Come fare per … accedere ai servizi ‘l’invalidità civile e l’accompagnamento’ Dott. Claudio Zauli Dirigente U.O.C. Territoriale INPS di Genova ASSISTENZA SOCIALE Sicurezza sociale PREVIDENZA SOCIALE BENEFICENZA ASSISTENZA SOCIALE Il 1° comma dell’art. 38 della Costituzione riconosce che “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed all’assistenza sociale” INVALIDITA’ CIVILE legge 118 del 30 marzo 1971 e successive modificazioni LEGGE-QUADRO PER L’ASSISTENZA, L’INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLA PERSONA HANDICAPPATA Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ASSISTENZA SOCIALE INVALIDITA’ CIVILE a) PROVVIDENZE ECONOMICHE • assegno mensile • pensione • indennità varie (accompagnamento, comunicazione, di frequenza, speciale) b) PROVVIDENZE NON ECONOMICHE • agevolazioni nelle assunzioni (legge 68/99) • varie forme di assistenza sanitaria • agevolazioni per l’istruzione scolastica addestramento e qualificazione professionale • eliminazione e superamento delle barriere architettoniche LEGGE 104/92 • Assistenza, integrazione, diritti della persona handicappata PREVIDENZA SOCIALE Strumento diretto a prevenire e riparare i danni fisici ed economici dei lavoratori Si fonda su un complesso di istituti giuridici: LE ASSICURAZIONI SOCIALI • INPS • INAIL LE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI INTERESSE MEDICO LEGALE EROGATE DALL’INPS • • • • • • • • • • • • • Assegno ordinario di invalidità pensione ordinaria di inabilità assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa assegno privilegiato di invalidità pensione privilegiata di inabilità pensione ai superstiti pensione di vecchiaia (art. 1 c. 8 D.L. 503/92, invalidità 80%) assegno per il nucleo familiare assegni familiari e maggiorazione della pensione indennità di malattia cure termali prestazioni antitubercolari prestazioni per gli iscritti a fondi speciali La riforma dell'Invalidità civile art. 20 D.L. n. 78/2009 conv. nella Legge 102 del 3 agosto 2009 • Dal 1°gennaio 2010 il processo di accertamento sanitario di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità è cambiato radicalmente e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha assunto, sulla base di nuove norme di legge, un ruolo fondamentale nella gestione/controllo dell’intero processo, dall’acquisizione delle domande alle verifiche dei requisiti, fino alla concessione ed erogazione dei benefici economici. Le novità della riforma • • • • • • • • • la certificazione sanitaria, compilata in formato elettronico dai medici di famiglia abilitati, dà il via ad una nuova istanza di riconoscimento dello stato invalidante; alla domanda, compilata on line, viene abbinato il certificato precedentemente acquisito; completata la connessione tra i due moduli (certificato e sezione domanda), avviene l'inoltro telematico all'Inps, direttamente da parte del richiedente o per il tramite di un Patronato; in fase di accertamento sanitario, la composizione delle Commissioni Asl è integrata dalla presenza di un medico dell'Istituto; i verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione degli uffici amministrativi per gli adempimenti conseguenti; gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime dalla Commissione Sanitaria danno luogo all’immediata verifica dei requisiti socio economici, al fine di contenere al massimo i tempi di concessione; gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza sono soggetti a successiva verifica con riesame degli atti o eventuale disposizione di una nuova visita; la Commissione Medica Superiore effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e ha, comunque, facoltà di estrarre posizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti agli atti o con disposizione di nuova visita; l'Inps diventa unica controparte nell'ambito del contenzioso. Nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico, alle operazioni peritali dovrà obbligatoriamente presenziare un medico dell’Istituto. www.inps.it PER TIPOLOGIA DI UTENTE MEDICI CERTIFICATORI Tipologie attuali di certificato IL PIN GESTIONE CERTIFICATI COMPILAZIONE CERTIFICATO IL CERTIFICATO MEDICO IL CERTIFICATO MEDICO FUNZIONE “A” ATTESTATO DI TRASMISSIONE L’art. 2 della L. 118/71 definisce INVALIDI CIVILI - i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, se minori di anni 18 abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell’assistenza socio sanitaria e della concessione dell’indennità d’accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi dalla presente normativa gli invalidi di guerra, del lavoro, di servizio nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi V A L U T A Z IO N E M E D IC O -L E G A L E D E L G R A D O D I A U T O N O M IA N E L SO G G E T T O A N Z IA N O L egge 18/80 art. 1 (Indennità di accom pagnam ento) A i m utilati ed invalidi civili totalm ente inabili per affezioni fisiche o psichiche… . che si trovano nella im possibilità di deam bulare senza l'aiuto perm anente di un accom pagnatore o, non essendo in grado di com piere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua… D lgs 124/98 (A ssegno invalidità/P ensione inabilità) U ltra65 enni con difficoltà persistenti di grado : L ieve = 33,3% 66,6% M edio = 66,6% 99% G rave = 100% a svolgere i com piti e le funzioni proprie della sua età L egge 104/92 art. 3 com m a 3 (H andicap grave) Q ualora la m inorazione singola o plurim a abbia ridotto l'autonom ia personale, correlata all'età, in m odo da rendere necessario un intervento assistenziale perm anente, continuativo e globale della sfera individuale e in quella di relazione,… D.M. 05.02.1992 Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti Tabella delle percentuali di invalidità ordinata per apparati LINEE GUIDA VALUTATIVE COORDINAMENTO MEDICO LEGALE DIREZIONE GENERALE INPS TABELLA INDICATIVA DELLE PERCENTUALI DI INVALIDITA’ PER LE MENOMAZIONI E LE MALATTIE INVALIDANTI aggiornata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 102 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78” L’anziano e le demenze Aspetti clinici – classificazione Demenze Primarie: Alzheimer (AD), tipo Alzheimer (SDAT), Pick, Degenerazione lobo frontale (FLD), M. a corpi Lewy (LBD) Demenze vascolari (VaD): VaD corticale, VaD sottocorticale, arteriti immunologiche, Sindrome di Behcet. Demenze da Malattie neurodegenerative: Parkinson, degenerazione nigrostriatale, paralisi sopranucleare progressiva, Huntigton, degenerazioni spino-cerebellari, leucodistrofia metacromatica tipo adulto Sclerosi multipla Demenze trasmissibili: Creutzfeldt-Jakob, Kuru, AIDS, encefaliti virali, meningiti batteriche, leucoencefalite progressiva Neoplasie e masse intracraniche: tumori SNC, ematoma subdurale cronico, ascessi cerebrali Idrocefalo normoteso. Traumi: Demenze post traumatiche, Demenza pugilistica Demenze metaboliche: Ipo-Ipertiroidismo, malattie delle paratitoidi, Cushing, Insufficienza renale grave, Insufficienza epatica, demenza post anossica Demenze tossiche: farmaci, alcool, metalli pesanti, demenza dialitica Demenze carenziali: Sindrome di Wernicke-Korsakoff, Pellagra, deficit B12, deficit di folati Pseudodemenze Criteri e modalità di applicazione …Il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa generica (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 novembre 1988, n. 509). Una variazione in più, comunque non superiore a cinque punti percentuali, è possibile solo nel caso in cui l’infermità, tenuto conto della formazione tecnico-professionale del soggetto, incida significativamente sulla sua capacità lavorativa specifica e in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Analoga variazione ma disegno opposto, fino ad un massimo di 5 punti percentuali in meno, può essere per contro effettuata nel caso in cui l’infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa, specifica o attitudinale. Tali variazioni percentuali non possono ovviamente prescindere dall’espletamento di un’accurata anamnesi lavorativa ed attitudinale… …In relazione a quanto previsto dall’art. 2 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, nella valutazione complessiva delle minorazioni non sono da considerare le invalidità conseguenti ad infermità dipendenti da causa di guerra, servizio o lavoro, salvo il caso che concorrano a determinare una menomazione globale con diritto all’indennità di accompagnamento (c.d. pluriminorazioni eterogenee)… Criteri e modalità di applicazione Avvertenza Per la valutazione dei mutilati ed invalidi ultrasessantacinquenni, in relazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, del D.Lgs 29 aprile 1998, n. 124, resta ferma la criteriologia medico-legale che, per l’applicazione dell’articolo 2, comma 3 della Legge n. 118 del 1971, è contenuta nella Nota ministeriale n. 643, datata 27 luglio 1998 del Ministero della Sanità – Dipartimento della Prevenzione – Ufficio IV. Per la valutazione dei mutilati ed invalidi minori di anni 18 e che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, i quali abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, a domanda ed ai fini del collocamento lavorativo, trova applicazione la presente tabella d’invalidità per l’accertamento della riduzione della capacità lavorativa generica. Demenza La demenza è una sindrome clinica caratterizzata da perdita delle funzioni cognitive, tra le quali invariabilmente la memoria, di entità tale da interferire con le usuali attività sociali e lavorative del paziente. A prescindere dalla diverse classificazioni proposte, la Demenza di Alzheimer (50-60%) e la Vascolare (10-20%) rappresentano la gran parte dei casi osservati. La diagnosi e la stadiazione della demenza sono frutto di un processo che schematicamente può essere distinto in due fasi successive: • in presenza di sintomi indicativi di demenza, occorre in primo luogo valutare se coesistano delirium o depressione (al fine di dirimere una potenziale reversibilità) ed escludere la secondarietà rispetto a patologie e/o fattori esogeni potenzialmente trattabili o eliminabili; • Successivamente, se persistono sintomi indicativi, si effettuano test neuropsicologici, esami di neuroimaging e di laboratorio, atti a confermare o meno la diagnosi di Demenza e a stabilire il livello del correlato deficit cognitivo. La valutazione deve essere effettuata secondo classi funzionali dedotte dai dati del CDR Clinical Dementia Rating Scale (CDR) •prende in considerazione:1) memoria, 2) orientamento temporo-spaziale, 3) giudizio e astrazione, 4) attività sociali e lavorative, 5) vita domestica, interessi e hobby, 6) cura della propria persona. Per ciascun parametro esaminato si assegna un punteggio variabile tra 0 e 3 ( 0=normale; 0,5= dubbia compromissione; 1= compromissione lieve; 2= compromissione moderata; 3= compromissione severa ). La memoria è categoria primaria, tutte le altre essendo secondarie. • Se almeno tre categorie secondarie ottengono lo stesso punteggio della memoria, il CDR è uguale al punteggio conseguito per la sola memoria. • Se tre o più categorie secondarie ottengono un valore più alto o più basso della memoria, il punteggio del CDR corrisponde a quello ottenuto nella maggior parte delle categorie secondarie. • Qualora due categorie ottengono un valore inferiore e due superiore a quello della memoria, il CDR è quello della memoria. In caso di deficit cognitivo che non rispecchi i criteri definitori della demenza (demenza dubbia CDR 0.5) si applica in analogia la valutazione proposta per il deterioramento cognitivo lieve SAI (Mild Cognitive Impairment) Nell’ambito dei disturbi cognitivi ed in relazione all’applicazione di specifici test, il progetto Cronos -per il trattamento della Demenza di Alzheimer (DA)offre interessanti spunti medico legali, per cui in estrema sintesi si può sostenere che: 1) Gli ammessi al trattamento(con MMSE tra 14 e 26) sono soggetti affetti da DA lieve-moderata, per i quali la concessione della indennità di accompagnamento (IA) va valutata caso per caso 2) I non ammessi con MMSE < 14 la IA va concessa 3) In non ammessi con MMSE > 26 la IA va negata Per l’ammissione al progetto Cronos si utilizzano 2 tipi di test : a) l’MMSE per effettuare o confermare un sospetto diagnostico, attraverso la valutazione delle funzioni cognitive; b) le scale ADL e IADL per valutare i deficit funzionali ASL 3 GENOVESE. U.O. Recupero e Rieducazione Funzionale, La Colletta Arenzano Grazie per l’attenzione ! Dr. Claudio Zauli INPS Genova Via D’Annunzio 80 tel 0105382225 mail [email protected]