L’UMANESIMO GIURIDICO
Traccia generale
Riscoperta del mondo antico
Il metodo degli umanisti
L’indirizzo storico-filologico
L’indirizzo critico
L’indirizzo sistematico
L’indirizzo teorico
Riscoperta del mondo antico
L’indirizzo della SCUOLA CULTA deriva
direttamente da un filone della cultura
dell’umanesimo (soprattutto nel quattrocento
italiano)
• Riscoperta di molti testi dell’antichità greca e
romana
• Studio appassionato della cultura letteraria,
artistica, filosofica
• L’antico come modello da imitare
• Intento filologico per liberare i testi, che già
si conoscevano, dalle interpretazioni
medievali
• Lorenzo Valla
• Angelo Poliziano
IL METODO DEGLI UMANISTI
ANDREA ALCIATO (1492-1550)
• Un itinerario intellettuale significativo
• Annota i Tres Libri col ricorso a fonti
letterarie e narrative (attenzione al contesto
storico)
• Professore di diritto ad Avignone e poi a
Bourges
• Giurista completo
• Metodo filologico: formulazione originaria
dei testi studiati
• Metodo storico: studiare le opere nel contesto
della società e della cultura del tempo
• L’influsso dei giuristi culti su Erasmo fu
enorme. Erasmo era in corrispondenza con
Bonifacio Amerbach (che era stato allievo
appunto di Alciato e di Ulrico Zasio)
INDIRIZZO STORICO-FILOLOGICO
• Ricerca di nuovi testi giuridici: l’Editto di
Teodorico, le Sentenze di Paolo, la
Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti,
la Collatio legum mosaicarum et
romanarum
• Prime edizioni critiche del CIC
• CUIACIO: ricostruisce l’opera di
Papiniano attraverso i frammenti del
Digesto. Conduce un’analisi storicofilologica del CTh e dei Li. Feud.
• Denis Godefroy: edizione critica del CIC.
Il fratello Jacques: Commentario al CTh,
edizione dei frammenti delle XII Tavole
• Pierre PITHOU: non si ferma alle fonti
romane ma pubblica un’edizione critica
dei Capitolari carolingi
• Antonio AGUSTIN: studio rigoroso delle
fonti del diritto canonico
INDIRIZZO CRITICO
Conseguenza della visione storica del diritto
fu il loro atteggiamento critico verso ogni
aprioristica accettazione della validità, in
ogni tempo e in ogni luogo, della
normativa romana
Gli autori classici non suscitavano in loro
una sudditanza acritica, sicché si spiega in
questo periodo la varietà di orientamenti
filosofici: platonismo, stoicismo,
scetticismo, epicureismo costituivano
alcuni dei loro moduli culturali ed etici
Si affrancarono dal principio di autorità
Per loro era inaccettabile adottare senza
discussione la normativa giustinianea
Francesco Hotman (l’Antitriboniano). Suo
legame con la monarchia francese
IL MOS ITALICUS
Alcune delle critiche al Mos gallicus non
erano del tutto infondate
Alberico Gentili, professore a Oxford,
contestava l’utilità del metodo umanistico
nella concreta vita del diritto
In effetti la via dei Culti poteva portare
all’esito di rendere inapplicabile il diritto
della Compilazione giustinianea
MOS ITALICUS IURA DOCENDI
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•
•
•
•
•
Pavia, Bologna, Pisa, Padova
Enorme sviluppo della trattatistica
Allegazioni e decisioni giurisprudenziali
I Tractatus universi iuris (Vanezia 1584)
Le CAUTELE di Bartolomeo Cipolla
Trattati processualistici (de ordine
iudiciorum) Roberto Maranta
• Sulla giurisdizione (problema dei rapporti
con la Chiesa)
• Diritto successorio Francesco Mantica
IL DIRITTO PENALE
LO STATO MODERNO ASSUME SEMPRE
PIU’L’EGEMONIA DELLA PENA E
DELLA REPRESSIONE
•
•
Si strutturano le magistrature del re
Al re larghi poteri di grazia
Trattatistica di DP: Egidio Bossi (Lombardia),
Giulio Claro (Senato milanese), Tiberio
Deciani (Padova)
IL DIRITTO COMMERCIALE
•
•
•
•
Baldo
Bartolomeo Stracca
Sigismondi Scaccia
Lorenzo Maria Casaregi
LA SCUOLA ELEGANTE OLANDESE
L’Università di Leida: uno dei centri più
rinomati della cultura giuridica dei Paesi
Bassi
Influenza del calvinismo e dell’umanesimo di
Erasmo
Uno stile preciso e conciso, immune dalle
grevi ripetizioni della dottrina del tardo
diritto comune
La dottrina si riallaccia a quella dei Culti.
Il legame non è con quello sistematico di
Donello, bensì con il filone storicofilologico di Cuiacio
Si rifanno alla sistematica antica e non esitano
a criticare talune ricostruzioni filologiche di
Alciato e dei primi umanisti.
USUS MODERNUS PANDECTARUM
L’impostazione culta (sistematica) insieme
con l’attenzione per il diritto locale, per la
prassi delle corti, per le consuetudini
Del diritto antico si tende ad utilizzare ciò che
è ancora funzionale, dando per abrogate le
parti desuete
Ostilità verso le sottigliezze e il formalismo
del diritto antico
USUS MODERNUS PANDECTARUM
Johann Voet
• La trattazione storico-esegetica si coniuga
con frequenti riferimenti alla pratica
• Analisi testuale di ascendenza culta
• Intento sistematico
• Attenzione per la giurisprudenza locale
Samuel Stryck
Autore di numerose opere giuridiche
• L’Usus Modernus mira a coniugare le fonti
giustinianee con la necessità della pratica
• Rifugge dalle ricostruzioni testuali erudite
• Privilegia l’enunciazione di una serie di
regole coerenti e precise, ancorate al testo
antico
VALORIZZAZIONE
DELLA TRADIZIONE GERMANICA
DOTTRINA GIURIDICA E
PROFESSIONI FORENSI
Polivalenza delle fonti romane
A tutti il diritto romano offriva validi e
appetibili mezzi di tutela
Erano le aporie presenti nella compilazione
giustinianea ad offrire ai pratici agganci
preziosi e argomenti per far valere le loro
ragioni
Le dottrine dei giuristi diventavano nel tempo
anch’esse topoi per un’allegazione, un
consilium, una sentenza
Si rifanno alla sistematica antica e non esitano
a criticare talune ricostruzioni filologiche di
Alciato e dei primi umanisti.
RUOLO MOLTIPLICATORE
DELLA STAMPA
Ora i pratici potevano attingere a serbatoi
vastissimi, dall’età della glossa ai più recenti
Dottori
A tutti il diritto romano offriva validi e
appetibili mezzi di tutela
La Communis Opinio doctorum nasceva per
limitare l’eccessiva discrezionalità nel
giudizio
La giurisprudenza dei Grandi Tribunali
svolgeva lo stesso ruolo
La vincolatività della Communis Opinio non
venne mai imposta per legge
La Communis Opinio serviva a mettere al
riparo il giudice dal rischio di incorrere
nella responsabilità per colpa ove fosse
incorso in un errore di diritto.
FORMAZIONE E ACCESSO ALLE
PROFESSIONI LEGALI
• Dal sec. XVII si aggiunge l’insegnamento
di DIRITTO PATRIO
• Crisi grave dell’università tra cinque e
seicento
SVOLTA ARISTOCRATICA
• I collegi professionali recepiscono i vincoli
di ceto
• Ruolo preminente del patriziato cittadino
LA GIURISPRUDENZA
Nei secoli dell’età moderna la giurisprudenza
acquistò un ruolo di grande rilievo tra le
fonti del diritto
Pronunce e giudicati delle corti supreme
Napoli: Sacro REGIO CONSIGLIO
MILANO: SENATO
STATO SABAUDO: Senati di Piemonte e di
Savoia
Rota Romana
Rota fiorentina
Rota genovese
Francia: Parlamento
Germania: Tribunale Camerale
GIUDICI
COMPETENZE E PROCEDURE
Non vi erano uniformità di disciplina né di
potere
Tuttavia si possono riconoscere elementi
comuni
Modello dello “Stato giurisdizionale”
Non vi era una netta separazione dei poteri:
alcune di queste corti avevano anche
funzioni legislative (registrazione delle
leggi volute dal re)
Alcuni ordini emanati dalle corti avevano
efficacia generale e non solo in riferimento
al caso specifico
La composizione era esclusiva prerogativa del
sovrano (all’interno di collegi in cui erano
presenti solo appartenenti al ceto nobiliare).
Rota Romana
Redazione scritta di uno schema di
decisione
Il collegio giudicante
Il testo della decisio veniva sottoposto
alle parti per eventuali controdeduzioni
ed eventualmente riformulato
A questo punto veniva emessa la vera e
propria sentenza, limitata al dispositivo
Imperniata sul sistema delle prove legali (rete
complessa di regole)
UN SISTEMA PENALE OPPOSTO A
QUELLO MODERNO
I GIUDICI NON ERANO LIBERI DI
VALUTARE LE PROVE
NON ERANO VINCOLATI DAL
PRINCIPIO MODERNO DELLA
LEGALITA’ DELLA PENA E DALLA
TASSATIVITA’ DEI REATI
AVEVANO DUNQUE UN AMPIO
MARGINE DI DISCREZIONALITA’
Ruolo di unificazione della giurisprudenza dei
grandi tribunali, tramandata in raccolte di
decisiones)
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Cinque - Seicento