UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO Facoltà di Giurisprudenza Tesi in Diritto Tributario LE PLUSVALENZE NEL REDDITO D’IMPRESA Relatore: Chiar.mo Prof. Gianfranco GAFFURI Correlatore: Dott.ssa Maria Vittoria CERNIGLIARO Tesi di laurea di: Andrea TOGNINALLI Anno Accademico 2001-2002 1 INDICE p. 5 Introduzione SEZIONE 1 LE PLUSVALENZE PATRIMONIALI Capitolo 1 Nozione e beni 1.1 Nozione di plusvalenza 1.2 I beni generatori di plusvalenze 8 9 Capitolo 2 Plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso 2.1 Considerazioni generali 2.2 La vendita 2.3 Determinazione della plusvalenza 2.4 La permuta 2.5 Il conferimento di beni in natura 2.6 La datio in solutum ed i trasferimenti coattivi 2.7 Disciplina della rateizzazione delle plusvalenze 16 17 19 24 27 30 31 Capitolo 3 Plusvalenze derivanti da risarcimento danni 3.1 Disciplina. Determinazione della plusvalenza 3.2 Rilevazione della plusvalenza 3.3 Il danneggiamento lieve 36 38 39 Capitolo 4 Plusvalenze derivanti da cessioni senza corrispettivo 4.1 Cenni storici 4.2 Ipotesi di cessione di beni senza corrispettivo. Determinazione della plusvalenza 4.3 La destinazione all’autoconsumo e l’assegnazione ai soci 4.4 La destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa 4.5 Critiche all’inquadramento della cessione gratuita nell’ambito della “destinazione a finalità estranee l’esercizio dell’attività d’impresa” 4.6 Conclusioni 4.7 Le recenti disposizioni agevolative in tema di donazioni Capitolo 5 Il trasferimento della sede all’estero 2 42 44 46 47 49 52 55 5.1 Considerazioni generali 5.2 Disciplina generale e speciale 58 59 Capitolo 6 Plusvalenze derivanti da iscrizioni in bilancio 6.1 Evoluzione della disciplina fiscale in tema di plusvalenze da iscrizione 6.2 La rivalutazione facoltativa dei beni 66 69 Capitolo 7 Plusvalenze derivanti da immobilizzazioni finanziarie 7.1 Considerazioni generali 7.2 Partecipazioni valutate al metodo del costo 7.3 Partecipazioni valutate al metodo del patrimonio netto 7.4 La tassazione delle plusvalenze “iscritte” su immobilizzazioni finanziarie 7.5 La disciplina della rateizzazione nelle immobilizzazioni finanziarie 76 77 81 87 89 Capitolo 8 Plusvalenze derivanti da cessione di beni a deducibilità limitata 8.1 Le plusvalenze nell’art. 121-bis 8.2 Altri casi di beni a deducibilità limitata 94 96 SEZIONE 2 PLUSVALENZE DERIVANTI DA OPERAZIONI AZIENDALI STRAORDINARIE Capitolo 9 La riforma in materia d’operazioni aziendali straordinarie 9.1 Il decreto legislativo n. 358 dell’8 ottobre 1997 99 Capitolo 10 Plusvalenze derivanti da cessione d’azienda a titolo oneroso 10.1 Considerazioni generali 10.2 Determinazione della plusvalenza 10.3 Tipologie di tassazione 10.4 Disciplina della rateizzazione nella cessione d’azienda 10.5 La tassazione separata 10.6 L’imposta sostitutiva 10.7 Cessione d’azienda con corrispettivo costituito da rendita vitalizia 10.8 Cessione d’azienda gestita da impresa familiare 10.9 Cessione d’azienda concessa in affitto o in usufrutto 105 107 111 111 114 116 121 124 130 Capitolo 11 Il trasferimento dell’azienda a titolo gratuito 11.1 L’imponibilità della cessione d’azienda a titolo gratuito 11.2 Trattamento delle donazioni d’azienda e delle successioni mortis causa nell’art. 54 134 137 3 11.3 Le novità introdotte dalla L. 383/2001 11.4 Continuazione in forma individuale dell’attività esercitata in forma societaria 11.5 La cessione a titolo gratuito di azienda nella riforma del 1997 143 144 146 Capitolo 12 La cessione di partecipazioni nella riforma del 1997 12.1 La cessione di partecipazioni di controllo e di collegamento 12.2 Ambito di applicazione soggettivo dell’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 358/1997 12.3 Ambito di applicazione oggettivo dell’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 358/1997 149 150 153 Capitolo 13 Plusvalenze derivanti dal conferimento d’azienda e di partecipazioni qualificate 13.1 Considerazioni generali 160 13.2 Il regime fiscale ordinario dei conferimenti 161 13.3 Il conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale 165 13.4 Il regime fiscale speciale dei conferimenti 168 Capitolo 14 Lo scambio di partecipazioni 14.1 Considerazioni generali 14.2 Lo scambio di partecipazioni mediante permuta 14.3 Lo scambio di partecipazioni mediante conferimento 173 174 178 Capitolo 15 Plusvalenze derivanti da altre operazioni straordinarie 15.1 La trasformazione 15.2 La trasformazione della società di persone in impresa individuale 15.3 La fusione 15.4 La scissione 15.5 La liquidazione volontaria, il fallimento ed il concordato preventivo 182 188 191 202 203 Conclusioni 209 Dottrina – Giurisprudenza – Istruzioni ministeriali 212 4 INTRODUZIONE Il presente lavoro ha lo scopo di tracciare le linee del trattamento riservato alle plusvalenze patrimoniali nell’ambito del reddito d’impresa. L’analisi verterà, innanzitutto, sull’esame dell’art. 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), il quale, oltre a rappresentare il fulcro della disciplina fiscale delle plusvalenze d’impresa, individua un assetto analitico e completo alla loro imposizione. Le diverse ipotesi di realizzo delle plusvalenze verranno vagliate sia in funzione della loro specifica disciplina normativa, mutevole a seconda dei beni coinvolti nell’operazione, sia in funzione di un loro inquadramento all’interno dei più ampi obiettivi di razionalità ed equità fiscale perseguiti dal T.U.I.R. A tale scopo, saranno evidenziati gli sforzi compiuti dal legislatore fiscale per garantire il rispetto della peculiare natura delle plusvalenze, soprattutto attraverso l’introduzione di regimi fiscali di particolare favore che, oltre a realizzare principi di equità contributiva, perseguono obiettivi di politica economica. Da questo punto di vista, un ruolo di primo piano rivestono sia la disciplina della rateizzazione, sia quella, più recente, della rivalutazione facoltativa dei beni. Rientra, altresì, nella trattazione, l’analisi dei rapporti intercorrenti tra le plusvalenze e le diverse operazioni aziendali straordinarie, soprattutto alla luce del D.Lgs. n. 358 dell’8 ottobre 1997. La nuova normativa, la quale si occupa delle operazioni di cessione e conferimento di azienda e partecipazioni, scambio di partecipazioni, fusione e scissione, stabilisce, in modo coerente, regole certe per tutte quelle operazioni, affiancandosi al T.U.I.R. senza modificarlo. In generale rimangono valide 5 valide le disposizioni precedenti ed in aggiunta, a seguito di specifica scelta del contribuente, è possibile avvantaggiarsi delle nuove disposizioni le quali, in alcune ipotesi, prevedono pure regimi di neutralità fiscale. Naturalmente, oltre alla normativa speciale relativa alla tassazione delle plusvalenze scaturenti da operazioni straordinarie, saranno trattate le diverse casistiche che si presentano nella realtà e che soggiacciono a regole di tassazione molto differenziate. 6 SEZIONE 1 LE PLUSVALENZE PATRIMONIALI 7 CAPITOLO 1 NOZIONE E BENI 1.1 Nozione di plusvalenza. Per plusvalenza si intende l’incremento del valore monetario di beni o anche di un complesso di beni quale è l’azienda; ad essa si contrappongono le minusvalenze, che invece risultano essere un decremento. In modo più tecnico, le plusvalenze possono anche essere definite come il maggior valore realizzato rispetto all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell’imposta sul reddito (1). Nel bilancio appaiono come componenti positivi e straordinari del reddito: sono positive perchè compaiono come proventi e straordinarie perchè non si ricollegano alla gestione ordinaria dell’impresa. La disciplina fiscale delle plusvalenze trova il suo fondamento nell’art. 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), la cui formulazione risulta profondamente diversa, sia nella forma che nella sostanza, rispetto a quella dell’art. 54 del D.P.R. n. 597 del 1973. Lo stesso articolo ha subito numerose modifiche ed integrazioni che verranno evidenziate nel testo. Ai fini della loro determinazione è sempre necessario porre a confronto due valori: ∗ il valore di cessione o di uscita del bene; * il valore di acquisizione. __________ (1) Definizione di FALSITTA, La tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze nelle imposte sul reddito, Milano, 1986, p. 6. 8 Se la differenza risulta positiva si avrà una plusvalenza, in caso contrario una minusvalenza risulta profondamente diversa, sia nella forma che nella sostanza, rispetto a quella dell’art. 54 del D.P.R. n. 597 del 1973. Lo stesso articolo ha subito numerose modifiche ed integrazioni che verranno evidenziate nel testo. Ai fini della loro determinazione è sempre necessario porre a confronto due valori: ∗ il valore di cessione o di uscita del bene; * il valore di acquisizione. Se la differenza risulta positiva si avrà una plusvalenza, in caso contrario una minusvalenza. Il valore di cessione o di uscita coincide con: ∗ il corrispettivo o l’indennizzo: nei casi di cessione a titolo oneroso o risarcimento danni per la perdita o il danneggiamento di beni. * il valore normale: nei casi in cui non sussiste un corrispettivo e, quindi, vi è la necessità di prendere in considerazione un valore convenzionale. Ai sensi del comma 3, art. 9, T.U.I.R., per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati, ed, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. In sostanza, il valore normale deve tendere a coincidere con il prezzo teorico del bene nello stato e nelle condizioni in cui si trova al momento in cui deve essere valutato. Quest’ultimo valore è impiegato anche in operazioni, quali quelle di conferimento o di permuta, che pure sono cessioni a titolo oneroso, soltanto che il corrispettivo non è costituito da liquidità ma da beni, ad 9 ad esempio le partecipazioni; per determinare l’eventuale plusvalenza è quindi necessario determinare il valore di questi beni facendo appunto riferimento al valore normale (infra, 2.4 e 2.5). Per le attività finanziarie sono state definite tre nozioni di valore normale, sulle quali si rinvia (infra, 7.2). Per quanto concerne la determinazione del valore di acquisizione, fondamentale appare il concetto di “valore fiscalmente riconosciuto”, un concetto il cui significato appare unitario, a prescindere dal tipo d’operazione generatrice della plusvalenza (2). Le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito fiscale solamente nel periodo d’imposta in cui si verificano determinati eventi individuati dalla normativa. Questi eventi si verificano per volontà espressa dell’imprenditore o per cause che non dipendono dal suo agire discrezionale e, nel primo caso, possono essere ricondotti nell’ambito di un disegno lucrativo preordinato, dall’esistenza del quale può dipendere una diversa modalità di applicazione delle imposte. Il T.U.I.R. del 1986, dopo una complessa ed articolata evoluzione storica (3), ha accolto il “realizzo come presupposto d’imponibilità della plusvalenza, facendolo coincidere con la “definitiva __________ (2) Sul concetto di “valore fiscalmente riconosciuto” si veda infra, 2.3. (3) Cfr. FALSITTA, Op. cit., p. 469 e ss. Nel T.U. 24/8/1877, n. 4021, presupposto per l’imponibilità del bene plusvalente era la “percezione” dell’incremento di ricchezza tramite un contratto di scambio o un atto a titolo oneroso (ad esempio, compravendita). Il Testo Unico riteneva quindi necessario, al fine della tassazione della plusvalenze, il verificarsi di uno scambio tra una ricchezza (il corrispettivo di natura patrimoniale) ed un’altra (consistente nel bene plusvalente o minusvalente). E’ un’idea, questa, che appare aderente alla nozione di reddito come frutto. Agli inizi degli anni Cinquanta, tale teoria comincia ad entrare in crisi, soprattutto dopo l’entrata in vigore delle leggi di rivalutazione per conguaglio monetario del 1951 e, successivamente, con le leggi di perequazione tributaria del 1956, le quali introducono la tassazione delle plusvalenze derivante dalla distribuzione ai soci e dall’iscrizione in bilancio; gradualmente si assiste all’abbandono della “percezione” quale presupposto, unico ed esclusivo, di tassabilità delle plusvalenze. Al suo posto subentra, come presupposto, la “definitiva produzione” dell’accrescimento di valore, la quale, a differenza della prima, richiede la semplice alienazione, cioè il trasferimento a terzi del bene plusvalente, a qualsiasi titolo. 10 produzione” dell’incremento di valore, ma sono necessarie alcune precisazioni. Il legislatore sembra aver accolto un concetto ampio di realizzo che ricomprenda le ipotesi di “realizzo in senso stretto”, derivante da cessione a titolo oneroso e da risarcimento per perdita o danneggiamento di beni, e di “realizzo per estensione”, a sua volta derivante dalla destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore, l’assegnazione ai soci e la destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (4). Il legislatore medesimo ha originariamente previsto la tassazione delle plusvalenze derivanti da iscrizione, ma poi l’ha soppressa. Bisogna comunque precisare che la ragione di questa scelta normativa non è dipesa da motivi d’ordine giuridico (5), ma da motivi d’opportunità economica politica. Infatti la tassazione aveva, da questo punto di vista, dei vantaggi ma anche degli svantaggi ed il legislatore, ritenendo evidentemente gli svantaggi superiori ai vantaggi, ha optato per l’esclusione della tassazione (6). Nel T.U.I.R si ravvisano anche delle notevoli innovazioni in tema di presupposti di tassabilità delle _________ Per i soggetti tassabili in base al bilancio, oltre all’alienazione, anche l’iscrizione in bilancio della plusvalenza è vista come un presupposto per la sua tassabilità. Da ciò, si ha come come conseguenza anche l’abbandono del concetto di reddito-frutto e la sua sostituzione con la nozione di reddito inteso come “incremento definitivo del patrimonio del titolare dell’impresa”. Il D.P.R. n. 597/1973, nell’art. 54, porterà a consacrazione questa teoria, accogliendo tra le fattispecie idonee a produrre plusvalenze fiscalmente rilevanti, l’autoconsumo, l’assegnazione di beni ai soci, la destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e l’iscrizione in bilancio. (4) Cfr. FALSITTA, Studi sulla tassazione delle plusvalenze, Milano, 1991, p. 162 e ss. (5) Nel senso che il legislatore non ha escluso la tassazione delle plusvalenze da iscrizione in bilancio per ragioni da ricercare in un suo accoglimento del principio della “percezione” a scapito di quello della “definitiva produzione” dell’accrescimento di valore. (6) Sul punto si veda più approfonditamente infra, 6.1. 11 plusvalenze. Mediante l’art. 20-bis, infatti, si è prevista l’imponibilità nei casi di trasferimento della sede dell’impresa all’estero, una scelta che si giustifica con la necessità di far fronte all’impossibilità di tassare i beni dopo la loro fuoriuscita dalla sfera impositiva del nostro Paese. 1.2 I beni generatori di plusvalenze. Dall’art. 54, comma 1, si desume che le plusvalenze si generano dai beni relativi all’impresa diversi da quelli indicati nell’art. 53, comma 1. E’ importante questa distinzione, perchè i beni indicati in quest’ultimo articolo danno luogo alla formazione di ricavi. Essi possono essere raggruppati in tre categorie: * i beni-merce, che sono quei beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa; * le materie prime e sussidiarie, i semilavorati ed i beni mobili esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; * le azioni e le quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b), e d) dell’art. 87, anche se non rappresentate da titoli, le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. E’ dubbio se i materiali di consumo, come ad esempio la cancelleria o i materiali di pulizia, impiegati, oltre che nella produzione, anche nell’amministrazione e nel commercio, rientrino tra quei beni produttivi di ricavi. Il dubbio sorge dal fatto che la normativa richiama solo quei beni impiegati nella produzione. Personalmente condivido l’opinione di chi ritiene che questi beni, dato il loro basso valore ed il consumo 12 consumo rapido, debbano essere iscritti nell’attivo circolante e siano produttivi di ricavi (7). Del resto, pare piuttosto incoerente con il sistema applicare la normativa sulle plusvalenze a dei beni che non sono ascrivibili a degli impieghi di medio e lungo periodo. I beni che generano plusvalenze sono quelli relativi all’impresa e residuali rispetto a quelli appena menzionati. Ai sensi dell’art. 77, T.U.I.R., richiamato per le società di capitali dall’art. 95, i beni relativi all’impresa delle società commerciali sono quelli appartenenti alle medesime. Per quanto riguarda gli imprenditori individuali, è l’art. 77, comma 1, che individua i beni relativi all’impresa: ∗ i beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 53; * i beni strumentali; * i crediti acquisiti nell’esercizio dell’impresa; * i beni iscritti nell’inventario dell’impresa redatto a norma dell’art. 2217, c.c. Tra i beni produttivi di plusvalenze si possono citare i beni strumentali, che sono beni materiali o immateriali inseriti nel processo produttivo come impieghi di medio/lungo periodo. Essi rappresentano un mezzo per l’esercizio dell’attività d’impresa e degli esempi possono essere dati dai terreni, i fabbricati, i brevetti (8). Per capire se un bene sia strumentale, bisogna prendere in considerazione la sua relazione con l’attività d’impresa e non il bene in sè: un macchinario risulta essere un bene-merce per l’impresa che lo _________ (7) Cfr. GHINI ed ANTIFORA, Plusvalenze e minusvalenze nel reddito d’impresa, Milano, 2001, p. 119 e ss. Qualche dubbio può sorgere nell’ipotesi in cui tali beni assumano un alto valore ed il loro impiego non si esaurisca con rapidità. In quest’ipotesi, a detta degli autori, essenziale è capire se i beni in questione siano strumentali o meno, poichè la strumentalità è un criterio guida per capire se dei beni generino plusvalenze o ricavi. (8) Cfr. Comm. trib. centr., 20/1/1987, dec. n. 553, in Corr. trib., 1987, p. 1958, secondo cui, perchè un bene possa definirsi strumentale, occorre l’effettivo impiego funzionale del bene stesso nell’ambito dell’impresa. 13 costruisce ed un bene strumentale per chi lo impiega nell’esercizio della propria attività. Per quanto riguarda i crediti, sono produttivi di plusvalenze solo quelli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie e, quindi, tra gli impieghi di medio/lungo periodo. Da notare la differenza della normativa fiscale con quella civilistica che, invece, classifica i proventi da immobilizzazioni finanziarie tra i proventi finanziari del conto economico. Tutti gli altri beni, appartenenti alle società commerciali o, per l’imprenditore individuale, iscritti nell’inventario, sono generatori di plusvalenze. Discorso particolare deve essere fatto per i beni immobili strumentali per destinazione, che sono utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, e per quelli strumentali per natura che, in ragione delle loro caratteristiche, non possono essere oggetto di una diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Ai sensi dell’art. 77, comma 1, i beni sono da considerarsi relativi alle imprese individuali nel momento in cui vengono indicati nell’inventario redatto ai sensi dell’art. 2217 del c.c. o, per i soggetti in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili; in tal caso si producono plusvalenze che concorrono alla formazione del reddito d’impresa. Invece, se tali beni non sono assoggettati alle formalità appena citate, non vi è il generarsi di alcuna plusvalenza da reddito d’impresa, ma allo stesso tempo non sarà possibile dedurre dal medesimo reddito i costi relativi allo stesso bene immobile. La ratio della suddetta normativa si spiega con il fatto che, normalmente, la tassazione delle plusvalenze è particolarmente onerosa per il contribuente e, soprattutto, per il piccolo imprenditore, quindi si cerca di venire incontro alle esigenze di questi soggetti. Questa disposizione si applica, in relazione agli immobili strumentali per destinazione, a decorrere dall’1 14 dall’1/1/1992. Per quelli acquisiti precedentemente, per i quali non è stata esercitata l’opzione per la loro esclusione dal patrimonio mediante il pagamento di un imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 58 della L. 413/91, continua a sussistere la presunzione assoluta della loro appartenenza all’impresa, a prescindere dall’iscrizione nell’inventario o sul registro dei beni ammortizzabili. Quindi, nel caso di cessione, questi beni genereranno plusvalenze tassabili ai sensi dell’art. 54. 15 CAPITOLO 2 PLUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONI A TITOLO ONEROSO 2.1 Considerazioni generali. Come già si è precedentemente visto (supra, 1.1), le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito fiscale solo se si verificano determinati eventi e, tra questi, l’art. 54, comma 1, lettera a), fa riferimento al loro realizzo mediante cessione a titolo oneroso. Quest’ultima è un’operazione di cessione di un diritto su beni materiali o immateriali verso il corrispettivo di una prestazione a contenuto patrimoniale; il cessionario è necessario che acquisti il diritto a titolo costitutivo o traslativo anche perchè, altrimenti, si è al di fuori dei confini della fattispecie. La regola generale testè richiamata deve essere necessariamente coordinata con il citato art. 9, il cui comma 5 stabilisce che le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importino costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento, e per i conferimenti in società. Con questa norma il legislatore ha voluto chiarire che, ai fini fiscali, non vi è alcuna differenza tra il trasferimento del diritto di proprietà e la costituzione di un diritto reale di godimento: in entrambi i casi si ha una “cessione”, con la conseguenza che sussistono i presupposti per l’emersione di una plusvalenza tassabile (1). 16 Tra l’altro, questa norma, appare in netto contrasto con una decisone, antecedente, della Commissione tributaria centrale, nella quale si esclude che possa dar luogo alla realizzazione di plusvalenze la costituzione, a titolo oneroso, di una servitù prediale (2). Tra le cessioni con corrispettivo che rilevano ai fini della formazione di plusvalenze si possono citare, a titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento di beni in natura, la datio in solutum, l’espropriazione per pubblica utilità; tali operazioni verranno esaminate in seguito. Comunque bisogna precisare che esiste un operazione di questo tipo in cui le plusvalenze eventualmente realizzate risultano essere fiscalmente irrilevanti. E’ il caso della cessione di beni ai creditori in seguito ad un concordato preventivo, come si desume dall’art. 54, comma 6. 2.2 La vendita. Tra le operazioni più diffuse generatrici di plusvalenze, spicca la vendita. Ai sensi dell’art. 1470 c.c., essa appare come il contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. La vendita può avere ad oggetto beni o diritti di diverso tipo: _________ (1) Cfr. LUPI, Certezze ed ipotesi sull’acquisto dell’usufrutto nel reddito d’impresa, in Riv. dir. trib., 1993, I, p. 549 e ss; tra l’altro, l’autore, ha rilevato come in questo caso potranno emergere difficoltà nella determinazione delle plusvalenze tassabili, perchè gli atti di costituzione o trasferimento del diritto di usufrutto non trovano espressa regolamentazione. Si consideri, ad esempio, il problema di individuare il costo fiscalmente riconosciuto di tale diritto, che dovrebbe essere necessariamente scorporato dal costo fiscale attribuito alla proprietà piena del bene. (2) Cfr. Comm. trib. centr., 28/3/1973, dec. n. 3888, in Le imp. dir. erar., 1973, II, p. 269 ss. La Commissione aveva espressamente negato che la differenza, risultante dalla valutazione operata ai fini dell’imposta di registro, tra il valore attribuito all’opera realizzata dall’avente causa (corrispettivo per la costituzione della servitù), e quello attribuito alla servitù, potesse costituire una plusvalenza tassabile. Sull’argomento cfr. FALSITTA, La tassazione..., op. cit., p. 549 e ss. 17 ∗ Cessione di diritti reali: tra questi rientrano la proprietà, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, la superficie, l’enfiteusi e le servitù prediali. Tutti questi sono diritti di godimento su beni che possono assumere una durata a tempo determinato o a tempo indeterminato (3). ∗ Cessione di diritti rientranti tra le privative industriali: in questo caso si possono menzionare i diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno, brevetti, marchi ed altri diritti simili. Vi è il dubbio se la cessione di un bene immateriale, ad esempio un marchio, mai iscritto tra le attività della società alienante, possa generare plusvalenze fiscalmente rilevanti. L’Amministrazione finanziaria ha dato risposta positiva, tenendo conto che in una tal fattispecie sono rispettati tutti i presupposti richiesti dall’art. 54 per la tassazione delle plusvalenze, a prescindere dall’iscrizione in contabilità (4). ∗ Cessione di crediti: i crediti rappresentati da titoli sono produttivi di plusvalenze se iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie. Per quanto riguarda invece gli utili derivanti dalla cessione di crediti che non sono rappresentati da titoli, il legislatore non prende in considerazione tale operazione a motivo della mancanza di una giustificazione economica della medesima. ∗ Cessione di contratti: essa ha come oggetto i diritti e doveri derivanti da un contratto. Se i diritti sono annoverabili tra quelli la cui cessione comporta il generarsi di plusvalenze, tale operazione rileverà fiscalmente ai sensi dell’art. 54. _________ (3) Secondo GHINI ed ANTIFORA, Op. cit., p. 147, i diritti diversi rispetto alla proprietà sono iscrivibili nello stato patrimoniale solo nel caso in cui abbiano una durata a tempo indeterminato; in tal circostanza la loro cessione comporterà il prodursi di plusvalenze o minusvalenze, altrimenti nulla si genererà. Tra l’altro, in virtù di questa interpretazione, la cessione del diritto di usufrutto sarebbe sempre inidonea a generare plusvalenze, in quanto questo diritto ha sempre una durata determinata (cfr. art. 979 del codice civile). (4) Cfr. ris. min. n. 9/661 del 10/8/1991, in Dir. prat. trib., I, 1993, p. 1495. 18 2.3 Determinazione della plusvalenza. Ai sensi dell’art. 54, comma 2, la plusvalenza derivante da cessione a titolo oneroso è costituita dalla differenza tra il corrispettivo, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato del bene. Nella vendita, il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione al netto di alcuni componenti: ∗ oneri accessori di diretta imputazione: spese di trasporto, di imballaggio... Tra gli oneri accessori non rileva più l’INVIM ordinaria la quale, ai sensi dell’art. 64, comma 1, T.U., è portata in diminuzione del reddito d’impresa nell’esercizio in cui avviene il pagamento; * abbuoni o sconti pattuiti prima della cessione: importante il fatto che essi debbano essere anteriori alla vendita perchè, altrimenti, concorrono alla formazione del reddito autonomamente; * imposte con obbligo di rivalsa: tra queste l’IVA. Non è condivisibile l’opinione secondo cui, in caso di vendita di un bene plusvalente ad un prezzo sensibilmente inferiore al suo valore di mercato ed in mancanza di valide motivazioni da parte del cedente, si debba ritenere che la vendita sia avvenuta ad un prezzo non inferiore a tale valore (5). La presenza di una divergenza tra il prezzo dichiarato, contabilizzato dall’imprenditore, ed il valore di mercato, può costituire un indizio di una simulazione di prezzo, ma non possiede la capacità di fondare una presunzione munita dei requisiti di cui all’art. 2729 del c.c. (gravità, precisione e concordanza); perciò è inidonea a superare la prova offerta dalle dichiarazioni negoziali delle parti e dalla contabilità del contribuente (6). _________ (5) Cfr. Comm. trib. centr. , 28/4/1983, dec. n. 579, in Boll. trib., 1983, p. 1462. (6) Cfr. FALSITTA, Studi..., op. cit., p. 181. 19 Dal prezzo di cessione deve essere detratto il “costo non ammortizzato” che, il D.P.R. n. 597/1973, definiva “ultimo valore riconosciuto ai fini del reddito”. La nozione di “costo non ammortizzato” può apparire più chiara rispetto a quella utilizzata precedentemente, ma non è esente da critiche, dato che esistono beni generatori di plusvalenze che non sono ammortizzabili: immobili non strumentali, partecipazioni ed altri ancora. Il termine di raffronto del prezzo di cessione è comunemente definito “valore fiscalmente riconosciuto” e rappresenta, appunto, il valore di riferimento dei beni dell’impresa. Al fine di determinare il costo non ammortizzato del bene è necessario prendere come punto di riferimento il costo sostenuto per l’acquisto dello stesso. Ai sensi dell’art. 76, comma 1, lettera b), T.U.I.R., tale costo è comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, degli interessi passivi sostenuti fino al momento dell’entrata in funzione del bene, per il finanziamento della fabbricazione o dell’acquisto dei beni materiali ed immateriali strumentali. Tra l’altro, la medesima norma, prevede l’aggiunta al costo di fabbricazione anche di costi diversi rispetto a quelli direttamente imputabili. E’ assorbita nel costo originario anche l’IVA indetraibile, che viene addebitata al compratore in sede d’acquisto, come accade, ad esempio, per le autovetture. Al costo originario, così determinato, vanno aggiunte le rivalutazioni fiscalmente rilevanti, ad esempio i costi sostenuti per incrementare il valore del bene (ammodernamento, ampliamento...); simmetricamente, vanno dedotte le svalutazioni derivanti da interventi effettuati sul bene oppure da fatti esterni indipendenti dalla volontà dell’impresa. In relazione ai beni ammortizzabili, è necessario detrarre, dal costo originario, gli ammortamenti; al riguardo sono emerse diverse questioni. In primo luogo è dubbio se per costo non ammortizzato si intenda quello al netto delle quote effettivamente 20 effettivamente dedotte oppure, quello al netto delle quote che sarebbero state deducibili nel rispetto del limite minimo prescritto dall’art. 67, comma 4, T.U.I.R.. Quest’ultimo articolo prevede la possibilità che l’ammortamento fatto in un esercizio sia inferiore alla misura massima dei coefficienti fiscali: se la quota è pari ad almeno il 50%, la differenza sarà deducibile negli esercizi successivi; se la quota è inferiore al 50%, la quota al di sotto di tale limite non potrà essere dedotta negli esercizi successivi, salvo che essa dipenda da una minor utilizzazione del bene. Il problema che emerge è se tale quota, inferiore al limite del 50%, rilevi o meno come costo non ammortizzato al fine della determinazione della plusvalenza. Il Ministero delle Finanze ha dato risposta negativa a tale quesito, affermando che se la quota di ammortamento calcolata in un esercizio è inferiore alla metà della quota massima fiscalmente consentita, la differenza tra la quota effettiva ed il 50% dell’aliquota massima va separatamente indicata; tra l’altro, trattandosi di una quota che non sarà più detraibile, affluirà comunque a formare la consistenza fiscale del fondo ammortamento (7). Secondo tale interpretazione, al corrispettivo deve essere sottratto il costo del bene al netto degli ammortamenti dedotti e che si sarebbero potuti dedurre; ad analoga conclusione è pervenuta anche parte della dottrina (8). La maggioranza della dottrina (9), invece, ha duramente contestato la circolare. Innanzitutto la stessa _________ (7) Cfr. circ. min. n. 9/603 del 7/5/1977, in Il fisco, n. 10/1977, p. 35. Bisogna precisare che la circolare è stata emessa in vigenza del D.P.R. n. 597/73, in cui non si utilizzava come parametro il “costo non ammortizzato” bensì “l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell’imposta sul reddito”. (8) Cfr. LIZZUL, Cespiti, plusvalenze e ammortamenti, in Boll.trib., 1987, p. 1039; NAPOLITANO, Imposta sul reddito delle persone fisiche, Milano, 1979, p. 549. (9) Cfr. MICCINESI, I componenti positivi del reddito d’impresa. Ricavi, plusvalenze, sopravvenienze, dividendi e interessi, in TESAURO, Imposta sul reddito delle persone fisiche. Giur. sist. dir. trib., Torino, 1994, p. 638 e ss.; POTITO, Il sistema delle imposte dirette, Milano, 1990, p. 184; LEO-MONACCHI-SCHIAVO, Imposte sul reddito nel Testo Unico, Milano, 1999, p. 999-1000. 21 afferma, senza darne giustificazione, che la quota non sarà mai più detraibile. Invece è necessario distinguere tra costo “non più ammortizzabile” e costo “non più detraibile”: il primo è un componente negativo del reddito che non è più detraibile limitatamente al processo di ammortamento; il secondo è un componente negativo che non può più partecipare alla formazione del reddito, qualunque forma abbia. Dall’art. 67, T.U.I.R. (art. 68, nel D.P.R. n. 597/73) si desume che quella quota di costo non è fiscalmente ammortizzabile; quindi, se sussiste una norma che consente la sua detraibilità in una diversa configurazione di costo, questa deve essere concessa, e l’art. 54 permette tutto ciò (10). Inoltre, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo al netto degli elementi visti prima ed il costo non ammortizzato, un costo, quest’ultimo, la cui deducibilità non rientra nell’istituto dell’ammortamento di cui all’art. 67 (11). Da qui si desume un’autonomia dell’art. 54 che deve necessariamente essere rispettata. Del resto, la quota di cui si tratta è un costo non ammortizzabile ai sensi dell’art. 67, ed è un costo non ammortizzato ai sensi dell’art. 54 che, come tale, deve rilevare al fine della determinazione della plusvalenza. Inoltre, la circolare ministeriale appare in contrasto con i principi di equità della riforma poichè comporterebbe una doppia penalizzazione per l’impresa: la prima, con l’impossibilità di detrarre dal reddito la quota di ammortamento inferiore al 50%; la seconda, in sede di determinazione della plusvalenza realizzata, la quale risulterebbe aumentata (12). A supporto di tale tesi vi è anche una sentenza della Corte di Cassazione la quale, sulla base del _________ Milano, 1999, p. 999-1000. (10) Cfr. DE CRISTOFORO, Le plusvalenze nel reddito d’impresa, in Il fisco, 1988, p. 4325 e ss. (11) Cfr. LEO-MONACCHI-SCHIAVO, Op. cit., p. 1000. (12) Cfr. LEO-MONACCHI-SCHIAVO, Op. cit., p. 1007. 22 D.P.R. n. 597/73, ha stabilito che è soltanto l’ammontare degli ammortamenti di un bene, effettivamente calcolati, che concorre a determinare il valore netto del bene in bilancio al fine del raffronto con il corrispettivo della vendita per l’accertamento della plusvalenza realizzata dall’alienante (13). E’ dubbio poi, se al fine di determinare il costo non ammortizzato, debba essere considerata anche la quota di ammortamento dell’esercizio in cui il bene viene ceduto. Coloro che sono a favore sostengono che le quote di ammortamento devono essere proporzionali alla durata del possesso del bene e, nell’ultimo esercizio, si è effettivamente avuto possesso del bene (14). Altri, invece, non ritengono accettabile tale interpretazione, tenendo conto che non esiste alcuna normativa, nè in campo fiscale, nè in campo civilistico, che avalli tale concezione (15). Il Ministero delle finanze ha accolto implicitamente il primo orientamento affermando, in relazione ai conferimenti, che per i beni ammortizzabili l’imputazione al conto economico delle quote di ammortamento, maturate fino alla data del conferimento, deve essere ragguagliata al periodo di tempo intercorrente dall’inizio del periodo d’imposta e la data di conferimento (16). Un discorso particolare deve essere fatto per i contributi in conto capitale: fino al 1997 essi costituivano delle sopravvenienze attive; ora invece, ai sensi dell’art. 24 della L. n. 449/97, essi vanno dedotti dal costo dei beni in relazione ai quali sono stati erogati; questo incide sugli ammortamenti, che vanno _________ (13) Cfr. Corte di Cass., 13/12/1995, sent. n. 2992, in Il fisco, 1997, p. 467 e ss. (14) Cfr. LEO-MONACCHI-SCHIAVO, Op. cit. , p. 801. (15) Cfr. GHINI ed ANTIFORA, Op. cit., p. 134 e ss.; MARINO, Nuovi Testi Unici - Reddito d’impresa, Milano, 1988, p. 40. (16) Cfr. circ. min. n. 9/252 del 21/3/1980, in Dir. prat. trib., 1980, I, p. 387. 23 calcolati sull’importo netto. Un’ultima cosa si può dire in relazione ai beni a costo zero, ossia quei beni immateriali non iscritti tra le attività nel bilancio e per i quali non è stato sostenuto alcun costo. In questo caso la plusvalenza coincide con l’importo del corrispettivo (17). 2.4 La permuta. Sulla permuta, che ai sensi dell’art. 1552 c.c., è un contratto avente oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro, è sorta in passato la questione della sua imponibilità. La Cassazione, sulla base di una tesi molto restrittiva, ha in passato escluso l’imponibilità (18) ingenerando, come conseguenza, una notevole incertezza che ha diviso sia la dottrina (19), sia la giurisprudenza (20). _________ (17) Cfr. ris. min. n. 9/661, cit. (18) Cfr. Corte di Cass., 29/10/1970, sent. n. 2231, in Boll. trib., 1970, p. 2063. Secondo questo orientamento, che nasce da un’estremizzazione del principio di “percezione” prima enunciato (supra, 1.1), soltanto il contratto di compravendita può determinare la realizzazione di plusvalenze imponibile; a parere della Suprema Corte, il significato dell’espressione “realizzo” è da ricondurre alla conversione di un bene plusvalente in denaro liquido. Nel caso di specie (permuta di titoli azionari) non si ha, quindi, alcuna plusvalenza, tenendo anche conto che erano stati semplicemente contabilizzati i titoli azionari al loro valore di costo, eguale a quello dei titoli dati in cambio, e che nessun conguaglio in denaro era stato pattuito tra le parti. (19) A favore: COLANTONI RAFFAELLI, Imposta di ricchezza mobile, in Dir. prat. trib., 1970, II, p. 1207; STELLA RICHTER, Assoggettabilità ad imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze di azioni permutate e principio di intassabilità del bilancio legittimamente adottato, in Giust. civ., 1969, II, p. 28. Contro: FALSITTA: La tassazione..., op. cit., p. 514 e ss.; POLI, in Boll. trib., 1970, p. 2066. Vedasi anche la circ. min. n. 16/340270 del 21/4/1973, in Boll. trib., 1973, p. 1300 e ss. (20) A favore: Comm. trib. centr., 21/5/1971, dec. n. 4373, in Boll. trib., 1971, p. 1769; Comm. trib. centr., 1/7/1971, dec. n. 6154, in Boll. trib., 1971, p 1970 per la quale, la permuta di beni non dà luogo a tassazione di plusvalenze, in quanto, secondo la lettura dell’art. 100 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, per la tassazione predetta il legislatore ha inteso collegare il realizzo 24 L’art. 54, comma 3, D.P.R. 597/1973, ha definito la questione statuendo esplicitamente la tassabilità della permuta e specificando i termini quantitativi per operare la determinazione della plusvalenza. Un ribaltamento di disciplina si è poi avuto con l’art. 54 del T.U.I.R., il quale prevede espressamente la tassazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ma, dall’altra parte, attribuisce irrilevanza fiscale alla permuta, purchè siano rispettate determinate condizioni. Infatti, la seconda parte del comma 2 dell’art. 54 dispone che se il corrispettivo è costituito da beni ammortizzabili e, questi, vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. La ratio di questa norma è individuabile, da una parte, nella necessità di agevolare per il fisco e per il contribuente la determinazione della plusvalenza, evitando di dover far ricorso al valore normale dei beni (21); dall’altra parte, attraverso l’ausilio dell’irrilevanza fiscale, nella necessità di agevolare operazioni d’investimento delle risorse economiche in nuovi cespiti suscettibili di essere impiegati strumentalmente nel ciclo produttivo (22). Si può quindi notare come tale norma e la sentenza della Cassazione prima citata, siano molto simili nel contenuto mentre, invece, appaiono estremamente diverse in riguardo alle ragioni di fondo. La stessa Cassazione è ritornata ad esprimersi sulle operazioni permutative (23) affermando la piena idoneità delle stesse a generare plusvalenze. La S.C. ha comunque precisato che tale presupposto _________ realizzo ad un valore certo quale è quello dato dal pagamento di un prezzo. Contro: Comm. trib centr., 13/10/1971, dec. n. 7942, in Le imp. dir. erar., 1972, p. 611. (21) Cfr. GHINI ed ANTIFORA, Op. cit., p. 154. (22) Cfr. FALSITTA, Op. ult. cit., p. 183. (23) Cfr. Corte di Cass., 25/3/1987, sent. n. 2881, in VALACCA, Codice del reddito d’impresa, Padova, 2001, p. 83. 25 si realizza quando è rilevato un maggior valore rispetto al costo non ammortizzato dei beni ceduti ed, in caso di conguaglio in denaro, deve aversi riguardo al valore di mercato dei beni ricevuti in permuta, maggiorato o diminuito del conguaglio stesso. Detto questo, emergono comunque tre questioni. Innanzitutto la norma si riferisce solamente al caso in cui il corrispettivo sia costituito da beni ammortizzabili, mentre nulla dice dei beni non ammortizzabili. E’ opinione comune che in tali situazioni sia necessario ricorrere al valore normale dei beni ricevuti, sulla base dell’art. 9, comma 3, aumentato o diminuito dell’eventuale conguaglio in denaro. Altra questione si ha in relazione all’interpretazione dell’espressione “stesso valore”. Il problema è capire se questo valore sia al netto oppure al lordo dei fondi ammortamento calcolati fino al momento della cessione. Nel primo caso, l’ammortamento del bene acquisito è autonomo rispetto a quello del bene ceduto e, quindi, questo consentirebbe di fruire dell’ammortamento anticipato ai sensi dell’art. 67; nel secondo caso, invece, l’ammortamento è commisurato al costo originario del bene ceduto e, perciò, l’ammortamento anticipato sarebbe possibile solo se non siano trascorsi tre esercizi dall’acquisto del bene ceduto A favore del secondo orientamento si può sostenere che il comma 2 prevede una sorta di continuazione dei cespiti che giustificherebbe una continuazione anche degli ammortamenti. Parte della dottrina, invece, appoggia il primo orientamento, affermando che è l’unico che si concilia con l’art. 67, dal quale si desume che il processo di ammortamento di un bene è connesso alla sua vita presso l’impresa considerata (24). Del resto, l’accoglimento della seconda soluzione genererebbe parecchie 26 parecchie anomalie: ricevimento di un bene il cui valore effettivo è inferiore rispetto a quello che rimane iscritto nell’attivo quale costo originario; alterazione della procedura di ammortamento con accelerazione del medesimo; annotazioni necessarie nel libro degli inventari e nel registro dei beni ammortizzabili per evidenziare che il bene è diverso rispetto a quello cui i valori originari si riferivano (25). La norma, inoltre, fa riferimento ai beni iscritti in bilancio ingenerando, con questo, il dubbio che la stessa non sia applicabile alle imprese non tenute alla redazione del bilancio perchè in contabilità semplificata. Si ritiene comunque possibile l’applicazione, tenendo conto che il suddetto regime contabile impone la tenuta del registro dei beni ammortizzabili, in cui sono indicati sia il costo originario dei beni che il fondo ammortamento, e tenendo altresì conto della ratio semplificatoria della norma, la quale ben si concilia anche con le imprese a contabilità semplificata (26). 2.5 Il conferimento di beni in natura. Il conferimento è costituito dall’apporto di beni in una società a fronte della sottoscrizione di una quota del capitale sociale. Se il bene rientra tra quelli relativi all’impresa diversi da quelli produttivi di ricavi, l’operazione può produrre plusvalenze. Agli effetti civilistici, i conferimenti di beni in natura sono discipilinati dall’art. 2343 del codice civile; _________ (24) Cfr. GHINI ed ANTIFORA, Op. cit., p. 153. (25) Cfr. MARINO, Op. cit., p. 44, (26) Cfr. GHINI ed ANTIFORA, Op. cit., p. 154. 27 agli effetti fiscali, invece, la disciplina è contenuta nell’art. 9, commi 2 e 5, T.U.I.R. Particolare importanza riveste quest’ultimo comma, che stabilisce la regola secondo cui, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importino costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento, e per i conferimenti in società. Ne discende che alle plusvalenze generatesi da conferimenti si applica, oltre al comma 1 dell’art. 54, anche il comma 4 del medesimo articolo, con la possibilità della loro rateizzazione. Per la determinazione dell’eventuale plusvalenza si seguono gli stessi criteri seguiti per la vendita, anche se in questo caso sorge il problema di determinare il corrispettivo, tenendo conto che lo stesso è costituito da partecipazioni. Ai sensi dell’art. 9, comma 2, nella sua originaria composizione, in caso di conferimenti in società o in altri enti si considerava, come corrispettivo conseguito, il valore normale delle azioni e dei titoli ricevuti, se quotati in borsa o negoziati nei mercati ristretti, e quello dei beni conferiti, in ogni altro caso. Il D.L. 29 giugno 1994, n. 416, convertito nella L. 8 agosto 1994, n. 503, ha modificato il comma 2. Innanzitutto le parole “quotati in borsa o negoziati in mercati ristretti” sono state sostituite, allo scopo di adeguare la normativa fiscale alla nuova organizzazione dei mercati finanziari, con le parole ”negoziati in mercati italiani o esteri” Dall’altra parte poi, vi è stata l’eliminazione delle parole “e quello dei beni conferiti in ogni altro caso”, senza la previsione di alcuna sostituzione; questo ha ingenerato un vuoto normativo difficilmente colmabile, dal quale sono sorte numerose interpretazioni. 28 A prima vista si potrebbe protendere per l’applicazione del vecchio art. 9, data l’esistenza di un’incertezza normativa che renderebbe preferibile non ricorrere a delle interpretazioni innovative, ma il Ministero delle Finanze ha mostrato di pensarla diversamente. Quest’ultimo ha infatti precisato che il valore normale va determinato secondo la disposizione contenuta nel comma 4, lett. b), dello stesso art. 9, ossia in proporzione al valore del patrimonio netto delle società o enti, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all’ammontare complessivo dei conferimenti (27). Tale soluzione innovativa ha il merito di avere un fondamento normativo preciso nel comma 4 prima citato ed, inoltre, consente di vincolare il conferente alle risultanze contabili della conferitaria. Dall’altra parte, invece, è criticabile perchè se la società conferitaria ha un patrimonio netto di entità modesta, il valore normale risulterà essere anch’esso modesto, con la conseguenza di avere plusvalenze di importo esiguo se non addirittura minusvalenze d’entità notevole; sarebbero poi possibili manovre elusive quali, ad esempio, la creazione nella conferitaria di poste patrimoniali passive, non riconosciute fiscalmente, ma idonee ad abbattere il patrimonio netto (28). Bisogna inoltre dire che tale normativa non vincola le parti ad adottare gli stessi valori nella valutazione del bene. Da ciò ne deriva che, se per il conferente rileva un valore più basso rispetto a quello adottato dal conferitario, la differenza tra i due valori risulterà una plusvalenza non tassabile in capo a nessuna delle due parti. Viceversa, qualora per il conferente rilevi un valore normale più alto rispetto ai valori iscritti da parte del conferitario, la differenza verrebbe tassata in capo ad entrambe le _________ (27) Cfr. Guida alla compilazione della dichiarazione dei redditi del 1994. (28) Cfr. LEO-MONACCHI-SCHIAVO, Op. cit., p. 817. 29 parti. Secondo una corrente dottrinale, la soluzione migliore sarebbe quella secondo cui la conferitaria dovrebbe attribuire al bene lo stesso valore fiscale che il medesimo aveva presso il conferente, mentre il conferente dovrebbe attribuire, a sua volta, tale valore alle partecipazioni (29). Questa simmetria di valori tra conferente e conferitaria consentirebbe di vincolare le parti ad un medesimo valore, rilevante sia per il conferente, al fine del calcolo della plusvalenza, sia per per il conferitario, al fine della determinazione del valore fiscalmente riconosciuto. Tutto ciò consentirebbe di eliminare tutte le problematiche viste in relazione all’orientamento del Ministero. Una critica a questo orientamento può nascere dal fatto che l’ufficio fiscale non ha alcun potere di accertamento in ordine alla congruità dei valori attribuiti dalla conferitaria ai beni ricevuti. Questa interpretazione è comunque molto interessante, anche perché appare anticipatrice di quella accolta nel D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, in tema di plusvalenze nei conferimenti di aziende. 2.6 La datio in solutum ed i trasferimenti coattivi. Situazione particolare dalla quale possono generarsi plusvalenze è sicuramente la datio in solutum (art. 1197 c.c.). Il presupposto della medesima è dato dall’esistenza di un’obbligazione in capo ad una parte; la stessa ha la possibilità di liberarsi anche adempiendo ad una prestazione diversa rispetto a quella pattuita, purchè la controparte vi consenta. La prestazione può anche consistere nel trasferimento di un bene il quale, se sono rispettati i presupposti indicati nell’art. 54, potrà generare una plusvalenza. _________ (29) Cfr. LUPI, Conferimenti in natura senza regole tra salti d’imposta e doppie imposizioni, in Rass. trib., 1995, p. 1224 e ss.; concorde con tale orientamento anche LEO-MONACCHI-SCHIAVO, Op. cit., p. 817. 30 Per la determinazione della stessa è necessario detrarre dal valore normale del bene al momento del trasferimento, il valore fiscalmente riconosciuto del medesimo; se il risultato sarà positivo si avrà una plusvalenza. In genere le cessioni a titolo oneroso si fondano su un meccanismo di tipo contrattuale. In realtà esistono anche fattispecie, quali ad esempio i trasferimenti coattivi, nei quali non vi è un contratto, ma un atto dell’autorità giudiziaria (vendita forzata) o della pubblica amministrazione (espropriazione per pubblica utilità, requisizione). Tali trasferimenti, sebbene siano caratterizzati dall’irrilevanza della volontà del titolare del diritto, rientrano tra le cessioni a titolo oneroso idonee a generare plusvalenze tassabili. Per quanto concerne l’espropriazione per pubblica utilità, essa consiste nella sottrazione coattiva di un bene privato disposta dalla Pubblica Amministrazione per ragioni di pubblica utilità. La cosa da sottolineare è che la Pubblica Amministrazione è tenuta a corrispondere all’espropriato un indennizzo che dovrà essere raffrontato con il valore fiscalmente riconosciuto del bene al fine del calcolo della plusvalenza. C’è da dire che l’indennizzo ha un valore che, in genere, è inferiore rispetto a quello di mercato e, quindi, molte di queste operazioni fruttano plusvalenze di importo modesto, se non addirittura minusvalenze. 2.7 Disciplina della rateizzazione delle plusvalenze. La rateizzazione delle plusvalenze è uno degli istituti più importanti introdotti dal T.U.I.R. Le plusvalenze sono componenti del reddito che spesso, soprattutto quando si generano da beni di un certo 31 certo valore, sono di importo notevole; questo comporta un notevole incremento del reddito dell’impresa e, conseguentemente, del carico fiscale in capo al contribuente. Tutto ciò risulta essere estremamente penalizzante per quest’ultimo, tenendo anche conto che deriva da un componente di natura straordinaria che non ha nulla a che fare con l’oggetto dell’impresa. Inoltre, le plusvalenze, sono componenti reddituali a formazione pluriennale e l’imputazione delle stesse in un unico esercizio può apparire anomalo rispetto a tali caratteristiche. Per porre rimedio a questo problema, il D.P.R n. 597/73 aveva previsto l’intassabilità delle plusvalenze nel caso in cui, entro due esercizi, fossero investite in beni strumentali. Tale disposizione poteva essere sicuramente incentivante degli investimenti, ma aveva dato adito ad un fenomeno esteso di inquinamento contabile. Il TUIR, con l’art. 54, comma 4, ha eliminato il vecchio meccanismo e ne ha introdotto uno nuovo e più trasparente. In virtù di questo, il contribuente ha due opzioni: imputare interamente la plusvalenza nell’esercizio in cui è stata realizzata; imputare la plusvalenza nell’esercizio in cui è stata realizzata e nei successivi, non oltre il quarto, sulla base di una ripartizione in quote costanti. La differenza è lampante: in quest’ultimo caso dovrà essere apportata al reddito fiscale una variazione diminutiva pari ai 4/5 della plusvalenza; negli altri quattro esercizi, invece, una variazione aumentativa pari ad 1/5 della medesima. Il vantaggio è soprattutto quello di poter diluire nel tempo il carico fiscale consentendo, nel contempo, all’impresa, di autofinanziarsi. L’autofinanziamento in questione si realizza attraverso l’accantonamento della quota di plusvalenza, tassabile negli esercizi successivi al primo, in un apposito fondo ed è un meccanismo simile a quello dell’accantonamento delle quote di T.F.R (30). 32 Un altro vantaggio riguarda, nello specifico, gli imprenditori individuali e le società di persone, dato che la rateizzazione della plusvalenza realizzata consente loro di attenuare gli effetti derivanti dalla progressività delle aliquote (31). In origine vi era la facoltà di rateizzare in 11 quote, ridotte a 10 dopo il chiarimento contenuto nel D.P.R. 42/88; il D.L. 69/89, convertito nella L. 154/89, ha ulteriormente diminuito la rateizzazione ad un massimo di 5 quote. L’Amministrazione Finanziaria ha poi riconosciuto la possibilità, per i beni acquistati prima del 2 marzo 1989, di continuare ad applicare il differimento per quote costanti in non più di 10 esercizi (32). Dal punto di vista soggettivo possono usufruire della rateizzazione tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa e, quindi, sia le imprese in regime di contabilità ordinaria che quelle in regime di contabilità semplificata. Sul piano oggettivo, sempre ai sensi dell’art. 54, comma 4, tale regime si riferisce solamente alle plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso e da risarcimento per perdita o danneggiamento del _________ (30) Critiche sono state avanzate al regime della rateizzazione da parte di FALSITTA, Op. ult. cit., p. 151-152. Secondo l’autore infatti, l’eliminazione del meccanismo previsto dal D.P.R. n. 597/73 a causa dell’introduzione del suddetto regime, avrebbe fatto venir meno la ratio della vecchia disciplina, che era ispirata dall’esigenza di rafforzare gli apparati produttivi per mezzo dell’incentivo all’investimento della plusvalenza in beni strumentali; invero, l’imprenditore potrebbe investire la plusvalenza accantonata in beni strumentali, ma è pur vero che lo stesso potrebbe investire la quota accantonata in titoli di stato, senza, in questo modo, rafforzare gli apparati produttivi. Perplessità, secondo l’autore, suscita pure la ratio della nuova normativa, tesa ad alleggerire la tassazione; ad esempio, non si comprende la ragione per cui si possa beneficiare di detto regime in relazione a plusvalenze realizzate da imprese e non si possa beneficiare dello stesso in relazione a plusvalenze ultraquinquiennali realizzate dalle persone fisiche. (31) Cfr. FALSITTA, Op. ult. cit., p. 152. L’autore critica coloro che rinvengono la ratio della norma in questo vantaggio; se infatti questa soluzione si attaglia solo agli imprenditori individuali ed alle società di persone, non si capisce perchè la norma debba risultare applicabile pure ai soggetti IRPEG. (32) Cfr. istruzioni modello 760/1990, p. 6. 33 bene; da qui si deduce che la rateizzazione non è applicabile in relazione alle plusvalenze derivanti da cessioni non onerose. La ragione di tale differenza può essere individuata nella necessità di evitare comportamenti elusivi: ad esempio, si può pensare all’imprenditore che preveda perdite future e che, quindi, possa essere spinto a sottrarre a titolo gratuito dei beni dall’impresa evitando la tassazione delle plusvalenze grazie al differimento nei futuri esercizi (33). Esiste poi una condizione, enunciata nel comma 4, fondamentale per l’applicazione della rateizzazione: i beni devono essere stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni. La ratio di questa disposizione è quella di evitare che si usufruisca di questo particolare regime agevolativo anche nel caso in cui i beni siano stati posseduti per breve tempo, tenendo conto che dietro l’acquisto di tali beni può celarsi un intento prevalentemente o puramente speculativo. Del resto poi, le plusvalenze si generano da impieghi di medio/lungo periodo ed in coerenza con ciò, appare giusto riconoscere il beneficio della rateizzazione solamente a quelle plusvalenze derivanti da beni effettivamente posseduti per un medio/lungo periodo. Al fine della determinazione del periodo di possesso è necessario considerare, come termine iniziale, la data di acquisto del diritto sulla cosa, mentre, invece, come termine finale, la data in cui vi è la perdita della titolarità di quel diritto. _________ (33) Cfr. GHINI ed ANTIFORA, Op. cit., p. 155-156. Contrario appare MICCINESI, Op. cit., p. 641: l’autore ricollega la ratio della normativa non solo alle plusvalenze realizzate mediante cessione onerosa o risarcimento danni, ma anche a quelle relative all’assegnazione ai soci, autoconsumo e destinazione extraimprenditoriali le quali, ugualmente, comportano l’acquisizione al prelievo del plusvalore inglobato dal bene in occasione della sua definitiva espulsione dalla sfera dell’impresa. Visto questa somiglianza, appare, a detta dell’autore, ingiustificata la mancata applicazione della rateizzazione anche alle fattispecie citate. 34 Vi sono poi casi particolari di computo del tempo: i beni detenuti in leasing si intendono acquisiti dal giorno in cui ha effetto il riscatto (34); nella vendita con riserva di proprietà e nella locazione con patto di riscatto vincolante, ai sensi dell’art. 75, comma 2, lett. a), il termine iniziale va individuato nel momento della consegna o della spedizione, per i beni mobili, della stipulazione del contratto, per i beni immobili. Molto importante appare quest’ultimo punto, visto che, nella vendita con patto di riservato dominio, la traslazione del diritto di proprietà si ha solo con il pagamento dell’ultima rata (35). Ai sensi dell’art. 8 del D.P.R 42/88, la scelta della tassazione in più periodi d’imposta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi riferita all’esercizio in cui la plusvalenza è stata realizzata. Per le plusvalenze realizzate dalle s.n.c. e dalle s.a.s., la scelta deve essere esercitata, con effetto anche per i soci, nella dichiarazione dei redditi della società. La rateizzazione è possibile fintantochè sussista la qualifica di imprenditore in capo al contribuente; nell’ipotesi di cessazione dell’attività imprenditoriale, le quote residue della plusvalenza, non ancora tassate, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui avviene la cessazione (36). Questo regime agevolato rileva anche in relazione alla cessione di partecipazioni ed alle operazioni aziendali straordinarie, ma di questo si parlerà in seguito. _________ (34) Cfr. istruzioni modello 760/1995, p. 46. Sul leasing cfr. DE NOVA, Nuovi contratti, Torino, 1994. (35) Cfr. art. 1523 del codice civile. (36) Sul punto si veda anche infra, 10.4. 35 CAPITOLO 3 PLUSVALENZE DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI 3.1 Disciplina. Determinazione della plusvalenza. Ai sensi dell’art. 54, comma 1, lett. b), le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento del bene. La perdita del bene comporta la sua eliminazione dalla vita dell’impresa e può essere dovuta a distruzione, furto ed altre ipotesi similari; il danneggiamento, invece, si riscontra quando il bene subisce dei danni che ne compromettano la funzionalità o ne deteriorino l’aspetto esteriore comportando, inevitabilmente, una riduzione di valore. Il titolare del bene potrà rivolgersi all’assicurazione per chiedere il risarcimento del danno; nell’eventualità in cui non sia assicurato potrà comunque agire in giudizio contro colui che è responsabile per dolo o colpa dell’evento. La normativa ricunduce il realizzo mediante cessione a titolo oneroso ed il realizzo mediante risarcimento danno ad una disciplina unitaria. Questo trova fondamento nel fatto che, in entrambi i casi, viene ad attuarsi la sostituzione di una ricchezza (il corrispettivo o l’indennizzo conseguito) ad un’altra (consistente nel bene plusvalente o minusvalente). Bisogna dire che già prima del T.U.I.R., nonostante la mancanza di una espressa disposizione, sia la giurisprudenza, che l’Amministrazione finanziaria, avevano annoverato il risarcimento del danno per perdita 36 perdita o danneggiamento di un bene, tra le ipotesi di realizzo delle plusvalenze (1). Al fine di determinare la plusvalenza è necessario prendere in considerazione l’art. 54, comma 2: nel caso di perdita del bene bisogna sottrarre dall’indennizzo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, il valore fiscale del bene; nel caso di danneggiamento del bene invece, è necessario porre a confronto l’indennizzo con la perdita di valore del bene, al netto del fondo ammortamento. Tale ultima operazione, data la difficoltà nella quantificazione della riduzione di valore, risulta estremamente complessa Grande chiarezza è stata fatta quando si è disposto che la plusvalenza è costituita dalla differenza tra l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri di specifica imputazione, e la quota di costo di acquisizione del bene non ammortizzato proporzionalmente attribuibile alla parte danneggiata del bene (2). Di conseguenza, al fine della determinazione del costo da mettere a raffronto con l’indennizzo, è necessario effettuare il prodotto tra l’indennizzo conseguito ed il costo residuo del bene, e dividere il risultato con il valore normale del bene al momento in cui si è verificato il danneggiamento. All’indennizzo dovrà poi essere sottratto tale costo e se il risultato sarà positivo si avrà una plusvalenza. Questa formula ha una sua razionalità, tenendo conto che, nel caso in cui il costo residuo ed il valore normale del bene coincidano, logicamente non si avrà nè una plusvalenza nè una minusvalenza; _________ (1) Cfr. Corte di Cass., 3/4/1979, sent. n. 1874, in Rass. trib., 1979, II, p. 124; ris. min. n 9/232 del 15/10/1976, in Le imp. dir. erariali, 1977, III, p. 80 e ris. min. n. 9/1161 del 29/12/1976 , in Dir. prat. trib, I, p. 1479 e ss. (2) Cfr. ris. degli Ispettori titolari di Compartimento riunitisi il 28 e 29/6/1989 in LEO-MONACCHI-SCHIAVO, Op. cit., p. 804 ed in VALACCA, Op. cit., p. 86. 37 giustamente poi, nel caso in cui il costo residuo sia pari a zero, la plusvalenza coinciderà con il valore dell’indennizzo. Bisogna poi considerare che l’indennizzo, spesse volte, comprende anche i danni subiti dalle persone, spese legali sostenute ed altri componenti. E’ ovvio che essi dovranno essere dedotti dall’indennizzo al fine del computo della plusvalenza ed è superfluo aggiungere come tutto ciò renda ancor più complicata la determinazione di quel componente. 3.2 Rilevazione della plusvalenza. Un altro problema è sorto in relazione alla rilevazione della plusvalenza; l’Amministrazione finanziaria ha espresso il suo orientamento (3): ∗ qualora l’indennizzo assicurativo sia stato liquidato o il relativo credito (certo e determinabile) iscritto in bilancio nel medesimo periodo d’imposta dell’evento dannoso, il provento, costituito dalla differenza tra l’indennizzo stesso e l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto, rappresenta una plusvalenza rilevante nel suddetto periodo; ∗ qualora, invece, nel periodo d’imposta dell’evento dannoso non sia stato liquidato l’indennizzo nè sia stato iscritto in bilancio il credito, l’evento stesso ha rilevanza fiscale come autonomo componente negativo ai sensi dell’art. 67, comma 5 (4). La conseguenza è che l’indennizzo, liquidato o determinabile in un esercizio successivo, costituisce, ai sensi dell’art. 55, comma 1, una sopravvenienza attiva derivante da spese, perdite od oneri rilevati in precedenti esercizi. ________ (3) Cfr. ris. min. n. 9/232 e 9/1161, cit. (4) Ai sensi di questa norma, in caso di eliminazione del bene non completamente ammortizzato, il costo residuo è ammesso in 38 In relazione a quest’ultima ipotesi, grande importanza riveste l’art. 55, comma 2, secondo il quale se l’indennizzo conseguito è di ammontare superiore al componenete negativo rilevato nel periodo d’imposta dell’evento dannoso, il contribuente potrà beneficiare, per l’eccedenza, della rateizzazione ai sensi del comma 4 dell’art. 54. In conseguenza di ciò, la differenza tra l’accertamento di una plusvalenza o di una sopravvenienza attiva rileva sul piano formale, ma non su quello sostanziale, perchè in entrambe le ipotesi si potrà comunque beneficiare della rateizzazione E’ chiaro, in tal caso, l’intento del legislatore di voler evitare disparità di trattamento derivanti dal differente periodo di rilevanza dell’indennizzo. 3.3 Il danneggiamento lieve. Esiste un tipo di danneggiamento che non è oggetto di disciplina da parte dell’art. 54 e, quindi, non comporta il prodursi di plusvalenze: il semplice danneggiamento di lieve entità risolvibile con l’ordinaria riparazione (5). In un caso del genere non vi è la svalutazione del cespite, ma vi è il sostegno d’oneri di ripristino del bene, rilevati come “spese di manutenzione e riparazione”. A seconda dell’esercizio di conseguimento dell’indennizzo, deriva una diversa disciplina: ∗ se conseguito nel medesimo periodo d’imposta in cui sono stati sostenuti gli oneri di ripristino, l’indennizzo dovrebbe essere portato in diminuzione delle spese di manutenzione e riparazione _________ in deduzione. (5) Sul punto cfr. CATRAMBONE, Le plusvalenze patrimoniali derivanti dal risarcimento per danneggiamento dei beni relativi all’impresa, in Il fisco, 1989, p. 7125 e ss. 39 dell’esercizio ai fini della quantificazione della quota deducibile nell’esercizio ai sensi dell’art. 67, comma 7 (6); qualora l’indennizzo sia superiore o inferiore rispetto agli oneri sostenuti, dovrebbe essere rilevata, per la differenza, una sopravvenienza attiva o passiva; ∗ se conseguito in un esercizio successivo, senza che sia stato in precedenza imputato il relativo credito in bilancio, dovrebbe concorrere per l’intero ammontare alla formazione del reddito in qualità di sopravvenienza attiva. Altri, invece, ritengono che l’indennizzo debba essere interamente rilevato come sopravvenienza attiva: ai sensi dell’art. 55, comma 1, se conseguito in un esercizio successivo rispetto a quello in cui sono stati sostenuti gli oneri di ripristino, in virtù del comma 3, lett. a), del medesimo articolo, se conseguito nello stesso esercizio (7). Grande rilevanza riveste l’art. 55, comma 3, lett. a), che considera sopravvenienze attive le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni diversi da quelli considerati sia all’art. 53 che all’art. 54. Nella fattispecie rientrano, ad esempio, gli indennizzi per concorrenza sleale o per perdita di avviamento dai quali non si generano le plusvalenze descritte nei precedenti paragrafi. Tale articolo si ritiene applicabile anche nei casi di danneggiamento lieve in relazione al quale non sono sostenuti oneri di ripristino. In particolare, si fa riferimento all’ipotesi di diritto al risarcimento concernente danni che, seppur correlati al bene relativo all’impresa, per la loro natura non ___________ (6) Ai sensi di detto articolo, le spese di manutenzione e di riparazione sono deducibili nel limite del 5 % del costo dei beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. L’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Accogliendo l’orientamento di cui si è parlato, tali quote possono essere ridotte o anche azzerate. (7) In tal senso CAPUOZZO, Reddito d’impresa. Problemi interpretativi, in Il fisco, 1989, pag. 4197 e ss. 40 riflettono interventi sul bene, perchè non menomato, o non menomato al punto da richiedere il reintegro della sua funzionalità: ad esempio, il diritto al risarcimento derivante da inadempienza contrattuale (art. 1223 del codice civile), da vizi della cosa (artt. 1490-1494 del codice civile) o dell’opera (art. 1667 del codice civile) (8). _________ (8) Cfr. CATRAMBONE, Op. cit., p. 7128 e ss. 41 CAPITOLO 4 PLUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONI SENZA CORRISPETTIVO 4.1 Cenni storici. Attorno all’imponibilità dei trasferimenti a titolo gratuito di beni, si è sempre sviluppato in dottrina un acceso dibattito tra i favorevoli ed i contrari. Per meglio comprendere questa disputa, è opportuno partire dal T.U. n. 4021/1877 il quale, introducendo l’imposta di ricchezza mobile, nulla prevedeva in relazione all’imponibilità delle cessioni a titolo gratuito. Infatti, questo T.U., era condizionato dal principio secondo il quale la presenza di un corrispettivo è un presupposto fondamentale per avere sia il realizzo che la rilevanza fiscale della plusvalenza. La prima legge che sancì definitivamente l’inessenzialità del criterio della “percezione” fu la L. Tremelloni, n. 1, del 1956, poi recepita nel T.U. n. 645/1958, la quale introdusse, tra i presupposti di imposizione delle plusvalenze, anche la distribuzione ai soci e l’iscrizione in bilancio. Nonostante queste innovazioni legislative, la maggioranza della dottrina continuava a sostenere l’irrilevanza fiscale delle cessioni a titolo gratuito, ritenendo che le stesse innovazioni non incidessero minimamente su quelle operazioni (1); dall’altra parte, invece, si cominciava ad affermare la necessità _________ (1) Cfr. FANTOZZI, Contributo allo studio della realizzazione dell’avviamento quale presupposto dell’imposta di ricchezza mobile, in Riv. dir. trib., 1965, I, p. 31 e ss.; UCKMAR, L’imposta di ricchezza mobile sulle plusvalenze patrimoniali, in La tassazione delle plusvalenze patrimoniali, Atti del IX Convegno Nazionale A.N.T.I., Padova, 1967, p. 57 e ss.; CROXATTO, Il testo unico delle imposte sui redditi, rassegna di giurisprudenza (artt. 91-116), in Dir. prat. trib., 1959 42 di tassare qualunque atto di estromissione del bene dal complesso aziendale poichè, quest’ultimo, veniva visto sia come un evento idoneo a manifestare l’incremento di ricchezza accumulata, sia come ultima vicenda utile ad attrarre alla sfera impositiva tali mutamenti di valore (2). La giurisprudenza formatasi sia prima che dopo la legge Tremelloni, ha, prevalentemente, riconosciuto l’intassabilità delle plusvalenze (3). Le diverse sollecitazioni di parte della dottrina hanno trovato consacrazione nel D.P.R. n. 597/1973 il quale, nell’art. 54, comma 7, tra le fattispecie idonee a produrre plusvalenze fiscalmente rilevanti, ha inserito le ipotesi dell’autoconsumo e della “destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”. Da qui è sorta una questione assai complessa circa la qualificazione del concetto di “destinazione a finalità extraimprenditoriali”, con una parte della dottrina favorevole al suo collegamento con le cessioni a titolo gratuito, mentre, un’altra parte, nettamente contraria. Nel proseguio della trattazione verrà valutato il rapporto tra la cessione a titolo gratuito e l’art. 54, partendo dapprima dall’ottica di coloro che sono favorevoli all’imponibilità della stessa, tenendo conto che questa posizione appare oggi nettamente dominante (4). _________ 1959, II, p. 405-406. (1) Cfr. FANTOZZI, Contributo allo studio della realizzazione dell’avviamento quale presupposto dell’imposta di ricchezza mobile, in Riv. dir. trib., 1965, I, p. 31 e ss.; UCKMAR, L’imposta di ricchezza mobile sulle plusvalenze patrimoniali, in La tassazione delle plusvalenze patrimoniali, Atti del IX Convegno Nazionale A.N.T.I., Padova, 1967, p. 57 e ss.; CROXATTO, Il testo unico delle imposte sui redditi, rassegna di giurisprudenza (artt. 91-116), in Dir. prat. trib., 1959, II, p. 405-406. (2) Cfr. FALSITTA, Le plusvalenze nel sistema dell’imposta mobiliare, Milano, 1966, p. 221. (3) Prima della legge Tremelloni: Comm. trib. centr., dec. 20/1/1931, n. 16930, in Giur. imp. dir., 1931, p. 124. Dopo la legge citata: Comm. trib. centr., 1/3/1963, dec. n. 68976, in Le imp. dir. er., 1964, p. 916 e ss.; Comm. trib. centr., 8/5/1963, dec. n. 71416, in Le imp. dir. er., 1964, p. 680 e ss. 43 4.2 Ipotesi di cessioni di beni senza corrispettivo. Determinazione della plusvalenza. L’art. 54, comma 1, lett. d), individua tre ipotesi in cui un’impresa estromette dei beni dal patrimonio aziendale senza alcun corrispettivo: ∗ destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore; * assegnazione dei beni ai soci; * destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa. Le prime due ipotesi appaiono speciali, l’ultima, invece, ha una funzione residuale, di norma di chiusura; tutte e tre sono comunque caratterizzate dall’espulsione, senza corrispettivo, di un bene dall’impresa . Sul piano contabile, questa operazione si traduce nella perdita di un bene con la rilevazione di un componente negativo del reddito di carattere straordinario; nessun provento quindi. Tale impostazione non appare accettabile sul piano fiscale, poichè è necessario impedire che, mediante tale destinazione, una parte dei beni venga sottratta alla formazione del reddito d’impresa ed al pagamento delle imposte (5). Del resto, quell’impostazione incentiverebbe comportamenti elusivi: un imprenditore potrebbe ad esempio vendere “in nero” i beni acquistati e poi sostenere che sono destinati alle finalità sopra elencate. E’ quindi sentita l’esigenza di colpire l’oggettivo incremento di valore accumulato dal bene __________ (4) Si tenga conto che anche GAFFURI (infra, nota 13 di questo capitolo), strenuo difensore della non riconducibilità delle cessioni a titolo gratuito tra le ipotesi di “destinazione dei beni a fini extraimprenditoriali”, ha mutato opinione; si veda, di tale autore, L’imposta sulle successioni e donazioni, Padova, 1993, p. 41. (5) Cfr. LEO-MONACCHI-SCHIAVO, Op. cit., p. 799-800. 44 al momento del suo irreversibile distacco dal patrimonio imprenditoriale, del tutto prescindendo sia dalle cause degli incrementi di valore del cespite, sia dalla natura dell’operazione che ha comportato l’espulsione del bene (6); in questo caso alcuni autori parlano, in contrapposizione alle ipotesi di “realizzo in senso stretto” viste nei precedenti due capitoli, di “realizzo per estensione” delle plusvalenze (7). Ai sensi dell’art. 54, comma 3, per determinare la plusvalenza di cui alla lettera d) del comma 1, è necessario effettuare la differenza tra il valore normale ed il costo non ammortizzato dei beni. Infatti, nelle ipotesi testè menzionate, manca un corrispettivo ed è quindi necessario prendere in considerazione un valore convenzionale che è appunto costituito dal valore normale. Della definizione di valore normale mi sono già occupato in precedenza (supra, 1.1). In questa sede si può accennare ad un problema che è tipico di quei casi in cui è necessario impiegare quel genere di valore. Infatti, la determinazione del valore normale appare piuttosto semplice in relazione ai beni di largo consumo ed ai beni per i quali, comunque, si può far riferimento ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i medesimi ed, in mancanza, alle mercuriali ed ai listini delle camere di commercio. Il discorso invece cambia quando è necessario valutare dei beni che possiedano caratteristiche particolari e proprie che li distinguono da ogni altro bene; un esempio può essere dato da un macchinario con caratteristiche speciali. In tal caso vi è il pericolo di attribuire troppo potere discrezionale al contribuente nella determinazione del valore normale e questo potere può anche _________ (6) Cfr. MICCINESI, Op. cit., p. 645 e ss. (7) Cfr. FALSITTA, Studi..., 1991, op. cit., p. 162 e ss. Vedasi anche infra, 11.5. 45 degenerare nell’arbitrio; tutto ciò rischia di rendere vane le finalità antielusive della normativa. 4.3 La destinazione all’autoconsumo e l’assegnazione ai soci. Quando l’imprenditore individuale destina i beni dell’impresa al consumo personale o familiare, vi è l’emergere di una plusvalenza tassabile. Il termine “consumo” deve essere inteso in modo estensivo, comprendendo anche l’utilizzazione economica del bene. Ciò significa che l’art. 54 è applicabile non solo ai casi di consumo diretto in cui vi è un’utilizzazione materiale del bene da parte dell’imprenditore o dei suoi familiari, ma anche nelle ipotesi di consumo indiretto nelle quali, invece, non vi è alcuna utilizzazione materiale e diretta del bene (8); a titolo di esempio si può citare il caso dell’immobile che viene estromesso dal patrimonio aziendale per essere concesso in locazione. C’è da dire che nessuna plusvalenza emerge se non vi è l’eliminazione del bene dall’inventario; infatti, nelle imprese individuali, i beni inclusi nell’inventario sono da considerarsi come relativi all’impresa. Questo è importante, perchè in concomitanza del trasferimento temporaneo a terzi della disponibilità del bene per il tramite di negozi (ad esempio locazione, affitto, comodato), spetta al contribuente, attraverso la sua indicazione tra le risultanze contabili, decidere se il cespite abbandoni definitivamente l’impresa oppure vi rimanga (9). Ipotesi simile a quella precedente risulta essere l’assegnazione dei beni ai soci: la differenza discende dal fatto che in questo caso vi è un imprenditore collettivo e non un imprenditore individuale. _________ (8) Cfr. LEO-MONACCHI-SCHIAVO, Op. cit., p. 799-800; GHINI ed ANTIFORA, Op. cit., p. 225 e ss. (9) Cfr. MICCINESI, Op. cit., p. 648 46 Bisogna precisare che il realizzo di plusvalenza ha luogo non soltanto nelle assegnazioni dei beni effettuate in dipendenza del rapporto sociale o associativo (ad esempio pagamenti di utili o di compensi in natura), ma anche per quelle operate in sede di scioglimento e di liquidazione della società o dell’ente. Quest’ultimo argomento trova riscontro nell’art. 16, comma 1, lett. l) ed m), relativo alla tassazione separata. In tale articolo sono presi in considerazione i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione; per essi la normativa riconosce, nel rispetto di taluni limiti, la facoltà di assoggettamento a tassazione separata in capo al socio (10). Le plusvalenze derivanti da assegnazione ai soci rientrano a pieno titolo tra questi redditi, confermando quindi il dettame secondo cui l’art. 54, comma 1, lett. d), è ben applicabile anche alle assegnazioni operate in sede di di scioglimento e di liquidazione. 4.4 La destinazione a finalità estranee l’esercizio dell’impresa. L’ultima ipotesi di cessione senza corrispettivo rilevante è costituita dalla “destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”. Bisogna rammentare che il T.U.I.R., in origine, non menzionava la suddetta ipotesi, ma poi la stessa è stata reintrodotta mediante il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165. La caratteristica essenziale di questo istituto è il suo concepimento in termini residuali e generali _________ (10) Cfr. LEO-MONACCHI-SCHIAVO, Op. cit., p. 800. 47 rispetto alle due ipotesi menzionate nel precedente paragrafo, le quali, si riferiscono a specifici casi di espulsione del bene dall’impresa. La “destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”, anche per la sua genericità, si presta a ricomprendere qualunque ipotesi nella quale si verifichi un fenomeno d’oggettiva sottrazione, senza corrispettivo, del bene all’impresa ed al suo regime, chiudendo, in questo modo, ogni varco alle fuoriuscite di beni dal ciclo impositivo senza applicazione del tributo. Del resto poi, tutto ciò si concilia con quell’insopprimibile esigenza di impedire comportamenti elusivi, esigenza che sarebbe duramente intaccata dalla negazione della suddetta interpretazione (11). Detto questo, è necessario distinguere tra atti a titolo gratuito che non sono inerenti all’attività d’impresa ed atti gratuiti che, invece, sono inerenti a quell’attività poichè realizzati con lo scopo di produrre un’utilità economica in favore dell’impresa. Solo i primi rientrerebbero nella disciplina dettata dal comma 1 dell’art. 54, mentre i secondi ne sarebbero esclusi proprio per la finalità inerente all’impresa che li caratterizza (12). Non è mai semplice affermare se dietro ad una donazione vi sia o meno una finalità extraimprenditoriale. Sicuramente la stessa sussiste nelle ipotesi in cui viene effettuata per scopi di liberalità, affettivi o di beneficenza; e’ vero che dietro un atto di beneficienza possono celarsi anche _________ (11) Favorevoli alla tassabilità degli atti a titolo gratuito sono FALSITTA, La tassazione delle plusvalenze e sopravvenienze nelle imposte sui redditi, op. cit., p. 50 e ss.; MICCINESI, Op. cit., p. 645 e ss.; PORCARI, Le ragioni della “sistematica” neutralità delle recenti norme sulle ristrutturazioni aziendali: dal trasferimento gratutito, al conferimento, alle fusioni, in Rass. trib., 1997, II, p. 1556 ss.; FEDELE, Profilo fiscale delle società di persone, in Commento al T.U. delle imposte sui redditi ed altri scritti, Roma-Milano, 1990, p. 27; LUPI, Profili tributari della fusione di società, Padova, 1989, p. 6-7. In senso favorevole si è espressa pure la relazione governativa al D.P.R. n. 597/1973; ris. min. n. 117513 del 19/7/1984, in Boll. trib., 1985, p. 487; il parere dell’Avvocatura generale dello Stato, n. 5754 del 27/4/1984, in Boll. trib., 1984, p. 849. (12) In tal senso GHINI ed ANTIFORA, Op. cit., p. 227 e ss. 48 motivi legati alla promozione dell’immagine aziendale, ma è altresì vero che il motivo di fondo, sulla base di un’analisi oggettiva, appare avulso da ogni logica imprenditoriale. Discorso diverso deve essere fatto per quelle donazioni effettuate in occasione di concorsi a premio o di sponsorizzazioni di eventi; in tal caso sussiste una finalità inerente l’attività d’impresa, in quanto trattasi di iniziative oggettivamente promozionali. Il T.U.I.R. è comunque criticabile per il trattamento iniquo che riserva ad una atto, quale la donazione, che non produce alcun risultato economico per l’impresa e, per di più, è moralmente apprezzabile; basti pensare che la suddetta operazione comporta, da un lato, l’emergere di plusvalenze tassabili per le quali non è nemmeno possibile beneficiare della rateizzazione, dall’altro lato, invece, la deducibilità delle stesse erogazioni liberali solo in casi eccezionali e, per di più, nel rispetto di certi limiti (art. 65, comma 2, lett. a)-cbis)). 4.5 Critiche all’inquadramento della cessione gratuita nell’ambito della “destinazione a finalità estranee l’esercizio dell’impresa”. Come già detto, parte della dottrina ha contestato la sussistenza di una qualche corrispondenza tra le categorie “cessione a titolo gratuito” e “destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa” (13). __________ (13) Cfr. GAFFURI, Rilevanza fiscale del trasferimento non oneroso, in Dir. prat. trib., 1974, I, 1261 ss. (come detto alla nota 4, quest’autore ha mutato posizione); NUSSI, Il regime dei beni dell’impresa tra esigenze di coerenza impositiva e referenti privatistici, in Riv. dir. trib., 1993, I, p. 1092 e ss., il quale sostiene che la nozione di cui si discute presuppone l’unicità del soggetto passivo e vada inquadrata nell’ambito di una norma che afferisca la più limitata problematica dei passaggi tra il patrimonio imprenditoriale e non di un medesimo soggetto; VERSIGLIONI, Profili tributari della cessione gratuita dei beni relativi all’impresa, in Riv. dir. fin., 1992, I, p. 499 e ss. (le critiche enunciate nel paragrafo sono riprese da tale 49 Tra l’altro questa parte della dottrina è stata sostenuta anche dalla giurisprudenza la quale, prevalentemente, ha riconosciuto l’intassabilità delle plusvalenze da donazione (14). Sinteticamente si cercheranno di individuare le principali ragioni a fondamento del presente orientamento: ∗ la nozione di “destinazione” non si ricollega all’atto con il quale un soggetto trasferisce un bene ad un altro soggetto, ma all’atto mediante il quale un soggetto attribuisce, ai beni facenti parte del suo patrimonio, un regime giuridico diverso. L’art. 54, comma, 1, lett. d), ad esempio, parla espressamente di “destinazione” in relazione a quei beni che, fuoriescono dal regime d’impresa, ma rimangono pur sempre nel patrimonio personale dell’imprenditore; la stessa norma poi, con riguardo al caso di attribuzione di beni ai soci, non utilizza più il termine “destinazione”, ma quello di “assegnazione”, e questa è proprio una di quelle situazioni in cui vi è un atto di trasferimento di un bene da una soggetto ad un altro; ∗ come si è visto in precedenza, dietro la tassazione degli atti a titolo gratuito vi sono anche finalità antielusive; ma in questo caso ci si chiede quale finalità elusiva potrebbe realizzarsi con la donazione. Infatti, nel caso in cui si ponesse in essere un atto gratuito per dissimulare l’esistenza di corrispettivi occulti, si verserebbe in un’ipotesi di evasione e non già di elusione fiscale: si concretizzerebbe cioè, _________ tale opera). (14) Cfr. Corte di Cass., 7/1/1980, sent. n. 75, in La Comm. trib. centr., 1980, II, p. 355; Comm. trib. centr., 21/2/1980, dec. n. 2166, in La Comm. trib. centr., 1980, II, p. 222. In quest’ ultima decisione si è affermato che la forma giuridica e la sostanza economica del negozio di donazione escludono per definizione che vi sia un arricchimento e, quindi, la realizzazione di una plusvalenza da parte del donante, sia esso una persona fisica o una persona giuridica; pertanto, la donazione, da parte di una società, ad un ente religioso, di un immobile sociale, non dà luogo ad una plusvalenza per la società. 50 un’ipotesi molto simile a quella in cui un atto di trasferimento a titolo oneroso è dichiarato al fisco soltanto in parte. In questo caso, quindi, appare inutile una norma specifica, poichè potranno operare i normali strumenti di accertamento atti a rettificare i corrispettivi dichiarati in misura inferiore rispetto a quelli conseguiti; ∗ prima dell’entrata in vigore del T.U.I.R del 1986, la normativa consentiva la deducibilità di particolari erogazioni liberali in denaro. Questo fatto creava una contraddizione notevole sul piano logico poichè, da una parte, c’era un’operazione di fuoriuscita di denaro a titolo gratuito in relazione alla quale era consentita la deducibilità; all’estremo opposto, invece, c’era una fattispecie analoga (la perdita di un bene patrimoniale) per la quale non solo non era ammessa la deducibilità, ma vi era la tassazione di plusvalenze. Con l’entrata in vigore del T.U.I.R., non solo è stata confermata la deducibiltà delle erogazioni liberali in denaro, ma è stata altresì riconosciuta, come si è visto in precedenza, la deducibilità di particolari erogazioni liberali di beni. Appare evidente come quella contraddizione logica vista pocanzi, ora divenga un vero e proprio ostacolo giuridico alla tesi della tassabilità delle donazioni. E’ infatti assurdo pensare che in relazione ad un’operazione vi sia il contemporaneo emergere, in capo ad un unico soggetto, di un componente positivo e di uno negativo del reddito; ∗ la tassazione di un atto a titolo gratuito posto in essere in favore di un imprenditore comporta una doppia imposizione fiscale ai sensi dell’art. 127 (15): infatti, il donatario, ai sensi dell’art. 55, deve _________ (15) Ai sensi della presente disposizione, la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto 51 rilevare una sopravvenienza attiva pari al valore normale del bene ricevuto gratuitamente ed in questa sopravvenienza, che concorre alla formazione del reddito fiscale, è ricompresa anche la differenza prima menzionata. E’ quindi inutile procedere alla tassazione in capo al donante se questa avverrà comunque in capo al donatario. In definitiva, secondo questo orientamento, il concetto di “destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa” dovrebbe ricollegarsi solamente ai casi di mutamento della destinazione del bene, ai casi in cui un soggetto compie un atto di destinazione con efficacia interna al proprio patrimonio il cui effetto è quello di far perdere al bene, oggetto dell’atto, la soggezione al regime giuridico dei “beni relativi all’impresa”. Si pensi, a titolo d’esempio, all’ipotesi dell’imprenditore individuale che destini allo svolgimento di un’attività professionale un bene plusvalente già destinato all’esercizio dell’impresa; analogamente, si ipotizzi il caso dell’ente non commerciale che destini allo svolgimento dell’attività istituzionale dei beni già acquisiti per l’esercizio dell’attività commerciale svolta a latere (16). 4.6 Conclusioni. Personalmente, ritengo che la tassazione degli atti a titolo gratuito sia giustificata. Ma, dall’altra parte, mi pare che sia opportuno distinguere tra quelle donazioni che comportano la fuoriuscita del bene da _________ presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi. (16) Si veda in tal senso, espressamente, circa la fattispecie in oggetto, ris. min. n. 9/1020 del 24/7/1983, in Boll. trib., 1983, p. 1523. 52 una specifica ed individuata impresa e quelle che, invece, comportano il distacco dal “mondo impresa” (17). A mio avviso, l’atto di destinazione all’impresa è quello strumento tramite il quale un bene è inserito nel mondo dell’impresa, è uno strumento attraverso il quale il bene entra a far parte della categoria dei “beni relativi all’impresa”, che imprime al bene una determinata funzione economica che è quella di partecipare con altri beni alla formazione del reddito d’impresa e che lo rende idoneo a generare plusvalenze o minusvalenze. All’opposto, invece, l’atto di destinazione a finalità extraimprenditoriali è lo strumento che comporta l’estromissione del bene dal mondo dell’impresa, l’estromissione del bene dalla categoria dei “beni relativi all’impresa”, la perdita della funzione economica prima citata ed, assieme a questa, della capacità di generare plusvalenze e minusvalenze (18) La cessione a titolo gratuito realizzata al di fuori del mondo dell’impresa possiede le caratteristiche dell’atto di destinazione a finalità extraimprenditoriali così come descritto, mentre, invece, lo stesso non si può dire per quelle cessioni gratuite effettuate tra imprese. Inoltre, nei trasferimenti a titolo gratuito effettuati al di fuori del mondo dell’impresa appare pienamente giustificata la tassazione della differenza tra il valore normale del bene ed il suo costo fiscale, poichè la stessa non potrebbe più essere tassata dopo la fuoriuscita del bene dall’impresa. _________ (17) Cfr. PORCARI, Op. cit., p. 1560 e ss. Con la nozione di “mondo impresa” si vuol dare rilevanza più che ai beni connessi con una certa impresa, a quei beni che sono relativi all’impresa genericamente intesa. La rilevanza delle sole donazioni che comportano il distacco dal “mondo impresa” renderebbe, di conseguenza, irrilevanti quei trasferimenti di beni da un’impresa all’altra. (18) Sul punto cfr. FALSITTA, Studi..., 1986, op. cit., p. 58 e ss. 53 Discorso diverso per i trasferimenti gratuiti a favore di un’impresa: in questo caso, invece, la tassazione della plusvalenza non appare condivisibile poichè, come si è visto nel precedente paragrafo, si ingenererebbe una doppia imposizione fiscale. Alcuni contestano questo (19), affermando che, ai sensi dell’art. 127, quest’ultima possa aversi soltanto se ci si trova di fronte allo “stesso presupposto”. Nella cessione a titolo gratuito, invece, ci sono due presupposti tra di loro autonomi: uno è rappresentato dalla cessione, l’altro dall’acquisto. Questa argomentazione appare valida e conduce a pensare che non sussista una doppia imposizione fiscale sul piano formale. Ma, dall’altra parte, ritengo che la tassazione della plusvalenza comporti comunque, attraverso la creazione di una situazione iniqua e discriminatoria per i contribuenti, il generarsi di una doppia imposizione fiscale, almeno sul piano sostanziale. Basti pensare solamente al fatto che il fisco, quantomeno potenzialmente, potrebbe riscuotere da una donazione effettuata ad un impresa, imposta doppia rispetto ad una donazione a favore di un non-imprenditore e questo pare obiettivamente eccessivo. La tassazione della plusvalenza non sarà forse in contrasto con la lettera dell’art. 127, ma credo che sia difforme con lo spirito di quella norma e dell’intero T.U.I.R. A supporto di questa tesi vi è anche un’altra fatto. Come ho più volte ribadito in precedenza, tra le ragioni che giustificano la tassazione degli atti a titolo gratuito vi è la necessità di impedire comportamenti elusivi quali, ad esempio, quello di vendere “in nero” i beni acqistati e poi sostenere che sono stati ceduti gratuitamente. _________ (19) Cfr. PORCARI, Op. cit., p. 1565. 54 Tale ratio trova sicuramente giustificazione in relazione ai trasferimenti al di fuori del mondo dell’impresa; nel caso in cui, invece, il trasferimento è effettuato all’interno del “mondo impresa”, il sostenere che i beni siano stati ceduti gratuitamente non comporta alcuna elusione, visto che la tassazione avverrebbe comunque in capo al donatario-imprenditore. Ritengo, inoltre, che sia giusto escludere la tassazione per quelle cessioni a titolo gratuito, inerenti l’attività d’impresa, tese a generare utilità economiche, poichè appare evidente l’incompatibilità concettuale esistente tra queste ultime e quegli atti che destinano beni a finalità extraimprenditoriali. Invero poi, la differenza tra questa tipologia di cessioni e le cessioni non inerenti è evidente: queste ultime sono inidonee a contribuire ad aumentare il reddito e di conseguenza il carico fiscale; le altre, invece, posseggono, se pur in modo indiretto, questa idoneità la quale, tra l’altro, consentirebbe di compensare la mancata tassazione della plusvalenza. A mio parere, inoltre, l’imposizione deve colpire non solo quegli atti di trasferimento a terzi, ma anche quegli atti di destinazione aventi efficacia interna al patrimonio di un soggetto, che comportino l’estromissione dai “beni relativi all’impresa”, così come indicati nel precedente paragrafo. Del resto, non si può negare che il concetto di “destinazione“ ha una portata più ampia del concetto di “cessione” inteso, quest’ultimo, nel senso di trasferimento della proprietà a terzi (20) e, questo, dovrà portare inevitabilmente a delle conseguenze. 4.7 Le recenti disposizioni agevolative in tema di donazione. _________ (20) Cfr. DI TANNO, Destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, in Boll. trib., 1990, p. 1211. 55 La L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 54, ha previsto norme agevolative per le donazioni di opere librarie e dotazioni informatiche alle quali, il Ministero delle finanze, ha dato recentemente attuazione mediante decreto (21). L’ambito soggettivo di applicazione del suddetto decreto concerne le cessioni gratuite effettuate, tra l’altro, da soggetti titolari di reddito d’impresa a favore di taluni destinatari: enti locali, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi. Dal punto di vista oggettivo, il provvedimento riguarda le cessioni gratuite aventi oggetto prodotti editoriali o dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione (22). Il punto centrale del decreto verte comunque sulla disciplina fiscale delle suddette cessioni gratuite, la quale statuisce espressamente che le stesse non costituiscono ricavi nè plusvalenze ai sensi, rispettivamente, dell’art. 53, comma 2 e dell’art. 54, comma 1, lett. d), T.U.I.R. Questa disposizione, a mio parere, ha una notevole importanza giuridica, perchè se il legislatore ha sentito la necessità di agevolare questo tipo di cessioni consentendone il non assoggettamento a tassazione delle plusvalenze realizzate, significa che negli altri casi di cessioni gratuite ritiene sia applicabile la disciplina prevista dall’art. 54, comma 1, lett. d). Si è in presenza, in tal caso, dellaclassica eccezione che conferma la regola e, parallelamente, il riconoscimento implicito della _________ (21) Cfr. decreto ministeriale n. 264 del 25/5/2001, in Il fisco, 2001, p. 10289. (22) Per prodotto editoriale si intende il prodotto, realizzato su supporto cartaceo o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione d’informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. Per dotazione informatica, si intendono le componenti elettroniche, hardware e software, necessarie per la raccolta, l’archiviazione, l’elaborazione e la trasmissione delle informazioni. 56 piena compatibilità tra le cessioni gratuite ed il concetto di “destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”. Il legislatore, mediante queste norma agevolative, è voluto intervenire con lo scopo preciso di rimuovere uno dei principali ostacoli al ricorso alle cessioni gratuite, ossia il carico fiscale il quale, come ho già ribadito in precedenza, colpisce in modo iniquo delle operazioni, quali le donazioni, che non sono redditizie e, per di più, sono moralmente apprezzabili. Personalmente mi auspico un intervento ancor più massiccio in tal senso, un intervento a macchia di leopardo mirato a derogare, ma non a sopprimere, la norma sulla “destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”, la quale resta comunque, a mio parere, molto importante dal punto di vista della lotta all’elusione fiscale (23). _________ (23) Tra i casi di “destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa”, bisogna sicuramente menzionare quelle che interessano l’azienda: donazione dell’azienda, successione ereditaria, continuazione in forma individuale dell’attività esercitata in forma societaria. Di tali ipotesi mi occuperò in seguito (infra, cap. 11 e 15.2). . 57 CAPITOLO 5 IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE ALL’ESTERO 5.1 Considerazioni generali. Con l’art. 20-bis (1) del T.U.I.R., il legislatore ha esplicitamente regolamentato il trasferimento all’estero della sede dell’impresa, ponendo fine alle precedenti diatribe dottrinali. Infatti, il problema era capire se tale operazione risultasse neutra, in considerazione del fatto che non esisteva alcuna normativa che prevedesse l’emergere di plusvalenze tassabili, oppure se fosse tassabile, tenendo conto della possibilità di applicare analogicamente le disposizioni fiscali sulla liquidazione, le quali prevedono la tassazione; quest’ultimo orientamento è stato accolto dal legislatore. Dal punto di vista soggettivo, tale disposizione trova applicazione nei confronti dei soggetti che esercitano imprese commerciali e, quindi, tutti i soggetti IRPEF ed IRPEG esercenti attività d’impresa. E’ dubbio se tale disposizione possa applicarsi anche nei confronti degli enti non commerciali che esercitano, non come oggetto esclusivo, un’attività commerciale. In effetti la normativa non distingue tra esercizio, in modo principale o meno, dell’attività commerciale. Sul piano oggettivo, invece, al fine dell’applicazione della norma è necessario che via sia la perdita della residenza ai fini fiscali a causa del trasferimento all’estero della residenza (imprenditori individuali) o della sede (imprenditori collettivi). In tal caso la normativa pecca d’imprecisione, dato _________ (1) Articolo aggiunto dall’art. 30, comma 1, D.L. 23/2/1995, n. 41, convertito in legge 22/3/1995, n. 85. 58 che il trasferimento all’estero della residenza o della sede non comporta automaticamente la perdita della residenza fiscale. Infatti: * le persone fisiche si considerano residenti se per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile; si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (2); * i soggetti diversi dalle persone fisiche si considerano residenti nel territorio dello Stato se per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello stato (3). Nel periodo d’imposta in cui viene meno la prevalenza indicata nei precedenti due punti, il soggetto non è residente ai fini fiscali per l’intero periodo d’imposta. In presenza del presupposto soggettivo e di quello oggettivo prima citati, l’art. 20-bis prevede l’applicazione alternativa di due discipline di cui la prima, a carattere generale, mentre la seconda, a carattere eccezionale. 5.2 Disciplina generale e speciale. In base alla disciplina generale, la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi costituisce _________ (2) Cfr. art. 2, T.U.I.R. (3) Cfr. art. 5, comma 3, lett. d), T.U.I.R. . 59 realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale. Ciò significa che al termine dell’esercizio in cui il soggetto perde la residenza fiscale, è necessario calcolare il valore dell’azienda e, se lo stesso è superiore al suo valore fiscale, si ha la formazione di una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito dell’imprenditore stesso. Il realizzo al valore normale non dovrebbe riguardare l’avviamento. Questo è desumibile da due ragioni: la normativa non prevede il realizzo dell’avviamento; non vi è una di quelle classiche operazioni, connesse al realizzo dell’avviamento, caratterizzate dalla perdita della titolarità giuridica dell’azienda (4). La ratio della suddetta disciplina è quella di evitare che, plusvalenze formatesi nel nostro Paese e relative a beni che fuoriescono dalla sfera impositiva dell’ordinamento italiano a causa del trasferimento della residenza fiscale, sfuggano alla tassazione prevista nella nostra normativa. Del resto, tale disposizione è ancora più giustificata dal fatto che il mutamento di residenza, spesse volte, è effettuato per ragioni di elusione fiscale, specie se è trasferita in uno dei cosiddetti “paradisi fiscali”. Le plusvalenze che sorgono da tale fattispecie hanno un trattamento molto simile a quelle derivanti da cessioni senza corrispettivo, sia in relazione alle modalità di determinazione, sia in relazione all’inammissibilità della rateizzazione. Bisogna comunque considerare che l’art. 20-bis consente agli imprenditori individuali di scegliere la sottoposizione a tassazione separata della plusvalenza (5). Secondo la disciplina eccezionale invece, il realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, non sussiste nel caso in cui i componenti medesimi confluiscano in una _________ (4) Cfr. MAYR, Effetti fiscali del trasferimento della sede all’estero, in Corr. Trib., 1995, p. 2708. (5) Sul regime della tassazione separata si veda infra, 10.5. 60 stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. In mancanza di una definizione legislativa del concetto di “stabile organizzazione” occorre, a tal riguardo, far riferimento al modello di convenzione adottato dall’OCSE ove, per stabile organizzazione, si intende una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività (6). Anche l’Amministrazione finanziaria si è allineata al modello OCSE, affermando che una stabile organizzazione sussiste se si è in presenza di un’installazione fissa in senso tecnico (locali, materiali, attrezzature) e di un’attività esercitata da un’impresa mediante tale installazione (7). Si può aggiungere che stabile organizzazione è sinonimo di azienda e quindi, ad esempio, non c’è stabile organizzazione se un soggetto non residente opera in Italia senza rilevanti apporti di capitale o lavoro altrui (8). La cosa da sottolineare è che i redditi prodotti dalla stabile organizzazione presente nel nostro Paese sono assoggettati alla normativa fiscale italiana ed è irrilevante il fatto che il titolare della medesima abbia la residenza fiscale all’estero. E’ evidente come in tale circostanza non sussistano le ragioni per applicare la disciplina generale, poichè le plusvalenze potranno essere comunque tassate quando si verificherà una delle ipotesi di realizzo menzionate nell’art. 54. Prendiamo in considerazione il caso di un impresa, titolare di un’azienda situata nel nostro Paese, che trasferisca all’estero la residenza fiscale: ∗ se nulla viene tolto o aggiunto alla struttura aziendale preesistente, vi sarebbe sul nostro territorio _________ (6) Cfr. art. 5 del modello OCSE del 1977, in Il fisco, 1996, p. 10918. (7) Cfr. circ. min. n. 7/1496 del 30/4/1977, in banca dati Il fiscovideo; ris. min. n. 282/E dell’11/12/1995, in Il fisco, 1996, p. 1989. (8) Cfr. Corte di Cass., 16/3/1996, sent. n. 2229, in Il fisco, 1996, p. 6184. 61 una stabile organizzazione e, quindi, non troverà applicazione la disciplina generale dell’art. 20-bis. ∗ se la struttura aziendale viene trasferita o “ridotta” in modo tale da non potersi più ravvisare alcuna stabile organizzazione, ci sarà il realizzo al valore normale. * se la struttura aziendale è “ridotta”, ma persiste comunque una stabile organizzazione nel nostro Paese, la tassazione riguarderà solamente i componenti distolti dalla stessa. Qualora i componenti confluiti nella stabile organizzazione ne vengano successivamente distolti, la tassazione degli stessi sussisterà. Si ritiene che il fatto che “distoglie” i beni da detta stabile organizzazione sia diverso rispetto a quelli considerati realizzativi di plusvalenze nell’art. 54; il riferimento è al loro trasferimento alla “casa madre” o ad altra stabile organizzazione situata all’estero (9). Molto controverso è il caso in cui una società possieda solo dei beni che non costituiscono componenti dell’azienda; si può pensare all’ipotesi in cui una società possieda solo un immobile che dà in affitto, oppure pacchetti di titoli o partecipazioni, che, di certo, non possono essere considerati nè beni facenti parte di un’azienda o di un complesso aziendale, nè di una stabile organizzazione. Ora, se la società perde la residenza fiscale, dovrebbe trovare piena applicazione il primo periodo dell’art. 20-bis, ma il problema è che quella disposizione si riferisce solamente a quei beni che sono componenti dell’azienda e non a quelli che, invece, non hanno questa caratteristica; da qui dovrebbe desumersi che la perdita della residenza fiscale, da parte della società che possiede solo questi ultimi beni, non possa costituire ipotesi di realizzo delle plusvalenze. _________ (9) Cfr. LEO-MONACCHI-SCHIAVO, Op. cit., p. 390. 62 Si ritiene non accettabile una tale interpretazione, tenendo conto che è in totale contrasto con la finalità della norma, che è quella di acquisire a tassazione le plusvalenze dei beni che a seguito del trasferimento della sede all’estero non sono più assoggettabili alle imposte italiane (10). Il penultimo periodo del comma 1 dell’art. 20-bis stabilisce che si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alla stabile organizzazione all’estero. In virtù di questa disposizione, se un soggetto, avente la residenza fiscale in Italia, è titolare di una stabile organizzazione all’estero, il trasferimento della residenza medesima comporterà il realizzo al valore normale. Di conseguenza, bisognerà calcolare il valore della stabile organizzazione e dedurre dallo stesso il suo valore fiscale; se il risultato sarà positivo si avrà una plusvalenza tassabile. Il problema di tale disciplina è che può comportare una doppia imposizione fiscale: una prima volta tale plusvalenza viene tassata dallo Stato italiano e in un momento successivo, quando si avrà una delle ipotesi classiche di realizzo, nello Stato in cui la stabile organizzazione è localizzata. Una norma simile è contenuta nel D.Lgs. n. 544 del 30 dicembre 1992 il quale, nel comma 6, si occupa del realizzo al valore normale delle plusvalenze relative ai beni di una stabile organizzazione all’estero conferita da un soggetto residente. La differenza è che il citato decreto prevede un credito d’imposta fittizio se la stabile organizzazione è situata in un altro Paese CE. Le conseguenze prima esposte possono essere evitate solamente se lo Stato estero assoggettasse la plusvalenza a tassazione nello stesso momento in cui viene tassata in Italia, consentendo così alla società di utilizzare il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero; i maggiori valori dei beni _________ (10) In tal senso LEO-MONACCHI-SCHIAVO, Op. cit., p. 389. 63 verrebbero poi riconosciuti ai fini fiscali nello Stato estero e si impedirebbe la doppia tassazione (11). Un discorso analogo deve essere fatto nel caso in cui l’impresa possieda all’estero dei singoli beni: se dopo il trasferimento della residenza questi confluiscono in una stabile organizzazione nel nostro Paese, non si avrà alcun realizzo di plusvalenze; se, invece, una siffatta confluenza non si dovesse attuare, si concretizzerebbe un’ipotesi di realizzo. Un caso dubbio può essere quello della società avente doppia residenza, una italiana e l’altra straniera; in tale ipotesi non dovrebbe trovare applicazione la disciplina illustrata poichè non vi è alcuna perdita di residenza fiscale. Ma un problema può sorgere in presenza di un Trattato contro le doppie imposizioni fiscali il quale, solo ai fini del trattato, attribuisca la residenza allo Stato estero, escludendo quella italiana. E’ vero che ai sensi della nostra legge fiscale la società rimane residente nel nostro Paese, ma bisogna ammettere che, a seconda delle clausole del trattato, lo Stato non potrà più tassare i redditi esteri in capo a detta società. Si hanno quindi delle conseguenze identiche a quelle che si avrebbero in caso di perdita della residenza fiscale per il trasferimento della stessa, anche se diversa appare la situazione dalla quale scaturiscono tali conseguenze (12). Un ultimo aspetto riguarda i dubbi di legittimità della suddetta disposizione per presunto contrasto con il principio di libertà di stabilimento riconosciuto dalla normativa comunitaria ai cittadini degli Stati membri (artt. 43 e ss. del Trattato CE) e, con il principio di uguaglianza, costituzionalmente garantito in _________ (11) Cfr. MAYR, Op. cit., pag. 2712. (12) Cfr. MAYR, Op. cit., p. 2708. 64 campo tributario dall’art. 53 della Costituzione. In quest’ultimo caso ci sarebbe un’evidente discriminazione delle imprese commerciali, assoggettate a tassazione in caso di trasferimento di residenza o sede, e gli altri contribuenti non imprenditori, nei confronti dei quali non è prevista alcuna imposizione analoga (13). _________ (13) Sul punto cfr. SACCONE e SERAFINI, Testo Unico delle Imposte sui Redditi esplicato Articolo per Articolo, Napoli, 2001, p. 128. 65 CAPITOLO 6 PLUSVALENZE DERIVANTI DA ISCRIZIONE IN BILANCIO 6.1 Evoluzione della disciplina fiscale in tema di plusvalenze da iscrizione. Se un’impresa acquista dei beni che al termine dell’esercizio risultino ancora presenti nel patrimonio aziendale, si pone il problema della loro valutazione. Alcune categorie di beni, quali le merci in magazzino, al termine d’ogni esercizio subiscono un adeguamento al valore reale; altre categorie, quali le immobilizzazioni materiali ed immateriali, conservano il loro valore iniziale diminuito degli ammortamenti. Tuttavia, la normativa civilistica prevede la possibilità di effettuare delle rettifiche di valore: ∗ rettifiche in aumento (rivalutazioni), nel caso in cui ricorrano casi eccezionali (art. 2423, comma 4, c.c.) (1); ∗ rettifiche in diminuzione (svalutazioni), nel caso in cui l’attività in parola, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato in base al criterio del costo ed alla procedura di ammortamento dei beni (art. 2426, comma 1, n. 3, c.c.). Per quanto concerne le rivalutazioni, il T.U.I.R., all’art. 54, comma 1, lett. c), prevedeva la tassazione delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale, a meno che la rivalutazione fosse stata effettuata _________ (1) Più precisamente, la presente disposizione consente, in casi eccezionali, di non applicare le disposizioni degli articoli successivi qualora la stessa applicazione sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta; la stessa norma prosegue, imponendo di iscrivere gli utili derivanti da tale deroga (in questo caso una rivalutazione) in una riserva non distribuibile. . 66 sulla base di una legge che escludesse il suo concorso alla formazione del reddito d’esercizio. In conseguenza di ciò, le plusvalenze da iscrizione in bilancio erano rilevanti al fine: ∗ del calcolo del valore fiscalmente riconosciuto dei beni; * del calcolo dell’ammortamento deducibile; * della determinazione del valore dei beni strumentali sul quale calcolare la quota, pari al 5%, di spese di manutenzione e riparazione deducibili nell’esercizio di sostegno. La ratio di tale norma si fondava sulla necessità di disincentivare, tramite la tassazione, la rilevazione artificiosa delle rivalutazioni, rilevazione che aveva lo scopo di costituire riserve fittizie di patrimonio netto attraverso l’ingiustificato aumento delle attività; del resto, queste manovre erano favorite dalla presenza di norme civilistiche estremamente vaghe e generiche (rivalutazione in presenza di casi eccezionali) (2). E’ necessario precisare che la stessa norma era presente anche nel D.P.R. n. 597/1973; mentre tale disposizione era applicabile solamente ai soggetti IRPEG, il T.U.I.R. ha avuto il merito di estenderla anche alle imprese individuali, alle società di persone e soggetti assimilati, abbattendo così quella che appariva come un’iniqua ed ingiusta discriminazione. Invero, è la determinazione del reddito in base al complesso sistema di scritture contabili, che sfocia poi nel bilancio, a giustificare la rilevanza delle valutazioni in esso contenute; l’esclusione degli imprenditori individuali e delle società di persone, il cui reddito è determinato con tale sistema, risultava perciò irragionevole e discriminante per questi ultimi (3). _________ (2) Cfr. GHINI ed ANTIFORA, Op. cit., p. 211. (3) Cfr. FALSITTA, Op. ult. cit., p. 61. 67 In conclusione, solo gli imprenditori che determinavano il reddito senza il supporto del bilancio (in quanto rientranti nel regime di contabilità semplificata) si vedevano precludere la possibilità di far emergere plusvalenze imponibili attraverso la rivalutazione (4) Le svalutazioni, invece, non avevano e non hanno tuttora alcuna rilevanza fiscale; tale indeducibilità appare necessaria per impedire operazioni di tipo elusivo. La L. n. 449 del 27 dicembre 1997, mediante l’art. 21, comma 3, ha completamente mutato la disciplina fin qui descritta. Essa ha abrogato la lett. c) dell’art. 54 a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31/12/1997; ne consegue che l’iscrizione, nello stato patrimoniale, di plusvalenze da rivalutazione, non comporta la tassazione delle stesse. Inoltre si è resa necessaria la modifica dell’art. 76, comma 1, lett. c), in materia di norme generali sulla valutazione. La norma prevedeva espressamente il concorso delle plusvalenze iscritte in bilancio alla determinazione del costo dei beni rivalutati; ora, dopo la modifica, la disposizione esclude che il costo dei beni rivalutati sia comprensivo delle plusvalenze iscritte in bilancio, ad eccezione di quelle che, per disposizione di legge, non concorrono a formare il reddito nemmeno in caso di successivo realizzo. La ratio dell’abrogazione è da individuare nella necessità di impedire il realizzarsi di fenomeni elusivi attraverso l’iscrizione di plusvalenze in periodi d’imposta in perdita, nei quali non c’è il pagamento di alcuna imposta; in questa situazione poi, l’impresa aveva la possibilità di dedurre maggiori quote di ammortamento negli esercizi successivi, nonchè di determinare, in sede di cessione del bene rivalutato _________ (4) Cfr. GRANELLI, Le plusvalenze dei beni d’impresa, in AA.VV., Il reddito d’impresa nel nuovo Testo Unico, Padova, 1988, p. 419. 68 e tassato, un valore fiscale superiore, con conseguente riduzione della plusvalenza da cessione (5). In virtù di ciò, quindi, le plusvalenze da iscrizione non rilevano più ai fini del calcolo: del costo fiscale del bene rivalutato; dell’ammortamento deducibile; del valore dei beni strumentali allo scopo di individuare la quota di spese di manutenzione e riparazione immediatamente deducibile. L’innovazione normativa ha sicuramente dei pregi, ma possiede pure dei difetti; infatti, la non tassazione delle plusvalenze da rivalutazione potrebbe incentivare, sulla base di un non accrescimento del carico fiscale, ad operare rivalutazione artificiose allo scopo di ripianare situazioni di bilancio non buone o, comunque, di creare riserve fittizie di patrimonio netto. 6.2 La rivalutazione facoltativa dei beni. Altra importante innovazione normativa è stata apportata dagli artt. da 10 a 16 della L. 21 novembre 2000, n. 342, collegata alla finanziaria 2000, che ha introdotto l’istituto della rivalutazione facoltativa dei beni. Fondamentale, al fine di capire questo istituto, è la circolare (6) di accompagnamento a detta legge, la quale ne approfondisce il contenuto e le problematiche. L’Amministrazione finanziaria ha precisato che la ratio di tale misura è quella di consentire l’adeguamento ai valori effettivi delle immobilizzazioni iscritte in bilancio, in prossimità della definitiva attuazione del sistema della moneta unica, onde evitare la perdita di competitività delle imprese italiane rispetto a quelle comunitarie. _________ (5) Cfr. Relazione Governativa al disegno di legge, poi divenuta L. n. 449 del 1997. (6) Cfr. circ. min. n. 207/E del 16/11/2000, in Boll. trib., 2000, p. 1623 e ss. Si precisa che il presente paragrafo si fonda sul contenuto di tale circolare. 69 La rivalutazione può essere effettuata da tutti i soggetti in contabilità ordinaria, nonchè da quelli in contabilità semplificata; sono esclusi quei soggetti che determinano forfettariamente il reddito. Tali imprese hanno la facoltà di rivalutare i beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999, ovvero, per i soggetti in contabilità semplificata, i beni che risultano acquisiti entro la stessa data dal registro dei beni ammortizzabili (ove istituito) e dal registro degli acquisti tenuto ai fini IVA. Rientrano tra i beni rivalutabili: ∗ i beni materiali, ammortizzabili o meno, diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; * i beni immateriali, iscritti tra le immobilizzazioni immateriali, costituiti da diritti giuridicamente tutelati: i diritti di brevetto, i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i diritti di concessione... Anche in questo caso vanno esclusi i beni immateriali alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa; * le partecipazioni in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c., semprechè le stesse costituiscano immobilizzazioni (7). Tra i beni esclusi bisogna annoverare, tra gli altri, l’avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari. _________ (7) Al fine della rivalutazione, i beni sono poi soggetti a raggruppamento: * i beni materiali devono essere raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento; * i beni immateriali, non essendo suscettibili di essere raggruppati in categorie omogenee, sono rivalutati distintamente; * le partecipazioni che costituiscono azioni devono essere raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore in conformità ai criteri indicati all’art. 61 del T.U.I.R. e la rivalutazione deve riguardare tutte le azioni appartenenti alla stessa categoria; le quote di partecipazione devono essere rivalutate distintamente in relazione a ciascuna società controllata o collegata. 70 Ciascun bene può essere rivalutato ad un valore non superiore a quello attribuibile in base ai seguenti criteri: consistenza; capacità produttiva; effettiva possibilità di utilizzazione economica nell’impresa; valori correnti e quotazioni rilevate nei mercati regolamentari italiani ed esteri. Tra l’altro, al fine della determinazione del valore massimo rivalutabile, si deve tener conto sia del degrado fisico del bene, sia del deprezzamento economico dovuto al fenomeno dell’obsolescenza. Una volta determinata la rivalutazione, la stessa dovrà essere rilevata nel bilancio o rendiconto il cui termine d’approvazione è successivo alla data di entrata in vigore della citata legge (10 dicembre 2000); in sostanza, quello dell’esercizio che si chiude al 31 dicembre 2000. Qualora il termine di approvazione del bilancio scadesse successivamente al 10 dicembre 2000, ma il bilancio fosse già stato approvato a quella data, la rivalutazione potrà essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo. Sull’argomento, interessante appare poi l’art. 1, comma 1, del decreto di attuazione 13 aprile 2001, n. 162 (8), che riconosce a tutti quei soggetti che abbiano approvato il bilancio relativo all’esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999, entro l’8 maggio 2001 (data di pubblicazione del citato decreto di attuazione), di eseguire la rivalutazione nel bilancio dell’esercizio successivo (9). La stessa disposizione consente a quei soggetti che abbiano approvato il bilancio in questione in data 10 dicembre 2000 o successiva, ma sempre entro l’8 maggio 2001, di eseguire la rivalutazione nel bilancio dell’esercizio successivo (10). _________ (8) In Corr. trib., 2001, p. 1660. (9) Questa norma ha consentito di risolvere il problema inerente quei soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999 scadeva entro il 10 dicembre 2000, i quali, in base al disposto della norma, sarebbero stati esclusi dalla facoltà di eseguire la rivalutazione. 71 Come si può desumere dall’art. 13 della L. n. 342/2000, la rivalutazione non ha natura reddituale, ma patrimoniale; infatti, il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva. Una volta effettuata la rivalutazione, la stessa è subordinata al pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRPEG e dell’IRAP, pari al 19% per i beni ammortizzabili ed al 15% per quelli non ammortizzabili. La rivalutazione produce i suoi effetti anche ai fini fiscali; infatti il maggior valore si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio in cui la rivalutazione è stata iscritta in bilancio. Ciò significa che la plusvalenza da rivalutazione rileva ai fini del calcolo: del costo fiscale del bene rivalutato; dell’ammortamento deducibile; del valore dei beni strumentali, allo scopo di individuare la quota di spese di manutenzione e riparazione immediatamente deducibile. Inoltre, in caso di successiva fusione o scissione, sarà possibile iscrivere, a fronte del disavanzo di annullamento, maggiori valori sui beni ricevuti in seguito all’operazione, senza che sia dovuto il pagamento dell’imposta sostitutiva del 19% prevista dal D.Lgs. n. 358/1997 (infra, 15.3). Nel caso in cui siano stati iscritti in bilancio maggiori valori non fiscalmente riconosciuti a causa dell’abrogazione della lett. c) dell’art. 54, vi sarà la possibilità di affrancare tali valori; ciò significa che _________ (10) In sostanza, la normativa riconosce ai soggetti la facoltà di decidere se effettuare la rivalutazione nel primo bilancio o rinviarlo a quello successivo. La ratio di questa norma si fonda sulla necessità di consentire ai soggetti interessati di non effettuare la rivalutazione “al buio” senza, cioè, avere certezza sulla disciplina contenuta nel decreto di attuazione. Sul punto cfr. FERRANTI, I termini per effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa, in Corr. trib., 2002, p. 195; circ. min. n. 57/E del 18/6/2001, in Boll. trib., 2001, p. 941 e ss. 72 se è pagata un’imposta sostitutiva, d’importo identico a quello precedentemente citato, i maggiori valori potranno essere riconosciuti fiscalmente e, quindi, si produrranno i medesimi effetti visti prima per le rivalutazioni facoltative. Condizione essenziale per l’applicazione di tale disposizione è che i beni, a cui si ricollegano i maggiori valori, siano ancora presenti nel bilancio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del “collegato”. Sull’onda del successo ottenuto con la L. 342/2000, la legge Finanziaria 2002 (11) ha fissato ulteriori termini per l’effettuazione della rivalutazione dei beni d’impresa, introducendo nuovi strumenti per colmare il divario accumulato tra costo storico dei beni e valore effettivo, tenendo anche conto dell’introduzione della moneta unica europea, che coinvolge anche operatori economici di altri Paesi, per i quali il divario risulta di dimensioni più contenute (12). Ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della predetta legge, l’imprenditore ha la facoltà di eseguire la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, di cui alla L. n. 342/2000, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2002, data di entrata in vigore della Finanziaria 2002. Quindi, in caso di esercizio coincidente con l’anno solare, la nuova rivalutazione va eseguita nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2001 e relativamente a quei beni risultanti sia da detto bilancio che da quello chiuso al 31 dicembre 2000. Una questione è sorta in relazione alla possibilità di effettuare la rivalutazione da parte di quei soggetti _________ (11) Cfr. L. 28/12/2001, n. 448, in supplemento al Corr. trib., n. 4 del 28/1/2002. (12) Sulla nuova disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa, cfr. FERRANTI, Op. cit., p. 193 e ss. 73 che abbiano già fruito di quella prevista dalla L. n. 342/2000, soprattutto nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia rispettato l’obbligo, sancito dall’art. 4 del decreto n. 162/2001, di rivalutare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, versando, di conseguenza, un’imposta sostitutiva d’importo inferiore (13). La risposta al quesito appare positiva, dato che il riferimento alla possibilità di eseguire la rivalutazione “anche” nel successivo bilancio e, soprattutto, le differenze tra la nuova e la vecchia disciplina sulle rivalutazione, fanno intendere che si tratti di un’operazione autonoma e distinta da quella precedente (14). In definitiva, il contribuente potrà rivalutare non solo quei beni che non sono stati in precedenza rivalutati, ma anche quei beni già rivalutati ai sensi della L. n. 342/2000, a prescindere dalla sussistenza o meno di una rilevanza fiscale. La rivalutazione in questione, in conformità con la L. 342/2000, è subordinata al pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRPEG e dell’IRAP, pari al 19% per i beni ammortizzabili ed al 15% per quelli non ammortizzabili. Una differenza tra nuova e vecchia disciplina riguarda la decorrenza degli effetti della rivalutazione. Infatti, il comma 2 dell’art. 3 della Finanziaria 2002 stabilisce che il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si consideri fiscalmente riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, _________ (13) A tal riguardo cfr. circ. min. n. 57/E, cit. Secondo questo provvedimento, l’illegittima esclusione dalla rivalutazione di alcuni beni comporta il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione anche per gli altri beni appartenenti alla medesima categoria omogenea e l’imposta sostitutiva, versata o compensata, dovrà essere considerata in diminuzione degli importi dovuti. (14) Cfr. FERRANTI, Op. cit., p. 194. 74 a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita; in base alla precedente disciplina, invece, il riconoscimento fiscale della rivalutazione è immediato. Un’altra differenza discende dal comma 3 dello stesso art. 3, secondo cui le società di capitali e gli enti che scelgono di effettuare la rivalutazione fanno confluire, fin da subito, l’importo delle relative imposte sostuitutive liquidate nel “canestro A”, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta pieno a favore di soci o associati; invece, in base all’art. 8 del citato decreto di attuazione n. 162/2001, tale effetto si verifica soltanto quando si ha il definitivo assoggettamento ad imposizione del saldo attivo attribuito ai soci o ai partecipanti oppure nell’ipotesi in cui il saldo stesso sia utilizzato a copertura di perdite. Come indicato in precedenza, il decreto di attuazione della L. n. 342/2000 consente di effettuare la rivalutazione nel bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2001, purchè il bilancio dell’esercizio precedente sia stato approvato in data anteriore all’8 maggio 2001. In conseguenza di ciò, si può realizzare una coincidenza tra bilancio su cui rilevare la rivalutazione ai sensi dalla L. n. 342/2000, e bilancio su cui effettuare la medesima rivalutazione in virtù della legge Finanziaria 2002 (15). Il contribuente dovrà pertanto scegliere quale legge applicare, tenendo conto che quest’ultima, da un lato consente di rivalutare un maggior numero di beni e di beneficiare di un regime migliore in tema di credito d’imposta, ma dall’altra prevede un maggior differimento del momento a partire dal quale si avrà il riconoscimento fiscale degli incrementi. _________ (15) Cfr. FERRANTI, Op. cit., p. 195-196. 75 CAPITOLO 7 PLUSVALENZE DERIVANTI DA IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 7.1 Considerazioni generali. Il legislatore fiscale, nel trattare della attività finanziarie, distingue tra attività che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie ed attività che costituiscono immobilizzazioni finanziarie. Si è già visto in precedenza (supra, 1.2) come siano considerati ricavi quei corrispettivi derivanti dalla cessione di: * azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell’art. 87, comprese quelle non rappresentate da titoli; * obbligazioni; * altri titoli in serie o in massa. Condizione fondamentale per la presenza di ricavi è che tali attività non costituiscano immobilizzazioni finanziarie. La cessione di quelle partecipazioni genera plusvalenze o minusvalenze se le stesse sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. La normativa nulla dice per quanto concerne le partecipazioni in società di persone; si ritiene, in virtù della norma di carattere residuale contenuta nell’art. 54, comma 1, che le stesse vengano considerate dal legislatore fiscale come produttive di plusvalenze o minusvalenze, a prescindere dal tipo di iscrizione nel bilancio d’esercizio. Se una partecipazione è stata iscritta tra le immobilizzazioni, pur trattandosi di attività ...……….……… 76 dell’attivo circolante, ai fini fiscali non dovrà applicarsi la disciplina sulle immobilizzazioni e, quindi, il corrispettivo di cessione sarà costituito da un ricavo (1). Bisogna infatti tener conto che tra le immobilizzazioni finanziarie possono essere iscritte solo partecipazioni destinate ad essere utilizzate durevolmente, ad esempio, quelle ritenute strategiche; se tale qualificazione non sussiste, ovviamente le stesse dovranno essere iscritte nell’attivo circolante. La differenza tra la rilevazione di ricavi e plusvalenze è particolarmente evidente, tenendo conto che, per le seconde, è prevista la possibilità di usufruire del regime della rateizzazione. 7.2 Partecipazioni valutate al metodo del costo. Alle plusvalenze derivanti dalla cessione onerosa di partecipazioni è applicabile la disciplina già descritta per la cessione di altri beni. Al termine d’ogni esercizio sorge il problema di valutare le partecipazioni: a tal fine è necessario prendere come punto di riferimento l’art. 66, comma 1-bis, T.U.I.R., il quale afferma che per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell’art. 61; l’art. 61, che si occupa della valutazione delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, rinvia a sua volta all’art. 59; quest’ultimo, infine, disciplina la valutazione delle rimanenze di magazzino a fine anno. In sostanza, i criteri di valutazione di tutte le attività finanziarie sono omogenei, salvo la presenza di una differenza in tema di valore normale dei titoli quotati, che sarà vista successivamente. _________ (1) Cfr. circolare Comando generale G.d.F. n. 1/360000 del 20/10/1998, in VALACCA, Op. cit., p. 160. 77 Ai sensi dell’art. 59 è possibile valutare le partecipazioni a costi specifici; tale metodo esclude il ricorso ai costi medi, ma esso può essere utilizzato agevolmente solo in quei casi in cui si detengono un numero esiguo di partecipazioni. Se i beni non sono valutati a costi specifici, è necessario procedere alla classificazione in categorie omogenee per natura e valore anche se, ai sensi dell’art. 61, comma 2, le partecipazioni devono essere classificate solo per natura e si considerano della stessa natura i titolo emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche (2). Una volta effettuato il raggruppamento, bisogna determinare il costo unitario delle partecipazioni; la normativa consente d’optare per diversi metodi e, tra questi, spicca quello del lifo a scatti annuali che costituisce il criterio generale e prioritario di determinazione del costo unitario (3). La normativa consente di optare anche per altri metodi: il lifo nella sua versione ordinaria, che si fonda sullo stesso metodo di computo indicato nella nota precedente, ma per gli incrementi il costo medio ponderato è determinato dopo ogni acquisto, mentre i decrementi vengono valutati al costo unitario dell’ultima cessione; il fifo, in base al quale “il primo titolo ad entrare è il primo ad uscire”; il _________ (2) Le azioni, ad esempio, saranno raggruppate per società emittente e per categoria (ordinarie, privilegiate, risparmio) ed i titoli obbligazionari in base all’emittente, al tasso, alla durata. (3) Per meglio comprendere tale metodo si può fare un esempio: * esercizio n: giacenza finale di partecipazioni pari a 1000 unità; * esercizio n+1: 1200 unità; * esercizio n+2: 1100 unità. Esercizio n: i titoli saranno valutati al costo medio ponderato, ossia dividendo il costo complessivo per la quantità. Esercizio n+1: l’incremento di unità pari a 200 sarà valutato in base al costo medio ponderato dell’esercizio n+1, le altre 1000 unità, invece, al costo medio ponderato del precedente esercizio. Esercizio n+2: si ha un decremento di 100 unità, tenendo conto che in virtù del metodo del lifo “l’ultimo titolo ad entrare è il primo ad uscire”, 100 unità dovranno essere valutate in base al costo medio ponderato dell‘esercizio n+1, mentre le rimanenti 1000 a quello dell’esercizio n. 78 costo medio ponderato. Al costo delle partecipazioni sociali devono essere aggiunti i versamenti a fondo perduto o in conto capitale effettuati dai soci. Essi sono dei versamenti molto frequenti nelle società a ristretta base azionaria e possono essere definiti come dei “conferimenti atipici”, cui non corrisponde un’emissione di azioni o quote. In base all’art. 61, comma 5, l’ammontare dei versamenti deve essere aggiunto al costo delle partecipazioni, generando una patrimonializzazione; se le partecipazioni sono divise in voci annuali per anno di acquisizione, tali versamenti dovranno essere imputati proporzionalmente alle varie voci annuali. Con un’operazione di questo tipo si ha un aumento del valore fiscalmente riconosciuto unitario delle partecipazioni, proprio perchè cresce il loro costo ma non il loro numero Tuttavia, nel caso in cui il versamento sia fatto a copertura di perdite che eccedono il patrimonio della partecipata, non vi è un aumento del valore delle partecipazioni: tali versamenti potranno essere dedotti dal socio per la parte che eccede il patrimonio netto, della società emittente, risultante dopo la copertura. In virtù del comma 4 dell’art. 61, le partecipazioni, ricevute a seguito di un aumento a titolo gratuito del capitale dell’emittente mediante passaggio di riserve a capitale, si aggiungono a quelle già possedute, anche qui in proporzione alle eventuali voci annuali. In questo caso il valore complessivo resta fermo e, quindi, diminuisce il valore fiscalmente riconosciuto unitario. E’ consentita la svalutazione delle partecipazioni: se a chiusura dell’esercizio il costo unitario dei titoli risulta superiore al loro valore normale, la valutazione dei beni può essere fatta in base a tale minor valore. Il valore normale, in base all’art. 61, comma 3, è dato da: 79 * per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese; bisogna precisare che l’art. 66, comma 1-bis, prevede che per i titoli rientranti nell’attivo immobilizzato si prenda in considerazione la media dell’ultimo semestre; * per le azioni e titoli similari non negoziati in mercati italiani o esteri, riducendo il costo unitario dei titoli in misura proporzionale alle diminuzioni patrimoniali intervenute da un esercizio all’altro nel bilancio della società emittente; * per gli altri titoli si applicano le disposizioni della lettera c) del comma 4 dell’art. 9; quest’ultima norma prevede che il valore normale sia determinato comparativamente al valore normale dei titoli, aventi analoghe caratteristiche, negoziati in mercati regolamentari italiani o esteri ed, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo (il fallimento, il concordato stragiudiziale o preventivo). Il minor valore così determinato può essere mantenuto anche negli esercizi successivi, semprechè in bilancio non sia indicato per le stesse attività un valore superiore; in quest’ultimo caso si dovrà effettuare una rivalutazione. Questo è desumibile dal comma 4 dell’art. 59 (sulla cui analisi si veda infra, 7.4), ma bisogna tener conto anche del punto 3) dell’art. 2426, c.c., in base al quale le immobilizzazioni che al termine dell’esercizio risultino essere durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo il criterio del costo, devono essere iscritte a tale minor valore; quest’ultimo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della modifica effettuata. Per cui, anche nel caso delle partecipazioni, appare giusto ripristinare il vecchio valore perchè sono venuti meno i motivi che giustificavano in passato un valore ad esso inferiore. 80 7.3 Partecipazioni valutate al metodo del patrimonio netto. Tra i metodi di valutazione delle partecipazioni, un ruolo di primo piano riveste quello del patrimonio netto o equity method (4). Questo metodo è recepito dal legislatore civile all’art. 2426, n. 4, codice civile, il quale dispone che le immobilizzazioni, consistenti in partecipazioni controllate o collegate, possono essere valutate per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese controllate o collegate. In virtù di tale disposizione è quindi necessario effettuare il rapporto tra il patrimonio netto ed il numero di partecipazioni possedute; al risultato, sempre ai sensi del medesimo articolo, dovranno essere detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato, nonchè quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423-bis (5). Appare evidente che il valore della partecipazione presenta delle oscillazioni, in più o in meno, a seconda delle variazioni che subisce il patrimonio netto della partecipata. Il legislatore fiscale ha previsto delle norme particolari per la rilevanza fiscale di queste variazioni e per meglio comprenderle saranno indicate delle ipotesi. Prima ipotesi: prima iscrizione in bilancio della partecipazione con il metodo del patrimonio netto e valore della stessa inferiore al costo d’acquisto. La ragione di tale differenza può dipendere da un maggior valore corrente dei beni della partecipazione, _________ (4) Tale metodo di valutazione è stato introdotto per mezzo della IV direttiva del Consiglio delle Comunità Europee, 28/7/1978, n. 78/660/CEE. (5) Tali articoli prevedono regole generali e principi per la redazione del bilancio. 81 dall’avviamento oppure da altri fattori quali, ad esempio, la conclusione di un cattivo affare. Le conseguenze: ∗ sul piano contabile: iscrizione, in un apposita voce del conto economico, di un costo (svalutazione); in alternativa, ai sensi dell’art. 2426, n. 4, c.c., la differenza può essere iscritta nell’attivo dello stato patrimoniale, attribuendola ai beni ammortizzabili o all’avviamento, purchè ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa; in quest’ultimo caso la differenza dovrà essere ammortizzata; ∗ sul piano fiscale: ai sensi dell’art. 66, comma 1-ter, la differenza tra il costo sostenuto per l’acquisto della partecipazione ed il valore della quota di patrimonio netto che dovesse essere iscritta in bilancio, non è fiscalmente deducibile, neanche a titolo di ammortamento. Da qui di desume che, fiscalmente, vi è un’irrilevanza della minusvalenza e che quella differenza rileverà solamente al momento della cessione della partecipazione. Seconda ipotesi: decremento del valore del patrimonio netto in un esercizio successivo a quello dell’acquisto. Le conseguenze: ∗ sul piano contabile: iscrizione, in un apposita voce del conto economico, di una svalutazione proporzionale alla diminuzione del patrimonio netto; * sul piano fiscale: dall’art. 66, comma 1-bis, si desume che le minusvalenze da svalutazione sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ed il suo valore normale; in pratica, sarà necessario valutare la partecipazione in base al criterio del costo e dedurre poi il valore normale dei titoli, così come si è visto nel precedente paragrafo. 82 Prima di passare alle altre ipotesi, è fondamentale menzionare l’art. 54, comma 2-bis, primo periodo, per il quale i maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio con il metodo del patrimonio netto o a norma di leggi speciali, non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente la minusvalenza già dedotta. Tale articolo, originariamente previsto dal D.L. n. 554/1993, è stato modificato dal D.L. 29/6/1994, n. 416, convertito in L. 8/8/1994 n. 503. La nuova formulazione prende in riferimento i “maggior valori” e non più le plusvalenze. Questa modifica, che a prima vista può sembrare solo formale, in realtà ha rilevanza sostanziale. Infatti, l’art. 2426, n. 4, del c.c., definisce come plusvalenza la differenza in più, rispetto al valore della partecipazione indicato nel bilancio dell’esercizio precedente, derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto negli esercizi successivi. Si nota come non sia preso in considerazione il maggior valore della partecipazione, iscritto nel bilancio relativo all’esercizio d’acquisto, rispetto al suo costo d’acquisto. Il concetto di “maggior valore” ricomprende questa ipotesi ed è, allo stesso tempo, pure comprensivo del concetto di plusvalenza (6). La nuova norma, inoltre, non richiede più che i maggiori valori siano attribuiti ad una riserva non distribuibile. Tale richiesta appariva superflua, in quanto è lo stesso art. 2426, n. 4, c.c., a stabilire espressamente che le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente, debbano iscriversi in una riserva non _________ (6) Cfr. G. ed A. VASAPOLLI, Valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimoni netto, in Corr. trib., 1994, p. 857. 83 distribuibile (7); tale modifica incide anche su un altro aspetto che sarà visto in seguito, in questo paragrafo. Ora si possono esaminare le altre due ipotesi. Terza ipotesi: prima iscrizione in bilancio della partecipazione con il metodo del patrimonio netto e valore della stessa superiore al costo d’acquisto. Le conseguenze: ∗ sul piano contabile: iscrizione della plusvalenza in una riserva non distribuibile (8). Bisogna dire che in relazione all’iscrizione della riserva non distribuibile è sorto il problema legato al fatto che il legislatore non precisa se la plusvalenza debba essere prima imputata al conto economico, incidendo sulla formazione dell’utile d’esercizio, oppure debba essere interamente iscritta nella riserva prima citata; tra l’altro, nel primo caso la riserva verrebbe costituita mediante l’utile d’esercizio. Personalmente ritengo più ragionevole la seconda soluzione. La scelta è motivata dal fatto che la normativa comunitaria lascia piena libertà agli stati membri di decidere se autorizzare o prescrivere la non inclusione nel conto economico delle plusvalenze, derivanti dall’equity method, che non siano ancora tramutate in dividendi (9); tenendo altresì conto che il D.Lgs. n. 87 del 1991 dispone la non _________..... (7) Cfr. G. ed A. VASAPOLLI, Op. cit., p. 857. (8) L’iscrizione della plusvalenza in un’apposita riserva non distribuibile si fonda sul dettato dell’art. 2426, n. 4, che, bisogna dirlo, non abbonda certo in chiarezza. Infatti, questa norma si riferisce solo agli incrementi di valore risultanti dal bilancio d’esercizio rispetto al bilancio d’esercizio precedente, mentre, invece, pare escluso ogni riferimento ai maggiori valori risultanti dal bilancio rispetto al costo d’acquisto della partecipazione. Ritengo, comunque, che la suddetta disposizione debba ragionevolmente applicarsi in via analogica anche all’ultima ipotesi menzionata, consentendo, in tal modo, di poter rappresentare, nel bilancio della partecipante, gli utili conseguiti dalla partecipata sin dal primo esercizio di applicazione del metodo. Sul punto GIROLAMO-ROSSI-SCARIONI, Le partecipazioni societarie nel reddito d’impresa, Bologna, 1997, p. 111. (9) Cfr. con l’art. 59 della IV direttiva del Consiglio delle Comunità Europee, 28/7/1978, n. 78/660/CEE. 84 imputazione al conto economico, motivi logici e sistematici inducono a ritenere che in tal senso andrebbe interpretato anche il punto 4) dell’art. 2426, c.c. (10); * sul piano fiscale: simmetricamente a ciò che si è visto nella prima ipotesi, la differenza non concorre alla formazione del reddito e la riserva si considera in sospensione d’imposta. Quarta ipotesi: incremento del valore del patrimonio netto in un esercizio successivo a quello dell’acquisto. Le conseguenze: * sul piano contabile: iscrizione della plusvalenza in una riserva non distribuibile; * sul piano fiscale: la plusvalenza concorrerà alla formazione del reddito fiscale solo per la parte non eccedente le minusvalenze già dedotte. A titolo di esempio: una partecipazione è originariamente iscritta a 100, è successivamente svalutata di 30 e poi rivalutata di 40, quest’ultimo maggior valore concorrerà alla formazione del reddito per la parte non eccedente la minusvalenza già dedotta, ossia 30, mentre per la residua parte di 10 vi sarà l’applicazione del regime di sospensione d’imposta. Da qui si può desumere una sostanziale irrilevanza fiscale dei maggiori valori eccedenti le minusvalenze già dedotte. Come si è visto in precedenza, nell’art. 54, comma 2-bis, è stata soppressa la parte che prevedeva l’attribuzione ad una riserva non distribuibile delle plusvalenze. La ragione della presente modifica sembra risiedere nella necessità di staccare, di far prescindere la neutralità fiscale delle variazioni _________ (10) In tal senso anche LEO-MONACCHI-SCHIAVO, Op. cit., p. 812. Contrari: GIROLAMO-ROSSI-SCARIONI, Op. cit., p. 111 e ss. 85 positive (discendente dall’art 54, comma 2-bis) derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, dalle diverse modalità di rilevazione contabile delle plusvalenze (11). L’art. 54, comma 2-bis, ultimo periodo, statuisce che i maggiori valori concorrono a formare il reddito nell’esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati. Da tale disposizione si deduce che le plusvalenze eccedenti le minusvalenze già dedotte restano in regime di sospensione d’imposta fino a quando non vengano realizzate in conseguenza di atti di realizzo della partecipazione da parte della partecipante (ad esempio, vendita, conferimento, permuta ed altre operazioni di cosiddetto realizzo “assimilato”). Nel caso di realizzo, la riserva non distribuibile dovrà essere portata ad incremento della plusvalenza o a diminuzione della minusvalenza; la riserva concorrerà così alla formazione del reddito imponibile. Pare imprecisa, al riguardo, l’affermazione del Ministero della finanze secondo cui un ipotesi di realizzo dei suddetti maggiori valori si ha con l’incasso dei dividendi (12). Tale ultima interpretazione appare decisamente conforme al dettato letterale della norma, che si riferisce ai maggiori valori “comunque realizzati”. Il problema è che in questo modo emergono delle inique doppie imposizioni dello stesso reddito, tenendo conto che i dividendi restano tassabili con il regime loro proprio, che prevede l’attribuzione del credito d’imposta, mentre un realizzo in senso stretto dei maggiori valori ne causerebbe la tassazione, senza riconoscimento di alcun credito d’imposta (13). _________ (11) Cfr. ROSSI RAGAZZI, La svalutazione delle partecipazioni, in Il fisco, 2000, p. 7101 e ss. (12) Cfr. Relazione ministeriale al D.L. 29 giugno 1994, n. 416, a commento delle modifiche arrecate all’art. 54. (13) Cfr. GIROLAMO-ROSSI-SCARIONI, Op. cit., p. 176; G. ed A. VASAPOLLI, Op. cit., p. 858. . 86 Qualora ci fosse l’accoglimento dell’orientamento ministeriale, una soluzione al problema potrebbe essere individuata nell’effettuazione di un aumento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, di ammontare pari a quello dei maggiori valori (14). E’ sorta poi la questione circa la possibilità di impiegare la riserva per scopi diversi dalla distribuzione di utili ai soci quali, ad esempio, la copertura delle perdite o l’aumento a titolo gratuito del capitale sociale. Si ritiene che tale utilizzazione sia pienamente lecita (15) e che, inoltre, la stessa utilizzazione non comporti l’emergere di materia imponibile. Infatti, l’art. 54, comma 2-bis, non ha riprodotto l’inciso contenuto nella corrispondente disposizione del D.L. n. 554/1993, che prevedeva la rilevanza reddituale delle plusvalenze, non solo in concomitanza del loro realizzo, ma anche in relazione all’utilizzo della riserva. 7.4 La tassazione delle plusvalenze “iscritte” su immobilizzazioni finanziarie. L’abrogazione della lett. c) dell’art. 54 dovrebbe riguardare tutti i beni suscettibili di produrre plusvalenze patrimoniali e, quindi, anche le partecipazioni societarie iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, a prescindere dalla loro valutazione al metodo del costo o a quello del patrimonio netto. _________ (14) Cfr. G. ed A. VASAPOLLI, Op. cit., p. 858. (15) Tutto ciò si può desumere da due ordini di ragioni: * la riserva di cui si tratta è costituita da utili non realizzati ed esistono riserve, quale quella di rivalutazione monetaria, che sono formate da utili non realizzati e che possono essere utilizzate per la copertura di perdite; * il legislatore, tutte le volte che ha voluto impedire tale impiego per la copertura delle perdite, ha definito la riserva “indisponibile” anzichè “non distribuibile”. Sul punto cfr. G. ed A. VASAPOLLI, Op. cit., p. 858. 87 Tuttavia, il Ministero delle finanze ha affermato che il nuovo regime di non imponibilità delle plusvalenze iscritte in bilancio opererebbe solo nei casi in cui non siano previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio. A titolo d’esempio vi è l’indicazione del comma 2-bis dell’art. 54 e del comma 4 dell’art. 59, sulla base del rinvio effettuato dall’art. 66 (16). Per le plusvalenze iscritte relative ad immobilizzazioni finanziarie valutate al metodo del patrimonio netto, il regime di imponibilità permane. Questo si desume dal comma 2-bis dell’art. 54, il quale prevede l’imponibilità delle cosiddette “riprese di valore”, cioè delle rivalutazioni di partecipazioni finanziarie, fino a concorrenza di precedenti svalutazioni. Dalla stessa norma si deduce anche l’irrilevanza dei maggiori valori eccedenti le minusvalenze già dedotte, confermando così l’intassabilità delle plusvalenze iscritte in bilancio. Molti più problemi sollevano le plusvalenze relative alle immobilizzazioni finanziarie valutate al metodo del costo. L’imponibilità di queste plusvalenze iscritte potrebbe discendere dal comma 4 dell’art. 59, richiamato anche dall’istruzione ministeriale. In virtù di questa norma, il minor valore attribuito alle rimanenze rileva anche per gli esercizi successivi, sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore. Quest’interpretazione appare inaccettabile. Infatti, la normativa in questione non si occupa, ragionevolmente, dell’imponibilità delle plusvalenze iscritte su partecipazioni immobilizzate valutate al costo, visto che di questo se ne occupava già l’art. 54, comma 1, lett. c). _________ (16) Cfr. istruzione ministeriale al modello 760 del 1998. 88 La stessa ratio del comma 4 dell’art. 59 concerne la facoltatività della svalutazione delle rimanenze e non ha nulla a che fare con il problema dell’iscrizione in bilancio delle plusvalenze. Tale norma non è quindi utilizzabile al fine di affermare la sopravvivenza di un regime di imponibilità e quindi la citata abrogazione deve ricondursi inevitabilmente anche alle partecipazioni valutate al metodo del costo, comportando l’intassabilità delle plusvalenze iscritte. A questo punto sorge il problema di capire il motivo per cui l’Amministrazione finanziaria abbia richiamato l’art. 59, comma 4: la ragione sembra da ricercare nella volontà di salvaguardare la tassazione dei maggiori valori iscritti in bilancio fino a concorrenza delle minusvalenze già dedotte, prevedendo, altresì, l’irrilevanza fiscale delle plusvalenze iscritte in misura eccedente quel valore. In quest’ultima ipotesi è evidente la conformità con la nuova disciplina prevista dall’art. 54 e dall’art. 76, T.U.I.R. In conclusione, si può dire che la disciplina delle plusvalenze iscritte su immobilizzazioni finanziarie appaia omogenea, a prescindere dal metodo di valutazione impiegato e, questo, è sicuramente conforme ad un’esigenza di coerenza interna al sistema (17). 7.5 La disciplina della rateizzazione nelle immobilizzazioni finanziarie. Le plusvalenze derivanti dalle immobilizzazioni finanziarie, di regola, concorrono alla formazione del reddito nel periodo in cui sono conseguite. Bisogna comunque precisare che ai sensi dell’art. 54, comma 4, ultimo periodo (18), le _________......... (17) Sull’argomento cfr. STEVANATO, Plusvalenze “iscritte” su immobilizzazioni finanziarie: ancora tassabili?, in Corr. trib., 1998, p. 3231 e ss. 89 realizzate mediante cessione a titolo oneroso o risarcimento danni possono concorrere alla formazione del reddito, in quote costanti, nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Da qui si deduce che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sono suscettibili di usufruire del beneficio della rateizzazione, mentre quelle derivanti da rivalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie non lo sono. La disciplina della rateizzazione nelle immobilizzazioni finanziarie è pressochè identica a quella vista in precedenza per gli altri beni (supra, 2.7), salvo che su un punto. Infatti, in base all’art. 54, comma 4, condizione fondamentale per l’applicazione del regime della rateizzazione è che i beni costituenti immobilizzazioni finanziarie siano stati iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; per gli altri beni è semplicemente richiesto il loro possesso per un periodo non inferiore a tre anni. Su questo punto è sorto il problema di capire quale fosse, per le immobilizzazioni finanziarie, il termine iniziale di decorso del triennio; più precisamente la questione riguarda il fatto se, per iscrizione in bilancio, si intenda l’iscrizione dei beni in contabilità o l’iscrizione dei beni nel bilancio di chiusura. L’Amministrazione finanziaria, accogliendo quest’ultimo orientamento, ha parlato di rateizzazione applicabile solo nei casi di iscrizione delle immobilizzazioni finanziarie come tali negli ultimi tre bilanci ed ha negato ogni rilevanza alla data in cui la partecipazione è stata contabilizzata (19). Questa interpretazione appare accettabile da un punto di vista letterale, visto che si conforma pienamente al dettato dell’art. 54, ma non appare pienamente appagante dal punto di vista sistematico. _________ (18) Periodo aggiunto dall’art. 1, comma 1, D.L. 29/6/1994, n. 416, convertito in L. 8/8/1994, n. 503. (19) Cfr. circ. min. n. 73/E del 27/5/1994, in Dir. prat. trib., 1994, I, p. 1163. 90 Infatti viene a crearsi una disparità di trattamento, pienamente ingiustificata, tra quei beni, diversi dalle immobilizzazioni finanziarie, per i quali il triennio comincia a decorrere dalla data della loro acquisizione giuridica, e le partecipazioni immobilizzate, per le quali il triennio comincia a decorrere solamente alla chiusura dell’esercizio. Del resto, un problema analogo si deduce anche dall’art. 53, comma 2-bis, per il quale i beni non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali in bilancio; anche in questo caso il riferimento all’iscrizione in bilancio appare poco opportuno. Infatti, già in corso d’anno è necessario poter stabilire se si è in presenza di un’immobilizzazione finanziaria, e questo al fine di capire a quale forma di tassazione debba essere assoggettata l’alienazione che avvenga nel medesimo anno (20). Si può quindi discutere sul termine iniziale di decorrenza del triennio, ma c’è da dire che la ratio della norma appare pienamente plausibile. Infatti si vuole impedire che, qualora sia soddisfatto il requisito del possesso triennale, si ricorra all’espediente di iscrivere le partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio che precede la cessione, al solo fine di di beneficiare della rateizzazione. E’ necessario ricordare che il Ministero delle finanze ha affermato che, al fine del calcolo del triennio, le partecipazioni azionarie acquisite a seguito del diritto d’opzione si intendono acquisite ed iscritte in bilancio la stessa data in cui furono iscritte le azioni alle quali il diritto d’opzione si ricollega (21). La nuova disposizione ha effetto dal periodo d’imposta in corso al 30 dicembre 1993 e, quindi, per _________ (20) Cfr. NAPOLITANO, Plusvalenze-Immobilizzazioni finanziarie, in Corr. trib., 1994, p. 872. (21) Cfr. circolari ministeriali n. 16 del 10/5/1985, in Dir. prat. trib., 1985, I, p. 739; n. 22 del 22/10/1990, in Dir. prat. trib., 1991, I, p. 77; n. 14 dell’11/4/1991, in Dir. prat. trib., 1991, I, p. 1116; n. 73/E, cit. 91 le plusvalenze realizzate in quel periodo, purchè sia rispettata la condizione prima citata. A tal proposito bisogna dire che è sorto un problema particolarmente importante. Difatti, la L. 127 del 1991 ha reso obbligatoria, con efficacia a decorrere dal bilancio relativo al 1993, la classificazione delle attività finanziarie in attività immobilizzate ed attività non immobilizzata e, pertanto, nei bilanci fino al 1992 difficilmente era soddisfatto il requisito dell’iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni. Grande chiarezza ha portato l’art. 3, comma 106, L. n. 549 del 1995, il quale ha precisato che quel requisito è soddisfatto se la natura di immobilizzazioni emerge in modo inequivocabile dalle indicazioni dei bilanci stessi o da altri elementi certi o precisi della contabilità (22). Fondamentale appare poi l’ultima parte dell’art. 54, comma 4, secondo cui si considerano ceduti per primi i beni acquistati in data più recente. Questa norma, che recepisce il criterio del lifo, è essenziale per comprendere se è applicabile o meno la rateizzazione, soprattutto in presenza di immobilizzazioni finanziarie acquistate per quote nel corso di più anni (23). Della rateizzazione delle plusvalenze derivanti da partecipazioni non possono beneficiare quei soggetti che, per mancanza di un obbligo contabile, non procedono alla redazione del bilancio; infatti, tenendo _________ (22) Bisogna puntualizzare che un orientamento simile era già stato previsto dall’ordine del giorno accolto durante la discussione concernente la conversione del citato D. L. n. 416 del 1994. (23) Si supponga che: al 31 dicembre 1996 siano iscritte immobilizzazioni finanziarie pari a 100 unità; al 31 dicembre 1997: 150 unità; al 31 dicembre 1998: 50 unità; nel corso del 1999 sono cedute le ultime 50 unità. L’iscrizione in bilancio delle ultime 50 unità risale al 1996 perchè se i beni ceduti per primi sono quelli acquistati in data più recente vuol dire che quelli ceduti per ultimi sono quelli acquistati per primi. Quindi la rateizzazione è pienamente applicabile alle plusvalenze generatesi dall’ultima cessione. 92 conto dell’art. 53, comma 2-bis, prima citato, non si può nemmeno parlare di esistenza di immobilizzazioni finanziarie in questo caso, proprio per la mancanza del bilancio (24). _________ (24) Un discorso a parte deve essere fatto per la cessione ed il conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento e per lo scambio di partecipazioni, sui quali incide il D.Lgs. n. 358/1997 in tema di riorganizzazioni di attività produttive; per questo si rinvia la trattazione (infra, capitoli 12-13-14). 93 CAPITOLO 8 PLUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONE DI BENI A DEDUCIBILITA’ LIMITATA 8.1 Le plusvalenze nell’art. 121-bis. L’art. 17, comma 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha aggiunto, al T.U.I.R., l’art. 121-bis, con efficacia a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data 31 dicembre 1997. Tale articolo prevede limiti alla deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati, tra l’altro, nell’esercizio di imprese. La norma prevede limiti di deducibilità solo per: * aeromobili da turismo, navi ed imbarcazioni da diporto; * autovetture ed autocaravan; * ciclomotori e motocicli. Tutti i costi relativi a questi mezzi di trasporto sono deducibili al 50%, elevato all’80% per gli agenti di commercio. La normativa prevede anche dei tetti di deducibilità per la deduzione del costo d’acquisto del bene che, per le autovetture e gli autocaravan ad esempio, è pari a L. 35.000.000 (Euro 18.075,99). In virtù di questo, i costi relativi a quei due tipi di mezzi di trasporto sono deducibili per un importo pari al prodotto tra il costo stesso ed il 50% del rapporto intercorrente tra il limite fissato ed il costo storico del veicolo. 94 Questa disposizione incide anche sulle plusvalenze e sugli altri componenti positivi che dovessero realizzarsi con la dismissione dei beni descritti; infatti, una loro tassazione integrale apparirebbe iniqua, tenendo conto che i costi di quei beni non sono stati interamente dedotti. A risolvere la questione è intervenuto il comma 2 dell’art. 121-bis, il quale dispone che, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. Con una formula matematica si potrebbe dire che: plusvalenza fiscalmente rilevante : plusvalenza realizzata = ammortamento fiscalmente dedotto : ammortamento effettuato. La norma si occupa solo delle plusvalenze e delle minusvalenze, ma si ritiene applicabile in via analogica anche agli altri componenti positivi, anche se di ciò manca una conferma legislativa. Un problema particolare può emergere nel caso in cui il bene, i cui costi non siano stati interamente dedotti, faccia parte di un’azienda oggetto di cessione. In quest’ipotesi diviene necessario determinare la parte di prezzo di cessione dell’azienda che è riconducibile a detto bene mentre poi, attraverso il raffronto tra il prezzo ed il valore fiscale del bene, potrà essere determinata l’eventuale plusvalenza; in seguito sarà necessario applicare la formula prima citata al fine di determinare la parte di plusvalenza tassabile. La L. n. 449/1997 ha anche abrogato i commi 8-bis ed 8-ter e parte del comma 10 dell’art. 67, T.U.I.R., i quali disciplinavano la materia della deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto. Tra l’altro, quella normativa aveva un contenuto molto diverso rispetto a quella attuale, visto che per molti ….…… 95 beni per i quali ora sono previsti dei limiti di deducibilità dei costi, in passato era prevista la completa indeducibilità degli stessi. La stessa legge ha anche abrogato il comma 5-bis dell’art. 54 il quale, in coerenza con il regime di indeducibilità sancito dall’art. 67, stabiliva il non concorso a formare il reddito delle plusvalenze relative a quei beni per i quali, per l’appunto, era prevista l’indeducibilità dei costi. 8.2 Altri casi di beni a deducibilità limitata. Un problema analogo a quello appena esaminato riguarda quei beni mobili ed immobili che siano adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa ed all’uso personale o familiare dell’imprenditore. L’art. 67, comma 10, disciplina la deducibilità dei costi relativi a detti beni, prevedendo dei limiti (1), ma nulla dice in relazione alle plusvalenze ad agli altri componenti positivi del reddito; la stessa cosa fa il comma 10-bis del medesimo articolo, che si occupa delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione, in sostanza i telefoni cellulari (2). Per risolvere la questione ci si può appellare alla circolare ministeriale, emessa all’indomani della modifica dell’art. 67 che estende anche alle società il limite, del 50%, di deducibilità degli ammortamenti delle autovetture (3). Tale circolare, intervenendo in materia di deducibilità degli ammortamenti delle autovetture, afferma _________ (1) La norma prevede, per i beni mobili, una deducibilità delle spese pari al 50%; per i beni immobili la deducibilità è pari al 50% della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa. (2) Per questi beni è prevista una deducibilità pari al 50%. (3) Cfr. circ. min. n. 37/E del 13/2/1997, in Dir. prat. trib., I, p. 1024; art. 9, D.L. 20/6/1996, n. 323, conv. in L. 8/8/1996, n. 425. 96 che la prevista limitazione al 50% della deducibilità delle quote di ammortamento comporta, come conseguenza, che quegli stessi beni debbano considerarsi relativi all’impresa nella medesima misura; pertanto, anche l’eventuale plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione del bene rileva, ai fini fiscali, al 50%. Questo concetto può benissimo essere applicato ai telefoni cellulari ed ai beni mobili ed immobili adibiti ad uso promiscuo (4). Alle stesse conclusioni erano giunti diversi autori già prima della suddetta circolare, tenendo conto che, come logica conseguenza del comma 10 dell’art. 67, si dovrebbe ritenere che i beni utilizzati promiscuamente siano relativi all’impresa solo per la metà, e che le plusvalenze e le minusvalenze relative a quei beni concorrano a formare il reddito d’impresa nella misura del 50%, come i costi (5). _________ (4) Cfr. GHINI ed ANTIFORA, Op. cit., p. 207 ss. (5) Cfr. NASI, Le auto aziendali nella disciplina del reddito d’impresa, in Corr. trib., 1991, p. 1319; STEVANATO, Beni ad uso promiscuo e tassazione delle plusvalenze patrimoniali, in Riv. dir. trib., 1992, I, p. 653-664. 97 SEZIONE 2 PLUSVALENZE DERIVANTI DA OPERAZIONI AZIENDALI STRAORDINARIE 98 CAPITOLO 9 LA RIFORMA IN MATERIA D’OPERAZIONI AZIENDALI STRAORDINARIE 9.1 Il Decreto Legislativo n. 358 dell’8 ottobre 1997. Il Parlamento, mediante l’art. 3, comma 161, della L. 23/12/1996, n. 662, aveva delegato il Governo all’emanazione di uno o più decreti legislativi finalizzati alla modifica organica e sistematica delle vigenti norme applicabili ai procedimenti di riorganizzazione delle attività produttive, nonchè a quelle in tema di elusione; l’attuazione è avvenuta per mezzo del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, il quale, almeno in parte, si è uniformato al D.Lgs. n. 544/92 sulle riorganizzazioni transnazionali. Il D.Lgs. in questione si occupa, nel capo I, delle seguenti operazioni di riorganizzazione aziendale: * cessione d’azienda e di partecipazioni di controllo e collegamento; * conferimento d’azienda e di partecipazioni di controllo e di collegamento; * scambio di partecipazioni; * fusione e scissione. Dal punto di vista giuridico tali operazioni sono molto diverse tra di loro; dal punto di vista economico, invece, alcune di queste sono molto simili, perchè permettono di conseguire il medesimo risultato economico. La cessione dell’azienda, ad esempio, è fungibile con la cessione di partecipazioni qualificate; il conferimento di un azienda può consentire di raggiungere i medesimi obiettivi di riorganizzazione di un’operazione di fusione e così via. A questo bisogna aggiungere che in passato sussistevano leggi che prevedevano, a seconda …….……… 99 della tipologia d’operazione di riorganizzazione, una diversa disciplina fiscale. In conseguenza di ciò, quando si decideva di effettuare una riorganizzazione dell’attività, in genere non si sceglieva l’operazione che meglio si armonizzava agli obiettivi imprenditoriali, non si sceglieva quella più conveniente da un punto di vista economico-aziendale, ma si sceglieva quella fiscalmente più conveniente. La relazione ministeriale (1) ha indicato le ragioni del D.Lgs. nella necessità di rimuovere gli ostacoli di carattere tributario all’assunzione, da parte dei comparti produttivi nazionali, della struttura aziendale e giuridica più soddisfacente in relazione agli obiettivi imprenditoriali da conseguire. Al fine di attuare tale programma si è agito su diversi fronti: da una parte si sono abbattute le differenze fiscali connesse alla scelta del tipo d’operazione da effettuare; dall’altra parte si è privilegiato un basso profilo di tassazione o, addirittura, la piena “neutralità” tributaria delle operazioni di ristrutturazione aziendale, proprio al fine di agevolare ed incentivare le riorganizzazioni, nonchè di consentire di adeguarsi ai variabili scenari economici che si presentano. In particolare si sono introdotti tre diversi regimi: * Regime di neutralità fiscale: esso è applicabile a tutte le operazioni prima citate, escluse le cessioni d’azienda e di partecipazioni qualificate; consiste in un meccanismo in base al quale una certa operazione è fiscalmente irrilevante, nel senso che è inidonea ad influire sulla determinazione del reddito, sia dal lato dell’emersione di componenti negativi, che di quelli positivi (2). Presupposto fondamentale della neutralità fiscale è il rispetto della continuità nei valori fiscali dei beni _________ (1) Cfr. Relazione di accompagnamento alla bozza di decreto legislativo, pubblicato in Boll. trib., 1997, 1612 e ss. (2) Definizione tratta da PORCARO, Op. cit., p. 1556. 100 coinvolti nell’operazione: se quest’ultima non comporta il variare del valore fiscale dei beni, vi sarà la neutralizzazione degli effetti fiscali; se invece quel valore fiscale muta, vi sarà l’emersione di componenti negativi o positivi del reddito. Tenendo conto che le operazioni aziendali straordinarie evidenziano, solitamente, delle plusvalenze o minusvalenze di importo cospicuo, si capisce come la neutralità fiscale possa agevolare, ma al tempo stesso anche incentivare, quelle operazioni (3). * Regime opzionale di imposta sostitutiva: esso è applicabile alle cessioni di aziende possedute per non meno di tre anni ed alle cessioni di partecipazioni di controllo e di collegamento iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nei bilanci degli ultimi tre esercizi; tale regime è applicabile, qualora dovessero emergere delle plusvalenze, anche alle altre operazioni. Anche l’imposta sostitutiva, di cui si parlerà più approfonditamente in seguito, appare agevolare ed incentivare le riorganizzazioni e le circolazioni delle aziende e dei complessi aziendali. * Νuova disciplina tributaria dei disavanzi di fusione e scissione. Conviene precisare già da subito che il D.Lgs di cui si tratta trova applicazione solo in relazione ad atti di riorganizzazione che siano riconducibili alla determinazione ed alla volontà dell’imprenditore, mentre, invece, essa è esclusa nei casi in cui la riorganizzazione dipenda dal caso, dalla sfortuna o da altri eventi estranei alla volontà dell’imprenditore; allo stesso tempo è necessaria la costituzione o, in alternativa, il trasferimento, di un diritto reale dal quale consegua un nuovo titolare (4). _________ (3) In seguito saranno trattate più in dettaglio le ragioni della neutralità in relazione alle diverse operazioni di ristrutturazione aziendale. (4) In tal senso BEGHIN, La cessione ed il conferimento di aziende e di partecipazioni nella disciplina del d.lgs. …………………. 101 Le plusvalenze derivanti da perdita o danneggiamento di beni, per esempio, sono inidonee ad essere assoggettate all’imposta sostitutiva proprio perchè, in questa circostanza, manca completamente un volontario atto ascrivibile ad un programma di riorganizzazione e manca, altresì, un qualsivoglia contratto di costituzione o traslazione di un diritto reale (5). Sicuramente quest’interpretazione appare ragionevole, poichè si conforma pienamente allo spirito ed alle finalità della riforma. Alcuni autori hanno contestato tale decreto perchè viziato da profili di irrazionalità (6). Da una parte, infatti, la normativa si occupa degli atti di riorganizzazione delle attività produttive ed ha lo scopo di agevolarle, di incentivarle e di abbattere le differenze fiscali; dall’altra parte, invece, l’applicazione dell’imposta sostitutiva è subordinata al fatto che l’atto riguardi semplicemente aziende o partecipazioni qualificate ed è irrilevante che da questo consegua una sostanziale riorganizzazione aziendale. Infatti, nulla impedisce che la riorganizzazione sia soltanto formale: non vi è alcuna correlazione tra l’applicazione dell’imposta sostitutiva in capo al cedente o al conferente e l’effettiva utilizzazione dell’azienda o delle partecipazioni in capo al cessionario o alla conferitaria, necessaria, quest’utilizzazione, al fine di ravvisare un atto di riorganizzazione di natura sostanziale. _________ 8/10/1997 n. 358, in Riv. dir. trib., 1998, I, p. 562; BUCCISANO, Regime tributario della cessione d’azienda, in AA. VV., I trasferumenti d’azienda, Milano, 2000, p. 822; ZIZZO, L’imposta sui redditi delle persone fisiche, in FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte speciale, Padova, 1997, p. 155. (5) Sul punto si veda anche, PAPARELLA, Riflessioni sulla nuova disciplina sostanziale della cessione di aziende (e di partecipazioni di controllo o di collegamento) e dello scambio di partecipazioni ai fini delle imposte sul redditi, in Riv. dir. trib, 1999, I, p. 358 e ss. (6) Cfr. BEGHIN, Le operazioni di riorganizzazione delle attività produttive, in MICCINESI, Commenti agli interventi di riforma tributaria, Padova, 1999, p. 335-336. 102 Di conseguenza, il D.Lgs. ha elevato a presupposto della disciplina in esame l’”oggetto” del contratto anzichè la sua “funzione”, allontanandosi così dalla ratio della normativa. Un altro aspetto di irrazionalità è dato dal fatto che, in molti casi, la cessione o il conferimento di singoli beni dell’attivo possa benissimo rientrare tra gli atti di riorganizzazione sostanziali. Si può pensare, ad esempio, all’atto di trasferimento del know how, di un diritto di privativa industriale, di un attrezzatura speciale difficilmente reperibile sul mercato. A queste operazioni, nonostante rientrino a pieno titolo in un programma di riorganizzazione, non è applicabile il D.Lgs n. 358/1997, ma solamente le regole comuni. Personalmente ritengo eccessivi i rilievi sin qui esposti; quello che conta, a mio avviso, è la presenza di un volontario atto di trasferimento a terzi, di un’azienda o di partecipazioni, che consenta all’acquirente di intraprendere una nuova attività economica o di ottimizzare quella già esercitata, prescindendo da ogni effettiva utilizzazione futura. Del resto, nel momento in cui il cedente o il conferente pongono in essere un’operazione, devono essere in condizione di sapere sin da subito se la plusvalenza potrà beneficiare o meno dell’imposta sostitutiva; appare dunque eccessivo vincolare quei soggetti a delle decisioni che appartengono unicamente alla sfera giuridica del cessionario o del conferitario. Credo, tuttavia, che il D.Lgs. sia criticabile per il silenzio che riserva al concetto di “volontà dell’imprenditore”, inteso come uno degli elementi cardine d’ogni programma di riorganizzazione. In effetti, con l’accoglimento dello schema del decreto, imperniato sull’oggetto piuttosto che sulla funzione dell’atto, c’è il rischio di ricondurre al concetto di “cessione” tutti quegli atti dell’autorità giudiziaria (ad esempio vendita forzata) o della pubblica amministrazione (ad esempio espropriazione per pubblica utilità), contrari alla volontà dell’imprenditore, che difficilmente ritengo collegabili ad un ..… 103 programma di riorganizzazione dell’attività produttiva (7). _________ (7) Cfr. BEGHIN, Op. ult. cit., p. 340; ZIZZO, Op. ult. cit., p. 155. 104 CAPITOLO 10 PLUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONE D’AZIENDA A TITOLO ONEROSO 10.1 Considerazioni generali. La cessione dell’azienda a titolo oneroso è disciplinata sia al comma 4 dell’art. 54 del T.U.I.R, in tema di rateizzazione, sia all’art.1 del D.Lgs. 358/1997, in tema di imposta sostitutiva. Il legislatore fiscale non ci offre una definizione del termine “azienda” e quindi, in mancanza, è necessario ricorrere ad altre norme e, più precisamente, all’art. 2555 del c.c., che definisce l’azienda come un complesso di beni organizzato per l’esercizio dell’impresa. L’Amministrazione finanziaria è intervenuta per precisare come l’azienda debba essere intesa alla stregua di una universitas di beni, materiali ed immateriali, e di rapporti giuridico-economici, suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività d’impresa; l’azienda non può perciò identificarsi nei singoli beni che la compongono (1). La cosa essenziale è che l’azienda, così intesa, costituisca un vero e proprio bene unitario da considerare, nell’accezione fiscale, suscettibile di produrre plusvalenze o minusvalenze in caso di _________ (1) Cfr. circ. min. n. 320/E del 19/12/1997, in Dir. prat. trib., 1997, p. 1626. In giurisprudenza, sulla nozione di “azienda”, cfr. Comm. trib. centr., 23/4/1991, dec. n. 3186, in Il fisco, 1991, p. 5678, secondo cui la cessione d’azienda, come intesa dall’art. 2555 c.c., presuppone che con i beni sia trasferita anche l’attività organizzata ad essa afferente e, precisamente, tutto quel complesso di relazioni commerciali e di rapporti giuridici inerenti, sottoposti e conseguenti. In dottrina, cfr. FERLAZZO NATOLI-PANUCCIO, Opificio, in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, pp. 89 e ss., 380 e ss., 406 e ss. 105 cessione. La cessione a titolo oneroso può realizzarsi in varie forme ma, tra queste, le più diffuse sono sicuramente quelle della vendita e del conferimento; in questo capitolo si tratterà della vendita con traslazione del diritto di proprietà, anche se è bene premettere sin da ora come siano emerse parecchie questioni in relazione alla costituzione o al trasferimento di un diritto reale di godimento (infra, 10.6). Dell’alienazione dell’azienda si occupano gli art. 2556-2560 del c.c.; con la stessa, il dante causa cede le attività, le passività, i diritti, i doveri ed i rapporti contrattuali che fanno parte o sono connessi all’azienda, esclusi quei componenti che non sono coinvolti nell’operazione, ed ha diritto al prezzo di cessione. Un problema che può emergere è che il contribuente potrebbe essere spinto a qualificare come “azienda”, un insieme di beni che non hanno le caratteristiche prima menzionate e questo al solo scopo di poter beneficiare del trattamento agevolato previsto dal D.Lgs. n. 358/1997. Non ci sono problemi se il cedente trasferisce l’intero patrimonio che ha impiegato per esercitare l’attività d’impresa; in questo caso la cessione dell’azienda è inequivocabile. Più incertezza si ha quando il cedente, al momento del trasferimento, decida di trattenere alcuni beni aziendali; si può pensare al caso in cui l’alienante conservi la proprietà di un bene strumentale per darlo successivamente in locazione allo stesso acquirente dell’azienda. Si ritiene che la cessione dell’azienda sussista se i beni ceduti siano idonei ad essere utilizzati al fine di svolgere l’attività imprenditoriale e se, di conseguenza, quelli trattenuti non siano in grado di alterare l’unità economica-funzionale del complesso aziendale (2). 106 Un’altra questione importante è capire se l’art. 1 del D.Lgs. n. 358/1997 sia applicabile anche alle cessioni che abbiano ad oggetto un ramo dell’azienda e non l’intera azienda. Il ramo d’azienda è rappresentato da un complesso coordinato di beni idoneo a consentire l’esercizio di una o più fasi della produzione, ma non dell’intera attività economica riconducibile ad un’azienda (3). Dal punto di vista letterale tale soluzione non sembra accoglibile, dato che il legislatore si riferisce esclusivamente all’azienda e non al ramo d’azienda. Dal punto di vista sostanziale, invece, sembra consentita, visto che il ramo aziendale ha le stesse caratteristiche di coesione funzionale dell’azienda ed, inoltre, la sua cessione può rientrare benissimo tra gli atti di riorganizzazione dell’attività produttiva. L’Amministrazione finanziaria ha accolto quest’ultimo orientamento, affermando che il concetto di “azienda” deve essere inteso come comprensivo di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa (4). 10.2 Determinazione della plusvalenza. Secondo l’art. 54, comma 5, T.U.I.R., le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di _________...... (2) In tal senso Corte di Cass., 21/10/1995, sent. n. 1003, in Riv. Giur. Ed., 1996, I, p. 381; BEGHIN, Op. ult. cit., p. 347 e ss. (3) Sulla nozione di “ramo d’attività”, cfr. Corte di giustizia CEE, 13/10/1992, n. 50/91, in Dir. prat. trib., 1993, II, p. 683, che definisce il “ramo di attività” come qualsiasi parte dell’impresa che possa essere considerata come un insieme organizzato di beni e di persone, idonea a concorrere alla realizzazione di una determinata attività. (4) Cfr. circ. min., n. 320/E, cit.; nello stesso senso, PESSINA e BOLLO, Cessioni e conferimenti d’azienda e di partecipazioni, in Il fisco, 1998, p. 81 e ss. Del resto, bisogna considerare che la Direttiva comunitaria n. 434/90/CEE, che si occupa delle operazioni di riorganizzazione transnazionale ed attuata mediante il D.Lgs. n. 544/1992 prima citato, trova applicazione anche per i rami d’attività, definiti come il complesso degli elementi attivi e passivi di un settore di una società costituente, dal punto di vista organizzativo, un’azienda indipendente in grado di funzionare con i propri mezzi. . 107 avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso, concorrono alla formazione del reddito d’impresa. E’ necessario premettere che la plusvalenza non va quantificata con riferimento ai singoli beni, ma all’intera azienda intesa come universalità, con la conseguenza che concorrono alla sua formazione non solo l’avviamento ed i beni strumentali e patrimoniali, ma anche quei beni che non sono suscettibili di generare plusvalenze, ma ricavi, come ad esempio le merci (5). Del resto, la cessione d’azienda rientra tra le operazioni di gestione straordinaria ed anche beni come le merci, che in periodo di gestione ordinaria generano ricavi, in sede di gestione straordinaria incidono sulla formazione dell’eventuale plusvalenza. In conseguenza di ciò, la plusvalenza è data dalla differenza positiva tra il prezzo di cessione ed il valore fiscale dell’azienda al momento della cessione. Per definire il prezzo di cessione bisogna tener conto della consistenza patrimoniale dell’azienda e della sua attitudine a produrre reddito. Per determinare la consistenza patrimoniale è necessario: * considerare la situazione patrimoniale contabile dell’azienda; * revisionare i singoli elementi attivi e passivi al fine di controllare il rispetto dei principi contabili; * aggiungere il valore di quei beni immateriali (per esempio, marchi) che non sono stati in precedenza contabilizzati; * i valori contabili degli elementi attivi non finanziari (per esempio, fabbricati, macchinari, _________.. (5) Cfr. nota min. n. 9/199 dell’8/2/1979, in Boll. trib., 1979, p. 634. 108 partecipazioni) devono essere convertiti in valori correnti (di stima o di mercato). Al patrimonio netto così rettificato deve essere aggiunto l’avviamento, il quale rappresenta proprio l’attitudine dell’impresa a produrre reddito. Più precisamente, l’avviamento viene considerato come un insieme di qualità positive (6) grazie alle quali un’azienda già operante può godere di una situazione privilegiata e, quindi, di un maggior reddito rispetto ad un’azienda di nuova costituzione; l’avviamento può essere visto anche come il maggior valore dell’impresa rispetto al valore di mercato dei singoli beni (7). La caratteristica essenziale di questo maggior valore è la sua insuscettibilità di essere espresso in bilancio; infatti, esso rileva, da un punto di vista sia contabile che fiscale, solamente a seguito della cessione dell’azienda e dovrà, per l’appunto, essere iscritto in contabilità da parte del cessionario. Bisogna precisare che l’avviamento può, soprattutto quando le qualità negative sono superiori a quelle positive, risultare anche negativo: si pensi al caso di un’azienda il cui buon nome è stato intaccato da un‘inchiesta giudiziaria. La normativa, come visto in precedenza, chiarisce espressamente che bisogna tener conto dell’avviamento al fine della determinazione della plusvalenza; c’è da dire che tale disposizione appare piuttosto inutile, dato che il prezzo di vendita pattuito comprende sempre l’avviamento dell’azienda _________ (6) Tali qualità possono consistere, ad esempio: - nell’organizzazione già sperimentata; - in un management esperto ed efficiente; - nel personale già addestrato; - nel nome già noto sul mercato; - nella presenza di una clientela già acquisita e di rapporti contrattuali vantaggiosi con i fornitori. (7) Cfr. Corte di Cass., 19/10/1995, sent. n. 10893, in Dir. prat. trib., 1996, II, pp. 419 e 505. 109 trasferita. Sempre in tema di avviamento, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che la determinazione del suo valore, nel caso di cessione d’azienda, trova fondamento soltanto dal confronto tra il prezzo pattuito ed il costo fiscalmente riconosciuto della stessa e non può discendere da presunzioni o da accertamenti induttivi circa il valore di mercato dell’azienda; questi ultimi sono invece utilizzabili ai fini dell’imposta di registro (8). C’è da dire che tale orientamento non è del tutto in assonanza con la giurisprudenza della Commissione tributaria centrale, la quale ha invece affermato che ai fini della tassazione Irpef ed Ilor, per la determinazione del valore d’avviamento nel caso di cessione d’azienda, sia legittimo ricorrere al valore di mercato della medesima definito sulla base di accertamenti induttivi (9). Al valore dell’azienda così determinato è necessario dedurre le attività non cedute, come avviene di solito per il denaro contante e le passività non accollate, si pensi ai debiti tributari. Tra le attività non cedibili si possono annoverare anche quelle immobilizzazioni rappresentate da costi pluriennali (per esempio costi d’impianto) che in sede di cessione perdono completamente valore. Una volta fissato il prezzo di cessione, dovrà essere definito il valore fiscale dell’azienda; quest’ultimo _________ (8) Cfr. nota min. n. 9/1437 dell’1/7/1978, in Dir. prat. trib., 1978, I, p. 1498; per la giurisprudenza cfr. Comm. trib. 2° grado di Alessandria, 15/12/1988, dec. n. 58, in Il fisco, 1989, p. 3507, secondo cui, mentre l’applicazione dell’imposta sui redditi deve avere riguardo al prezzo dell’alienazione realmente incassato, l’imposta di registro, invece, afferisce all’astratto valore venale del cespite ceduto; Corte di Cass., 17/2/1987, sent. n. 7837, in Il fisco, 1987, p. 6533: in tal caso, la Corte Suprema, dovendo decidere in tema di criteri di valutazione dell’avviamento ai fini delle plusvalenze, ha espressamente statuito che la plusvalenza debba identificarsi con la differenza tra il valore fiscalmente accertato ed il valore di cessione dell’azienda. (9) Cfr. Comm. trib. centr., 12/11/1985, dec. n. 9376, in Il fisco, 1986, p. 4495. 110 si determina operando per le attività e per le passività una valutazione sulla base dei criteri fiscali previsti per la determinazione del reddito. Le rimanenze di magazzino, ad esempio, dovranno essere valutate in base all’art. 59, T.U.I.R., i titoli, invece, in base agli artt. 61 e 66 e via dicendo. 10.3 Tipologie di tassazione. In relazione alla cessione d’azienda, il legislatore ha previsto diverse modalità di tassazione agevolata; ciò si spiega con il fatto che le plusvalenze, in questi casi, possono raggiungere importi molto elevati ed il sostegno dell’onere fiscale in un’unica soluzione con aliquote ordinarie potrebbe disincentivare questo genere d’operazioni. Le tipologie di tassazione agevolata sono tre: * tassazione ordinaria con rateizzazione della plusvalenza realizzata (art. 54, comma 4, T.U.I.R.); * tassazione separata della plusvalenza derivante da cessione di azienda possedute da persone fisiche per più di cinque anni (art. 16, comma 1, lett. g), T.U.I.R.); * imposta sostitutiva del 19% sulla plusvalenza derivante da cessione d’aziende possedute da persone fisiche e giuridiche da più di tre anni (art. 1 del D.Lgs. n. 358/1997). 10.4 Disciplina della rateizzazione nella cessione d’azienda. Come si è visto in precedenza (supra, 2.7), il contribuente ha la facoltà di imputare le plusvalenze, derivanti da cessione a titolo oneroso, nell’esercizio di realizzo e nei successivi, non oltre il quarto, sulla base di una ripartizione in quote costanti. Questa facoltà è riconosciuta al contribuente anche nei casi di cessione d’azienda ed appare, in ……….. 111 quest’ipotesi, ancor più giustificata, tenendo conto degli importi considerevoli che spesso raggiungono le plusvalenze. La disciplina della rateizzazione nella cessione d’azienda è identica a quella della cessione a titolo oneroso di beni ed entrambe trovano il loro fondamento nel comma 4 dell’art. 54. C’è da dire che per la cessione d’azienda sorge il problema di capire se per la determinazione del periodo di possesso minimo, pari a tre anni, si debba far riferimento all’anzianità di possesso dell’azienda, ovvero a quella dei singoli beni. La prima soluzione trova il suo fondamento nel principio secondo cui l’azienda è da considerare un bene unitario, un universitas rerum; la seconda, invece, si basa sulla considerazione che la norma agevolativa può trovare applicazione solo in relazione a beni posseduti per almeno tre anni ed appare, come tale, coerente con la ratio del comma 4 appena citato. Il Ministero delle finanze ha accolto la prima soluzione (10), precisando che al fine della determinazione del termine iniziale di decorrenza occorre far riferimento alla data in cui l’azienda è stata acquisita (a titolo di compravendita, di conferimento, di fusione...) o alla data in cui l’impresa è stata costituita, a prescindere dalla data d’ingresso dei singoli beni. Personalmente condivido la posizione ministeriale, ritenendo logico considerare l’azienda nella sua unicità e ricordando come il riferimento ai singoli beni avrebbe comportato delle difficoltà applicative difficilmente superabili. Il Ministero ha anche affermato che al fine di determinare il periodo di possesso minimo, nell’ipotesi di _________ (10) Cfr. Guida alla compilazione della dichiarazione dei redditi Mod. 760/94; circ. min. n. 320/E, cit. 112 costituzione di società di persone con conferimento di impresa familiare, bisogna tener conto del periodo in cui l’azienda è stata posseduta dall’impresa familiare e non solo del periodo di possesso presso la società (11). Quest’ultima può essere vista come un’eccezione alla regola secondo la quale il periodo di possesso debba aversi interamente presso il proprietario attuale. La medesima autorità ha, inoltre, precisato che in caso di aziende concesse in affitto o usufrutto, sempre al fine di vagliare la sussistenza del requisito triennale, si debba tener conto del periodo in cui l’azienda è stata concessa in affitto o in usufrutto (12). Da qui si desume che il possesso non deve essere necessariamente continuativo. Al fine dell’applicazione del beneficio della rateizzazione è necessario che il dante causa, a seguito della cessione, conservi la qualifica di imprenditore. Qualora l’imprenditore individuale, cedendo l’unica azienda di cui è titolare, dovesse perdere la qualifica di imprenditore, non potrà optare per la rateizzazione dell’eventuale plusvalenza, in quanto verrebbe a mancare, nei periodi d’imposta successivi, il reddito d’impresa in cui collocare tale elemento reddituale; la plusvalenza perciò, potrà concorrere a formare il reddito d’impresa solo nell’esercizio di realizzo della stessa (13). Un dubbio emerge nel caso in cui l’imprenditore inizi, subito dopo la cessazione dell’attività, una nuova attività. Si ritiene che in tale ipotesi la rateizzazione sia ammissibile, anche se, da un punto di vista strettamente formale, il titolare dell’impresa, perdendo la qualifica di imprenditore, non _________ (11) Cfr. circ. min. n. 73/E, cit. (12) Cfr. circ. min. n. 320/E, cit. (13) Cfr. risposta Ministero delle finanze a Interp. parl. n. 5-02237 del 12/6/1990, in Corr. trib., 1990, p. 1902. In tal senso anche LEO-MONACCHI-SCHIAVO, Op. cit., p. 803. 113 potrebbe giovarsi dell’agevolazione (14). Discorso diverso per l’imprenditore collettivo, poichè in tal caso è irrilevante la cessione dell’unica azienda; infatti la società o l’ente commerciale perdono la natura di imprenditori solamente se si estinguono e questo può avvenire solo in caso di scioglimento delle medesime. Una parte della dottrina ha contestato l’orientamento ministeriale: se, ai sensi dell’art. 8, comma 3, il riporto dell’eccedenza della perdita derivante dall’esercizio di imprese commerciali è possibile anche quando cessa l’esercizio dell’impresa, proprio perchè la perdita è computata in diminuzione del reddito complessivo, non si vede perchè un meccanismo simile non possa essere applicato alle plusvalenze (15). C’è da dire che quest’ultima interpretazione è criticabile; infatti, il comma 3 dell’art. 9 appare più che altro un’eccezione ad una regola che prevede l’imputazione esclusiva al reddito d’impresa di quei componenti relativi al medesimo reddito. 10.5 La tassazione separata. Ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. g), le plusvalenze derivanti da cessione d’azienda possono essere assoggettate a tassazione separata. Da un punto di vista soggettivo possono beneficiare di tale trattamento esclusivamente gli imprenditori _________ (14) Cfr. GHINI ed ANTIFORA, Op. cit., p. 171. (15) Cfr. MORONI, La plusvalenza a rate sopravvive all’impresa, in Il Sole-24Ore del 15/4/1988. A favore di quest’ultima interpretazione anche MICCINESI, Op. cit., p. 641; STEVANATO, La tassazione delle plusvalenze nei trasferimenti d’azienda a titolo gratuito, in Riv. dir. trib., 1992, I, p. 465, nt. 40: quest’ultimo autore, in particolare, si chiede per quale motivo la plusvalenza patrimoniale, nel periodo in cui si chiede la rateizzazione, non possa costituire l’unico elemento concorrente a formare il reddito d’impresa da dichiarare. 114 individuali ed è totalmente irrilevante che il dante causa perda, dopo la cessione dell’azienda, la qualifica di imprenditore. Bisogna precisare che il D.P.R. n. 597/1973 disponeva, in relazione ai redditi delle società di persone, l’assoggettamento alla tassazione separata delle quote spettanti a ciascun socio. Ora, invece, il comma 2 dell’art. 16 lo esclude espressamente. Condizione oggettiva per la tassazione separata della plusvalenza è il possesso dell’azienda per almeno cinque anni; è da ritenere che le considerazioni svolte in tema di periodo di possesso minimo nella rateizzazione, siano valide anche in quest’ipotesi La tassazione separata consiste nell’assoggettare la plusvalenza all’aliquota IRPEF a cui si ricollega la metà del reddito complessivo prodotto dal contribuente nei due esercizi antecedenti a quello di conseguimento della plusvalenza; qualora in uno dei due esercizi in questione non si sia realizzato reddito, è applicabile l’aliquota corrispondente alla metà del reddito acquisito nell’altro anno; qualora in nessuno dei due anni si sia avuto reddito, trova applicazione l’aliquota del primo scaglione IRPEF. Attraverso questo meccanismo l’imprenditore può ottenere un duplice beneficio: * assoggettare la plusvalenza ad un aliquota inferiore rispetto a quella applicabile con la tassazione ordinaria; * evitare il cumulo della plusvalenza con gli altri redditi percepiti, con il conseguente stemperamento degli effetti della progressività. L’applicazione di questa norma deve essere espressamente richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la plusvalenza è imputabile; in mancanza, si avrà l’assoggettamento a tassazione ordinaria. 115 In tema di tassazione separata sorgono alcune problematiche in caso di cessione di azienda gestita da impresa familiare (16). 10.6 L’imposta sostitutiva. Come già si è visto in precedenza (supra, 9.1), il D.Lgs. n. 358/1997 ha introdotto un regime opzionale di imposta sostitutiva e l’art. 1 del medesimo decreto richiama l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da cessione d’azienda a titolo oneroso. Il decreto aveva fissato la misura dell’imposta sostitutiva al 27% della plusvalenza realizzata, prevedendo la possibilità di poterla corrispondere in cinque rate annuali (di pari importo) senza interessi; tra l’altro il Ministero aveva precisato che la perdita della qualifica di imprenditore in capo al cedente (persona fisica), a differenza della stessa perdita in capo alle società oggetto di estinzione, non avrebbe comportato la decadenza del beneficio del pagamento rateale (17). La L. n. 342 del 21 novembre 2000 ha modificato il decreto in parola agli artt. 1 e 2, riducendo l’aliquota al 19%. In questo modo, quanto meno per i soggetti IRPEG, si realizza un sistema di tassazione del reddito più omogeneo, con la presenza di un’aliquota ridotta del 19% accanto a quella ordinaria del 37%. La stessa legge ha poi soppresso il regime rateale dell’imposta sostitutiva, prevedendo il pagamento della stessa in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza. _________ (16) Di tale questione mi occuperò in seguito (infra, 10.8). (17) Cfr. circ. min. n. 320/E, cit. 116 Anche in questo caso, come già si è visto in relazione alla tassazione separata, il contribuente deve espressamente richiedere l’applicazione di questa norma nella dichiarazione dei redditi connessa al periodo d’imposta in cui la plusvalenza è imputabile. Per meglio comprendere il confine tra la nuova e la vecchia disciplina dell’imposta sostitutiva, è necessario precisare che le modifiche apportate dalla L. n. 342 sono applicabili a decorrere dal periodo d’imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa. Per le plusvalenze realizzate in precedenza e, per le quali, si sia optato per il pagamento rateale, si continueranno a pagare le rate in base alla vecchia aliquota. Un problema sorge in relazione all’individuazione dell’ambito di applicazione soggettiva dell’imposta sostitutiva. Il citato art. 1, infatti, prevede l’esclusione del beneficio quando la plusvalenza sull’azienda sia realizzata nell’ambito del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa (18), ma nulla dice sui soggetti che possono avvantaggiarsi della sua applicazione. Si ritiene che possano fruire del regime sostitutivo non solo tutti quei soggetti che esercitino attività d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica o dal regime di contabilità ma, dall’altra parte, anche coloro che non sono imprenditori (19). Infatti, il riferimento fatto all’art. 54 del T.U.I.R., da parte dell’art. 1 del D.Lgs 358/1997 (20), rileva ai soli fini della determinazione della plusvalenza e non può essere assunto come criterio per _________... (18) Nei seguenti casi l’art. 125 prevede speciali regole di determinazione e tassazione del reddito d’impresa. (19) Cfr. PAPARELLA, Op. ult. cit., p. 369 e ss.; PESSINA e BOLLO, Op. cit., p. 82; BUCCISANO, Op. cit., p. 820 e ss. (20) Il rinvio si ha nella parte in cui dispone che il regime sostitutivo è applicabile solo alle plusvalenze determinate secondo i criteri previsti dall’art. 54 117 l’individuazione, tra coloro che producono reddito d’impresa, dei soggetti passivi dell’imposta (21); inoltre, il fatto che la norma non individui espressamente i soggetti, può avere il senso dell’irrilevanza della natura del soggetto passivo, della sua attività e della categoria reddituale di appartenenza della plusvalenza aziendale (22). Del resto poi, è la stessa Amministrazione finanziaria ad ammettere il vantaggio dell’imposta sostitutiva per quell’imprenditore individuale che, cedendo l’unica azienda precedentemente concessa in affitto o in usufrutto, consegua in questo modo un “reddito diverso” (infra, 10.9); simmetricamente, per identità di disciplina, è ragionevole estendere l’applicazione della normativa anche al nonimprenditore che ceda, a titolo oneroso, l’azienda precedentemente acquistata a titolo gratuito ai sensi del comma 5 dell’art. 54, il quale realizza una plusvalenza da “reddito diverso” ai sensi dell’art. 81, comma 1, lett. h-bis) (23). Presupposto d’applicabilità del regime sostitutivo è che l’azienda sia stata posseduta per un periodo di tempo di almeno tre anni. Si noti come questo requisito sia identico a quello richiesto per poter usufruire della rateizzazione della plusvalenza realizzata in caso di cessione dell’azienda ed a _________ (21) Cfr. PAPARELLA, Op. ult. cit., p. 369 e ss. Questo autore, a differenza degli altri tre citati nella nota precedente, sembra che ritenga determinante quel richiamo al fine di indirizzare il regime sostitutivo nei confronti degli imprenditori ma, allo stesso tempo, non lo ritenga determinante al fine di escludere da quel regime coloro che non esercitino attività d’impresa. (22) Cfr. PAPARELLA, Op. ult. cit., p. 369 e ss.; in senso implicitamente analogo sembra BEGHIN, La cessione ed il conferimento..., cit., p. 535. (23) Cfr. PAPARELLA, Op. ult. cit., p. 369 e ss. Per concludere il discorso sull’ambito di applicazione soggettiva dell’imposta sostitutiva, si può accennare alla disciplina dettata dal comma 4 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 358/1997 in riguardo alle società di persone: se le plusvalenze tassabili sono realizzate da società in nome collettivo o in accomandita semplice (o da società a queste assimilate), tale imposta, se viene esercitata l’opzione in sede di dichiarazione dei redditi, è dovuta dalle società stesse, esonerando i soci da qualsiasi incombenza. 118 quella disciplina si rinvia (supra, 10.4). Qui è necessario domandarsi se l’imposta sostitutiva possa essere applicata in caso di cessione di aziende non utilizzate, per almeno tre anni, dal proprietario, per l’esercizio dell’impresa. L’imprenditore infatti, può aver sospeso l’attività (ad esempio perchè vuole razionalizzarla) oppure può anche non averla affatto iniziata (ad esempio perchè in attesa di autorizzazioni o licenze). La risposta a questa domanda appare essere positiva per diverse ragioni (24): * l’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 358/1997, non richiede, al fine dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, l’utilizzazione concreta dell’azienda; * l’affermazione è pienamente conforme con la ratio del medesimo decreto, che vuole favorire le riorganizzazioni delle attività produttive in capo al cessionario dell’azienda; * la giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui l’azienda esiste anche dove l’attività non sia concretamente esercitata, purchè i beni ceduti rivelino idoneità all’esercizio dell’impresa (25). Parecchie critiche, infine, ha destato l’affermazione dell’Amministrazione finanziaria secondo cui la volontà del legislatore è quella di agevolare esclusivamente le ipotesi di trasferimento a titolo definitivo della proprietà dell’azienda escludendo, di conseguenza, dall’ambito applicativo della disposizione stessa, tutti quegli atti che comportino la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, quali, ad esempio, l’usufrutto dell’azienda (26). Questa interpretazione appare nettamente in contrasto, sia con i principi generali relativi alla _________ (24) Cfr. BEGHIN, Le operazioni di...,op. cit., p. 348-349. (25) Cfr. Corte di Cass., 13/12/1996, sent. n. 11149, in Boll. trib., 1997, p. 1830 e ss.; Corte di Cass., 19/7/1991, sent. n. 8032, in Boll. trib., 1992, p. 885 e ss. (26) Cfr. circ. min. n. 320/E, cit. 119 determinazione della plusvalenza nell’ambito del reddito d’impresa, sia con la ratio delle norme di favore di cui al D.Lgs. n. 358/1997 (27). Quanto ai principi generali, basta citare l’art. 9, ultimo comma, T.U.I.R., dal quale consegue che, ai fini fiscali, non vi è differenza tra il trasferimento di proprietà e la costituzione o il trasferimento di un diritto reale di godimento, se non ai fini della quantificazione della plusvalenza (supra, 2.1); l’Amministrazione finanziaria sembra che trascuri, senza apparenti ragioni, il contenuto di quella disposizione. In aggiunta di ciò, è necessario rilevare il netto contrasto tra l’interpretazione restrittiva proposta dall’Amministrazione e la ratio del D.Lgs. n. 358/1997, la quale è ispirata alla riorganizzazione delle attività economiche, a prescindere dagli strumenti giuridici a tal fine utilizzati. Infatti, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale di godimento sull’azienda possono a pieno titolo rientrare in un programma di riorganizzazione delle imprese, visto che si determina l’acquisto da parte di un soggetto di un diritto parziario sull’azienda, con la possibilità di utilizzare quest’ultima per l’esercizio dell’impresa. In conclusione, pare opportuno effettuare un confronto tra le tre diverse tipologie di tassazione. L’opzione per la tassazione ordinaria è conveniente quando le plusvalenze possono essere compensate con perdite di esercizio ovvero con perdite in esercizi precedenti riportate a nuovo o anche con prevedibili perdite in esercizi futuri poichè, in quest’ultimo caso, le quote rateizzate potranno essere esenti da tassazione. La convenienza persiste anche quando, con il realizzo di un reddito basso, _________ (27) Cfr. BEGHIN, Op. ult. cit., p. 352 e ss.; BUCCISANO, Op. cit., p. 821 e ss.; LUPI, Certezze..., op. cit., p. 549; ; PAPARELLA, Op. ult. cit., p. 365-366. 120 l’aliquota marginale di riferimento sia inferiore al 19%. L’imposta sostitutiva è invece più conveniente della tassazione ordinaria quando l’impresa gode di buona salute, percependo redditi di una certa consistenza, oppure ci sono prospettive buone per il futuro che non rendono vantaggiosa la rateizzazione. La tassazione separata appare più conveniente solamente quando è applicabile l’aliquota del primo scaglione (attualmente pari al 18,5%), altrimenti quella sostitutiva, che per molti versi ha oscurato la tassazione separata, appare sicuramente più vantaggiosa. 10.7 Cessione d’azienda con corrispettivo costituito da rendita vitalizia. Ipotesi molto interessante è quella della cessione d’azienda con corrispettivo costituito da rendita vitalizia, soprattutto per l’acceso dibattito sollevatosi in merito al suo trattamento fiscale. La rendita vitalizia è disciplinata agli artt. 1872-1881 del c.c. (28), ed in questo frangente interessa esaminare l’ipotesi in cui la stessa è costituita come contropartita ad un’alienazione aziendale. La Commissione tributaria centrale ha sostenuto che nel caso in questione non vi può essere alcun realizzo di plusvalenze o minusvalenze, fondando la decisione su due ragioni (29): * essendo indeterminato il corrispettivo della cessione dell’azienda, viene a mancare il termine di _________ (28) Essa è costituibile per donazione, per testamento ed a titolo oneroso; in quest’ultimo caso si è in presenza di un contratto aleatorio in cui una parte si impegna a versare delle rate di importo costante ma indefinite nel numero, essendo l’adempimento collegato alla vita di una persona, mentre l’altra parte si impegna ad adempiere ad una prestazione definita che consiste nell’alienazione di un bene mobile o immobile. (29) Cfr. Comm. trib. centr., 6/12/1989, dec. n. 1206, in Il fisco, 1990, p. 1946; in tal senso anche Comm. trib. centr., 11/6/1997, dec. n. 3101, in Dir. prat. trib., 1998, II, p. 1519. In dottrina cfr. MONARCA, Cessione d’azienda a fronte di costituzione di rendita vitaliza, in Corr. trib., 1997, p. 3188-3190.; JORIO, La tassazione della rendita vitalizia costituita a fronte della cessione di azienda, in Il fisco, 1998, p. 3756; PAPARELLA, Op. ult. cit., p. 368. 121 raffronto per la determinazione dell’eventuale plusvalenza; * la rendita vitalizia, ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. h), T.U.I.R., costituisce “reddito assimilabile a quelli di lavoro dipendente” e, come tale, tassabile in base alle norme relative a questa tipologia di redditi; se si dovesse assoggettare ad imposta anche la plusvalenza, si darebbe vita ad un evidente caso di doppia imposizione fiscale ai sensi dell’art. 127. In definitiva, il citato art. 47, essendo di natura speciale, sottrae la rendita vitalizia dall’applicazione delle altre disposizioni contenute nel T.U.I.R. Diverso avviso è stato espresso dall’Amministrazione finanziaria (30). In particolare, viene contestata l’interpretazione secondo cui la tassazione della plusvalenza comporterebbe una doppia imposizione fiscale. Secondo la presente scuola di pensiero infatti, quest’ultima è esclusa dalla presenza di due autonomi presupposti autonomamente rilevanti: il primo, rappresentato dalla plusvalenza che si realizza all’atto di cessione dell’azienda; il secondo, costituito dalla rendita vitalizia che, configurando un reddito assimilabile a quelli di lavoro dipendente, è come tale anch’esso autonomamente tassabile. E’ inoltre necessario considerare che nella rata della rendita vitalizia costituita a favore del cedente si possono individuare tre componenti: una prima quota che rappresenta il rientro del capitale (pari cioè al costo del bene ceduto), un’altra quota che configura la plusvalenza realizzata per effetto della cessione _________ (30) Cfr. ris. Dir. Reg. Lazio n. 13212 del 5/7/1995, in Dir. prat. trib., 1995, I, p. 425, nonchè ris. Dir. Reg. Campania n. 5792 del 29/7/1997, in Il fisco, 1998, p. 3803. In dottrina cfr. NUSSI, In tema di rendita vitalizia, ovvero aleatorietà della misura del corrispettivo nell’imposizione sui redditi, in Riv. dir. trib., 1993, I, p. 107; MARCHESE, In tema di tassazione dell’avviamento derivante da cessione d’azienda contro costituzione di rendita vitalizia, in Dir. prat. trib., 1990, II, p. 525; GHINI ed ANTIFORA, Op. cit., p. 163 e ss. 122 e la parte residua che esprime il reddito derivante dalla rendita. In tale ottica, l’art. 48-bis, comma 1, lett. c), prevede la tassazione della rendita al 60% del suo ammontare, individuando forfettariamente in tale percentuale la componente reddituale; il residuo 40% esprime in parte il valore del capitale che viene restituito con le rate (componente che per natura non è assoggettato a tassazione) ed in parte la plusvalenza. In questo modo, la tassazione di quest’ultima non comporta alcuna doppia imposizione fiscale. La decisione è stata contestata anche nella parte in cui è indicata la mancanza del termine di raffronto quale ragione dell’intassabilità. In realtà, una volta che si ha cognizione del fatto che il 40% costituisce la quota presunta del capitale reintegrato con il pagamento delle rate, sarà possibile, attraverso l’ausilio della matematica attuariale, determinare l’importo della plusvalenza (31). L’orientamento dell’Amministrazione finanziaria non appare condivisibile per due ragioni: * la determinazione della plusvalenza in base al ricorso alla matematica attuariale costituisce uno stumento arbitrario che non ha alcun fondamento normativo; del resto, lo stesso art. 54, comma 2, fa espresso riferimento al corrispettivo che, nella fattispecie, è per natura oggettivamente indeterminabile ed incerto a causa dell’aleatorietà della rendita vitalizia. Inoltre, si correrebbe il rischio di avere un’anticipazione d’imposta su di un reddito molto presunto, una circostanza, quest’ultima, difficilmente accettabile sotto il profilo costituzionale; * la disposizione che riduce la tassazione della rendita vitalizia al 60% ha carattere generale, nel senso _________ (31) Dovrà essere dapprima calcolato il valore attuale della rendita vitalizia ed, in un secondo momento, l’eventuale plusvalenza generatasi, confrontando il 40% del valore attuale della rendita con il valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda. 123 che non si riferisce specificatamente al negozio di cessione d’azienda ed, allo stesso tempo, non introduce assolutamente alcun metodo di forfettizzazione che sia teso ad eliminare un fenomeno di doppia tassazione nel caso di specie (32). Alla luce di quanto detto, pare quindi che l’Amministrazione finanziaria abbia forzato oltre ogni limite l’intenzione del legislatore, giungendo a delle conclusioni che paiono fondarsi su una tesi assolutamente preconcetta, basata sulla volontà di tassare una plusvalenza che non esiste. Bisogna infine aggiungere che l’orientamento favorevole all’imposizione appare oggi ancor più inammissibile a causa dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 47/2000. In particolare, questa disposizione, con efficacia a decorrere dall’1/1/2001, ha abrogato l’ultimo periodo della lett. c) dell’art. 48-bis che prevedeva la tassazione della rendita vitalizia al 60%, comportando, come conseguenza, la tassazione dell’intero importo della rendita. 10.8 Cessione d’azienda gestita da impresa familiare. Aspetti problematici emergono qualora le plusvalenze da cessione d’azienda siano realizzate da un’impresa familiare. L’impresa familiare non è altro che un’impresa individuale in cui, accanto al titolare, operano i collaboratori familiari. Ai sensi dell’art. 230-bis del c.c., i collaboratori familiari che prestano in modo continuativo la propria opera nella famiglia o nell’impresa, hanno diritto a partecipare, oltre che agli utili dell’impresa ed _________ (32) Sulle critiche avanzate contro l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria cfr. MONARCA, Op. cit., p. 31883190.; JORIO, Op. cit., p. 3756. 124 ai beni acquistati, anche agli incrementi dell’azienda, compreso l’avviamento, in proporzione alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto. Sul piano fiscale, l’art. 5, comma 4, TUIR, prevede che i redditi delle imprese familiari di cui all’art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, siano imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. L’applicazione della suddetta disposizione è subordinata al rispetto di tre condizioni, tra le quali spicca quella indicata alla lett. b), secondo cui la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore deve recare l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d’imposta. Lo stesso T.U.I.R. ha poi espressamente disposto l’imputazione ai collaboratori familiari dei proventi conseguiti nella liquidazione ordinaria (art. 124, comma 2), nel fallimento e nella liquidazione coatta (art. 125, commi 1 e 3); nulla è invece stato previsto per i proventi derivanti da cessione d’azienda. Il problema è, quindi, stabilire se il criterio d’imputazione previsto dall’art. 5, comma 4, possa essere utilizzato anche per le plusvalenze da cessione d’azienda familiare. Coloro che danno una soluzione negativa a tale quesito, sostengono la necessità di un’integrale tassazione delle plusvalenze in capo al titolare dell’impresa (33). _________ (33) Cfr. LEO-MONACCHI-SCHIAVO, Op. cit., p. 302-303; NUSSI, L’imputazione del reddito nel diritto tributario, Padova, 1996, p. 397. 125 Costoro fondano la loro tesi sulla natura individualistica dell’impresa familiare; in questo quadro, gli incrementi riconosciuti ai collaboratori familiari consistono in mere attribuzioni patrimoniali che attengono al rapporto tra il titolare dell’impresa familiare ed i collaboratori e che non rilevano per questi ultimi ai fini reddituali; il reddito, infatti, farebbe capo al solo imprenditore. Questi autori poi, fanno derivare l’opportunità della tassazione in capo al solo titolare, non solo dalla mancanza di un’espressa disposizione normativa in merito, ma anche dalla presenza, all’opposto, di disposizioni particolari contenute negli artt. 124 e 125, che contemplano casi diversi dalla cessione dell’azienda. Gli stessi continuano evidenziando come l’accoglimento di quest’orientamento dovrebbe comportare, allo scopo di garantire una disciplina uniforme, la revisione normativa degli artt. 124 e 125 inerenti la liquidazione ordinaria e concorsuale, con la previsione della tassazione delle plusvalenze in rassegna solo in capo al titolare dell’impresa familiare. Evidenti paiono i benefici generali che ne derivano, visto che verrebbero eliminate le difficoltà date dall’individuazione dei criteri di ripartizione, tra titolari e collaboratori, della plusvalenza da cessione. Il Ministero delle finanze, con un apposito provvedimento, ha fatto sapere di pensarla diversamente, negando la tesi dell’imputazione unisoggettiva (34). Secondo l’Amministrazione finanziaria, la plusvalenza realizzata dalla cessione dell’azienda deve essere ripartita tra il titolare dell’impresa ed i collaboratori familiari. _________ (34) Cfr. nota min. n. 984/E del 17/7/1997, in Boll. trib., 1997, p. 1232 e ss. In commento al provvedimento ministeriale si veda LAMEDICA, L’impresa familiare torna alla ribalta?, in Corr. trib., 1997, p. 3211; Nuove regole portano in primo piano l’impresa familiare, in Corr. trib., 1997, p. 3415; l’autore accoglie con favore il provvedimento ministeriale. 126 In particolare, sulla base del richiamo al criterio civilistico contenuto nell’art. 230-bis c.c., essa ritiene che debbano imputarsi ai collaboratori familiari gli incrementi patrimoniali, compreso l’avviamento, formatisi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di costituzione dell’impresa familiare; per il Ministero delle finanze detta imputazione va effettuata in misura proporzionale alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato. Al fine poi di individuare i collaboratori a cui imputare la plusvalenza realizzata, si precisa che sono tali coloro che prestano la propria opera nell’impresa alla data della sua cessione. L’orientamento ministeriale appare del tutto ragionevole, anche se sorgono delle difficoltà in relazione all’individuazione di una specifica disposizione normativa fiscale che si ponga a suo fondamento (35). Quest’ultima potrebbe essere rinvenuta nel comma 4 dell’art. 5, dove ci si occupa in modo generale della ripartizione dei redditi delle imprese familiari; ci si chiede perchè le plusvalenze delle aziende che, ai sensi dell’art. 54, costituiscono una forma di reddito d’impresa, non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del citato art. 5 (36). La stessa mancanza di disposizioni particolari, quali quelle contenute negli articoli 124 e 125 del T.U.I.R., che disciplinino la cessione dell’azienda familiare, non può porsi a fondamento della negazione della tesi ministeriale, tenendo conto che quelle norme sarebbero giustificate da semplici esigenze di completezza che avrebbero spinto il legislatore a predisporre una disciplina organica della liquidazione e del fallimento ad integrazione del citato art. 5. _________ (35) Basti pensare che la stessa Amministrazione finanziaria, attraverso il richiamo, ai fini fiscali, del criterio civilistico fissato dall’art. 230-bis, sembra ammettere implicitamente l’assenza di una specifica normativa fiscale che disciplini la materia. 127 E’ pure criticabile il richiamo alla concezione individualistica dell’istituto quale punto cardine alla base dell’integrale tassazione della plusvalenza in capo al titolare; infatti, l’imputazione pro-quota dei redditi ordinari delle imprese familiari non può influenzare la natura giuridica individualistica dell’istituto e, quindi, lo stesso discorso dovrebbe essere fatto anche per i redditi straordinari (37). C’è inoltre da considerare che l’accoglimento della tesi dell’imputazione unisoggettiva fa sorgere dei dubbi di legittimità costituzionale. Infatti, accogliendo la suddetta tesi, c’è il rischio di attribuire al titolare dell’impresa un ruolo di sostituto d’imposta molto simile a quello rivestito dal datore di lavoro nei rapporti con il lavoratore dipendente, con la differenza che si avrebbe una figura di sostituzione non prevista dalla legge e, quindi, in contrasto con l’art. 23 Cost., il quale detta espressamente una riserva di legge in materia tributaria (38). Tuttavia, è pur vero, come affermano coloro che sostengono la tesi dell’imputazione unisoggettiva, che sussiste una totale incertezza normativa in ordine all’individuazione dei criteri per la ripartizione della plusvalenza. Lo stesso art. 5, comma 4, lett. b), sostiene espressamente che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari debbano essere proporzionate alla qualità e quantità del lavoro svolto, nel periodo d’imposta. Appare abbastanza chiaro come questa norma non si possa riferire alla ripartizione di una plusvalenza da cessione d’azienda, dato che non è possibile affidarsi al parametro del lavoro svolto nel periodo d’imposta, ma è necessario riferirsi al lavoro complessivamente svolto nell’impresa _________ (36) Cfr. VERSIGLIONI, Aspetti fiscali del trasferimento dell’azienda gestita da impresa familiare, in Riv. dir. trib., 1991, I, p. 405 e ss. (37) In tal senso, CERNIGLIARO DINI, Aspetti fiscali del diritto di famiglia, in Dir. prat. trib., 1975, I, p. 1345; MULE’, Imputazione dei redditi nell’impresa familiare ai fini dell’imposizione sul reddito, in Dir. prat. trib., 1985, I, p. 319 e ss. (38) Cfr. VERSIGLIONI, Op. ult. cit., p. 408-409. L’autore si occupa anche di un possibile contrasto con l’art. 53 Cost. e, più precisamente, con i principi della personalità e progressività in esso contenuti. 128 dal momento in cui il familiare è divenuto collaboratore ai sensi della normativa fiscale. Tra l’altro, di tale problematica, hanno avuto modo d’occuparsi gli ispettori compartimentali delle imposte dirette, sia con riferimento alla normativa previgente, sia a quella del T.U.I.R., individuando dei principi a cui ci si deve uniformare nella specifica materia (39). Bisogna comunque dire che eventuali difficoltà nella ripartizione, tra titolare e collaboratori, della plusvalenza da cessione, costituiscono un inconveniente pratico, oltretutto relativo al quantum della divisione, che non appare idoneo ad inficiare la tesi dell’imputazione plurisoggettiva. Ulteriori aspetti problematici emergono in relazione all’applicazione, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. g), della tassazione separata alla plusvalenza da cessione. Seguendo la tesi dell’imputazione unisoggettiva, la tassazione separata si avrebbe interamente in capo al titolare del’impresa, quindi non sorgerebbe alcun problema di fondo. Seguendo invece la tesi opposta, ci si domanda come debba applicarsi la tassazione separata; più precisamente, ci si chiede se la tassazione separata debba colpire solo la quota di reddito imputabile al titolare dell’impresa oppure anche quella imputabile ai _________ (39) Alcuni dei principi enunciati dalla Conferenza tenutasi il 19 e 20 novembre 1987, si possono citare in modo riassuntivo: * ai collaboratori familiari vanno imputati gli incrementi patrimoniali, compreso l’avviamento. Detta imputazione va effettuata in proporzione alle quote di partecipazione all’impresa familiare risultanti dall’atto costitutivo fino al periodo d’imposta 1982 ed anche in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato nell’impresa stessa e nella famiglia a partire dal successivo periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 3 della L. 25 novembre 1983, n. 649; * l’imputazione ai collaboratori familiari va effettuata anche quando le plusvalenze patrimoniali, realizzate a seguito di cessione d’azienda, siano suscettibili di tassazione separata, ricorrendo le condizioni, a norma del comma 5 dell’art. 54; * al titolare dell’impresa deve essere imputata la restante quota ed anche quella attribuibile, ai sensi dell’art 230-bis, ai collaboratori che abbiano prestato la propria opera soltanto nella famiglia, limitatamente a quella formatisi a decorrere dal periodo d’imposta 1985, data in cui diventa operativa la nuova disposizione introdotta dal D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella L. 17 febbraio 1985, n.17; * al titolare dell’impresa vanno imputate anche le maggiori plusvalenze accertate dall’Ufficio in sede di controllo. 129 collaboratori familiari. A rigor di logica, la seconda risposta appare più ragionevole, ma il comma 2 dell’art. 16 non brilla certo per chiarezza, dato che, al fine della determinazione dei soggetti che possono beneficiare del regime agevolativo, parla espressamente di redditi “conseguiti da persone fisiche nell’esercizio di impresa commerciale”, ma non precisa se, nell’ambito dell’impresa familiare, si debba annoverare tra quelle persone fisiche solo il titolare-imprenditore oppure anche i collaboratori familiari. In definitiva, reputo maggiormante condivisibile l’orientamento ministeriale, soprattutto perchè estremamente razionale ed equilibrato, ma non si può omettere dal dire come attorno a questa interpretazione regni una notevole incertezza normativa che può far ben comprendere i dubbi di coloro che la criticano. Urge quindi un intervento del legislatore che predisponga per la cessione d’azienda familiare una disciplina speciale analoga a quella contenuta nei citati articoli 124 e 125 del T.U.I.R. o che, quantomeno, chiarisca quali siano i criteri per la ripartizione degli incrementi aziendali ai collaboratori familiari, anche perchè il generico riferimento, da parte del Ministero, ai criteri enunciati nell’art. 230-bis, non può assolutamente bastare a fugare i dubbi sull’argomento. 10.9 Cessione dell’azienda concessa in affitto o in usufrutto. Altro caso speciale è quello della cessione totale o parziale dell’azienda avvenuta in costanza del rapporto d’affitto o di concessione in usufrutto (40). _________ (40) Sull’usufrutto d’azienda si veda l’art. 2561 del c.c.; sull’affitto d’azienda si veda invece l’art. 2562 del c.c. 130 Per determinare il trattamento che subiscono le plusvalenze da cessione è necessario distinguere tra due ipotesi: * l’azienda affittata o concessa in usufrutto è l’unica posseduta dall’imprenditore; * l’azienda affittata o concessa in usufrutto non è l’unica posseduta dall’imprenditore. Nel primo caso la plusvalenza realizzata costituisce, ai sensi dell’art. 81, lett. h), un “reddito diverso”, poichè l’imprenditore, nel momento in cui concede l’azienda in affitto o in usufrutto, perde la qualifica di imprenditore; nel secondo caso invece, concorre alla formazione del reddito d’impresa. Questa distinzione è valida esclusivamente per gli imprenditori individuali, nonchè per i soggetti non residenti e per gli enti non commerciali, perchè per gli altri soggetti vi è l’imputazione del componente reddituale al reddito d’impresa. Una questione che si pone, sempre in riferimento alla cessione dell’azienda affittata o concessa in usufrutto, è quella della quantificazione della plusvalenza. In merito, la Corte di Cassazione ha, in più occasioni, affermato che le discipline giuridiche dell’affitto e dell’usufrutto d’azienda configurano la stessa come un complesso di beni organizzato e coordinato per l’esercizio dell’impresa, e non come una pluralità di elementi (41); in conseguenza di ciò, tutti i beni apportati dall’affittuario o dall’usufruttuario per l’esercizio dell’impresa sono assorbiti nel patrimonio aziendale e devono ritenersi, di regola, appartenenti al proprietario dell’azienda, salvo patto contrario. Del resto, l’affittuario/usufruttuario ha diritto, al termine dell’affitto o dell’usufrutto, solamente ad un conguaglio in denaro pari alla differenza di valore esistente nel patrimonio _________ (41) Cfr. Corte di Cass., 10/2/1968, sent. n. 455, in Dir. prat. trib., 1968, II, p. 136. 131 aziendale rispetto al momento iniziale della consegna dell’azienda, il tutto sulla base dei dati inventariali. Un discorso analogo deve essere fatto per l’avviamento, il quale rappresenta un elemento costitutivo dell’azienda indipendentemente dalla circostanza che alla sua evoluzione abbia contribuito la persona dall’affittuario/usufruttuario (42). In definitiva, sia i beni apportati, sia l’avviamento, saranno coinvolti nella cessione dell’azienda. Si ritiene, inoltre, che si debba tener conto, ai fini della determinazione della plusvalenza, anche degli ammortamenti effettuati dall’affittuario/usufruttuario; infatti, appare logico considerarli in sede di cessione dei beni, in quanto misurano il logorio fisico dei beni medesimi (43). Le plusvalenze emergenti in sede di cessione devono ritenersi conseguite interamente dal proprietario dell’azienda; a supporto di tale assunto anche la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che l’aumento di valore di un’impresa o di un’azienda spetti, alla fine di un rapporto di locazione o di società, al titolare esclusivo di tale impresa o azienda (44). A questo punto è necessario esaminare il rapporto esistente tra l’affitto (o usufrutto) d’azienda e l’imposta sostitutiva. Un problema è capire se di quest’imposta possa beneficiare l’imprenditore individuale che cede l’unica azienda posseduta in costanza del rapporto d’affitto o d’usufrutto, tenendo conto che l’eventuale plusvalenza realizzata costituisce “reddito diverso” e non reddito d’impresa. _________ (42) Cfr. Corte di cass., 9/7/1957, sent. n. 2709, in Giur. it., 1958, I, p. 454. Tale sentenza rafforza quel principio, affermando che, alla cessazione del contratto d’affitto, l’avviamento rientra nella disponibilità del proprietario. (43) Cfr. GHINI ed ANTIFORA, Op. cit., p. 172,; LEO-MONACCHI-SCHIAVO, Op. cit., p. 815. (44) Cfr. Corte di Cass., 13/5/1943, sent. n. 1160, in Riv. dir. comm., 1945, II, p. 19. 132 Si ritiene di dovere dare risposta positiva a tale quesito (45), dato che è pienamente in linea con la ratio della nuova disciplina in tema di tassazione della cessione d’azienda, in quanto le operazioni suddette ben possono inquadrarsi in un processo di riorganizzazione delle imprese. In tale ottica, è del tutto indifferente per il cessionario che la plusvalenza confluisca, per il cedente, nel reddito d’impresa o nei “redditi diversi”. Nello stesso senso si esprime anche l’Amministrazione finanziaria ove afferma che l’imposta sostitutiva si applica anche in caso di cessione dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale che abbia concesso in affitto o in usufrutto l’azienda medesima, ferma restando, ovviamente, l’ulteriore condizione del possesso triennale (46). Questa conclusione, del resto, è giustificata dal fatto che, con l’affitto o l’usufrutto dell’unica azienda, non vi è l’estinzione dell’impresa in capo al concedente, ma una mera sospensione dell’esercizio dell’impresa, con la conseguente necessità di determinare la plusvalenza ai sensi dell’art. 54 (47). _________ (45) Cfr. BUCCISANO, Op. cit., p. 826; BEGHIN, Le operazioni..., op. cit., p. 350. (46) Cfr. Circ. min., n. 320/E, cit. (47) Cfr. STEVANATO, Inizio e cessazione dell’impresa nel diritto tributario, Padova, 1994, p. 348 e ss. 133 CAPITOLO 11 IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA A TITOLO GRATUITO 11.1 L’imponibilità della cessione d’azienda a titolo gratuito. La donazione d’azienda è una fattispecie che ha suscitato in passato un vivace dibattito dottrinale, ma anche giurisprudenziale, in relazione alla sua sottoposizione all’art. 54, comma 2, lett. d), T.U.I.R. Parte della dottrina sosteneva l’intassabilità delle plusvalenze da donazione d’azienda, ravvisandone il fondamento normativo nel comma 5 dell’art. 54, secondo cui concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione onerosa (1). Secondo tale tesi, questa norma avrebbe natura speciale e su di essa si fonderebbe la tassazione della cessione a titolo oneroso dell’azienda, escludendo in modo assoluto l’imposizione delle altre plusvalenze d’azienda non espressamente menzionate. Questa posizione è stata fortemente contestata da chi ritiene che l’espressa previsione della cessione onerosa dell’azienda sia intesa a chiarire l’ovvia alternatività esistente tra il regime della rateizzaione delle plusvalenze e la possibilità di richiedere la tassazione separata ai sensi del citato comma 5. Il _________ (1) Cfr. LEO-MONACCHI-SCHIAVO, Op. cit., 1990, p. 186; MONACO, Le plusvalenze patrimoniali (art. 54 T.U.I.R.), in Il fisco, 1990, p. 4269-4270; D’AMATI, La cessione d’azienda, Circolare del Corriere tributario n. 12 del 1991, X. In giurisprudenza, Comm. trib. centr., 6/12/1989, dec. n. 1206, in Il fisco, 1990, p. 1946, secondo cui, perchè il valore di avviamento possa essere tassato, la cessione d’azienda deve essere effettuata a titolo oneroso ed è necessario che sia percepita una plusvalenza; Comm. trib. centr., 23/11/1993, dec. n. 1530, in Riv. dir. trib., 1995, II, p. 162 e ss; Comm. trib. centr. 11/5/1994, dec. n. 1530, in Corr. trib., 1994, p. 2190. . 134 quinto comma, nella prima parte, sarebbe quindi una norma inutile, meramente confermativa di un principio già presente nel sistema; infatti le plusvalenze sarebbero pur sempre tassabili ai sensi del primo comma dell’art. 54 (2). Altra parte della dottrina, invece, sosteneva la piena tassabilità della cessione gratuita d’azienda in quanto configurabile come “destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”, ai sensi dell’art. 54, comma 1, lett. d) (3). Infatti, se per “destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’imprea” si intende l’estraneazione dei beni aziendali rispetto alla sfera dell’impresa, e la loro destinazione a fini diversi dal fine imprenditoriale di produzione del reddito, non dovrebbe esservi alcun dubbio che la cessione a titolo gratuito dell’intera azienda integri una tale ipotesi. Una terza interpretazione era quella che si fondava sulla teoria dell’”oggettivizzazione” del regime dei beni d’impresa. In particolare si sosteneva la riconducibilità del concetto di “destinazione a fini extraimprenditoriali” ai singoli beni, ma non al complesso aziendale (4). Questa teoria si fondava sul fatto che l’azienda rileva in senso statico, cioè come complesso di beni organizzati e coordinati al fine dell’esercizio di un’impresa; con il trasferimento dell’intera azienda, i singoli componenti patrimoniali mantengono la loro qualità di “beni relativi all’impresa”, in quanto _________ (2) Cfr. STEVANATO, La tassazione delle plusvalenze nei trasferimenti d’azienda a titolo gratuito, in Riv. dir. trib., 1992, I, p. 453 e ss.; PAPARELLA, Brevi note sul regime fiscale dei trasferimenti d’azienda a titolo gratuito, in Riv. dir. trib, 1995, I, p. 164 e ss.; MICCINESI, Op. cit., p. 651 e ss. (3) Cfr. MICCINESI, Op. cit., p. 651 e ss. In giurisprudenza, Comm. trib. centr., 4/6/1991, dec. n. 4369, in Il fisco, 1991, p. 6799, secondo cui, la cessione gratuita d’azienda alla moglie ed ai figli costituisce realizzo di plusvalenza in quanto è configurabile una destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa; Comm. trib. centr., 19 novembre 1992, dec. n. 6284, in Dir. e prat. trib., 1993, II, p. 593. (4) Cfr. STEVANATO, Op. ult. cit., p. 458 e ss.; LUPI, Diritto tributario (parte speciale), Milano, 1994, p. 200; MARRONE, Acquisto di azienda: come valorizzare i singoli beni ricevuti, in Rass. trib., 1994, I, p. 987; POTITO, Op, cit., p. 351. 135 non mutano le loro caratteristiche economico-funzionali di beni idonei a raggiungere la finalità imprenditoriale, a prescindere dal fatto che un’attività sia effettivamente esercitata; in definitiva, si è quindi in presenza di un’incompatibilità tra il concetto di “destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa” e la nozione di “azienda”. E’ comunque importante precisare che l’accoglimento di questo orientamento non comporta l’irrilevanza fiscale delle plusvalenze d’impresa, ma la loro tassazione al momento della successiva cessione onerosa da parte del beneficiario. Addirittura, lo stesso donatario non-imprenditore, nel caso in cui avesse proceduto a liquidare l’azienda senza proseguire l’attività esercitata dal dante causa, avrebbe realizzato plusvalenze o minusvalenze d’impresa. Accanto alla questione sull’imponibilità dei trasferimenti gratuiti d’azienda, si è peraltro messo in dubbio che le successioni mortis causa, a titolo universale, nei beni dell’impresa, possano costituire forme di “destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”. Infatti, quel tipo di destinazione esprimerebbe la volontaria sottrazione dei beni alla funzione di strumento dell’attività imprenditoriale e, perciò, le successioni, le quali mancano di tale volontarietà, non potrebbero essere assoggettate alla disciplina delle donazioni prevista dall’art. 54, comma 1, lett. d) (5). Altra parte della dottrina ha invece sostenuto che le considerazioni svolte a proposito delle donazioni d’azienda valgono anche per le ipotesi di successione dell’imprenditore individuale, ritenendo assolutamente ininfluente il profilo volontaristico; accogliendo questo orientamento si avrebbe, quindi, una disciplina uniforme per le donazioni e le successioni d’azienda (6). _________ (5) Cfr. FALSITTA, La tassazione..., op,. cit., p. 92 ss.; DI TANNO, Op. cit., p. 1213; TINELLI, Il reddito d’impresa nel diritto tributario, Milano, 1991, p. 138; LUPI, Op. ult. cit.,p. 152-153. (6) Cfr. MICCINESI, Op. cit., p. 651 e ss. Secondo il pensiero dell’autore, la successione era un’operazione idonea ..………. 136 11.2 Trattamento della donazione d’azienda e della successione mortis causa nell’art. 54. Il lungo dibattito si è trascinato nel tempo finchè con l’art. 3, comma 5, L. n. 662 del 23 dicembre 1996, è stata data una disciplina alla materia. Con questo articolo è stato aggiunto un intero periodo all’art. 54, comma 5, T.U.I.R., il quale dispone che il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa, purchè l’azienda sia assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del danta causa. Con questa norma si è voluto agevolare il passaggio generazionale delle tante imprese individuali, evitando, da una parte, che un eccessivo carico fiscale impedisca agli eredi o donatari di proseguire l’attività, obbligandoli a liquidare i beni aziendali per far fronte ai debiti tributari; dall’altra parte, non si è voluto rinunciare alle imposte latenti sui plusvalori aziendali maturati in capo all’imprenditore, poichè questi emergeranno al momento dei successivi trasferimenti di beni (7). Il testo della disposizione si riferisce solamente ai trasferimenti di azienda e, quindi, si ritiene di escludere dal suo ambito di applicazione le cessioni di quote di azienda; questo discende da ragioni formali, infatti la norma non si occupa di tal ultime cessioni, ma anche da ragioni sostanziali, poichè l’agevolazione è rivolta all’azienda nella sua globalità in vista della continuazione dell’attività da parte dei beneficiari (8). La norma è applicabile ai trasferimenti aziendali mortis causa o per atto gratuito ai familiari, prevedendo per i due istituti una disciplina uniforme che consente di porre fine a quella diatriba tra _________ a generare plusvalenze tassabili allo stesso modo delle donazioni. (7) Cfr. STEVANATO, Il nuovo regime fiscale dei trasferimenti d’azienda a titolo gratuito, in Riv. dir. trib., 1997, I, p. 353 e ss. (8) Cfr. LEO-MONACCHI-SCHIAVO, Op. cit., p. 822. 137 chi li poneva sullo stesso piano e chi, invece, negava l’omogeneità della regolamentazione. Sulla nozione di “familiari” sorge il problema di capire se, ai fini della delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione, ci si debba riferire soltanto alle donazioni oppure anche alle successioni. Personalmente ritengo che debba essere accolta la prima soluzione, sia per ragioni d’ordine sistematico, sia per ragioni testuali e linguistiche (9). Dal punto di vista testuale, infatti, le parole “ai familiari” sono collocate in una posizione che induce a riferirle solo all’”atto gratuito” (termine immediatamente precedente) e non al termine “trasferimenti” che, invece, si trova all’inizio del periodo. Se il legislatore avesse voluto ricondurre quella nozione anche alle successioni, avrebbe potuto formulare la norma in modo diverso: “Il trasferimento di azienda a familiari, per causa di morte o per atto gratuito...”. Dal punto di vista sistematico, invece, bisogna considerare che la morte è comunque un atto privo dell’elemento volontaristico caratterizzante la donazione; inoltre, la realizzazione di plusvalenze mediante successione è stata sempre piuttosto estranea al comune modo di sentire degli interpreti a differenza, invece, delle plusvalenze derivanti da donazione. La norma non chiarisce cosa si intenda per “familiare”. Taluni ritengono che si debba far riferimento ai criteri fiscali dettati dall’art. 5, comma 5, T.U.I.R., secondo cui, agli effetti delle imposte dirette, per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, in pratica gli stessi soggetti individuati dall’art. 230-bis del c.c. (10). Ma in tema di imposte dirette il _________ (9) Cfr. STEVANATO, Regalare o ereditare l’azienda: una neutralità difficile, in Corr. trib., 1997, p. 237; LUPI, In margine alla neutralità dei trasferimenti gratuiti d’azienda, in Corr. trib., 1997, p. 265-266. Contrario, BEGHIN, I trasferimenti gratuiti di azienda ai familiari nella disciplina agevolativa introdotta con legge n. 662/1996, in Riv. dir. trib., 1998, I, p. 51. 138 concetto di “familiare” acquista rilievo anche in relazione alle detrazioni per carichi di famiglia, di cui all’art. 12. Ne consegue che la figura di familiare descritta dalle due norme non coincide: ci si chiede quindi se, in mancanza di esplicite disposizioni, non sia meglio individuare la categoria dei “familiari” attraverso il coordinamento tra l’art. 565 c.c., relativo alla categoria dei successibili, con l’art. 77 c.c., il quale riconosce la sussistenza del vincolo di parentela fino al sesto grado (11). Il nuovo testo dell’art. 54, comma 5, è ispirato al principio di neutralità fiscale dei passaggi gratuiti dell’azienda: nel caso in cui si realizzino le condizioni prima descritte, il donatario e l’erede assumono l’azienda agli stessi valori fiscali che la medesima aveva nei confronti del dante causa; si produce in questo modo una continuità di valori con l’avente causa che, da una parte, dovrà continuare gli ammortamenti effettuati dal dante causa, come se non ci fosse stato alcun cambiamento di proprietà, e che, dall’altra parte, dovrà determinare le rimanenze finali di magazzino in base alla stratificazione formatasi presso il dante causa. In quest’ottica, le plusvalenze rimarranno latenti fintantochè non si verifichi, in capo all’avente causa, una delle ipotesi di realizzo menzionate nell’art. 54. La norma sembra comunque non escludere la possibilità di assumere l’azienda al valore normale; in tal caso sarà inevitabile, ai sensi dell’art. 54, comma 1, lett. d), l’immediato emergere di una plusvalenza tassabile in capo al dante causa Sulla natura della neutralità fiscale, si ritiene di escludere che la stessa si possa fondare su quella tesi _________ (10) Cfr. circ. min. n. 137/E del 15/5/1997, in Dir. prat. trib., 1998, I, p. 53. In dottrina GHINI ed ANTIFORA, Op. cit., p. 232; LEO-MONACCHI-SCHIAVO, Op. cit.,p. 822, STEVANATO, Op. ult. cit., p. 237. (11) Cfr. SACCONE e SERAFINI, Op. cit., p. 267; CENTORE, La finanziaria 1997 riscrive il regime dei trasferimenti d’azienda tra familiari, in Corr. trib., 1996, p. 3285. 139 dottrinale secondo cui i beni delle azienda, ancorchè inattive, manterrebbero la qualifica di “beni relativi all’impresa” anche in caso di trasferimento a non-imprenditori, comportando l’eventuale futuro emergere di plusvalenze d’impresa. Pare più plausibile fondare la neutralità con continuità di valori sulla volontà del legislatore e sulla previsione della legge (art. 54 , comma 5) (12). Infatti, ai sensi dell’art. 81, lettera h-bis), T.U.I.R., le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell’art. 54, comma 5, ultimo periodo, costituiscono “redditi diversi”. Ciò significa che i beni aziendali, successivamente alla donazione o successione, perdono la qualifica di “beni relativi all’impresa”: in conseguenza di ciò, se i beneficiari continueranno l’attività, i beni verranno reimmessi nell’impresa e potrà trovare applicazione la disciplina relativa ai beni d’impresa, sterilizzando così le norme sui redditi diversi; in caso contrario, le successive alienazioni effettuate dai beneficiari saranno tassate come redditi diversi (13). Per le donazioni diverse da quelle a favore dei familiari dell’imprenditore, dalla disposizione si desume, implicitamente, che costituiscono un’ulteriore ipotesi di realizzo di plusvalenze di azienda, insieme a quelle derivanti da cessione onerosa (14). Sarà quindi necessario applicare il comma 3 _________ (12) Cfr. STEVANATO, Donazione di azienda e regolarizzazione della società di fatto, in Corr. trib., 1997, p. 1749; PORCARI, Op. cit., p. 1568 e ss. (13) Cfr. STEVANATO, Il nuovo regime..., op. cit., p. 373 e ss. Tra l’altro, l’autore, contesta l’inclusione delle plusvalenze tra i redditi diversi e non tra i redditi d’impresa. Infatti, se i beni acquisiti vengono ceduti gratuitamente, o vengono destinati all’autoconsumo, non sembra che possa emergere alcuna plusvalenza, visto che la categoria dei “redditi diversi”, in assenza di una norma espressa, opera solo in presenza di cessione a titolo oneroso; c’è quindi il concreto rischio di ingenerare, attraverso quelle operazioni, un salto d’imposta. Una soluzione potrebbe essere individuata nella possibilità di fondare la tassazione nella norma antielusiva (art. 7, D.Lgs.n. 358/1997, che ha modificato l’art. 10 della L. n. 408/1990) che si riferisce, tra l’altro, ai trasferimenti d’azienda; è comunque dubbia la possibilità di estendere l’ambito applicativo di questa norma anche alle operazioni senza corrispettivo. (14) Su queste tipologia di donazioni incidono, in modo determinante, le novità normative che saranno trattate nel successivo paragrafo. 140 dell’art. 54, sottraendo al valore normale dell’azienda, il costo non ammortizzato del complesso di beni. Dovrebbe inoltre costituire plusvalenza tassabile anche il valore di avviamento, essendo ormai difficile, per via della nuova disciplina, far leva sull’argomento della necessità del percepimento di una somma a titolo oneroso (15). Dietro l’applicazione della nuova disposizione sono sorte alcune questioni interpretative: * ipotesi della donazione d’azienda a favore di un familiare e di un non-familiare: in questo caso si ritiene, ragionevolmente, che la plusvalenza non debba essere tassata interamente, ma solo in relazone alla quota ideale riferibile al non-familiare, anche se bisogna dire che la scarsa chiarezza della normativa non consente di dare al problema una soluzione certa ed univoca (16); * ipotesi della donazione a più beneficiari la quale, pur avendo oggetto l’intera azienda, comporti non l’attribuzione di una quota dell’azienda, ma di singoli beni: in tal caso non si ritiene applicabile la nuova disposizione, poichè la donazione, pur avendo oggetto la totalità dei beni, non concerne un complesso di beni organizzati al fine di esercitare un’attività d’impresa e, quindi, non concerne un’azienda. (17); * con la modifica dell’art. 54, comma 5, non si è indicata la data di decorrenza degli effetti; è sorta quindi una vivace discussione circa la natura, interpretativa o innovativa, della norma stessa (18). _________ (15) Cfr. STEVANATO, Op. ult. cit., p. 367 e ss. Tra l’altro quello è un’argomento spesso sostenuto in passato: si veda Comm. trib. centr., 11/5/1994, n. 1530, cit. (16) Cfr. LUPI, Op. ult. cit., p. 265-266. Questa soluzione appare ragionevole, anche perchè l’integrale imponibilità della plusvalenza aziendale apparirebbe incongrua rispetto agli scopi della norma, che sono quelli di agevolare il passaggio generazionale all’interno dei gruppi familiari. (17) Cfr. LUPI, Op. ult. cit., p. 265-266. (18) Se la norma ha carattere interpretativo ne discende che è applicabile in modo retroattivo, se, invece, ha carattere innovativo, essa è irretroattiva e, quindi, non è applicabile alle donazioni ed alle successioni precedenti l’1 gennaio 1997, data di entrata in vigore della legge. 141 La dottrina ha fortemente osteggiato l’interpretazione ministeriale secondo cui la disposizione ha carattere interpretativo perchè non è stata prevista alcuna data di decorrenza degli effetti (19). Infatti, secondo i principi generali che si pongono alla base del nostro ordinamento, la legge può avere efficacia solo per l’avvenire, a meno che non sia espressamente sancita la retroattività (20). Di conseguenza, la modifica normativa non dovrebbe incidere per nessuna ragione sulle controversie in corso. Diversi autori hanno poi affermato, a sostegno della natura innovativa, che non si può omettere dal considerare il principio secondo il quale “se c’è stato bisogno di una legge, ciò vuol dire che in passato rilevava il contrario”; inoltre, bisogna considerare che se il legislatore ha sentito l’esigenza di introdurre una norma di favore per alcuni tipi di trasferimenti gratuiti, è piuttosto arduo sostenere la natura interpretativa di quest’ultima (21). Le norme interpretative, per natura, dovrebbero intervenire in quei settori dove sussiste una notevole incertezza, proprio con l’obiettivo di dirimere ogni contoversia interpretativa. In relazione alla categoria dei trasferimenti gratuiti esisteva quell’incertezza di disciplina e, quindi, potevano apparire ben giustificate delle norme interpretative che dessero alla materia in questione una disciplina univoca. Tuttavia propendo per una natura innovativa della disposizione e, questo, per la ragione che ho già citato in precedenza: l’irretroattività della legge deve presumersi, salvo che il legislatore, non certo un’autorità amministrativa, stabilisca il contrario. _________ (19) Cfr. Relazione ministeriale al disegno di legge di accompagnamento alla finanziaria 1997. (20) Cfr. LUPI, Retroattività o interpretazione a contrario?, in Rass. trib., 1994, I, p. 404 ss. (21) Sulle critiche all’orientamento ministeriale cfr. STEVANATO, Op. ult. cit., p. 372-373; GHINI ed ANTIFORA, Op. cit., p. 232-233; LEO-MONACCHI- SCHIAVO, Op. cit., p. 822-823. 142 11.3 Le novità introdotte dalla L. 383/2001. L’art. 16 della L. 383/2001, cosiddetta “Tremonti bis”, ha introdotto delle novità importanti in tema di donazione e successione dell’azienda. In particolare, si afferma la piena neutralità fiscale del trasferimento d’azienda a titolo di successione o donazione, a condizione che il beneficiario prosegua l’attività d’impresa ed assuma i beni e le attività cedute ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. La ratio della norma deve essere individuata nella necessità di ampliare la previsione normativa dell’art. 54, comma 5, al fine di applicare, nell’ipotesi di prosecuzione dell’attività d’impresa, il regime agevolato alla generalità dei trasferimenti a titolo gratuito dell’azienda, prescindendo dall’esistenza di un legame di parentela tra dante causa ed avente causa (22). La disposizione appare evidentemente viziata; infatti, se anche prima della L. 383/2001 le successioni d’azienda erano sempre fiscalmente neutre, appare irragionevole affermarlo ora, per di più con l’intenzione di allargare l’ambito della disciplina di favore (23). Una repentina correzione è stata posta in essere dall’Agenzia delle Entrate, la quale ha affermato che la rescissione del legame con i familiari opera ancorchè il trasferimento sia riferibile ad un atto di liberalità, così delimitando le novità alla donazione (24). Nonostante le precisazioni, c’è da dire che la formulazone della disposizione non è certo delle migliori _________ (22) Cfr. Relazione governativa al disegno di legge, poi diventata L. 383/2001, presentata al Senato. (23) Cfr. LOVECCHIO, I trasferimenti gratuiti d’azienda dopo la novella dei cento giorni, in Boll. trib., 2001, p. 16211622; BLOCH e SORGATO, Ambiguità normative nella donazione e successione neutrale d’azienda, in Corr. trib., p. 3243 e ss. Questi ultimi due autori, in particolare, sottolineano addirittura il rischio che nel citato art. 16, comma 2, si possa insinuare un effetto di abrogazione implicita dell’art. 54, comma 5, T.U.I.R. (24) Cfr. circ. min. n. 91/E del 18/10/2001, in Boll. trib., 2001, p. 1493. 143 e sarebbe stato più logico intervenire direttamente sull’art. 54, comma 5, anzichè dar vita ad una disposizione separata (25). Inoltre, la previsone secondo cui, nell’ipotesi di mancata prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del beneficiario “non parente”, è il trasferente che deve sobbarcarsi gli oneri fiscali sulle plusvalenze, se, da una parte, evita salti d’imposta, dall’altra, invece, appare irragionevole, soprattutto perchè condiziona il trattamento fiscale del disponente al comportamento che terrà il beneficiario nei riguardi dell’azienda, un fatto, quest’ultimo, che è completamente estraneo alla sfera giuridica di controllo del dante causa (26). Il contribuente, a mio avviso, dovrebbe sempre essere messo nella condizione di poter conoscere il trattamento fiscale a cui sarà sottoposto in conseguenza di un’operazione; condizionare quel trattamento ad un comportamento di terzi rischia di apparire ingiusto e di creare notevoli difficoltà al fine della valutazione economica di un’operazione, soprattutto in termini di convenienza. 11.4 Continuazione in forma individuale dell’attività esercitata in forma societaria. Ai sensi dell’ultima parte del comma 5 dell’art. 54, il regime di neutralità fiscale è applicabile anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro 5 anni dall’apertura della successione, della società di fatto costituita dagli eredi, l’azienda sia acquisita da uno di essi. Presupposto essenziale è che gli eredi, attraverso l’azienda ricevuta in successione, esercitino un’attività commerciale; in questo modo si costituirà una società di fatto e, nel momento in cui si _________ (25) Cfr. BLOCH e SORGATO, Op. ult. cit., p. 3245. (26) Cfr. LOVECCHIO, Op. ult. cit., p. 1622; BLOCH e SORGATO, Op. ult. cit., p. 3246. 144 verificherà lo scioglimento della società con conseguente acquisizione dell’azienda da parte di uno dei soci, troveranno applicazione le regole di neutralità fiscale viste nel precedente paragrafo. La ratio della normativa appare evidentemente quella di agevolare il trasferimento della proprietà aziendale dalla società di fatto costituitasi tra gli eredi, al socio che deciderà di continuare l’attività. Detto questo, è necessario esaminare due ipotesi strettamente correlate con la suddetta disposizione. La prima ha come oggetto la donazione d’azienda a più beneficiari, con successiva nascita di una società di fatto per l’esercizio in comune dell’attività. La costituzione di una società di fatto tra i donatari presuppone un conferimento, con la conseguente tassazione delle plusvalenze formatesi presso il donante ai sensi dell’art. 81, lettera h-bis; infatti, il conferimento rientra nel concetto di “cessione” richiamato da quella norma. Una situazione del genere non può verificarsi quando i beneficiari sono degli eredi. Difatti, l’applicazione dei criteri illustrati nell’ultima parte del comma 5 dell’art. 54, presuppone che il trasferimento mortis causa, con nascita di una società di fatto tra gli eredi, sia avvenuto in regime di neutralità e continuità dei valori fiscali. Del resto, sarebbe insensato far seguire alla tassazione della plusvalenza derivante dal trasferimento dell’azienda alla società di fatto formata dagli eredi, la neutralità fiscale per la successiva assegnazione della medesima ad un unico socio (27). Per evitare l’imposizione fiscale in occasione del conferimento effettuato dai donatari si può richiamare e valorizzare l’ultima disposizione citata, applicandola anche alle società di fatto costituite dai donatari. Del resto, il non dar seguito a questa logica comporterebbe un’irragionevole differenziazione _________ (27) Cfr. STEVANATO, Donazione di azienda..., op. cit., p. 1749 e ss. 145 e disparità di trattamento in situazioni del tutto analoghe, con la possibilità di assistere pure all’emergere di questioni di legittimità costituzionale (28). Comunque, ogni dubbio sembra dissolversi dopo l’entrata in vigore dell’art. 16, comma 2, della L. 383/2001, visto che la donazione effettuata in favore della società costituita tra i beneficiari ricade nell’attuale ambito di sospensione fiscale. Un punto fermo, invece, è rappresentato dall’esclusione della neutralità fiscale nei casi di acquisizione dell’azienda da parte di uno dei donatari a seguito dello scioglimento della società di fatto sorta tra gli stessi; qui, il legislatore, appare estremamente chiaro, visto che parla esclusivamente di eredi. Sulla seconda ipotesi si rinvia, per ragioni sistematiche, ad altro capitolo (infra, 15.2). 11.5 La cessione a titolo gratuito dell’azienda nella riforma del 1997. Nell’ipotesi in cui si abbia una donazione ad un non-familiare che non continui l’attività d’impresa oppure una donazione o successione ai sensi del comma 5 dell’art. 54, con l’assunzione dei beni aziendali, da parte del beneficiario, ad un valore superiore rispetto a quello rilevante presso il dante causa, vi sarà l’emersione di una plusvalenza tassabile. A questo punto sorge il dubbio circa la possibilità o meno di applicare l’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 358/1997. Il Ministro delle finanze ha risolto lapidariamente la questione, affermando che nel termine “cessione” vadano ricomprese solo le cessioni a titolo oneroso, con l’esclusione di quelle a titolo gratuito, tenuto _________ (28) Cfr. STEVANATO, Op. ult. cit., p. 1751. 146 conto del tenore letterale della norma, che fa riferimento alle “plusvalenze realizzate”, con ciò ricollegandosi alla previsione di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 54 (29). Questo orientamento è stato duramente contestato in dottrina (30), soprattutto perchè assimila il concetto di “realizzo” a quello di “cessione a titolo oneroso”, due fattispecie che, invece, devono rimanere ben distinte (31). Tra l’altro, personalmente condivido l’opinione di chi ritiene che il legislatore, sia nel T.U.I.R. del 1986, sia nel D.P.R. n. 597/1973, abbia accolto un concetto ampio di realizzo che comprenda le ipotesi di “realizzo in senso stretto” e di “realizzo per estensione” Le plusvalenze, infatti, possono emergere nel caso in cui si generi una sostituzione di ricchezza, ma anche nei casi di cui all’art. 54, comma 1, lett. d). E’ comunque necessario puntualizzare come il più volte citato art. 1 non possa trovare applicazione in quei casi di destinazione dell’azienda al consumo personale o familiare dell’imprenditore poichè, in analogia con la perdita o il danneggiamento di beni, non si verificano, nè il trasferimento della titolarità, nè un atto ascrivibile ad un programma di riorganizzazione. All’opposto, invece, l’atto di assegnazione ai soci e la destinazone dell’azienda a finalità estranee all’impresa hanno tutti i requisiti per rientrare nell’ambito di applicazione del D.Lgs n. 358/1997, dato che possono ben rientrare in un programma di riorganizzazione. Si pensi al caso in cui un imprenditore doni la sua azienda ad un soggetto che non rispetti il principio di continuità dei valori; in tal …………… _________ (29) Cfr. circ. min. n. 320/E, cit. (30) Cfr. BUCCISANO, Op. cit., p. 824; BEGHIN, Le operazioni..., op. cit., p. 341. (31) Sulla netta distinzione tra i due concetti si veda STEVANATO, Plusvalenze e minusvalenze nel diritto tributario, in Digesto - Disc. priv. - sez. comm., XI, Torino, 1995, p. 65 e ss. 147 l’unica differenza con una cessione a titolo oneroso è la mancanza di un corrispettivo, una differenza che non può apparire assolutamente idonea ad escludere l’applicazione del citato articolo 1. Diverse considerazioni per i trasferimenti a titolo gratuito mortis causa, nei quali è evidente la mancanza dell’elemento intenzonale, impedendo, così, la qualificazione in atti volontari di riorganizzazione delle attività produttive. Un caso particolare è quello relativo ad un soggetto che acquisisca a titolo gratuito un’azienda, da un familiare, senza, tuttavia, continuare o intraprendere un’attività commerciale; in tale situazione, l’eventuale plusvalenza derivante da cessione dell’azienda concorre alla formazione del reddito a titolo di “reddito diverso”, comportando l’ennesimo dubbio circa l’applicazione o meno dell’imposta sostitutiva. Si ritiene che la risposta sia anche in questo caso positiva: esistono, infatti, sia il requisito, di carattere oggettivo, del trasferimento del bene, sia quello procedimentale della determinazione della plusvalenza in base all’art. 54 (32). Del resto poi, è irragionevole pensare che l’Amministrazione finanziaria ammetta il regime agevolato per quell’imprenditore individuale che ceda l’unica azienda in costanza di un rapporto d’affitto o d’usufrutto dal quale, come già si è già visto (supra, 10.9), consegue “reddito diverso”, e non lo ammetta, invece, nella fattispecie, analoga di cui si tratta. _________ (32) Cfr. BEGHIN, Op. ult. cit., p. 351. La plusvalenza da “reddito diverso” è determinata ai sensi dell’art. 54, richiamato a sua volta dall’art. 85, comma 2, T.U.I.R. E’ perciò rispettato il requisito richiesto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 358/1997, che prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva alle sole plusvalenze determinate ai sensi dell’art. 54. 148 CAPITOLO 12 LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI NELLA RIFORMA DEL 1997 12.1 La cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento. L’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 358/1997, stabilisce che le disposizioni ai commi 1 e 2, concernenti la cessione di azienda, trovano applicazione anche alle plusvalenze realizzate attraverso la cessione di partecipazioni di controllo e di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. La previsione del regime opzionale, anche in relazione alle suddette operazioni, discende dal fatto che le stesse sono dirette alla realizzazione di processi di riorganizzazione che comportano una più appropriata collocazione delle attività produttive presso altre realtà imprenditoriali (1); il loro collegamento con la cessione d’azienda poi, dipende soprattutto dalla fungibilità economica delle due operazioni, le quali consentono di raggiungere le medesime finalità. In riferimento alla definizione di partecipazioni in società controllate e collegate, si richiama il contenuto dell’art. 2359; ai sensi di questa disposizione il controllo sussiste quando: * una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società (controllo di diritto); * una società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante (2) nell’assemblea _________ (1) Cfr. Relazione Governativa al D.Lgs. n. 358/1997, cit., p. 1612. (2) Per influenza dominante si può intendere la facoltà di determinare da sola la volontà dell’organo deliberativo della controllata. Sul punto cfr. ANELLO & PARTNERS, La disciplina fiscale delle operazioni societarie straordinarie, Le monografie del Corriere Tributario, supplemento al Corr. trib., 1998, p. 28. 149 ordinaria di un’altra società (controllo di fatto interno); * una società esercita un’influenza dominante su un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (controllo di fatto esterno). In verità, l’Amministrazione finanziaria ha puntualizzato che gli articoli 1 e 3 del decreto legislativo in commento, si riferiscono esclusivamente alle prime due ipotesi menzionate, poichè la terza manca di un requisito ritenuto indispensabile, ossia l’esistenza di una partecipazione societaria (3). Sempre ai sensi dell’art. 2359, il collegamento sussiste quando una società esercita un’influenza notevole su un’altra società (4); l’influenza stessa si presume con il possesso di una partecipazione pari almeno al 20%, al 10% se la società partecipata è quotata in borsa. In virtù del citato comma 3 dell’art. 1, condizione richiesta per l’applicazione dell’imposizone sostitutiva è che i titoli siano iscritti negli ultimi tre bilanci, in qualità di partecipazioni di controllo o di collegamento, tra le immobilizzazioni finanziarie. Questo requisito è del tutto simile a quello richiesto per poter beneficiare della rateizzazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni (supra, 7.5), tanto che le regole di quella agevolazione sono richiamate dalla stessa circolare 320/E. 12.2 Ambito di applicazione soggettivo dell’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 358/1997. Secondo un’interpretazione della dottrina civilistica, l’art. 2359 c.c. richiamerebbe delle ipotesi di controllo e di collegamento riferibili soltanto alle società aventi base capitalistica. Le ragioni di questa _________ (3) Cfr. circ. min. n. 320/E, cit. (4) Per influenza notevole si può intendere un potere apprezzabile che si riesce ad esercitare sulle deliberazioni assembleari. Sul punto cfr. ANELLO & PARTNERS, Op. cit., p. 29. 150 impostazione troverebbero fondamento, da una parte, nella collocazione della disposizione nel capo dedicato alle società per azioni, dall’altra parte, nella rilevanza attribuita ai vincoli in questione sotto il profilo dell’informazione sulle partecipazioni e sui rapporti di finanziamento (5). Queste osservazioni dovrebbero indurre a circoscrivere il regime opzionale alle plusvalenze realizzate da società di capitali che trasferiscono partecipazioni in altre società di capitali (6). Ma al riguardo è necessario osservare come questo orientamento sia stato contestato (7) per tre ordini di ragioni: * il richiamo all’art. 2359 c.c. non ha lo scopo di individuare l’ambito d’applicazione soggettivo delle disposizione, ma semplicemente quello di individuare un modo d’essere della partecipazione, intesa come azioni o quote strategiche, le quali consentano al possessore di effettuare scelte significative per l’esercizio dell’attività d’impresa; * sarebbe irragionevole e contrario allo spirito del D.Lgs. n. 358/1997 pensare che l’imposta sostitutiva si possa applicare all’ipotesi della cessione d’azienda posseduta dall’imprenditore commerciale e non all’ipotesi di trasferimento dell’intero capitale sociale di una s.p.a. effettuato da un soggetto diverso dalle società di capitale; * sul piano testuale, l’art. 1, comma 4, del decreto in commento, si occupa delle società di cui all’art. 5 _________ (5) PAVONE LA ROSA, Le società controllate - I gruppi, in COLOMBO E PORTALE, Trattato delle società per azioni, II, Torino, 1991, p. 581 e ss.; CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, Torino, 1988, p. 254 e ss. (6) Cfr. STEVANATO, Riorganizzazione di attività produttive: riflessioni sullo schema di decreto, in Corr. trib., 1997, p. 2113-2114. Bisogna precisare che tale interpretazione è stata espressa dall’autore in sede di commento alla bozza di decreto legislativo. (7) Cfr. BEGHIN, La cessione ed il conferimento di aziende..., op. cit., p. 564; ANELLO & PARTNERS, Op. cit., p. 34; PAPARELLA, Riflessioni..., op. cit., p. 376. 151 del T.U.I.R. E’ vero che il riferimento alle società di persone è fatto al solo scopo di individuare il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta sostitutiva, ma è pur vero, altresì, che quantomeno implicitamente si desume la volontà di negare l’applicazione del regime agevolativo alle sole società di capitale (8). Interessante, sotto il profilo soggettivo, il riferimento all’iscrizione negli ultimi tre bilanci, che impone di escludere il regime agevolativo per quegli imprenditori individuali, o società commerciali di persone, ammessi al regime di contabilità semplificata (9), come correttamente è stato ribadito dall’Amministrazione finanziaria (10). Del resto la ragionevolezza di questa interpretazione si fonda sul fatto che il citato art. 1, comma 3, richiama una condizione che presuppone l’esistenza di un bilancio e l’iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie, due requisiti che non possono trovare riscontro in una contabilità tenuta in regime semplificato. Una questione può sorgere in relazione alla possibilità, da parte di un contribuente in contabilità semplificata che abbia comunque redatto un bilancio, di poter beneficiare del regime sostitutivo. Si pensi al caso dell’imprenditore che abbia optato per la contabilità ordinaria in modo non conforme alla legge o all’imprenditore che abbia tenuto quest’ultima ai soli effetti civilistici. _________ (8) A sostegno di questa tesi vi è anche il carattere spiccatamente reale del regime sostitutivo, il quale prescinde dalle caratteristiche dei soggetti dell’operazione. (9) Per questi soggetti, l’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 esclude l’obbligo di redazione del bilancio e prevede la sola tenuta delle scritture contabili previste ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. La ragion d’essere di questa disposizione si fonda sul fatto che le imprese in esame hanno una struttura operativa limitata e sarebbe troppo oneroso, nonchè sproporzionato, imporre la contabilità ordinaria. (10) Cfr. circ. min., n. 320/E, cit. 152 In apparenza il riferimento al “bilancio” fatto dal comma 3 dell’art. 1, sembrerebbe consentire l’applicazione dell’imposta sostitutiva, ma ad un più attento esame ci si può rendere conto che tale impostazione è insostenibile (11). Simili conclusioni, infatti, potrebbero condurre a ricostruzioni postume della contabilità ed a manipolazioni della stessa, con il solo scopo di fruire del regime sostitutivo. Ecco perchè, in conclusione, sembra giusto pensare che la norma faccia riferimento a dei bilanci che siano stati utilizzati come parametro per la determinazione del reddito fiscale e che non siano divenuti rilevanti per il fisco solo al momento in cui, successivamente alla cessione delle partecipazioni, sia preteso il beneficio dell’imposta sostitutiva. In definitiva, l’ambito di applicazione soggettivo della norma concerne le società, gli enti commerciali e non commerciali, le persone fisiche, a condizione che tutti questi soggetti siano obbligati alla redazione del bilancio e, conseguentemente, alla tenuta della contabilità in via ordinaria, oppure optino per quest’ultima anche se non obbligati. In riferimento alla figura del cessionario si deve rilevare che le disposizioni del D.Lgs. n. 358/1997 non prevedono limite alcuno. 12.3 Ambito di applicazione oggettivo dell’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 358/1997. Sotto il profilo oggettivo, come già si è visto, le plusvalenze derivanti da cessioni di azioni o quote possono sottostare all’imposta sostitutiva soltanto qualora le partecipazioni risultino essere di _________ (11) Cfr. DI PIETRO, Il reddito delle imprese minori, in AA.VV., Il reddito di impresa nel nuovo testo unico, Padova, 1988, p. 646; l’autore precisa che l’inapplicabilità, per i soggetti in contabilità semplificata, delle disposizioni che contengano un espresso riferimento al bilancio, si ha anche qualora le scritture previste dal codice civile siano tenute per fini extratributari; BEGHIN, Op. ult. cit., p. 578. 153 controllo o di collegamento. L’Amministrazione finanziaria, mediante la più volte citata circolare 320/E, ha individuato alcuni requisiti la cui presenza è necessaria al fine dell’applicazione della normativa in oggetto: * chi cede deve avere il controllo o il collegamento mediante possesso della partecipazione; * il requisito del controllo e del collegamento deve essere esercitato interamente attraverso la partecipazione; * il cessionario deve acquisire il controllo o il collegamento per effetto della partecipazione; * il cedente deve perdere il controllo ma non necessariamente il collegamento; * in caso di partecipazione di controllo, la quota ceduta può anche non essere oggettivamente di controllo, purchè attraverso essa il cessionario acquisisca il controllo; * nel caso di partecipazione di collegamento, la quota ceduta deve essere necessariamente di collegamento. Alcune questioni sono sorte nella parte in cui l’Amministrazione afferma che il cessionario debba acquisire il controllo o il collegamento per effetto della partecipazione; per meglio comprendere queste problematiche si possono accennare degli esempi: * un soggetto cede delle partecipazioni di collegamento ad un soggetto che già possiede più del 10% o 20% del capitale sociale; in questa ipotesi, seguendo alla lettera l’orientamento ministeriale, non sarebbe applicabile alcuna imposta sostitutiva poichè il cessionario non acquisisce alcun vincolo di collegamento a seguito della cessione, essendone già titolare; * un soggetto cede delle partecipazioni di collegamento ad un soggetto che ha già un’influenza dominante sulla partecipata ma che, dopo l’operazione, rafforzerebbe la sua posizione; anche in .……… 154 questo caso, come nel precedente, non potrebbe applicarsi il regime agevolativo poichè non vi è l’acquisto di alcun controllo da parte del cessionario, il quale già lo possedeva; * un soggetto cede delle partecipazioni che sono al di sotto della citata soglia del 10% o 20%, ma che, comunque, gli consentono di esercitare un’influenza dominante sulla partecipata (controllo di fatto interno); in tal caso, sempre seguendo quell’orientamento, l’applicazione del regime agevolativo sarebbe condizionato alla sussistenza, post cessione, del vincolo di controllo in capo al cessionario. In definitiva, ritengo accettabile quell’interpretazione dottrinale (12) secondo cui il cedente può beneficiare del regime agevolativo quando le partecipazioni siano, per lui, oggettivamente di controllo o di collegamento, a prescindere dal fatto che il cessionario possegga già delle partecipazioni, ovvero dalla sussistenza, post cessione, in capo al cessionario, del vincolo perso dal cedente. Del resto, in questo modo, si eviterebbe al cedente l’onere di precedere ogni operazione da un’adeguata informativa circa la posizione del cessionario ed, altresì, in relazione all’ultima ipotesi menzionata, di dover verificare, post cessione, se sussista ancora il vincolo in capo al cessionario. Il cedente deve poter essere al corrente, sin dal momento della cessione, se potrà o meno beneficiare dell’imposta sostitutiva. A questo poi, bisogna aggiungere che la presente interpretazione ministeriale, estremamente restrittiva del novero di ipotesi a cui è applicabile il regime sostitutivo, non trova alcun riscontro nel testo del D.Lgs. n. 358/1997 ed è in palese contrasto con la sua ratio, che è tesa ad agevolare il più possibile le operazioni di riorganizzazione. Una questione è sorta anche in relazione ad un’altra affermazione ministeriale, secondo la quale, in _________ (12) Cfr. BEGHIN, Le operazioni..., op. cit., p. 363 e ss.; PAPARELLA, Op. ult. cit., p. 378 e ss.; PIAZZA, Partecipazioni di collegamento attratte dall’imposta sostitutiva, in Il Sole 24 Ore del 7/4/1998. 155 relazione alle partecipazioni di controllo, la quota ceduta può anche non essere oggettivamente di controllo, purchè attraverso essa il cessionario acquisisca il controllo (13). Si sostiene, in particolare, che questa interpretazione si porrebbe in netto contrasto con il contenuto dell’art. 1, comma 3 del decreto in commento, il quale parla espressamente di “cessione di partecipazioni di controllo e di collegamento ai sensi del 2359 c.c.”, mentre, ad esempio, il 2% delle azioni di C (come riportato nella nota n. 13) non rappresenta oggettivamente nè una partecipazione di controllo, nè una partecipazione di collegamento (14). Personalmente condivido questa interpretazione, perchè è pur vero che l’orientamento ministeriale allarga l’ambito di applicazione della norma conformandosi meglio alla ratio del D.Lgs. n. 358/1997 (15), ma è pur vero, altresì, che esso non ha alcun fondamento normativo ed, anzi, sembra perfino in contrasto con il dettato legislativo. Le conclusioni appena esposte rilevano anche nelle ipotesi di cessione contestuale nei riguardi di più soggetti, nonchè nel caso di cessione frazionata. Il regime sostitutivo si ritiene applicabile nel caso di cessione contestuale, quindi “in blocco”, della partecipazione di controllo o di collegamento, in presenza di una pluralità di cessionari. Infatti, _________ (13) Si può citare l’esempio di due società, A e B, che possiedono rispettivamente il 51% ed il 49% di C. Se A cede a B il 2% delle partecipazioni, B acquisirà il controllo di C, a fronte della perdita dello stesso da parte di A. In questa situazione, a detta dell’Amministrazione finanziaria, è pienamente applicabile l’imposta sostitutiva. In dottrina cfr. ANELLO & PARTNERS, Op. cit., p. 36. (14) Cfr. BEGHIN, Op. ult. cit., p. 363-364. L’autore non cita e, quindi, nemmeno critica le affermazioni del Ministero, ma accoglie comunque questo orientamento. (15) La cessione di quote di partecipazioni, anche se non sono oggettivamente di controllo o di collegamento, quando muta notevolmente gli equilibri di potere in un’impresa, come nell’esempio della nota n. 13, può benissimo essere annoverato tra le operazioni di riorganizzazione che il decreto in commento vuole agevolare. 156 è irrilevante, in questa circostanza, il numero degli acquirenti, perchè ciò che conta è che le partecipazioni siano oggettivamente di controllo o di collegamento per il cedente (16). Più complesso, ancorchè più casistico, si presenta il caso della cessione frazionata, ossia quando le partecipazioni siano trasferite mediante un unico atto che obblighi il titolare ad una cessione graduale delle stesse ad una pluralità di soggetti. L’Amministrazione finanziaria, occupandosi espressamente della fattispecie, ha affermato che se le varie cessioni non consentono ai cessionari di acquisire il controllo o il collegamento, le operazioni medesime, che sono da considerare ognuna autonomamente, non rilevano nè come cessioni parziali di partecipazioni di controllo, nè come cessioni parziali di partecipazioni di collegamento (17). Seguendo l’orientamento ministeriale quindi, non ci sono problemi ad ammettere l’applicazione dell’imposta sostitutiva quando le partecipazioni cedute con il sistema del frazionamento raggiungano autonomamente quella soglia minima pari al 10-20% (a seconda che sussista o meno la quotazione); un discorso analogo deve essere fatto nell’ipotesi in cui la cessione frazionata comporti la perdita del controllo in capo al cedente e l’acquisizione del medesimo da parte di uno dei cessionari, con gli altri cessionari che acquistino il collegamento. All’opposto, invece, una cessione frazionata, anche del 100% delle partecipazioni, che non consenta ai cessionari di acquisire almeno il collegamento nella società, impedirà al contribuente di poter optare per l’imposta sostitutiva. In precedenza si è discusso della frattura in atto tra l’Amministrazione finanziaria e gran parte _________ (16) Cfr. BEGHIN, Op. ult. cit., p. 365-366; PAPARELLA, Op. ult. cit., p. 382. (17) Cfr. circ. min., 320/E, cit. 157 della dottrina in relazione alla possibilità di applicare o meno l’imposta sostitutiva alle ipotesi di costituzione di diritti reali sull’azienda (supra, 10.6); ancora più complessa appare, altresì, la tassazione dell’usufrutto di partecipazioni. Si sostiene, in particolare, che quella operazione si possa ben conciliare con il regime agevolativo; l’usufrutto di azioni infatti, attribuisce all’usufruttuario il diritto di voto (18), consentendogli perciò di poter orientare le decisioni e le scelte della società partecipata, anche in una misura significativa. Ne consegue il generarsi di un mutamento negli equilibri di potere dell’impresa, un mutamento che può a giusto titolo rientrare tra quelle riorganizzazioni che la normativa in commento è finalizzata ad agevolare (19). In senso favorevole all’irrilevanza del diritto di usufrutto si è invece posta l’Amministrazione finanziaria (20); si afferma, in particolare, la necessità di distinguere nettamente l’usufrutto di azienda da quello di partecipazioni (21): nel primo caso, oggetto del regime sostitutivo sarebbe l’azienda; nel secondo invece, l’oggetto sarebbe costituito non dalle partecipazioni ma più propriamente dal diritto di voto ad esse riferibile. Una posizione centrale rivestirebbe quindi il diritto di voto medesimo, tanto che all’equiparazione tra aziende e partecipazioni dovrebbe sostituirsi quella tra aziende e diritti _________... (18) Cfr. art. 2352, comma 1, c.c. (19) Cfr. BEGHIN, Op. ult. cit., p. 373; bisogna comunque puntualizzare che l’autore nega il beneficio dell’imposta sostitutiva in quell’ipotesi di usufrutto di azioni senza il trasferimento del diritto di voto. Infatti, si avrebbe effettivamente una “cessione”, così come preteso dal comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 358/1997, ma il suo oggetto sarebbe una partecipazione non portatrice di alcun vincolo nei confronti della società partecipata. Allargare l’ambito di applicazione del citato art. 1 anche a quest’ipotesi comporterebbe, a mio parere, uno snaturamento del contenuto di quella disposizione, dato che verrebbe a mancare una vera riorganizzazione dell’impresa. (20) Cfr. circ. min. 320/E, cit. La soluzione adottata, in termini di esclusione del regime agevolativo, risulta essere pienamente coerente con quella accolta in relazione all’usufrutto di azienda. (21) Cfr. PAPARELLA, Op. ult. cit., p. 383-384. 158 partecipativi che non sembra poter essere ricondotta alla ratio legis (22). Sempre in relazione alla possibilità di beneficiare dell’imposta sostitutiva, l’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 358/1997, attribuisce tale beneficio anche a quei soggetti che intendano avvalersi della disciplina di sollecitazione all’investimento ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 ed attuino, di conseguenza, la cessione delle partecipazioni di controllo o collegamento; in questi casi, tra l’altro, l’applicazione dell’imposta sostitutiva non è subordinata all’acquisizione, da parte dei cessionari, del controllo o del collegamento (23). _________ (22) E’ vero che il diritto di voto ha un ruolo importante nell’usufrutto di partecipazioni ed è altrettanto vero che le parti possono disporre liberamente dello stesso ai sensi dell’art. 2352 c.c.; nonostante ciò, credo che sia una forzatura affermare che il regime sostitutivo abbia come oggetto il diritto di voto, mentre ritengo più giusto dire che il regime sostitutivo abbia ad oggetto le partecipazioni ma è condizionato dalla presenza del diritto di voto, un elemento, quest’ultimo, essenziale per poter realizzare una vera riorganizzazione. Resta comunque il fatto che è assai arduo pensare ad un contrasto tra l’usufrutto di partecipazioni con trasferimento del diritto di voto e la ratio del D.Lgs. 358/1997, tenendo conto dell’evidente natura riorganizzativa di quest’operazione. (23) La disposizione è stata aggiunta per mezzo dell’art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 342/2000. 159 CAPITOLO 13 PLUSVALENZE DERIVANTI DA CONFERIMENTO D’AZIENDA E DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE 13.1 Considerazioni generali. L’operazione che ha subito un maggior mutamento dall’emanazione del D.Lgs. n. 358/1997 è sicuramente il conferimento d’azienda e di partecipazioni di controllo e di collegamento. Prima della suddetta riforma, la sua disciplina trovava fondamento nell’art. 9, comma 5, T.U.I.R., il quale prevede che per i conferimenti in società sono applicabili le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso; il conferente veniva quindi tassato per la differenza sussistente tra il corrispettivo del conferimento ed il costo fiscalmente riconosciuto dell’azienda o delle partecipazioni di controllo o di collegamento. Al fine della determinazione del corrispettivo era necessario far riferimento, ai sensi dell’art. 9, comma 2, al valore normale delle azioni e dei titoli ricevuti, se negoziati in mercati italiani o esteri; in tutti gli altri casi, invece, la determinazione doveva avvenire in base ed in proporzione al valore del patrimonio netto o, se di nuova costituzione, al capitale sociale. Ho già avuto modo di enunciare in precedenza le problematiche derivanti dal riferimento al patrimonio netto (supra, 2.5), soprattutto in relazione ai casi in cui la società partecipata abbia un patrimonio netto d’entità modesta, ed alla mancanza di un vincolo, per le parti, all’adozione degli stessi valori. Il D.Lgs. n. 358/1997 ha avuto il merito di eliminare tutte queste problematiche, introducendo un …….. 160 meccanismo di neutralità, conveniente ed equo sul piano fiscale. Più precisamente, esso prevede due regimi: uno, ordinario, applicabile alla generalità dei casi di conferimenti di aziende o di partecipazioni qualificate, e disciplinato dall’art. 3, comma 1, del decreto in questione; l’altro, speciale, disciplinato dall’art. 4, comma 1, si riferisce alle aziende possedute da almeno tre anni ed è applicabile solo a favore di determinati soggetti. 13.2 Il regime fiscale ordinario dei conferimenti. Come appena anticipato, l’art. 3 del D.Lgs. n. 358/1997 prevede un regime di neutralità fiscale per i conferimenti d’azienda e di partecipazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. Questo regime è basato su un meccanismo di duplice continuità dei valori fiscali: * il conferitario deve attribuire all’azienda o alle partecipazioni ricevute lo stesso valore fiscale che le medesime avevano in capo al conferente; * il conferente deve attribuire alle partecipazioni ricevute lo stesso valore fiscale che avevano i beni conferiti. Per meglio comprendere le ragioni di una siffatta disciplina, pare opportuno mettere a confronto l’operazione di conferimento con quella di cessione d’azienda o di partecipazioni: in quest’ultima ipotesi l’atto di cessione comporta non solo una perdita completa d’ogni legame con i beni in questione, ma anche una monetizzazione della plusvalenza dovuta al conseguimento di un corrispettivo liquido; nell’altro caso, invece, da una parte si conserva un legame con l’azienda e le partecipazioni conferite, visto l’acquisizione di ruolo di socio della conferitaria da parte del conferente (1), ma, _________ (1) La continuità del rapporto tra il conferente ed il bene conferito, se pur in in una forma diversa, può ben giustificare il ….. 161 dall’altra parte, come conseguenza del ricevimento di un corrispettivo sui generis, manca un’effettiva monetizzazione della plusvalenza. Quest’ultimo punto appare cruciale, visto che la tassazione della plusvalenza comporterebbe un’interferenza fiscale nei processi di ristrutturazione produttiva delle imprese, poichè la conferente, per far fronte al carico fiscale, potrebbe essere costretta ad indebitarsi (2). E’ evidente come il legislatore si sia ispirato al regime di neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione transnazionali in ambito comunitario, così come disciplinato nell’ambito dell’art. 2 del D.Lgs. n. 544/1992, ove si stabilisce che il conferimento di azienda non costituisce realizzo di plusvalenze tassabili (3). Nell’eventualità in cui la continuità di valori non sia rispettata, il valore attribuito alle partecipazioni ricevute dal conferente è considerato “valore di realizzo” e la sua differenza con il valore fiscale che l’azienda o le partecipazioni conferite avevano presso il conferente costituirà una plusvalenza tassabile in capo allo stesso conferente; se il valore attribuito alle partecipazioni ricevute è inferiore rispetto al valore attribuito dalla conferitaria ai beni ricevuti, quest’ultimo sarà il termine di raffronto per la determinazione della plusvalenza, tassabile sempre in capo al conferente. Ad ogni modo, l’imprenditore ha la facoltà di scegliere tra la tassazione ordinaria, con o senza rateizzazione, oppure l’imposta sostitutiva del 19%, a condizione che, in quest’ultima ipotesi, l’azienda sia posseduta da almeno un triennio o la partecipazione sia stata iscritta, quale _________....... rinvio della tassazione della plusvalenza. (2) Cfr. Relazione governativa di accompagnamento alla bozza di decreto legislativo, cit. (3) Più precisamente, si stabilisce che l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto dell’azienda o del ramo d’azienda conferito costituisce costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta. 162 immobilizzazione finanziaria, negli ultimi tre bilanci. Personalmente non reputo accettabile ed, anzi, la ritengo una forzatura questa esigenza di dover uniformare a tutti i costi la disciplina opzionale dell’imposta sui conferimenti con quella della cessione di azienda o di partecipazioni qualificate (4). In primo luogo, infatti, l’art. 3 in esame non fa alcun riferimento al requisito del possesso triennale dell’azienda (o dell’iscrizione delle partecipazioni negli ultimi tre bilanci), mentre il legislatore, tutte le volte che ha voluto condizionare l’applicazione dell’imposta sostitutiva alla presenza di quel requisito temporale, lo ha sempre fatto esplicitamente, così come previsto, ad esempio, nell’art. 4, D.Lgs. n. 358/1997. In secondo luogo, non si può non tener conto della differenza tra un operazione di “cessione” ed una di “conferimento”: in quest’ultimo caso manca la monetizzazione della plusvalenza e questo, di per sè, può ben giustificare una disciplina meno rigida che consenta di allargare l’ambito di applicazione oggettivo del regime agevolativo (5). Nell’ipotesi in cui il valore attribuito dalla conferitaria alla partecipazione o all’azienda conferita ed il valore attribuito dalla conferente alla partecipazione ricevuta siano inferiori al valore che l’azienda aveva prima del conferimento, presso la conferente, si avrà il realizzo di una minusvalenza. In riguardo a tale componente reddituale, sono applicabili gli artt. 9 e 66 del T.U.I.R., in considerazione dell’espresso richiamo all’art. 54 del T.U.I.R. contenuto nell’art. 3 in discussione (6). Pertanto, nel _________ (4) Cfr. circ. min. n. 320/E, cit. In essa, l’Amministrazione finanziaria esclude che il regime di determinazione della plusvalenza sia condizionato da requisiti temporali di possesso dell’azienda o della partecipazione, ma, allo stesso tempo, ammette quelle condizioni ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. (5) Cfr. BEGHIN, Op. ult. cit., p. 380. 163 caso che l’applicazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 358/1997 comportasse l’emergere di una minusvalenza, la stessa sarebbe deducibile nei limiti della differenza tra il valore fiscale del bene conferito ed il valore normale delle partecipazioni ricevute. Per quanto concerne l’ambito d’applicazione soggettivo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, la disposizione è applicabile ai conferimenti effettuati tra soggetti che risiedono nel nostro Paese e che esercitino un’impresa commerciale. Tale limitazione trova il suo fondamento nella necessità di assicurare che le plusvalenze latenti restino nella sfera di tassazione del territorio dello Stato e possano assumere rilevanza fiscale a seguito di successive vicende impositive. Il comma 2 dell’articolo in esame, in deroga al principio appena menzionato, stabilisce che la suddetta disciplina è applicabile anche nel caso in cui uno solo, tra il conferente ed il conferitario, sia un soggetto residente, purchè l’azienda sia situata sul territorio del nostro Paese. L’azienda situata nel territorio dello Stato, che viene acquisita da un soggetto non residente, può costituire per quest’ultimo una stabile organizzazione alla quale imputare, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. e), T.U.I.R., il reddito d’impresa nel quale ricomprendere anche le plusvalenze latenti collegate all’azienda conferita. Nel caso inverso, quando il conferente è un soggetto non residente, sembra configurarsi una lacuna normativa. Infatti, il collegamento tra lo Stato ed il conferente, costituito dalla presenza sul suolo italiano di una stabile organizzazione, viene a cessare; di conseguenza, le plusvalenze sulle partecipazioni ricevute dal conferente, non residente, saranno realizzate all’estero e sottratte, quindi, _________ (6) Cfr. circ. min. n. 320/E, cit. 164 all’imposizione nel nostro Paese (7). In sostanza, l’unico modo per poter applicare il comma 2 dell’art. 3 all’ipotesi in esame, è che la partecipazione ricevuta dal conferente rimanga iscritta nel bilancio della stabile organizzazione italiana, senza comportare la cessazione della stessa (8), dimodochè sarebbe esclusa la fuga dalla sfera impositiva del nostro ordinamento. 13.3 Il conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale. Il comma 3 del citato art. 3 detta una norma antielusiva per il caso di conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale. Qualora l’imprenditore individuale ceda l’unica azienda in suo possesso perde la qualifica d’imprenditore, tuttavia, la successiva cessione, anche a titolo gratuito, della partecipazione ricevuta a seguito del conferimento, si presume effettuata nell’esercizio dell’impresa se avviene entro tra anni dalla data del conferimento. E’ necessario precisare come dalla disposizione non consegua un prolungamento generale del regime fiscale dell’impresa con la sottoposizione agli obblighi che la legge prevede per l’imprenditore, ma vi è una continuazione del regime d’impresa solo in relazione alla partecipazione ricevuta dall’imprenditore individuale ed alle operazioni aventi oggetto quel bene (9). _________ (7) Discorso diverso se si accoglie l’impostazione di GARBARINO, La tassazione del reddito transnazionale, Padova, 1990, p. 205 e nota 30, secondo il quale, anche la partecipazione di un soggetto estero in una società italiana può, in taluni casi, costituire una stabile organizzazione. (8) Cfr. ANELLO & PARTNERS, Op. cit., p. 20-21; BEGHIN, Op. ult. cit., p. 380-381; BUCCISANO, Op. cit., p. 830. (9) Cfr. BEGHIN, Op. ult. cit., p. 389. Del resto se ci si trovasse in presenza di una continuazione tout court del regime fiscale dell’impresa, non sarebbe stato necessario il riferimento alla cessione gratuita come fattispecie idonea a generare il realizzo delle eventuali plusvalenze latenti, essendo il loro realizzo già ricompreso nella disciplina fiscale dell’impresa. 165 Sotto quest’ultimo punto di vista, la norma appare un’applicazione di quella tesi secondo cui, in talune circostanze, esigenze sistematiche impongono di tenere ancora in vita l’impresa, sia pur limitatamente all’applicazione di alcuni istituti tributari (10). La ratio antielusiva di questa disposizione è ben individuata dall’Amministrazione finanziaria, la quale sottolinea la necessità di impedire che il conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale avvenga con l’unico scopo di aggirare la disciplina sui beni dell’impresa, trasformando la plusvalenza insita nell’azienda in una plusvalenza su partecipazioni assoggettabile, in capo alle persone fisiche, ad un regime impositivo più favorevole (11). Quanto al regime fiscale, la plusvalenza derivante dalla partecipazione ceduta può essere assoggettata a tassazione ordinaria, anche se non è possibile beneficiare della rateizzazione, dato che manca una continuazione dell’attività commerciale (12). Alternativamente, il citato comma 3 consente di richiedere la tassazione separata ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. g), T.U.I.R., qualora l’azienda conferita sia stata posseduta per più di cinque anni alla data del conferimento. Data la genericità dell’art. 3 in esame, sembra plausibile ritenere che la tassazione separata sia applicabile non solo alle plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute, ma anche a quelle scaturenti da una cessione a titolo gratuito (13). Secondo un’opinione dottrinale, alla plusvalenza in questione non è applicabile l’imposta sostitutiva _________ (10) Cfr. STEVANATO, Inizio e cessazione dell’impresa nel diritto tributario, op. cit., p. 348 e ss. (11) Cfr. circ. min. n. 320/E, cit. Un esempio di condotta elusiva può essere data dall’ipotesi di conferimento dell’azienda in società, seguito da una cessione scaglionata delle quote societarie con il regime, più agevole, delle partecipazioni non qualificate. (12) Sul punto si veda supra, 10.4. (13) Cfr. BUCCISANO, Op. cit., p. 832. 166 prevista dall’art. 1, D.Lgs. n. 358/1997. Infatti, da una parte non esiste uno stato patrimoniale al quale ascrivere, alla voce immobilizzazioni, le partecipazioni cedute; dall’altra parte poi, non si potrebbe ottemperare al requisito temporale dell’iscrizione delle partecipazioni negli ultimi tre bilanci (14). Personalmente non condivido questa posizione, essendo del parere che l’imposta sostitutiva è applicabile semplicemente seguendo lo stesso ragionamento fatto per la tassazione separata; in virtù di ciò, il regime sostitutivo sarebbe applicabile a condizione che ne sussistano i presupposti con riferimento alla data di conferimento, ossia che sussista il possesso triennale dell’azienda (15). Qualora l’imprenditore conferente ceda le partecipazioni ricevute, dopo tre anni dalla data del conferimento, vi sarà l’emersione del regime naturale di tassazione, con la conseguente applicazione degli articoli 81, comma 1, lettera c) e c-bis), ed 82, T.U.I.R. Come costo della partecipazione si dovrà assumere il valore attribuito alla stessa a seguito dell’avvenuto conferimento (art. 3, comma 1) e, quindi, il valore dell’azienda risultante nelle scritture della conferitaria. L’art. 3, D.Lgs. n. 358/1997, nulla prevede in relazione all’ipotesi di conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore che abbia esercitato l’attività in regime d’impresa familiare. Come ho già avuto modo di farne cenno in precedenza (supra, 10.8), ai sensi dell’art. 230-bis c.c., i collaboratori familiari hanno il diritto di partecipare agli utili dell’impresa, nonchè agli incrementi aziendali; l’art. 5, comma 4, del T.U.I.R., a sua volta, stabilendo che i redditi delle imprese familiari sono imputati a ciascun familiare, richiamerebbe lo stesso art. 230-bis. Da ciò deriva, secondo l’Amministrazione finanziaria (16), che il titolare dell’impresa che acquisisce le _________ (14) Cfr. BEGHIN, Op. ult. cit., p. 390. (15) Cfr. BUCCISANO, Op. cit., p. 833; ANELLO & PARTNERS, Op. cit., p. 24. 167 partecipazioni della società conferitaria deve liquidare i diritti patrimoniali ai collaboratori familiari secondo le regole civilistiche, senza che da ciò derivino delle conseguenza fiscali in ordine al valore di dette partecipazioni. L’orientamento ministeriale pare ragionevole, ma non è esente da critiche. Infatti, solo il titolare dell’impresa, dopo aver liquidato i diritti di credito spettanti ai collaboratori familiari, potrebbe effettuare il conferimento; i collaboratori, a loro volta, potrebbero entrare nella società solo in un secondo momento, attraverso il conferimento delle somme ottenute con la liquidazione. E’ evidente che un’impostazione del genere rischia di apparire estremamente penalizzante per l’imprenditore, soprattutto perchè, non disponendo della liquidità necessaria, potrebbe essere costretto ad indebitarsi; in questo modo ci si scontrerebbe con la funzione del D.Lgs. n. 358/1997, soprattutto per l’ingenerarsi di quell’interferenza fiscale nei processi di ristrutturazione produttiva delle imprese, già considerata nel paragrafo precedente. Una soluzione al problema può essere individuata nella libertà, da attribuire alle parti, di decidere se procedere nel modo appena indicato o, in alternativa, di conferire nella società i debiti verso i collaboratori, incrementando in questo modo il capitale sociale della conferitaria e consentendo, ai collaboratori medesimi, di poter avere ingresso immediato nella società (17). 13.4 Il regime fiscale speciale dei conferimenti. Accanto alla disciplina ordinaria, l’art. 4 del D.Lgs. n. 358/1997 prevede, per le operazioni di _________ (16) Cfr. circ. min. n. 320/E, cit. (17) Cfr. BEGHIN, Op. ult. cit., p. 386 e ss 168 riorganizzazione effettuate mediante conferimento d’azienda, un regime di “piena neutralità” o “doppia sospensione”, che consente un’armonizzazione del regime interno a quello comunitario disciplinato dal D.Lgs. n. 544/1992. I destinatari della norma sono i soggetti indicati nell’art. 87, comma 1, lett. a-b, T.U.I.R., ossia: società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, tutte residenti nel territorio dello Stato; enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale . Sul piano oggettivo, la neutralità dell’operazione si basa sulla continuità dei valori: * il conferente attribuisce, alle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita; * il conferitario subentra, ai fini fiscali, nelle posizioni attive e passive dell’azienda stessa, attribuendo all’azienda lo stesso valore fiscale che aveva presso il conferente. Condizione essenziale per l’esclusione del realizzo di plusvalenze o minusvalenze è rappresentata dal possesso dell’azienda per un periodo non inferiore ai tre anni, un requisito, quest’ultimo, non richiesto per i conferimenti transnazionali. La novità essenziale introdotta dal citato art. 4 è data dalla possibilità, riconosciuta alle parti dell’operazione, di mantenere una duplice serie di valori paralleli, ingenerando in questo modo una “doppia sospensione” dell’imposta sui plusvalori latenti. Sia il conferente che il conferitario infatti, hanno la possibilità di esporre nel bilancio civile, anzichè i valori fiscalmente rilevanti, i valori risultanti dalla perizia redatta ai sensi dell’art. 2343 c.c., senza che ciò comporti il realizzo di plusvalenze (18). 169 La ratio della norma appare evidente, visto che in tal modo saranno tutelate le esigenze civilistiche, diverse da quelle fiscali, di adeguamento dei valori contabili a quelli risultanti dalla perizia, consentendo, altresì, di recepire le plusvalenze latenti o i valori di avviamento (19). Successivamente, quando la conferente alienerà le partecipazioni, dovrà determinare l’eventuale plusvalenza raffrontando il prezzo di cessione con il valore fiscale riconosciuto della partecipazione. Per quanto concerne la conferitaria invece, essa non dovrà calcolare il reddito imponibile in base ai valori di bilancio, ma secondo i valori fiscali già riconosciuti in capo al conferente. In conseguenza di ciò, da una parte, sul piano civilistico, si terrà conto dei valori esposti in contabilità al fine della determinazione, ad esempio, degli ammortamenti e delle svalutazioni; dall’altra parte invece, sul piano fiscale, la deducibilità degli stessi componenti dipenderà dal valore fiscalmente riconosciuto di ciascun bene. Lo stesso conferitario dovrà continuare gli ammortamenti effettuati dal conferente come se il proprietario dei beni non fosse cambiato e dovrà, altresì, determinare le rimanenze finali di magazzino in base alla stratificazione formatasi precedentemente presso il conferente (20). Ai sensi del comma 1 del citato art. 4, la conferitaria è poi tenuta a redigere un prospetto di _________... (18) Cfr. circ. min. n. 320/E, cit. (19) Cfr. Relazione governativa al D.Lgs. n. 358/1997, cit. Tra l’altro, dalla ratio della normativa si può ben comprendere come la scelta dei soggetti a cui applicare il citato art. 4 non sia certo casuale, dato che gli stessi sono tenuti per legge alla redazione del bilancio di esercizio, sono assoggettati agli obblighi di pubblicità dei bilanci e, perciò, sono più legati all’esigenza di adeguamento dei valori contabili a quelli risultanti dalla perizia. (20) Queste conseguenze discendono dalla previsione, per il regime fiscale speciale, dell’assunzione dei beni dell’azienda conferita a “saldi aperti”, a differenza di quanto accade nel conferimento ai sensi dell’art. 3, in cui l’assunzione avviene, invece, a “saldi chiusi”, riportando cioè i valori netti. In quest’ultimo caso infatti, un bene strumentale iscritto a 100, con relativo fondo ammortamento pari a 60, verrebbe iscritto dalla conferitaria a 40. 170 riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, in cui dovrà apporre i valori esposti in bilancio e quelli fiscalmente riconosciuti; l’allegazione del prospetto alla dichiarazione dovrà avvenire fino a quando sussistano divergenze tra le due tipologie di valori appena menzionati. Molto importante appare la funzione di detto prospetto, visto che dovrebbe agevolare l’Amministrazione finanziaria nella fase di controllo della dichiarazione. In alternativa al regime fiscale qui esposto, le parti hanno la possibilità d’optare per il regime di tassazione ordinario secondo le norme del T.U.I.R. o per il regime di tassazione sostitutiva ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 358/1997. In questo, la disciplina interna si differenzia da quella relativa alle operazioni di conferimento comunitarie, a favore delle quali non era consentito rinunciare al regime di neutralità fiscale. Ora, invece, ai sensi del comma 2 del citato art. 4, la possibilità dell’opzione è plausibile anche per i conferimenti di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 544/1992, sempre che una delle due parti dell’operazione sia residente nel territorio dello Stato. Il meccanismo della “doppia sospensione” ha, tuttavia, un inconveniente. Infatti, i maggiori valori iscritti nel bilancio della conferitaria rispetto all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda, non hanno riconoscimento fiscale; di conseguenza, all’apporto ricevuto dalla conferitaria, che civilisticamente ha natura di capitale, non corrisponde un eguale aumento del patrimonio fiscalmente riconosciuto della stessa. Tale situazione incide sulla determinazione del reddito d’impresa, dato che la conferitaria, negli esercizi successivi al conferimento, si troverà a rilevare in bilancio, per esempio, maggiori ammortamenti e maggiori svalutazioni rispetto a quanto avviene in campo fiscale. E’ perciò inevitabile il determinarsi di una serie di differenze tra utile civile e reddito imponibile, con la conferitaria che si … 171 troverebbe a pagare imposte senza avere a disposizione utili distribuibili ai soci e, con questi ultimi, che non potrebbero fruire, per la parte corrispondente ai costi non deducibili, del credito d’imposta, proprio per la mancanza di un reddito civilistico da distribuire; tutto ciò comporta un cumulo, con le conseguenti doppie imposizioni, tra le plusvalenze realizzate sulle partecipazioni e quelle realizzate sui beni ricevuti dalla conferitaria. L’unico sistema per far fronte a questo inconveniente è quello di far in modo che, alle imposte pagate dalla conferitaria, possano corrispondere utili distribuibili ai soci con il credito d’imposta. Tale risultato è stato raggiunto attraverso il comma 3 dell’art. 4, il quale attribuisce al capitale d’apporto, fiscalmente non riconosciuto, la natura fiscale di “riserva di utili”, la cui distribuzione comporta il beneficio del credito d’imposta per il socio ed, allo stesso tempo, non obbliga gli stessi a diminuire, ai sensi dell’art. 44, il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni, trattandosi di una riserva di utili e non di capitale. 172 CAPITOLO 14 LO SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI 14.1 Considerazioni generali. Nell’ambito della normativa sulle riorganizzazioni aziendali è prevista una disciplina speciale per quelle operazioni aventi ad oggetto lo scambio di partecipazioni. Il legislatore, mediante il D.Lgs n. 544/92 (1), era già intervenuto a disciplinare questo tipo d’operazione, anche se limitatamente agli scambi di partecipazioni transnazionali posti in essere da soggetti appartenenti agli stati membri dell’Unione Europea (2). L’art. 5, D.Lgs. n. 358/1997, ha introdotto una nuova disciplina per gli scambi di partecipazioni “domestici”, prevedendone, sulla base delle indicazioni della legge delega, l’armonizzazione con il regime tributario del D.Lgs. n. 544/92. Lo scambio di partecipazioni è quell’operazione diretta a far acquisire o integrare ad una società, una partecipazione di controllo di un’altra società, mediante l’attribuzione ai soci di quest’ultima delle partecipazioni della società acquirente o integrante. Può essere realizzata sia nello schema negoziale della cessione in permuta, sia mediante operazioni di _________ (1) Decreto attuativo della Direttiva comunitaria n. 434/90/CEE. (2) Su questo tema si vedano, VALENTE e SERBINI, Regime tributario dello scambio di azioni transfrontaliero, in Il fisco, 1997, p. 3171; SILVESTRI, Il regime tributario delle operazioni di riorganizzazione transnazionale in ambito CEE, in Riv. dir. fin., 1996, I, p. 690; BERNONI e COLACICCO, Profili fiscali dello scambio di partecipazioni, in Il fisco, 1997, p. 1705. 173 conferimento, tutto questo in conformità con ciò che era stato già previsto in sede comunitaria. Entrambe le modalità di effettuazione dell’operazione sono ricondotte ad un regime di neutralità fiscale che consente di escludere l’imponibilità. 14.2 Lo scambio di partecipazioni mediante permuta. L’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 358/1997, introduce un particolare regime fiscale per le operazioni di permuta, teso a garantire l’intassabilità ai fini delle imposte sui redditi. Dal punto di vista soggettivo, sono tre i soggetti coinvolti: * società acquirente: la società che acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. (controllo di diritto); * società scambiata: la società della quale è acquisito o integrato il controllo. * soggetti scambianti: i soci della società scambiata. In sostanza, la permuta si perfeziona nello scambio tra la partecipazione nella società scambiata e le azioni proprie dell’acquirente. Al fine di identificare la società acquirente, il citato art. 5 richiede che essa rientri tra i soggetti individuati dall’art. 87 lettere a) e b), del T.U.I.R., il quale contempla le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative, di mutua assicurazione e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato. Si ritiene, comunque, che tale operazione non possa essere effettuata nè da società a responsabilità limitata, le quali non possono essere titolari di azioni proprie ai sensi dell’art. 2483 c.c., nè da enti diversi dalle società, i quali non possono avere una base azionaria (3). 174 Anche in relazione all’individuazione della società scambiata, la normativa rinvia all’art. 87, lettere a) e b), T.U.I.R., ma in questo caso non sussistono limiti alla sua applicazione e vi è soltanto l’esclusione delle società di persone e degli enti non commerciali. Per quanto riguarda i soggetti scambianti, la disposizione in commento non pone alcuna limitazione ed, anzi, il richiamo all’espressione “non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito” induce a pensare che i soci possano anche non essere imprenditori, dato che la norma si riferisce genericamente al reddito (4). Dal punto di vista oggettivo, sono necessarie delle precisazioni in ordine all’interpretazione dell’espressione “acquista o integra una partecipazione di controllo”. Si ritiene che il termine “acquisire” vada ricondotto all’ipotesi in cui vi sia l’acquisto di una partecipazione oggettivamente maggioritaria, mentre, invece, il termine “integrare”, all’ipotesi di acquisto di una partecipazione che, aggiunta a quella già posseduta, consenta di raggiungere la maggioranza dei voti. Con ciò, è esclusa la possibilità di ricollegare al verbo “integrare” l’ipotesi di acquisto di partecipazione da parte di chi possiede già il controllo (5). Del resto, bisogna considerare che questa interpretazione meglio si conforma alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 544/1992, nonchè a quella della Direttiva, la quale prevede espressamente che allo scambio di azioni debba conseguire l’effetto di conferire alla società la maggioranza dei diritti di voto. _________ (3) Cfr. circ. min. 320/E, cit., nella quale si ribadisce che la società acquirente deve essere costituita o come società per azioni o come società in accomandita per azioni. (4) Cfr. circ. min. n. 320/E, cit.; in dottrina cfr. BEGHIN, Op. ult. cit., p. 399-400. Sul punto si veda anche PAPARELLA, Op. ult. cit., p. 394. (5) Cfr. circ. min. n. 320/E, cit.; in dottrina cfr. BEGHIN, Op. ult. cit., p. 401-402; PAPARELLA, Op. ult. cit., p. 395-396; SILVESTRI, Op. cit., p. 665. 175 In senso favorevole a questa interpretazione gioca anche l’art. 5, comma 2, relativo allo scambio di partecipazioni mediante conferimento, il quale prevede unicamente l’espressione “acquisisce il controllo”; quest’ultima può ben riferirsi ad entrambe le ipotesi prima menzionate, consentendo una disciplina uniforme tra le operazioni dei due commi. Accogliendo, invece, quell’orientamento che vuole ricollegare all’”integrazione” l’ipotesi di acquisto di partecipazioni rinforzante una posizione di controllo già acquisita, si rischierebbe di creare un’irragionevole differenziazione tra le forme di scambio di partecipazioni mediante permuta e mediante conferimento, dato che quest’ultima non può assolutamente ricollegarsi all’ipotesi predetta (6). In definitiva quindi, dalla normativa è desumibile un significato funzionale del termine “integrare”, nel senso che il vincolo di controllo deve discendere direttamente ed esclusivamente dalla permuta. Per quanto concerne il regime fiscale, il citato art. 5, comma 1, stabilisce che la permuta non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. La stessa disposizione prosegue affermando che l’eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percepiente. In virtù della suddetta disposizione è introdotta una deroga al principio generale secondo cui la permuta di un bene relativo all’impresa, salvo ciò che è previsto dal comma 2 dell’art. 54, è un’operazione idonea a comportare l’emergere di plusvalenze tassabili. Tuttavia non è possibile beneficiare del regime di neutralità fiscale nell’ipotesi in cui le _________........ (6) In senso favorevole all’estensione ai casi di acquisto di partecipazioni da parte di chi possedeva già un pacchetto di controllo, cfr. ANELLO & PARTNERS, Op. cit., p. 46-47; MAISTO, Implementation of the EC Merger Directive, in Bullettin International Bureau of Fiscal Documentation, 1993, p. 489; STEVANATO, Riorganizzazione di attività produttive..., cit., p. 2122. 176 partecipazioni ricevute siano contabilizzate ad un valore superiore a quelle attribuite in permuta, essendo disattesa in tale circostanza la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti. Ma a questo punto sorge il problema di capire quale sia la disciplina fiscale applicabile a quest’ultima ipotesi e, nello specifico, se sia applicabile l’imposta sostitutiva oppure il solo regime ordinario (7). La dottrina propende sulla seconda soluzione per diverse ragioni (8): * la disposizione in esame concerne soltanto la determinazione del componente reddituale, mentre si disinteressa della sua imposizione; tale circostanza, del resto, è supportata dalla mancanza di una formale disciplina dell’imposta sostitutiva nell’ambito del citato art. 5; * non è possibile invocare, ai fini dell’applicazione del regime agevolativo, nè l’art. 3 del D.Lgs. n. 358/1997, nè l’art. 1 del medesimo decreto: infatti, entrambi gli articoli si occupano delle partecipazioni di controllo e di collegamento e, le azioni proprie, non possono essere qualificate in quelle categorie; * la soluzione in commento è più coerente con la ratio dell’art. 5, la quale consiste nella necessità di armonizzare la disciplina degli scambi di partecipazioni interna con quella transnazionale (9). In definitiva quindi, appare più plausibile e ragionevole accogliere la sola applicazione dell’imposta ordinaria, escludendo in modo categorico il regime agevolativo. _________ (7) Il regime ordinario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 54 del T.U.I.R., comporta la tassazione della plusvalenza desumibile dalla differenza tra il valore normale del bene ricevuto e quello fiscalmente riconosciuto di quello dato in permuta. La base imponibile può, in questo modo, risultare superiore di quella derivante dall’iscrizione in bilancio. (8) Cfr. BEGHIN, Op. ult. cit., p. 404-405; STEVANATO, Op. ult. cit., p. 2120. In tal senso sembra schierarsi anche l’Amministrazione finanziaria, visto che, nella circolare esplicativa al D.Lgs n. 358/1997, nulla dice circa la possibilità di applicare il regime opzionale. (9) Con riguardo agli scambi di partecipazioni transnazionali, la normativa prevede la sola neutralità fiscale. 177 Nel caso in cui una sola parte non osservi il regime di neutralità fiscale, ci si chiede se sia precluso quel regime anche per l’altra parte. L’Amministrazione finanziaria non si occupa della questione, ma si ritiene che si debba dare una risposta negativa perchè la posizione della società acquirente appare nettamente autonoma da quella dei soci scambianti; del resto, quando il legislatore ha voluto creare un nesso reciproco tra le parti in funzione delle rispettive annotazioni contabili, lo ha sempre indicato nella legge, come è accaduto, ad esempio, nel comma 1 del citato art. 3 (10). Nello scambio di partecipazioni mediante permuta, le parti possono pattuire un conguaglio in denaro che è del tutto simile a quello previsto nell’art. 54, comma 2, T.U.I.R. Il conguaglio assume piena rilevanza fiscale e concorre a formare il reddito imponibile del percepiente. La normativa non impone un tetto massimo al suo importo; è imposta soltanto un’entità del conguaglio che non sia in grado di snaturare l’operazione di permuta (11). Sempre in relazione al conguaglio, sulla base del dato testuale e, soprattutto, dell’espressione “concorre alla formazione del reddito”, si ritiene che esso sia destinato a confluire nel reddito complessivo e sia perciò incapace di avere una propria autonomia, un requisito, quest’ultimo, indispensabile per poter applicare il regime sostitutivo; solo alle imposte ordinaria sembra quindi assoggettabile il conguaglio (12). 14.3 Lo scambio di partecipazioni mediante conferimento. _________ (10) Cfr. PAPARELLA, Op. ult. cit., p. 393-394. (11) Cfr. circ. min. 320/E, cit. (12) Cfr. BEGHIN, Op. ult. cit., p. 407. 178 Come ho già detto in precedenza, lo scambio di partecipazioni può realizzarsi anche mediante conferimento. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 358/1997, le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di diritto di una società, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito dell’impresa conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Per realizzare una piena neutralità fiscale è necessario il rispetto di due condizioni: * la conferitaria deve attribuire alla partecipazione conferita lo stesso valore fiscale che la medesima aveva presso il conferente; * il conferente deve assumere la partecipazione ricevuta in cambio ad un costo fiscalmente riconosciuto pari all’incremento di patrimonio netto realizzatosi presso la conferitaria a seguito del conferimento. Ora, se la conferitaria attribuisce alla partecipazione ricevuta un valore superiore a quello che rilevava presso il conferente oppure, se il conferente assume la partecipazione ad un valore superiore rispetto all’incremento di patrimonio netto generatosi presso la conferitaria, emergerà una plusvalenza imponibile in capo alla conferente. E’ quindi il conferente il soggetto idoneo astrattamente a realizzare la plusvalenza, anche se l’onere a suo carico è subordinato, oltre che alle sue scelte contabili, alle scelte contabili effettuate dalla conferitaria, il tutto in piena sintonia con il principio contenuto nell’art. 3 del decreto in commento, relativo ai conferimenti. Un problema analogo a quello già esaminato nel paragrafo precedente è legato alla possibilità se applicare o meno l’imposta sostitutiva alle plusvalenze derivanti da scambio mediante conferimento, ..... 179 soprattutto alla luce del favorevole orientamento ministeriale (13). Anche in questo caso pare opportuno accogliere la soluzione negativa ed estendere a questa fattispecie le conclusioni a cui si è giunti in relazione allo scambio di partecipazioni mediante permuta. Infatti, la normativa dispone espressamente che la valutazione della azioni ottenute a seguito del conferimento sia funzionale alla “determinazione del reddito dell’impresa conferente” e, come tale, il componente reddituale che ne deriva non può essere considerato come singolo componente autonomo rilevante al fine dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, ma come componente che concorre con altri componenti reddituali alla formazione del reddito da assoggettare all’imposizione ordinaria (14). Bisogna comunque dire che l’applicazione del regime sostitutivo non è del tutto preclusa, ma appare funzionale alla sussistenza di una sovrapposizione tra la fattispecie contemplata nell’art. 5, comma 2, e quella prevista nell’art. 3 del D.Lgs. n. 358/1997. Tale sovrapposizione è presente nei casi di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento che consentano alla conferitaria di acquisire la maggioranza dei voti della partecipata, ma non nelle altre ipotesi in cui mancano i presupposti per l’applicazione del citato art. 3. In ultimo, sono necessarie delle precisazioni in ordine all’ambito di applicazione soggettivo ed a quello oggettivo della norma. In relazione al primo profilo, sembrano non esserci dubbi circa la possibilità che il conferente possa essere anche un imprenditore individuale o un ente, tenendo conto dell’espresso riferimento fatto _________ (13) Cfr. circ. min. 320/E, cit. In essa è pienamente ammesso il regime sostitutivo, seppur in presenza dei presupposti ed in alternativa al regime ordinario. (14) Cfr. BEGHIN, Op. ult. cit., p. 405-406; PAPARELLA, Op. ult. cit., p. 402 e ss. 180 all’”impresa” (15); sulla conferitaria, invece, il riferimento fatto alle società induce a ricomprendere sia le società di capitali, che quelle personali, escludendo il comparto degli enti commerciali (16). Dal punto di vista oggettivo, l’espressione “acquisisce il controllo”, non lascia dubbi circa la possibilità di richiamare le due ipotesi viste in relazione allo scambio mediante permuta. _________ (15) Cfr. PAPARELLA, Op. ult. cit., p.405-406; STEVANATO, Op. ult. cit., p. 2121. Personalmente condivido questa posizione, anche se bisogna dire che questa disciplina appare poco coerente con quella prevista per la permuta, in relazione alla quale sia la società acquirente sia la società scambiata debbono essere società di capitali o enti commerciali. (16) Cfr. BEGHIN, Op. ult. cit., p. 402; PAPARELLA, Op. ult. cit., p. 405-406. 181 CAPITOLO 15 PLUSVALENZE DERIVANTI DA ALTRE OPERAZIONI STRAORDINARIE 15.1 La trasformazione. La trasformazione, la fusione e la scissione sono tre fatti riorganizzativi di natura straordinaria che hanno la caratteristica comune di non riguardare i beni della società, bensì la società intesa come “soggetto”, e di essere, in virtù di fonti normative differenti, operazioni fiscalmente neutre (1). Sul piano civilistico, la trasformazione, ai sensi degli artt. 2498-2500 c.c., si sostanzia in un mutamento della natura giuridica della società senza, tuttavia, comportare la creazione di un nuovo soggetto. Dunque la trasformazione comporta unicamente la modificazione dell’atto costitutivo, senza la nascita di un nuovo ente che si sostituisca a quello precedente (2). La normativa civilistica si occupa unicamente della trasformazione da società di persone in società di capitali, ma è opinione comune anche l’ammissione della trasformazione da società di capitali a società di persone. Sul piano fiscale, l’art. 122 del T.U.I.R. statuisce espressamente che la trasformazione della società non costituisce realizzo nè distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. _________ (1) La trasformazione, pur essendo un’operazione straordinaria di grande importanza, non è presa in considerazione dal D.Lgs. n. 358/1997. Del resto, in relazione a quest’operazione, a differenza della fusione e della scissione, non c’era la necessità di un intervento, visto che la neutralità fiscale era ed è già prevista dall’art. 122 del T.U.I.R. (2) Cfr. Corte di Cass., 16/1/1970, sent. n. 92, in Giust. civ., 1970, I, p. 1235. 182 Ciò significa che, ai fini fiscali, la trasformazione è un’operazione fiscalmente neutra che presuppone il rispetto della continuità dei valori contabili e che non comporta, perciò, l’emergere di componenti positivi o negativi del reddito d’impresa. Eventuali rivalutazioni o svalutazioni che dovessero essere effettuate sarebbero fiscalmente irrilevanti, tenendo conto sia dell’abrogazione del comma 1, lett. c), dell’art. 54, sia, in combinato, dello stesso art. 122. Particolarmente interessante risulta essere la questione relativa all’applicazione o meno dell’art. 122 all’ipotesi di trasformazione di una società commerciale in società semplice (3). Parte della dottrina appare contraria a questa applicazione, sulla base di una serie di argomentazioni che personalmente condivido (4). Il reddito prodotto da una società commerciale si considera reddito d’impresa, a prescindere dal fatto che sia o meno esercitata un’attività commerciale; correlativamente, tutti i beni appartenenti alle società commerciali si considerano “beni relativi all’impresa”. La società semplice invece, ai sensi dell’art. 2249 c.c., non può esercitare attività commerciali e, quindi, non può nemmeno essere titolare di reddito d’impresa sulla base dell’art. 51, T.U.I.R.; in conseguenza di ciò, i beni di una società semplice non possono essere considerati come “beni relativi all’impresa”. Pertanto, con la trasformazione di una società commerciale in una società semplice non solo vi è la _________ (3) Dal punto di vista civilistico, come ha riconosciuto la dottrina più recente, quest’operazione è ammissibile. Cfr. SERRA, La trasformazione e la fusione delle società, in Tratt. dir. priv., diretto da RESCIGNO, Torino, 1985, p. 307 e ss.; FERRARA e CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1992, p. 632-633. (4) Cfr. LEO-MONACCHI-SCHIAVO, Op. cit., p. 1576 e ss; LUPI, Trasformazione di società semplice senza realizzo delle plusvalenze: l’impreparazione aiuta gli audaci, in Rass. trib., 1994, II, p. 1282 e ss; ZIZZO, Le riorganizzazioni societarie nelle imposte sui redditi, Milano, 1996, p. 34 e ss.; STEVANATO, Inizio e cessazione...,op. cit., p. 354 e ss.; MARCHESE, Trasformazioni. Fusioni. Scissioni, Torino, 1994, p. 127 e ss. In tal senso circ. min. n. 137/E, cit. 183 perdita della qualità di imprenditore, ma vi è pure la fuoriuscita dei beni sociali dal regime dei “beni relativi all’impresa”, consentendo perciò di inquadrare tale operazione nella fattispecie della “destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa” ai sensi dell’art. 54, comma 1, lett. d) (5). Tuttavia, non sempre la trasformazione in una società semplice implica un mutamento di destinazione dei beni; infatti, sussistono pure società semplici che non esercitano attività commerciali in base alla normativa civilistica, ma sono titolari di reddito d’impresa ai sensi dell’art. 51 del T.U.I.R., proprio per la mancanza di una perfetta coincidenza tra la nozione “civilistica” e quella “fiscale” di attività commerciale. Nell’ipotesi in questione ritengo che non possa trovare applicazione l’art. 54, comma 1, lett. d), proprio perchè non vi è, in conseguenza della trasformazione, una fuoriuscita dei beni dal regime d’impresa. La giurisprudenza si è più volte espressa in contrasto con questo orientamento dottrinale, affermando la totale irrilevanza fiscale della trasformazione in discussione (6). In effetti, non si può omettere _________ (5) Differente posizione assume FALSITTA, La tassazione...., op. cit., p. 126, il quale lega il mutamento di destinazione al mutamento dell’oggetto statutario. Per l’autore quindi, l’art. 54, comma 1, lett. d), è applicabile solo all’ipotesi di trasformazione in società semplice di una società con forma ed oggetto commerciali, perchè in tal caso vi è un mutamento dell’oggetto; nel caso, invece, di trasformazione in una società semplice di una società con forma commerciale ma con oggetto non commerciale, non vi è una mutazione dell’oggetto e quindi nemmeno un mutamento di destinazione dei beni appartenenti alla società. Quest’ultima vicenda è quindi fiscalmente irrilevante. Non ritengo condivisibile quest’orientamento, dato che i beni appartenenti alle società commerciali sono sempre beni relativi all’impresa, a prescindere dal tipo di attività svolta, quindi la trasformazione in una società semplice comporta in ogni caso la fuoriuscita da detto regime. (6) Cfr. Comm. trib. centr., 21/5/1983, dec. n. 918, in Boll. trib., 1984, p. 641; Comm. trib. centr., 24/10/1987, dec. n. 7729, in La Comm. trib. centr., 1987, I, p. 571; Comm. trib. centr., 8/3/1994, dec. n. 597, in Rass. trib., 1994, II p. 1282, con nota di LUPI, Trasformazione di società semplice senza realizzo delle plusvalenze: l’impreparazione aiuta gli audaci. In dottrina cfr. DESIDERI, Trasformazione di società commerciali in società semplice e realizzo di plusvalenze, in Corr. trib., 1987, p. 2199-2200; NAPOLITANO, La trasformazione della società nel testo unico delle imposte sui redditi, in Boll. trib., 1988, p. 175; ASTOLFI, Trasformazione della società, in D’AMATI, L’imposta sul reddito delle persone giuridiche, Torino, 1994, p. 309-310. 184 dal considerare il fatto che l’art. 15, comma 1, D.P.R. 598/1973, faceva riferimento alle trasformazioni tra società commerciali, escludendo dunque la società semplice, mentre il suo successore, l’attuale art. 122, parlando genericamente di trasformazioni di società, può ben trovare applicazione anche in relazione alle società semplici. C’è comunque da precisare che la giurisprudenza non si è mai occupata in modo diretto della possibilità di avere un mutamento di destinazione dei beni in questa situazione e si è semplicemente limitata ad escludere la presenza di un’assegnazione dei beni ai soci (7). Se sul piano letterale questa soluzione può essere ben accolta, lo stesso non può dirsi dal punto di vista logico e sistematico; essa, infatti, causerebbe un inevitabile salto d’imposta, visto che i beni di una società semplice possono essere alienati o assegnati ai soci senza che si determinino i presupposti dell’imposizione di cui all’art. 54 (8). Del resto, mi sembra da considerarsi insostenibile la tesi, avanzata da alcuni autori, secondo cui le plusvalenze da cessione di beni decommercializzati concorrerebbero a formare il reddito complessivo della società semplice come “reddito diverso”. In tal caso la tassazione potrebbe avvenire solamente ai sensi delle lettere b) e c) dell’art. 81 (9), i quali fanno riferimento solamente alla cessione a titolo oneroso di beni immobili e di partecipazioni qualificate, con il conseguente generarsi di due problemi: _________ (7) Questa tesi è sostenuta in dottrina da TABELLINI, Persone giuridiche (imposte sulle), in Enc. dir., vol. XXXIII, Milano, 1983, p. 510. (8) Una siffatta conseguenza è palesemente inammissibile, anche alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 9, del D.Lgs. n. 358/1997, che ha modificato ed ampliato la normativa contenuta nell’art. 10 della L. n. 408/90. Ai sensi del presente art. 9, è riconosciuto all’Amministrazione finanziaria il potere di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti, tra le altre, in operazioni di trasformazione poste in essere senza valide ragioni economiche. (9) Cfr. DESIDERI, Op. cit., p. 2200. Tra l’altro l’autore afferma che la lettera e la modalità di strutturazione dell’art. 81 consentirebbe la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di tutti i beni. 185 * applicazione alle suddette cessioni dei limiti indicati nella stessa disposizione; * intassabilità nel caso di cessione di beni diversi rispetto a quelli indicati. Interessante appare, infine, la soluzione prospettata da alcuni autori, i quali si pronunciano per la neutralità fiscale della trasformazione in società semplice. In base a questo orientamento le plusvalenze diventano tassabili quando i beni sono venduti a seguito della liquidazione dell’azienda alla quale la società semplice, sorta dalla trasformazione, dovrà necessariamente procedere, posto che l’attività di liquidazione deve ancora considerarsi esercizio di impresa commerciale (10). Sulla trasformazione di società semplice in società di tipo commerciale non sembrano sorgere dubbi intorno alla piena applicazione dell’art. 122. Anteriormente all’entrata in vigore del T.U.I.R., l’Amministrazione finanziaria aveva negato l’irrilevanza fiscale di questo tipo d’operazione (11), ma poi, ricredendosi, ha affermato espressamente come il tipo di trasformazione in società commerciale di una società semplice sia inidonea a comportarne la sua estinzione, ma determini un semplice mutamento della sua forma giuridica (12). Del resto, è lo stesso tenore letterale dell’art. 122 che porta ad assumere un significato di netta indifferenza fiscale rispetto al fenomeno della trasformazione della società in generale; inoltre, in questo caso, non hanno ragione di esistere quelle problematiche d’ordine logico e sistematico che, _________ (10) Cfr. BRACCINI, Forma commerciale e disciplina tributaria del reddito d’impresa: trasformazione di società semplice e decommercializzazione, in Dir. prat. trib., 1983, II, p. 422; DOMINICI, La trasformazione delle società nell’imposizione sui redditi, in Dir. e prat. trib., 1991, I, p. 263 e ss.; NUSSI, Il regime dei beni dell’impresa..., op. cit., p. 1083. Tra l’altro, nel caso in discussione si avrebbe una semplice sospensione, fino alla liquidazione dell’azienda, del regime dei “beni relativi all’impresa”. (11) Cfr. nota min. n. 9/373 del 20/4/1979, in Boll. trib., 1979, p. 1159. Bisogna dire che l’Amministrazione finanziaria è stata molto condizionata dalla legislazione dell’epoca che si riferiva solamente alla trasformazione tra società commerciali. (12) Cfr. ris. min. n. 9/486 del 2/5/1984, in Rass. trib., 1984, III, p. 333. 186 in relazione alla trasformazione in società semplice, depongono a favore dell’emersione di una plusvalenza tassabile. Sempre in relazione alla trasformazione di una società semplice in una società commerciale sorge il problema di stabilire se quest’ultima debba valutare i singoli beni, al momento della loro immissione nel regime dei “beni relativi all’impresa”, al costo storico di acquisizione oppure al valore normale. Parte della dottrina è favorevole alla seconda soluzione, soprattutto per l’esigenza di non attribuire rilevanza reddituale a plusvalenze maturate quando i beni si trovavano al di fuori del regime d’impresa (13). In effetti, questa soluzione appare come la più logica e ragionevole sul piano sistematico, ma lo stesso non si può dire sul piano normativo. Infatti, l’art. 77, comma 3-bis, T.U.I.R., dispone che i beni provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore ed immessi dallo stesso nella propria impresa, devono essere valutati al costo di acquisizione anzichè al valore normale. Considerando l’analogia tra questa fattispecie e la trasformazione in discussione, entrambe si fondano, infatti, sull’ingresso di beni in un’impresa a seguito di un evento non traslativo, può apparire ragionevole applicare alla trasformazione in società semplice le regole dell’art. 77, comma 3-bis (14). Una situazione analoga a quella della trasformazione si presenta nel caso della regolarizzazione della società di fatto (15), sia intesa come società semplice, sia come società in nome collettivo irregolare. In merito a questa situazione l’Amministrazione finanziaria, a mio parere a ragione, si è schierata per _________ (13) Cfr. FALSITTA, Op. ult. cit., p. 126 e ss.; MICCINESI, Le plusvalenze d’impresa, Milano, 1993, p. 151. (14) Cfr. ZIZZO, Op. ult. cit., p. 44 e ss.; STEVANATO, Op. ult. cit., p. 97; LUPI, Profili..., op. cit., p. 63. (15) La società di fatto non nasce da un accordo esplicito, scritto o verbale, di due o più persone, ma in virtù di un comportamento di due o più persone corrispondente a quello descritto nell’art. 2247 c.c. 187 la neutralità fiscale (16); infatti, la regolarizzazione di una società di fatto, al pari di una trasformazione, incide soltanto sull’organizzazione e sulla struttura, senza che questo comporti l’estinzione della società e la creazione di un nuovo e diverso soggetto. La mancanza di un mutamento sostanziale porta dunque all’esclusione del realizzo delle plusvalenze latenti sui beni sociali, ed il rinvio del medesimo alle future cessioni. 15.2 La trasformazione della società di persone in impresa individuale. Un’ipotesi molto interessante, soprattutto in relazione alla sua qualificazione sul piano tributario, si verifica quando, a seguito del recesso o della cessione della quota societaria da parte di uno dei due soli soci di una società di persone, l’altro continui individualmente l’attività. In questa situazione, come precisato dall’art. 2272 del c.c., il socio superstite ha sei mesi di tempo per ricostituire la pluralità dei soci, altrimenti si avrà lo scioglimento della società; nel caso di scioglimento, il socio superstite potrà proseguire l’attività sotto forma di impresa individuale. A prima vista sembrerebbe che il passaggio della proprietà aziendale dalla società al socio superstite comporti l’imponibilità delle plusvalenze per “destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa” o, meglio ancora, per assegnazione dell’azienda al socio (17). _________ (16) Cfr. circ. min. n. 24 del 22/6/1981, in Boll. trib., 1981, p. 1111. (17) Cfr. FALSITTA, Contributo alla discussione intorno ad una nuova disciplina del diritto tributario dei “capital gains” e delle fusioni societarie, in Rass. trib., 1990, I, p. 349 (nota n. 25). Sulla questione in discussione si veda anche LOVECCHIO, Scioglimento del rapporto sociale in ipotesi di società di persone con due soci e continuazione dell’attività da parte del socio superstite, in Boll. trib., 1990, p. 505 e ss. In giurisprudenza cfr. Comm. trib. 2° gr. di Bergamo, 28/12/87, dec. n. 1697, in Boll. trib., 1988, p. 887, la quale ravvisa il realizzo di una plusvalenza per cessione d’azienda effettuata da una società di persone ad un’impresa individuale. 188 Ma, personalmente, reputo molto interessante ed innovativa anche la soluzione avanzata da alcuni autori secondo cui, nell’ipotesi in commento, si avrebbe un estinzione della società, non per liquidazione, ma per trasformazione della società di persone in un’impresa individuale (18). Ci si troverebbe, in sostanza, nell’ambito di applicazione analogica dell’art. 122 del T.U.I.R., con una trasformazione dalla quale non conseguirebbero nè il realizzo nè la distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni. A sostegno di questa tesi vi sono una serie di ragionevoli argomentazioni: * sul piano letterale, l’art. 122 parla espressamente di “trasformazione della società” e non “delle società” (19), che invece farebbe intendere un univoco riferimento alla sola categoria delle società di persone o di capitali. Di conseguenza quindi, la trasformazione della società in impresa individuale può ben rientrare nell’ambito dell’art. 122 del T.U.I.R; * ai sensi dell’art. 2498 c.c., la trasformazione è riferibile esclusivamente alle società di persone ed a quelle di capitali; la nozione tributaria di trasformazione appare invece molto diversa, visto che l’art. 126, T.U.I.R., afferma la piena applicabilità degli articoli da 122 a 125 anche nei casi di trasformazione, fusione, liquidazione e fallimento di enti diversi dalle società. Ora, se per un ente non _________ (18) Cfr. DEL FEDERICO, Perdita della pluralità dei soci e perdita del capitale nelle società di persone, in Rass. trib., 1994, I, p. 943 e ss., p. 943 e ss.; OBERTI BECCHI, Imponibilità dell’avviamento nell’ipotesi di assegnazione della azienda di società personale ad uno dei soci, cessionario delle altre quote sociali, in Dir. e prat. trib., 1979, II, p. 6 e ss; BLOCH e SORGATO, Scioglimento della società con assegnazione dell’azienda all’unico socio, in Corr. trib., 1998, p. 3542 e ss. In giurisprudenza, Comm. trib. prov. di Torino, 30/11/2000, sent. n. 147/5/00, in Boll. trib., 2001, p. 1182-1183. Questo orientamento non è comunque applicabile al passaggio da impresa individuale a società, dato che per la costituzione di quest’ultima è necessario il conferimento dell’azienda. (19) Una qualificazione quest’ultima che invece è ben riscontrabile nel codice civile: al capo VIII, “Della trasformazione, della fusione e della scissione delle società”; all’art. 2498, “Della trasformazione delle società”. Cfr. DEL FEDERICO, Op. cit., p. 943 e ss. 189 commerciale, il quale dispone di una soggettività tributaria non dissimile da quella della persona fisica, è applicabile la normativa tributaria sulla trasformazione, ci si può chiedere il perchè la stessa normativa non possa essere applicata, sulla base dei principi generali, anche all’imprenditore individuale (20); * sempre con riferimento alla differenza tra la nozione civilistica e quella tributaria di trasformazione, bisogna considerare che il previgente art. 15 del D.P.R. n. 598/1973 accoglieva, con esplicito rinvio, la nozione civilistica. La formulazione dell’art. 122, comma 1, invece, è molto più generica ed indefinita e non contempla più quel rinvio; sembra perciò apparire volutamente omnicomprensiva, includendo in sè, tra le altre, anche la trasformazione regressiva della società in impresa individuale (21); * l’art. 122, comma 1, fa espresso riferimento al mancato realizzo delle plusvalenze relative al valore di avviamento; è ben noto come quest’ultimo rilevi fiscalmente soltanto a seguito di un atto traslativo. Ora, se l’art. 122 fosse applicabile solo ad operazioni, quali quelle di trasformazione di società di persone in società di capitali e viceversa, che si sostanziano in una mera modifica statutaria, senza il verificarsi di alcuna vicenda traslativa, l’indicazione, nella norma, dell’avviamento, sarebbe inutile e mancherebbe di rilievo propositivo. Un discorso analogo può essere fatto anche in relazione all’inciso “distribuzione delle plusvalenze” (22). Pur giudicando questa tesi estremamente interessante e stimolante, ritengo che siano ancora _________. (20) Cfr. DEL FEDERICO, Op. cit., p. 943 e ss. Del resto, se non fosse così, si correrebbe il rischio di assistere all’emersione di questioni di legittimità costituzionali per contrasto con il principio di uguaglianza, quest’ultimo pienamente garantito in campo tributario dall’art. 53. (21) Cfr. BLOCH e SORGATO, Op. ult. cit., p. 3543. (22) Cfr. BLOCH e SORGATO, Op. ult. cit., p. 3543-3544. 190 troppo maturi i tempi per un suo pieno accoglimento. Infatti, è assolutamente assente nel nostro ordinamento, sia civile che fiscale, una disciplina specifica dell’istituto della trasformazione di società in impresa individuale e viceversa. La stessa estrapolazione dell’istituto dall’art. 122 appare irta d’ostacoli: da una parte infatti, il medesimo articolo pare che nel complesso sia riconducibile alle sole trasformazioni tra società, tenendo conto che i commi successivi al primo fanno riferimento solo a queste ultime; dall’altra parte poi, il legislatore, mediante l’art. 126, sembra che limiti in modo tassativo l’estensione analogica ai soli enti, partendo evidentemente dal presupposto che una trasformazione in impresa individuale non è nemmeno concepibile. Ma un ruolo decisivo a negazione del suddetto orientamento rivestirebbe la disposizione contenuta nell’ultima parte del comma 5 dell’art. 54, la quale si occupa di un’ipotesi, analoga a quella in commento, di continuazione in forma individuale di un’attività precedentemente svolta in forma societaria. Ora, se il legislatore ha sentito l’esigenza di agevolare con quella norma il passaggio di proprietà aziendale dalla società di fatto costituitasi tra gli eredi e quello che tra loro continua l’attività, significa che in tutti gli altri casi della stessa specie è applicabile la disciplina prevista dall’art. 54, comma 1, lett. d) (23). 15.3 La fusione. _________ (23) Cfr. GHINI ed ANTIFORA, Op. cit., p. 230. 191 La fusione è un fenomeno economico mediante il quale si attua una concentrazione di imprese caratterizzata dall’estinzione di alcune società le quali confluiscono in un altro soggetto. Dalla fusione per costituzione, in cui tutte le società preesistenti si estinguono per dar vita ad un soggetto nuovo risultante dalla fusione, si distingue la fusione per incorporazione, in cui uno o più soggetti preesistenti si estinguono per confluire in un altro soggetto, anch’esso preesistente, che viene denominato incorporante. Sul piano civilistico, la disciplina è stata riformata dal D.Lgs. n. 22 del 16/1/1991, con il quale è stata uniformata la legislazione nazionale a quella comunitaria. Sul piano fiscale (24), le operazioni di fusione hanno problemi analoghi a quelli già visti per i conferimenti di aziende, soprattutto in relazione al trattamento dei plusvalori e dei minusvalori che emergono a seguito dell’operazione. Il comma 1 dell’art. 123, T.U.I.R., analogamente a quanto disposto in tema di trasformazione, stabilisce la neutralità fiscale dell’operazione, escludendo che la stessa possa costituire realizzo o distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze di beni, comprese quelle relative alle rimanenze ed il valore di avviamento; nessun rilievo ha pure la loro iscrizione nella situazione patrimoniale di fusione, di cui all’art. 2502 del c.c., allegata alle delibere di fusione. In definitiva quindi, la fusione non conferisce rilievo fiscale alle plusvalenze ed alle minusvalenze che, di conseguenza, rimangono latenti. Per comprendere le ragioni della neutralità fiscale, occorre distinguere tra la concezione della fusione come successione e la concezione della fusione come unificazione di strutture (25). Qualora si accolga _________ (24) Sulla disciplina fiscale della fusione, cfr. ZIZZO, Riorganizzazioni..., op. cit.; LUPI, Profili..., op. cit.; ANELLO & PARTNERS, Op. cit., p. 51 e ss. 192 la prima, l’operazione non determina il realizzo di plusvalenze per la società incorporata poichè la stessa si estingue; se invece si accoglie la seconda concezione, il realizzo manca poichè non vi è il trasferimento nè di beni nè di rapporti giuridici da una società all’altra (26). A livello contabile, la fusione comporta il generarsi di avanzi o disavanzi di fusione derivanti da concambio o da annullamento. Il disavanzo da annullamento presuppone il possesso, da parte della società incorporante, della totalità o di una parte del capitale dell’incorporata. Con la fusione vi è l’annullamento della partecipazione nell’incorporata ed, in luogo ad essa, l’iscrizione, in bilancio, del patrimonio dell’incorporata. In conseguenza di ciò, qualora il patrimonio netto contabile dell’incorporata sia inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione annullata, si realizzerà un disavanzo, altrimenti si realizzerà un avanzo. Il disavanzo da concambio presuppone la partecipazione di soci terzi al capitale della _________............ (25) Se la fusione è intesa come una successione, la società incorporante (o risultante dalla fusione) acquista la titolarità sulle situazioni giuridiche che facevano capo alla società incorporata o fusa, comportando l’estinzione di quest’ultima; se, invece, si accoglie l’altra concezione di fusione, non si ha alcuna estinzione, ma soltanto la modificazione dell’atto costitutivo e dello statuto delle società che si fondono, in quanto la società fusa o incorporata si unifica con la società risultante dalla fusione o con quella incorporante. Sul punto cfr. OPPO, Fusione e scissione delle società secondo il D.Lgs. 19912, n. 22: profili generali, in Riv. dir. civ., 1991, II, p. 504. (26) Cfr. TESAURO, Istituzioni diritto tributario, Torino, 1999, p. 180, nota n. 28. Tra l’altro è da escludere pure che la fusione comporti distribuzione ai soci, visto che la società incorporata non trasferisce nulla ai soci; si deve escludere anche la presenza di una “destinazione a finalità extraimprenditoriali” perchè: * secondo la concezione della fusione come unificazione, i beni non vengono destinati ad un impresa altrui, cfr. FALSITTA, Studi..., op. cit., p. 31, nota 25; * secondo la concezione della fusione come successione, vi è un cambiamento nella titolarità formale dei beni, ma vi è continuità degli elementi costitutivi della società, ossia quelli soggettivi (compagine sociale) e quelli oggettivi (patrimonio, inteso come complesso di rapporti giuridici attivi e passivi), cfr. ZIZZO, Le vicende straordinarie nel reddito d’impresa, in FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Parte speciale, Padova, 2000, p. 389-390; MICCINESI, Op. ult. cit., p. 257. 193 società incorporata. In conseguenza della fusione, l’incorporante deve incrementare il proprio capitale sociale, con l’emissione di azioni da offrire ai soci terzi dell’incorporata in luogo delle loro vecchie azioni. Qualora il patrimonio netto contabile dell’incorporata risulti essere inferiore all’aumento di capitale sociale, si avrà un disavanzo, nel caso opposto si avrà un avanzo. Sia l’avanzo che il disavanzo di fusione vengono generalmente iscritti tra le voci di patrimonio netto e non costituiscono componenti reddituali, in ossequio al principio di prudenza (27); anche se venissero iscritti nel conto economico, ci sarebbe la loro totale irrilevanza fiscale. Sul piano fiscale (28), essenziale appare l’art. 123, comma 2, il quale prevede la possibilità di impiegare i disavanzi da annullamento per rivalutare i cespiti incorporati, senza con ciò realizzare plusvalenza imponibile. A questa disposizione, contenuta anche nel D.P.R. 598/1973, è sempre stato riconosciuto un carattere interpretativo, desumibile dal sistema, e non innovativo o agevolativo, adducendo, a suo fondamento, l’esigenza di salvaguardare, attraverso la lievitazione dei valori delle attività provenienti dall’incorporata, la continuità del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione annullata (29). _________ (27) Infatti, bisogna considerare che ciò che contabilmente appare come un disavanzo e quindi una perdita, nella realtà potrebbe non esserlo, dato che il costo della partecipazione dovrebbe essere confrontato non con il patrimonio netto contabile della società incorporata, ma con il valore reale del patrimonio. Considerazioni simili possono essere fatte per l’avanzo di fusione. (28) Sul regime fiscale degli avanzi e dei disavanzi cfr. FALSITTA, Fusione, confusione e apprendisti stregoni, in Rass. trib., 1989, I, p. 163; CARATOZZOLO, L’avanzo e il disavanzo di fusione: profili economico-contabili, civilistici e tributari, in Boll. trib., 1989, p. 947 e ss. PESSINA e BAJARDI, Il regime fiscale dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione, in Il fisco, 1997, p. 13053 e ss.; REBECCA e SIMONI, Utilizzo dei disavanzi da fusione e scissione, in Il fisco, 1998, p. 1563; GARCEA, Disavanzi di fusione e scissione: ipotesi di utilizzo non disciplinate dal decreto sulle riorganizzazioni aziendali, in Rass. trib., 1998, I, p. 704. (29) In giurisprudenza: cfr. Corte di Cass., 3/7/1986, sent. n. 4382, in Riv. dir. fin., 1987, II, p. 90, con nota adesiva di TREMONTI, Note sulla disciplina fiscale della fusione di società e dell’iscrizione in bilancio dell’avviamento; Comm. trib. centr., 25/9/1979, dec. n. 8560, in Rass. trib., 1984, II, p. 93. 194 Nonostante la sua grande importanza, questa norma è stata abrogata implicitamente per mezzo dell’art. 27, comma 1, L. 724/1994, (30) il quale ha escluso la possibilità di utilizzare il disavanzo di fusione per l’iscrizione di valori in franchigia d’imposta. Gli inconvenienti pratici di questa norma, che comportava una riespansione delle regole ordinarie sulle plusvalenze iscritte in bilancio (art. 54, comma 1, lett. c)), erano notevoli, visto che induceva l’incorporante, onde scongiurare il prelievo fiscale, a rinviare a tempo indeterminato l’utilizzo del disavanzo oppure ad imputarlo direttamente a conto economico, con un comportamento, in entrambi i casi, censurabile sotto il profilo civilistico, visto il contrasto coi principi di redazione del bilancio (31). Con lo scopo di ovviare a questi inconvenienti, il legislatore è intervenuto mediante l’art. 3, comma 105, L. n. 549/1995 (32), in virtù del quale è consentita l’utilizzazione, ai soli fini del bilancio, del disavanzo da annullamento o da concambio per iscrivere maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle società fuse, incorporate, scisse, nonchè per l’iscrizione dell’avviamento, con _________ (30) Per il dibattito che ha fatto seguito alla presente modifica normativa cfr. LUPI, Disavanzo da fusione, paghi tre, deduci due?, in Rass. trib., 1994, II, p. 1324; FERRUCCI Ecco perchè le rivalutazioni del disavanzo violano la neutralità, in Rass. trib., 1994, II, p. 1319. (31) Bisogna infatti considerare che l’imputazione del disavanzo da annullamento al conto economico può essere effettuata solo laddove l’acquisto della partecipazione esprima un “cattivo affare”, ossia qualora sia stato pagato un prezzo a fronte di un complesso di beni di valore inferiore; la perdita di fusione sarebbe indeducibile ai fini fiscali, come si desume dall’art. 123, comma 2, T.U.I.R. Dall’altra parte poi, il mantenimento del disavanzo in bilancio per un tempo indeterminato non sembra una soluzione praticabile. Infatti, qualora il maggior costo sostenuto per l’acquisto delle partecipazioni misurasse i valori latenti ed inespressi dei cespiti della società acquisita, si dovrà procedere alla loro rivalutazione; qualora, invece, rappresentasse un pagamento fatto dall’acquirente in vista di benefici economici futuri, si dovrà iscrivere un “avviamento” in bilancio. Sul punto cfr., STEVANATO, I disavanzi di fusione e scissione nel decreto sulle riorganizzazioni aziendali: luci, ombre e profili di incostituzionalità della nuova disciplina, in Rass. trib., 1997, II, p. 1181 e 1182. (32) Questa norma ha carattere interpretativo dell’art. 27 della L. n. 724 del 1994; tale disposizione è applicabile con efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato art. 27. 195 l’irrilevanza fiscale delle plusvalenze iscritte (33). Con questa norma, il principio contenuto nell’art. 123, comma 2, non solo viene ribadito, ma viene anche esteso, visto la possibilità di utilizzare pure il disavanzo da concambio allo scopo di iscrivere maggiori valori. Inoltre si assiste alla creazione, in tema di fusioni, di un doppio binario di rilevanza dei dati, rispettivamente sotto il profilo civilistico e fiscale, con l’obbligo di riordinare i dati stessi mediante un apposito prospetto di riconciliazione da allegare alla dichiarazione dei redditi. Allo stato attuale delle cose, in conseguenza dell’abrogazione dell’art. 54, comma 1, lett. c), il regime di cui alla L. 549 non si configura più come speciale (se non per i maggiori valori iscritti sui benimerce), ma come generale. In virtù di ciò, l’unico elemento di discrimine tra la disciplina a carattere generale e quella delle plusvalenze iscritte a fronte del disavanzo è costituito dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 358/1997, il quale introduce un regime agevolativo poggiante sul pagamento di un’imposta sostitutiva. Ai sensi del citato comma 1 dell’art. 6, le società risultanti dalla fusione possono optare per la tassazione, mediante un’aliquota del 19%, delle rivalutazioni eseguite con utilizzo dei disavanzi da concambio o da annullamento, in cambio del loro riconoscimento fiscale. Questa imposta è _________... (33) Questa disposizione è importante, anche perchè consente di negare il contenuto di una delibera del SECIT (in Il fisco, 1993, p. 9633 e ss.), secondo cui l’eliminazione, nell’art. 123 T.U.I.R., da parte dell’art. 7 della L. n. 67/1988, di qualsiasi riferimento all’ utilizzabilità del disavanzo da annullamento per rivalutare le rimanenze o iscrivere un valore di avviamento, avrebbe dovuto condurre a negare questa possibilità, consentendo la sua utilizzazione solo allo scopo di rivalutare beni generatori di plusvalenze ai sensi dell’art. 54 del T.U.I.R. Tra l’altro, la dottrina e la giurisprudenza avevano sempre sottolineato la casualità dell’eliminazione del riferimento alle rimanenze ed all’avviamento: cfr. Comm. trib. reg. Venezia 12/1/1998, sent. n. 57, in Riv. dir. trib., 1998, II, p. 439, con nota di BEGHIN, La difficile evoluzione della disciplina sui disavanzi da annullamento nel periodo precedente all’entrata in vigore della L. 724/1994; CARPENTIERI, Disavanzo di annullamento: la giurisprudenza affossa ancora la tesi del Se.C.I.T., in Rass. trib., 1998, II, p. 1421 e ss.; NUZZO, Il disavanzo di fusione nella disciplina e nei recuperi della Polizia Tributaria, in Rass. trib., 1995, II, p. 1770 e ss. 196 sostitutiva delle ordinarie imposte sui redditi, non è deducibile dal reddito d’impresa ed è pagabile in un’unica soluzione. Tra l’altro l’espresso riferimento, da parte della normativa, ai maggiori valori iscritti in bilancio, consente di ritenere applicabile la disciplina in commento oltre che per la quota di disavanzo imputata ai beni ammortizzabili, anche per quella eventualmente imputata ai beni di magazzino o all’avviamento; si sono così risolti i problemi interpretativi derivanti dall’art. 123, che fa riferimento alle plusvalenze iscritte in bilancio e non ai maggiori valori. Evidenti appaiono i benefici di questa disposizione, visto la possibilità, da una parte, di assoggettare i maggiori valori ad un’aliquota minore di quella ordinaria, dall’altra, di poter dedurre maggiori ammortamenti dal reddito; inoltre tale norma si conforma pienamente alla ratio del D.Lgs. n. 358/1997, che è quella di agevolare ed incentivare i fenomeni di riorganizzazione delle imprese. Insomma, l’Erario rinuncia ad una parte dell’Irpeg, ma toglie un pesante ostacolo alla circolazione di aziende, favorendo altresì l’emersione di plusvalori destinati altrimenti a restare latenti per lungo periodo. Aldilà di questa opzione, fattibile per tutti e due i tipi di disavanzo, le due poste contabili vanno esaminate separatamente, tenendo anche conto della differente disciplina fiscale prevista per loro dai commi 1 e 2 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 358/1997. Partendo dal disavanzo da concambio, bisogna dire che suscita perplessità e non pochi dubbi la normativa in esame quando consente l’affrancamento agevolato dello stesso. In particolare, è stato rilevato come sia eccessivo agevolare le rivalutazioni a fronte del disavanzo da concambio, giacchè il relativo regime fiscale non costituiva certo un ostacolo alle riorganizzazioni ….... 197 societarie. Inoltre, non è comprensibile il motivo per cui le plusvalenze volontariamente iscritte in bilancio a seguito di fusione debbano beneficare di un trattamento diverso rispetto a tutte le altre plusvalenze iscritte in bilancio, imputate direttamente al capitale. Insomma, c’è il rischio concreto di una discriminazione di queste ultime, con la possibilità di avanzare censure d’incostituzionalità (34). Per i disavanzi da concambio, il comma 1 prevede che l’incremento del patrimonio netto a fronte del disavanzo si considera formato da utili di cui all’art. 41, comma 1, lett. e), T.U.I.R., concernente gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’Irpeg. In sostanza, si ripropone qui la regola già vista per i conferimenti fiscalmente neutri, sempre per la ragione di evitare la doppia imposizioni fiscale sui beni conferiti e sulle partecipazioni ricevute dai soci a seguito della fusione. Anche qui, a seguito dell’utilizzo del disavanzo da concambio, i valori contabili risultano superiori a quelli fiscali e, dunque, la società risultante dalla fusione potrà dedurre minori costi ai fini fiscali; di conseguenza, la società verrebbe tassata sull’ammontare dei costi non dedotti, mentre i soci non potrebbero fruire del credito d’imposta per quanto pagato dalla società, in quanto mancante l’utile distribuibile a titolo di dividendo. Proprio con lo scopo di attenuare la doppia imposizione fiscale, il legislatore ha previsto che l’incremento del patrimonio netto a fronte del disavanzo da concambio debba considerarsi come una riserva di utili, di modo che la sua distribuzione dia diritto al credito d’imposta senza la necessità di dover ridurre il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. _________ (34) Cfr. STEVANATO, Op. ult. cit., p. 1182 e ss.; ZIZZO, Le riorganizzazioni societarie..., op. cit., p. 116. 198 Questa disposizione non è invece applicabile ai disavanzi da annullamento, poichè in relazione ad essi non vi è alcuna distribuzione di azioni ai soci dell’incorporata. Se per il disavanzo da concambio suscita perplessità la normativa in esame quando consente il suo affrancamento agevolato, la stessa cosa non si può certo dire per il disavanzo da annullamento; infatti, in tal caso appare addirittura scorretto parlare di plusvalenze iscritte in bilancio, visto che il maggior valore attribuito ai beni serve per salvaguardare il costo della partecipazione annullata (35). Su questa tipologia di disavanzi, grande importanza riveste il comma 2 del citato art. 6, secondo cui il riconoscimento fiscale dei maggiori valori è automatico e non richiede il pagamento di alcuna imposta sostitutiva qualora quei maggiori valori, iscritti a fronte del disavanzo da annullamento, siano stati tassati in precedenza presso l’incorporante medesima o presso i suoi dante causa, sino a risalire ai primi possessori della partecipazione in questione. E’ evidente come in una simile circostanza l’intento del legislatore sia quello di evitare una doppia imposizione fiscale su quegli incrementi di valore iscritti a fronte del disavanzo da annullamento, già tassati in precedenti operazioni. Ai sensi del citato art. 6, comma 2, i maggiori valori iscritti in bilancio sono fiscalmente riconosciuti fino a concorrenza dei seguenti importi: * delle plusvalenze, diminuite delle eventuali minusvalenze, derivanti dalla cessione, da parte di un non-imprenditore, della partecipazione, poi annullata, sulle quali è stata applicata l’imposta sostitutiva ai sensi del D.Lgs. n. 461 del 1997 e, precedentemente, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 27/1991, convertito ________ (35) Cfr. STEVANATO, Op. ult. cit., p. 1183. 199 nella L. n. 102/1991 (36); tra l’altro, il preciso riferimento fatto all’art. 2 del D.L. n. 27/1991, sembra escludere la rilevanza delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni “non qualificate”, assoggettate a tassazione in regime forfettario (ex art. 3 del D.L n. 27/1991) (37), così come le plusvalenze realizzate prima del 28 gennaio 1991, sottoposte a tassazione ai sensi dell’art. 81, lett. c), del T.U.I.R. L’ambito applicativo del citato comma 2 dell’art. 6, deve invece essere esteso a quelle plusvalenze tassate con l’imposta sostitutiva di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 358/1997; * dei maggiori o minori valori, rispetto ai relativi valori di acquisizione, derivanti dalla cessione delle azioni o quote che abbiano concorso a formare il reddito di un’impresa residente; * dei maggiori o minori valori, sempre rispetto ai valori di acquisizione, che abbiano contribuito alla formazione del reddito di un’impresa residente in conseguenza di rivalutazioni o svalutazioni della partecipazione; la norma si riferisce anche a quelle rivalutazioni o svalutazioni che per disposizione di legge non concorrono alla formazione del reddito (ad esempio, le rivalutazioni effettuate in attuazione di leggi di rivalutazione monetaria). In entrambe le ultime due ipotesi menzionate, la disposizione è applicabile anche in relazione alle plusvalenze o alle minusvalenze realizzate da stabili organizzazioni nel nostro Paese, da parte _________ (36) L’imposta sostitutiva è pari al 27%, in caso di cessioni successive al 1° luglio 1998, al 25%, in caso di cessioni antecedenti a tale data. (37) Allo stato attuale delle cose, l’esclusione della cessione di partecipazioni “non qualificate” dall’ambito applicativo della presente disposizione non appare più ammissibile, soprattutto alla luce del D.Lgs. n. 461/1997 che ha previsto, per la plusvalenza, la tassazione in regime analitico mediante applicazione di un’aliquota ridotta del 12,50%, escludendo di conseguenza il regime forfettario. In virtù di ciò, ritengo necessario un intervento chiaritore del legislatore che riconosca piena applicazione del comma 2 dell’art. 6, anche alle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni “non qualificate”; tra l’altro, andrebbe pure prevista una riduzione proporzionale della quota di disavanzo affrancabile gratuitamente, tenendo conto dell’aliquota ridotta applicabile rispetto alla cessione di partecipazioni qualificate. Sul punto cfr. LEO-MONACCHISCHIAVO, Op. cit., p. 2010. 200 di un’impresa non residente (38). In relazione all’individuazione della condizione per poter beneficiare dell’esonero dal pagamento dell’imposta sostitutiva, il riferimento esplicito da parte del citato art. 6, comma 2, lett. a), alle “plusvalenze rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva”, deve interpretarsi nel senso che i plusvalori utilizzabili per l’affrancamento gratuito del disavanzo siano quelli a fronte dei quali vi sia stato un effettivo versamento delle imposte (39); discorso diverso per le ipotesi di cui alle lett. b) e c) del medesimo articolo, per le quali è semplicemente richiesto il concorso dei maggiori o minori valori alla formazione del reddito, a prescindere dal fatto che sia avvenuto o meno il versamento dell’imposta sostitutiva (40). Il successivo comma 3 dell’art. 6 aggiunge che, al fine di poter beneficiare di questa franchigia d’imposta, la società incorporante o beneficiaria debba documentare i componenti positivi o negativi del reddito relativi alle partecipazioni annullate, realizzate dalla società stessa e dai precedenti possessori; in sostanza, l’incorporante o la beneficiaria devono dimostrare tutte le operazioni intervenute precedentemente sulle partecipazioni, fino a risalire al momento dell’emissione delle stesse. L’onerosità e le difficoltà nell’adempimento di tale obbligo paiono evidenti e sono sottolineati pure nella circolare esplicativa al D.Lgs. n. 358/1997. Basti pensare alle difficoltà derivanti _________.......... (38) Cfr. circ. min. 320/E, cit. (39) Cfr. Relazione governativa al D.Lgs. n. 358/1997, cit. Contrario all’interpretazione ministeriale risulta BEGHIN, Le operazioni..., op. cit., p. 418, secondo cui il concetto di “rilevanza” presente nella citata lett. a), non coincide ancora, nè con l’insorgenza del debito verso l’Amministrazione finanziaria, nè con il pagamento dell’imposta; in conseguenza di ciò, per l’autore, è la mera “comunicazione” del componente reddituale al Fisco la condizione che consente alla società incorporante o beneficiaria di evitare il pagamento dell’imposta sostitutiva. (40) Cfr. circ. min. n. 320/E, cit. 201 dall’individuazione dei precedenti possessori di azioni o quote, e ciò non solo per il numero di passaggi che possono essersi verificati prima della fusione, ma anche per le vicende personali che possono aver riguardato gli stessi possessori (41). A questo bisogna aggiungere che non esiste alcuna norma che imponga ai precedenti possessori l’adempimento di un dovere di collaborazione e, dunque, questi ultimi, anche se individuati, potrebbero rifiutarsi di fornire la documentazione. Proprio allo scopo di ridurre l’onerosità di tale prova, l’Amministrazione finanziaria (42) ha riconosciuto la possibilità di assolvere all’obbligo di documentazione (43) anche mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui alla L. n. 15/1968; sempre allo stesso scopo, l’art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 358/1997 contiene una disposizione transitoria che consente alla società incorporante o beneficiaria di documentare solo i componenti di reddito realizzati successivamente al 30 aprile 1997 ed a quelli realizzati dal cedente delle partecipazioni al possessore, alla predetta data. 15.4 La scissione. La scissione è un’operazione diametralmente opposta alla fusione, sia sotto il profilo economico che sotto quello giuridico. Mediante la scissione una società, denominata scissa, attribuisce il proprio patrimonio ad una o più società, dette beneficiarie, e le azioni o quote di queste ultime sono attribuite ai soci della prima. _________ (41) Basti considerare, al riguardo, che qualora la partecipazione fosse stata posseduta da una persona fisica, questa potrebbe essere deceduta, trasferitasi all’estero, ammalata o incapace di comunicare, mentre invece, qualora fosse stata posseduta da una società, questa potrebbe essere fallita o posta in liquidazione. (42) Cfr. circ. min. n. 320/E, cit. (43) Al fine dell’adempimento dell’obbligo, si riconosce valida l’esibizione di documenti quali, ad esempio, le copie delle ricevute di versamento delle imposte sostitutive o le copie delle dichiarazioni fiscali. 202 Quando la scissione è totale, la società scissa si estingue ed attribuisce l’intero patrimonio ad una o più società beneficiarie; qualora invece sia parziale, la società scissa sopravvive all’operazione, trasferendo solo parte del proprio patrimonio ad una o più beneficiarie (44). Nella realtà è un fenomeno piuttosto marginale, in contrasto con l’attuale tendenza a concentrare le imprese. La disciplina fiscale della scissione, poggiante sull’art. 123-bis del T.U.I.R., è modellata in larga misura su quella predisposta per le fusioni (45). Infatti, ai sensi del comma 1 dell’art. 123-bis, il trasferimento totale o parziale del patrimonio da una società ad un’altra avviene in regime di piena neutralità fiscale. Discorso analogo deve essere fatto per le differenze di scissione poichè gli avanzi ed i disavanzi da scissione riflettono completamente la disciplina vista per le fusioni. Pertanto, anche qui, i valori iscritti in bilancio utilizzando il disavanzo possono assumere valore fiscale se pagata un’imposta sostitutiva; non è richiesto il pagamento dell’imposta sostitutiva ed i valori sono di per sè riconosciuti, qualora si verifichino i casi già menzionati nella fusione. 15.5 La liquidazione volontaria, il fallimento ed il concordato preventivo. In caso di liquidazione ordinaria dell’impresa, regolamentata ai sensi dell’art. 124, T.U.I.R., la disciplina delle plusvalenze non subisce pesanti distorsioni rispetto a quella ordinaria. _________ (44) Sulla disciplina civilistica della scissione cfr. 2504-septies e ss. del codice civile. (45) Sulla disciplina tributaria concernente la scissione cfr. MONTI, La scissione di società, in TESAURO, Imposta sul reddito delle persone giuridiche. Giur. sist. dir. trib., Torino, 1996, p. 551 e ss.; ZIZZO, Op. ult. cit., p. 75 e ss; RAGUCCI, La scissione di società nell’imposizione diretta, Milano, 1997. 203 Nell’ipotesi di cessione a titolo oneroso dei beni, le plusvalenze vengono realizzate ai sensi dell’art. 54, comma 1, lett. a), anche se è dubbia la possibilità di beneficiare della rateizzazione ai sensi del comma 4 dell’art. 54. Parte della dottrina appare favorevole, dal momento che il reddito relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione si considera reddito d’impresa; ovviamente, per poter beneficiare della rateizzazione in cinque anni, è necessario che la qualifica di imprenditore del soggetto che si estingue persista per tutto questo periodo (46). Di parere opposto è, invece, altra parte della dottrina, secondo cui ci sarebbe un evidente contrasto tra gli obiettivi dell’art. 124, che sono nel senso di rendere più rapida la procedura di liquidazione (tre esercizi), e la possibilità di ripartire le plusvalenze in cinque esercizi; inoltre, il vantaggio fiscale a fondamento di questa diluizione verrebbe in gran parte assorbito con il conguaglio effettuato in sede di bilancio finale (47). Nel caso in cui la distribuzione dell’attivo avvenga mediante assegnazione dei beni ai soci, pienamente applicabile è l’art. 54, comma 1, lett. d). In questo caso, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. l), T.U.I.R., i redditi compresi nel valore normale dei beni assegnati ai soci, se sono trascorsi almeno cinque anni tra la data della costituzione della società e l’inizio della liquidazione, possono essere assoggettati a tassazione separata in capo ai soci. Regole molto diverse, invece, sono applicabili al fallimento ed alla liquidazione coatta amministrativa _________ (46) Cfr. LEO-MONACCHI-SCHIAVO, Op. cit., 1993, p. 559; GHINI ed ANTIFORA, Op. cit., p. 251. (47) Cfr. BATTISTELLA, La liquidazione ordinaria, in Quaderni di rassegna tributaria, n. 3, 1992, p. 36-37; BENAZZI, La liquidazione ordinaria, in TESAURO, Op. ult. cit., p. 603. 204 (art. 125, T.U.I.R.) (48). Bisogna infatti considerare che con la dichiarazione di fallimento ha inizio un periodo d’imposta (periodo d’imposta fallimentare), che termina con la chiusura della procedura; simmetricamente, a questo periodo, coincide un unico reddito che viene determinato in modo unitario e separato rispetto a quello degli esercizi precedenti. Al fine della determinazione di questo reddito, è necessario effettuare la differenza tra il residuo attivo dopo il pagamento dei debiti ed il patrimonio netto della società all’inizio del procedimento, quest’ultimo determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti (49); in sostanza, il reddito è composto da un unico componente reddituale dato dalla differenza tra questi due valori aggregati. In questa logica è evidente come non trovino più applicazione le ordinarie norme di determinazione del reddito d’impresa (artt. 51-79 del T.U.I.R.) e, tra queste, nemmeno quelle relative alle plusvalenze; queste ultime possono concorrere alla formazione del reddito solo in modo indiretto, al termine della procedura (50). In definitiva, l’art. 54 trova diretta applicazione solo nell’ipotesi in cui il residuo attivo sia costituito da beni che vengano assegnati ai soci al termine della procedura fallimentare; in tal caso trova piena applicazione l’art. 54, comma 1, lett. d), in combinato con il comma 3 del medesimo articolo. Spesso, al fine di evitare il fallimento, l’imprenditore fa istanza per l’avvio di una procedura _________ (48) Sull’argomento, cfr. MICCINESI, L’imposizione sui redditi nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali, Milano, 1990. (49) Bisogna dire che è assai raro che un fallimento venga chiuso con un residuo attivo, mentre è molto più probabile che chiuda con un residuo passivo. (50) In conseguenza di tutto ciò, non sono applicabili nemmeno le norme contenute nel D.Lgs. n. 358/1997 e, quindi, neanche quelle relative all’imposta sostitutiva. 205 di concordato preventivo e, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 160 della legge fallimentare (R.D., 16 marzo 1942, n. 267), il tribunale dichiara aperta la procedura, affidandola alla guida di un commissario giudiziale. L’imprenditore ammesso al concordato deve impegnarsi a pagare interamente i crediti privilegiati e, per almeno il 40%, i crediti chirografari; in alternativa, può decidere d’offrire ai creditori la cessione di tutti i beni facenti parte del proprio patrimonio, compresa l’azienda. In quest’ultima ipotesi, l’art. 54, comma 6, T.U.I.R., esclude espressamente l’idoneità della cessione dei beni a comportare il realizzo di plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze ed il valore di avviamento. Si tratta di un regime di favore, derogante la disciplina generale, che è spiegabile, da una parte, con l’eccezionalità della situazione, mentre, dall’altra, con la necessità di incentivare il debitore insolvente, ma meritevole, a proporre un tipo di procedura concorsuale volta ad evitare il fallimento, realizzando in questo modo un vantaggio per i creditori (51). La ratio della norma può anche essere desumibile dalla nuova disciplina fiscale delle procedure concorsuali, la quale è ispirata all’obiettivo di eliminare o, quantomeno, ridurre, l’imposizione che l’espletamento delle stesse verrebbe altrimenti a creare (52). Ma, oltre a questo, è necessario dire che la norma in questione presta il fianco ad una serie di critiche, sia sul piano formale che su quello sostanziale. Sotto il primo profilo, la disposizione è censurabile per l’inadeguatezza della sua formulazione. Infatti, _________ (51) Cfr. Corte di Cass., 18/7/1995, sent. n. 7800, in Il fisco, 1995, p. 11268. Sulle ragioni del trattamento di favore cfr. ROSETTI e DALL’AGATA, Regime fiscale del concordato preventivo con cessione dei beni, in Il fisco, 1996, p. 3130 e ss. (52) Cfr. MICCINESI, Op. ult. cit., p. 314-315. Bisogna poi considerare l’esigenza di sollevare il debitore, ormai spogliato di tutti i beni, da un onere impositivo difficilmente sostenibile. 206 pare ormai consolidato l’orientamento, accolto pure in giurisprudenza (53), secondo cui la cessione di beni ai creditori, in sede di concordato preventivo, non determina il trasferimento dei beni in favore dei creditori, ma comporta soltanto il conferimento di un mandato agli organi della procedura, i quali, in tal modo, sono legittimati a disporre dei beni ceduti. In virtù di questo, la formulazione della norma appare quindi infelice, dato che la cessione ai creditori non è un evento idoneo a generare plusvalenze. Ciò detto, appare tuttavia plausibile interpretare il comma 6 dell’art. 54 nel senso che non costituiscono plusvalenze imponibili quelle comunque conseguite nell’ambito del concordato con cessione dei beni (54). Sotto il profilo sostanziale invece, la suddetta norma è censurabile per la disparità di trattamento che viene a crearsi rispetto al concordato senza cessione dei beni, una disparità che emerge soprattutto con riferimento ai casi in cui a quest’ultimo non si accompagna la prosecuzione dell’impresa, ma la sua liquidazione. Infatti, l’unica differenza rispetto al concordato con cessione dei beni è che i creditori chirografari vengono soddisfatti non nei limiti del ricavato della vendita, bensì entro quelli della percentuale garantita, una differenza che, peraltro, risulta del tutto irrilevante ai fini del regime di imposizione sulle plusvalenze (55). La disparità è palese pure nei confronti del fallimento. Infatti, se da una parte le due procedure hanno diversi connotati, dall’altra, invece, il concordato con cessione dei beni, come il fallimento, _________... (53) Cfr. Corte di Cass., 21/2/1995, sent. n. 1909, in Il fallimento, 1995, p. 1021. (54) Cfr. MICCINESI, Op. ult. cit., p. 314. Personalmente condivido questa posizione, anche se il tenore letterale della norma sembrerebbe far pensare che la stessa abbia una portata meramente chiarificatrice in ordine all’irrilevanza della cessio bonorum; in proposito si vedano le giuste perplessità sollevate da FALSITTA, Studi..., op. cit., p. 156. (55) Cfr. MICCINESI, Op. ult. cit., p. 315-316. 207 è caratterizzato dalla liquidazione di tutto il patrimonio dell’impresa e dalla definizione in sede concorsuale di tutti i rapporti passivi di quest’ultima. Nonostante ciò, il fallimento è idoneo, se pur in circostanze rarissime, a generare un reddito tassabile, il concordato preventivo con cessione dei beni è invece un operazione completamente esente da prelievo sulle plusvalenze realizzate (56). Per finire, è necessario precisare come questo regime di favore non trovi applicazione nel concordato fallimentare, il quale viene dichiarato a procedura fallimentare già avviata; in virtù di questa ragione, torna applicabile l’art. 125 del T.U.I.R. in tema di fallimento e liquidazione coatta. _________ (56) In tal senso FALSITTA, Op. ult. cit., p. 156. 208 CONCLUSIONI In conclusione ritengo opportuno dar conto della normativa che ci attende per il futuro ed, in particolare, del disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale che dovrebbe comportare una notevole semplificazione dell’ordinamento tributario, sia sul piano formale che su quello sostanziale (1). Nello specifico, sotto il profilo formale, l’obiettivo primario del legislatore è quello di giungere alla creazione di un vero e proprio codice fiscale che sappia trasformare la complessa e scoordinata normativa vigente, in un sistema di norme organiche, collegate tra loro e redatte secondo criteri uniformi; non solo, il codice dovrà garantire, attraverso una normativa stabile, la certezza del diritto, una certezza del diritto che troppe volte è mancata nel sistema attuale. Sotto il profilo sostanziale, il progetto dei riformatori è altrettanto ambizioso, visto che vi è la volontà di costituire un sistema basato su cinque sole imposte: imposte sul reddito, imposte sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa. Fatta questa dovuta premessa, bisogna dire che nel disegno di legge sono contenute delle disposizioni che, qualora dovessero entrare in vigore, comporterebbero importanti variazioni alla disciplina delle plusvalenze e, più nel dettaglio, alla disciplina delle plusvalenze derivanti da partecipazioni ed a quella contenuta nel D.Lgs. n. 358/1997. _________ (1) Cfr. Relazione al disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale approvato dal consiglio dei ministri il 20/12/2001, in Boll. trib., 2002, p. 49 e ss. 209 Sotto il primo profilo, l’art. 4, comma 2, lett. A), c), sancisce espressamente l’esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società, con o senza personalità giuridica, sia residenti che non residenti, al verificarsi delle seguenti condizioni: * riconducibilità della partecipazione alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo oltre al riferimento alle classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo di ininterrotto possesso non inferiore ad un anno; * esercizio da parte della società partecipata di un'effettiva attività commerciale; * residenza della società partecipata in un paese diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui ai decreti del ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'art. 127-bis, quarto comma, T.U.I.R., salvi i casi di disapplicazione previsti dal quinto comma dello stesso art. l27-bis. Simmetricamente, alla lett. e) è prevista, oltre all’indeducibilità delle minusvalenze realizzate ed iscritte, anche l’indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione di cui alla stessa lettera c). Come si può notare, l’esenzione non si estende alle persone fisiche e, nello specifico, agli imprenditori individuali ed ai soci delle società di persone, per i quali si dovrebbe comunque prevedere solo una parziale inclusione delle plusvalenze nel reddito imponibile (2). Alla base della disposizione in questione c’è l’esigenza di abbattere il fenomeno della doppia imposizione economica, che si realizza con la tassazione degli utili in capo alla società partecipata e la successiva tassazione delle plusvalenze derivanti dalle partecipazioni, che, quegli utili tassati, hanno _________ (2) Del resto questi soggetti saranno comunque favoriti dall’abbattimento delle aliquote e dalla progressiva erosione dell’Irap. 210 contribuito a formare (3). Tra le novità contenute nel disegno di legge, c’è anche la previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. A), e), di abolizione dell’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358/1997 e, come conseguenza, di esclusione della possibilità di riconoscere fiscalmente i maggiori valori iscritti a fronte dei disavanzi da annullamento o da concambio nelle operazioni di fusione e di scissione; verranno invece mantenuti, anche se razionalizzati al nuovo sistema, i regimi di neutralità fiscale e di determinazione dell’imponibile previsti sia dal D.Lgs. n. 358/1997, che dal D.Lgs. n. 544/1992. La disposizione non brilla certo per chiarezza, soprattutto perchè pare intenda abolire l’imposta sostitutiva non solo in relazione a quelle operazioni, quali la cessioni di partecipazioni di controllo e di collegamento, per le quali c’è la volontà di prevedere l’esenzione, ma anche per le altre operazoni, non esenti, contemplate dal D.Lgs. n. 358/1997. Le perplessità sono molte, anche perchè l’abolizione dell’imposta sostitutiva per un’operazione quale, ad esempio, la cessione d’azienda, comporterebbe l’esclusione di uno strumento che agevola e, prima ancora, incentiva coloro che vogliono effettuare operazioni di riorganizzazione aziendale; la stessa cosa si può affermare in relazione all’esclusione della possibilità di riconoscere i maggiori valori iscritti a fronte del disavanzo da annullamento e da concambio. Personalmente mi auspico che il legislatore intervenga sul D.Lgs. n. 358/1997 senza abrogare in maniera generalizzata l’imposta sostitutiva o, nel caso di abrogazione, che preveda quantomeno degli strumenti alternativi che garantiscano il mantenimento di quegli effetti benefici di cui l’imposta sostitutiva è portatrice nel sistema delle riorganizzazioni. _________ (3) Questa disposizione è molto importante, anche perchè allinea il nostro Paese alla maggioranza degli altri Paesi europei che sono o stanno per diventare esenti. 211 DOTTRINA ANELLO & PARTNERS, La disciplina fiscale delle operazioni societarie straordinarie, Le monografie del Corriere Tributario, supplemento al Corr. trib., n. 45/1998 ASTOLFI, Trasformazione della società, in D’AMATI, L’imposta sul reddito delle persone giuridiche, Torino, 1994, p. 309 BATTISTELLA, La liquidazione ordinaria, in Quaderni di rassegna tributaria, n. 3, 1992 BEGHIN, La cessione ed il conferimento di aziende e di partecipazioni nella disciplina del d.lgs. 8/10/1997, n. 358/1997, in Riv. dir. trib., 1998, I, p. 535 * Le operazioni di riorganizzazione delle attività produttive, in MICCINESI, Commenti agli interventi di riforma tributaria, Padova, 1999 * I trasferimenti gratuiti di azienda ai familiari nella disciplina agevolativa introdotto con legge n. 662/1996, in Riv. dir. trib., 1998, I, p. 51 * La difficile evoluzione della disciplina sui disavanzi da annullamento nel periodo precedente all’entrata in vigore della L. 724/1994; in Riv. dir. trib., 1998, II, p. 442 BENAZZI, La liquidazione ordinaria, in TESAURO, Imposta sul reddito delle persone giuridiche. 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Dir. Reg. Lazio n. 13212, in Dir. prat. trib., 1995, I, p. 425 11/12/1995, ris. min. n. 282/E, in Il fisco, 1996, p. 1989 13/2/1997, circ. min. n. 37/E, in Dir. prat. trib., 1997, I, p. 1024 15/5/1997, circ. min. n. 137/E, in Dir. prat. trib., 1998, I, p. 53 17/7/1997, nota min. n. 984/E, in Boll. trib., 1997, p. 1232 29/7/1997, ris. Dir. Reg. Campania n. 5792, in Il fisco, 1998, p. 3803 19/12/1997, circ. min. n. 320/E, in Dir. prat. trib., 1997, I, p. 1626 1998, istruzioni modello 760 20/10/1998, circolare Comando generale G.d.F. n. 1/360000, in VALACCA, Codice del reddito d’impresa., 2001, p. 160 16/11/2000, circ. min. n. 207/E, in Boll. trib., 2000, p. 1623 25/5/2001, decreto ministeriale n. 264, in Il fisco, 2001, p. 10289 18/6/2001, circ. min. n. 57/E, in Boll. trib., 2001, p. 941 18/10/2001, circ. min. n. 91/E, in Boll. trib., 2001, p. 1493 224 225 226 227 228