: • Elettiva – elegge il capo dello Stato, 1/3 dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura e 1/3 dei membri della Corte Costituzionale • Legislativa (formazione di una legge) • Di controllo politico e di indirizzo politico – attraverso il voto di fiducia o la mozione di sfiducia • Amministrativa – attraverso l’approvazione del bilancio • Giurisdizionale – attraverso l’impeachment (accusa al Capo dello Stato) e il Parlamento puó organizzare commissioni di inchiesta Parlamentare con poteri simili a quelli dei Magistrati. Struttura del Parlamento Il Parlamento è costituito da Senato e Camera dei deputati. Entrambe hanno stessi compiti, funzioni e poteri perché il nostro sistema parlamentare prevede il Bicameralismo Perfetto. I sistemi parlamentari possono essere: • Monocamerali (una sola Camera) • Bicamerali perfetti (due Camere con gli stessi poteri) • Bicamerali imperfetti (due Camere ma con poteri diversi) Immunitá Parlamentari Sono piccole garanzie previste dalla Costituzione al fine di assicurare nel modo migliore che l’attivitá dei parlamentari sia libera e indipendente dalle pressioni esterne. Sono: 1. insindacabilitá sulle opinioni espresse 2. Libertá sui voti dati 3. Immunitá penali (non puó essere arrestato senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza) 4. Divieto di mandato imperativo (puó votare diversamente da come aveva detto per farsi candidare, è chiamata anche insindacabilitá) Elezione membri Parlamento Camera dei Deputati Senato della Repubblica Etá minima per votare (elettorato attivo) 18 anni 25 anni Etá minima per essere candidati alle elezioni (elettorato passivo) 25 anni 40 anni 630 315 e senatori a vita (al massimo 5 + gli ex Presidenti della Repubblica) Proporzionale Proporzionale Numero di componenti Sistema elettorale Articoli della Costituzione • • • • • • • Art. 55. • Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. • Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti• della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati• alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. • Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori• che hanno compiuto il quarantesimo anno. Art. 59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della• Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Art. 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle• elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. Art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra. Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati. Art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. Art. 69. I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge. Differenze sostanziali tra la Repubblica Parlamentare e quella Presidenziale Le differenze tra queste due forme di Governo sono le seguenti: • In quella Parlamentare il Parlamento controlla il Governo attraverso la fiducia, nella Presidenziale non esiste il rapporto di fiducia tra questi due organi; • In quella Parlamentare il Presidente della Repubblica non ha nessuno dei tre poteri, mentre in quella Presidenziale egli è il titolare del potere esecutivo e Capo del Governo; • In quella Parlamentare il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento, mentre nella Presidenziale viene eletto direttamente dal popolo. È quella che caratterizza questo organo costituzionale. La procedura di formazione di una legge è la seguente. 1. L’iniziativa legislativa 2. La fase dell’esame e dell’approvazione da parte di una Camera 3. Il passaggio del testo all’altra Camera e la sua approvazione con lo stesso testo 4. La promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Per le procedure… Procedura Ordinaria: Esame da parte di una delle commissioni permanenti incaricata di svolgere un’istruttoria e una valutazione preliminare e di preparare un testo per la discussione in assemblea. Discussione e deliberazione da parte dell’assemblea. Il testo viene solo esaminato in commissione, mentre viene poi discusso e votato all’assemblea, la quale puó apportarvi tutte le modifiche che ritiene opportune. In sede redigente: Utilizzata in modo limitato, prevede che l’esame del testo sia svolto in commissione, mentre l’assemblea si limita a votare il testo formulato dalla commissione, senza potervi apportare modifiche. In sede legislativa Prevede che l’intero procedimento d’esame e votazione della proposta di legge avvenga all’interno della commissione. Informazioni da: • http://www.differenzatra.it/differenza-trarepubblica-parlamentare-e-repubblicapresidenziale/ • http://it.wikipedia.org • Libro di Diritto “Il Nuovo Cittadino Europeo 2” modulo 4 Unitá 1-2. • www.governo.it