CORPO DI POLIZIA LOCALE SETTORE AMMINISTRATIVO E LOGISTICO SERVIZIO GIURIDICO CIRCOLARE n. 22 23 ottobre 2012 GDV/fp Oggetto: Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di reati sessuali nei confronti di minori Con la legge 1.10.2012, n. 172 recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno (G.U. n. 235 del 8.10.2012), in vigore dal 23.10.2012, sono state significativamente modificate le disposizioni relative alla materia in oggetto contenute nel codice penale e in leggi speciali. Le modifiche riguardano reati collegati allo sfruttamento e all’abuso sessuale di minori, alla prostituzione e pornografia minorile, al maltrattamento in famiglia ai danni di minori. In generale, sono stati riformulati con maggiore dettaglio alcuni aspetti delle norme già in vigore e sono stati stabiliti aumenti di pena. Unitamente alle modifiche di natura sostanziale, la stessa legge ha previsto una serie di puntuali modifiche a disposizioni procedurali collegate alle prime, contenute nel codice di procedura penale. Tutte gli articoli modificati sono riportati integralmente, con le opportune evidenze grafiche, nell’allegato alla circolare. Di seguito sono rassegnati sinteticamente, evidenziandone gli aspetti di novità, le disposizioni oggetto di modifica, di maggiore interesse sotto il profilo delle attività di polizia giudiziaria. Modifiche al codice penale Come detto, le modifiche in esame riguardano numerose disposizioni del codice penale. In particolare, va evidenziata l’introduzione di due inedite fattispecie penali costituite dai nuovi articoli 414-bis – Istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia e 609-undecies – Adescamento di minorenni. (Sono di seguito presentati tutti gli articoli del codice penale interessati dalle modifiche) Articolo 157 – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere – Sono stati raddoppiati i termini di prescrizione per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all’art. 572; per i delitti contro la personalità individuale di cui alla sezione I del capo III, del titolo XII, del libro II del codice penale; per i reati di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis e di violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609-octies, di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater, e per il reato di corruzione di minorenne di cui all’art. 609-quinquies, fatta salva la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui agli art. 609-bis, terzo comma, e 609-quater, quarto comma. Articolo 414-bis – Istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia – Articolo aggiunto dalla legge. Introduce una nuova fattispecie di reato che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni la pubblica istigazione, o l’apologia, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, a commettere in danno di minorenni uno o più delitti di: prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater) anche se trattasi di delitti relativi al materiale pornografico virtuale di cui all’art. 600-quater.1, di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies), violenza sessuale (art. 609-bis), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater), corruzione di minorenni (art. 609-quinquies). CORPO DI POLIZIA LOCALE SETTORE AMMINISTRATIVO E LOGISTICO SERVIZIO GIURIDICO La disposizione esclude espressamente la possibilità di invocare ragioni o finalità artistiche, letterarie, storiche o di costume. Articolo 416 – Associazione per delinquere – E’ stato aggiunto un nuovo comma alle ipotesi aggravate dal reato associativo, con aumenti di pena per i delitti di prostituzione minorile (art. 600bis), pornografia minorile (art. 600-ter), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater), pornografia virtuale (art. 600-quater.1), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies), violenza sessuale in danno di minorenne (art. 609-bis), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies), violenza sessuale di gruppo in danno di minorenne (art. 609-octies) e adescamento di minorenne (art. 609undecies). Articolo 572 – Maltrattamenti contro familiari e conviventi – Sono inseriti anche i conviventi tra i soggetti tutelati dalla disposizione, con un aumento delle pene finora previste. Articolo 576 – Circostanze aggravanti. Ergastolo – Tra le circostanze aggravanti dell’omicidio che comportano la pena dell’ergastolo, vengono inclusi anche i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572), prostituzione minorile (art. 600-bis) e pornografia minorile (art. 600-ter). Articolo 583-bis – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – Per il delitto commesso dal genitore è stabilita la pena accessoria della decadenza della potestà di genitore; se il delitto è commesso dal tutore, è stabilita la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno. Articolo 600-bis – Prostituzione minorile – Sono state riformulate e ampliate le condotte che integrano il delitto. Nella specifica ipotesi che riguarda il compimento di atti sessuali con un minore, maggiore degli anni quattordici, unitamente ad un aumento di pena, è stato previsto che il reato si configuri anche con la sola promessa di un corrispettivo in denaro o altra utilità. Articolo 600-ter – Pornografia minorile – Sono state riformulate e ampliate le condotte che integrano il delitto. In particolare, è ora punito anche chi assista a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori. All’ultimo comma viene espressamente definito il concetto di pornografia minorile ai fini dell’applicazione della norma. Articolo 600-sexies – Circostanze aggravanti ed attenuanti – Articolo abrogato. Le circostanze finora previste in questo articolo sono state sostanzialmente riformulate all’interno degli stessi articoli a cui sono riferite. Articolo 600-septies – Confisca – Sono riformulate le disposizioni relative alla confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto e il prezzo del reato, a carico del condannato per i reati in argomento. Articolo 600-septies.1 – Circostanza attenuante – Articolo aggiunto dalla legge, recante sostanzialmente le stesse disposizioni premiali a beneficio dell’imputato collaborante, già previste all’articolo 600-sexies, ora abrogato. Articolo 600-septies.2 – Pene accessorie – Articolo aggiunto dalla legge. Sono riformulate ed ampliate, disposizioni già previste nell’articolo 602-bis, ora abrogato. Articolo 602-bis – Pene accessorie – Articolo abrogato. Riformulato e integrato dal nuovo articolo 600-septies.2. Articolo 602-ter – Circostanze aggravanti – Sono aggiunti sei nuovi commi che prevedono aumenti di pena per aver commesso il fatto: con violenza o minaccia; approfittando di situazioni di necessità; in danno a minore di anni sedici; da parte di soggetti espressamente individuati (parenti, tutori, 2 CORPO DI POLIZIA LOCALE SETTORE AMMINISTRATIVO E LOGISTICO SERVIZIO GIURIDICO pubblici ufficiali, ecc.); in danno a minore in stato di infermità; con somministrazione di sostanze; nei confronti di tre o più persone. Articolo 602-quater – Ignoranza dell’età della persona offesa – Articolo aggiunto dalla legge. Stabilisce che nei delitti della sezione I (del capo III, del titolo XII, del libro II) commessi in danno al minore degli anni diciotto, l’ignoranza dell’età della persona offesa non può essere invocata dal colpevole a propria scusa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile. Il successivo articolo 609-sexies riproduce la stessa disposizione a valere nelle ipotesi previste dagli articoli della sezione II. Articolo 604 – Fatto commesso all’estero – Integra l’elenco dei reati puniti quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da straniero in concorso con cittadino italiano, inserendo il delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies) e di adescamento di minorenni (art. 609-undecies). Articolo 609-quater – Atti sessuali con minorenne – Sono stati ampliati i soggetti che possono rendersi responsabili del reato, nell’ipotesi di compimento di atti sessuali con minori consenzienti, maggiori di anni sedici. Articolo 609-quinquies – Corruzione di minorenne – Sono state aumentate le pene, ampliate le ipotesi di reato e inserita una circostanza aggravante a carico dei soggetti con specifico legame con il minore. Articolo 609-sexies – Ignoranza dell’età della persona offesa – E’ stato riprodotto lo stesso testo di cui all’articolo 602-quater, qui a valere nelle ipotesi di violenza sessuale (art. 609-bis) e relative aggravanti (art. 609-ter), di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater), di corruzione di minorenne (art. 609-quinquies), di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies) e di adescamento di minorenni (art. 609-undecies). Articolo 609-nonies – Pene accessorie ed altri effetti penali – E’ stato ampliato il catalogo delle pene accessorie nei casi di condanna per i reati di cui all’articolo precedente. Articolo 609-decies – Comunicazione al Tribunale per i minorenni – Inserito il riferimento all’articolo 609-undecies. Aggiunta la parte che prevede la possibilità di assistenza affettiva e psicologica al minore anche da parte di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative che abbiano comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati sessuali in danno di minori, iscritti in apposito elenco. Articolo 609-undecies – Adescamento di minorenni – Articolo aggiunto dalla legge. Introduce una nuova fattispecie di reato che punisce con la reclusione da uno a tre anni, chiunque adesca un minore di anni sedici al fine di commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600), prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter), detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater) anche virtuale (art. 600-quater.1), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies), violenza sessuale (art. 609bis), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater), corruzione di minorenne (at. 609-quinquies) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies). Modifiche al codice di procedura penale Le modifiche al codice di procedura penale attengono all’inserimento dei reati in argomento nel quadro delle norme procedurali vigenti (competenza giurisdizionale, incidente probatorio, indagini preliminari, ecc.), nonché alla formulazione di specifiche disposizioni procedurali ad essi espressamente rivolte. Ai fini dell’attività di polizia giudiziaria si evidenzia l’inserimento tra i reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di cui all’articolo 380, il reato di atti sessuali con minorenne, nei 3 CORPO DI POLIZIA LOCALE SETTORE AMMINISTRATIVO E LOGISTICO SERVIZIO GIURIDICO casi di cui al primo e al secondo comma dell’articolo 609-quater. Si evidenzia inoltre la disposizione inserita nell’articolo 351 che prevede la presenza di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero, nell’assunzione di sommarie informazioni da persone minori. (Sono presentati di seguito solo gli articoli del codice di procedura penale ritenuti di interesse per l’attività di polizia giudiziaria) Articolo 351 – Altre sommarie informazioni – E’ stato aggiunto un comma che prevede che nei procedimenti per i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600), prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter), detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater) anche virtuale (art. 600-quater.1), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies), tratta di persone (art. 601), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602), violenza sessuale (art. 609-bis), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater), corruzione di minorenne (at. 609-quinquies), violenza sessuale di gruppo (art. 609octies), adescamento di minore di anni sedici (art. 609-undecies), la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Analoga disposizione è stata prevista anche per le informazioni assunte direttamente dal pubblico ministero (modifica dell’art. 362) nonché per quelle assunte dal difensore (modifica dell’art. 391-bis). Articolo 380 – Arresto obbligatorio in flagranza – E’ stato aggiunto tra i reati, consumati o tentati, per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, il delitto di atti sessuali con minorenne – senza violenza – nei casi in cui: la vittima non ha compiuto gli anni quattordici; la vittima non ha compiuto gli anni sedici e il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui per ragioni di cura educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza; la vittima ha compiuto gli anni sedici e il colpevole è uno dei suddetti soggetti, con abuso dei poteri connessi alla sua posizione. Articolo 407 – Termini di durata massima delle indagini preliminari – E’ stato prolungato a due anni il termine massimo di durata delle indagini preliminari per il reato di commercio di materiale pornografico con minori di anni diciotto. Altre modifiche Come detto in premessa, la legge 172/2012 ha modificato anche talune disposizioni collegate alle modifiche penali sopra esaminate, contenute in leggi diverse. Tra le disposizioni modificate (per la cui lettura si fa rinvio al testo riportato in allegato alla circolare) si segnala, per notizia, quella inserita nell’articolo 76 del d.P.R. 115/2002 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia che prevede la possibilità di ammissione al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito, alle persone offese dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies c.p., se commessi in danno di minori. Tale possibilità si aggiunge a quella già prevista per la persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies. SETTORE AMMINISTRATIVO E LOGISTICO IL DIRETTORE Gabriella DELLA VALLE IL COMANDANTE Tullio MASTRANGELO 4