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Norme e tributi / Professionisti 35
Competenze. Confini «statali»
nnento da varare a breve
II settore agrario
apre ai geometri
ie e assicurazioni
Guglielmo Saporito
ise professionali
Pensione media
29366 (*)
2029
3.917
7.753
2016(2030)
5260
42.765
2034
1.857
5L669 Sempre positivo
12.823 2027(2028;2031)
2020
51.669
18.272
2023(2032)
2024
6.427
n.d.
67.403
23312
2023
2024
8.000
4.036
18.972
4.035
3.164
39.520
8.754
2.044
imprende anche i farmacisti dipendenti; (***) media di tutti i fondi
ti»
ssono
iche»
3 un problema di operanza ottenere risposte Paolo Saltarelli, presila Cassa ragionieri -. Il
lon è un problema di cainto è vero che non vobndare una nuova asso; ma solo un coordinaè una questione di rap;itività».
•terminarlo, secondo, i
dti.è il fatto che DeTilla
• vice, Antonio Pastore,
lono più nei cda delle ri• ( :asse, awocatie dottoicrcialisti, e questo metliio la rappresentanza e
ività della programmaulitica». De Tilla, com'è
••spinge le accuse al mit-
tente e richiama le posizioni di
chi prima di uscire ha chiesto un
periodo di riflessione, «come
hanno fatto notai, periti industriali e Inarcassa. Questo atteggiamento mostra che ci sono i
margini per un confronto».
Il presidente Adepp ci tiene a
respingere anche le critiche sullo scarso coraggio riformatore,
e i conseguenti rischi a lungo termine presenti in alcune Casse,
evidenziato dall'analisi sul Sole
24 Ore di ieri. «Rispetto a quando siamo stati privatizzati - spiega - abbiamo cambiato il quadro e aumentato le riserve, e lo
slancio riformatore non è mancato come mostrano i tanti progetti al vaglio dei ministeri». Sul
passaggio al contributivo, però,
il «no» è secco: «II retributivo a
ripartizione garantisce le prestazioni di solidarietà verso chi ha
redditi inferiori e non necessita
di aggiornamenti continui».
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G.Tr.
sm Meno limiti alle competenze dei geometri, nel settore
agrario e zootecnico: è la conseguenza di una pronuncia del
Consiglio di Stato emessa sullo smaltimento dei liquami zootecnici in agricoltura. La pronuncia (30 dicembre 2008 n.
6610, Pres. Cossu, est. Maruotti) elimina un divieto posto dalla Provincia di Asti alle procedure di autorizzazione per lo
smaltimento dei liquami zootecnici in agricoltura: l'ente locale infatti imponeva una relazione tecnica agronomica, redatta da un laureato in scienze
agrarie forestali o da un perito
agrario abilitato alla professione. La riserva di competenze è
stata contestata dal Collegio
dei geometri astigiano, in base
alla circostanza che l'ordinamento e la tariffa dei geometri
prevedono anche relazioni tecniche-agronomiche: Se la norma (RD. n. 274 deli929> prevede che i geometri gestiscano
«lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le
aziende e riparto della spesa
per opere consorziali relative», un ente locale come la Provincia non può disciplinare in
modo diverso le procedure di
smaltimento liquami, selezionando quali professionisti siano abilitati a redigere le relazioni tecniche. Spetta al legislatore nazionale, infatti, specificare le competenze delle categorie professionali e individuare i casi di esercizio abusivo della professione. In altri
termini, il confine tra le attività di geometra, perito agrario e
dottore agronomo è delimitato dalle leggi professionali e
non può essere stabilito
dall'ente locale che deve ricevere la documentazione redatta dal professionista.
La vittoria dei geometri, che
sono riusciti a eliminare un divieto locale all'attività professionale in materia agraria, contiene quindi alcuni rischi, perché è in agguato il pericolo di
un'attività professionale abusiva, cioè eccedente i limiti dì
specifiche competenze (articolo 348 codice penale). Del resto, Ù rapporto tra periti agr ari,
agronomi e geometri è incandescente da oltre dieci anni,
quando una sentenza del Tar
Toscana (463/1998) bocciò la
tesi di una riserva ai tecnici del
settore agrario di competenze
per programmi di miglioramento agricolo ambientale. La
Regione Toscana, con propria
legge (64/1995) aveva generato un contenzioso a ruoli invertiti rispetto alla lite decisa nel
2008, ampliando la platea dei
professionisti competenti in
materia di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in zona
LA SENTENZA
.
Il Consiglio di Stato
elimina il divieto
posto da una Provincia
per redigere una relazione
tecnica agronomica
agricola. Su ricorso dell'Ordine dei dottori agronomi, il giudice amministrativo sottolineò tuttavia che i piani di miglioramento agricolo possono
essere più o meno complessi,
richiedendo l'intervento di
professionisti laureati solo nei
casi più complessi Non si può
quindi, in generale, stabilire
quale sia la figura professionale competente, né si può imporre con una norma regionale o
con disposizioni attuative una
scelta tra periti agrari, agronomi o geometri. Questi principi,
del resto, trovano applicazione in vari settori interprofessionali, quando emergono attività miste e interdisciplinari
(Corte
costituzionale
345/1995), o quando ad attività
protette si affiancano attività libere, come quelle che la Cassazione (sentenza 15530/2008)
identifica con alcuni aspetti
della consulenza aziendale.
K
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