Le procedure di gara
Dott.ssa Sara Bernasconi
Procedure di gara
•
Nel rispetto degli atti di programmazione dell’ente:
-
-
dopo l’approvazione dei dovuti atti progettuali:
-
-
LAVORI: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
SERVIZI: livello unico di progettazione
Con determinazione a contrarre ex art. 192 D.Lgs. 267/2000 le P.A. attivano la procedura di
individuazione del contraente:
-
-
LAVORI: piano triennale delle OO.PP. ed elenco annuale delle OO.PP. ( art. 11 – 13 R ) OBBLIGATORIO
FORNITURE E SERVIZI: programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi (art. 271 R) FACOLTATIVO
Procedure aperte
Procedure ristrette
Procedure negoziate con o senza pubblicazione del bando
Dialogo competitivo
L’aggiudicazione definitiva conclude la procedura di gara
Stand still (art. 11 c. 10) di 35 gg.
Stipula del contratto, che avvia la fase esecutiva
La definizione dell’importo dell’appalto:
Le nuove soglie comunitarie.
SOPRASOGLIA: gara di rilievo comunitario
SOTTOSOGLIA: gara di rilevo nazionale
Dall’1 gennaio 2014
le soglie previste dall’art. 28 del codice sono automaticamente adeguate
alle nuove soglie comunitarie,
come definite dal regolamento (UE) n. 1336/2013,
per gli enti locali, come segue:
207.000 €: per gli appalti pubblici di forniture e servizi
5.186.000,00 €: per gli appalti pubblici di lavori
Art. 3 c. 37, 38 e 40 C:
procedure di gara tradizionali
Procedure
aperte
Ogni operatore
economico può
presentare offerta
Procedure
ristrette
Ogni operatore può
chiedere di partecipare,
ma solo gli O.E. invitati
dalle S.A. possono
presentare offerta
Procedure
negoziate
Le S.A. consultano gli
O.E. da loro scelti e
negoziano le condizioni
dell’appalto
Diritto comunitario è «neutrale»:
Le diverse procedure hanno pari dignità (utilizzabili
indifferentemente per max ribasso – OEV)
Diritto nazionale esprime «preferenze» (art. 55 c. 2 C.):
OEV o A.I.: preferenza per procedura ristretta
Procedure di gara innovative
nuova direttiva europea nei settori classici
(2014/24/UE)
Art. 29
Procedura competita con
negoziazione
(ex procedura negoziata
preceduta da previa
pubblicità)
Art. 31
Partenariati per
l’innovazione
- Quando Le P.A.non sanno
individuare i mezzi atti a soddisfare
le loro esigenze (perchè implicano
soluzioni innovative, rilevano
complessità sotto profilo tecnico,
finanziario, giuridico)
Le S.A. istituiscono un partenariato
per l’innovazione a lungo termine
per lo sviluppo e il successivo
acquisto dei prodotti, servizi o
lavori, caratterizzati da novità e
innovazione
OPPURE quando:
A seguito di procedura aperte o
ristretta, con solo offerte irregolari
o inaccettabili. Si invitano solo chi
ha offerto
- Criterio OEV
- Stessa procedura competitiva con
negoziazione
- Obiettivi intermedi
- Pagamento tramite congrue rate
dell’attività di ricerca e sviluppo
Procedura aperta
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•Determinazione a contrattare: approvazione del progetto e indizione gara. Redazione del bando e disciplinare di gara: lex specialis
•Scelta del criterio di aggiudicazione: MASSIMO RIBASSO – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
•bandi tipo dell’ANAC (ex AVCP) (www.avcp.it) ad applicazione obbligatoria. Eventuali deroghe devono essere motivate
•Fase di pubblicazione del bando:
•Pubblicazione ufficiale GUCE, GURI, albo, quotidiani
•Termini di ricezione delle offerte : proporzionati, ma nel rispetto dei minimi di legge
•52 gg. Lavori, servizi e forniture soprasoglia – 26 gg. lavori infrasoglia – 15 gg. Servizi e forniture sottosoglia
•Quesiti di interesse generale: idonea pubblicità in forma anonima (AVCP del. 45/2008) per par condicio
• sopralluogo obbligatorio, visione elaborati progettuali, versamento obbligatorio ANAC, richiesta PASSOE , rilascio cauzione provvisoria art. 75 C.
•Dopo il termine perentorio di scadenza delle offerte: gestione della gara
•Fase pubblica di ammissione dei partecipanti:
•apertura in seduta pubblica della busta amministrativa (art. 89 c. 4 R.D. 827/24) art. 97 Cost.
•Finalità: verifica integrità plichi e autocertificazione possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 codice) e speciale (artt. 41 e 42 c.)
•potere di soccorso istruttorio ex art. 38 c. 3-bis e 46 c. 1 C.
Procedura aperta
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• Gestione della gara (in caso di: servizi e forniture, lavori < 150.000,00 e lavori oltre VIII class.)
• Verifica ex art. 48 c. 1: sorteggio del 10% delle offerte «ammesse» (del. AVCP 1/2014) per
comprova dei requisiti speciali dichiarati. Procedimento che si conclude con ammissione o con
esclusione, escussione cauzione provvisoria e segnalazione all’ufficio sanzioni dell’AVCP
(SERVIZI-FORNITURE)
(LAVORI < 150.000 / VIII cl.)
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(OEV)
• Gestione della gara (in caso di Offerta economicamente più vantaggiosa)
• Apertura in seduta pubblica delle offerte tecniche (Cons. Stato Ad. Plen. sent. 13/2011, poi
recepito nel codice)
• ev. fase riservata di valutazione delle offerte tecniche
• commissione giudicatrice ex art. 84 C. (collegio perfetto) - verbalizzazione
• predeterminazione di criteri e pesi ponderali nel bando
• ev. soglia di sbarramento tecnica
• si valutano offerte migliorative o aggiuntive , anche in variante (se previsto dal bando)
Procedura aperta
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• Gestione della gara
• Fase pubblica di apertura delle buste economiche
• Criteri di inviduazione delle offerte anomale:
• MAX RIBASSO: esclusione automatica delle offerte anomale fino a 1.000.000 € ex
art. 122 c. 9 C. (fino al 31.12.2015) – oltre: valutazione della congruità dell’offerta
• OEV: cd. «calcolo dei 4/5». Obbligo di valutazione dell’offerta
• Ev. Sub-procedimento di verifica di congruità dell’offerta
• ad opera del RUP o, eventualmente, della commissione di gara all’uopo delegata dal
RUP
• nel rispetto dei criteri e della procedura ex art. 87 e 88 C.
Procedura aperta
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• Aggiudicazione provvisoria
• Verbale di seduta pubblica (art. 89 c. 4 R.D. 827/24) art. 97 Cost.
• Espletamento delle verifiche di legge (AVCPASS: news - vd. approfondimento)
• Verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 C)
• Verifiche ex art. 48 c. 2 sul possesso dei requisiti di ordine speciale (art. 41 e 42 C.) in capo ad
aggiudicatario e secondo in graduatoria
• Verifica costo del personale ex art. 82 c. 3-bis
• Aggiudicazione definitiva
• Determinazione dirigenziale (D.Lgs. 267/00)
• Impugnabile entro 30 giorni
Le verifiche di legge
Perché l’AVCPASS?
Authority Virtual Company Passport
AVCPASS
Authority Virtual Company Passport
BDNCP: SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
Prefettura
INAIL
BDNCP
Ministero
della Giustizia
Agenzia entrate
Stazione
Appaltante
(registrata
in AUSA)
Verifiche di legge ex art. 38
riferimento
Tipologia di
requisito
Accordo di
cooperazione
AVCP – ente
certificante
Verifica da attuare
Art. 38 c. 1
lett. a)
Procedure
concorsuali
NO
Tribunale civile – sezione fallimentare (verifica avvenuta presentazione istanze di
fallimento, ricorsi per concessione di concordato preventivo ed esistenza di sentenze
dichiarative del fallimento o di decreto di apertura del concordato preventivo) : certificato
fallimentare
Per assicurazioni, banche, soc. coop., SIM, SGR. SICAV, società fiduciarie e società di
revisione: consultazione elenchi presso Banca d’Italia, CONSOB, ISVAP
(Visura camerale)
Art. 38 c. 1
lett. b)
Misure di
prevenzione
NO
Fino a 150.000,00 €: dichiarazione di insussistenza alla cancelleria del Tribunale. S.A.
chiede alla cancelleria del Tribunale di residenza / dimora del soggetto persona fisica la
dichiarazione di insussistenza delle circostanze ostative di cui all’art. 38 c. 1 lett. b)
Da 150.000 a soglia comunitaria: comunicazione antimafia (valido 6 mesi)
Oltre soglia comunitaria: informazione prefettizia (DLgs. 159/2011 valida 12 mesi)
Art. 38 c. 1
lett. c)
Requisiti di
moralità
professionale
(sentenze di
condanna passate
in giudicato)
SI’
certificato giudiziale integrale del Tribunale: Tribunale garantisce rilascio entro 24 ore
mediante consultazione del S.I.C. (accordo di cooperazione attivo tra AVCP e Ministero di
Giustizia); AVCP: garantisce entro 5 giorni (tempo max che tiene conto anche di tempi
morti, eventuali interruzioni di servizio, e tempi di gestione pratica)
Uniche problematiche residuali:
-Sono presenti dei certificati di casellario giudiziali risalenti nel tempo, senza CF
-- in caso di omonimia, per la privacy il sistema non risponde
Art. 38 c. 1
lett. d)
Violazione del
divieto di
intestazione
fiduciaria
NO
AVCP supplisce
Elenco del Ministero dello sviluppo economico: elenco on line, non esaustivo. non esiste un
elenco ufficiale. Di società fiduciarie autorizzate ex L. 1966/39,
Logica semaforica (SI – NO annotazione di presenza su casellario)
Casellario AVCP: accertamenti di violazione del divieto da parte di altre S.A.;
Atti della medesima S.A.: accertamenti di violazione del divieto da parte di medesima S.A.;
Modalità di acquisizione: DUE ALTERNATIVE
- Stampa del certificato presente in rete, con annotazione tramite AVCP . In caso di
contenzioso, deve subentrare AVCP che certifica l’autenticità dell’annotazione
- Acquisizione del certificato con annotazione tramite AVCP: il documento è in formato
digitale con sottoscrizione digitale e direttamente opponibile in giudizio senza l’intervento
dell’AVCP
Verifiche di legge ex art. 38
riferiment
o
Tipologia
di
requisito
Accordo di
cooperazione
AVCP - ente
Verifica da attuare
Art. 38 c. 1 lett.
e)
Gravi infrazioni
debitamente
accertate in
materia di
sicurezza
NO
AVCP supplisce
casellario informativo riservato AVCP
(vedi sopra)
Art. 38 c. 1 lett.
F)
Grave negligenza
e malafede nei
rapporti con la S.A.
e nell’espletamento
dell’attività
professionale
AVCP
Atti di risoluzione in danno della medesima S.A.
Art. 38 c. 1 lett.
G)
Regolarità fiscale
SI’
Comunicazione di regolarità fiscale, rilasciata dall’Agenzia delle entrate.
(PRIMA della de. AVCP: certificato di regolarità fiscale, ma non esisteva
alcun certificato corrispondente presso l’Agenzia delle entrate). AVCP:
rilascio tra 5 e 10 gg. (tranne che in Sicilia, che ha ente di riscossione
diverso
Art. 38 c. 1 lett.
h)
Falsa dichiarazione
in sede di gara /
subappalto
AVCP
casellario informativo riservato AVCP
(vedi sopra)
casellario informativo riservato AVCP
(vedi sopra)
Verifiche di legge ex art. 38
riferiment
o
Tipologia di
requisito
Accordo di
cooperazione
AVCP - ente
Verifica da attuare
Art. 38 c. 1 lett.
i)
Rispetto norma in
materia
contributiva
previdenziale e
assistenziale
NO
D.U.R.C. alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte
EMAP (geologi) INARCASSA (ing. E arch.) ENPALS (operatori dello
spettacolo, ora INPS) .
Problema: D.L. 69/2013: AMMESSO IL RIUSO SOLO all’interno della
stessa P.A. AVCP: sta lavorando per abbattere questo vincolo. Garante
privacy: AVCP è autorizzata a trattare i dati personali (pur non essendo
sensibili) per max 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva: dunque i
DURC prestati per una gara sono automaticamente cancellati dalla banca
dati dopo questi 60 giorni. Se fosse consentito il RIUSO, sarebbero già a
disposizione per le gare successive
Art. 38 c. 1 lett.
l)
Rispetto della
norma sui disabili
NO
Certificato di ottemperanza alla L. 68/99 al Settore competente (es.:
Politiche del lavoro) della Provincia di competenza
Direzioni provinciali del lavoro non hanno aderito al 100% al sistema
informatico centralizzato (banca dati)
Art. 38 c. 1 lett.
m) e m-bis)
Misure interdittive
SI’
Consultazione del SIC – anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato (disponibile in 24 ore)
consultazione del casellario delle imprese AVCP
Procedura ristretta
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• Determinazione a contrattare:
• Fase di prequalificazione:
• Pubblicazione del bando di gara, contenente i requisiti soggettivi di ammissione (generali e speciali)
• Fase presentazione delle domande di invito:
• tempi:
• 37 gg.: per lavori, servizi e forniture soprasoglia da trasmissione su GUCE
• 15 gg.: per lavori sottosoglia da pubblicazione su GURI
• 7 gg.: per servizi e forniture sottosoglia da pubblicazione su GURI
• Dopo la scadenza del temrine di presentazione delle domande di invito:
• Fase di accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione:
• L’assenza dei requisiti prescritti nel bando e disciplianre di gara comporta l’esclusione
Procedura ristretta
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• Verifica ex art. 48 c. 1 C. (in caso di LAVORi e < 150.000; oltre VIII class., e in caso di SERVIZI E
FORNITURE)
• Sorteggio del 10% delle offerte «ammesse» prima di procedere all’apertura delle offerte
presentate
• Individuazione degli invitati:
• Nelle procedure di lavori devono essere inviati tutti i partecipanti in possesso dei requisiti. Non
invitabile chi non ha presentato domanda
• Due eccezioni: Lavori > 40.000.000 € (art. 62 C) e Infrastrutture strategiche (art. 177 C.)
• I soggetti da invitare sono scelti secondo criteri oggettivi e non discriminatori indicati nel bando di
gara, con indicazione del numero massimo (non inferiore a 20 pr LLPP > 40 mln, e non inferiore a
10 se LLPP < 40.000.000, min. 5 se infr. strategiche)
Procedura ristretta
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•Spedizione simultanea e per iscritto delle lettere di invito (art. 67 C):
•Lettera di invito ha funzione integrativa ed esplicativa del bando, non può essere innovativo o derogatorio.
•Specifica le prestazioni oggetto del contratto
•Lex specialis: individua il criterio di aggiudicazione (MASSIMO RIBASSO oppure OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA)
•Periodo di negoziazione. Gli O.E. Rpesnetano le prorpie OFFERTE :
•Tempi sono calcolati dalla data di invio delle lettere
•40 gg. per lavori, servizi e forniture soprasoglia
•20 gg. per lavori sottosoglia
•10 gg. per servizi e fornitur e sottosoglia
•Possono presnetare offerte RTI, prima presentate in forma singola
•Valutazione delle offerte presentate
•(= procedura aperte)
Procedura ristretta semplificata
art. 123 C. - appalti LAVORI inferiori a 1.500.000,00 €:
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•Entro 30 novembre:
•S.A. pubblicano un avviso i lavori che intendono affidare con procedura negoziata
•Entro 15 dicembre:
•Gli O.E. presentano domanda, corredata da autocertificazione possesso requisiti per essere
invitati:
•O.E. singoli: iscrivibili a max. 30 elenchi – ATI: a max. 180 elenchi
•Entro il 30 dicembre
•P.A. Pubblica elenco di tutti i soggetti richiedenti, con domanda completa
•Ordine di iscrizione: stabilito da sorteggio pubblico
•Elenco trasmesso all’Osservatorio dei contratti pubblici, che controlla il rispetto del numero
max di iscrizioni in elenchi ex art. 123 C
•Nel corso dell’anno successivo:
•Le S.A. Invitano almeno 20 concorrenti individuati nell’elenco, se sussistenti, a rotazione, in
ordine progressivo, purchè qualificati per il lavoro richiesto
Procedura negoziata
Istituto di carattere eccezionale
(corte dei Conti, sez. Contr. 27/03/91 n. 37, TAR Campania, Napoli, sez. I,
10.11.2005, TAR Lazio, roma, sez I-bis 23.5.2008 n. 4924)
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO:
- Se a seguito di procedura aperta o ristretta TUTTE le offerte sono
irregolari o inammissibili (AVCP: irregolarità formali non sostanziali), in
ordine ai requisiti degli offerenti e delle offerte: le condizioni del contratto
NON possono essere sostanzialmente modificate: le SA invitano TUTTI gli
offerenti in possesso dei requisiti ex artt. da 34 a 45 C
- Nel caso di appalti di LAVORI, per lavori realizzati a scopo unicamente di
ricerca
Procedura negoziata con bando
-
Le P.A. NEGOZIANO con gli offerenti le condizioni, in modo da renderle
adeguate al bando di gara e selezionano la migliore
- nel rispetto della par condicio : le informazioni devono essere garantite a
tutte le imprese
- anche per fasi successive, selettive, secondo le disposizioni del bando
Procedura negoziata senza bando
art. 57 c. 2 C. LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
c. 2 lett. a) Procedura aperta o ristretta deserte o con offerte non appropriate (= irrilevanti sul piano
economico). Divieto di modifica sostanziale delle clausole del bando
-
c. 2 - lett. b) Per ragioni di natura tecnica o artistica: il contratto può essere affidato ad un unico operatore
-
c. 2 - lett. c) in caso di estrema urgenza, necessaria, nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti
contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , o, per
ragioni non compatibili con i termini imposti dalle procedure di gara aperte, ristrette o negoziate previa
pubblicazione di bando. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere
imputabili alle stazioni appaltanti.
Procedura negoziata senza bando
Art. 57 c. 3 C. FORNITURE
lett. a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di
studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantita' sufficiente ad accertare la redditivita'
del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
lett. b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il
cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche
tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche
sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo' comunque di regola superare i tre
anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l'attivita' commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato
preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
Art. 57 c. 4. SERVIZI
qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
Procedura negoziata senza bando
• Art. 57 c. 5. LAVORI O SERVIZI
•
lett. a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale ne' nel contratto iniziale,
che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del
servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purche' aggiudicati all'operatore economico che
presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
– a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o
economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero
pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo
perfezionamento;
– a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non
supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
•
lett. b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi gia' affidati all'operatore
economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali
servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto
aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilita' del ricorso alla
procedura negoziata senza bando e' consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto
iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei
servizi successivi e' computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di
cui all'articolo 28.
Procedura negoziata senza bando
• Art. 122 c. 7 C. LAVORI INFERIORI A 1.000.000 €
•
I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57,
comma 6; l'invito e' rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti
e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei
in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili
a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima
categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi
previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto
(avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed e' trasmesso per la
pubblicazione, secondo le modalita' di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data
dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1. (29)
Negoziata senza bando
Art. 9 D.L. c. 2 lett. d) del D.L. 133 del 12/09/14
REQUISITI:
- lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria
- di «estrema urgenza»: la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che
certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali:
a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),
comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumita' e della salute della
popolazione studentesca e docente;
b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio;
c) all'adeguamento alla normativa antisismica;
d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.
possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici
Negoziata senza bando
Art. 9 c. 2 lett. e) D.L. 133 del 12/09/2014
REQUISITI:
-
lavori di importo compreso fino a 200.000 €
lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM),
e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento purche' nel rispetto dei principi
di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici
Procedura negoziata senza bando
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• Determinazione a contrattare: P.A. Seleziona almeno 3 / 5 / 10 O.E.
(vedi supra)
• (rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e rotazione)
• Invio contestuale di lettera di invito per presentare offerta
• Proseguo come asta pubblica - Scelta del concorrente può avvenire:
• - Criterio del MAX RIBASSO
• - Criterio dell’OEV
Tempi ordinari di PUBBLICAZIONE :
vedi tabella disponibile on-line
Deroghe ai tempi minimi:
- in caso di avviso di preinformazione (art. 70 c. 7) che è facoltativo: ex art. 63 c. 5 e
art. 122 c. 2 C. «possibilmente» entro 31 dicembre, ma non oltre 12 mesi prima e non
meno di 52 gg. Prima (per appalti soprasoglia):
per appalti soprasoglia: a commissione (www.simap.eu.int) o sul profilo
committente (con informazione alla commissione) + sito informatico Min. infr. + sito
Osservatorio
per appalti infrasoglia: su profilo del committente + sito informatico Min.
infr. + sito Osservatorio
-
trasmissione di bandi per via elettronica: riduzione di 7 giorni (art. 70 c. 7)
se le P.A. offrono in via elettronica (art. 70 c. 9) accesso libero, diretto e completo
a tutta la documentazione progettuale (CSA e documenti complementari) :
riduzione di 5 gg. (52 – 5 per pubbliche; e 20 – 5 per negoziate): riduzione non
cumulabile con la precedente
Tempi ordinari di PUBBLICAZIONE :
vedi tabella disponibile on-line
Deroghe ai tempi minimi:
-
lavori di estrema urgenza (art. 9 c. 2 lett. d) del D.L. 133 del 12/09/14:
dimezzamento dei termini (interventi di: messa in sicurezza degli edifici scolastici,
mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio; adeguamento alla
normativa antisismica; alla tutela ambientale e del patrimonio culturale)
-
Finanziamenti CIPE 30-06-2014 per 1,098 mld €: (delibera CIPE 30-06-2014 di
rifinanziamento interventi art. 18 c. 8 D.L. 69/13) Lavori per cui Sindaci o
Presidenti Provincia operano fino al 31-12-2014 con poteri commissario di
governo, con DPCM 22-01-2014: dimezzamento dei termini di pubblicazione
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Deroghe agli oblighi di pubblicazione :
D.L. 133 del 12/09/2014 art. 9 INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA
(Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa
antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione
artistica, musicale e coreutica - AFAM)
1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57, comma 2, lettera c) e dall'articolo 221,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ((per i lavori di
importo compreso fino alla soglia comunitaria,)) costituisce "estrema urgenza", la
situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che
certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni,
funzionali: a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di
quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove
edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della
incolumita' e della salute della popolazione studentesca e docente; b) alla mitigazione
dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio; c) all'adeguamento alla normativa
antisismica; d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.
DEROGHE DEI LAVORI DI «ESTREMA URGENZA»
D.L. 133 del 12/09/2014 art. 9 INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA
(diversi dai lavori di urgenza ex art. 175 R e dai lavori di somma urgenza ex art. 176 R)
DEROGA AL PERIODO DI STAND STILL
a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, ((ad eccezione dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e
degli appalti aventi ad oggetto le attivita' di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e
c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive
modificazioni,)) non si applicano i commi 10 e 10 ter dell'articolo 11 del decreto
legislativo n. 163 del 2006 ((. . .));
DEROGA AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:
b) i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006,
((ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di
cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attivita' di
cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni,)) sono pubblicati unicamente
sul sito informatico della stazione appaltante;
ACCORDO QUADRO
art. 1 c. 5 direttiva 2004/18/CE, recepito nel codice art. 3 c. 13
•
«accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più
operatori economici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti
da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi
e, se del caso, le quantità previste»
•
all’accordo quadro discendono succesivamente le contrattazioni attuative
•
Per lavori: vietati, tranne che per manutenzioni ordinarie, coin carterristiche di
serialità e caretteristiche esecutive standardizzate, quando non si conoscono
esattamente i quantitativi necessari
Per settore ordinari: concesso, tranne che per affidament di progettazione
•
•
Simile ad un contratto normativo: contratto di durata, ad efficacia persoanle e con
effetti obbligatori, in cui due soggetti fissano il contenuto di futurio contratti, ma
da cui non discende vincolo a stipulare successivo contratto
ACCORDO QUADRO
art. 1 c. 5 direttiva 2004/18/CE, recepito nel codice art. 3 c. 13
Accordo quadro: definisce l’assetto
di interessi che non può essere poi
stravolto
(art. 11 c. 2 C: det. a contrarre
individua elementi essenziali del
contratto)
Aggiudicazione di un contratto di
appalto
(contenuti dell’A.Q. Non sono
modificabili)
ACCORDO QUADRO
1
• Determinazione a contrarre
• Procedura aperta, ristretta o negoziata (non dialogo
competitivo)
• stipula di un ACCORDO QUADRO
Accordo quadro
Con un solo O.E.: divieto
espresso di rinegoziazione
del contratto. (es.: prezzo
non modificabile,
modificabile quantità)
Con più OO.EE. (almeno
tre)
ACCORDO QUADRO
(durata max: 4 anni)
Tipologia di accordo
quadro
Con UN operatore
economico
Con PIU’ operatori
economici
A.Q. definisce esattamente
tutte le caratteristiche
contrattuali
Affidamento diretto del
singolo appalto alle
medesime condizioni
iniziali, senza possibilità di
rinegoziazione
Appalti aggiudicabili alle
stesse condizioni
economiche iniziali, a
rotazione (meglio sarebbe:
a cascata)
A.Q. non definisce
compiutamente tutte le
caratteristiche contrattuali
Affidamento diretto
ciedendogli di compleatre
l’offerta
Appalti aggiudicabili solo
previso rilancio
competitivo
DIALOGO COMPETITIVO
art. 1 c. 11 direttivo 2004/18/CE, recepito nel codice con art. 3 c. 39 e art. 59 D.Lgs. 163/2006
•
Una procedura nella quale la stazione appaltante, nelc aso di appalti
particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale
procedura , al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue
necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno
invitati a presentare offerte»
•
Presupposto legittimante: particolare complessità dell’appalto (es.: infrastrutture,
ma non strategiche, grandi reti informatiche, progetti comporatnti finanziamento
complesso e strutturato). Onere di motivaizone e divieto di abuso
DIALOGO COMPETITIVO
art. 1 c. 11 direttivo 2004/18/CE, recepito nel codice con art. 3 c. 39 e art. 59 D.Lgs. 163/2006
INDIZIONE DELLA PROCEDURA :
determina a
contrarre, pubblicazione del bando (con obiettivi e necessitata della S.A.
E requisiti di ammissione pertinenti e i criteri di individuazione delle
offerte: grosse difficoltà, perchè non sono legati alla soluzione
prescelta), ricezione istanze di partecipazione
FASE DI DIALOGO: S.A. invita i candidati ammessi a
partecipare al dialogo, presentando offerte coln studio di fattibilità e
previsione di costi
P.A. discute le soluzioni proposte con ciascun singolo O.E. Con
flessibilità (senza tempi, con facoltà di integrazione e modifica offerta)
ma riservatezza (per evitare free riding). Al termine, la SA individua una
o più soluzioni idonee. La SA può non individuare alcuna offerta. In tal
caso non spetta nulla ai partecipanti (decisione impugnabile)
FASE DI GARA: chiuso il dialogo, invito a tutti gli OO.EE.
Partecipanti a presentare offerte con criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sull’offerta/e individuate dalla S.A.
LA CENTRALE DI COMMITTENZA:
tratti storici
2004:
a livello europeo la Direttiva 2004/18 definisce l’istituto di
CENTRALE DI COMMITTENZA (art. 1, par. 10)
e rimette agli Stati membri la scelta di prevedere
tali soggetti agli Stati membri (considerando 16).
2006:
Il D.Lgs. 163/2006 disciplina in Italia
l’istituto della centrale di committenza.
LA CENTRALE DI COMMITTENZA:
tratti storici
Direttiva Europea (Dir. 2004/18)
Caratteri di una centrale di committenza:
La centrale di comittenza e’ uno strumento facoltativo, non obbligatorio, che i singoli Stati membri possono
prevedere a vantaggio delle aministrazioni aggiudicatrici (Considerando 16: Al fine di tener conto delle diversità
esistenti negli Stati membri, occorre lasciare a questi ultimi la facoltà di prevedere la possibilità per le
amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad accordi quadro, a centrali di committenza, ai sistemi dinamici di
acquisizione ad aste elettroniche e al dialogo competitivo, quali sono definiti e disciplinati dalla presente direttiva.
ha dei limiti soggettivi: solo una amministrazione aggiudicatrice puo’ assumere il ruolo di centrale di
committenza. un soggetto privato che non sia organismo di diritto pubblico non puo’ assumere il ruolo di centrale
di committenza
non ha limiti oggettivi e puo’ operare acquisendo forniture, servizi e lavori
opera per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, giungendo fino alla fase di
aggiudicazione definitiva (Dir. 2004/18, art. 1 c. 9 Una «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice
che: — acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici, o — aggiudica appalti pubblici o
conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici.)
LA CENTRALE DI COMMITTENZA:
tratti storici
Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006 )
recepisce in toto, in Italia, l’istituto della centrale di committenza, come previsto a livello europeo.
- la centrale di committenza opera in deroga al generale divieto di trasferire a soggetti terzi lo svolgimento di funzioni
proprie di stazione appaltante di lavori pubblici (Codice: art. 33 c. 3: “Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui
all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle
funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono
affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle
amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresi' il rimborso dei costi sostenuti
dagli stessi per le attivita' espletate, nonche' a centrali di committenza”). In generale, infatti, e’ vietata la delega ad un
soggetto esterno delle funzioni pubbliche relative alle procedure di affidamento. L’AVCP, con parere espresso in data
30.07.2009, configura un'ipotesi di “concessione di committenza”, specificando che la stessa non e’ più prevista
dall'ordinamento.
- limiti soggettivi: solo una amministrazione aggiudicatrice puo’ assumere il ruolo di centrale di committenza (Codice, art.
3 c. 34: “centrale di committenza e’ un'amministrazione aggiudicatrice)
- non ha limiti oggettivi e puo’ operare acquisendo forniture, servizi e lavori: Codice, art. 3 c. 34: “centrale di
committenza e’ un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o
servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”.
LA CENTRALE DI COMMITTENZA:
tratti storici
Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006 ) (continuazione)
- opera per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, giungendo fino alla
fase di aggiudicazione
- e’ tenuta all’applicazione del codice degli appalti e del regolamento di attuazione (Codice, art. C. 33 c.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice).
- puo’ essere costituita dalle stazioni appaltanti, tramite una loro associazione o consorzio (Codice, art. 33
c. 1 Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture
facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi)
- il codice non ne regolamenta nel dettaglio le funzioni
•
TAR Sicilia, sent. 291/2009:
•
la centrale di committenza costituisce un modulo organizzativo, cioè uno strumento di raccordo tra
amministrazioni, privo di propria individualità e non un centro formale di imputazione autonomo, con la
conseguenza che gli atti della procedura vanno imputati non solo al capofila ma anche alle altre
amministrazioni che la compongono e che dovranno singolarmente formalizzare i rapporti con la ditta
aggiudicataria mediante la stipula di appositi contratti.
Il rapporto che si costituisce tra enti aggiudicatori e tale soggetto può essere ricondotto alla delegazione
interorganica che consente la produzione di attività tramite un soggetto distinto ma rientrante nel loro
apparato organizzativo. Pertanto, alla centrale appartiene la fase procedurale che si sviluppa fino
all'aggiudicazione definitiva, essendo rimessa agli enti partecipanti la valutazione dell'interesse ad
avvalersi dei risultati della procedura espletata.
Gli scopi della centrale di comittenza sono:
-
ECONOMICI - FINANZIARI:
razionalizzazione della spesa pubblica, mirando ad economie di scala
-
ORGANIZZATIVI:
evitare la parcellizzazione degli appalti
esigenza di specializzazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici (es: gestione del
contenzioso)
efficientamento del pocesso di approvvigionamento degli appalti
SUA (Stazione Unica Appaltante)
L. 136/ 2010 (Piano Straordinario contro le Mafie) legge delega
delega il governo all’emanazione di un DPCM per promuovere l’istituzione delle SUA.
caratteri delle SUA:
–
–
Esercitano la propria attivita’ in ambito regionale
puo’ esistere UNA o PIU’ SUA in ambito regionale
finalita’ delle SUA:
- prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose negli appalti
- trasparenza degli appalti
- regolarita’ degli appalti
- economicita’ degli appalti
SUA (Stazione Unica Appaltante)
D.P.C.M. 30 Giugno 2011
Strumento da incentivare
caratteri delle SUA:
–
espletano la propria attivita’:
•in ambito regionale
•In ambito provinciale o interprovinciale
•In ambito comunale o intercomunale
finalita’ delle SUA:
- integrita’ e legalita’ nella gestione degli appalti:
- prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose negli appalti
- trasparenza degli appalti
- regolarita’ degli appalti
- promuovere ed attuare interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalita‘
- il ripristino delle condizioni di libera concorrenza
- assicurare, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerita' delle procedure di gara
- economicita’ degli appalti
- favorire il rilancio dell'economia e dell'immagine delle realta‘ territoriali
- il ripristino delle condizioni di libera concorrenza
- l'ottimizzazione dei prezzi
- efficietamento organizzativo
- l'ottimizzazione delle risorse
SUA (Stazione Unica Appaltante)
D.P.C.M. 30 Giugno 2011 (continuazione)
adesione senza limitazioni soggettive:
purche’ trattasi di enti pubblici o organismi di diritto pubblico:
le Amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri
enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi,
comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le imprese pubbliche e i soggetti che operano in
virtu' di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorita' competente secondo le norme
vigenti. I predetti soggetti, ai fini del presente decreto, possono avvalersi delle disposizioni
previste dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
e’ onerosa per gli enti convenzionati
SUA (Stazione Unica Appaltante)
•
D.P.C.M. 30 Giugno 2011 (continuazione)
Attivita' e servizi della SUA: funzione di centrale di committenza ex art. 33 D.Lgs. 163/2006
(secondo spirito di leale collaborazione con gli enti convenzionati)
La SUA cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attivita' e servizi:
a)
collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto,
tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura
alle effettive esigenze degli enti interessati;
b)
concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
c)
collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, laddove l'ente aderente non sia una Amministrazione aggiudicatrice statale e non abbia
adottato il capitolato generale di cui al comma 8 del medesimo articolo 5;
d)
collabora nella redazione del capitolato speciale;
e)
definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti
aggiuntivi;
f)
definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente piu‘ vantaggiosa, i criteri di valutazione delle
offerte e le loro specificazioni;
g)
redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
SUA (Stazione Unica Appaltante)
D.P.C.M. 30 Giugno 2011 (continuazione)
h)
i)
a)
b)
c)
d)
Attività e servizi della SUA
cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi,
ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento
dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo
anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli
obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2;
trasmette all'ente aderente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).
SUA (Stazione Unica Appaltante)
D.P.C.M. 30 Giugno 2011
a)
b)
c)
d)
e)
Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione Unica Appaltante
I rapporti tra SUA e l'ente aderente sono regolati da convenzioni.
La convenzione prevede, in particolare:
l'ambito di operatività della SUA determinato, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture
e servizi, sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il
coinvolgimento nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile del procedimento
ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, ed il responsabile del
procedimento della SUA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA;
gli oneri rispettivamente a carico dell'ente aderente e della SUA in ordine ai contenziosi in materia di
affidamento;
l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alla SUA l'elenco dei contratti di cui alla lettera a), per i
quali si prevede l'affidamento nonchè l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere, su richiesta della
SUA, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti;
l'obbligo per l'ente aderente di comunicare alla SUA le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione
del contratto.
SUA (Stazione Unica Appaltante)
D.P.C.M. 30 Giugno 2011
Relazione privilegiata tra SUA e Prefetture – UGT, con finalità di prevenzione antimafia
Art. 5 c. 1. Ferme restando le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti previste
dalla normativa vigente, le Prefetture - UTG possono chiedere alla SUA di fornire ogni
dato e informazione ritenuta utile ai fini di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità
organizzata. I dati e le informazioni ottenute possono essere utilizzate dal Prefetto anche
ai fini dell'esercizio del potere di accesso e di accertamento nei cantieri delle imprese
interessate all'esecuzione dei lavori pubblici.
Centrali di committenza e SUA
nascono con finalità parzialmente diverse:
2006: Centrali di Committenza: finalità economico-finanziaria e organizzative di razionalizzazione delle
risorse e contenimento della spesa
2011: SUA: finalità di prevenzione antimafia, di integrità e legalità negli appalti. Se ne riconosce
immediatamente anche la finalità economico-organizzativa di razionalizzazione e contenimento delle
risorse e della spesa
esercitano le funzioni parzialmente sovrapponibili:
2006: Centrali di committenza: aggiudicano appalti pubblici o concludono accordi quadro di lavori,
forniture o servizi destinati ad altri amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
2011: SUA: effettuano acquisti su delega di altri amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori
Modalità costitutive:
Centrali di Committenza: per legge, per libera associazione o consorzio di soggetti
SUA: per libere convenzioni
Centrali di committenza e SUA
Oneri di spesa:
Centrali di Committenza: non disciplinato
SUA: onerose per gli aderenti
Modelli organizzativi
Centrali di Committenza: non disciplinato dalla norma
SUA:disciplinato con DPCM 30/06/2011
Limitazioni territoriale:
Centrali di Committenza: non hanno limitazioni teritoriali
SUA: nell’ambito di una sola regione
Per disciplinare le funzioni organizzative di una centrale di committenza a livello locale
e’ possibile ispirarsi alle finalita’, alle funzioni e all’oganizzazione
previste dal DPCM 30/06/2011 per le Stazioni Uniche Appaltanti
LA NASCITA DI CONSIP
•
Nel 1997 il Ministero del Tesoro (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze MEF) crea una s.p.a. interamente partecipata, di cui e’ azioanista
unico. CONSIP s.p.a. ha 500 dipendenti e ha come mission aziandale “fornire servizi di consulenza e assistenza progettuale, organizativa e tecnologica
al MEF (area Economia e Corte dei Conti) e alle altre strutture della pubblica amministrazione”
•
Finanziaria 2000: approva il Piano per la razionalizzazione degli acquisti (art. 26 della L. 488 del 23/12/1999), con lo scopo di:
–
–
–
•
Razionalizzare e semplificare il sistema di procurement pubblico
Utilizzare modelli innovativi di spesa, basati sulle tecnologie informatiche
Nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza
“Il Ministero del Tesoro stipula, anche avvalendosi di societa’ di consulenza specializzate, convenzioni con le quali l’impresa prescelta
si impegna ad accettare ordinativi di fornitura delieberati dalle amministrazioni”
DM 24-02-2000: il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programamzione economica conferisce a CONSIP l’incarico di portare a
compimento il Piano per la razionalizzazione degli acquisti (art. 26 della L. 488 del 23/12/1999),
ATTIVITA’ DI CONSIP:
- CONVENZIONI: Risultato di gare tradizionali o gare telematiche. Possibilità di ordinare on line
Copertura di un’ampia gamma di merceologie
- MEPA: Offerta di beni e servizi alla P.A. forniti da Imprese abilitate - Acquisti a catalogo e/o
confronto tra prodotti offerti da diversi fornitori - Gamma diversificata e domanda/offerta
frammentata
- ACCORDI QUADRO: Stipula di Accordi quadro - Contrattazione degli appalti specifici a cura
delle Amministrazioni
- SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE: Pubblicazione di Bandi istitutivi Aggiudicazione a
seguito della pubblicazione di Bandi semplificati da parte delle P.A.
- GARE: Gare smaterializzate per la stipula di convenzioni e/o accordi quadro Gare su delega di
singole Amministrazioni
- PROGETTI SPECIFICI: Supporto a progetti specifici Servizi per l’e-procurement, formazione,
comunicazione
PER ACCEDERE AI SERVIZI CONSIP E’ NECESSARIO
ABILITARSI AL SEGUENTE PORTALE:
www.acquistiinretepa.it
Gli obblighi normativi per tutti gli EE.LL.:
OBBLIGHI DI RICORSO ALLA CONSIP
PER FORNITURE E SERVIZI
Obblighi di ricorso alle
convenzioni
e accordi quadro
CONSIP
D.L. 06-07-2012, n. 95
L. 23-12-2009 n. 191
(FINANZIARIA 2010)
LEGGE 27-12-06, n. 296
(FINANZIARIA 2007)
Art. 1 c. 449
LEGGE 23-12-99, n. 488
(FINANZIARIA 2000)
Art. 26 c. 3
Le amministrazioni pubbliche possono
ricorrere alle convenzioni stipulate ai
sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualità, come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi
comparabili oggetto delle stesse, anche
utilizzando procedure telematiche per
l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 4
aprile 2002, n. 101.
Le disposizioni di cui al presente comma
NON si applicano ai comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti e ai
comuni montani con popolazione fino a
5.000 abitanti.
Le restanti amministrazioni
pubbliche (ndr.: non statali)
di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive
modificazioni,
possono
ricorrere alle convenzioni
(ndr.: convenzioni-quadro)
di cui al presente comma e
al comma 456 del presente
articolo,
ovvero
ne
utilizzano i parametri di
prezzo-qualità come limiti
massimi per la stipulazione
dei contratti.
Le amministrazioni
pubbliche ex art. 1 c 2 del
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e
le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all’art.
3 c.35 del D.Lgs.
163/2006 possono fare
ricorso per acquisti di
beni e servizi agli accordi
quadro di CONSIP. In
alternativa, tali soggetti
adottano, per gli acquisti
di beni e servizi
comparabili, il medesimo
rapporto qualità prezzo
degli accordi quadro.
(cd. SECONDA SPENDING
REVIEW)
I contratti stipulati in
violazione dell'articolo 26,
comma 3 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 ed i
contratti stipulati in violazione
degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A.
sono nulli, costituiscono
illecito disciplinare e sono
causa di responsabilità
amministrativa. Ai fini della
determinazione del danno
erariale si tiene anche conto
della differenza tra il prezzo,
ove indicato, dei detti
strumenti di acquisto e quello
indicato nel contratto
Gli obblighi normativi per tutti gli EE.LL.:
OBBLIGHI DI RICORSO ALLA CONSIP
PER FORNITURE E SERVIZI
Obblighi di ricorso
alle convenzioni
e accordi quadro
CONSIP
CONVENZIONI O ACCORDI QUADRO - CONSIP
(cfr. Corte dei Conti., sez. cont. Marche: parere n. 169 del 29/11/2012)
PRESENTE
E IDONEO
a soddisfare
le necessità della P.A.
ASSENTE oppure
PRESENTE E NON IDONEO
a soddisfare
le necessità della P.A.
PROCEDURA AUTONOMA
ADESIONE
nel rispetto dei parametri qualità
prezzo
PROCEDURA AUTONOMA
Gli obblighi normativi per tutti gli EE.LL.:
OBBLIGHI DI RICORSO ALLA CONSIP
PER FORNITURE E SERVIZI
Obblighi di ricorso
alle convenzioni
e accordi quadro
CONSIP
D.L. 6.07.2012 n. 95 (SECONDA SPENDING REVIEW) art. 1 c. 7
PER LE SEGUENTI CATEGORIE MERCEOLOGICHE:
- Energia elettrica; - Gas
- Carburanti rete ed extra rete
- Combustibili per riscaldamento
- Telefonia fissa e Telefonia mobile
PER BANDI PUBBLICATI DOPO IL 7.07.2012
OBBLIGO RICORSO A CONVENZIONI O ACCORDI QUADRO CONSIP
ADESIONE A
CONVENZIONE O AD
ACCORDO QUADRO
CONSIP
RICORSO AD
APPROVVIGIONAMENTI DI
CENTRALI DI
COMMITTENZA
REGIONALI (A.R.C.A.)
PROCEDURE AUTONOME AD EVIDENZA PUBBLICA
>> Corrispettivi superiori a CONSIP
>> SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA:
con possibilità per il contraente ad adeguamento ai predetti
corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzione Consip
e delle Centrali di Committenza regionali che prevedano condizioni di
maggior vantaggio economico
>> CONTROLLO CONSIP DINAMICO NEL TEMPO
D.L. 06/07/2012 n. 95 Art. 1 c. 8 . I contratti stipulati in violazione del
precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della
determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza
tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al
precedente comma 7 e quello indicato nel contratto .
Gli obblighi normativi per tutti gli EE.LL.:
OBBLIGHI DI RICORSO
A STRUMENTI DI E-PROCUREMENT E AL MEPA
PER FORNITURE E SERVIZI
alcune definizioni….
STRUMENTI
DI E-PROCUREMENT
MEPA
(mercato elettronico
della P.A.) presso
CONSIP
STRUMENTI
DI EPROCUREMENT
STRUMENTI DI E-PROCUREMENT :
strumenti telematici di negoziazione
-
i fornitori si “iscrivono” ad una categoria merceologica
-
i fornitori sono conseguentemente iscritti in un “elenco fornitori” (non albo fornitori). Non soggiaciono ad
alcun controllo ex art 38 C. né in fase di iscrizione né successivamente. Non si effettuano controlli a
campione
-
le P.A. entrando nelle singole categorie merceologiche visionano: i fornitori iscritti, le relative qualificazioni
generali, eventuale documentazione aggiuntiva messa a disposizone dai fornitori. Non visionano né i
singoli prodotti, né i relativi prezzi
-
le P.A. possono utilizzare la piattaforma di e-procurement, per la gestione integrale delle proprie procedure
di gara (aperte, ristrette e negoziate, compresi cottimi fiduciari e affidamenti diretti), rendendo disponibile
per via telematica tutta la documentazione di gara tecnico-amministrativa.
MEPA
MERCATO ELETTRONICO:
È lo strumento di e-procurement
che rispetta i requisiti dell'art. 329 del D.P.R. 207/10
-
i fornitori si “abilitano” ad una categoria merceologica, partecipando al relativo “bando di abilitazione”
-
I fornitori pubblicano all’interno della categoria merceologica i propri listini prezzi
-
I fornitori soggiaciono a tutti i controlli ex art 38 C. in fase di abilitazione
-
i fornitori sono conseguentemente iscritti a un “albo fornitori”
-
I fornitori sono successivamente sottoposti a controlli a campione, rispetto ai requisiti ex art. 38
-
le P.A. entrando nelle singole categorie merceologiche visionano: i prodotti MEPA, i relativi FORNITORI e i
relativi LISTINI PREZZI
…..nel diritto positivo….
DPR 101/2002: viene introdotto il MEPA, nuovo e ulteriore strumento d’acquisto. tutte le Amministrazioni lo
possono utilizzare per approvvigionamenti infrasogliacomunitaria.
DPR 207/2010: abroga il D.P.R. 101 del 2002 e disciplina il MEPA nella sezione “Acquisti di servizi e forniture
sotto soglia e in economia”, art. 328 “Mercato Elettronico”. Opera una sistematizzazione della previgente
disciplina, sulla scorta dell’esperienza maturata dai mercati elettronici nella gestione delle procedure di
acquisto.
In Lombardia:
M.E.P.A.
(piattaforma
CONSIP)
SINTEL
(piattaforma
ARCA)
• È un mercato elettronico
• FORNITURE E SERVIZI
• E’ solo uno strumento di eprocurement, non è un mercato
elettronico
• LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
(comprese professioni
regolamentate)
Gli obblighi normativi per tutti gli EE.LL.:
OBBLIGHI DI RICORSO AL MEPA E AGLI STRUMENTI DI E-PROCUREMENT
PROCEDURE AUTONOME
PER ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI
LEGGE 27 -12-2006, n. 296
art. 1 c. 450
come novellata con D.L. 07-05-2012 n.
52, convertito in L. L. 24-12-2012 n.
228
DAL 9 MAGGIO 2012
< 207.000 €
> 207.000 €
INFERIORI A SOGLIA COMUNITARIA
SUPERIORI A SOGLIA
COMUNITARIA
(compresi acquisti in economia
cfr. Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia: parere n. 92
del 18/03/2013)
(NEWS: interpretazione Corte Conti Liguria n. 64 del
10/11/2012. legittimi affidamenti extra MEPA nel rispetto
dei limiti massimi di prezzo presenti sul MEPA)
FACOLTA’ DI RICORSO
OBBLIGO DI RICORSO
STRUMENTI
MEPA
E-PROCUREMENT
(in sede di conversione del DL
52/12 in L. 228/12)
MEPA
STRUMENTI eProcurement
(in sede di
conversione del
DL 52/12 in L.
228/12)
ACQUISTI
TRADIZIONALI
Gli obblighi normativi per i COMUNI NON CAPOLUOGO
ART. 33 C. 3-BIS DEL D.LGS. 163/2006,
come (da ultimo) modificato dal D.L. 66 del 24-04-2014, conv. in L. 89 del 23-06-2014
I comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle
unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche
delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile
2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai
comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli
adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo
periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.
art. 23-ter, commi 1 e 2 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni
dalla L. 11 agosto 2014, n. 114
c. 1 Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1º gennaio
2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte
salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”
c. 3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti
di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
OBBLIGHI DI ACQUISTI PER COMUNI NON CAPOLUOGO:
forniture e
servizi
Lavori
pubblici
da 01.01.2015
Tutti i comuni non capoluogo possono ricorrere a:
- unioni di Comuni
- accordi consortili, anche avvalendosi degli uffici della
Provincia
- soggetti aggregatori (cd. "club dei 35")
- Province
- in proprio: solo attraverso CONVENZIONI CONSIP, o
mercato elettronico (MEPA) o procedure telematiche
(SINTEL)
da 01.07.2015
Tutti i comuni non capoluogo possono ricorrere a:
- unioni di Comuni
- accordi consortili, anche avvalendosi degli uffici della
Provincia
- soggetti aggregatori (cd. "club dei 35")
- Province
Art. 23-ter D.L. 90/2014, per Comuni superiori a 10.000
abitanti non aggiunge nulla di nuovo:
procedure inferiori a 40.000 €: acquisti in proprio
(comunque sempre tramite procedure telematiche, in
quanto trattasi di procedura infrasoglia , ex art. 1 c. 449 L.
296/2006)
SOLO I COMUNI SUPERIORI A 10.000 abitanti:
- procedure inferiori a 40.000 €: acquisti in proprio, anche
tradizionali
OBBLIGHI DI ACQUISTI PER COMUNI NON CAPOLUOGO:
in relazione agli acquisti < 40.000 €
ORIENTAMENTO INIZIALE:
Corte dei Conti Piemonte, parere 271 del 06/07/2012
Corte dei Conti Lombardia, parere 165 del 23/04/2013
Gli affidamenti mediante cottimo fiduciario con gara
informale sono procedure concorrenziali assoggettate
all’obbligo della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)
Gli affidamenti diretti (art. 125 c. 8 e c. 11 C), non essendo
procedure concorrenziali, sono esclusi dall’obbligo della
C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)
ORIENTAMENTO E’ RECEPITO IN LEGGE:
Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) art. c. 1 c.
343 “le disposizioni di cui al presente periodo (art. 33 c.
3-bis D.Lgs. 163/2006) non si applicano alle acquisizioni
di lavori, servizi e forniture effettuate in economia
mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di
cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo
periodo del comma 11 dell’art. 125”
OBBLIGHI DI ACQUISTI PER COMUNI NON CAPOLUOGO:
in relazione agli acquisti < 40.000 €
TALE NORMA VIENE CANCELLATA
D.L. 66 del 24/04/14, conv. in L. 89/14, nel modificare l’art. 33 c. 3-bis del D.Lsg.
163/006 (abolisce le C.U.C. e introduce i nuovi obblighi)
non ripropone la medesima deroga
Corte dei Conti Piemonte, del. 144 del 01/07/2014
La novella normativa ha introdotto una norma (art. 33 c. 3-bis) che ha carattere
di specialità rispetto agli art. 125 c. 8 a 11. Non essendo stata ripristinata la
deroga espressa, si intende che gli affidamenti diretti soggiaciono anch’essi agli
obblighi di cui all’art. 133 c. 3-bis del C.
Corte dei conti Liguria, parere n. 64 del 10/11/2014
“l’ordinamento privilegia gli strumenti delle centrali di committenza e delle
procedure selettiva nel presupposto (…) che la massima concorrenzialità consenta
i migliori risparmi di spesa. Contemperando però tale esigenza con il principio di
efficienza del’azione amministrativa. Questa è la ragione per cui gli acquisti sotto
i 40.000 € possono essere fatti direttamente dall’Ufficio economale senza
attivazione di procedure concorrenziali”
COMUNI NON CAPOLUOGO
< a 10.000 abitanti
SERVIZI E FORNITURE
QUANDO
Appalti sottosoglia
Spese
economali comunitaria
(affidamenti diretti,
cottimi fiduciari,
gare aperte)
Servizi
fino al
31.12.2014
Dirette. Esonerate
da obbligo MEPA /
SINTEL
1) acquisto autonomo tramite:
Mercato elettronico (MEPA)
o strumento telematico d'acquisto
Appalti
soprasoglia
comunitaria
1) acquisto autonomo tramite
procedura tradizionale
2) acquisto autonomo tramite
procedura telematica
(SINTEL) ex art. 1 c. 450 L. 296/2006
Servizi
dal
01.01.2015
1) Acquisto in proprio solo con MEPA o strumento telematico d'acquisto
(SINTEL)
2) unione di comuni
3) accordo consortile, ricorrendo a uffici dei Comuni o anche Provincia
4) Provincia (delega di gara)
5) soggetti aggregatori (“club dei 35”), tra cui: CONSIP, ARCA
COMUNI NON CAPOLUOGO
< a 10.000 abitanti
LAVORI
Affidamenti diretti
Lavori
fino al
31.06.2015
1) procedura autonoma tradizionale oppure, tramite SINTEL
Lavori
dal
01.07.2015
Appalti
sottosoglia
comunitaria
(compresi cottimi
ad invito)
Appalti soprasoglia
comunitaria
Quando?
1) unione di comuni
2) accordo consortile, ricorrendo a uffici dei Comuni o anche Provincia
3) Provincia (delega di gara)
4) soggetti aggregatori (“club dei 35”), tra cui: CONSIP, ARCA
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Le procedure di gara - DOTT.SSA SARA BERNASCONI