1 Norme e tributi / Professionisti 35 Competenze. Confini «statali» nnento da varare a breve II settore agrario apre ai geometri ie e assicurazioni Guglielmo Saporito ise professionali Pensione media 29366 (*) 2029 3.917 7.753 2016(2030) 5260 42.765 2034 1.857 5L669 Sempre positivo 12.823 2027(2028;2031) 2020 51.669 18.272 2023(2032) 2024 6.427 n.d. 67.403 23312 2023 2024 8.000 4.036 18.972 4.035 3.164 39.520 8.754 2.044 imprende anche i farmacisti dipendenti; (***) media di tutti i fondi ti» ssono iche» 3 un problema di operanza ottenere risposte Paolo Saltarelli, presila Cassa ragionieri -. Il lon è un problema di cainto è vero che non vobndare una nuova asso; ma solo un coordinaè una questione di rap;itività». •terminarlo, secondo, i dti.è il fatto che DeTilla • vice, Antonio Pastore, lono più nei cda delle ri• ( :asse, awocatie dottoicrcialisti, e questo metliio la rappresentanza e ività della programmaulitica». De Tilla, com'è ••spinge le accuse al mit- tente e richiama le posizioni di chi prima di uscire ha chiesto un periodo di riflessione, «come hanno fatto notai, periti industriali e Inarcassa. Questo atteggiamento mostra che ci sono i margini per un confronto». Il presidente Adepp ci tiene a respingere anche le critiche sullo scarso coraggio riformatore, e i conseguenti rischi a lungo termine presenti in alcune Casse, evidenziato dall'analisi sul Sole 24 Ore di ieri. «Rispetto a quando siamo stati privatizzati - spiega - abbiamo cambiato il quadro e aumentato le riserve, e lo slancio riformatore non è mancato come mostrano i tanti progetti al vaglio dei ministeri». Sul passaggio al contributivo, però, il «no» è secco: «II retributivo a ripartizione garantisce le prestazioni di solidarietà verso chi ha redditi inferiori e non necessita di aggiornamenti continui». "' ^S^t^^SSS^SCS» G.Tr. sm Meno limiti alle competenze dei geometri, nel settore agrario e zootecnico: è la conseguenza di una pronuncia del Consiglio di Stato emessa sullo smaltimento dei liquami zootecnici in agricoltura. La pronuncia (30 dicembre 2008 n. 6610, Pres. Cossu, est. Maruotti) elimina un divieto posto dalla Provincia di Asti alle procedure di autorizzazione per lo smaltimento dei liquami zootecnici in agricoltura: l'ente locale infatti imponeva una relazione tecnica agronomica, redatta da un laureato in scienze agrarie forestali o da un perito agrario abilitato alla professione. La riserva di competenze è stata contestata dal Collegio dei geometri astigiano, in base alla circostanza che l'ordinamento e la tariffa dei geometri prevedono anche relazioni tecniche-agronomiche: Se la norma (RD. n. 274 deli929> prevede che i geometri gestiscano «lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative», un ente locale come la Provincia non può disciplinare in modo diverso le procedure di smaltimento liquami, selezionando quali professionisti siano abilitati a redigere le relazioni tecniche. Spetta al legislatore nazionale, infatti, specificare le competenze delle categorie professionali e individuare i casi di esercizio abusivo della professione. In altri termini, il confine tra le attività di geometra, perito agrario e dottore agronomo è delimitato dalle leggi professionali e non può essere stabilito dall'ente locale che deve ricevere la documentazione redatta dal professionista. La vittoria dei geometri, che sono riusciti a eliminare un divieto locale all'attività professionale in materia agraria, contiene quindi alcuni rischi, perché è in agguato il pericolo di un'attività professionale abusiva, cioè eccedente i limiti dì specifiche competenze (articolo 348 codice penale). Del resto, Ù rapporto tra periti agr ari, agronomi e geometri è incandescente da oltre dieci anni, quando una sentenza del Tar Toscana (463/1998) bocciò la tesi di una riserva ai tecnici del settore agrario di competenze per programmi di miglioramento agricolo ambientale. La Regione Toscana, con propria legge (64/1995) aveva generato un contenzioso a ruoli invertiti rispetto alla lite decisa nel 2008, ampliando la platea dei professionisti competenti in materia di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in zona LA SENTENZA . Il Consiglio di Stato elimina il divieto posto da una Provincia per redigere una relazione tecnica agronomica agricola. Su ricorso dell'Ordine dei dottori agronomi, il giudice amministrativo sottolineò tuttavia che i piani di miglioramento agricolo possono essere più o meno complessi, richiedendo l'intervento di professionisti laureati solo nei casi più complessi Non si può quindi, in generale, stabilire quale sia la figura professionale competente, né si può imporre con una norma regionale o con disposizioni attuative una scelta tra periti agrari, agronomi o geometri. Questi principi, del resto, trovano applicazione in vari settori interprofessionali, quando emergono attività miste e interdisciplinari (Corte costituzionale 345/1995), o quando ad attività protette si affiancano attività libere, come quelle che la Cassazione (sentenza 15530/2008) identifica con alcuni aspetti della consulenza aziendale. K