Pratici e professori: avvocati e giudici I giuristi del mos italicus Contrapposizione polemica nel Cinquecento tra mos italicus e mos gallicus Ma mos gallicus non è ignorato (es.:Marco Mantua Benavides), pure se incontrerà maggiore diffusione in Italia nei secoli successivi Alberico Gentili difende il mos italicus nei De iuris interpretibus dialogi sex Orientamento fortemente pratico espresso soprattutto nel genere, largamente diffuso, dei Consilia, e nei Tractatus dedicati alla trattazione puntuale di temi di diritto pubblico e privato, con taglio soprattutto pratico ma, a volte, anche più teorico I giuristi del mos italicus e i trattati Il veronese Bartolomeo Cipolla (4201475), autore di Cautelae e di un celeberrimo trattato De servitutibus , oltre che di 80 Consilia criminalia Il venosino Roberto Maranta (14761534/1535), autore di un De ordine iudiciorum e di uno Speculum aureum, et lumen Advocatorum I giuristi del mos italicus e i trattati Francesco Mantica (1534-1614), autore del trattato De coniecturis ultimarum voluntatum, Il lombardo Jacopo Menochio (1532-1607), professore a Pavia e Padova, autore di una raccolta monumentale di Consilia, ma anche di trattati citatissimi De arbitrariis iudicum quaestionibus, De recuperanda, adipiscenda et retinenda possessione, De praesumptionibus I Tractatus universi iuris (Venezia 1584) raccolgono alcuni noti trattati a mo’ di silloge ‘riassuntiva’ della tradizione trattatistica accumulatasi sin a quel momento I trattatisti Fuori d’Italia, anche con influenza percepibile di una diversa metodologia: André Tiraqueau, autore di De legibus connubialibus, De nobilitate et iure primogeniorum, Commentarii in L. Si vnquam. C. de reuoc. donat ecc. Pierre Rebuffi (consiliator), autore di De decimis, de congrua portione , De alienatione rerum ecclesiasticarum ecc. Charles Dumoulin, autore di un celebrato Commentaire alla Coutume di Parigi (1510), base della seconda redazione della Coutume di Parigi (1580) Jean Bodin, importante teorico dell’assolutismo, autore dei celebri Les six livres de la République Il diritto penale nell’Italia del ‘500 Egidio Bossi (14??-1546), senatore milanese, autore dei Tractatus varii, esposizione complessiva a taglio pratico del diritto e della procedura penale e redattore riconosciuto di parte delle Novae Constitutiones Mediolani (1542) Giulio Claro (1525-1575), autore delle Receptae sententiae (il Liber quintus sententiarum contiene una trattazione a taglio pratico di diritto e procedura penale). Il diritto penale nell’Italia del ‘500/600 Tiberio Deciani (1509-1582), autore del Tractatus criminalis, alquanto influenzato dal metodo umanistico Prospero Farinaccio (1544-1618), autore della Praxis et theorica criminalis, opera enciclopedica di diritto e procedura penale. Si delinea una teoria generale del diritto penale (soprattutto ad opera di Deciani) che va assumendo carattere scientifico Il diritto penale Fuori d’Italia: Nel Cinquecento Il belga Joos de Damhouder (Philippe de Wielant), autore della Praxis rerum criminalium Lo spagnolo Diego Covarrubias nelle sue opere teoriche e pratiche dedicate al sistema del diritto coevo (Variae resolutiones e Practicarum quaestionum liber unicus ) Il diritto penale Nel Seicento I tedeschi Benedikt Carpzov, esperto giudice sassone, e Anton Matthes, autore del De criminibus Sono tutti autori di fama europea, largamente citati al di fuori dei confini dei loro Stati Il diritto commerciale Diritto di categoria (quella dei mercanti), sviluppato grazie alle consuetudini commerciali, si sviluppa in forma trattatistica soprattutto a partire dal Cinquecento: si applica ai rapporti in cui una delle parti appartenga alla categoria (sia iscritto alla Corporazione dei mercanti) Diritto tendenzialmente privo di formalità per soddisfare le esigenze di celerità del commercio, a cui si accompagna una giurisdizione ‘speciale’ mercantile Pedro de Santarem , De assecurationibus Benvenuto Stracca (1509-1578), De mercatura seu mercatore (1553) Il diritto commerciale Sigismondo Scaccia, De commerciis et cambio (1619) Ansaldo Ansaldi (1651-1719), celebre giurista fiorentino, ricoprì alte cariche alla corte pontificia e fu uditore di Sacra Rota; nel 1689 compose il Discursus de commercio et mercatura che gli garantì fama in tutta Europa ed una raccolta di Decisioni della Rota Romana coram Dopo le ordonnances di Luigi XIV del 1673 e 1681 si sviluppa anche in Francia una dottrina commercialistica valida La scuola di Salamanca Le conquiste spagnole e portoghesi nel Nuovo Mondo furono gravide di conseguenze sul versante del diritto: si trattava di configurare in termini moralmente accettabili i rapporti tra governanti e governati (gli Amerindi) e di fissare un diritto ‘coloniale’ Nel Cinquecento lo Studium di Salamanca diviene università d’eccellenza per opera di un gruppo di professori teologi- giuristi, per lo più o domenicani o gesuiti, che, teologi, scelsero di conferire centralità ad alcuni delicati profili della materia giuridica (giustizia, legge, diritto naturale e divino, status personali, poteri del principe, proprietà, successioni, contratti e usura) La scuola di Salamanca Il domenicano Francisco Vitoria (1483?1546), autore di Comentarios a la Secunda secundae de Santo Tomas , di un De indis recenter inventis e di un De jure belli Hispanorum in barbaros Il domenicano Bartolomé de las Casas (1474-1566), difensore della libertà degli Indios, autore di un Breve resumen del descubrimiento y destruicion de las Indias e di un Plan para la reformacion de las Indias La scuola di Salamanca Il domenicano Domingo De Soto (1494-1560), autore di trattati De iustitia et iure e De legibus Il gesuita Luis de Molina (1535-1600), autore di un trattato De iustitia et iure Francisco Suarez (1548-1617), , autore di un imponente trattato De legibus, volto a giustificare le istituzioni e le norme del diritto naturale alla luce della ragione, non solo della rivelazione La scuola elegante olandese L’Università di Leida, fondata nel 1575, diventa un centro di irradiazione della cultura giuridica europea più innovativa: le vicende storiche, contrassegnate dalla ottenuta libertà dal dominio spagnolo, l’intensa vitalità religiosa aperta agli influssi calvinisti e al cattolicesimo di impronta umanistica, concorrono a creare le condizioni per conferire alla civiltà fiamminga caratteri di grande splendore Si sviluppa un orientamento che congiunge l’insegnamento dei culti (Doneau aveva insegnato a Leida) e l’attenzione alla pratica, pure se della scuola culta appare più seguito l’indirizzo storicofilologico La scuola elegante olandese Il congiungimento delle due tendenze dà luogo alla c.d. giurisprudenza elegante, con ciò sottolineando lo stile preciso e conciso delle opere della scuola, prive della prolissità caratteristica della pubblicistica di diritto comune Hugo Grozio, autore di una celebrata Introduzione alla giurisprudenza olandese (1620), nella quale dimostra le sue capacità interpretative, applicate alle fonti romane e al diritto locale olandese La scuola elegante olandese Gerard Noodt (1647-1725), professore a Nimega e a Leida, dotato di grandi capacità interpretative storicofilologiche, autore di un Commentarium in D. Justiniani, serenissmi principis, libros 27 Digestorum sive Pandectarum, juris enucleati ex omni vetere jure collecti. Ulrik Huber (1636-1694), giudice e professore, autore delle Praelectionum juris civilis tomi tres, di Eunomia romana, sive censura censurae juris justinianaei ecc. Anton Schulting (1659-1734), esperto umanista, autore di Jurisprudentia vetus ante-justinianea ex recensione et cum notis Usus modernus pandectarum Arnold Vinnen scrive un commentario In quattuor libros Institutionum (1642): l’indirizzo culto, applicato sulla sistematica delle Istituzioni, si combina con l’attenzione per il diritto locale anche consuetudinario e la prassi giudiziaria Johann Voet scrive un commentario alle Pandette coniugando il dato storico-filologico con il dato ‘pratico’ Usus modernus pandectarum Il tedesco Samuel Stryk (1640-1710) diffonde un metodo che dalla sua opera Usus modernus Pandectarum prenderà appunto il nome di Usus modernus Pandectarum L’ Usus modernnus Pandectarum coniuga il testo giustinianeo con le necessità della pratica Giambattista De Luca (1613-1683) Il cardinale Giambattista De Luca (1613-1683) è considerato il più grande giurista del Seicento italiano Autore del Theatrum veritatis et iustitiae, raccolta di tutti i suoi Discursus intorno alle più importanti questioni pratiche dell’epoca, estremamente documentato e attento alle diverse fonti del sistema del tardo diritto comune Ne fa anche una sintesi ne Il dottor volgare, in italiano, che avrà una significativa diffusione Ruolo della dottrina e stampa giuridica Il diritto romano si rivela strumento duttile e polivalente: il suo impiego è largo e diffuso La dottrina, necessaria ad una sua interpretazione, si pone come fonte del diritto (concezione del diritto comune come diritto giurisprudenziale) Nell’attività difensiva il ricorso alle opinioni dottrinali si fa frequentissimo: si pone quindi il problema di ‘distinguere’ nella confusione dottrinale quella più ‘accreditata’, da indicare al giudice. Ruolo della dottrina e stampa giuridica La confusione dottrinale è attestata e dilatata dalla diffusione della stampa: 2000 titoli di opere giuridiche sono già scelti e pubblicati tra gli incunaboli (‘400) Nel ‘500 il fenomeno si estende grazie alla ‘fortuna’ del mercato librario e dei grandi centri editoriali; il libro, di minor costo rispetto al passato, è reso più accessibile Communis opinio doctorum La confusione dottrinale, generata dalla moltitudine di opinioni differenti espresse dai diversi giuristi contribuisce a dilatare la discrezionalità dei giudici (arbitrium), a spese della certezza del diritto Si origina la consuetudine già nel Trecento di verificare se su un punto di diritto esistesse una coincidenza di opinioni delle massime autorità dottrinali, con la tendenza a considerare determinante tale coincidenza (Communis opinio). A fine Trecento Baldo considera temerario per il giudice ‘recedere ab opinione communi’: il Consilium pro veritate destinato al giudice deve esprimere la Communis opinio, non l’opinione personale del giurista (Communis opinio in consulendo) Communis opinio doctorum Se il giudice segue la Communis opinio doctorum, va esente da responsabilità al momento del ‘sindacato’ sulla sua attività La Communis opinio doctorum si regge sulla maggioranza di numero e sull’autorità dei giuristi aderenti all’orientamento considerato La Communis opinio doctorum è osservata nella prassi pro lege dove legge o consuetudine mancano Strumento endogiurisprudenziale (Lombardi) di certezza del diritto, di autolimitazione della dottrinagiurisprudenza La Communis opinio doctorum segna un momento di massima giurisprudenzializzazione del sistema di diritto comune Professioni legali: la formazione e l’accesso Il canale privilegiato di formazione è l’università, dove si studiano i testi romani In seguito il titolo dottorale è rilasciato anche da collegi professionali presso i quali si attivano corsi di diritto Requisiti di accesso ai collegi professionali: cittadinanza e nobiltà (Milano) Avvocati, procuratori e causidici Organizzazione delle professioni legali nell’area italiana su più livelli Al vertice i Collegi dei giureconsulti, del patriziato, con funzioni di natura giudiziaria, di consulenza, di difesa Avvocati, laureati, abilitati alla difesa Operatori di minor rango, spesso chiamati causidici, spesso chiamati procuratori, con funzioni di rappresentanza processuale, ‘fattisti’ L’articolazione delle funzioni è agevolmente reperibile nelle altre aree europee La giurisprudenza: Corti Sovrane e Rote La giurisprudenza assume negli ordinamenti europei dell’età moderna un ruolo di grande rilievo In Italia si devono ricordare: Rota Romana, autorevolissimo Tribunale della Cristianità composto da 12 giudici di varia nazionalità rappresentanti dei diversi paesi cattolici (1472) Rota fiorentina Rota senese Sacro Real Consiglio (Regno di Napoli) Senati di Piemonte e di Savoia, poi di Pinerolo e Casale (Regno Sabaudo) Senato di Milano (Ducato di Milano) Corti Sovrane e Rote In Europa In Francia una rete di Parlements, sui quali emerge il Parlamento di Parigi In Germania il Reichshofrat e il Reichskammergericht (1495), Tribunale Camerale dell’Impero, composto da 16 giudici (dapprima 8 nobili e 8 ‘dottori’, poi 16 ‘dottori’), obbligati a giudicare ‘secondo il diritto comune’ Nell’area dei ‘Paesi Bassi’ il Gran Consiglio di Malines (1475) e la Corte superiore di Olanda (tardo ‘500) Giudici, competenze e procedure delle Corti Stato giurisdizionale: accentramento e dilatazione dei poteri sovrani assolutistici si realizza anche tramite giurisdizioni regie espresse al massimo livello dalle Corti sovrane (Grandi Tribunali) le Corti sovrane esercitano funzioni ‘legislative’ (enregistrement, interinazione, arrêts de règlement ) ma soprattutto giudiziarie Giudizio di regola di ultima istanza (talora, in determinate controversie, come in materia di questioni nobiliari, anche di prima istanza) , ma frequente anche l’avocazione Giudici, competenze e procedure delle Corti Accesso selezionato, spesso cetuale, talora tramite acquisto inter vivos o mortis causa (es.: Parlements) Nomina di regola a vita Modi di procedere vari, fondati sul sistema delle prove legali (regole probatorie predeterminate) Rota Romana: schema di decisio sulla base dei dubia oggetto di voto dei singoli uditori, indi, sottoposto il testo della decisio alle parti, segue la sentenza definitiva Discrezionalità talora elevatissima ( a Milano Senatus tamquam Deus) Raccolte di decisioni Numerose raccolte di decisioni della Rota romana Raccolte di decisioni del Parlement di Parigi attraverso i secoli dal Duecento in poi Raccolte di decisioni del Sacro Real Consiglio napoletano (a cura di Matteo d’Afflitto, Vincenzo de Franchis) La giurisprudenza delle Corti supreme svolge un ruolo parzialmente unificante per il diritto interno di ciascun ordinamento Si formano anche gli usus fori europei, con effetto di tendenziale unificazione del diritto transnazionale