Pluralità di parti nel processo: il
litisconsorzio
Prof.ssa Elisa Esposito
Obiettivi
In questa lezione ci occuperemo del processo con
pluralità
di
litisconsorzio.
parti,
in
particolare,
del
Definizione di parte
Prima di analizzare nel dettaglio l’oggetto della lezione, è necessario
richiamare brevemente la nozione di “parte”,
parte , definita come quel
soggetto che compie atti nel processo, ne subisce gli
effetti, ed è destinatario dei provvedimenti del giudice.
Più precisamente, parte è chi, in proprio nome agisce o
contraddice nel processo, o nel cui nome si agisce o
contraddice.
contraddice
Quindi, è parte sia il soggetto attivo della domanda giudiziale, sia il
soggetto passivo della stessa, contro il quale la domanda è
proposta.
Definizione di parte
Nella tabella che segue sono indicate le denominazioni che la legge
attribuisce a ciascuna parte nelle diverse tipologie di giudizio:
tipo di giudizio
introduce l’azione
subisce l’azione
procedimento I grado
introdotto con citazione
attore
convenuto
procedimento I grado
introdotto con ricorso
ricorrente
resistente
appello
appellante
appellato
cassazione
ricorrente
resistente
giudizio di esecuzione
creditore procedente
debitore escusso
giudizio cautelare
ricorrente
resistente
Definizione di parte
E’ altresì parte chi interviene autonomamente nel giudizio
instaurato da altri,
altri nonché chi è chiamato a partecipare
al giudizio dalle parti originarie o dal giudice.
I requisiti che ogni parte deve possedere affinché il giudice
possa pronunciarsi sul merito delle domande proposte in
giudizio sono:
1. la capacità di essere parte;
2. la legittimazione ad agire;
3. l’interesse ad agire.
Definizione di parte
Tali requisiti sono indispensabili perché il processo
possa conseguire il suo scopo che consiste nella
pronuncia sul merito delle domande proposte. La
loro esistenza deve, pertanto, essere accertata dal
giudice in via preliminare. Se manca anche uno solo
di essi, il giudice deve limitarsi a rilevarne la mancanza
con una pronuncia “sul processo”, c.d. pronuncia di
mero rito.
it
Litisconsorzio
Definizione di “litisconsorzio”:
Quando il processo si svolge tra più di due parti, si verifica
il fenomeno del litisconsorzio (o comunanza della lite).
Il litisconsorzio può essere necessario (art. 102 c.p.c.), quando
la presenza di più parti è impostata dalla legge, o facoltativo
(art.
103 c.p.c.),
(
) quando
d la
l presenza di più
iù soggettii è ritenuta
i
opportuna da una delle parti o quando un terzo interviene in
giudizio ravvisando un interesse proprio della causa.
Litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.)
Avente luogo per ragioni di necessità giuridica e/o
esigenze logiche.
Se la legge stabilisce che la decisione deve essere
pronunciata nei confronti di più parti, queste devono
agire o essere convenute nello stesso processo.
Le ipotesi di litisconsorzio necessario sono individuate anche
dalla giurisprudenza.
I giudici, infatti, interpretando le disposizioni legislative per
applicarle
pp
al caso concreto,, p
possono decidere di
estendere il contraddittorio ad altri soggetti, dando vita
così a nuovi casi di litisconsorzio necessario (Cass. 24
settembre 1994 nr. 7861).
Litisconsorzio necessario
La necessità di integrazione del contraddittorio deve
essere valutata non ex post in base all’esito della
lite, bensì ex ante, in relazione alle domande proposte
dalle parti, postulando che la decisione richiesta abbia ad
oggetto l’accertamento di una situazione giuridica che è
unica per più soggetti e che, pertanto, sarebbe inutiliter
data se non emessa nei confronti di tutti.
Litisconsorzio necessario
Si ha il litisconsorzio necessario quando:
1 la decisione non può essere pronunciata se non in
1.
confronto di più parti, ossia quando il rapporto
sostanziale è uno rispetto a più soggetti, in quanto si ha
una con titolarità del rapporto sostanziale che si porta in
giudizio (pronuncia costitutiva nei confronti di più
soggetti);
2. si è in presenza delle specifiche fattispecie
espressamente
t previste
i t dalla
d ll legge,
l
pur in
i assenza del
d l
fenomeno della con titolarità di uno stesso rapporto
giuridico (ad esempio le fattispecie di cui agli artt. 784,
2900 e 2472 c.c.) (casi espressamente stabiliti);
Litisconsorzio necessario
3. l’azione mira a modificare uno stato o un rapporto
giuridico destinato ad operare nei confronti di più
soggetti (ad esempio l’azione di divisione di un bene
comune tra più condomini) (pronuncia di mero
accertamento o di condanna nei confronti di più
soggetti
se
il
diritto dedotto in
giudizio è
indivisibile).
)
Litisconsorzio necessario
Nella seguente tabella si elencano i casi più frequenti di
litisconsorzio indicati dalla legge e dalla giurisprudenza.
Tabella
Litisconsorzio necessario
Se si è in presenza di un litisconsorzio attivo (pluralità di
attori), il giudizio deve essere promosso da tutti gli attori
liti
litisconsorti.
ti O,
O comunque, il soggetto
tt che
h promuove
l’azione deve citare in giudizio, oltre alla controparte,
anche i propri litisconsorti (attivi) al fine di integrare il
contraddittorio.
Se, invece, si è in presenza di un litisconsorzio passivo
(pluralità di convenuti) l’attore deve citare in giudizio tutti
i convenuti litisconsorti.
Se è un litisconsorzio misto (pluralità di attori e
convenuti),
) tutti glil attori litisconsorti
l
d
devono
citare in
giudizio tutti i convenuti litisconsorti. O, comunque, il
soggetto che promuove l’azione deve citare in giudizio,
oltre a tutti i convenuti litisconsorti, anche i propri
litisconsorti (attivi), al fine di integrare il contraddittorio.
Mancata chiamata di alcuni litisconsorti
Quando l’attore o gli attori non citano in giudizio
alcuni litisconsorti, il giudice, d’ufficio o su istanza
di parte, rilevato il difetto di integrità del contraddittorio,
ordina alle parti di provvedere a chiamare in causa il
soggetto o i soggetti esclusi entro un termine perentorio.
Il giudice fissa altresì l’udienza per la comparizione delle
parti.
Le parti devono provvedere alla chiamata in causa dei
soggetti esclusi, notificando, entro il termine fissato
dal giudice, un atto di citazione. Il mancato rispetto del
termine fissato dal giudice dà luogo all’estinzione del
processo – inattività qualificata - (art. 307). L’eventuale
mancata costituzione in giudizio del litisconsorte
regolarmente citato è, invece, irrilevante.
Mancata chiamata di alcuni litisconsorti
Se il difetto di integrità del contraddittorio è rilevato ad
istruttoria già compiuta o al momento della decisione, il giudice
deve comunque ordinare l’integrazione del contraddittorio
(Cass. 29 luglio 2002 n. 11149, Cass. 27 giugno 1981 n.
4188) e fissare l’udienza per la comparizione delle parti,
rimettendole in termini per lo svolgimento delle attività
necessarie per la prosecuzione del processo.
Se l’eccezione è sollevata per la prima volta in appello o in
cassazione, il giudice deve rimettere la causa al primo giudice
( tt 354 e 383 c. 3 c.p.c.).
(artt.
)
La sentenza, che sia stata ugualmente pronunciata senza la
partecipazione al processo di tutti i litisconsorti necessari, è
ritenuta priva di utilità (inutiliter data) e, quindi, invalida. Non
può, pertanto, essere portata in esecuzione (Cass. 20
settembre 2003 n. 14102).
Precisazioni
1. L’ordine di integrazione del contraddittorio non è
necessario quando la notifica dell
dell’atto
atto introduttivo del
giudizio è stata eseguita tempestivamente ad almeno
uno dei litisconsorti e tardivamente agli altri (Cass. 30
gennaio 2003 n. 15121).
2. Qualora non sia stato convenuto neppure uno dei
legittimati passivi litisconsorti necessari, la domanda deve
essere rigettata per difetto di una delle condizioni
dell’azione (Cass. 27 febbraio 2002 n. 2886) .
Precisazioni
3. La citazione per l’integrazione del contraddittorio deve
rispettare i termini a comparire indicati dalla legge (art.
163 bis c.p.c.), anche se l’ordine del giudice non
indicasse il termine per la chiamata o fissasse un’udienza
a data anteriore rispetto al termine a comparire (Cass.
20 febbraio 2002 n. 2431, Cass. 13 febbraio 1999
n. 1206) .
4. Quando
Qua do ssi verte
e te in u
un’ipotesi
potes d
di litisconsorzio
t sco so o necessario
ecessa o
(art. 102 c.p.c.), l’eccezione di incompetenza territoriale
derogabile (art. 38 c.p.c.) non deve essere proposta
necessariamente da tutti i litisconsorti convenuti (C.Cost.
8 febbraio 2006 n. 41).
Quando va sollevata l’eccezione
Il difetto di integrità del contraddittorio può essere rilevato
in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di
impugnazione e nel giudizio di legittimità, se sulla
questione non si sia formato il giudicato (Cass. 4
giugno 2004 n. 10649, Cass. 30 marzo 2001 n.
4765, Cass. 11 settembre 2000 n. 11916).
L’eccezione non può essere sollevata per la prima
volta
o ta in sede d
di g
giudizio
ud o d
di rinvio
o da
dalla
a Cassa
Cassazione,
o e,
quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso
in cassazione e rilevata dal giudice di legittimità (Cass. 5
marzo 2007 n. 5061).
Eccezione sollevata dalla parte
Se il difetto di integrità del contraddittorio è eccepito da
parti,, q
questa è tenuta ad indicare nel
una delle p
proprio atto di costituzione quali siano le persone che
ritiene litisconsorti necessari e a provarne l’esistenza
(Cass. 2 marzo 1996 n. 1632).
Se
propone l’eccezione per la prima volta in
cassazione, è tenuta anche ad indicare gli atti del
processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei
presupposti di fatto che giustificano ll’eccezione
eccezione (Cass.
(Cass
SU 4 dicembre 2001 n. 15289, Cass. 21 febbraio
2006 n. 3688) . Non ha invece l’onere di provarne
l’esistenza in vita né la residenza o il domicilio (Cass. 18
ottobre 2001 n. 12740).
Litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.)
Avente luogo per ragioni di opportunità:
Il Litisconsorzio facoltativo si verifica quando, per
ragioni di opportunità pratica, più azioni, che
potrebbero
essere
proposte
autonomamente,
vengono esercitate nello stesso processo.
Litisconsorzio facoltativo
Più cause possono essere trattate nel medesimo
processo in tre ipotesi alternative:
1. se riguardano lo stesso bene (connessione per
oggetto):
ad
esempio,
l’azione
contro
il
debitore
principale ed il fideiussore oppure l’azione diretta
all’accertamento
della
nullità
di
contratto
che
un
contraente può promuovere sia nei confronti del primo
avente causa sia confronti dei successivi;
Litisconsorzio facoltativo
2. se riguardano un medesimo rapporto giuridico
(connessione per titolo): ad esempio, più danneggiati che
convengono in giudizio l’autore del fatto dannoso oppure
più dipendenti che chiedono differenze retributive nei
confronti del medesimo datore di lavoro sulla base
medesimo contratto collettivo;
3. se la decisione della causa dipende, totalmente o
parzialmente,
pa
a e te, da
dalla
a so
soluzione
u o ed
di identiche
de t c e quest
questioni.
o
Le ragioni di opportunità pratica possono essere:
evitare contrasto di giudicati, favorire soluzioni
armoniche e l’economia processuale.
Litisconsorzio facoltativo
Si ha il litisconsorzio facoltativo quando vi è una convenienza
pratica
nella
trattazione
congiunta
congiunta.
Esso
può
distinguersi in litisconsorzio facoltativo:
1. proprio: quando vi è un cumulo soggettivo per oggetto
o per titolo di diverse controversie
2. improprio: quando vi è una connessione soggettiva per
semplice identità di questioni
Attuazione del litisconsorzio
Le
modalità
di
attuazione
del
litisconsorzio
f
facoltativo
l i
sono differenti
d ff
a seconda
d che
h i litisconsorti
l
siano i soggetti che propongono la domanda o i chiamati
in giudizio.
Se il litisconsorzio riguarda chi propone l’azione, i
litisconsorti
possono
accordarsi
congiuntamente in giudizio la controparte.
di
convenire
Attuazione del litisconsorzio
Ad esempio, tutti i lavoratori propongono la stessa domanda
contro il datore di lavoro (Cass.
(Cass 14 marzo 1992 n.
n
3164).
Chi è chiamato in giudizio può fare istanza al giudice perché
lo autorizzi a convenire in giudizio il soggetto suo
litisconsorte non convenuto in causa.
Ad esempio, il mediatore chiama in giudizio solo una parte
per il pagamento della provvigione. Quest’ultima può
chiedere l’autorizzazione a chiamare in causa l’altra parte
obbligata.
Precisazioni
1. Nel caso in cui più cause siano connesse per
oggetto o per titolo,
titolo la competenza per territorio e
per valore può subire delle modifiche con la conseguenza
che le cause che dovrebbero essere decise davanti a
giudici diversi possono essere promosse davanti al
giudice competente per una sola di esse.
2. L’esistenza del litisconsorzio può dar luogo alla
riunione di giudizi pendenti.
Precisazioni
In tutti i casi, le cause e i rapporti giuridici dedotti
restano distinti da un punto di vista processuale,
con la conseguenza che la nullità, i vizi e le decadenze, in
cui incorre una parte non si estendono alle altre.
Precisazioni
Inoltre, l’impugnazione della sentenza pronunciata tra
le parti può essere proposta anche solo nei confronti di
una o alcune delle parti e non necessariamente nei
confronti di tutte.
Ad esempio, se si verifica una causa di estinzione con
riferimento ad uno dei rapporti processuali dedotti in
giudizio, l’estinzione del processo deve essere dichiarata
solo con riferimento a quel rapporto e non si estende
all’intero processo.
Separazione delle cause (art. 103 c. 2. c.c.)
Il giudice può sempre disporre, nel corso dell’istruzione
della causa o al momento della sua decisione,
decisione la
separazione delle cause connesse:
9 se richiesta da tutte le parti;
9 quando
la
continuazione
della
loro
riunione
ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo.
Il
litisconsorzio
può
venir
meno
anche
con
l’estromissione di una o più parti.
Litisconsorzio unitario
Una tipologia particolare di litisconsorzio è costituita dal
litisconsorzio unitario, il quale è caratterizzato dai
seguenti aspetti:
1) come per il litisconsorzio facoltativo, l’azione è
originariamente autonoma e, conseguentemente,
il G.I. non deve ordinare necessariamente
l’integrazione del contraddittorio;
2) come per il litisconsorzio necessario, le impugnazioni
devono essere trattate in un unico processo e
decise con un'unica sentenza.
(esempio tipico di litisconsorzio unitario è l’art. 2377 c.c.
riguardante
l’impugnazione
delle
delibere
assembleari).
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