Le operazioni
straordinarie d’impresa
Ferrara, autunno 2013
Agenda prima parte
►
Le operazioni straordinarie profili generali
►
Gli effetti delle operazioni straordinarie sul reddito.
Coordinamento tassazione società-soci e venditoreacquirente
►
La cessione d’azienda
Le operazioni
straordinarie: profili
generali
Le operazioni straordinarie. Profili
generali
• Costituiscono una categoria eterogenea con legami profondi
alla fiscalità d’impresa, a quella societaria ed a quella dei
privati non imprenditori (in quanto cedenti partecipazioni o
percettori di utili)
• Al di la dei tecnicismi che spesso caratterizzano le singole
disposizioni sul tema (D.Lgs. n. 358/1997 fino al nuovo Tuir)
• Il legislatore si trova vincolato dalle scelte con cui il concetto
di reddito è stato già inquadrato negli altri settori
• Si pensi al coordinamento tassazione società-soci, recupero
fiscale del costo dell’investimento, neutralità, realizzo
• L ’ unica scelta autonomamente seguita dal legislatore è
l’imposta sostitutiva (periodicamente proposta)
Straordinarietà in senso giuridico;
le cd. operazioni sui soggetti
• La struttura giuridica dell'operazione attiene agli
assetti societari, al mutamento di tipo sociale,
ovvero alla modifica del contratto sociale, per
creare nuovi soggetti, tramite le scissioni, unirsi con
altri soggetti tramite la fusione
• Anche la trasformazione è una operazione
straordinaria in quanto modifica la forma giuridica
sotto la quale è esercitata un'impresa, pur lasciando
completamente impregiudicata la struttura produttiva
e organizzativa del soggetto
Straordinarietà in senso economico; le cd.
operazioni sui beni
• Cessioni e conferimenti di aziende o di partecipazioni di
controllo o collegamento
• Resta immutata la struttura giuridica del soggetto ma si
modifica la struttura patrimoniale
• In questo caso l'operazione giuridica è assolutamente
elementare poiché si tratta di una ordinaria cessione di beni
dietro corrispettivo
• E’ piuttosto la straordinarietà dell'oggetto a qualificare tali
cessioni di beni in senso particolare
• Mentre una vendita di un autoveicolo non è una operazione
straordinaria, la vendita della relativa fabbrica di autoveicoli lo
è, anche se in entrambi i casi si tratta di applicare la
strumentazione giuridica dei contratti di compravendita
Funzione economica delle
operazioni straordinarie
• In genere fusioni, scissioni e conferimenti mutano gli equilibri
di controllo societario ma non vi è alcun distacco con i beni
• Costituiscono operazioni propedeutiche a quelle di
dismissione quali vendita di aziende o partecipazioni
• Prima di cedere una determinata attività economica, sotto
forma di azienda o società, è infatti spesso necessario
separarla da altre attività o da altri elementi patrimoniali che
non si intende cedere
• Altre volte appare conveniente inserire le attività da cedere,
visto il reddito che si prevede di ricavarne, all'interno della
società del gruppo che, per via di perdite di esercizio, è in
grado di ottimizzare meglio il prelievo fiscale sottostante
Funzione economica delle
operazioni straordinarie (segue)
• In altri casi le operazioni sui soggetti seguono alla
acquisizione del controllo dopo l’acquisto delle
partecipazioni di maggioranza
• Si tratta di fusioni scissioni o conferimenti che si
svolgono tra soggetti controllati da un unico
soggetto economico
• Ma possono avvenire anche al solo scopo di
ottimizzare l’attività produttiva del gruppo
Se si vuole acquisire o dismettere....
Le operazioni acquisizione/dimissione possono
avvenire in vari modi:
•ad esempio operando direttamente sui beni “di
primo livello” (asset deal)
•ovvero cedendo le partecipazioni che li
rappresentano (share deal)
I vantaggi della circolazione dei
beni sotto forma di partecipazioni
• Frazionabilità delle partecipazioni (è sufficiente
acquisire il 51% di una società per avere il
controllo)
• Si evitano le formalità cui sono gravati i beni
reali componenti l’azienda, (imposta di registro
sulla cessione di aziende, stipula di atti notarili
o volture di concessioni o autorizzazioni
amministrative etc..)
• Necessità di regolare anche il trasferimento dei
contratti con riferimento ai rapporti giuridici in
corso, (rapporti di fornitura, lavoro dipendente,
etc…)
Il “dilemma” tipico delle operazioni
di M&A
• Tendenzialmente le operazioni sui beni
comportano “realizzo” di plus o minusvalori
…
• Al contrario delle operazioni sui soggetti che
invece sono quasi sempre “ carta contro
carta” (salvo conguagli in danaro) …
• … e per questo vengono considerate “non
realizzative” e non determinano emersione di
plusvalori …
• … né per le società coinvolte né per i soci
Aspetti tributari da tener presenti
►
Le ripercussioni fiscali di un’operazione di acquisizione
vanno analizzate sotto una pluralità di sfaccettature
►
In particolare, gli aspetti fiscali di cui le parti devono
tenere conto nella determinazione delle condizioni
contrattuali, incluso naturalmente il prezzo della
transazione, risentono degli effetti che l’operazione
produce:
sulla fiscalità del venditore
sulla fiscalità dell’acquirente
sulla fiscalità dell’azienda/società oggetto della
transazione
1.
2.
3.
Effetti fiscali per il venditore
Effetti fiscali per il venditore:
• attenuazione carico fiscale su plusvalenze
• emersione di minusvalenze
• segregazione del patrimonio da cedere
Attenuazione carico sulle plusvalenze
• Le operazioni che per antonomasia garantiscono la
neutralità fiscale sono quelle sui soggetti (fusioni e
scissioni)
• Grazie ad operazioni di questo tipo masse
patrimoniali possono transitare da una società
all’altra, senza per questo subire alterazioni nello
status fiscale (e, in particolar modo, senza che
emergano a tassazione eventuali plusvalenze
latenti)
Attenuazione carico sulle
plusvalenze (segue)
• La peculiarità di questi istituti, per quanto qui
rileva, risiede proprio nel principio di “neutralità”
e di invarianza delle posizioni fiscalmente
rilevanti, sia in capo alle società partecipanti
all’operazione (fuse, incorporanti o incorporate,
scisse o beneficiarie), sia in capo ai loro soci,
con riferimento alle operazioni di concambio
(fatta eccezione per l’eventuale conguaglio in
danaro, considerato pienamente imponibile)
Attenuazione carico sulle plusvalenze (segue)
• Il ricorso a tali
prevalentemente
aggregazione
istituti
nelle
è
però possibile
operazioni
di
• E ’ quindi pressochè impossibile, per ragioni
concettuali prima che giuridiche,
attribuire
all’alienante un corrispettivo monetario in
neutralità fiscale
Attenuazione carico sulle
plusvalenze (segue)
• Ne ’ il conferimento né la fusione, entrambi
effettuabili in neutralità fiscale, possono essere
utilizzati per una dismissione di società o di aziende,
ma consentono di giungere solo fino ad un
riposizionamento della compagine societaria
• Tutte le operazioni “ sui soggetti ” , basate sulle
fusioni, scissioni o conferimenti, hanno uno spettro
applicativo molto limitato per essere usate come
“ veicolo ” attraverso cui effettuare una classica
operazione di M&A
Attenuazione carico sulle
plusvalenze (segue)
• Queste operazioni si prestano ad essere effettuate
essenzialmente tramite cessioni di partecipazioni o
di aziende, cioè agendo sull’oggetto, sia esso il
contenuto della società target o la stessa
partecipazione nella medesima
Gli interessi contrapposti di
venditore e acquirente
• Una volta deciso di impostare l’operazione
sull ’ oggetto, un dilemma che sovente si
presenta è quello se oggetto della cessione
debba essere la società (e dunque le azioni di
questa), ovvero il suo “contenuto” (l’azienda)
• Ovvero … share deal Vs. asset deal
• Questa scelta trova spesso contrapposti gli
interessi del venditore e dell’acquirente
Interessi del venditore
• La situazione, ottimale per il venditore, di attenuare
il carico impositivo, si scontra con gli interessi del
compratore, che può avere difficoltà, in tal caso, a
dedurre fiscalmente, nel tempo, il costo
dell’acquisizione
Effetti fiscali per l’acquirente
• La situazione dell ’ acquirente è sovente più
delicata di quella del venditore
• Quest’ultimo è chiamato a fare valutazioni di
brevissimo periodo (congruità del prezzo rispetto
al valore della società venduta e del carico fiscale),
destinate ad esaurirsi dopo il perfezionamento
della transazione
• L’acquirente
deve
invece
effettuare
una
complessa serie di previsioni, che si spingono
avanti nel medio e nel lungo periodo, per rendersi
conto della convenienza dell’investimento e
dell’opportunità del prezzo
Effetti fiscali per l’acquirente (segue)
• L’acquirente deve in particolare valutare anche le
possibilità di “ recupero ” del costo, le modalità
ottimali di soddisfacimento del fabbisogno
finanziario, l ’ individuazione del soggetto/veicolo
attraverso cui effettuare l ’ acquisizione, ed una
serie di altre variabili per coordinare al meglio
l’inserimento della società acquisita all’interno del
gruppo preesistente
Effetti fiscali per l’acquirente (segue)
• Il riconoscimento fiscale del costo sostenuto: share
deal Vs asset deal
• Il prezzo pagato per l ’ acquisizione costituisce
dunque per l’ acquirente un costo da spesare o
ammortizzare generalmente in un periodo di tempo
medio/lungo
Effetti fiscali per l’acquirente (segue)
• Dal punto di vista fiscale, l ’ obiettivo
naturale che l’acquirente si pone è che
tale costo sia deducibile, e possa
compensarsi con i redditi imponibili
generati dalla società acquisita, ovvero
anche con quelli di altre società del proprio
gruppo
Effetti fiscali per l’acquirente (segue)
• Tecnicamente, ciò è possibile se il costo:
• è fiscalmente riconosciuto
• è imputabile (anche mediante ammortamento) nel
conto economico e dunque fiscalmente deducibile
dal reddito di esercizio
Effetti fiscali per l’acquirente (segue)
• Il modo più immediato per ottenere entrambi gli
obiettivi è l’asset deal; acquistando direttamente
l’azienda, infatti:
1) il prezzo pagato si riverbera come costo
fiscalmente riconosciuto direttamente sui beni
acquisiti
2) esso concorrerà dunque automaticamente alla
formazione (ed alla riduzione) del reddito
imponibile prevalentemente sotto forma di quote
di ammortamento
Effetti fiscali per l’acquirente (segue)
Lo stesso soggetto societario che ha perfezionato
l’acquisizione si ritrova titolare sia del costo sostenuto
per la stessa, sia dei redditi futuri che saranno generati
dall’azienda acquistata; costo iniziale di investimento
e rendimenti futuri si ritrovano dunque compensati
all’interno di un unico soggetto passivo di imposta
Effetti fiscali per l’acquirente (segue)
• Il soggetto che ha perfezionato l’acquisizione si
ritrova proprietario non dell’azienda acquisita, ma
dei titoli della società che la possiede
• Con l’acquisto delle partecipazioni il costo
dell’investimento non viene quindi
allocato
sull’azienda
acquisita,
bensì
sui
titoli
rappresentativi della stessa
•
I titoli azionari non sono beni ammortizzabili
•
E si verifica un disallineamento tra i redditi dell’azienda della società
acquisita, che proseguiranno secondo il loro flusso a generare
reddito imponibile, ed i costi dell’investimento, che appartengono
alle azioni della società acquisita
Effetti fiscali per l’acquirente (segue)
In caso di share deal dunque
• mentre la società target continua a pagare
imposte sui propri redditi
• i costi di acquisizione sostenuti o non
concorrono alla formazione del reddito o,
se lo fanno, generano costi per il soggetto
diverso, rappresentato dalla società
acquirente
Cessione partecipazioni versus
cessione azienda
• Ne deriva quindi una minor convenienza, per
l’acquirente, della cessione delle partecipazioni
rispetto alla cessione di aziende
• Chi acquisti infatti una partecipazione dovrà
essere ben consapevole di non poter recuperare
fiscalmente il costo del proprio investimento
Effetti fiscali per la società target
• La confluenza delle perdite pregresse nella
fiscalità dell’acquirente
• Particolari cautele che circondano il riporto nelle
operazioni di fusione e scissione
Gli effetti delle operazioni
straordinarie sul reddito
Coordinamento tassazione
società-soci e venditore-acquirente
Redditi aziendali e doppia
tassazione
Unico flusso reddituale realizzabile:
1) Attraverso utili e dividendi, a loro volta
potenzialmente imponibili a) sulla società b) sul
socio percettore dei dividendi
2) Attraverso plusvalenze sulla cessione delle azioni o
quote
Criteri per evitare la doppia
imposizione
• Imponibilità plusvalenze (su beni) venditore/
riconoscimento del costo per l ’ acquirente
(deducibilità ammortamento dell ’ avviamento,
svalutazione del costo della partecipazione,
riconoscimento costo in caso di disavanzo)
• Non
imponibilità
plusvalenze
venditore/indeducibilità del costo per l’acquirente
(schema PEX)
• La politica fiscale può agire modulando
diversamente le variabili (imposte sostitutive,
restrizioni al riconoscimento dei costi, etc.)
Cessione di azienda
Cessione di azienda
• La cessione di azienda dietro corrispettivo
monetario rientra nella categoria più generale dei
contratti di scambio, in particolare della
compravendita
• Per questo motivo la cessione di azienda comporta
di solito, nell ’ imposizione sui redditi, una
plusvalenza,
determinata
sottraendo
dal
corrispettivo percepito la somma dei valori
fiscalmente riconosciuti dei beni ceduti
Fiscalità del cedente
• Concorrono alla formazione del reddito anche
le plusvalenze delle aziende, compreso il
valore
di
avviamento,
realizzate
unitariamente mediante cessione a titolo
oneroso
• La plusvalenza ha sempre natura “unitaria”
• Non è possibile scomporre la plusvalenza in
più subcomponenti (ad esempio, se l’azienda
è comprensiva di partecipazioni societarie
con i requisiti pex) cfr. circ. 6/E/2006,
paragrafo 5.2
Fiscalità del cedente (segue)
• Aziende possedute da meno di 3 anni
• Tassazione per l’intero ammontare nell’esercizio di realizzo
della plusvalenza
• Aziende possedute da almeno 3 anni
• Tassazione per l’intero ammontare nell’esercizio di realizzo
della plusvalenza o tassazione in quote costanti nell’esercizio
di realizzo della plusvalenza e nei successivi ma non oltre il
quarto
• Nel caso di complessi aziendali acquisiti in regime di
neutralità (fusioni, scissioni, conferimenti) si computa anche il
periodo di possesso del dante causa
Imprenditori individuali
• Se l’azienda viene ceduta da un imprenditore
individuale che l'ha posseduta per più di 5
anni, la plusvalenza può beneficiare, sempre
a scelta del contribuente, della tassazione
separata
IRPEF,
da
richiedere
espressamente in dichiarazione (art. 17, comma 1,
lettera g, e comma 3, T.U.I.R. sulla tassazione separata)
• Aliquota pari alla metà del reddito
complessivo netto degli ultimi due anni (art. 21
T.U.I.R., determinazione dell’imposta per gli altri redditi da tassare
separatamente)
In sintesi - società commerciali
Anni di possesso
Da almeno 3 anni
Regime di tassazione
►
►
Meno di 3 anni
Regime ordinario 27,5% (ex art. 86,
comma 4, T.U.I.R.)
Regime ordinario differito con
rateizzazione in 5 esercizi
Regime ordinario 27,5%
In sintesi – imprenditori individuali
Anni di
possesso
Più di 5 anni
Regime di tassazione
►
►
►
Tra 3 e 5 anni
►
►
Meno di 3
Regime ordinario (ex art. 86, comma 4,
T.U.I.R.)
Regime ordinario con rateizzazione
Tassazione separata (ex art. 17, commi 1 e
2, T.U.I.R.)
Regime ordinario
Regime ordinario con rateizzazione
Regime ordinario
Fiscalià del cedente: minusvalenza
(e competenza)
• Minusvalenze (art. 101, comma 1, T.U.I.R. )
• Art. 109, comma 2, lettera a), T.U.I.R.
• L’esercizio di competenza (sia nel caso di
plusvalenze che di minusvalenze) è quello di
stipula dell’atto di cessione o se diverso e
successivo quello in cui si verifica l’effetto
traslativo o costitutivo della proprietà
• ATTENZIONE:
certezza
e
oggettiva
determinabilità
Cessione di azienda e meccanismi
impositivi
Riepilogo:
• Tassazione ordinaria o rateizzazione in caso
di possesso almeno triennale (art. 86
T.U.I.R.)
• Tassazione separata per aziende possedute
da più di cinque anni da imprenditori non
IRES (art.17 T.U.I.R.)
• Imposta di registro in misura proporzionale
(aliquota in linea generale 3%) ed esclusione
dall’IVA, ma vedi più avanti (riqualificazione)
Valorizzazione dei beni da parte
del cessionario e avviamento
• Il cessionario può valorizzare in bilancio, in base al
corrispettivo contrattuale, i singoli cespiti dell'azienda
acquistata, considerando come avviamento l'eventuale
eccedenza del prezzo rispetto al valore corrente
complessivo dei beni acquistati
• Il prezzo di acquisto determinato in modo globale, può
essere allocato nel bilancio dell'acquirente
• Non sembrano però sussistere molte alternative a quella di
rimettersi a criteri discrezionali dell'acquirente stesso, con
convenienza ad "allocare" il prezzo di acquisto sui beni a
più elevato ammortamento
Caratteristiche del contratto di
cessione
• Non vi è alcuna disposizione che obblighi le parti ad
indicare analiticamente i beni costituenti l’azienda
• Poiché è quest’ultima oggetto di cessione nel complesso
• Solo nelle operazioni di conferimento è espressamente
prevista una perizia di stima sui beni (art. 2343 c.c.) ma
gli amministratori della conferitaria non ne sono vincolati
nel dettaglio e possono regolarsi come credono nella
distribuzioni dei valori (solo non possono superare il
valore complessivo di perizia)
Imposta di registro
• Obbligo di registrazione entro 20 gg. dalla stipula
dell’atto
• Applicazione dell’imposta proporzionale (artt. 1 e 2
della Tariffa del D.P.R. n. 131/86). In generale:
•
•
•
•
3% beni mobili o altri diritti (incluso l’avviamento)
7% fabbricati e relative pertinenze
8% terreni edificabili
8/15% terreni agricoli
• Applicazione delle aliquote al netto delle passività (art.
23, comma 4, della Tariffa del D.P.R. n. 131/86) da
imputare proporzionalmente e non sulla base del
principio di inerenza (ad esempio, mutuo ipotecario)
Esempio di scomputo delle
passività
Descrizione
Valori
Valore del fabbricato (80%)
4.000
Valore altri beni (20%)
1.000
Passività accollate dal cessionario (mutuo
ipotecario)
Valore netto
(2.000)
3.000
Valore del fabbricato al netto dell’80% delle
passività su cui applicare l’aliquota del 7%
4.000 – (2.000 x 80%)= 2.400
Valore degli altri beni al netto dell’20% delle
passività su cui applicare l’aliquota del 3%
1.000 – (2.000 x 20%)= 600
Il preliminare di
l’imposta di registro
acquisto
e
Imposta di registro
• Se non è previsto alcun importo: 168 euro (art. 10
Tariffa Parte I)
• Se è prevista una caparra confirmatoria: 0,5%
(Nota art. 10, Tariffa Parte I, e art. 6)
• Se è previsto un acconto di prezzi: 3% (Nota art.
10 Tariffa Parte I, e art. 9)
• L’imposta versata in sede di preliminare va a
diminuire quella che risulta successivamente
dovuta sul contratto definitivo di compravendita
Imposte ipotecarie e catastali
• Applicabili, in caso vi siano immobili nell’azienda ceduta
rispettivamente del 2% e dell’1% (circ. n. 12/E/2011)
• Art. 10 del D.P.R. n. 347/90
• Art. 1-bis della Tariffa del D.P.R. n. 347/90
• Secondo l’Amministrazione finanziaria (e la Cassazione) la
base imponibile va assunta al lordo delle passività
• Cass. 5 giugno 2002, n. 15046
• Cass. 11 febbraio 2003, n. 10846
• Circ. 30 maggio 2005, n. 25/E
• Ris. 5 ottobre 2005, n. 145/E
Cessione di azienda. Casi
particolari
• Le parti possono avere convenienza a
qualificare come azienda cessioni di singoli
beni in gruppo (ad esempio, immobili o
partecipazioni, o crediti):
per estendere a cessioni di beni regimi tipici delle circolazioni di
azienda (rateizzazione plusvalenza, neutralità conferimento, etc.)
• ... ma possono anche avere interesse a cedere
come beni isolati degli assets appartenenti ad
un unico complesso produttivo (soprattutto per
evitare il registro a favore dell’IVA)
L’azienda come bene complesso e
dinamico
• Per molti aspetti il termine “ azienda ”
si
autodefinisce. E non abbiamo bisogno di definizioni
legislative per capire che cedere un albergo o un
supermercato vuol dire cedere una azienda
• Per alcuni casi più complessi, però, occorre una
maggiore riflessione
Qualificazione giuridica e tributaria
del complesso aziendale
• Gli elementi decisivi sono il nesso funzionale che
lega tra loro i singoli beni e la loro attitudine,
ancorché solo potenziale, a realizzare le finalità cui
sono stati preposti dall’imprenditore
• Dubbi possono riguardare la pertinenza di passività
al complesso aziendale (spesso inserite per
abbassare il valore ai fini del registro)
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