Dott. Giuseppe Casella Head of Unit C.3 Prevention of Technical Barriers DG Enterprise and Industry European Commission 26 novembre 2014 Oggetto: procedura di notifica 2012/650/I avente ad oggetto proposta di legge recante: "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini" e Caso EU Pilot n. 4632/13/AGRI. Gentile Dottore, Le scriventi Associazioni, che in Italia rappresentano la quasi totalità del panorama della grande distribuzione organizzata, il 3 febbraio 2014 ebbero ad indirizzarLe una richiesta di chiarimenti in merito all’esito procedura di notifica 2012/650/I avente ad oggetto la proposta di legge recante: "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini" e all’eventuale di apertura di una procedura EU Pilot. Con risposta del 24.2. 2014, Ella ci fornì compiute delucidazioni in merito ai quesiti sottoposti alla Sua attenzione. In particolare ci fu confermato che proposta di legge era stata oggetto di un provvedimento di blocco, disposto dalla Commissione il 22 gennaio 2013, che aveva comportato il differimento del termine per l’adozione delle disposizioni al 22 novembre 2013. L’Italia, tuttavia, anche in presenza del periodo di sospensione, pubblicò nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2013 la Legge 14 gennaio 2013 n. 9 recante, appunto, “Norme sulla Qualità e Trasparenza della filiera degli oli di oliva” (c.d. “Salva Olio”). A tale riguardo Ella faceva rilevare come, secondo la giurisprudenza comunitaria, tale comportamento dello Stato Italiano andasse considerato una violazione procedurale sostanziale della direttiva 98/34/CE, implicante la possibilità da parte di qualunque interessato di contestare la legittimità della normativa dinnanzi ad un giudice nazionale e chiederne la disapplicazione. In sostanza la legge era affetta da un vizio procedurale tale da determinarne la inapplicabilità e non sanabile se non tramite l’abrogazione della legge vigente e l’emanazione di una nuova nel rispetto della procedura di notifica. Ci veniva inoltre confermata la pendenza di una procedura Eu pilot. Ciò premesso, nella Gazzetta Ufficiale del 10/11/2014 è stata pubblicata la Legge europea 2013 bis (L. 30 ottobre 2014 n. 161) recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea” volta a chiudere una serie di procedure di infrazione e di precontenziosi con la Comunità Europea. L’art. 18 del provvedimento in questione rubricato “Disposizioni in materia di qualita' e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot n. 4632/13/AGRI” modifica, in alcuni punti, la legge 14 gennaio 2013, n. 9. Federdistribuzione tel. 02/89075150 fax 02/6551169 e-mail: [email protected] ANCC Coop tel. 06/441811 fax 06/44181251 e-mail: [email protected] ANCD Conad tel. 06/4403689 fax 06/44252780 e-mail: [email protected] 2 In particolare, le modifiche riguardano: i) la definizione delle miscele - che ora deve essere conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento CE di esecuzione della Commissione 13 gennaio 2012 n. 29/2012 ; ii) l’ingannevolezza delle valutazioni organolettiche (ora riguardante anche gli oli vergini); iii) l’etichettatura dei contenitori utilizzati nei pubblici esercizi; iv) la limitazione della tracciabilità (tramite fascicolo aziendale) alle sole produzioni nazionali destinate al commercio; v) la modifica dei parametri che dovranno essere valutati, nell'ambito delle attivita' di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all'Italia, al fine di assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualita', per gli anni 2013, 2014 e 2015. Non è stato viceversa abrogato o modificato l’articolo 11 recante restrizioni delle vendite sottocosto degli oli extra vergini di oliva; norma che – come a Lei noto - avevamo già denunziato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato come disposizione palesemente anticoncorrenziale e lesiva della libertà di impresa a danno dei consumatori e ad esclusiva tutela di interessi economici settoriali (con motivazioni che l’Antitrust aveva condiviso) e di cui abbiamo chiesto più volte l’abrogazione alle Autorità Nazionali, in primis per le ragioni di merito suesposte ed in subordine – dopo averne ricevuto conferma dal Suo Dipartimento- proprio per essere l’abrogazione la strada maestra per porre rimedio ai vizi d’origine del provvedimento. Tutto ciò premesso, nonostante il legislatore abbia inteso chiudere, con le modifiche introdotte all’art. 18 della Legge comunitaria 2013 bis, il precontenzioso EU pilot n 4632/13/AGRI, permangono, a nostro avviso, molte perplessità sull’effettiva applicabilità della normativa. Non si comprende, infatti, come le correzioni apportate nel merito alla Legge 14 gennaio 2013, n. 9 possano renderla conforme all’ordinamento comunitario in presenza di vizi procedurali d’origine, attinenti alla procedura di notifica non sanabili. A tutto ciò si aggiunge che, non conoscendo (né essendo desumibile dai lavori parlamentari) il contenuto delle contestazioni sollevate nel merito dalla Commissione europea nell’ambito del precontenzioso EU pilot n 4632/13/AGRI), non siamo nelle condizioni di valutare, neanche sommariamente, se le modiche apportate dalla Legge Europea 2013 bis siano tali da coprire tutti i rilievi formulati. Oltretutto ci risulta che la trattativa con il Governo Italiano non abbia chiarito tutti gli aspetti di criticità e che, in particolare, l’ultima lettera delle Commissione del 2 ottobre u.s. non abbia ricevuto riscontro. Alla luce di tutti gli argomenti suesposti le scriventi Organizzazioni sono a chiederLe un ulteriore chiarimento sulle seguenti questioni: (i) se la legge n. 9/2013 sia da ritenere tuttora disapplicabile (atteso il vizio procedurale d’origine) e, in caso negativo, per quale motivo il vizio debba ritenersi sanato (considerato che non risulta concordata con la Commissione neanche l’ultima versione della modifica); (ii) se, in relazione alle modifiche apportate, il precontenzioso EU pilot n 4632/13/AGRI possa considerasi chiuso o meno. Inutile evidenziare come sia fondamentale poter ricevere indicazioni dalla Sua Direzione in tempi brevi: considerata la mancanza di un periodo di vacatio legis della Legge comunitaria, ove si dovesse considerare la novella normativa idonea a sanare ogni contestazione procedurale e di merito da parte della Commissione, le imprese dovrebbero fin da ora prendere atto della formale vigenza e l’applicabilità della L. 9/2013, predisponendo al contempo ogni utile azione per farne valere la sostanziale illegittimità, là dove, come nel caso delle restrizioni sul sottocosto, si tratti di disposizioni palesemente lesive dell’apertura del mercato, della concorrenza e della libertà di impresa. In attesa di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti. Direttore Area Legislazione Federdistribuzione (Marco Pagani) Responsabile Ufficio Legale ANCC-Coop (Paola Cavallo) Responsabile Ufficio Legislativo ANCD-Conad (Piero Cardile)