Venerdì 31 gennaio 2014 Università degli studi di Roma 3 Master Diritto penitenziario e Costituzione LA PENA: PROSPETTIVA STATICA E PROSPETTIVA DINAMICA Prof. Andrea Pugiotto Ordinario di Diritto costituzionale Università di Ferrara La Costituzione dietro le sbarre PENA Dimensione statica Dimensione dinamica Tipologia Misura edittale Esecuzione penale Esempi: Pena di morte Ergastoli Tortura Pene fisse Pene alternative Dosimetria sanzionatoria Esempi: Sovraffollamento Benefici penitenziari 41-bis Indulto Grazia IL VOLTO COSTITUZIONALE DELLA PENA Le pene “devono tendere alla rieducazione del reo” (art. 27, 3° comma) Le pene “non possono consistere In trattamenti contrari al senso di umanità” (art. 27, 3° comma) “E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà (art. 13, 4° comma) Sentenza costituzionale n. 313/1990 Art. 27, comma 3, Cost. «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato» Art. 27, comma 4, Cost. «Non è ammessa la pena di morte» Come modificato con Legge cost. 2 ottobre 2007, n. 1 Clausola di salvaguardia Divieto di trattamenti crudeli, inumani e degradanti art. 13, comma 4, Cost. «E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà» art. 27, comma 3, Cost. «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità» art. 32, comma 2, Cost. «La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana» Art. 117, comma 1, Cost. «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato (…) nel rispetto (…) dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e Dagli obblighi internazionali » art. 3 CEDU «Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti» art. 4 Carta di Nizza ««Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti» » art. 7 Patto internazionale sui diritti civili e politici «Nessuno può essere sottoposto alla tortura nè a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, Ad un esperimento medico o scientico » Finalità rieducativa della pena Divieto incondizionato della morte come pena Divieto incondizionato di pene inumane e degradanti «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità […]» (Art. 2 Costituzione) La presenza della pena dell’ergastolo è un problema di legalità (e non di umanità) ERGASTOLI Ergastolo comune (art. 22 c.p.) Ergastolo con isolamento diurno (art. 72 c.p.) Ergastolo c.d. ostativo (art. 4-bis ord. penit.) Internamento rinnovabile sine die negli opg Sentenza costituzionale n. 264/1974 Dimensione statica della pena Violazione dell’art. 27, comma 3, Cost. Le pene “devono tendere alla rieducazione del condannato” Violazione del divieto costituzionale di pene fisse (dove durata minima e massima coincidono) Violazione dell’art. 27, comma 3, Cost. Le pene “non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità” Sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia Violazione dell’art. 27, comma 4, Cost. “Non è ammessa la pena di morte” Grande Camera, Sentenza 9 Luglio 2013, Vinter e altri c. Regno Unito Grande Camera, Sentenza 9 Luglio 2013, Vinter e altri c. Regno Unito “Il semplice fatto che una pena della reclusione a vita possa in pratica essere scontata integralmente non la rende una pena non riducibile […]” Dimensione dinamica della pena Art. 22 codice penale “La pena dell’ergastolo è perpetua ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto” numero di detenuti condannati all’ergastolo alla data del 31 dicembre 2012 [Fonte: Dipartimento Affari Penitenziari] 1581 (di cui 681 ostativi) 99-99-9999 è la data riportata nei sistemi informatici dell’amministrazione penitenziaria ad indicare il «fine pena:mai» durata minima della pena durata massima della pena Art. 4-bis ordinamento penitenziario ergastolo c.d. ostativo alla concessione dei benefici penitenziari (fatta salva la liberazione anticipata) Art. 41-bis ordinamento penitenziario regime c.d. di carcere duro L’ergastolo ostativo non si applica nei casi in cui la collaborazione sia impossibile, irrilevante o comunque inesigibile L’ergastolo ostativo dipende sempre da una scelta, libera e reversibile, del condannato di collaborare o meno con la giustizia L’argomento dell’errore giudiziario l’argomento della irrilevanza del percorso rieducativo l’argomento del divieto di tortura Convenzione ONU contro la tortura (1984) Legge 3 novembre 1988, n. 498 è vietato “ […] ogni atto con il quale viene intenzionalmente inflitto ad una persona un grave dolore o sofferenza, fisica o mentale, per propositi quali ottenere da essa […] informazioni o confessioni” premiare la collaborazione punire la non collaborazione l’argomento dell’irragionevolezza normativa Sentenza 10 novembre 1988, Soering c. Regno Unito