Le strutture residenziali e semiresidenziali per minori: standard e requisiti
tra passato e presente
Lorella Baggiani
Regione Toscana
Settore Politiche di contrasto al disagio sociale
Il sistema toscano delle strutture residenziali di accoglienza per minori: la situazione al 31.12.2009
i dati del monitoraggio del Centro regionale di documentazione infanzia e adolescenza
Centro di pronta accoglienza per minori(a)
Casa di accoglienza e gruppo appartamento(b)
Comunità a dimensione familiare(c)
Casa di accoglienza per l’infanzia
Comunità educativa
Comunità familiare
Gruppo appartamento per adolescenti e giovani
Casa famiglia multiutenza complementare
Totale
8
18
50
5
15
5
2
11
114
(a) Comprende la tipologia Centro di pronto accoglimento (di cui alla risoluzione del Consiglio Regionale del 20/03/1990) e il Centro di
pronta accoglienza per minori (di cui alla Legge Regionale n. 41/2005 del 24/02/2005)
(b) Comprende la tipologia Casa della gestante e della madre con figlio (di cui alla risoluzione del Consiglio Regionale del 20/03/1990) e la
Casa di accoglienza e gruppo appartamento (di cui alla Legge Regionale n. 41/2005 del 24/02/2005)
(c) Comprende la tipologia Comunità a dimensione familiare (di cui alla risoluzione del Consiglio Regionale del 20/03/1990 e di cui alla
Legge Regionale n. 41/2005 del 24/02/2005)
Il sistema toscano delle strutture residenziali di accoglienza per minori: la situazione al 31.12.2009
i dati del monitoraggio del Centro regionale di documentazione infanzia e adolescenza
delle 114 strutture residenziali:
- di 93 è titolare un soggetto privato (associazioni, ente religioso, fondazioni, cooperativa sociale, altra
impresa privata)
-Di 21 è titolare un soggetto pubblico (comune, ASP, ASL, comunità montana, SdS)
-- 83 sono gestite dal soggetto titolare
- 21 sono gestite da soggetto diverso dal titolare
- 8 sono gestite da più soggetti (gestione mista)
Offerta dell’accoglienza:
- 713 posti totali disponibili (7 strutture non censite):
-fascia 6-8 posti letto max – interessa ben 52 strutture (di cui 27 c.tà dimensione familiare)
-11 strutture hanno meno di 6 posti letto
-21 strutture hanno tra i 9 e i 12 posti letto
-5 strutture hanno più di 12 posti letto
Autorizzazione al funzionamento
- 89 strutture in possesso di autorizzazione definitiva al funzionamento
- 9 strutture operano con autorizzazione provvisoria (termini di adeguamento):
- 11 strutture operano in fase di sperimentazione (quindi prive di autorizzazione)
Percorso di trasformazione ed adeguamento degli istituti
Processo culturale avviato in Europa ed in Italia negli anni 70 del 900 segnato da dibattiti scientifici,
pedagogici e da norme
Completa affermazione delle comunità per minori
Diffusione dell’esperienza educativa che valorizza la dimensione familiare come la più consona alla
cura dei bambini e ragazzi allontanati temporaneamente dalla famiglia
Superamento degli “istituti” messi sotto accusa per la logica di strutture separate ed inadeguate a
rispondere ai bisogni relazionali ed educativi dei bambini e ragazzi
o Innovazione e qualificazione delle dimensioni organizzative e qualitative dell’accoglienza
o Riflessione sui livelli tecnici e professionali degli operatori
o Completa revisione dei servizi sociali e socio sanitari: servizi per infanzia e adolescenza inseriti nel
sistema integrato di accoglienza protezione e cura della persona
Percorso di trasformazione ed adeguamento degli istituti
minore
in
disposizioni stringenti per la tutela del
Convenzione sui
diritti del
fanciullo del 1989
(ratificata con
legge 176/1991)
- essere educato nell’ambito della propria
famiglia
- escludere l’indigenza dei genitori tra le
motivazioni che ostacolano la permanenza in
famiglia
- gli Stati, le Regioni e gli Enti locali devono
disporre interventi di sostegno alle famiglie
situazione di difficoltà
Ricorrere a cure alternative - compresa l’accoglienza in comunità –
solo nel caso in cui il minore sia
privo di ambiente familiare idoneo nonostante gli
interventi di cura e sostegno attivati
Legge 149 del
2001 “Diritto
del minore ad
una famiglia”
Percorso di trasformazione ed adeguamento degli istituti
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misure di intervento stringenti per quei
minori che sono costretti a vivere fuori
dalla propria famiglia:
- affidamento ad una famiglia o ad una
persona singola
- se non possibile, collocamento in una
comunità di tipo familiare
SUPERAMENTO DEL RICORSO AGLI ISTITUTI A PARTIRE
DAL 31 DICEMBRE 2006
-rischio di enfatizzazione: sorta di anno zero sa cui immaginare un universo di interventi
sui minori da cui sparisse l’accoglienza in comunità;
-realtà più complessa: affidamento familiare come forma di tutela irrinunciabile; comunità
per minori organizzate sul modello relazionale e di vita familiare, come opportunità quando
l’affido non risulta (per vari motivi) praticabile e per alcune situazioni particolari
(adolescenti problematici, minori stranieri non accompagnati …)
Dagli istituti alle comunità: alcune tappe
a livello nazionale
Documento della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, 1997: (atto 357 del 13.11.1997)orti
o comunità di pronta accoglienza
o comunità di tipo familiare
o comunità educativa
o istituti (una struttura socio educativa residenziale di tipo assistenziale di grosse dimensioni che raccoglie un alto
numero di minori)
 Documento approvato dalla Commissione Assessori Politiche Sociali, seduta 2.3.2005:
l’inserimento di un minore in una famiglia affidataria o in una struttura va sempre collocato in una dimensione
progettuale più ampia – progetto educativo personalizzato – e progetto per rimuovere le cause che hanno
determinato l’allontanamento
centralità del lavoro dei servizi sociali e socio sanitari territoriali: quando si renda necessaria l’accoglienza in una
comunità, indipendentemente dalla tipologia, gli operatori devono essere detentori di competenze specifiche di
carattere educativo e pedagogico da spendere nella relazione con il minore e nei rapporti con la famiglia di origine
 DM 308 del 21.5.2001, “Requisiti minimi e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale” (in attuazione dell’art. 11 della l. 328/2000):
 parametri per le strutture di tipo comunitario: bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità
organizzativa, accoglienza di persone con limitata autonomia personale, prive di supporto familiare o impossibilitate
a rimanere temporaneamente o definitivamente presso la famiglia.
 in particolare per i minori: capacità ricettiva massima di 10 posti letto, innalzabile a 12 nel caso di posti in pronta
accoglienza
Dagli istituti alle comunità: alcune tappe
a livello regionale
 LR 28/1980, “Idoneità delle strutture di ospitalità e dei nuclei affidatari o ospitanti” (abrogata con la LR
41/2005)
- tipologie: comunità educative per minori e case-famiglia
- introduzione alcuni concetti basilari: comunità “aperte” – in grado di realizzare interscambi con
l’ambiente d’origine –
- divieto di organizzare il servizio scolastico interno
 Regolamento per la determinazione dei requisiti di idoneità delle strutture per minori (Risoluzione Consiglio
regionale del 20 marzo 1990):
 INSERISCE i servizi di comunità tra le politiche di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza
RISERVA ai minori un’attenzione a se stante fino a quel momento inedita (debitrice al dibattito politico e culturale
che maturato tra gli anni 70 ed 80 era approdato al DPR 616/1997, alla legge 184/1983 e al DPR 448/1988 che
attribuivano ai servizi sociali territoriali un ruolo fondamentale nella tutela dei minori)
 PREVEDE tipologie di strutture variegate (e ancora influenti sul sistema toscano)
FOCALIZZA l’attenzione sul progetto educativo del servizio e il progetto educativo individuale, cioè su due
strumenti di portata innovativa nel sistema di presa in carico
CONCORRE pertanto al processo di superamento degli istituti spersonalizzanti per dimensione e per logiche
organizzative indistinte
 LR 72/1997, “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza o di pari opportunità:
riordino dei servizi socio assistenziali e socio sanitari integrati” (abrogata dalla LR 41/2005)
 presidi residenziali e semiresidenziali sono stati inseriti nella più ampia rete di protezione e tutela sociale mentre
le tipologie si sono saldate a quelle del regolamento del 1990
L’oggi
Legge regionale n. 41/2005 , “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale”, art 21 [strutture soggette al rilascio di autorizzazione al funzionamento], comma 1, lett. e)-i): tipologie di
strutture residenziali e semiresidenziali per minori
Art. 62: Regolamento di attuazione (approvato con Decreto del Presidente della Giunta n. 15/R del 26.3.2008, in
vigore dal 17 aprile 2008)
Combinato disposto tra l’art. 1, comma 2 del Regolamento (campo di applicazione alle strutture di nuova istituzione) e
l’art. 63, comma 1, della LR 41/2005 (conclusione dei procedimenti per l’autorizzazione in corso al momento dell’entrata
in vigore del Regolamento sulla base delle normative previgenti)
APPLICABILITA’ del Regolamento del 1990
strutture operanti con autorizzazione definitiva al funzionamento alla data del 17 aprile 2008
Strutture operanti con autorizzazione provvisoria e relativo procedimento concluso entro un anno dall’entrata in vigore
del Regolamento – 18 aprile 2009 –
APPLICABILITA’ del Regolamento del 2008
 Strutture di nuova istituzione
 Strutture operanti nel caso in cui intraprendano lavori di variazioni del numero di posti letto, modifica della
destinazione d’uso, trasferimento, modifica tipologia servizio
L’oggi
Regolamento del 1990 e LR 72/1997
Regolamento del 2008 e LR 41/2005
Centro pronto accoglimento
Centro pronta accoglienza
Casa per la gestante e madre con figlio
Casa di accoglienza e gruppo appartamento
Casa di accoglienza per l’infanzia (0-6 anni)
Comunità a dimensione familiare
Comunità a dimensione familiare
Comunità educativa (sup. a 6 anni)
Pensionato giovanile
Semiconvitto
Centro diurno
Struttura semiresidenziale per minori
Comunità familiare
Gruppo appartamento per giovani e
adolescenti
Regolamento del 2008: caratteristiche e requisiti delle comunità
REQUISITI MINIMI PER IL FUNZIONAMENTO, DI CARATTERE STRUTTURALE, ORGANIZZATIVO E
PROFESSIONALE
centro di pronta accoglienza (art. 21, comma 1, lett. e) LR 41/2005)
FUNZIONE ASSISTENZIALE ED EDUCATIVA
Accoglie minori in situazione di abbandono o di urgente bisogno di pronto accoglimento e di protezione da rischi
sulla base di provvedimento/intervento disposto dall’autorità giudiziaria, dalle forze dell’ordine o dai servizi sociali
Capienza massima: 10 posti letto.
Figure professionali:
educatore professionale
animatore socio educativo
assistente di base e alla persona
casa di accoglienza e gruppo appartamento (art. 21, comma 1, lett. f) LR 41/2005)
FUNZIONE ASSISTENZIALE ED EDUCATIVA
Accoglie donne in difficoltà, gestanti e/o madri con figli minori che necessitano di tutela e di appoggio nel periodo
della gravidanza o durante i primi anni di vita del figlio; padri in difficoltà con i propri figli; minori accolti sulla base
di provvedimento/intervento disposto dall’autorità giudiziaria o dai servizi sociali
Capienza massima: 5 nuclei familiari.
Figure professionali:
educatore professionale, animatore socio educativo, assistente di base e alla persona
Regolamento del 2008: caratteristiche e requisiti delle comunità
comunità familiare (art. 21, comma 1, lett. g), punto 1. LR 41/2005)
FUNZIONE SOCIO EDUCATIVA
Accoglie minori per i quali la permanenza nella famiglia di origine sia temporaneamente impossibile e con i quali è
instaurata una relazione di tipo familiare da parte di 2 o più adulti che convivono stabilmente con loro e che
assumono funzioni genitoriali; minori accolti sulla base di provvedimento/intervento disposto dall’autorità
giudiziaria o dai servizi sociali.
Capienza massima: 6 minori, compresi gli eventuali figli naturali degli adulti di riferimento
Figure professionali:
assistente di base e alla persona
comunità a dimensione familiare (art. 21, comma 1, lett. g), punto 2 LR 41/2005)
FUNZIONE SOCIO EDUCATIVA
Accoglie minori per i quali la permanenza nella famiglia di origine sia temporaneamente impossibile, sulla base di
provvedimento/intervento disposto dall’autorità giudiziaria o dai servizi sociali.
Capienza massima: 10 minori, più 2 posti di pronta accoglienza.
Figure professionali:
educatore professionale
animatore socio educativo
assistente di base e alla persona
Regolamento del 2008: caratteristiche e requisiti delle comunità
gruppo appartamento per adolescenti e giovani (art. 21, comma 1, lett. h) LR 41/2005)
Accoglie adolescenti di età non inferiore a 16 anni e giovani fino a 21 anni per i quali sia impossibile rimanere o
tornare nella propria famiglia, già accolti in affidamento, sulla base di provvedimento/intervento disposto
dall’autorità giudiziaria o dai servizi sociali.
Capienza massima: 4 posti letto
Figure professionali:
educatore professionale
assistente di base e alla persona
struttura semiresidenziale (art. 21, comma 1, lett. i) LR 41/2005)
Accoglie minori che per contingenze familiari e sociali necessitano di sostegno nel processo di socializzazione, allo
scopo di prevenire o contrastare esperienze di emarginazione o devianza; fornisce supporto anche alla famiglia del
minore, sostenendola nello svolgimento dei compiti educativi e di cura quotidiana.
Capienza massima: 25 ospiti.
Figure professionali:
educatore professionale
animatore socio educativo
assistente di base e alla persona
La dimensione familiare: come?
Correlazione tra requisiti strutturali ed organizzativi: nucleo di prerogative che tendono ad
assicurare un equilibrio tra ospitalità di tipo familiare e funzioni educative del servizio:
-Fattore dimensionale
-Spazi strutturati ed organizzati ispirandosi alla comune abitazione, nei quali si possa cucinare, riporre le provviste,
lavare e stirare la biancheria, depositare materiale vario …
-Camere con massimo due posti letto e un bagno utilizzabile da non più di quattro minori
-Ambienti dedicati agli incontri protetti
-Organizzazione interna che oltre a garantire l’attuazione dei progetti educativi personalizzati, provveda a rendere
concreta la partecipazione dei minori alle scelte che li riguardano e alle opportunità offerte dal sistema integrato del
territorio in cui la struttura è collocata (in previsione del possibile rientro in famiglia); mantenimento rapporti con
famiglia (quando non espressamente vietato)
-Lo sviluppo di relazioni significative assicurate in maniera esclusiva da professionalità a valenza educativa – educatore
professionale ed animatore socio-educativo – o da adulti di riferimento
Mantenere l’attenzione sul rischio di nuove istituzionalizzazioni

art. 21, comma 1, lettera i) l.r. 41/2005: una struttura semiresidenziale per minori può essere collegata e
collocata all’interno esclusivamente di una comunità familiare per minori o di una comunità a dimensione familiare.
Vigilanza e controllo
La vigilanza è esercitata dal Comune attraverso la commissione multidisciplinare, costituita dall’azienda unità
sanitaria locale in ambito zonale (articolo 20, comma 3 l.r. 41/2005)
La composizione ed il funzionamento sono disciplinate dal Regolamento del 2008 (articoli 17- 19), mentre le modalità
di svolgimento dell’attività di vigilanza sono disciplinate dal Comune; l’attività di vigilanza deve comunque avere
cadenza almeno annuale (articolo 23, l.r. 41/2005) - richiesta di informazioni - richiesta di autocertificazioni relative
alla permanenza dei requisiti - attività di ispezione e controllo sulle strutture
Per le comunità per minori
Occhio anche al
Regolamento del
1990
è sostituito in tutte quelle parti che sono state affrontate con il Regolamento
del 2008, come ad esempio la definizione delle tipologie per minori e i relativi requisiti, o i procedimenti per
l’ottenimento dell’autorizzazione; la sezione che riguarda la progettazione educativa e la metodologia di lavoro, nonché
il protocollo per gli accertamenti sanitari, continuano ad essere applicati – progetto educativo personalizzato:
Piano d’azione diritti dei minori del 2003, indirizzi regionali in materia di affidamento – deliberazione GR
139/2006, I percorsi dell’affidamento in Toscana, percorso metodologico a cura del Centro regionale infanzia e adolescenza, 2006
La Commissione – oltre verifica dei requisiti e loro mantenimento - vigila:
-rispetto disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di tutela minori
-attuazione e aggiornamento progetto educativo generale della struttura
Il monitoraggio regionale
Attività del centro regionale di documentazione su infanzia e adolescenza e osservatorio regionale minori, previsti dalla
LR 31/2000 e gestiti dall’Istituto degli Innocenti di Firenze:
-ricerca
-statistica
Sistema di conoscenze sull’area minori e
-documentazione
-formazione operatori
famiglia – ambito sociale e socio
sanitario ed ambito educativo -a
disposizione per la programmazione
regionale e territoriale – SdS/Zone
www/minori toscana.it
- monitoraggio annuale minori in famiglia (interventi e servizi, supporto alle famiglie in difficoltà, adozioni) e
minori fuori famiglia – serie storiche decennali
- monitoraggio minori in comunità: ripreso nel 2009:
-situazione di ogni singolo minore accolto in comunità – anagrafica minore –
- anagrafica di ogni struttura residenziale
- indirizzario aggiornato strutture
Per rispondere a bisogni in divenire: le sperimentazioni di tipologie
Le sperimentazioni di nuove tipologie – diverse da quelle disciplinate dall’articolo 21 della l.r. 41/2005 - sono
state espressamente previste dal Piano integrato sociale regionale (2007 – 2010)
OBIETTIVO: valutare, attraverso un’apposita commissione regionale, modelli gestionali sperimentali,
caratterizzati da risposte a problematiche composite e diversificate, acquisito il parere di conformità alla
programmazione locale espresso dalla conferenza dei sindaci/società della salute.
DELIBERAZIONE GR 355/2009
Avvio sperimentazione del progetto CASA FAMIGLIA MULTIUTENZA COMPLEMETARE
INTERESSA 11 strutture gestite dall’Associazione Papa Giovanni XXIII distribuite sul territorio regionale
DA SAPERE
tra gli utenti accolti, max 8, sono compresi anche minori, fino ad un
massimo di 6 (compresi gli eventuali figli naturali degli adulti di
riferimento);
ogni persona è accolta sulla base di un progetto personalizzato e, nel
caso di minori, tale progetto deve essere concordato con i servizi
territoriali invianti o con i servizi sociali competenti;
il progetto prevede la collaborazione alla sperimentazione da parte
dei servizi sociali del comune di riferimento e delle relative
commissioni di vigilanza, nonché nel caso di minori, la presentazione di
relazioni semestrali per il monitoraggio/verifica del progetto da
parte dell’associazione
….siamo giunti alla fine….
ringrazio tutti per l’attenzione!
Lorella Baggiani
Regione Toscana
Settore “Politiche di Contrasto al disagio sociale”
Via di Novoli, 26
Firenze
tel 055 4385262
e mail [email protected]
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Le strutture residenziali e semiresidenziali per minori