L’AUTOTUTELA NEL DIRITTO TRIBUTARIO A cura della Dott.ssa Francesca Stradini Assegnista Professore a contratto Università di Urbino “Carlo Bo” NORMATIVA DI RIFERIMENTO • Art. 68 DPR 287/1992 (recante regolamento degli Uffici e del personale del Ministero delle Finanze) • art. 2 quater D.L. 564/1994 convertito in L. 656/1994 • D.M. n. 37/1997 • Limiti e problemi di applicabilità: discrezionalità o vincolatezza, responsabilità funzionario amministrativo per danno erariale …. • Art. 68 DPR 287/1992 potere degli uffici di procedere, salvo che sia intervenuto giudicato, all’annullamento totale o parziale dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati con provvedimento motivato da comunicarsi al contribuente interessato problema: quali limiti di responsabilità dei funzionari chiamati ad esercitarlo? (solo per dolo e colpa grave) per garantire effettività dell’autotutela e tutelare i funzionari addetti, il II comma prevede presso ogni Direzione Regionale un ufficio per individuare ed adottare misure per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amm, per l’analisi dell’attività degli uffici in relazione alle istanze di autotutela e per la relativa vigilanza …. • Art. 2 quater L. 656/1994 nel potere di annullamento o revoca anche potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto illegittimo o infondato demanda a normativa secondaria l’individuazione dell’organo competente (art. 1 D.M. N. 37/1997 Dir. Reg. da cui Ufficio dipende) e delle fattispecie …. • D.M. n. 37/1997 ha definito compiutamente la materia e ha fissato le regole procedurali sotto il profilo soggettivo: il potere di autotutela spetta all’Ufficio che ha emanato l’atto o in sostituzione di questo alla Direzione Regionale competente. Se l’importo dell’imposta supera 5.164.569 euro (1 miliardo di lire) l’annullamento è sottoposto al parere preventivo della Direzione. …. sotto il profilo oggettivo: elenco tassativo (ma non esaustivo) di casi tipici di autotutela - errore di persona - evidente errore logico o di calcolo - doppia imposizione - mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti - mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o agevolazioni precedentemente non riconosciute - errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile per la procedura: sia su istanza sia d’ufficio anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità dell’atto …. quindi - Soggetti: tutti i contribuenti - Oggetto: tutti gli atti definitivi e non, emanati dall’A.F. e ritenuti non corretti dal contribuente - Competenza: Ufficio che ha emanato l’atto o, in caso di grave inerzia di questo, Ufficio gerarchicamente sovraordinato ( che diventa anche organo consultivo per fattispecie di una certa rilevanza) …. • Ipotesi di autotuela sostitutiva rinnovazione ex tunc dell’atto viziato (Cass 11114/2003) limiti: la rinnovazione deve essere preceduta dall’annullamento del precedente atto presuppone il mancato decorso del termine di decadenza non può essere elusione del giudicato (l’atto può essere riproposto solo con una diversa motivazione rispetto all’avviso originario) …. • Ma problemi (di cui ancora si discute) in ambito tributario: può esser attivata sia su istanza del contribuente sia d’ufficio ma quali vincoli ed effetti verso A.F. ? soprattutto in termini di potere indisponibile visto che in ambito amm è espressione di discrezionalità …. • Natura giuridica: potere discrezionale o vincolato? Se esercizio di un potere discrezionale: non ammissibile in ambito tributario Tutela interesse legittimo del contribuente ad imparzialità, correttezza ex art. 97 Cost. : quindi interesse legittimo di tipo procedurale oppure interesse legittimo a esercizio potere di annullamento non arbitrario per giur trib e amm. Interesse legittimo pretensivo a che l’istanza sia esaminata e a che l’esercizio di autotutela sia effettuato secondo norme ordinarie • Effetti l’annullamento dell’atto in via di autotutela travolge tutti gli altri atti che da questo dipendono ma analogo effetto non si ha per l’atto presupposto rispetto a quello annullato • Art. 13 Statuto: rapporto tra Garante e autotutela …. • Analisi ed individuazione dei fini per i quali si procede: - - realizzare i pubblico ripristinare la legalità ricercare nello stesso ordine amm una soluzione alle possibili controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali (principio dell’economia dei mezzi giuridici) migliorare il rapp con i cittadini favorendo in sede di riesame dell’atto quel contraddittorio che manca in sede di deliberazione dell’atto impugnato QUINDI: Ambito – art. 1 Dm 37/97 • Potere di annullamento/revoca di ufficio di atti impositivi • Potere di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento • Potere di sospendere l’efficacia dell’atto (art. 2, legge 28/99) • Spetta allo stesso ufficio che ha emanato l’atto o che è competente o, in caso di inerzia, alla Direzione Regionale Procedimento - 1 • Art. 2, 1c: “senza necessità di istanza di parte” • Art. 4, 2c: “dell’eventuale annullamento o rinuncia … è data comunicazione al contribuente” • Sembra presentarsi come un procedimento d’ufficio, ma... Procedimento – 2a • Art. 5, 1c: le richieste di autotutela dei contribuenti sono indirizzate agli uffici competenti; in caso contrario l’ufficio incompetente è tenuto a trasmetterla a quello competente, dandone comunicazione al contribuente • Art. 1: in caso di inerzia dell’ufficio, provvede la Direzione Regionale Procedimento – 2b • Art. 7, comma 2, Statuto Contribuente: gli atti dell’AF devono contenere l’indicazione dell’”organo o autorità presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela”. • Art. 13, 6 c, Statuto Contribuente: il garante “…attiva le procedure di autotutela…” Procedimento - 3 • Procedimento autotutela inizia anche ad istanza di parte • Obbligo dell’AF di dare una risposta, positiva o negativa, al contribuente • Possibile la formazione del silenzio-rifiuto (art. 2, legge 241/90, termine 90 gg.) • Posizione della dottrina prevalente, rispetto ad un diritto procedimentale del contribuente Procedimento - 4 • L’AF dal 1998 ha riconosciuto l’obbligo dell’AF a fornire una risposta motivata al contribuente che presenta istanza di autotutela • Non ammette però la ricorribilità di fronte al giudice in caso di inerzia • Già elemento di diversità dall’autotutela amministrativa • Circ.MF n. 198/1998, Circ. DRLombardia n. 3/99; Direttiva n. 72483/T1 dell'11 ottobre 200 DR Toscana L’esercizio dell’autotutela • Elencazione art. 2 Dm 37/97 non tassativa • Rilevano i vizi sostanziali più che quelli formali • Art. 2, 1 c.: possibile anche in pendenza di giudizio • Art. 2, 2 c.: possibile anche se sentenza passata in giudicato, purchè l’autotutela si basi su motivi diversi da quelli su cui è intervenuto il giudicato Il giudicato come non limite • Giudicato che statuisce la legittimità dell’atto impositivo: • se formato su ragioni formali, è possibile l’autotutela sui vizi sostanziali dell’atto • se formato su ragioni sostanziali, è possibile l’autotutela per motivi diversi da quelli esaminati dal giudice L’autotutela tributaria • Configura un ruolo rilevante del contribuente nell’attivazione della procedura; • E’ ammessa anche se l’atto è divenuto definitivo, se vi è impugnazione, se vi è giudicato • Elementi di profonda diversità con l’autotutela amministrativa • Vi è allora una posizione giuridica tutelata del contribuente? Evoluzione della giurisprudenza 1. Problema di giurisdizione: davanti a quale giudice instaurare il giudizio contro il rifiuto di autotutela dell’AF 2. Problema di interesse protetto: vi è una tutela accordabile al contribuente? Quale? Interessi contrapposti • Se si ammette la ricorribilità dinnanzi al giudice contro il diniego di autotutela • Certezza del diritto e sistema dei termini di decadenza Vs • Giustizia sostanziale ed effettività Orientamento tradizionale • Il mancato esercizio del potere di autotutela dell’AF non è giudiziaria • Trattandosi di discrezionale e giuridico sindacabile potere non di in sede ampiamente un obbligo • Corte di Cassazione n. 1710/2006 Prime aperture • La giurisdizione per le controversie relative al diniego di autotutela spetta alle Commissioni Tributarie • Vista la elencazione non tassativa dell’art. 19, Dlgs. 546/92 • Si prospetta una distinzione tra eventi sopravvenuti ed originari, solo i primi giustificando un interesse protetto del contribuente all’autotutela • Corte di Cassazione, SSUU, 16776/2005 Ricorribilità davanti al giudice tributario • La giurisdizione è del giudice tributario • Il giudice può sindacare il corretto esercizio del potere discrezionale di autotutela • Il giudice può giudicare sulla legittimità del rifiuto dell’AF • Corte Cassazione, SS.UU., 7388/2007 Cass. 7388/2007 • Per la prima volta la Cass. afferma la possibilità di sindacare l’esercizio dell’autotutela • Ma distingue Quando l’Af abbia opposto un rifiuto non motivato all’autotutela Quando l’Af abbia rifiutato in modo motivato, confermando la fondatezza dell’atto In questo secondo caso, il giudice può scendere nel merito della pretesa e vincolare l’AF all’autotutela – possibile ricorso in ottemperanza per il contribuente Nuova chiusura • Giurisdizione del giudice tributario • Avverso l’atto di diniego di autotutela, non è esperibile una giurisdizionale autonoma tutela • Corte di Cassazione, SS.UU., 6/2/2009, n. 2870 Cassazione più recente • Nelle ss. 15451/2010; 11457/2010; 26313/2010, si afferma: che l’autotutela non è un ulteriore mezzo di difesa del contribuente che il giudice tributario può valutare solo la legittimità del rifiuto (del mero rifiuto) e non scendere sulla fondatezza della pretesa tributaria Quindi solo diritto procedimentale ad avere una risposta motivata Corte Cassazione 10020/2012 • “Contro il diniego di autotutela può essere proposta impugnazione solo per dedurre profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa” • L’impugnazione non è quindi un nuovo giudizio sull’atto definitivo, ma un diverso giudizio sul diniego, quale atto discrezionale (eccesso di potere, ecc.) Quadro della giurisprudenza • Evoluzione, da una posizione di chiara inammissibilità della impugnazione • A una posizione in cui sembra affermarsi l’impugnabilità per avere, almeno, un provvedimento di diniego motivato • Alcune aperture anche nel senso di poter sindacare, quale atto discrezionale, il diniego della autotutela La giurisprudenza di merito: protezione interesse contribuente • CTP Savona n. 2 del 29/1/2009: giudice valuta sulla correttezza operato AF e può annullare il diniego di autotutela • CTR Roma n. 365 del 24/9/2008: giudice può obbligare l’AF a dare corso alla istanza di autotutela • CTP Reggio E. n. 146 del 16/9/2008 e n. 223 del 18/12/2008: giudice valuta il corretto esercizio autotutela, ma solo in presenza di fatti sopravvenuti Segue: no tutelabilità • CTP Brindisi n. 40 del 18/3/2008: non può formarsi il silenzio-rifiuto di fronte alla istanza di autotutela AF • CTR Potenza n. 195 del 3/10/2006: ogni impugnazione contro rifiuto di autotutela è improponibile Giurisprudenza Comunitaria • Quando un atto amministrativo nazionale definitivo è contrario al diritto comunitario • Vi è l’obbligo di annullarlo, in via di autotutela, da parte dell’Amministrazione statale • Obbligo subordinato a precise condizioni (rinvio) • Corte Giustizia CE, sent. 12/2/2008, causa C-2/06