CORPO DI POLIZIA LOCALE
SETTORE AMMINISTRATIVO E LOGISTICO
SERVIZIO GIURIDICO
CIRCOLARE n. 22
23 ottobre 2012
GDV/fp
Oggetto: Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema
di reati sessuali nei confronti di minori
Con la legge 1.10.2012, n. 172 recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il
25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno (G.U. n. 235 del
8.10.2012), in vigore dal 23.10.2012, sono state significativamente modificate le disposizioni relative
alla materia in oggetto contenute nel codice penale e in leggi speciali.
Le modifiche riguardano reati collegati allo sfruttamento e all’abuso sessuale di minori, alla
prostituzione e pornografia minorile, al maltrattamento in famiglia ai danni di minori. In generale,
sono stati riformulati con maggiore dettaglio alcuni aspetti delle norme già in vigore e sono stati
stabiliti aumenti di pena.
Unitamente alle modifiche di natura sostanziale, la stessa legge ha previsto una serie di puntuali
modifiche a disposizioni procedurali collegate alle prime, contenute nel codice di procedura penale.
Tutte gli articoli modificati sono riportati integralmente, con le opportune evidenze grafiche,
nell’allegato alla circolare.
Di seguito sono rassegnati sinteticamente, evidenziandone gli aspetti di novità, le disposizioni
oggetto di modifica, di maggiore interesse sotto il profilo delle attività di polizia giudiziaria.
Modifiche al codice penale
Come detto, le modifiche in esame riguardano numerose disposizioni del codice penale.
In particolare, va evidenziata l’introduzione di due inedite fattispecie penali costituite dai nuovi
articoli 414-bis – Istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia e 609-undecies –
Adescamento di minorenni.
(Sono di seguito presentati tutti gli articoli del codice penale interessati dalle modifiche)
Articolo 157 – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere – Sono stati raddoppiati i termini di
prescrizione per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all’art. 572; per i delitti
contro la personalità individuale di cui alla sezione I del capo III, del titolo XII, del libro II del
codice penale; per i reati di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis e di violenza sessuale di gruppo
di cui all’art. 609-octies, di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater, e per il reato di
corruzione di minorenne di cui all’art. 609-quinquies, fatta salva la sussistenza delle circostanze
attenuanti di cui agli art. 609-bis, terzo comma, e 609-quater, quarto comma.
Articolo 414-bis – Istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia – Articolo aggiunto dalla
legge. Introduce una nuova fattispecie di reato che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a
cinque anni la pubblica istigazione, o l’apologia, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di
espressione, a commettere in danno di minorenni uno o più delitti di: prostituzione minorile (art.
600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
anche se trattasi di delitti relativi al materiale pornografico virtuale di cui all’art. 600-quater.1, di
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies),
violenza sessuale (art. 609-bis), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater), corruzione di
minorenni (art. 609-quinquies).
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La disposizione esclude espressamente la possibilità di invocare ragioni o finalità artistiche,
letterarie, storiche o di costume.
Articolo 416 – Associazione per delinquere – E’ stato aggiunto un nuovo comma alle ipotesi
aggravate dal reato associativo, con aumenti di pena per i delitti di prostituzione minorile (art. 600bis), pornografia minorile (art. 600-ter), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater),
pornografia virtuale (art. 600-quater.1), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile (art. 600-quinquies), violenza sessuale in danno di minorenne (art. 609-bis),
atti sessuali con minorenne (art. 609-quater), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies), violenza
sessuale di gruppo in danno di minorenne (art. 609-octies) e adescamento di minorenne (art. 609undecies).
Articolo 572 – Maltrattamenti contro familiari e conviventi – Sono inseriti anche i conviventi tra i
soggetti tutelati dalla disposizione, con un aumento delle pene finora previste.
Articolo 576 – Circostanze aggravanti. Ergastolo – Tra le circostanze aggravanti dell’omicidio che
comportano la pena dell’ergastolo, vengono inclusi anche i reati di maltrattamenti contro familiari e
conviventi (art. 572), prostituzione minorile (art. 600-bis) e pornografia minorile (art. 600-ter).
Articolo 583-bis – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – Per il delitto commesso
dal genitore è stabilita la pena accessoria della decadenza della potestà di genitore; se il delitto è
commesso dal tutore, è stabilita la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio
attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.
Articolo 600-bis – Prostituzione minorile – Sono state riformulate e ampliate le condotte che
integrano il delitto. Nella specifica ipotesi che riguarda il compimento di atti sessuali con un minore,
maggiore degli anni quattordici, unitamente ad un aumento di pena, è stato previsto che il reato si
configuri anche con la sola promessa di un corrispettivo in denaro o altra utilità.
Articolo 600-ter – Pornografia minorile – Sono state riformulate e ampliate le condotte che
integrano il delitto. In particolare, è ora punito anche chi assista a esibizioni o spettacoli pornografici
in cui siano coinvolti minori. All’ultimo comma viene espressamente definito il concetto di
pornografia minorile ai fini dell’applicazione della norma.
Articolo 600-sexies – Circostanze aggravanti ed attenuanti – Articolo abrogato. Le circostanze
finora previste in questo articolo sono state sostanzialmente riformulate all’interno degli stessi
articoli a cui sono riferite.
Articolo 600-septies – Confisca – Sono riformulate le disposizioni relative alla confisca dei beni che
costituiscono il prodotto, il profitto e il prezzo del reato, a carico del condannato per i reati in
argomento.
Articolo 600-septies.1 – Circostanza attenuante – Articolo aggiunto dalla legge, recante
sostanzialmente le stesse disposizioni premiali a beneficio dell’imputato collaborante, già previste
all’articolo 600-sexies, ora abrogato.
Articolo 600-septies.2 – Pene accessorie – Articolo aggiunto dalla legge. Sono riformulate ed
ampliate, disposizioni già previste nell’articolo 602-bis, ora abrogato.
Articolo 602-bis – Pene accessorie – Articolo abrogato. Riformulato e integrato dal nuovo articolo
600-septies.2.
Articolo 602-ter – Circostanze aggravanti – Sono aggiunti sei nuovi commi che prevedono aumenti
di pena per aver commesso il fatto: con violenza o minaccia; approfittando di situazioni di necessità;
in danno a minore di anni sedici; da parte di soggetti espressamente individuati (parenti, tutori,
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pubblici ufficiali, ecc.); in danno a minore in stato di infermità; con somministrazione di sostanze;
nei confronti di tre o più persone.
Articolo 602-quater – Ignoranza dell’età della persona offesa – Articolo aggiunto dalla legge.
Stabilisce che nei delitti della sezione I (del capo III, del titolo XII, del libro II) commessi in danno al
minore degli anni diciotto, l’ignoranza dell’età della persona offesa non può essere invocata dal
colpevole a propria scusa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile. Il successivo articolo 609-sexies
riproduce la stessa disposizione a valere nelle ipotesi previste dagli articoli della sezione II.
Articolo 604 – Fatto commesso all’estero – Integra l’elenco dei reati puniti quando il fatto è
commesso all’estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da straniero
in concorso con cittadino italiano, inserendo il delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies)
e di adescamento di minorenni (art. 609-undecies).
Articolo 609-quater – Atti sessuali con minorenne – Sono stati ampliati i soggetti che possono
rendersi responsabili del reato, nell’ipotesi di compimento di atti sessuali con minori consenzienti,
maggiori di anni sedici.
Articolo 609-quinquies – Corruzione di minorenne – Sono state aumentate le pene, ampliate le
ipotesi di reato e inserita una circostanza aggravante a carico dei soggetti con specifico legame con il
minore.
Articolo 609-sexies – Ignoranza dell’età della persona offesa – E’ stato riprodotto lo stesso testo di
cui all’articolo 602-quater, qui a valere nelle ipotesi di violenza sessuale (art. 609-bis) e relative
aggravanti (art. 609-ter), di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater), di corruzione di minorenne
(art. 609-quinquies), di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies) e di adescamento di minorenni
(art. 609-undecies).
Articolo 609-nonies – Pene accessorie ed altri effetti penali – E’ stato ampliato il catalogo delle
pene accessorie nei casi di condanna per i reati di cui all’articolo precedente.
Articolo 609-decies – Comunicazione al Tribunale per i minorenni – Inserito il riferimento
all’articolo 609-undecies. Aggiunta la parte che prevede la possibilità di assistenza affettiva e
psicologica al minore anche da parte di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non
governative che abbiano comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime
dei reati sessuali in danno di minori, iscritti in apposito elenco.
Articolo 609-undecies – Adescamento di minorenni – Articolo aggiunto dalla legge. Introduce una
nuova fattispecie di reato che punisce con la reclusione da uno a tre anni, chiunque adesca un minore
di anni sedici al fine di commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art.
600), prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter), detenzione di
materiale pedopornografico (art. 600-quater) anche virtuale (art. 600-quater.1), iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies), violenza sessuale (art. 609bis), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater), corruzione di minorenne (at. 609-quinquies) e
violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies).
Modifiche al codice di procedura penale
Le modifiche al codice di procedura penale attengono all’inserimento dei reati in argomento nel
quadro delle norme procedurali vigenti (competenza giurisdizionale, incidente probatorio, indagini
preliminari, ecc.), nonché alla formulazione di specifiche disposizioni procedurali ad essi
espressamente rivolte.
Ai fini dell’attività di polizia giudiziaria si evidenzia l’inserimento tra i reati per cui è previsto
l’arresto obbligatorio in flagranza di cui all’articolo 380, il reato di atti sessuali con minorenne, nei
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casi di cui al primo e al secondo comma dell’articolo 609-quater. Si evidenzia inoltre la disposizione
inserita nell’articolo 351 che prevede la presenza di un esperto in psicologia o psichiatria infantile,
nominato dal pubblico ministero, nell’assunzione di sommarie informazioni da persone minori.
(Sono presentati di seguito solo gli articoli del codice di procedura penale ritenuti di interesse per
l’attività di polizia giudiziaria)
Articolo 351 – Altre sommarie informazioni – E’ stato aggiunto un comma che prevede che nei
procedimenti per i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600),
prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter), detenzione di materiale
pedopornografico (art. 600-quater) anche virtuale (art. 600-quater.1), iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies), tratta di persone (art. 601), acquisto e
alienazione di schiavi (art. 602), violenza sessuale (art. 609-bis), atti sessuali con minorenne (art.
609-quater), corruzione di minorenne (at. 609-quinquies), violenza sessuale di gruppo (art. 609octies), adescamento di minore di anni sedici (art. 609-undecies), la polizia giudiziaria, quando deve
assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia
o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Analoga disposizione è stata prevista
anche per le informazioni assunte direttamente dal pubblico ministero (modifica dell’art. 362)
nonché per quelle assunte dal difensore (modifica dell’art. 391-bis).
Articolo 380 – Arresto obbligatorio in flagranza – E’ stato aggiunto tra i reati, consumati o tentati,
per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, il delitto di atti sessuali con minorenne – senza
violenza – nei casi in cui: la vittima non ha compiuto gli anni quattordici; la vittima non ha compiuto
gli anni sedici e il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il
tutore, ovvero altra persona cui per ragioni di cura educazione, di istruzione, di vigilanza o di
custodia, il minore è affidato o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza; la vittima ha
compiuto gli anni sedici e il colpevole è uno dei suddetti soggetti, con abuso dei poteri connessi alla
sua posizione.
Articolo 407 – Termini di durata massima delle indagini preliminari – E’ stato prolungato a due
anni il termine massimo di durata delle indagini preliminari per il reato di commercio di materiale
pornografico con minori di anni diciotto.
Altre modifiche
Come detto in premessa, la legge 172/2012 ha modificato anche talune disposizioni collegate alle
modifiche penali sopra esaminate, contenute in leggi diverse.
Tra le disposizioni modificate (per la cui lettura si fa rinvio al testo riportato in allegato alla
circolare) si segnala, per notizia, quella inserita nell’articolo 76 del d.P.R. 115/2002 recante Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia che prevede la
possibilità di ammissione al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito, alle persone
offese dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e
609-undecies c.p., se commessi in danno di minori. Tale possibilità si aggiunge a quella già prevista
per la persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies.
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IL DIRETTORE
Gabriella DELLA VALLE
IL COMANDANTE
Tullio MASTRANGELO
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