Pluralità di parti nel processo: il litisconsorzio Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo del processo con pluralità di litisconsorzio. parti, in particolare, del Definizione di parte Prima di analizzare nel dettaglio l’oggetto della lezione, è necessario richiamare brevemente la nozione di “parte”, parte , definita come quel soggetto che compie atti nel processo, ne subisce gli effetti, ed è destinatario dei provvedimenti del giudice. Più precisamente, parte è chi, in proprio nome agisce o contraddice nel processo, o nel cui nome si agisce o contraddice. contraddice Quindi, è parte sia il soggetto attivo della domanda giudiziale, sia il soggetto passivo della stessa, contro il quale la domanda è proposta. Definizione di parte Nella tabella che segue sono indicate le denominazioni che la legge attribuisce a ciascuna parte nelle diverse tipologie di giudizio: tipo di giudizio introduce l’azione subisce l’azione procedimento I grado introdotto con citazione attore convenuto procedimento I grado introdotto con ricorso ricorrente resistente appello appellante appellato cassazione ricorrente resistente giudizio di esecuzione creditore procedente debitore escusso giudizio cautelare ricorrente resistente Definizione di parte E’ altresì parte chi interviene autonomamente nel giudizio instaurato da altri, altri nonché chi è chiamato a partecipare al giudizio dalle parti originarie o dal giudice. I requisiti che ogni parte deve possedere affinché il giudice possa pronunciarsi sul merito delle domande proposte in giudizio sono: 1. la capacità di essere parte; 2. la legittimazione ad agire; 3. l’interesse ad agire. Definizione di parte Tali requisiti sono indispensabili perché il processo possa conseguire il suo scopo che consiste nella pronuncia sul merito delle domande proposte. La loro esistenza deve, pertanto, essere accertata dal giudice in via preliminare. Se manca anche uno solo di essi, il giudice deve limitarsi a rilevarne la mancanza con una pronuncia “sul processo”, c.d. pronuncia di mero rito. it Litisconsorzio Definizione di “litisconsorzio”: Quando il processo si svolge tra più di due parti, si verifica il fenomeno del litisconsorzio (o comunanza della lite). Il litisconsorzio può essere necessario (art. 102 c.p.c.), quando la presenza di più parti è impostata dalla legge, o facoltativo (art. 103 c.p.c.), ( ) quando d la l presenza di più iù soggettii è ritenuta i opportuna da una delle parti o quando un terzo interviene in giudizio ravvisando un interesse proprio della causa. Litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.) Avente luogo per ragioni di necessità giuridica e/o esigenze logiche. Se la legge stabilisce che la decisione deve essere pronunciata nei confronti di più parti, queste devono agire o essere convenute nello stesso processo. Le ipotesi di litisconsorzio necessario sono individuate anche dalla giurisprudenza. I giudici, infatti, interpretando le disposizioni legislative per applicarle pp al caso concreto,, p possono decidere di estendere il contraddittorio ad altri soggetti, dando vita così a nuovi casi di litisconsorzio necessario (Cass. 24 settembre 1994 nr. 7861). Litisconsorzio necessario La necessità di integrazione del contraddittorio deve essere valutata non ex post in base all’esito della lite, bensì ex ante, in relazione alle domande proposte dalle parti, postulando che la decisione richiesta abbia ad oggetto l’accertamento di una situazione giuridica che è unica per più soggetti e che, pertanto, sarebbe inutiliter data se non emessa nei confronti di tutti. Litisconsorzio necessario Si ha il litisconsorzio necessario quando: 1 la decisione non può essere pronunciata se non in 1. confronto di più parti, ossia quando il rapporto sostanziale è uno rispetto a più soggetti, in quanto si ha una con titolarità del rapporto sostanziale che si porta in giudizio (pronuncia costitutiva nei confronti di più soggetti); 2. si è in presenza delle specifiche fattispecie espressamente t previste i t dalla d ll legge, l pur in i assenza del d l fenomeno della con titolarità di uno stesso rapporto giuridico (ad esempio le fattispecie di cui agli artt. 784, 2900 e 2472 c.c.) (casi espressamente stabiliti); Litisconsorzio necessario 3. l’azione mira a modificare uno stato o un rapporto giuridico destinato ad operare nei confronti di più soggetti (ad esempio l’azione di divisione di un bene comune tra più condomini) (pronuncia di mero accertamento o di condanna nei confronti di più soggetti se il diritto dedotto in giudizio è indivisibile). ) Litisconsorzio necessario Nella seguente tabella si elencano i casi più frequenti di litisconsorzio indicati dalla legge e dalla giurisprudenza. Tabella Litisconsorzio necessario Se si è in presenza di un litisconsorzio attivo (pluralità di attori), il giudizio deve essere promosso da tutti gli attori liti litisconsorti. ti O, O comunque, il soggetto tt che h promuove l’azione deve citare in giudizio, oltre alla controparte, anche i propri litisconsorti (attivi) al fine di integrare il contraddittorio. Se, invece, si è in presenza di un litisconsorzio passivo (pluralità di convenuti) l’attore deve citare in giudizio tutti i convenuti litisconsorti. Se è un litisconsorzio misto (pluralità di attori e convenuti), ) tutti glil attori litisconsorti l d devono citare in giudizio tutti i convenuti litisconsorti. O, comunque, il soggetto che promuove l’azione deve citare in giudizio, oltre a tutti i convenuti litisconsorti, anche i propri litisconsorti (attivi), al fine di integrare il contraddittorio. Mancata chiamata di alcuni litisconsorti Quando l’attore o gli attori non citano in giudizio alcuni litisconsorti, il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, rilevato il difetto di integrità del contraddittorio, ordina alle parti di provvedere a chiamare in causa il soggetto o i soggetti esclusi entro un termine perentorio. Il giudice fissa altresì l’udienza per la comparizione delle parti. Le parti devono provvedere alla chiamata in causa dei soggetti esclusi, notificando, entro il termine fissato dal giudice, un atto di citazione. Il mancato rispetto del termine fissato dal giudice dà luogo all’estinzione del processo – inattività qualificata - (art. 307). L’eventuale mancata costituzione in giudizio del litisconsorte regolarmente citato è, invece, irrilevante. Mancata chiamata di alcuni litisconsorti Se il difetto di integrità del contraddittorio è rilevato ad istruttoria già compiuta o al momento della decisione, il giudice deve comunque ordinare l’integrazione del contraddittorio (Cass. 29 luglio 2002 n. 11149, Cass. 27 giugno 1981 n. 4188) e fissare l’udienza per la comparizione delle parti, rimettendole in termini per lo svolgimento delle attività necessarie per la prosecuzione del processo. Se l’eccezione è sollevata per la prima volta in appello o in cassazione, il giudice deve rimettere la causa al primo giudice ( tt 354 e 383 c. 3 c.p.c.). (artt. ) La sentenza, che sia stata ugualmente pronunciata senza la partecipazione al processo di tutti i litisconsorti necessari, è ritenuta priva di utilità (inutiliter data) e, quindi, invalida. Non può, pertanto, essere portata in esecuzione (Cass. 20 settembre 2003 n. 14102). Precisazioni 1. L’ordine di integrazione del contraddittorio non è necessario quando la notifica dell dell’atto atto introduttivo del giudizio è stata eseguita tempestivamente ad almeno uno dei litisconsorti e tardivamente agli altri (Cass. 30 gennaio 2003 n. 15121). 2. Qualora non sia stato convenuto neppure uno dei legittimati passivi litisconsorti necessari, la domanda deve essere rigettata per difetto di una delle condizioni dell’azione (Cass. 27 febbraio 2002 n. 2886) . Precisazioni 3. La citazione per l’integrazione del contraddittorio deve rispettare i termini a comparire indicati dalla legge (art. 163 bis c.p.c.), anche se l’ordine del giudice non indicasse il termine per la chiamata o fissasse un’udienza a data anteriore rispetto al termine a comparire (Cass. 20 febbraio 2002 n. 2431, Cass. 13 febbraio 1999 n. 1206) . 4. Quando Qua do ssi verte e te in u un’ipotesi potes d di litisconsorzio t sco so o necessario ecessa o (art. 102 c.p.c.), l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile (art. 38 c.p.c.) non deve essere proposta necessariamente da tutti i litisconsorti convenuti (C.Cost. 8 febbraio 2006 n. 41). Quando va sollevata l’eccezione Il difetto di integrità del contraddittorio può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di impugnazione e nel giudizio di legittimità, se sulla questione non si sia formato il giudicato (Cass. 4 giugno 2004 n. 10649, Cass. 30 marzo 2001 n. 4765, Cass. 11 settembre 2000 n. 11916). L’eccezione non può essere sollevata per la prima volta o ta in sede d di g giudizio ud o d di rinvio o da dalla a Cassa Cassazione, o e, quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso in cassazione e rilevata dal giudice di legittimità (Cass. 5 marzo 2007 n. 5061). Eccezione sollevata dalla parte Se il difetto di integrità del contraddittorio è eccepito da parti,, q questa è tenuta ad indicare nel una delle p proprio atto di costituzione quali siano le persone che ritiene litisconsorti necessari e a provarne l’esistenza (Cass. 2 marzo 1996 n. 1632). Se propone l’eccezione per la prima volta in cassazione, è tenuta anche ad indicare gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano ll’eccezione eccezione (Cass. (Cass SU 4 dicembre 2001 n. 15289, Cass. 21 febbraio 2006 n. 3688) . Non ha invece l’onere di provarne l’esistenza in vita né la residenza o il domicilio (Cass. 18 ottobre 2001 n. 12740). Litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.) Avente luogo per ragioni di opportunità: Il Litisconsorzio facoltativo si verifica quando, per ragioni di opportunità pratica, più azioni, che potrebbero essere proposte autonomamente, vengono esercitate nello stesso processo. Litisconsorzio facoltativo Più cause possono essere trattate nel medesimo processo in tre ipotesi alternative: 1. se riguardano lo stesso bene (connessione per oggetto): ad esempio, l’azione contro il debitore principale ed il fideiussore oppure l’azione diretta all’accertamento della nullità di contratto che un contraente può promuovere sia nei confronti del primo avente causa sia confronti dei successivi; Litisconsorzio facoltativo 2. se riguardano un medesimo rapporto giuridico (connessione per titolo): ad esempio, più danneggiati che convengono in giudizio l’autore del fatto dannoso oppure più dipendenti che chiedono differenze retributive nei confronti del medesimo datore di lavoro sulla base medesimo contratto collettivo; 3. se la decisione della causa dipende, totalmente o parzialmente, pa a e te, da dalla a so soluzione u o ed di identiche de t c e quest questioni. o Le ragioni di opportunità pratica possono essere: evitare contrasto di giudicati, favorire soluzioni armoniche e l’economia processuale. Litisconsorzio facoltativo Si ha il litisconsorzio facoltativo quando vi è una convenienza pratica nella trattazione congiunta congiunta. Esso può distinguersi in litisconsorzio facoltativo: 1. proprio: quando vi è un cumulo soggettivo per oggetto o per titolo di diverse controversie 2. improprio: quando vi è una connessione soggettiva per semplice identità di questioni Attuazione del litisconsorzio Le modalità di attuazione del litisconsorzio f facoltativo l i sono differenti d ff a seconda d che h i litisconsorti l siano i soggetti che propongono la domanda o i chiamati in giudizio. Se il litisconsorzio riguarda chi propone l’azione, i litisconsorti possono accordarsi congiuntamente in giudizio la controparte. di convenire Attuazione del litisconsorzio Ad esempio, tutti i lavoratori propongono la stessa domanda contro il datore di lavoro (Cass. (Cass 14 marzo 1992 n. n 3164). Chi è chiamato in giudizio può fare istanza al giudice perché lo autorizzi a convenire in giudizio il soggetto suo litisconsorte non convenuto in causa. Ad esempio, il mediatore chiama in giudizio solo una parte per il pagamento della provvigione. Quest’ultima può chiedere l’autorizzazione a chiamare in causa l’altra parte obbligata. Precisazioni 1. Nel caso in cui più cause siano connesse per oggetto o per titolo, titolo la competenza per territorio e per valore può subire delle modifiche con la conseguenza che le cause che dovrebbero essere decise davanti a giudici diversi possono essere promosse davanti al giudice competente per una sola di esse. 2. L’esistenza del litisconsorzio può dar luogo alla riunione di giudizi pendenti. Precisazioni In tutti i casi, le cause e i rapporti giuridici dedotti restano distinti da un punto di vista processuale, con la conseguenza che la nullità, i vizi e le decadenze, in cui incorre una parte non si estendono alle altre. Precisazioni Inoltre, l’impugnazione della sentenza pronunciata tra le parti può essere proposta anche solo nei confronti di una o alcune delle parti e non necessariamente nei confronti di tutte. Ad esempio, se si verifica una causa di estinzione con riferimento ad uno dei rapporti processuali dedotti in giudizio, l’estinzione del processo deve essere dichiarata solo con riferimento a quel rapporto e non si estende all’intero processo. Separazione delle cause (art. 103 c. 2. c.c.) Il giudice può sempre disporre, nel corso dell’istruzione della causa o al momento della sua decisione, decisione la separazione delle cause connesse: 9 se richiesta da tutte le parti; 9 quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo. Il litisconsorzio può venir meno anche con l’estromissione di una o più parti. Litisconsorzio unitario Una tipologia particolare di litisconsorzio è costituita dal litisconsorzio unitario, il quale è caratterizzato dai seguenti aspetti: 1) come per il litisconsorzio facoltativo, l’azione è originariamente autonoma e, conseguentemente, il G.I. non deve ordinare necessariamente l’integrazione del contraddittorio; 2) come per il litisconsorzio necessario, le impugnazioni devono essere trattate in un unico processo e decise con un'unica sentenza. (esempio tipico di litisconsorzio unitario è l’art. 2377 c.c. riguardante l’impugnazione delle delibere assembleari). Copyright AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128, le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. 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