Come fare per … accedere ai servizi
‘l’invalidità civile e
l’accompagnamento’
Dott. Claudio Zauli
Dirigente U.O.C. Territoriale
INPS di Genova
ASSISTENZA SOCIALE
Sicurezza sociale
PREVIDENZA SOCIALE
BENEFICENZA
ASSISTENZA SOCIALE
Il 1° comma dell’art. 38 della Costituzione riconosce che
“ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento ed all’assistenza sociale”
INVALIDITA’ CIVILE
legge 118 del 30 marzo 1971 e successive modificazioni
LEGGE-QUADRO PER L’ASSISTENZA, L’INTEGRAZIONE
SOCIALE E I DIRITTI DELLA PERSONA HANDICAPPATA
Legge 5 febbraio 1992, n. 104
ASSISTENZA SOCIALE
INVALIDITA’ CIVILE
a) PROVVIDENZE ECONOMICHE
• assegno mensile
• pensione
• indennità varie (accompagnamento, comunicazione, di
frequenza, speciale)
b) PROVVIDENZE NON ECONOMICHE
• agevolazioni nelle assunzioni (legge 68/99)
• varie forme di assistenza sanitaria
• agevolazioni per l’istruzione scolastica addestramento e
qualificazione professionale
• eliminazione e superamento delle barriere architettoniche
LEGGE 104/92
• Assistenza, integrazione, diritti della persona handicappata
PREVIDENZA SOCIALE
Strumento diretto a prevenire e riparare i danni
fisici ed economici dei lavoratori
Si fonda su un complesso di istituti giuridici:
LE ASSICURAZIONI SOCIALI
• INPS
• INAIL
LE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI
INTERESSE MEDICO LEGALE EROGATE
DALL’INPS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Assegno ordinario di invalidità
pensione ordinaria di inabilità
assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa
assegno privilegiato di invalidità
pensione privilegiata di inabilità
pensione ai superstiti
pensione di vecchiaia (art. 1 c. 8 D.L. 503/92, invalidità 80%)
assegno per il nucleo familiare
assegni familiari e maggiorazione della pensione
indennità di malattia
cure termali
prestazioni antitubercolari
prestazioni per gli iscritti a fondi speciali
La riforma dell'Invalidità civile
art. 20 D.L. n. 78/2009 conv. nella Legge 102 del 3 agosto 2009
• Dal 1°gennaio 2010 il processo di accertamento
sanitario di invalidità, cecità, sordità, handicap e
disabilità è cambiato radicalmente e l’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale ha assunto, sulla base di nuove
norme di legge, un ruolo fondamentale nella
gestione/controllo dell’intero processo, dall’acquisizione
delle domande alle verifiche dei requisiti, fino alla
concessione ed erogazione dei benefici economici.
Le novità della riforma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
la certificazione sanitaria, compilata in formato elettronico dai medici di famiglia abilitati, dà il via
ad una nuova istanza di riconoscimento dello stato invalidante;
alla domanda, compilata on line, viene abbinato il certificato precedentemente acquisito;
completata la connessione tra i due moduli (certificato e sezione domanda), avviene l'inoltro
telematico
all'Inps, direttamente da parte del richiedente o per il tramite di un Patronato;
in fase di accertamento sanitario, la composizione delle Commissioni Asl è integrata dalla
presenza di un medico dell'Istituto;
i verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione degli uffici amministrativi per gli
adempimenti conseguenti;
gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime dalla Commissione Sanitaria danno luogo
all’immediata verifica dei requisiti socio economici, al fine di contenere al massimo i tempi di
concessione;
gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza sono soggetti a successiva verifica
con riesame degli atti o eventuale disposizione di una nuova visita;
la Commissione Medica Superiore effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e ha,
comunque, facoltà di estrarre posizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti agli atti o con
disposizione di nuova visita;
l'Inps diventa unica controparte nell'ambito del contenzioso. Nel caso in cui il giudice nomini un
consulente tecnico, alle operazioni peritali dovrà obbligatoriamente presenziare un medico
dell’Istituto.
www.inps.it
PER TIPOLOGIA DI UTENTE
MEDICI
CERTIFICATORI
Tipologie attuali di certificato
IL PIN
GESTIONE
CERTIFICATI
COMPILAZIONE
CERTIFICATO
IL CERTIFICATO
MEDICO
IL
CERTIFICATO
MEDICO
FUNZIONE “A”
ATTESTATO DI TRASMISSIONE
L’art. 2 della L. 118/71 definisce
INVALIDI CIVILI - i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite,
anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per
oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali
derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una
riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo,
se minori di anni 18 abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e
le funzioni proprie della loro età.
Ai soli fini dell’assistenza socio sanitaria e della concessione
dell’indennità d’accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi
i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistente
a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Sono esclusi dalla presente normativa gli invalidi di guerra, del lavoro,
di servizio nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi
V A L U T A Z IO N E M E D IC O -L E G A L E D E L G R A D O D I
A U T O N O M IA N E L SO G G E T T O A N Z IA N O
L egge 18/80 art. 1 (Indennità di accom pagnam ento)
A i m utilati ed invalidi civili totalm ente inabili per affezioni fisiche
o psichiche… . che si trovano nella im possibilità di deam bulare
senza l'aiuto perm anente di un accom pagnatore o, non essendo in
grado di com piere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di
un'assistenza continua…
D lgs 124/98 (A ssegno invalidità/P ensione inabilità)
U ltra65 enni con difficoltà persistenti di grado :
L ieve = 33,3% 66,6%
M edio = 66,6% 99%
G rave = 100%
a svolgere i com piti e le funzioni proprie della sua età
L egge 104/92 art. 3 com m a 3 (H andicap grave)
Q ualora la m inorazione singola o plurim a abbia ridotto
l'autonom ia personale, correlata all'età, in m odo da rendere
necessario un intervento assistenziale perm anente, continuativo e
globale della sfera individuale e in quella di relazione,…
D.M. 05.02.1992
Approvazione della nuova tabella
indicativa delle percentuali d’invalidità
per le minorazioni e malattie invalidanti
Tabella delle percentuali di invalidità
ordinata per apparati
LINEE GUIDA VALUTATIVE
COORDINAMENTO MEDICO
LEGALE
DIREZIONE GENERALE INPS
TABELLA INDICATIVA DELLE
PERCENTUALI DI INVALIDITA’
PER LE MENOMAZIONI E LE
MALATTIE INVALIDANTI
aggiornata ai sensi della legge 3 agosto
2009, n. 102 "conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78”
L’anziano e le demenze
Aspetti clinici – classificazione
Demenze Primarie: Alzheimer (AD), tipo Alzheimer (SDAT), Pick, Degenerazione lobo
frontale (FLD),
M. a corpi Lewy (LBD)
Demenze vascolari (VaD): VaD corticale, VaD sottocorticale, arteriti immunologiche,
Sindrome di Behcet.
Demenze da Malattie neurodegenerative: Parkinson, degenerazione nigrostriatale,
paralisi sopranucleare progressiva, Huntigton, degenerazioni spino-cerebellari,
leucodistrofia metacromatica tipo adulto
Sclerosi multipla
Demenze trasmissibili: Creutzfeldt-Jakob, Kuru, AIDS, encefaliti virali, meningiti batteriche,
leucoencefalite progressiva
Neoplasie e masse intracraniche: tumori SNC, ematoma subdurale cronico, ascessi
cerebrali
Idrocefalo normoteso.
Traumi: Demenze post traumatiche, Demenza pugilistica
Demenze metaboliche: Ipo-Ipertiroidismo, malattie delle paratitoidi, Cushing, Insufficienza
renale grave, Insufficienza epatica, demenza post anossica
Demenze tossiche: farmaci, alcool, metalli pesanti, demenza dialitica
Demenze carenziali: Sindrome di Wernicke-Korsakoff, Pellagra, deficit B12, deficit di folati
Pseudodemenze
Criteri e modalità di applicazione
…Il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa generica (art.
1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 novembre 1988, n. 509). Una variazione in
più, comunque non superiore a cinque punti percentuali, è possibile solo nel caso
in cui l’infermità, tenuto conto della formazione tecnico-professionale del soggetto,
incida significativamente sulla sua capacità lavorativa specifica e in occupazioni
confacenti alle sue attitudini. Analoga variazione ma disegno opposto, fino ad un
massimo di 5 punti percentuali in meno, può essere per contro effettuata nel caso
in cui l’infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa, specifica o
attitudinale. Tali variazioni percentuali non possono ovviamente prescindere
dall’espletamento di un’accurata anamnesi lavorativa ed attitudinale…
…In relazione a quanto previsto dall’art. 2 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, nella
valutazione complessiva delle minorazioni non sono da considerare le invalidità
conseguenti ad infermità dipendenti da causa di guerra, servizio o lavoro, salvo il
caso che concorrano a determinare una menomazione globale con diritto
all’indennità di accompagnamento (c.d. pluriminorazioni eterogenee)…
Criteri e modalità di applicazione
Avvertenza
Per la valutazione dei mutilati ed invalidi ultrasessantacinquenni,
in relazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, del D.Lgs 29
aprile 1998, n. 124, resta ferma la criteriologia medico-legale che, per
l’applicazione dell’articolo 2, comma 3 della Legge n. 118 del 1971, è
contenuta nella Nota ministeriale n. 643, datata 27 luglio 1998 del
Ministero della Sanità – Dipartimento della Prevenzione – Ufficio IV.
Per la valutazione dei mutilati ed invalidi minori di anni 18 e che
abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, i quali abbiano difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, a
domanda ed ai fini del collocamento lavorativo, trova applicazione la
presente tabella d’invalidità per l’accertamento della riduzione della
capacità lavorativa generica.
Demenza
La demenza è una sindrome clinica caratterizzata da perdita delle funzioni cognitive, tra
le quali invariabilmente la memoria, di entità tale da interferire con le usuali attività
sociali e lavorative del paziente.
A prescindere dalla diverse classificazioni proposte, la Demenza di Alzheimer (50-60%) e
la
Vascolare (10-20%) rappresentano la gran parte dei casi osservati.
La diagnosi e la stadiazione della demenza sono frutto di un processo che
schematicamente può essere distinto in due fasi successive:
• in presenza di sintomi indicativi di demenza, occorre in primo luogo valutare se
coesistano delirium o depressione (al fine di dirimere una potenziale reversibilità) ed
escludere la secondarietà rispetto a patologie e/o fattori esogeni potenzialmente
trattabili o eliminabili;
• Successivamente, se persistono sintomi indicativi, si effettuano test neuropsicologici,
esami di neuroimaging e di laboratorio, atti a confermare o meno la diagnosi di Demenza
e a stabilire il livello del correlato deficit cognitivo.
La valutazione deve essere effettuata secondo classi funzionali dedotte dai dati del CDR
Clinical Dementia Rating Scale (CDR)
•prende in considerazione:1) memoria, 2) orientamento temporo-spaziale, 3)
giudizio e astrazione, 4) attività sociali e lavorative, 5) vita domestica,
interessi e hobby, 6) cura della propria persona. Per ciascun parametro
esaminato si assegna un punteggio variabile tra 0 e 3 ( 0=normale; 0,5=
dubbia compromissione; 1= compromissione lieve; 2= compromissione
moderata; 3= compromissione severa ). La memoria è categoria primaria,
tutte le altre essendo secondarie.
• Se almeno tre categorie secondarie ottengono lo stesso punteggio della
memoria, il CDR è uguale al punteggio conseguito per la sola memoria.
• Se tre o più categorie secondarie ottengono un valore più alto o più basso
della memoria, il punteggio del CDR corrisponde a quello ottenuto nella
maggior parte delle categorie secondarie.
• Qualora due categorie ottengono un valore inferiore e due superiore a quello
della memoria, il CDR è quello della memoria.
In caso di deficit cognitivo che non rispecchi i criteri definitori della demenza
(demenza dubbia CDR 0.5) si applica in analogia la valutazione proposta
per il deterioramento cognitivo lieve SAI (Mild Cognitive Impairment)
Nell’ambito dei disturbi cognitivi ed in relazione all’applicazione di specifici
test, il progetto Cronos -per il trattamento della Demenza di Alzheimer (DA)offre interessanti spunti medico legali, per cui in estrema sintesi si può
sostenere che:
1) Gli ammessi al trattamento(con MMSE tra 14 e 26) sono soggetti affetti da
DA lieve-moderata, per i quali la concessione della indennità di
accompagnamento (IA) va valutata caso per caso
2) I non ammessi con MMSE < 14 la IA va concessa
3) In non ammessi con MMSE > 26 la IA va negata
Per l’ammissione al progetto Cronos si utilizzano 2 tipi di test :
a) l’MMSE per effettuare o confermare un sospetto diagnostico, attraverso
la valutazione delle funzioni cognitive;
b) le scale ADL e IADL per valutare i deficit funzionali
ASL 3 GENOVESE. U.O. Recupero e Rieducazione
Funzionale, La Colletta Arenzano
Grazie per
l’attenzione !
Dr. Claudio Zauli INPS Genova Via D’Annunzio 80
tel 0105382225
mail [email protected]
Scarica

L`invalidità civile e l`accompagnamento