COMPETENZA DEL GIUDICE Avv. Alfio Cissello COMPETENZA DEL GIUDICE RADICAMENTO DELLA COMPETENZA La competenza si radica in base alla sede dell’ente che ha emanato l’atto impugnato. Non ha rilevanza l’eventuale incompetenza dell’ente. 2 COMPETENZA DEL GIUDICE ERRORE SULLA COMPETENZA L’eccezione di incompetenza è rilevabile anche d’ufficio solo nel grado cui si riferisce. Se il giudice accoglie l’eccezione o la rileva d’ufficio: sentenzia l’incompetenza; dispone la translatio iudicii. L’errore sulla competenza all’inammissibilità del ricorso non dà mai luogo 3 COMPETENZA DEL GIUDICE TRANSLATIO IUDICII Il processo va riassunto presso il giudice competente: entro il termine indicato nella sentenza (o in mancanza entro sei mesi dalla comunicazione del dispositivo); nelle forme per il ricorso (notifica a tutte le parti del giudizio e successivo deposito entro i trenta giorni). IMPORTANTE La mancata o tardiva riassunzione comporta l’estinzione del giudizio, quindi la definitività dell’atto 4 LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DISCIPLINA GENERALE La legittimazione attiva spetta al soggetto notificatario dell’atto, che non sempre è fiscalmente responsabile La legittimazione passiva spetta di regola all’ente che ha notificato l’atto (salvo casi peculiari come i «nuovi» centri di servizio) 6 LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE ERRORE La notifica del ricorso ad un soggetto sfornito di legittimazione processuale può comportare l’inammissibilità Si pensi al caso degli uffici territoriali, o alle società non operative 7 LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE NOTIFICATARI DELL’ATTO IMPOSITIVO Il soggetto che riceve l’atto ha legittimazione processuale. rappresentanti legali di società di capitali; soci di società di persone; liquidatori di società; curatori fallimentari. 8 LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE RAPPRESENTANTI LEGALI SOCIETÀ DI CAPITALI La legittimazione al ricorso sussiste (Cass. 26.2.2009 n. 4622; Cass. 17.12.2013 n. 28187). In caso di omessa impugnazione, potrebbe emergere il problema dell’autonomia degli atti. Impugnazione ancor più necessaria con l’avvento degli accertamenti esecutivi 9 LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE EREDI DEL CONTRIBUENTE DEFUNTO Hanno legittimazione processuale. A seconda dello stadio procedimentale, essi possono: impugnare l’atto; riassumere il processo a seguito di interruzione; appellare la sentenza; riassumere in rinvio. 10 LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE SOCIETÀ CANCELLATE DAL REGISTRO IMPRESE La cancellazione dell’ente. determina l’irreversibile estinzione Se l’atto è intestato all’ente estinto: esso è inesistente; il ricorso va proposto dagli ex legali rappresentanti specificandone il motivo; l’omessa impugnazione non causa problemi. 11 LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE SOCIETÀ CANCELLATE DAL REGISTRO IMPRESE Se la cancellazione sopravviene dopo la notifica dell’accertamento, operano le norme sull’interruzione del processo (Sezioni Unite 6070/2013). Se la cancellazione sopravviene: dopo la notifica dell’atto, i soci possono fare ricorso beneficiando della proroga dei sei mesi; in primo grado o in sede di rinvio, i soci devono riassumere; nel secondo grado, i soci possono appellare/riassumere se è a loro conveniente. 12 LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE SOCIETÀ CANCELLATE DAL REGISTRO IMPRESE La necessità di riassunzione opera solo per i soci che hanno riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, e sempre per i soci di snc e sas. L’interruzione viene dichiarata dal giudice solo se il difensore della società palesa la cancellazione. 13 LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE LITI DI RISCOSSIONE Equitalia e l’ente impositore sono responsabili per i vizi a loro imputabili. Se si contestano vizi riferibili a entrambi, il ricorso va notificato a tutti 14 LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE LITI DI RISCOSSIONE Ricorso notificato per errore al solo ente impositore: non si verifica l’inammissibilità (principio pacifico a seguito di Cass. SS.UU. 16412/2007), al massimo l’ente chiama in causa Equitalia. Il caso classico è la tardività della cartella di pagamento. Ricorso notificato per errore al solo agente della riscossione: art. 39 del DLgs. 112/99. 15 PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI IPOTESI DI LITISCONSORZIO Litisconsorzio necessario: società di persone; associazioni professionali; consolidato fiscale. Litisconsorzio facoltativo: liti di riscossione; coobbligati solidali; intervento «adesivo» del terzo. 17 PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI LITISCONSORZIO NECESSARIO Tutti i litisconsorti devono necessariamente partecipare al processo. ESEMPIO Società di persone accertamento IRPEF. La società e tutti i soci devono ricorrere contro i rispettivi atti loro notificati (Cass. SS.UU. 14815/2008). 18 PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI LITISCONSORZIO NECESSARIO Se la società o uno dei soci non ricorrono: il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio; il giudice di appello rimette la lite in primo grado; la Corte di Cassazione rimette la lite in primo grado. 19 PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO Se la società o uno dei soci non ricorrono, il Collegio, ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 546/92: ordina l’integrazione del contraddittorio; entro un termine perentorio. Il contribuente ha interesse ad adempiere all’ordine, in quanto se non lo fa c’è l’estinzione del processo e l’atto diviene definitivo. 20 PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO Il difensore del contribuente deve: notificare il ricorso specificandone il motivo al soggetto pretermesso, allegando l’ordine giudiziale; entro il termine perentorio fissato dal giudice. Il litisconsorte pretermesso: può decidere di non partecipare al processo (il giudicato farà però stato anche nei suoi confronti); deve costituirsi con le forme del resistente (quindi entro sessanta giorni dalla ricezione del ricorso). 21 PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO Il litisconsorte pretermesso non può eccepire motivi di ricorso ulteriori se al termine della costituzione sono spirati i termini per impugnare l’atto (art. 14 co. 6 del DLgs. 546/92). Secondo un’opinione, ciò non opera nel caso del litisconsorzio necessario. 22 PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI DIVERSITÀ DI DOMICILIO FISCALE Può succedere che i soci abbiano diverso domicilio fiscale, e che gli atti siano emanati da diverse Direzioni provinciali. Tutte le Direzioni vanno coinvolte, sia quando viene proposto il ricorso sia quando si ottempera all’ordine giudiziale: il difensore, nell’integrare il contraddittorio, deve notificare il ricorso al socio pretermesso ma anche alla «sua» Direzione provinciale. Ai fini della competenza, opera il criterio della prevenzione. 23 PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI INTERVENTO DEL TERZO L’art. 14 del DLgs. 546/92 ammette l’intervento per i soggetti che sono parti del rapporto controverso. Si pensi agli obbligati solidali che non hanno ancora ricevuto l’atto, o ai soggetti in qualunque modo responsabili (revisori legali, soci società di persone). 24 PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI INTERVENTO DEL TERZO Dal punto di vista procedimentale: notifica dell’intervento; deposito tramite le forme contemplate per la parte resistente. 25 ASSISTENZA TECNICA ASSISTENZA TECNICA OBBLIGO DI DIFESA TECNICA Dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro con competenza generale Difesa in proprio: ricorsi di valore inferiore a 2.582,28 euro (si vaglia la sola maggiore imposta contestata nell’atto) 27 ASSISTENZA TECNICA PROCURA Va conferita in calce al ricorso, e vale anche per i gradi successivi al primo se ciò è espressamente contemplato. Per stipulare la mediazione e la conciliazione giudiziale è necessario apposito potere. 28 ASSISTENZA TECNICA PROCURA Qualsiasi vizio della procura non deve comportare l’inammissibilità del ricorso: art. 182 c.p.c. Il giudice rinvia l’udienza e invita la parte a regolarizzare la propria posizione (errore sulla certificazione della sottoscrizione, o anche mancanza della procura). 29 POTERI DEL GIUDICE POTERI DEL GIUDICE PARALLELISMO DEI POTERI Art. 7 del DLgs. 546/92, il giudice ha tutti i poteri attribuiti agli uffici imposte, può anche disporre l’accesso domiciliare o l’indagine bancaria. La finalità del potere è integrativa dell’onere probatorio delle parti, mai sostitutiva. 31