Direzione Regionale della Calabria ______________ Ufficio Contenzioso Catanzaro, 29 novembre 2010 Alle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate della Calabria LORO SEDI Prot. n. 2010/24477 OGGETTO: Autotutela – Indicazioni operative Per assicurare l’uniformità di comportamento delle Direzioni Provinciali (di seguito Uffici), con la presente nota viene preliminarmente compiuto un inquadramento normativo dell’autotutela e sono quindi riepilogate le indicazioni operative, sulla base dei documenti di prassi emanati in materia. Inquadramento normativo L’autotutela può essere definita come il potere dell’Agenzia di riesaminare gli atti dalla stessa emessi in precedenza. Si tratta, quindi, della facoltà di rimuovere gli atti illegittimi per realizzare l’interesse pubblico al ripristino della legalità, evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali e migliorando il rapporto con i cittadini. Nell’ambito dell’autotutela si distingue tra: a) annullamento - riguarda un atto sin dall’origine affetto in tutto o in parte da un vizio: di legittimità (attinente a questioni di diritto) o infondatezza (attinente a questioni di fatto). L’annullamento ha effetto ex tunc, in quanto il vizio è contemporaneo alla formazione dell’atto, l’invalidità è originaria, e quindi l’efficacia viene meno sin dall’origine; b) revoca - consiste nel ritiro di un provvedimento per sopravvenuta inopportunità dello stesso. Poiché deriva da una nuova valutazione degli interessi implicati nell’atto, indipendentemente da qualsiasi difetto iniziale di questo, la revoca opera ex nunc, facendo salvi gli effetti già prodotti. In materia tributaria l’autotutela si configura essenzialmente come annullamento, in quanto gli atti impositivi sono atti tipicamente vincolati, mentre la revoca è ammissibile raramente in quanto richiede valutazioni discrezionali (potrebbe ipotizzarsi, ad esempio, in caso di fermo amministrativo di un rimborso, ovvero, in generale, per gli atti che non comportano una ridefinizione della posizione fiscale del contribuente.). Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Calabria – Via Lombardi – 88100 Catanzaro Tel. 0961.715529 - Fax 0961.715534 - e-mail: [email protected] Si parla poi di autotutela sospensiva per riferirsi al potere di sospendere gli effetti dell’atto. Più precisamente il comma 1-bis dell’art. 2-quater del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564 stabilisce che “Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato”. Evidentemente tale potere risponde alla necessità di impedire che l’atto per il quale esiste il sospetto di illegittimità o di infondatezza, durante il procedimento di riesame, possa produrre i suoi effetti, in modo da evitare, da un lato, che si produca un danno presumibilmente ingiusto al contribuente e, dall’altro, che l’atto sia annullato prima del completamento di tutte le necessarie indagini. Un’ulteriore distinzione è tra: a) autotutela non sostitutiva – diretta alla mera eliminazione di un atto illegittimo o infondato senza emettere un nuovo atto. Tale autotutela è in funzione dismessiva, di rinuncia alla pretesa vantata dall’Agenzia, e quindi favorevole al contribuente. Può consistere nell’eliminazione di atti definitivi, con rinuncia a una pretesa ormai definitivamente acquisita per l’Erario. L’interesse pubblico alla rimozione di un atto illegittimo, divenuto definitivo, esiste nei casi in cui esigenze di uguaglianza e imparzialità appaiono preminenti rispetto alla mera facoltà di incassare comunque maggiori somme di denaro. Può anche consistere nell’eliminazione di atti contro cui è stato proposto ricorso, sulla base della valutazione dell’interesse pubblico a risparmiare i costi amministrativi necessari a coltivare un contenzioso con scarse possibilità di successo e con il rischio di subire una condanna alle spese di giudizio. b) autotutela sostitutiva - diretta all’annullamento di un atto viziato e all’emissione di un nuovo atto di identico contenuto, ma privo di tale vizio. Ha quindi lo scopo di eliminare un vizio che rischierebbe di condurre all’annullamento dell’atto impositivo da parte del giudice, cioè di reiterare in forma legittima la potestà impositiva, prima esercitata contra legem. L’esercizio dell’autotutela sostitutiva si uniforma ai seguenti principi: • l’emissione del nuovo atto può avvenire solo dopo l’annullamento del precedente, pena la violazione del divieto di doppia imposizione; • il nuovo atto deve essere emesso entro il termine di decadenza previsto per l’esercizio del potere impositivo; • il nuovo atto deve avere il medesimo contenuto e riguardare gli stessi anni d’imposta di quello annullato; • l’emissione del nuovo atto non può tradursi nella violazione o elusione del giudicato eventualmente formatosi sull’atto viziato. 2 Si discute, invece, se l’autotutela sostitutiva sia possibile solo per vizi formali del precedente atto ovvero per qualsiasi vizio dell’atto stesso, se cioè sia possibile una nuova valutazione di elementi già noti o comunque conoscibili. La dottrina è sostanzialmente divisa: alcuni ritengono che sia preclusa una rivalutazione degli elementi sostanziali dell’atto, sulla base delle circostanze già note o conoscibili, mentre altri la ammettono, in base al principio che l’esercizio di un potere non determina la consumazione del potere stesso. La giurisprudenza non ha chiarito il punto, pur se alcune sentenze sembrano ammettere l’autotutela anche per vizi sostanziali (v., Cass. n. 4272 del 23 febbraio 2010 <<… “la presenza di una causa di nullità formale” dell’atto non costituisce affatto “ulteriore condizione” – necessaria, sempre ed in ogni caso – per l’esercizio del generale potere di autotutela dell’Ufficio…>> e Cass. n. 14377 del 20 giugno 2007, in cui si fa riferimento alla possibilità di “…una diversa o più approfondita valutazione di elementi che erano già in possesso dell’ufficio”. Taluni poi distinguono tra autotutela sostitutiva e quella che impropriamente è detta autotutela integrativa. In tale secondo caso, però, non di autotutela si tratta, bensì del potere, previsto dall’art. 43 del DPR n. 600 del 1973, di integrare o modificare in aumento, a seguito della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, un atto già emesso, pienamente legittimo, che pertanto non è annullato, ma resta in vita. L’esercizio di tale potere si traduce, quindi, nell’adozione di nuovo un atto che integra o modifica in aumento quello già emesso e si “aggiunge” ad esso. Quindi, mentre l’autotutela riguarda un atto illegittimo che viene annullato ed eventualmente sostituito, l’accertamento integrativo non annulla, né sostituisce l’atto precedentemente emanato, ma si aggiunge a questo, in virtù della sopravvenuta conoscenza di fatti o elementi nuovi. Presupposti e oggetto dell’autotutela I presupposti per l’esercizio dell’autotutela, che devono ricorrere congiuntamente, sono due e cioè: 1. l’illegittimità o l’infondatezza dell’atto. L’illegittimità riguarda gli errori che attengono agli aspetti procedimentali dell’attività istruttoria o alla formale redazione dell’atto, nonché gli errori di diritto (c.d. vizi dell’atto). L’infondatezza, invece, attiene agli errori sui fatti oggetto d’imposizione ed alle questioni estimative inerenti alla qualificazione e/o quantificazione della materia imponibile (c.d. vizi della pretesa). Poiché il presupposto è l’illegittimità o l’infondatezza dell’atto impositivo, l’autotutela non può intervenire su questioni di tipo valutativo, o sui casi dubbi, in cui può attribuirsi fondamento con valide argomentazioni a più interpretazioni possibili. Quindi la presenza di sentenze contrastanti sul punto dedotto per l’annullamento fa venir meno l’elemento essenziale per l’autotutela e cioè l’incontrovertibilità dei vizi dedotti. 3 L’art. 2 del regolamento ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37 individua, in modo non tassativo, né esaustivo, le principali tipologie di vizi che giustificano il ricorso all’autotutela, ossia: • errore di persona; • evidente errore logico o di calcolo; • errore sul presupposto di imposta; • duplicazioni di imposta; • mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti (ad esempio, viene riscontrata il mancato o tardivo abbinamento dei dati dei modelli F23 o F24); • sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; • errore materiale dall’Ufficio; del contribuente, facilmente riconoscibile • mancanza di documentazione sanata entro i termini di decadenza (ad esempio, presentazione tardiva, da parte del contribuente, di documentazione il cui contenuto modifica un atto già emesso). I vizi non consistono solamente in errori materiali commessi dall’Agenzia (errore di persona, evidente errore logico o di calcolo, mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti), ma anche in errori materiali commessi dal contribuente, purché siano facilmente riconoscibili dall’Agenzia. La circolare n. 198 del 5 agosto 1998 ha chiarito che l’annullamento di un atto travolge necessariamente ed automaticamente tutti gli altri atti consequenziali (quindi, ad esempio, l’annullamento di un avviso di accertamento determina l’annullamento delle cartelle di pagamento emesse in base all’avviso stesso) e comporta l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente riscosse, perché “… sarebbe … del tutto contraddittorio che l’amministrazione annullasse un atto in quanto lo riconosce illegittimo e infondato, e poi lasciasse che le procedure di riscossione proseguano indisturbate ovvero trattenesse le somme riscosse in forza di esso”. 2. l’interesse pubblico specifico, concreto e attuale all’eliminazione dell’atto per riaffermare l’equità fiscale e l’imparzialità dell’azione amministrativa. Quindi, accanto all’illegittimità o infondatezza dell’atto, è necessario vi sia l’interesse concreto ed attuale all’annullamento che deve risultare, a seguito di una valutazione comparativa, prevalente rispetto all’interesse pubblico alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche e quindi al mantenimento dell’atto. L’esistenza di tale interesse va esplicitata nella motivazione del provvedimento di autotutela. Nella valutazione comparativa di tali interessi, bisogna tener conto di vari elementi, quali la gravità del vizio dell’atto, il costo derivante da inutili carichi di lavoro che comportano la sottrazione di risorse diversamente utilizzabili, ovvero, 4 in caso di giudizio, la probabilità di soccombenza dell’Ufficio, il rischio di condanna alle spese di lite, il valore della lite stessa. L’autotutela può riguardare tutti gli atti impositivi che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente, derivanti dallo svolgimento dei processi operativi riguardanti sia la funzione di controllo sia l’erogazione di servizi ai contribuenti, quali: • avvisi di accertamento e/o rettifica, di liquidazione, atti di irrogazione sanzioni; • atti di recupero di crediti di imposta indebitamente fruiti anche in compensazione; • iscrizioni a ruolo, cartelle di pagamento; • atti di diniego di agevolazioni fiscali o di rimborso di imposte indebitamente richieste o versate. Competenza e obbligo di riesame L’art. 1 del regolamento n. 37 del 1997 stabilisce che la competenza all’annullamento o alla revoca spetta in via esclusiva all’Ufficio che ha emanato l’atto illegittimo o infondato. Solo in caso di grave inerzia è previsto l’intervento, in via sostitutiva, della Direzione Regionale. Non è fornita una definizione normativa o in via di prassi della grave inerzia, sicché si ritiene necessario che il comportamento dell’Ufficio presenti aspetti patologici (rifiuto espresso di riesame, silenzio opposto a reiterate richieste di chiarimento dell’interessato, di organi sovraordinati, del Garante del contribuente, ecc.) e che ci sia un interesse concreto e attuale all’eliminazione dell’atto. Se invece l’atto illegittimo ha già esaurito i suoi effetti (ad esempio sono state portate a termine senza esito le procedure di riscossione dei tributi) tale interesse viene meno, in quanto un eventuale provvedimento di annullamento sarebbe inutiliter datum. In sintesi, si può ritenere, a titolo esemplificativo, che la grave inerzia sia riscontrabile: • quando l’Ufficio, a seguito di istanza presentata dal contribuente, non proceda ad alcun riesame ovvero lo neghi espressamente, senza alcuna motivazione, oppure non ne comunichi l’esito; • quando comunque il periodo di tempo intercorso tra la presentazione dell’istanza e la denunciata grave inerzia sia irragionevolmente lungo; • quando la fattispecie oggetto di annullamento è indiscutibile e ovvia. 5 Da ciò si desume che, a fronte di un’istanza, l’Ufficio ha l’obbligo di esaminarla, di procedere al riesame dell’atto e di comunicare l’esito del riesame, altrimenti non si spiegherebbe la previsione di un intervento sostitutivo della Direzione Regionale. La norma non fissa un termine entro il quale deve essere effettuato il riesame e comunicato al contribuente il relativo esito, sicché appaiono applicabili i principi generali del diritto amministrativo contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare, l’art. 7 della citata legge n. 241, modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, ha previsto un termine generale per la conclusione del procedimento che viene fissato in novanta giorni. Si può quindi ritenere che il provvedimento sull’autotutela (positivo o negativo) debba essere assunto nel termine di novanta giorni dall’eventuale richiesta di parte. Tuttavia, in caso di accoglimento dell’istanza, il provvedimento, per quanto possibile, va adottato e portato a conoscenza del contribuente prima della scadenza del termine di impugnativa, in modo da evitare l’instaurazione della controversia (v. circolare n. 258 del 4 novembre 2008). Si raccomanda quindi il tempestivo esame delle istanze di autotutela, considerato tra l’altro che la Corte di cassazione, con sentenza n. 698 del 19 gennaio 2010, ha riconosciuto il diritto del contribuente al risarcimento dei danni “per avere l’ufficio finanziario colpevolmente ritardato l’annullamento in autotutela dell’atto impositivo illegittimo” (v., sul punto, la direttiva della Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso n. 35/23010 dell’11 marzo 2010) Se l’importo della maggior imposta, sanzioni ed accessori, oggetto di annullamento, supera il valore di 516.456,90 euro, l’annullamento è sottoposto al preventivo parere – obbligatorio e vincolante - della Direzione Regionale. Per quanto riguarda gli interessi, si fa riferimento a quelli applicabili fino al momento di richiesta del parere. Nel caso in cui si tratta di atto di irrogazione sanzioni, l’importo è riferito all’ammontare delle sanzioni stesse. Il parere va acquisito solo quando l’Ufficio ritenga che sussistano le condizioni per l’annullamento. La richiesta di parere va inviata, assieme a tutta la documentazione ritenuta necessaria o comunque utile, alla “Commissione per l’autotutela”, istituita presso questa Direzione con provvedimento direttoriale prot. n. 20859/2005/FISC del 5 ottobre 2005 e chiamata a predisporre non solo i detti pareri, ma anche i provvedimenti di annullamento in via sostitutiva e i pareri facoltativi, nei casi di richiesta dell’Ufficio, per la complessità della materia oggetto di autotutela ovvero nei casi di contrasto interpretativo tra l’Ufficio e il Garante per il Contribuente. 6 Limiti Se ricorrono all’annullamento: i presupposti dell’autotutela, l’Ufficio procede • anche se l’atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso del termine di impugnazione; • anche se il ricorso è stato presentato, ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.); • anche se vi è pendenza di giudizio; • anche se non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente. Ai fini dell’esercizio concreto dell’autotutela, in altri termini, non rileva il comportamento (omissivo o non) tenuto dal contribuente o il tempo trascorso dall’emanazione dell'atto e neppure (salvo il caso di giudicato sostanziale) le eventuali vicende processuali, ma solo l’esito del riesame svolto dall’Ufficio, cui spetta di verificare, in modo autonomo, se l’atto è legittimo o meno. Se, a seguito di tale verifica, la pretesa tributaria risulta infondata in tutto o in parte, essa va ritirata ovvero opportunamente ridotta in modo da ristabilire un corretto rapporto con il contribuente. In caso di definitività dell’atto per omessa impugnazione o per giudicato formale, l’Ufficio provvede all’annullamento solo dopo avere accertato che i relativi effetti nel frattempo non si sono esauriti. In conclusione, l’unico limite è rappresentato dall’esistenza di un giudicato di merito favorevole all’Ufficio formatosi sugli stessi motivi di illegittimità, oggetto dell’autotutela. Ciò significa che l’autotutela non può essere esercitata in relazione ai motivi o agli aspetti di diritto o di fatto dell’atto sui quali è intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’Ufficio. Procedura Attivazione - Il riesame dell’atto può essere attivato: 1. d’ufficio, nel caso in cui l’addetto, nell’esecuzione di un processo operativo, si renda conto di un errore commesso dall’Ufficio, senza che sia necessaria un’iniziativa di parte; 2. su istanza del contribuente, o, di un suo delegato, che può presentare la richiesta di annullamento in carta libera: 7 • direttamente allo sportello, con il rilascio di apposita ricevuta con il modello 8; • mediante invio postale. La richiesta contiene l’indicazione dei motivi addotti a sostegno dell’annullamento, è corredata della documentazione di supporto e può essere anche accompagnata da una richiesta di sospensione dell’atto. Protocollazione - Le istanze di annullamento presentate dal contribuente mediante consegna diretta o per posta vanno protocollate e, accompagnate dalla corrispondente lista, vanno trasmesse al Capo Ufficio Controlli ovvero al Capo Ufficio Territoriale, a seconda che l’atto sia stato emesso dall’una o dall’altra articolazione. Assegnazione – Si premette che il riesame dell’atto, l’adozione del provvedimento di annullamento e di quelli consequenziali (tranne quelli di stretta attinenza al giudizio eventualmente pendente, di competenza dell’area legale) sono effettuati dalla stessa articolazione interna dell’Ufficio che ha emesso l’atto oggetto di autotutela, nel rispetto dei limiti di delega. Il Capo Ufficio Controlli o il Capo Ufficio Territoriale provvede all’assegnazione dell’istanza al Team ovvero al funzionario tramite la procedura di protocollo e alla consegna materiale dei documenti assegnati al Capo Team o al funzionario, il quale firma per ricevuta una copia della lista di trasmissione e attiva la procedura di protocollo per la ricezione dell’istanza. Il Capo Team può esaminare personalmente l’istanza ovvero procedere all’assegnazione, con apposita lista, al funzionario che ha predisposto l’atto oggetto di autotutela. Istruttoria – Come già ricordato nella “scheda tecnica” sull’accertamento con adesione, è necessario valutare, con riferimento al singolo caso, la linea di confine tra l’autotutela e l’accertamento con adesione. Infatti, come precisato dalla circolare n. 65 del 28 giugno 2001, mentre “…l’ambito dell’accertamento con adesione è incentrato nella fondata e ragionevole misurazione di un legittimo presupposto impositivo, da rideterminarsi nel quantum tenendo conto degli elementi di valutazione a tal fine addotti dal contribuente in contraddittorio con l’Ufficio”, “i casi di totale o parziale illegittimità dell’avviso di accertamento sono…da ricondurre nella sfera di applicazione del potere di autotutela…”. Quindi, se vengono in rilievo questioni valutative o se vi sono sentenze contrastanti sul punto dedotto per l’annullamento, oppure un contrasto tra dottrina e giurisprudenza, viene meno il presupposto essenziale dell’autotutela e cioè l’incontrovertibilità dei vizi dedotti a base della richiesta. Va chiarito che, in sede di riesame di un atto, il funzionario non deve ricostruire la posizione del contribuente, cioè non deve rifare l’accertamento, né giudicare sullo stesso, valutandone la rispondenza alla realtà effettuale, ma deve 8 solo ricercare se vi siano e quali siano le circostanze palesi e incontrovertibili che rendono l’atto illegittimo o infondato. In particolare, il funzionario esamina i motivi addotti nell’istanza, richiede eventualmente ulteriori informazioni o documenti e, se necessario un approfondimento istruttorio, valuta la possibilità di concedere la sospensione. A conclusione, il funzionario assegnatario predispone una proposta: • di annullamento totale o parziale, se ritiene che l’atto sia, in tutto o in parte, illegittimo o infondato; • di sgravio totale o parziale delle somme iscritte a ruolo; • di rigetto dell’istanza, se ritiene che non ricorrano i presupposti per l’autotutela. La proposta deve evidenziare le motivazioni in fatto e in diritto e va sottoposta alla valutazione e alla firma del Capo Team o del Capo Area accertamento o del Capo Ufficio Controlli o del Direttore, in base ai limiti di delega. Adozione provvedimento – Approvata la proposta, il funzionario predispone un apposito provvedimento formale, regolarmente datato e protocollato, e lo sottopone alla firma, nei limiti della delega e lo comunica al contribuente. Nel caso di annullamento dell’atto, di fondamentale importanza è la motivazione, da cui deve risultare espressamente il vizio di illegittimità o infondatezza e l’interesse pubblico (concreto, specifico e attuale) all’eliminazione dell’atto stesso. In tali ipotesi, il funzionario si avvale, ove predisposte, delle apposite procedure automatizzate di gestione del procedimento di autotutela (es., Data entry autotutela”, “GIADA”, ecc.). In caso di autotutela parziale (v. circolare n. 258 del 4 novembre 1998), va comunicato tempestivamente al contribuente anche l’ammontare delle maggiori imposte che restano dovute nonché delle connesse sanzioni, in modo da consentirgli di avvalersi degli istituti previsti dall’art. 15 e dall’art. 17 del D. Lgs. n. 472 del 1997 che prevedono, a determinate condizioni, la riduzione delle sanzioni irrogate. L’eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato tempestivamente al contribuente in quanto l’istanza di autotutela non interrompe né sospende il termine di impugnazione. In caso di controversia pendente, la comunicazione deve essere estesa all’area legale che provvede a chiedere al giudice l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese ( a meno che non sia stata acquisita la preventiva rinuncia alle stesse da parte del contribuente) nonché ad adottare i conseguenti provvedimenti di competenza. 9 Particolare attenzione va posta alla regolamentazione delle spese di lite per due motivi: 1. in caso di cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto impugnato, la compensazione delle spese non opera più automaticamente (per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, con sentenza della Consulta n. 274 del 12 luglio 2005, dell’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546); 2. la compensazione delle spese può ora essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che vanno esplicitamente indicate nella motivazione della sentenza (per effetto delle modifiche apportate all’art. 92 c.p.c., applicabile anche al processo tributario – v. nota di questa Direzione prot. n. 2010/3519 del 15 febbraio 2010). Ciò significa che nella richiesta di estinzione del giudizio, l’Ufficio deve prendere motivatamente posizione sulle spese indicando espressamente i motivi che giustificano la compensazione delle stesse, secondo le istruzioni contenute nella nota della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso prot. n. 2006/102639 del 28 giugno 2006. Attività ulteriori - In caso di accoglimento dell’istanza, in presenza di partite iscritte a ruolo o di cartelle, il funzionario provvede, attraverso le procedure automatizzate “Riforma della riscossione”: • allo sgravio delle partite riconosciute non dovute, dandone comunicazione telematica all’agente della riscossione; • alla revoca della sospensione eventualmente concessa; • alla comunicazione telematica all’agente, da estendere al contribuente delle somme eventualmente già pagate ma non dovute, che vanno rimborsate; • alla comunicazione all’agente in ordine al recupero delle eventuali somme dovute dal contribuente. Monitoraggio dell’attività - Gli Uffici trasmettono annualmente alla Direzione Regionale la relazione riassuntiva delle autotutele totali e parziali effettuate, con la specificazione dei tipi di atto annullati e delle motivazioni dell’annullamento. 10 Normativa e prassi di riferimento I principali testi normativi e di prassi sono : • articolo 2-quater del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 “Disposizioni urgenti in materia fiscale”; • decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37 “Regolamento recante norme relative all’esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell’Amministrazione Finanziaria”; • circolare n. 195 dell’8 luglio 1997 “Articolo 68, comma 1, del D.P.R. 27.3.1992 n. 287 e relativo Regolamento di attuazione - Annullamento totale o parziale di atti illegittimi in via di autotutela”; • circolare n. 198 del 5 agosto 1998 “Esercizio del potere di autotutela Applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento approvato con D.M. 11.2.1997 n. 37”; • circolare n. 258 del 4 novembre 1998 “Direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione per l’anno 1998. Avvisi di accertamento parziale automatizzati emanati dai Centri di servizio. Adempimenti dei Centri e degli Uffici”; • circolare n. 143 dell’11 luglio 2000 “Servizio di assistenza ai contribuenti relativamente agli inviti al pagamento (c.d. AVVISI BONARI) …ed alle COMUNICAZIONI di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. – AUTOTUTELA - …”; • circolare n. 59 del 18 giugno 2001 “Risposte a quesiti forniti in occasione della video conferenza del 30 giugno 2001 e del convegno del 23 febbraio 2001 in materia di procedure fiscali”; • circolare n. 103 del 6 dicembre 2001 “Servizio di assistenza ai contribuenti fornito dai centri di risposta telefonici - Esercizio dell’autotutela per gli avvisi bonari e le comunicazioni di irregolarità Ulteriori istruzioni”; • comunicazione di servizio della Direzione Centrale Accertamento n. 155 del 19 dicembre 2001 “Procedura automatizzata per la gestione dei provvedimenti di annullamento in sede di autotutela degli atti di accertamento”; • comunicazione di servizio della Direzione Centrale Accertamento n. 58 del 2 luglio 2002 “Accertamenti parziali automatizzati per il periodo d’imposta 1998 – Provvedimenti di autotutela – Procedura per la gestione delle comunicazioni al contribuente”; • comunicazione di servizio della Direzione Centrale Accertamento n. 125 del 12 dicembre 2002 “Accertamenti parziali automatizzati per il periodo d’imposta 1998 – Provvedimenti di autotutela – Implementazione della procedura per la gestione delle comunicazioni al contribuente”; 11 • comunicazione di servizio della Direzione Centrale Accertamento n. 47 del 17 luglio 2003 “Implementazione della procedura informatica per la gestione del complessivo procedimento di accertamento sulla base dei parametri o degli studi di settore per il periodo d’imposta 1998 con l’attivazione del codice 6 = autotutela”; • comunicazione di servizio della Direzione Centrale Accertamento n. 63 del 22 agosto 2003 “Sgravio totale o parziale dei ruoli in sede di autotutela – procedura nell’apposita area “Riforma della riscossione”; • comunicazione di servizio della Direzione Centrale Accertamento n. 74 del 23 settembre 2003 “Provvedimenti di autotutela parziale e totale – Implementazioni alla procedura in ambiente 3270”; • comunicazione di servizio della Direzione Centrale Accertamento n. 22 del 4 maggio 2004 <<Estensione della nuova procedura “Provvedimenti di autotutela” per il settore Registro>>; • comunicazione di servizio della Direzione Centrale Accertamento n. 82 del 27 ottobre 2004 <<Procedura di gestione dell’accertamento unificato. Versione n. 6.5 di ottobre 2004 - Estensione dell’applicazione “Autotutela”, periodi d’imposta 1998 e 1999. Istruzioni operative>>; • comunicazione di servizio della Direzione Centrale Accertamento n. 30 del 5 maggio 2005 “Attivazione della procedura di gestione informatizzata dell’autotutela all’interno di G.I.A.D.A….”; • comunicazione di servizio della Direzione Centrale Accertamento n. 83 del 2 novembre 2005 <<Procedura di abbinamento dei versamenti “F24” … ed introduzione dei controlli necessari alla gestione dei provvedimenti in autotutela”; • comunicazione di servizio della Direzione Centrale Accertamento n. 24 del 4 aprile 2006 <<Procedura di gestione dell’accertamento unificato. Versione n. 08.00 di aprile 2006 - Estensione dell’applicazione “Autotutela” …”; • comunicazione di servizio della Direzione Centrale Accertamento n. 106 del 7 novembre 2006 <<Accertamenti in ambiente G.I.A.D.A. – Definizione “informatica” dell’avviso di accertamento in presenza di ricorso giurisdizionale collegato>>; • comunicazione di servizio della Direzione Centrale Accertamento n. 67 del 31 agosto 2007 <<Procedura di gestione dell’accertamento unificato. Versione 10.01 . Estensione dell’applicazione “Autotutela – Data Entry” . Istruzioni operative>>; • comunicazione di servizio della Direzione Centrale Accertamento n. 86 del 22 ottobre 2008 “Procedura di gestione dell’accertamento unificato. Versione 12.00 – Data Entry Autotutela periodo, d’imposta 2005 – Data entry consolidato, periodo d’imposta 2006 – Ulteriori implementazioni”; 12 • nota della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso prot. n. 2006/102639 del 28 giugno 2006 “Cessazione della materia del contendere – Articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 – Sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 12 luglio 2005 – Istruzioni operative”; • direttiva della Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso n. 35/2010 dell’11 marzo 2010 “Risarcimento del danno per mancato esercizio del potere di autotutela – Sentenza della Corte di cassazione n. 698 del 19 gennaio 2010”; • direttiva della Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso n. 54/2010 del 12 aprile 2010 “Esercizio del potere di autotutela in corso di giudizio – Cass., 15 febbraio 2010, n. 3519”; • comunicazione di servizio della Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti n. 46 del 9 dicembre 2008 “Nuove funzionalità applicazione Attiweb - … aggiornamento istanza autotutela”; • comunicazione di servizio Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti n. 17 del 13 maggio 2010 “Nuove funzionalità applicazione Attiweb - … Dichiarazioni di successione: Autotutela”; • nota della Direzione Regionale della Calabria prot. n. 28951/VII del 21 novembre 2001 “Esercizio del potere di autotutela – Uffici competenti – Richiesta di parere alla Direzione Regionale – Procedura per l’annullamento – Intervento in via sostitutiva della Direzione Regionale – Chiarimenti e istruzioni”; • provvedimento del Direttore Regionale della Calabria prot. n. 20859/2005/FISC del 5 ottobre 2005 – “Istituzione della Commissione per l’autotutela”. IL DIRETTORE REGIONALE Antonino Di Geronimo* * Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993. 13