Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina 10 aprile 2014 prof. avv. Paola ROSSI (Università del Sannio Università Telematica “Giustino Fortunato” Ricercatrice area fiscale IRDCEC) ACCERTAMENTO SINTETICO: LE STRATEGIE DIFENSIVE 1 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Iter accertamento redditometrico 10 aprile 2014 La procedura della accertamento sintetico prevede che l’ufficio, fatta una selezione dei contribuenti (vecchie liste selettive AU e T + nuove liste 2009 che partono da spese certe e dagli incrementi patrimoniali NO SPESE ISTAT), invii al soggetto selezionato un questionario con lettera raccomandata (lettere appena approvate dal Garante della privacy) 2 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Iter accertamento redditometrico 10 aprile 2014 L’Agenzia prima di inviare l’invito ha chiesto al Garante della privacy una “verifica preliminare” del suo contenuto (art. 17 D.Lgs. 196/2003) al fine di assicurare la conformità del trattamento dei dati personali alla disciplina in materia di protezione dei dati stessi 3 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Iter accertamento redditometrico 10 aprile 2014 Il Garante, dopo aver precisato che tale trattamento non può essere solo automatizzato, ma deve sempre essere assicurato l’intervento di un funzionario, ha imposto all’Agenzia alcuni interventi relativi: alla qualità e conservazione dei dati; all’informativa al contribuente; all’individuazione della reale situazione familiare; alla determinazione del contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva (le prescrizioni sono state recepite nella Circolare 11/03/2014, n. 6/E) 4 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Indicazioni garante privacy 10 aprile 2014 SPESE ISTAT non potranno essere utilizzate né nella selezione dei contribuenti, ma neanche successivamente perché questi dati sono riferibili ad uno standard di consumo medio familiare e non possono essere ricondotti correttamente a nessun individuo se non con notevoli margini di errore 5 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Indicazioni garante privacy 10 aprile 2014 Ma non possono essere utilizzati neanche in sede di contraddittorio anche perché (violando gli artt. 2 e 11 – riservatezza e protezione dei dati personali) si incide pesantemente sulla sfera privata del contribuente costretto a giustificare il sostenimento di certe tipologie di spese, relative anche alla sua sfera personale (come il tempo libero o istruzione dei figli, ecc...) portando così a conoscenza del funzionario il proprio stile di vita 6 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Indicazioni garante privacy 10 aprile 2014 I dati ISTAT sono rilevati annualmente per essere utilizzati come dati macroeconomici per calcolare il PIL e verificare l’andamento dei prezzi al consumo. Quindi devono essere utilizzati nell’ambito di indagini statistiche e non utilizzati per altre finalità (art. 105, co. 1, D.Lgs. 196/2005 o art. 9 D.Lgs. 322/1989) (quindi il DM può essere disapplicato per violazione di legge) 7 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Circolare 11/03/2014 , n. 6/E 10 aprile 2014 Le SPESE ISTAT per beni e servizi di uso corrente (il cui contenuto induttivo è determinato con esclusivo riferimento alla media ISTAT della tipologia di nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza – voci Tabella A del D.M. del 2012) non potranno essere utilizzate né nella selezione dei contribuenti, né formeranno oggetto del contraddittorio salvo che gli importi corrisposti per le suddette spese non siano individuati puntualmente dall’ufficio 8 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Circolare 11/03/2014 , n. 6/E 10 aprile 2014 Ovviamente le SPESE ISTAT potranno essere utilizzate se connesse ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di immobili e beni mobili registrati, ad esempio le spese per la manutenzione ordinaria degli immobili (acqua, condominio, ecc...), ovvero le spese relative all’utilizzo degli autoveicoli (moto, auto, caravan parametrate ai KW effettivi) 9 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Indicazioni garante privacy 10 aprile 2014 FITTO FIGURATIVO non potrà essere utilizzato per la selezione dei contribuenti, ma solo in sede di contraddittorio e solo dopo aver verificato la corretta composizione del nucleo familiare per evitare errori (in quanto 2 milioni di minori non indicati come familiari a carico sono risultati non coerenti solo sulla base del fitto figurativo) 10 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Indicazioni garante privacy 10 aprile 2014 Controllo della qualità ed esattezza dei dati e controllo dell’effettiva composizione della famiglia fiscale (ossia quella che risulta dalla dichiarazione UNICO, 730 e Cud e che comprende il coniuge, i figli e gli altri familiari fiscalmente a carico) anche mediante il collegamento con l’anagrafe comunale (in quanto la famiglia anagrafica potrebbe essere diversa – figli maggiorenni, conviventi, altri familiari conviventi, ecc...) Informativa ai contribuenti che i dati indicati in UNICO o nel 730 potranno essere utilizzati anche ai fini del redditometro 11 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Indicazioni garante privacy 10 aprile 2014 CONSEGUENZE DELLA MANCATA RISPOSTA AL QUESTIONARIO il Garante ha invitato l’Agenzia a precisare quali sono le conseguenze procedimentali e sanzionatorie in caso di mancata o parziale risposta al questionario (la Circolare 24/E richiama l’art. 32 D.P.R. 600/1973) Viene precisato solo che gli uffici possono applicare la sanzione che a norma dell’art. 11, co. 1, lett. c), D.Lgs. 471797 varia da un minimo di 250 a 2000 euro 12 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Indicazioni garante privacy 10 aprile 2014 Se le conseguenze fossero quelle dell’art. 32, i dati e i documenti non addotti non potrebbero essere utilizzati né in fase amministrativa, né contenziosa (ma riguarda solo le richieste espresse e non gli inviti generici), ma sicuramente non si applica al redditometro (disciplinato dall’art. 38), in questo senso anche la risposta al Videoforum di ITALIA Oggi del 22/01/2014 in cui l’Agenzia ha affermato che le informazioni e i documenti non addotti in sede di questionario potranno essere addotti in sede di invito al contraddittorio e quindi anche in sede contenziosa (nella Circolare 6/E il problema non è affrontato) 13 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Indicazioni garante privacy 10 aprile 2014 CONSEGUENZE DELLA MANCATA RISPOSTA AL QUESTIONARIO il Garante ha invitato l’Agenzia a precisare quali sono le conseguenze procedimentali e sanzionatorie in caso di mancata indicazione dei saldi iniziali e finali dei conti correnti bancari e postali e dei conti titoli relativi all’anno 2009 È legittima una tale richiesta? 14 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Indicazioni garante privacy 10 aprile 2014 In base all’art. 32 D.P.R. 600/1973 assolutamente no, in quanto il comma 1, n. 6-bis) prevede che gli uffici, previa autorizzazione, possano richiedere al contribuente l’indicazione della natura, numero e estremi identificativi, ma non il loro contenuto Quindi gli uffici prima devono richiedere l’autorizzazione e poi fare una specifica richiesta circa il contenuto ed a quel punto potranno essere utilizzati anche ai fini di un accertamento da redditometro (e non necessariamente per accertamenti bancari) 15 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Iter accertamento redditometrico 10 aprile 2014 La procedura della accertamento sintetico prevede che l’ufficio, fatta una selezione dei contribuenti invii al soggetto selezionato un questionario con lettera raccomandata (20 mila questionari) A seguito della risposte avute in quella sede, l’ufficio può: se ritiene soddisfacenti le spiegazioni, archiviare la pratica se non ritiene soddisfacenti le spiegazioni, inviare al contribuente un ulteriore invito con la proposta di adesione, a cui il contribuente potrà: 16 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Iter accertamento redditometrico 10 aprile 2014 • prestare adesione integrale, entro 15 gg. prima della data di comparizione) (con riduzione delle sanzioni ad 1/6) • presentarsi e dar corso ad una procedura di accertamento con adesione (con riduzione delle sanzioni ad 1/3 del minimo edittale) • non fare nulla e l’ufficio emette un avviso di accertamento sintetico 17 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Il contraddittorio anticipato 10 aprile 2014 Ma la novità più rilevante introdotta nel nuovo testo dell’art. 38 consiste nell’aver previsto per gli uffici l’obbligo di avviare con il contribuente un contraddittorio preventivo al fine di verificare la sussistenza di dati, notizie o argomentazioni idonee a superare l’attendibilità dimostrativa della presunzione alla base della metodologia sintetica, e successivamente di avviare, sempre in via preventiva, un procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 218/1997 18 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Il contraddittorio anticipato 10 aprile 2014 Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, prima della novella del 2010, la sola circostanza della mancata instaurazione di una qualche forma di contraddittorio tra contribuente e ufficio nella fase istruttoria non poteva giustificare l’annullamento dell’accertamento sintetico, potendo il soggetto verificato, in sede di impugnazione dell’atto, “allegare qualsivoglia elemento atto ad inficiare l’efficacia probatoria delle presunzioni invocate dall’amministrazione finanziaria”(Cassazioni n. 14367/07 e n. 7485/10) 19 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Il contraddittorio anticipato 10 aprile 2014 Il definitivo riconoscimento dell’obbligatorietà del contraddittorio a livello normativo si pone in linea con l’orientamento giurisprudenziale (anche comunitario) (CGCE, 18/12/2008, causa C-349/07, Sopropè), formatosi in materia di parametri e studi di settore (Cassazioni, SS.UU., nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 2009) che ha messo in evidenza come il contraddittorio, oltre a rappresentare un elemento essenziale del giusto procedimento amministrativo, rappresenta il mezzo più efficace per adeguare la funzione statistica alla base del redditometro alla concreta realtà reddituale del contribuente 20 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Il contraddittorio anticipato 10 aprile 2014 L’adeguamento del dato di normalità economica alle specifiche condizioni ambientali, sociali ed economiche in cui opera il contribuente passa necessariamente attraverso il contraddittorio, sede in cui quest’ultimo potrà fornire, non soltanto attraverso prove documentali, ma anche in via presuntiva, i propri chiarimenti e gli elementi giustificativi di quale siano le fonti di finanziamento delle spese valorizzate dall’ufficio ai fini accertativi 21 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Conseguenze della mancata attivazione del contraddittorio 10 aprile 2014 Il novellato art. 38 nulla dice circa la sorte degli avvisi di accertamento notificati in assenza del previo contraddittorio, così come della possibilità per il contribuente di utilizzare, direttamente in fase contenziosa, eventuali dati e documenti non presentati in occasione del contraddittorio 22 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Conseguenze della mancata attivazione del contraddittorio 10 aprile 2014 Quanto al primo profilo, la necessità di estendere alla metodologia sintetica tutte le garanzie riconosciute dalla giurisprudenza ai destinatari degli accertamenti standardizzati, porta a concludere che il difetto del contraddittorio (o anche la sua irregolarità) debba esser considerato motivo di nullità del successivo avviso di accertamento. Da ciò consegue che, nel caso di attivazione del contraddittorio e di risposta del contribuente, l’ufficio che decida di emettere comunque l’avviso di accertamento dovrà dar conto nella motivazione delle ragioni che l’hanno portato a disattendere le difese svolte dal contribuente (cd. motivazione rafforzata) 23 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Conseguenze della mancata attivazione del contraddittorio 10 aprile 2014 Per quel che concerne la possibilità di utilizzare in giudizio argomenti, dati e documenti non esibiti, né allegati in sede di contraddittorio, deve ritenersi che il contribuente in sede contenziosa possa proporre ogni eccezione (e prova) che ritenga utile alla sua difesa, senza esser in alcun modo vincolato all’esito del contraddittorio ed alle eccezioni sollevate in fase endoprocedimentale, e ciò anche nel caso in cui non abbia dato seguito all’invito, restando inerte. 24 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Conseguenze della mancata attivazione del contraddittorio 10 aprile 2014 E ciò sia perché nella fase del contraddittorio non è imposto al contribuente di munirsi di un difensore tecnico, sia perché nell’art. 38 non è disciplinata alcuna ipotesi decadenziale che, secondo i principi generali, deve esser necessariamente comminata per legge (come nel caso dell’art. 32) 25 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Conseguenze della mancata attivazione del contraddittorio 10 aprile 2014 La condotta del contribuente che non si sia presentato al contraddittorio potrebbe al più essere sanzionata, nonostante l’esito vittorioso del successivo giudizio, con il non integrale rimborso delle spese di lite per non aver impedito con il suo comportamento prima l’adozione, e poi l’impugnazione, di un provvedimento infondato 26 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Natura delle presunzioni connesse all’utilizzo del redditometro 10 aprile 2014 La quantificazione della spesa effettuata sulla base del redditometro dispensa gli uffici da qualsiasi ulteriore dimostrazione che non sia la sussistenza e la disponibilità dei fatti-indice, ponendo a carico del contribuente l’onere di dimostrare la provenienza non reddituale delle somme necessarie per utilizzare e/o mantenere i beni e servizi presenti nel decreto 27 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Natura delle presunzioni connesse all’utilizzo del redditometro 10 aprile 2014 Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, le presunzioni connesse all’utilizzo dei coefficienti redditometrici sono qualificate come legali relative (Cassazioni nn. 14168/12 e n. 18604/12 e nello stesso senso Circolare 24/E) Contra Cassazioni nn. 23554/12, n. 16339/13 e n. 2015/14 che annoverando l’accertamento redditometrico tra le procedure di accertamento standardizzato, giungono alla conclusione che la tassazione a mezzo coefficienti costituisce un sistema di presunzioni semplici 28 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina La prova contraria 10 aprile 2014 Nel caso in cui il reddito complessivo accertato sinteticamente superi la franchigia del quinto, al contribuente spetta comunque la possibilità di dimostrare, già in sede di contraddittorio preventivo, che il finanziamento delle spese individuate dall’ufficio è avvenuto con “redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile” (art. 38, co. 4) 29 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina La prova contraria 10 aprile 2014 Rispetto al passato, la prova contraria risulta notevolmente ampliata sia con riferimento ai mezzi di prova che al loro contenuto. Riguardo ai primi, venuto meno il riferimento all’idonea documentazione, la prova che il reddito non esiste potrà essere fornita anche in via presuntiva (Cassazioni n. 6758/2007 e n. 10665/2009) 30 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina La prova contraria 10 aprile 2014 Riguardo al loro contenuto, il contribuente potrà dimostrare che il finanziamento delle spese valorizzate dall’ufficio ai fini accertativi sia avvenuto con ogni mezzo atto a dimostrare che le spese sono state sostenute: con redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (ad es. donazioni, successioni, vincite, redditi determinati forfetariamente come quelli derivanti da attività o cespiti tassati catastalmente; somme riscosse a titolo di risarcimento patrimoniale, ecc...) 31 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina La prova contraria 10 aprile 2014 con redditi conseguiti in altri periodi di imposta (Cassazione n. 6396/14) con somme detenute all’estero e oggetto di scudo fiscale ma anche che le spese sono state finanziate da economie terze o tramite il ricorso all’indebitamento (presunzione concorso dei familiari alla produzione del reddito, quindi non deve essere dimostrata ogni aiuto che viene offerto (Cassazione n. 5365/2014) 32 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina La prova contraria 10 aprile 2014 ovvero utilizzando disinvestimenti patrimoniali effettuati nell’anno e nei quattro anni precedenti l’acquisto del bene indisponibilità totale o parziale dei beni o di utilizzarli nell’attività professionale (Circolare 25/E/2012) 33 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Ordinanza Tribunale di Pozzuoli 10 aprile 2014 Con Ordinanza 21/03/2013 e sentenza n. 10508/2013, il Tribunale di Napoli (sez. civ. dist. di Pozzuoli) ha ordinato all’Agenzia di: di cessare ogni attività di accesso, analisi e raccolta di dati di ogni genere a carico del ricorrente di comunicare formalmente al ricorrente se è in atto un’attività di raccolta dati nei suoi confronti e, in caso positivo, di distruggere tutti i relativi archivi 34 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Ordinanza Tribunale di Pozzuoli 10 aprile 2014 Critica: difetto di giurisdizione del giudice civile non c’è violazione del diritto alla riservatezza per due ragioni: 1) il trattamento di dei dati personali è consentito ai soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18 D.Lgs. 196/2003) 2) l’ufficio non contesta il perché le spese siano state sostenute, ma il come siano giustificate 35 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Efficacia retroattiva del redditometro 10 aprile 2014 Una serie di sentenze di merito: CTP Rimini, 21/03/2013, n. 41/2/2013 CTP Reggio Emilia, 18/04/2013, n. 74/2/2013 (CTP Pistoia, n. 100/2013 e CTP Novara, n. 12/2012), CTR Venezia, n. 123/30/2013 CTP Torino, 08/01/2013, n. 3 Cassazione 31/05/2013, n. 13776 36 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Efficacia retroattiva del redditometro 10 aprile 2014 hanno sostenuto l’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, se più favorevoli, anche per le annualità precedenti al 2009, in quanto il fine del D.M. del 2012 non è solo quello di predeterminare il reddito per il futuro, ma anche quello di correggere le distorsioni del passato, stante l’evoluzione e l’affinamento dello strumento presuntivo 37 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina Efficacia retroattiva del redditometro 10 aprile 2014 L’aggiornamento intervenuto non ha natura sostanziale, perché non introduce nuove fattispecie impositive, ma procedimentale, sicché il contribuente può richiedere l’applicazione retroattiva Dato che il redditometro rientra nel genus degli accertamenti standardizzati la forma più evoluta prevale sulle precedenti 38 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina La posizione dell’Agenzia delle Entrate 10 aprile 2014 L’Agenzia è contraria all’applicazione alle annualità anteriori al 2009 del D.M. del 2012 (Direttiva n. 15/13 Direzione centrale contenzioso e Circolare 24/E/2013), e ciò in base: alla lettera dell’art. 22 D.L. 78/2010 (così già Circolare 1/E/ 2013); alla lettera dell’art. 5, co. 3, D.M. del 1992 che prevedeva la possibilità che il contribuente potesse chiedere, qualora l’accertamento non fosse divenuto definitivo, che il reddito fosse rideterminato sulla base dei nuovi criteri; 39 Accertamento sintetico e analitico induttivo: novità e analisi della disciplina La posizione dell’Agenzia delle Entrate 10 aprile 2014 alla circostanza che, a differenza degli studi di settore, tra il vecchio e il nuovo redditometro non c’è omogeneità, nell’approccio metodologico utilizzato ai fini della determinazione del reddito complessivo (il vecchio era basato sulla disponibilità di beni-indice ed oggi invece su manifestazioni di spesa puntuali o statistiche) 40