Meeting sui diritti Umani 2013 I diritti delle donne Temi e questioni Quando il linguaggio oscura la diversità I diritti delle donne come insieme di diritti particolari La divisione tra sfera pubblica e sfera privata: i meccanismi dell’invisibilità dei diritti delle donne Rilettura dei diritti umani e delle libertà fondamentali in una prospettiva di genere La donna nella Costituzione italiana tra principi formali e diritti sostanziali L’evoluzione del diritto comunitario (cenni) Quando il linguaggio oscura la diversità Il linguaggio non è neutro e produce discriminazione la falsa neutralità, l’utilizzo nella lingua italiana del genere maschile come universale, e il conseguente occultamento delle differenze A forza di denominarci al maschile, si finisce per rendere invisibile il femminile. Ciò che non si dice non esiste. I diritti delle donne come insieme di diritti particolari Perché occorre parlare dei diritti delle donne come insieme di diritti particolari rispetto ai diritti umani in generale? Il rapporto tra uguaglianza e differenza Uguaglianza formale, ma non sostanziale Discriminazione formale e sostanziale Alcuni esempi…… In Iran le donne non possono essere magistrati o ingegneri e possono essere arrestate dalla polizia religiosa se non portano il velo. In Arabia Saudita le donne non possono guidare l’auto o andare in bicicletta, e possono essere arrestate per abbigliamento considerato non adeguato. A ciò va aggiunto che in alcuni paesi, quali: Arabia Saudita, Pakistan, Sudan e Nigeria vige ancora la lapidazione, inferta il più delle volte a donne accusate di adulterio. Alcuni paesi, inoltre, ammettono ancora il delitto d’onore, commesso dal marito, dal padre o da un fratello. Nei paesi occidentali, si verificano invece, a fronte di una assoluta parità prevista dalla legge, violazioni dei diritti delle donne molto più sotterranee e quindi subdule. Cosa ha fatto la comunità internazionale dal secondo dopoguerra in poi? Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo del 1948, a cui sommiamo il Patto sui Diritti Civili e Politici (1960) e il Patto sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1960) sanciscono il divieto di discriminazione di sesso e l’uguaglianza di diritti individuali di uomini e donne Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (New York, dic. 1979,), è la più estesa carta mondiale dei diritti delle donne e stabilito gli standard di uguaglianza a cui si riferiscono le donne del mondo. Promuovere, in aggiunta, l’uguaglianza di opportunità attraverso misure positive. Protocollo aggiuntivo (2001) alla Convenzione La divisione tra sfera pubblica e sfera privata: i meccanismi dell’invisibilità la sfera “pubblica” è considerata come il focus dell’interazione fra Stato e cittadini, l’abuso in tale relazione è stato considerato al centro della tutela dei diritti umani (abusi dei diritti civili e politici) le donne sono tradizionalmente intese come legate alla sfera “privata”, concernente la casa e la famiglia ed il cittadino “tipico” viene descritto come maschio la nozione dominante di abuso dei diritti umani ha avuto implicitamente l’uomo come archetipo I governi hanno ignorato abusi perpetrati sul corpo delle donne da parte dei maschi della loro famiglia, come la violenza domestica o il confinamento o lo stupro coniugale, persino dove esistono leggi che proibiscono tali abusi Cosa ha fatto la comunità internazionale dal secondo dopoguerra in poi? segue… Conferenza Mondiale sui Diritti Umani di Vienna (1993) che nella Dichiarazione conclusiva afferma esplicitamente, per la prima volta nella storia, che “i diritti umani delle donne e delle bambine sono un’inalienabile, integrale ed indivisibile parte dei diritti umani universali”, scaturisce il riconoscimento delle forme specifiche di violenza contro le donne come violazione dei loro diritti umani. il Programma d’azione della IV Conferenza Mondiale delle Donne di Pechino (1995) riconoscendo i diritti sessuali e riproduttivi delle donne come parte integrante dei loro diritti fondamentali Obiettivi di Sviluppo del Millennio” (2000-). Ob. 3, mira al conseguimento di un pari numero di maschi e femmine in tutti i livelli di istruzione e nei parlamenti. L’ob.5 all’aumento della contraccezione e dell’assistenza pre-natale ed alla diffusione della pianificazione familiare. Rilettura dei diritti umani e delle libertà fondamentali in una prospettiva di genere Una rinnovata visione di universalismo dei diritti che sfida anche la pretesa che i diritti umani delle donne possano essere limitati o sacrificati dal rispetto di pratiche religiose o di tradizioni culturali relative al ruolo femminile nella società La formulazione dei diritti umani delle donne a partire sia dalla differenza del corpo femminile che dalla rilettura dei diritti umani universali attraverso la prospettiva di genere rappresenta una via maestra per estendere e ripensare l’universalismo dei diritti L’integrazione dei diritti delle donne nel sistema dei diritti umani opera, infatti, come fattore critico di decostruzione del modello maschile che ha improntato formulazione e interpretazione dei diritti, consentendo di rivisitare il rapporto tra uguaglianza e differenza e di recuperare per questa via universalismo giuridico e orizzonte della differenza di sessogenere. La donna nella Costituzione italiana tra principi formali e diritti sostanziali Art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Art. 29: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. Segue….. Art. 37: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”. segue Art. 51 (il secondo periodo è aggiunto con legge costituzionale n. 1 del 30 maggio 2003): “Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. Art. 117 (testo introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, sulla potestà legislativa di Stato e Regioni): “Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”. Alcuni dati sulla violenza alle donne (ricerca Eures, 2000-2011) Le vittime: una su 2 al Nord. Il 31% al Sud, il 19% al Centro Ma l’incidenza…:al Nord il 4,4% vittime per milione di donne residenti, contro una media paese di 4%; al Centro 4% vittime, al Sud 3,5%. Le giovani rischiano di più: sono giovani donne e madri di famiglia di età compresa tra i 25 e i 54 anni Il 71% dei casi l’assassino è un uomo con cui queste donne avevano o avevano avuto una relazione sentimentale. Le donne più a rischio sono quelle tra 18 e 24 anni con un indice di 7 vittime per milione La legge sul femminicidio (legge di conv. D.l. 93/2013) Relazione affettiva È il nuovo parametro su cui tarare aggravanti e misure di prevenzione. Rilevante sotto il profilo penale è da ora in poi la relazione tra due persone a prescindere da convivenza o vincolo matrimoniale (attuale o pregresso). Il codice si arricchisce di una nuova aggravante comune applicabile al maltrattamento in famiglia e a tutti i reati di violenza fisica commessi in danno o in presenza di minorenni o in danno di donne incinte. Quanto all'aggravante dello stalking commesso dal coniuge, viene meno la condizione che vi sia separazione legale o divorzio. Aggravanti specifiche, inoltre, sono previste nel caso di violenza sessuale contro donne in gravidanza o commessa dal coniuge (anche separato o divorziato) o da chi sia o sia stato legato da relazione affettiva. Ammonimento Il questore in presenza di percosse o lesioni (considerati 'reati sentinella’) può ammonire il responsabile aggiungendo anche la sospensione della patente da parte del prefetto. Si estende cioè alla violenza domestica una misura preventiva già prevista per lo stalking. Non sono ammesse segnalazioni anonime, ma è garantita la segretezza delle generalità del segnalante. L'ammonito deve essere informato dal questore sui centri di recupero e servizi sociali disponibili sul territorio. Querela a doppio binario Il dilemma revocabilità/irrevocabilità della querela nel reato di stalking è sciolto fissando una soglia di rischio: se si è in presenza di gravi minacce ripetute, ad esempio con armi, la querela diventa irrevocabile. Resta revocabile invece negli altri casi, ma la remissione può essere fatta solo in sede processuale davanti all'autorità giudiziaria, e ciò al fine di garantire (non certo di comprimere) la libera determinazione e consapevolezza della vittima. Arresto obbligatorio - Allontanamento urgente da casa In caso di flagranza, l'arresto sarà obbligatorio anche nei reati di maltrattamenti in famiglia e stalking. Al di fuori dell'arresto obbligatorio, la polizia giudiziaria se autorizzata dal Pm e se ricorre la flagranza di gravi reati (tra cui lesioni gravi, minaccia aggravata e violenze), può applicare la misura pre-cautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Braccialetto elettronico e intercettazioni Chi è allontanato dalla casa familiare potrà essere controllato attraverso il braccialetto elettronico o altri strumenti elettronici. Nel caso di atti persecutori, inoltre, sarà possibile ricorrere alle intercettazioni telefoniche. Obblighi di informazione A tutela della persona offesa scatta in sede processuale una serie di obblighi di comunicazione in linea con la direttiva europea sulla protezione delle vittime di reato. La persona offesa, ad esempio, dovrà essere informata della facoltà di nomina di un difensore e di tutto ciò che attiene alla applicazione o modifica di misure cautelari o coercitive nei confronti dell'imputato in reati di violenza alla persona.