Cenni su Governo e
Parlamento
È l’organo a cui è affidato il potere
esecutivo, che consiste nell’attuare, in
modo concreto ed effettivo, le scelte
politiche e legislative del Parlamento.
Rappresenta uno dei piú importanti organi
costituzionali italiani.
Leggi Materiali
Il termine legge, usato in senso
materiale, è sinonimo di atto
normativo, ossia di atto giuridico che
ha come effetto la creazione,
modificazione o abrogazione di
norme generali e astratte di un
determinato ordinamento giuridico in
base alle norme sulla produzione
giuridica vigenti nello stesso
ordinamento.
Il Governo è composto essenzialmente da:
•Presidente del Consiglio
•Ministri
•Consiglio dei Ministri
Il Presidente del Consiglio è scelto e nominato dal Presidente della Repubblica. Per
prima cosa il Presidente della Repubblica svolge un giro di consultazioni tra i leader
delle forze politiche e con altri soggetti, per individuare la persona più idonea a ricoprire
tale incarico. Le coalizioni di partiti, normalmente, indicano già durante le elezioni il
loro candidato Premier (persona che consiglieranno come futuro capo del Governo). Il
candidato della coalizione vincitrice delle elezioni verrà scelto come Presidente del
Consiglio.
I singoli ministri sono nominati dal Capo dello Stato su proposta del Presidente del
Consiglio. Il Presidente del Consiglio e i ministri giurano fedeltà alla Repubblica
davanti al Capo dello Stato.
Il Governo entro 10 giorni deve presentarsi al Parlamento per ottenere la fiducia,
accordata in base al programma da realizzare.
Presidente del Consiglio
Dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile,
promuove e coordina l’attivitá dei singoli ministri, chiede alle
Camere la fiducia, controfirma gli atti piú importanti del capo dello
Stato, presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa
governativa.
Consiglio dei Ministri
È formato dal Presidente del Consiglio e dai ministri. Ha il compito di
garantire un indirizzo politico e unitario all’azione di Governo, di
stabilire gli obiettivi fondamentali dell’attivitá e della pubblica
amministrazione, di intrattenere i rapporti politici e di fiducia con il
Parlamento.
Ministri
Possono essere “con portafoglio” o “senza portafoglio”. I primi svolgono sia
funzioni politiche e di Governo, sia di natura amministrativa e hanno sotto di sè un
ministero. I secondi svolgono funzioni solo politiche e tecniche, non hanno un
ministero. Sono collaboratori politici del Presidente del Consiglio.
• Sottosegretari, coadiuvano un ministro o il Presidente del Consiglio ed esercitano i compiti a essi
delegati con decreto ministeriale (o del Presidente del Consiglio) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. Possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle
Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro e
rispondere a interrogazioni e interpellanze. A non più di dieci sottosegretari può essere attribuito il
titolo di vice ministro, se a essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di
una o più strutture dipartimentali.
• Vice Ministro, Figura introdotta dal 2001, riservata a un numero limitato di sottosegretari. Sono
conferite deleghe relative all’intera area di competenza.
• Comitato Interministeriale, organo istituito dal Consiglio dei ministri, o dallo stesso presidente
del Consiglio, oppure per legge, con compiti di coordinamento, di pianificazione e organizzazione
interministeriale.
• Vice Presidente del Consiglio, La funzione del vicepresidente, o del vicepresidente più anziano
se sono più di uno, consiste nello svolgere le funzioni di supplente del presidente, sostituendolo in
caso di assenza o di impedimento temporaneo. Nei governi di coalizione, la carica di
vicepresidente è ricoperta dal capo del secondo partito.
• Commissari straordinari, dirigente pubblico nominato dal governo, per far fronte ad incarichi
urgenti o straordinari nella Pubblica amministrazione, tramite un accentramento o un aumento dei
poteri e un'azione in deroga.
• Consiglio di Gabinetto, Organo più ristretto rispetto al Consiglio dei ministri. Può avere il
compito di prendere decisioni, come in Gran Bretagna, oppure di discutere le linee generali
dell'attività del Governo.
Articoli della Costituzione Italiana
Gli articoli della Costituzione ad esso dedicati sono quelli dal 92 al 96.
• Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di questo, i ministri.
• Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento
nelle mani del Presidente della Repubblica.
• Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di
dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
• Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti
dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei ministeri.
• Art. 96.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i
reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del
Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Problemi tra Governo e Parlamento
• Crisi extraparlamentare = Il Governo si puó dimettere se non c’è piú un
accordo tra i suoi componenti e le forze politiche che lo sostenevano.
• Crisi parlamentare = Il Parlamento o una delle sue due Camere decide
di revocare la fiducia al Governo approvando la mozione di sfiducia.
Gli Strumenti del Parlamento per chiedere al Governo chiarimenti sono:
• Interrogazione, semplice domanda rivolta per iscritto al Governo da un
parlamentare per sapere se è vero un certo fatto, se il Governo ne è a
conoscenza e cosa vuole fare a questo proposito, ecc. La risposta puó
essere orale in aula, orale in commissione o scritta.
• Mozione, il Presidente di un gruppo parlamentare, o 10 deputati (o 8
senatori) possono presentare una mozione al fine di promuovere una
deliberazione dell’assemblea su un certo argomento.
• Interpellanza, consiste nella domanda circa i motivi o gli intendimenti della
condotta del Governo (comportamento che ha tenuto il Governo) in questioni
che riguardano la politica. Si può dibattere sulla risposta fino a richiedere
una mozione di sfiducia.
Il Parlamento è l’organo costituzionale a cui è
attribuita la funzione legislativa, che viene
attuata mediante l’emanazione delle leggi.
Rappresenta l’unico organo costituzionale
nazionale i cui componenti sono scelti
direttamente dai cittadini attraverso libere
elezioni.
Le funzioni Parlamentari sono:
• Elettiva – elegge il capo dello Stato, 1/3 dei membri del
Consiglio Superiore della Magistratura e 1/3 dei membri
della Corte Costituzionale
• Legislativa (formazione di una legge)
• Di controllo politico e di indirizzo politico – attraverso il
voto di fiducia o la mozione di sfiducia
• Amministrativa – attraverso l’approvazione del bilancio
• Giurisdizionale – attraverso l’impeachment (accusa al
Capo dello Stato) e il Parlamento puó organizzare
commissioni di inchiesta Parlamentare con poteri simili a
quelli dei Magistrati.
Struttura del Parlamento
Il Parlamento è costituito da Senato e Camera dei
deputati. Entrambe hanno stessi compiti, funzioni e poteri
perché il nostro sistema parlamentare prevede il
Bicameralismo Perfetto.
I sistemi parlamentari possono essere:
• Monocamerali (una sola Camera)
• Bicamerali perfetti (due Camere con gli stessi poteri)
• Bicamerali imperfetti (due Camere ma con poteri
diversi)
Immunitá Parlamentari
Sono piccole garanzie previste dalla Costituzione al fine di
assicurare nel modo migliore che l’attivitá dei parlamentari sia
libera e indipendente dalle pressioni esterne.
Sono:
1. insindacabilitá sulle opinioni espresse
2. Libertá sui voti dati
3. Immunitá penali (non puó essere arrestato senza
l’autorizzazione della Camera di appartenenza)
4. Divieto di mandato imperativo (puó votare diversamente da
come aveva detto per farsi candidare, è chiamata anche
insindacabilitá)
Elezione membri
Parlamento
Camera dei Deputati
Senato della
Repubblica
Etá minima per votare
(elettorato attivo)
18 anni
25 anni
Etá minima per essere
candidati alle elezioni
(elettorato passivo)
25 anni
40 anni
630
315 e senatori a vita
(al massimo 5 + gli ex
Presidenti della
Repubblica)
Proporzionale
Proporzionale
Numero di
componenti
Sistema elettorale
Articoli della Costituzione
•
•
•
•
•
•
•
Art. 55.
•
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due
Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei
deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. •
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno
compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti•
della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti.
Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei
quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di
senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati•
alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti.
•
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno
superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori•
che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della•
Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque
cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario.
Art. 60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine
delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle•
elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di
ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per
iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei
suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è
convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di
presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e
l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti. Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno
diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni
volta che lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di
deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle
due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato.
Art. 68.
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né
può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in
detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna,
ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto
l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per
sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di
conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
Differenze sostanziali tra la Repubblica
Parlamentare e quella Presidenziale
Le differenze tra queste due forme di Governo sono le
seguenti:
• In quella Parlamentare il Parlamento controlla il Governo
attraverso la fiducia, nella Presidenziale non esiste il
rapporto di fiducia tra questi due organi;
• In quella Parlamentare il Presidente della Repubblica non
ha nessuno dei tre poteri, mentre in quella Presidenziale
egli è il titolare del potere esecutivo e Capo del Governo;
• In quella Parlamentare il Presidente della Repubblica è
eletto dal Parlamento, mentre nella Presidenziale viene
eletto direttamente dal popolo.
È quella che caratterizza questo organo costituzionale.
La procedura di formazione di una legge è la seguente.
1. L’iniziativa legislativa
2. La fase dell’esame e dell’approvazione da parte di una
Camera
3. Il passaggio del testo all’altra Camera e la sua
approvazione con lo stesso testo
4. La promulgazione da parte del Presidente della Repubblica
e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per le procedure…
Procedura
Ordinaria:
Esame da parte di una delle
commissioni permanenti incaricata di
svolgere un’istruttoria e una
valutazione preliminare e di
preparare un testo per la discussione
in assemblea.
Discussione e deliberazione da parte
dell’assemblea. Il testo viene solo
esaminato in commissione, mentre
viene poi discusso e votato
all’assemblea, la quale puó apportarvi
tutte le modifiche che ritiene
opportune.
In sede redigente:
Utilizzata in modo
limitato, prevede che
l’esame del testo sia
svolto in
commissione, mentre
l’assemblea si limita a
votare il testo
formulato dalla
commissione, senza
potervi apportare
modifiche.
In sede legislativa
Prevede che l’intero
procedimento d’esame e
votazione della proposta
di legge avvenga
all’interno della
commissione.
Informazioni da:
• http://www.differenzatra.it/differenza-trarepubblica-parlamentare-e-repubblicapresidenziale/
• http://it.wikipedia.org
• Libro di Diritto “Il Nuovo Cittadino Europeo
2” modulo 4 Unitá 1-2.
• www.governo.it
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Governo e Parlamento. Presentazione. Giugno 2014