ing. Domenico Mannelli
Tutela sicurezza
e salute
L’evoluzione del
quadro normativo
LE FONTI
2008
2/60
FONTI INTERNAZIONALI
Sono
quelle che discendono dalle organizzazioni
riconosciute in campo internazionale quali l’OIL,
l’organizzazione internazionale del lavoro.
Hanno valore come raccomandazioni o come valori di
riferimento.
2008
3/60
FONTI COMUNITARIE
Sono rappresentate dalle direttive comunitarie, le quali,
dopo un periodo di transizione, diventano obbligatorie
anche in caso di non recepimento
2008
4/60
FONTI NEGOZIALI
le fonti normative negoziali sono rappresentate
dai contratti collettivi di lavoro e dai
regolamenti aziendali.
2008
5/60
FONTI STATALI
LE
FONTI DI ORIGINE STATALE SONO
RAPPRESENTATE DALLE NORME GIURIDICHE IN
VIGORE PUBBLICATE SULLA GAZZETTA
UFFICIALE O EMANATE DA UFFICI PUBBLICI.
TALI FONTI NON HANNO TUTTE LO STESSO
VALORE, TANTO CHE SE ALCUNE DI ESSE
ENTRANO IN CONTRASTO (COSA NON RARA)
OCCORRE PRESTARE ATTENZIONE AD
OTTEMPERARE A QUELLE DI MAGGIOR VALORE.
2008
6/60
La legge e gli altri atti aventi forza e valore
di legge
La legge rappresenta l'atto normale o ordinario del
Parlamento.
La funzione legislativa, inoltre, pur spettando al
Parlamento, può anche essere esercitata dal Governo.
Può infatti essere delegata al Governo (decreti
legislativi), oppure può direttamente essere esercitata
dal Governo, in casi straordinari di necessità ed
urgenza, chiedendosi però, a pena di inesistenza
sopravvenuta dell'atto, la conversione in legge entro
sessanta giorni (decreti legge).
2008
7/60
Leggi regionali
L'art. 117 della Costituzione, nella sua nuova
formulazione, individua tre tipi di competenza
legislativa:
la competenza esclusiva dello Stato;
la competenza ripartita tra Stato e Regioni
(entrambe, nelle materie espressamente indicate);
la competenza esclusiva delle Regioni, in tutte le
materie non enumerate.
2008
8/60
Contratti collettivi
I contratti collettivi di lavoro, in base alla
previsione dell'art. 39 della Costituzione,
avrebbero dovuto costituire una fonte del diritto
«ibrida», presentando, per la loro formazione, il
corpo del contratto e, per la loro efficacia erga
omnes, l'anima della legge. Ma l'art. 39, che è
norma autorizzativa e non obbligante, non è stato
attuato.
Ai contratti collettivi viene perciò riconosciuta, in via
generale, nel nostro ordinamento, soltanto
un'efficacia inter partes, derogata soltanto
laddove, in via transitoria, siano stati recepiti in
decreti legislativi, oppure vengano utilizzati dal
giudice per determinare un minimo normativo ex
art. 36 Costituzione.
2008
9/60
La gerarchia delle fonti
I rapporti tra le fonti, considerati in base alla loro posizione
sistematica, possono essere:
di gerarchia;
di competenza,
di cronologia.
Il rapporto di competenza attiene ad una situazione di distribuzione
orizzontale delle fonti, che si ha in ipotesi di pluralità di processi di
integrazione politica (si pensi, per l'ordinamento italiano, ai
processi europeo, statale e regionale).
Il criterio cronologico,secondo il quale la legge successiva abroga la
legge precedente che risulta in contrasto,qualora vi sia
contraddizione tra fonti omogenee (pari grado gerarchico,uguale
competenza):
2008
10/60
LA PIRAMIDE NORMATIVA
LEGGI (Statali e regionali)
DECRETI LEGGE
DECRETI LEGISLATIVI
ATTI
DI
LEGISLAZIONE
PRIMARIA
COSTITUZIONE – LEGGI COSTITUZIONALI
CODICE PENALE CODICE CIVILE
DPCM
DECRETO INTEMINISTERIALE
DECRETO MINISTRO
ATTI
DI
LEGISLAZIONE
SECONDARIA
DPR
DECRETI DIRETTORIALI
2008
Il rapporto di gerarchia,, si sostanzia nella legalità (ossia non
contraddizione dell'atto sublegislativo nei confronti della legge) e
nella costituzionalità (anch'essa consistente soprattutto nella non
contraddizione).
ATTI
DI
INTERPRETAZIONE
QUALIFICATA
CIRCOLARI
11/60
Nel CODICE PENALE vengono evidenziati i reati in
materia di sicurezza del lavoro a carico
dell’imprenditore
2008
12/60
Art. 437:
“Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul
lavoro.”
“Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a
prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove e li
danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto
deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10
anni.”
Art. 451:
"Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul
lavoro."
"Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende
inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un
incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul
lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da
€ 103,29 a € 516,46."
2008
13/60
DOLO E COLPA
DOLO: un delitto è doloso quando emerge la volontà e la
consapevolezza del soggetto di venire meno all’obbligo
imposto dalla legge.
COLPA: un delitto è colposo quando non è frutto di
una chiara volontà di trasgredire all’obbligo imposto
dalla legge, ma è frutto di imperizia, negligenza,
imprudenza, inosservanza delle leggi e dei
regolamenti.
2008
14/60
(Omicidio colposo. art. 589 c.p.) modificato da
legge 21 febbraio 2006, n. 102,
Chiunque cagiona per colpa la morte di una
persona è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni. Se il fatto è commesso con la
violazione delle norme sulla disciplina ..... per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è
della reclusione da due a cinque anni. Nel caso
di morte di più persone, ovvero di morte di una
o più persone e di lesioni di una o più persone,
si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la
più grave delle violazioni commesse aumentata
fino al triplo, ma la pena non può superare gli
anni 12.
2008
15/60
(Lesioni personali colpose. art. 590 c.p.)modificato da
legge 21 febbraio 2006, n. 102,
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione
personale è punito .. Se la lesione è grave la pena è
della reclusione ..; se è gravissima, ... Se i fatti di cui
al precedente capoverso sono commessi con la violazione
delle norme sulla disciplina ..... per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della
reclusione da tre a 12 mesi o della multa da € 500 a €
2000. ; e la pena per lesioni gravissime è della
reclusione da uno a tre anni.
2008
16/60
(Lesioni personali colpose. art. 590
c.p.)modificato da legge 21 febbraio 2006, n.
102,
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata
fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli
anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa
salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso,
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del
lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
(assenza dal lavoro > 40 gg art 583)
2008
17/60
l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro
2008
18/60
LA COSTITUZIONE
Art. 2 “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità”
Art. 32: “La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività”
Art. 35: “ La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni”
Art. 41: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana”
2008
19/60
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 607
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
Titolo I
Disposizioni generali
Titolo II
Ambienti, posti di lavoro e di passaggio
Titolo III
Norme generali di protezione delle
macchine
Titolo IV
Norme particolari di protezione per
determinate macchine
Titolo IV
Norme particolari di protezione per
determinate macchine
Titolo V
Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di
trasporto ed immagazzinamento
Titolo VI
Impianti ed apparecchi vari
Titolo VII
Impianti, macchine ed apparecchi vari
Titolo VIII
Materie o prodotti pericolosi o nocivi
Titolo IX
Manutenzioni e riparazioni
Titolo X
Mezzi personali di protezione e soccorsi
d’urgenza
Titolo XI
Norme penali
Titolo XII
Commissione consultiva permanente per la
2008 prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro
20/60
Era un insieme di norme tecniche per la
prevenzione nei cantieri edili.
2008
21/60
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI (art. 1 - 4)
TITOLO II
DPR 303/56
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE
INDUSTRIALI E COMMERCIALI
(art. 5 - 48)
TITOLO III
NORME GENERALI
PER L’IGIENE DEL
LAVORO
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE
AGRICOLE (art.49 - 57)
TITOLO IV
NORME PENALI (art. 58 - 60)
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (art. 60 - 70)
2008
22/60
Normativa sulla assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali
INAIL è l'acronimo dell' Istituto Nazionale per
l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro..
L'assicurazione all'INAIL è obbligatoria: se ricorrono le
condizioni di legge i datori di lavoro debbono versare
annualmente una quota.
. Con il versamento del premio assicurativo l'INAIL si assume
l'onere economico derivante dagli infortuni sul lavoro e dalle
malattie professionali che possano colpire i dipendenti e
tutte le altre figure equiparate, soggette all'obbligo
assicurativo, sia per quanto riguarda l'inabilità temporanea
assoluta (cioè il periodo di astensione dal lavoro) sia
l'eventuale invalidità permanente residuata.
Anche se il datore di lavoro (tenuto per legge) non procede al
versamento dei premi di assicurazione, però, il dipendente ha
accesso alla tutela (principio della automaticità delle
prestazioni). Il pagamento del premio esonera in genere dalla
responsabilità civile il datore di lavoro, tenuto a risponderne
solo in caso di colpa riconosciuta con sentenza definitiva del
2008 giudice.
23/60
DPR 30 giugno 1960, n. 1124 Oggetto:Testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali
Assicuratore: Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie
Professionali (INAIL), ente pubblico sottoposto
alla vigilanza del Ministero del Lavoro, del
Tesoro e della Sanità, gestore
dell’Assicurazione obbligatoria
Assicurante: Tutti i titolari di un rapporto di lavoro
pubblici e Privati, responsabili dell’integrità
fisica dei prestatori d’opera. Lavoratori
autonomi in attività soggette a rischio
Assicurato: Tutti coloro che prestano la propria
attività alle dipendenze o sotto la direzione
altrui in modo permanente o avventizio, con
qualunque forma di retribuzione o che ha
accesso ad ambienti lavorativi dove esiste un
rischio di danno
2008
24/60
GLI ASSICURATI
Non tutti i lavoratori sono compresi nell’assicurazione
Nel DPR 1124 vi è un elenco di lavorazioni o di
caratteristiche del lavoratore che rendono
operativa l’assicurazione
2008
25/60
Prestazioni assicurazione
Le prestazioni oggetto dell’assicurazione sono
rappresentate:
 dall’indennità per inabilità temporanea assoluta
 dalla rendita per inabilità permanente assoluta o
parziale (nel caso in cui in seguito ad infortunio
residui una inabilità superiore al 6% )
 dalla rendita ai superstiti
 dall’assegno per l’assistenza personale
continuativa
 dalla fornitura di protesi
2008
26/60
Statuto dei Lavoratori, emanato con la legge
n. 300 del 20 maggio 1970
Il testo dello Statuto si divide in
un titolo dedicato al rispetto della dignità del
lavoratore,
due titoli dedicati alla libertà ed all'attività
sindacali,
un titolo sul collocamento
uno sulle disposizioni transitorie
2008
27/60
Statuto dei Lavoratori, emanato con la
legge n. 300 del 20 maggio 1970
L'attività lavorativa, l'apporto operativo del lavoratore, è
svincolata da alcune forme di controllo quali, ad esempio:
 divieto, per il datore di lavoro, di assegnare del personale
di vigilanza al controllo dell'attività lavorativa dei
lavoratori (secondo l'art.3 tale personale di vigilanza può
esercitare esclusivamente la vigilanza sul patrimonio
aziendale)
 divieto d'uso di impianti audiovisivi (art.4) e di altre
apparecchiature per finalità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori.
2008
28/60
Statuto dei Lavoratori, emanato con la
legge n. 300 del 20 maggio 1970
Anche le visite personali di controllo sul lavoratore (l‘art.6),
ovvero le perquisizioni all'uscita del turno (principalmente
effettuate per verificare che il lavoratore non si sia
appropriato di beni prodotti o di altro materiale di
proprietà dell'azienda), sono sottoposte a limitazioni di
dettagliata rigorosità.
Al fine di limitare inoltre impropri eccessi del datore di
lavoro, eventualmente risultanti in indebite pressioni, sono
vietati accertamenti diretti da parte del datore di lavoro
sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio
del lavoratore dipendente, delegando agli enti pubblici
competenti tali accertamenti (art.5 visita fiscale)
2008
29/60
Statuto dei Lavoratori, emanato con la legge
n. 300 del 20 maggio 1970
Art. 9 Tutela della salute e dell'integrità fisica.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze,
hanno diritto di controllare l'applicazione
delle norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali e di
promuovere la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di tutte le misure idonee a
tutelare la loro salute e la loro integrità
fisica.
2008
30/60
Le direttive sono norme della comunità europea
pubblicare sulla GUCE e diventano sicuramente
obbligatorie quando vengono recepite nella GURI
2008
31/60
2008
32/60
2008
33/60
2008
34/60
2008
35/60
INTRODUCE L’OBBLIGO DELLA
DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA’ PER GLI
IMPIANTI
2008
36/60
2008
37/60
LA FILOSOFIA DEL D.LGS n. 626/94
La filosofia del nuovo sistema di
prevenzione è fondata sul
PRINCIPIO DELL’AUTOTUTELA
(art. 5: …”ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue
azioni o omissioni.”)
Al lavoratore è richiesto di eseguire non solo quanto altri (D.L.
o dirigente) hanno stabilito, ma di contribuire all’adempimento di
tutti gli obblighi imposti dalla normativa sulla sicurezza del
lavoro.
2008
38/60
La legge 123 del 3 agosto 2007 dà delega al
governo di emanare un testo unico sulla
sicurezza.
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Lo schema
TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
CAPO II
SISTEMA
ISTITUZIONALE
TITOLO II
Luoghi di lavoro
TITOLO III
Uso delle attrezzature
di lavoro e dei dispositivi di
Protezione individuale
TITOLO IV: Cantieri
temporanei o mobili
Titolo VIII
Agenti Fisici
Titolo IX
Sostanze pericolose
Titolo X
Esposizione ad Agenti
biologici
CAPO III
GESTIONE DELLA
PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI
LAVORO
TITOLO V
Segnaletica di salute e
sicurezza sul lavoro
Protezione atmosfere
esplosive
CAPO IV
DISPOSIZIONI PENALI
TITOLO VI:
Movimentazione Manuale dei
Carichi
Titolo XII
Disposizioni diverse in
materia penale
TITOLO VII
Attrezzature munite
di Video Terminale
Titolo XI
Allegati dal I al LI
Articolo 299
Esercizio di fatto di poteri direttivi
Le posizioni di garanzia (garantire condizioni di lavoro
sicure ndr) relative al D.L., dirigente e preposto
gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di
regolare investitura, eserciti in concreto i poteri
giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi
definiti.
2009
41/60
Articolo 60 - Sanzioni per il datore di lavoro e il
dirigente
Per una serie di violazioni il datore di lavoro è punito
con l’arresto da quattro a otto mesi o con
l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro mentre in
alcuni tipi aziende si applica solo la pena
dell’arresto da sei mesi a un anno e sei mesi.
VEDIAMO QUALI
SONO LE VIOLAZIONI
DI CUI SI PARLA
2009
42/60
Omissioni articolo 60, comma 2 (sola pena
dell’arresto in caso di aziende particolari)
 omessa valutazione del rischio e redazione del documento,
 redazione del DVR senza relazione di valutazione,
 omessa indicazione delle misure di prevenzione e protezione
e DPI,
 omessa individuazione delle procedure per l’attuazione delle
misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione
aziendale che vi debbono provvedere , a cui devono essere
assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate
competenze e poteri,
 omessa individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una
riconosciuta capacità professionale , specifica esperienza,
adeguata formazione e addestramento,
 omessa nomina RSPP
2009
segue
43/60
Aziende con omissioni articolo 60, comma 2
(sola pena dell’arresto)
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive
modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai
sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con
oltre 50 lavoratori.
2009
segue
44/60
Aziende con omissioni articolo 60, comma 2
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono
i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo
268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di
manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica
di amianto;
2009
segue
45/60
Aziende con omissioni articolo 60, comma 2
c) per le attività disciplinate dal titolo IV (cantieri
temporanei o mobili) caratterizzate dalla
compresenza di piu' imprese e la cui entita'
presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uominigiorno.
2009
46/60
Art. 60.
Esercizio dei diritti della persona offesa
2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei
familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno
facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della
persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del
codice di procedura penale, con riferimento ai
reati commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato
una malattia professionale.
2009
47/60
Articolo 304
Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1960, n. 607,
il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1956, n. 164,
il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64,
il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493,
il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
2009
48/60
D.P.R. 303/56
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Capo
II - Applicazione delle norme.
Art. 64. Ispezioni.
1. Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi
momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative
dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale
occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti
ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai
dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che
ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in
esse comprese quelle sui processi di lavorazione.
2. Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione,
presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della
documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a
cause lavorative o presunte tali.
3. Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i
processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali
vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.
2009
49/60
Entrata in vigore
Articolo 306
Disposizioni finali
3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV (campi
elettromagnetici) entrano in vigore alla data
fissata dal primo comma dell'articolo 13,
paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE (30
aprile 2008) ; le disposizioni di cui al capo V del
medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile
2010 (radiazioni ottiche artificiali) .
2009
50/60
Gli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 PROROGATI (che
entreranno in vigore il 16 maggio 2009) sono i seguenti:
1) Valutazione dei rischi (e relative sanzioni), "SOLO" in
riferimento ai "rischi Stress lavoro-correlati" (art. 28,
comma 1, D.Lgs. 81/2008)
2) "Data certa" del Documento di valutazione dei rischi (art. 28,
comma 2, D.Lgs. 81/2008)
3) Invio all'INAIL e all'IPSEMA dei dati relativi agli infortuni
superiori ad 1 giorno (art. 18, comma 1, lettera r, D.Lgs.
81/2008)
4) Divieto delle visite mediche "preassuntive" (art. 41, comma 3,
lettera a, D.Lgs. 81/2008).
2009
51/60
Legislazione categoriale
LEGGE 1204/71 "TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI"
Art. 4 E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del
parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto (4).
L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi
dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono
occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di
gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali.
2008
52/60
Legislazione categoriale
DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 345 Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa
alla protezione dei giovani sul lavoro. (Pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 8 ottobre
1999)
LEGGE ORDINARIA DEL PARLAMENTO n. 977
del 17 ottobre 1967 - Tutela del lavoro dei
bambini e degli adolescenti. (pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale n. 276 del 6 novembre 1967)
2008
53/60
D. Lgs 4 agosto 1999 n 345
DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 345)
Art. 3
1. L'articolo 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 1. - 1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di
seguito indicati ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di
lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che e'
ancora soggetto all'obbligo scolastico;
b) adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e
che non e' più soggetto all'obbligo scolastico;
c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore e' al lavoro, a
disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o
delle sue funzioni;
d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di
lavoro.".
2008
54/60
D. Lgs 4 agosto 1999 n 345
Art. 8
1. L'articolo 7 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 7. - 1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni
modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione
dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, con particolare riguardo a:
a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di
consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in
relazione all'eta';
b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e
fisici;
d) movimentazione manuale dei carichi;
e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature
di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e
strumenti;
f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e
della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.
2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo
n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potestà 55/60
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genitoriale.".
D. Lgs 4 agosto 1999 n 345
all. I Lavori vietati
Agenti fisici
Agenti biologici
Agenti chimici
Processi e lavori a maggior rischio
Lavoro notturno
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.
Le norme tecniche
Norma europea (EN- ETSI - CEN) : Norma approvata dal comitato europeo
di normalizzazione (CEN) o dal comitato europeo di normalizzazione
elettrotecnica (CENELEC) in quanto norma europea (EN) ovvero
dall’Istituto europeo delle norme per le telecomunicazioni (ETSI) in
quanto norme europee per le comunicazioni (ETS).
Norma armonizzata (EN) : norma europea pubblicata sulla GUCE e recepita
come norma nazionale sulla GURI. Le norme possono essere :
 di tipo A se trattano principi generali di sicurezza e di progettazione
applicabili a tutte le macchine;
 di tipo B se possono esser utilizzate per una vasta tipologia di
macchine;
 di tipo C se indicano i requisiti di sicurezza di particolari tipi di
macchine.
Norma internazionale (ISO): norma approvata da organismi d’unificazione
internazionale.
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I tipi di norme tecniche italiane
Norma nazionale (UNI): norma approvata da un
organismo di normalizzazione nazionale
riconosciuto (UNI)
Norma nazionale (CEI): norma approvata da un
organismo di normalizzazione nazionale
riconosciuto (CEI)
Norma nazionale (CIG): norma approvata da un
organismo di normalizzazione nazionale
riconosciuto (CIG)
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LEGGE 186/68
Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici
ed elettronici.1 marzo 1968, n° 186
Art. 1
Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari,
le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici
devono essere realizzati e costruiti a regola
d'arte.
Art. 2
I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le
installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici
realizzati secondo le norme del Comitato
Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a
regola d'arte.
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le fonti