Senso e non senso della pena:
la questione ergastolo
Roma, 31 gennaio 2014
Cos’è l’ergastolo?
• dal lat. ergastŭlum, adattam. del gr.
ἐργαστήριον (officina), der. di ἐργάζομαι
«lavorare»; propr. «casa di lavoro»
• Presso gli antichi Romani, edificio, in genere
sotterraneo, per l’abitazione (coatta) degli
schiavi o dei condannati adibiti ai lavori
agricoli
• Da ciò il significato (in disususo) di
stabilimento di pena a ciò destinato
L’ergastolo di Santo Stefano
Analisi critica dell’istituto
dell’ergastolo
• Ontologia, se l’ergastolo sia normativamente
previsto
• Effettività, se l’ergastolo sia effettivamente
applicato
• Validità, se l’ergastolo sia legittimo
– Giuridicamente
– Moralmente
Ontologia: o dell’esistenza
(normativa) dell’ergastolo
• Art. 22 CP:
1.
2.
•
Seguono:
–
–
–
•
La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a
ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.
Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto.
Interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29, comma 1, CP)
Interdizione legale (art. 32, comma 1, CP)
Decadenza dalla potestà genitoriale (art. 32, comma 2, CP)
Precede la pubblicizzazione della sentenza di condanna
–
–
Nei comuni di residenza, di giudizio, di commissione del fatto (art. 36,
comma 1, CP)
Su uno o più giornali e nel sito internet ministeriale (art. 32, comma 2, CP)
• Il fatto è pacifico: l’ordinamento penale italiano stabilisce normativamente
la possibilità della condanna all’ergastolo (nei casi previsti dalla legge)
Effettività: o della realtà
dell’ergastolo. Premessa di metodo
• Il problema della effettività della norma è un problema fenomenologico, di
analisi della realtà sociale prodotta dalla norma giuridica (o dalla sua
assenza), dunque:
• Necessaria distinzione tra analisi ontologica della defettibilità della norma
e analisi fenomenologica della sua applicazione
• Infondata scientificamente la presunta conseguenza fenomenologica della
valutazione dell’ordine normativo (e dunque della previsione normativa di
una possibile defettibilità della statuizione generale)
– Tinti su ergastolo e giudizio abbreviato, p. es.
– PG Perugia su liberazione anticipata in II dl Cancellieri
• Tipico caso di fallacia normativista: confusione tra essere e dover essere,
tra mondo delle norme e mondo della vita
Dei metodi per valutare l’effettività
dell’ergastolo
• Indagine quantitativa
– Quanti condannati all’ergastolo?
– Quanti condannati all’ergastolo in esecuzione penale detentiva oltre il
termine per l’accesso alla liberazione condizionale?
– Quanti condannati (all’ergastolo) la cui pena si sia stata effettivamente
«perpetua», risolvendosi nella morte in carcere?
• Indagine qualitativa
– Se la reclusione del condannato all’ergastolo si risolva in una pena di
specie diversa dalla pena detentiva temporanea nel vissuto soggettivo
del condannato
Ergastolani in Italia, 1992-2013
La realtà delle lunghe pene
• 1998.01.10: 16 ergastolani > 26 anni di
detenzione
• 2007.09.17: 94 ergastolani > 26 anni di
detenzione
– 49 in carcere da più di 30 anni, la pena
temporanea massima prevista dal nostro
ordinamento
– Solo 29 in regime di semilibertà
I casi limite
• Ieri, Vito De Rosa:
–
–
–
–
condannato all’ergastolo nel 1951
Successivamente internato in Opg
Scoperto nel 1997
Graziato nel 2003 in punto di morte
• Oggi, Calogero Diana:
– Detenuto dal settembre 1970 (salvo 2 anni e 10 mesi di
libertà)
– Dal 1994 in semilibertà
– Nel 2002 e nel 2004 gli negano la liberazione condizionale
La macabra prova regina:
il caso di morte
• La pena normativamente perpetua che
realizza la sua promessa (un’indagine in corso)
• La pena detentiva che si risolve in una pena
perpetua: sono ergastolani in the facts i morti
in carcere
– 148 nel 2013
– 2.245 dal 2000
La realtà dell’ergastolo nella qualità
della condizione detentiva
• Auto-osservazione degli ergastolani
– Una forma di convict criminology
• Il fiume in piena degli «uomini ombra»
• La rielaborazione di Nicola Valentino:
– Una pena capitale, una pena di schiavitù
– La diversa percezione del tempo che passa: ogni
giorno un giorno in più di pena
Legittimità giuridica
• Finalità tendenzialmente rieducativa della pena
nell’ordinamento interno
– Il paradosso della legittimità nella sua ineffettività ex art. 176 CP
• Il contro-paradosso dell’ergastolo «ostativo»
• Il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità
nell’ordinamento interno e internazionale
– È legittima una pena di schiavitù?
– E’ legittima una pena senza tempo?
– Il rischio di trattamenti contrari sl senso di umanità (caso Soering vs
GB)
Legittimità morale
• Diritti fondamentali e dignità umana negli
ordinamenti giuridici contemporanei
• Il fondamento kantiano del rifiuto
dell’ergastolo: nessun essere umano può
essere utilizzato per fini non suoi
– Non per la sicurezza altrui (prevenzione speciale
negativa)
– Non di esempio ad altri (prevenzione generale)
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