Venerdì 31 gennaio 2014
Università degli studi di Roma 3
Master Diritto penitenziario e Costituzione
LA PENA:
PROSPETTIVA STATICA
E PROSPETTIVA DINAMICA
Prof. Andrea Pugiotto
Ordinario di Diritto costituzionale
Università di Ferrara
La Costituzione dietro le sbarre
PENA
Dimensione statica
Dimensione dinamica
Tipologia
Misura edittale
Esecuzione penale
Esempi:
Pena di morte
Ergastoli
Tortura
Pene fisse
Pene alternative
Dosimetria sanzionatoria
Esempi:
Sovraffollamento
Benefici penitenziari
41-bis
Indulto
Grazia
IL VOLTO COSTITUZIONALE DELLA PENA
Le pene “devono tendere
alla rieducazione del reo”
(art. 27, 3° comma)
Le pene “non possono
consistere
In trattamenti contrari
al senso di umanità”
(art. 27, 3° comma)
“E’ punita ogni violenza
fisica e morale sulle persone
comunque sottoposte a
restrizioni di libertà
(art. 13, 4° comma)
Sentenza costituzionale
n. 313/1990
Art. 27, comma 3, Cost.
«Le pene non possono consistere
in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione
del condannato»
Art. 27, comma 4, Cost.
«Non è ammessa la pena di morte»
 Come modificato con Legge cost. 2 ottobre 2007, n. 1
Clausola di salvaguardia
Divieto di trattamenti crudeli,
inumani e degradanti
art. 13, comma 4, Cost.
«E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone
comunque sottoposte a restrizioni di libertà»
art. 27, comma 3, Cost.
«Le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità»
art. 32, comma 2, Cost.
«La legge non può in nessun caso violare
i limiti imposti dal rispetto della persona umana»
Art. 117, comma 1, Cost.
«La potestà legislativa è esercitata
dallo Stato (…) nel rispetto (…) dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e
Dagli obblighi internazionali »
art. 3 CEDU
«Nessuno può essere sottoposto a tortura,
né a pene o trattamenti inumani o degradanti»
art. 4 Carta di Nizza
««Nessuno può essere sottoposto a tortura,
né a pene o trattamenti inumani o degradanti» »
art. 7 Patto internazionale sui diritti civili e politici
«Nessuno può essere sottoposto alla tortura
nè a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,
in particolare, nessuno può essere sottoposto,
senza il suo libero consenso,
Ad un esperimento medico o scientico »
Finalità rieducativa della pena
Divieto incondizionato della morte come pena
Divieto incondizionato di pene inumane e degradanti
«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità […]»
(Art. 2 Costituzione)
La presenza della pena dell’ergastolo
è un problema di legalità
(e non di umanità)
ERGASTOLI
Ergastolo comune (art. 22 c.p.)
Ergastolo con isolamento diurno (art. 72 c.p.)
Ergastolo c.d. ostativo (art. 4-bis ord. penit.)
Internamento rinnovabile sine die negli opg
Sentenza costituzionale
n. 264/1974
Dimensione statica della pena
Violazione dell’art. 27, comma 3, Cost.
Le pene “devono tendere
alla rieducazione del condannato”
Violazione del divieto costituzionale
di pene fisse
(dove durata minima e massima coincidono)
Violazione dell’art. 27, comma 3, Cost.
Le pene “non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità”
Sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia
Violazione dell’art. 27, comma 4, Cost.
“Non è ammessa la pena di morte”
Grande Camera, Sentenza 9 Luglio 2013,
Vinter e altri c. Regno Unito
Grande Camera, Sentenza 9 Luglio 2013,
Vinter e altri c. Regno Unito
“Il semplice fatto che una pena della reclusione a vita
possa in pratica essere scontata integralmente
non la rende una pena non riducibile […]”
Dimensione dinamica della pena
Art. 22 codice penale
“La pena dell’ergastolo è perpetua ed è scontata
in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo
del lavoro e con l’isolamento notturno.
Il condannato all’ergastolo può essere ammesso
al lavoro all’aperto”
numero di detenuti condannati
all’ergastolo
alla data del 31 dicembre 2012
[Fonte: Dipartimento Affari Penitenziari]
1581 (di cui 681 ostativi)
99-99-9999
è la data riportata nei sistemi informatici
dell’amministrazione penitenziaria
ad indicare il «fine pena:mai»
durata minima della pena
durata massima della pena
Art. 4-bis ordinamento penitenziario
ergastolo c.d. ostativo
alla concessione dei benefici penitenziari
(fatta salva la liberazione anticipata)
Art. 41-bis ordinamento penitenziario
regime c.d. di carcere duro
L’ergastolo ostativo non si applica nei casi
in cui la collaborazione sia impossibile, irrilevante o
comunque inesigibile
L’ergastolo ostativo dipende sempre da una scelta,
libera e reversibile, del condannato di collaborare o
meno con la giustizia
L’argomento dell’errore giudiziario
l’argomento della
irrilevanza del percorso rieducativo
l’argomento del divieto di tortura
Convenzione ONU contro la tortura (1984)
Legge 3 novembre 1988, n. 498
è vietato “ […] ogni atto con il quale viene intenzionalmente inflitto
ad una persona un grave dolore o sofferenza, fisica o mentale,
per propositi quali ottenere da essa […] informazioni o confessioni”
premiare la collaborazione
punire la non collaborazione
l’argomento dell’irragionevolezza normativa
Sentenza 10 novembre 1988,
Soering c. Regno Unito
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art. 27, comma 3, Cost.