PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SEAVIZIO SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA Opera Universitaria 23 MAR. 2010 di Trento PROT. N. DELIBERA N. OGGETTO SEDUTA DEL 8 ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 30 NOVEMBRE 1992, N. 23 : TERMINI MASSIMI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 15/03/2010 Nella sala delle sedute, in seguito ad apposita convocazione, si è riunito il: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE in seduta ordinaria sotto la Presidenza del Prof. Fulvio Zuelli PRESENTE PROF. FULVIO ZUELLI - Presidente X SIG.A ANNA BERTOLASO - Componente X ARCH. ALESSANDRO CAMPETTI - Componente X X DOTT. ROBERTO CECCATO - Componente SIG. LUCAS CHEZZI FIRMO - Componente PROF. ROBERTO CUBELLI - Componente DOTT. GABRIELE FAURI - Componente X PROF. LORIS GAIO - Componente X SIG. ANDREA LA MALFA - Componente X DOTT. MARCO SAGGIORATO - Componente X SIG. FRANCESCO SEGATTA - Componente X DOTT.SSA ANNA SIMONATI - Componente X PROF. ALBERTO VALLI - Componente X Segretario verbalizzante Con la presenza di ASSENTE X X DOTT. PAOLO FONTANA DOTT.SSA ELISABETTA BUSANA Il Presidente, constatata la presenza del numero legale di intervenuti, dichiara aperta la seduta. L'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa), prevede che l'amministrazione stabilisca il termine massimo di conclusione di ciascun procedimento amministrativo, salvo che lo stesso non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento. L'articolo 2 della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4 (Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009) ha introdotto (unitamente ad altre disposizioni aventi specifiche finalità anticongiunturali, inerenti la semplificazione e l'accelerazione delle procedure) il comma 2 bis nel citato articolo 3 della L.P. 23/92. Tale disposizione impone all'amministrazione di provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore della norma, alla ridefinizione dei termini di conclusione dei propri procedimenti amministrativi, esclusi quelli già fissati in legge o regolamento, disponendo altresì che gli stessi non debbano essere superiori a novanta giorni. Nei casi eccezionali in cui, per ragioni legate alla particolare complessità del procedimento, alla natura degli interessi pubblici tutelati, all'effettiva sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'azione amministrativa, e purché sia stata verificata l'inapplicabilità degli strumenti di semplificazione delle procedure e della documentazione previsti dalla legge, si renda indispensabile prevedere termini superiori ai novanta giorni, gli stessi dovranno comunque rimanere inferiori ai centottanta giorni. Con deliberazione n. 2814 di data 20.11.2009 avente ad oggetto "Direttive per la definizione del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 degli enti e soggetti collegati alla finanza provinciale", la Giunta Provinciale ha disposto che, al fine di effettuare una ricognizione dei procedimenti amministrativi e di procedere ad una loro revisione in un'ottica di semplificazione e accelerazione, gli enti funzionali devono comunicare entro il 31.01.2010 al Dipartimento Innovazione, Ricerca e ICT l'elenco dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini massimi di conclusione anche al fine di una loro pubblicazione digitale. Con nota prot. 68919.4 di data 01.02.2010 si è provveduto ad effettuare tale comunicazione alla struttura provinciale competente al fine di effettuare una verifica che consenta di uniformare la pubblicazione dei procedimenti. Tenuto conto degli esiti di tale attività ricognitiva e del confronto con il Dipartimento provinciale competente, si ritiene ora opportuno procedere all'attuazione del richiamato articolo 3, comma 2 bis della L.P. 23/92, mediante approvazione dell'allegato A) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, in cui sono elencati i procedimenti amministrativi e relativi termini di conclusione ad esclusione di quelli già fissati in legge o regolamento o contenuti nei contratti collettivi provinciali di lavoro o nelle direttive emanate dalla stessa Provincia Autonoma di Trento nei confronti degli enti funzionali. Con il presente provvedimento si dispone che cessino di trovare applicazione le precedenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 115 di data 03.06.1993 e n. 124 di data 30.06.1993 vertenti sul medesimo oggetto. Tutto ciò premesso, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - udita la relazione; vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.; vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione; - - vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 novembre 2009, n. 2814 "Direttive per la definizione del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 degli enti e soggetti collegati allafinanza provinciale"; visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455; a voti unanimi, espressi nelle forme di legge: DELIBERA 1) di approvare l'allegato A) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, recante l'individuazione dei procedimenti amministrativi dell'Opera Universitaria e dei relativi termini massimi di conclusione; 2) di dare atto che, per le motivazioni indicate in premessa, l'allegato di cui al punto l) non contempla i procedimenti già fissati in legge o regolamento o contenuti nei contratti collettivi provinciali di lavoro o nelle direttive emanate dalla stessa Provincia Autonoma di Trento nei confronti degli enti funzionali; 3) di disporre che i termini massimi di conclusione individuati nell'allegato A) trovano applicazione per i procedimenti il cui termine inizia a decorrere in un momento successivo alla data di approvazione della presente deliberazione; 4) di dare atto che per i procedimenti già avviati alla data di approvazione della presente deliberazione continuano a trovare applicazione i termini individuati nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 115 di data 03.06.1993 e n. 124 di data 30.06.1993; 5) di disporre che cessano di trovare applicazione, dalla data di approvazione del presente provvedimento, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 115 di data 03.06.1993 e n. 124 di data 30.06.1993; 6) di rinviare a successivi provvedimenti l'ulteriore riduzione dei termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi, tenuto conto degli esiti delle azioni mirate di semplificazione delle procedure ancora in corso in alcuni settori di intervento; 8) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio; 9) di disporre la pubblicazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi sul sito istituzionale dell'Opera Universitaria e la comunicazione del presente provvedimento e relativo ailegato al Dipartimento Innovazione, Ricerca e ICT della PAT. Adunanza chiusa ad ore 17.30 OPERA UNIVERSITARIA Verbale letto, approvato e sottoscritto. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SI attesta che ia presente copia conforme all'originale è composta da n' ~ ~~~_4:- ~_~. ~ .~_ foqli. Trento, lì J2L~ _ Il Direttore dotto PaoloFontana P. -=:> = IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Prof. Fulvio Zuelli Dott. Paolo Fontana RAGIONERIA DELIBERA SOGGETTA AD APPROVAZIONE PARTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE: DELIBERAN., DEL DA _ DELIBERA NON SOGGETTA AD APPROVAZIONE: X Visto e approvato l'impegno sul Trento, _ LA RAGIONERIA Copia a: Affari Generali • I AllegalO ,.L alla del. n. 8 dd..J'" /31-60 I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Oggetto del provvedimento Normativa di riferimento Decorrenza Termine finale . Borsa di studio e posto alloggio attraverso procedura concorsuale dal giorno successivo al termine art. 17, comma 3, L.P. 24 maggio 1991, ultimo di presentazione n.9; art. 4 L. 2 dicembre 1991, n. 390 dell'istanza Sussidio straordinario art. 17, comma 3, L.P. 24 maggio 1991, dal giorno successivo al n.9; art. 4 L. 2 dicembre 1991, n. 390 ricevimento dell'istanza 60 giorni Interventi integrativi alla borsa di studi per progetti di mobilità internazionale, stage, ecc art. 17, comma 3, L.P. 24 maggio 1991, dai giorno successivo al n.9; art. 4 L. 2 dicembre 1991, n. 390 ricevimento dell'istanza 60 giorni Contributo annuale per attività culturali da parte di associazioni e cooperative studentesche art. 18, L.P. 24 maggio 1991, n.9; Finanziamento iniziative per attività culturali da parte di associazioni art. 18, L.P. 24 maggio 1991, n.9; e cooperative studentesche dal giorno successivo al termine ultimo di presentazione dell'istanza o dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza nel caso di prima richiesta dal giorno successivo al termine ultimo di presentazione dell'istanza 90 giorni 90 giorni 30 giorni