A.S.S. N° 1 TRIESTINA Dipartimento di Prevenzione U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Ing. Renzo Simoni Responsabile U.O. Prevenzione Tecnica SICUREZZA E SALUTE DEL LAVORO Le attività e i rischi Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia SALUTE - non è solo assenza di malattia - è uno stato di benessere fisico, mentale e sociale che permette di svolgere il proprio ruolo sociale SICUREZZA - situazione certa e costante di non pericolo che garantisce lo svolgimento di qualsiasi attività senza pregiudizio all’integrità fisica e psichica INFORTUNIO SUL LAVORO - evento traumatico e/o lesivo avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilita permanente al lavoro assoluta o parziale ovvero un’inabilita temporanea assoluta MALATTIE CORRELATE AL LAVORO - eventi acuti o cronici provocati o in relazione alla attività lavorativa svolta - le malattie correlate al lavoro, elencate in una specifica tabella, sono malattie professionali PROTEZIONE - “azioni” attuate sia a livello collettivo che individuale - scopo: eliminare o ridurre il danno possibile in conseguenza di un evento indesiderato PREVENZIONE: azioni messe in atto per evitare il verificarsi di un evento dannoso Primaria: individuare i rischi ed eliminarli/ridurli Secondaria: individuare le malattie in fase molto precoce Terziaria: impedire che una malattia già manifestatasi possa aggravarsi PERICOLO - proprietà o qualità intrinseca di una entità (sostanza, attrezzo, macchina, …) - potenzialmente in grado di causare danni SITUAZIONE PERICOLOSA - situazione in cui una persona è esposta ad uno o più pericoli RISCHIO = P x D - P = probabilità che si verifichi un evento dannoso - D = gravità dei danni alla salute avuti in una situazione pericolosa VALUTAZIONE DEL RISCHIO - valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in una situazione pericolosa - scopo: scegliere le adeguate misure di sicurezza FATTORI DI RISCHIO FISICI: rumore, vibrazioni, microclima, pressione atmosferica, radiazioni ionizzanti e non, illuminazione CHIMICI: polveri, fumi, nebbie, gas, vapori BIOLOGICI: virus, batteri, protozoi, parassiti, … RISCHIO DI INFORTUNIO: carenze delle macchine, mancanza di DPI, azioni imprudenti dei lavoratori, … ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO fatica fisica (es. per spostamento pesi) fatica nervosa (es. per ritmi di lavoro, mobbing) LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO E NORMATIVO 1898 Assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro 1899 Leggi per prevenzione infortuni: • nelle industrie con un certo numero di dipendenti • per lavori in miniere e cave • per attività con materie che possono esplodere inizi 1900 Regi Decreti con regolamenti per costruzioni, strade ferrate, tramvie, impiego di gas tossici Queste norme però: • escludono importanti settori lavorativi (es. agricoltura) • non prevedono sanzioni penali • si caratterizzano per la loro importanza più assicurativa che prevenzionale dal 1930 al 1950 Codice Penale (artt. 437-451-589-590) Codice Civile (art. 2087) Costituzione della Repubblica (artt. 32-35-41) IL DATORE DI LAVORO DIVENTA UN VERO E PROPRIO “DEBITORE DI SICUREZZA” NEI CONFRONTI DEI SUOI DIPENDENTI DPR 547/55 (“Norme per la prevenzione degli infortuni 1955 e 1956 sul lavoro”) DPR 164/56 (“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”) DPR 303/56 (“Norme generali per l’igiene del lavoro”) Con queste norme lo Stato: • detta obblighi da rispettare • identifica precisi destinatari (DdL, dirigenti, preposti, lavoratori) • prevede specifiche sanzioni • garantisce la vigilanza sulla loro applicazione (attraverso specifici organismi tecnici) Legge n. 300: Statuto dei Lavoratori 1970 diritto dei lavoratori di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute Legge n. 833: Riforma Sanitaria 1978 1979 trasferisce la maggior parte dei compiti di vigilanza e di controllo dall’Ispettorato del Lavoro alle strutture periferiche delle ULSS (Servizi Territoriali di Prevenzione) Circolari Ministeriali sulle lavorazioni con ammine aromatiche DPR 962/82 sulle lavorazioni con cloruro vinile monomero DPR 175/78 sui rischi industriali rilevanti (Direttiva Seveso) • la prevenzione si innova e interviene su rischi globali e su tutti i soggetti coinvolgibili • le attività considerate sono inserite in un sistema che prevede la loro suddivisione in classi di rischio e a pari classe deve corrispondere un pari sistema di prevenzione e sicurezza D. Lgs. 277: PIOMBO - RUMORE - AMIANTO 1991 Per questi rischi il Decreto prevede: • individuazione e valutazione dei rischi • riduzione dei rischi alla fonte • adozione di misure preventive • informazione, formazione, addestramento degli addetti • specifiche sanzioni penali D. Lgs. 626: Sistema organizzato di prevenzione e sicurezza 1994 GLOBALE PROGRAMMATO INFORMATO PARTECIPATO 1996 DPR 459: DIRETTIVA MACCHINE Tutte le macchine e le attrezzature immesse sul mercato o in servizio per la prima volta devono avere: • marcatura CE • certificato di dichiarazione di conformità • libretto di istruzione all’uso e manutenzione D. Lgs. 494: DIRETTIVA CANTIERI Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili D. Lgs. 493: SEGNALETICA DI SICUREZZA Prescrizioni generali per cartelli segnaletici, per segnali luminosi, acustici e gestuali, per la comunicazione verbale SISTEMA DI SICUREZZA E PREVENZIONE: ANNI 30 - 50 : puntuale e/o specifico ANNI dal 1979 al 1991: dettagliato in singoli casi ANNI dal 1994: prevenzione “TOP” e sicurezza “VIP” PREVENZIONE “TOP” : - TOTALE - ORGANIZZATA - PREVENTIVA SICUREZZA “VIP” : - VALUTATA - INFORMATA - PERIODICA APPROCCIO METODOLOGICO Individuare e valutare i rischi Identificare gli esposti Adottare le soluzioni per eliminare o ridurre i rischi tecniche organizzative procedurali comportamentali Proteggere i lavoratori Informare e formare i lavoratori Verificare su di essi l’esistenza di danni LA SICUREZZA inizia dalla Direzione è compito di tutti progetto permanente in tutte le fasi dei processi produttivi e del ciclo di vita dei prodotti basata sulla prevenzione e non sull’azione riparatrice è misurabile si raggiunge con la formazione continua I COSTI OCCULTI DELLA NON SICUREZZA tempo perso dal personale danni materiali ad impianti, attrezzature o prodotti interferenze in produzione costi fissi non compensati (energia, servizi, …) conflitti di lavoro perdita di immagine IL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 Modifiche, aggiornamenti, integrazioni: • • • • • • • • • • d.lgs. 19 marzo 1996, n. 242 D.M. 12 novembre 1999 d.lgs. 4 agosto 1999, n. 359 d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 66 L. 29 dicembre 2000, n. 422 L. 8 gennaio 2002, n. 1 d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 L. 1 marzo 2002, n. 39 L. 3 febbraio 2003, n. 14 d.lgs. 23 giugno 2003, n. 195 IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 • Il Decreto legislativo 81 è una norma tecnica che riassume tutte le norme appena citate è un Testo unico organizzativo • Esso prefigura un complesso sistema di prevenzione, basato su un quadro articolato di disposizioni, di misure e di adempimenti documentali e su un efficiente gioco di squadra degli attori chiamati ad attuarle IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 Titolo I (vedi) Titolo VII. Protezione da agenti cancerogeni e mutageni Titolo II. Luoghi di lavoro Titolo VII bis. Protezione da agenti chimici Titolo III. Attrezzature Titolo IV. Uso di dispositivi di protezione individuale Titolo V. Movimentazione manuale dei carichi Titolo VI. Uso di attrezzature munite di video terminali Titolo VIII. Protezione da agenti biologici Titolo VIII bis. Protezione da atmosfere esplosive Titolo IX. Sanzioni Allegati IL D.LGS. 626/94 - Titolo I Capo I. Disposizioni generali Capo II. Servizio Prevenione e Protezione Capo III. Prevenzione incendi Capo IV. Sorveglianza sanitaria Capo V. Consultazione e partecipazione lavoratori Capo VI. Informazione e formazione lavoratori Capo VII. Disposizioni per la Pubblica Amministrazione Capo VIII. Statistiche infortuni D. Lgs. 626 E I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE DATORE DI LAVORO SPP DIRIGENTI PREPOSTI MEDICO COMPETENTE LAVORATORI RLS IL DATORE DI LAVORO CHI E’? (art. 2) COSA DEVE FARE? (art. 4) E’ IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL LAVORATORE (il soggetto può dirsi responsabile dell’impresa o unità produttiva solo se e in quanto abbia POTERI DECISIONALI E DI SPESA) • INDIVIDUARE E VALUTARE I RISCHI • ORGANIZZARE E GESTIRE LA PREVENZIONE IN AZIENDA • ADOTTARE LE NECESSARIE MISURE DI SICUREZZA TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI • INFORMARE E FORMARE I LAVORATORI SUI RISCHI PRESENTI IN AZIENDA (artt. 21-22) IL DIRIGENTE CHI E’? Colui che • SOVRINTENDE • ORGANIZZA • DISPONE nell’ambito delle competenze e dei poteri riconosciutigli COSA DEVE FARE? (art. 4) • PREDISPORRE LE MISURE DI SICUREZZA IN SINTONIA CON IL DATORE DI LAVORO • IMPARTIRE ISTRUZIONI E ORDINI PRECISI PER LA MIGLIORE ESECUZIONE DEL LAVORO • VIGILARE AFFINCHE’ LE ISTRUZIONI VENGANO ESEGUITE • INCARICARE I PREPOSTI AFFINCHE’ SVOLGANO MANSIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA IL PREPOSTO CHI E’? COSA DEVE FARE? (art. 4) COLUI CHE SVOLGE FUNZIONI DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA CON I CORRISPONDENTI POTERI ORGANIZZATIVI E DISCIPLINARI SENZA I POTERI/DOVERI DI PREDISPOSIZIONE DI MEZZI E STRUTTURE • SEGNALARE CARENZE O INEFFICIENZE DEI SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE • FAR OSSERVARE LE MISURE DI PREVENZIONE DISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO E DAI DIRIGENTI • VIGILARE SUI LAVORATORI IL LAVORATORE CHI E’? (art. 2) PERSONA CHE PRESTA IL PROPRIO LAVORO ALLE DIPENDENZE DI UN DATORE DI LAVORO (EQUIPARATI: soci lavoratori di cooperative o società, utenti di servizi di orientamento o formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso DdL, allievi di istituti di istruzione ed universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale; ESCLUSI addetti a servizi domestici e familiari con rapporto di lavoro subordinato anche speciale) • OSSERVARE LE DISPOSIZIONI E LE ISTRUZIONI COSA IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO DEVE FARE? • NON RIMUOVERE O MODIFICARE I DISPOSITIVI DI (art. 5) SICUREZZA, SEGNALAZIONE E CONTROLLO • NON COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI PERICOLOSE PER LA PROPRIA O ALTRUI SICUREZZA • UTILIZZARE CORRETTAMENTE I DPI • SEGNALARE IMMEDIATAMENTE CONDIZIONI DI PERICOLO • SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI IL SPP CHI E’? (artt. 2 - 8) INSIEME DELLE PERSONE, SISTEMI E MEZZI ESTERNI O INTERNI ALL’AZIENDA FINALIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI IL RSPP DEVE AVERE ATTITUDINI E CAPACITA’ ADEGUATE (art. 8-bis): • titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore • attestato di frequenza a specifici corsi di formazione, con verifica dell’apprendimento • corsi di aggiornamento obbligatori COSA DEVE FARE? (art. 9) INDIVIDUARE E VALUTARE I FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUARE LE MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE ELABORARE LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PROPORRE I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI FORNIRE AI LAVORATORI LE INFORMAZIONI SUI RISCHI GENERALI E SPECIFICI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA DEL SPP IL MEDICO COMPETENTE CHI E’? (art. 2) COSA DEVE FARE? (art. 17) MEDICO IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO, DOCENZA O LIBERA DOCENZA IN MEDICINA DEL LAVORO EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LE VISITE RICHIESTE DAL LAVORATORE (se correlate ai rischi professionali) ISTITUIRE ED AGGIORNARE UNA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO PER OGNI LAVORATORE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA ESPRIMERE GIUDIZI DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE COLLABORARE: - alla stesura del documento di valutazione dei rischi - alla predisposizione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori - alla predisposizione del servizio di pronto soccorso - all’attività di formazione ed informazione dei lavoratori VISITARE GLI AMBIENTI DI LAVORO PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA DEL SPP IL RLS CHI E’? (artt. 2-18) PERSONA O PERSONE ELETTE O DESIGNATE, IN TUTTE LE AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE, PER RAPPRESENTARE I LAVORATORI RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE IL LAVORO COSA DEVE FARE? (art. 19) RICEVE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE, INFORMAZIONI DAI SERVIZI DI VIGILANZA, ADEGUATA FORMAZIONE PARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA DEL SPP AVVERTE IL RESPONSABILE DELL’AZIENDA DEI RISCHI INDIVIDUATI NEL CORSO DELLA SUA ATTIVITA’ ACCEDE AI LUOGHI DI LAVORO PROMUOVE L’ELABORAZIONE, L’INDIVIDUAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE FORMULA OSSERVAZIONI IN CASO DI VISITE E VERIFICHE DELLE AUTORITA’ COMPETENTI DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE CONSULTATO: - per la designazione addetti SPP, prevenzione incendi, pronto soccorso - per la definizione del piano di attività per pronto soccorso, evacuazione e prevenzione incendi - per la valutazione dei rischi - per la formazione degli addetti a pr. soccorso evacuazione e antincendio LA VALUTAZIONE DEI RISCHI è obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, anche dove opera un singolo lavoratore è un obbligo specifico del datore di lavoro dalla valutazione deve essere elaborato un documento contenente: relazione che riporta i criteri adottati individuazione delle misure generali di tutela programma di attuazione delle misure il documento deve essere conservato in azienda non è un mero adempimento cartaceo ma uno strumento di lavoro che, portando alla luce i rischi, consente al datore di lavoro di prendere i provvedimenti effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, ricercando le soluzioni finalizzate al progressivo miglioramento delle condizioni di lavoro, integrando gli aspetti tecnici, organizzativi, procedurali e comportamentali LA VALUTAZIONE DEI RISCHI • ASSICURARE LA MAGGIORE SISTEMATICITA’ POSSIBILE al fine di garantire l’identificazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di pericolo di tutti i possibili rischi presenti • CONSENTIRE LA FORMULAZIONE DI UN GIUDIZIO DI GRAVITA’ DEL RISCHIO e quindi di conformità ed adeguatezza della situazione esistente, rispetto alle esigenze di prevenzione e protezione • CONSENTIRE L’INDIVIDUAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI SOGGETTI ESPOSTI E DEL TIPO DI ESPOSIZIONE in funzione del grado di formazione/informazione, dell’organizzazione del lavoro, della necessità di sorveglianza sanitaria, della presenza e adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale e collettiva • CONSENTIRE L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NECESSARIE per stabilire il programma di attuazione delle stesse in base ad un ordine di priorità •CONSENTIRE L’INDIVIDUAZIONE DI RISCHI PER I QUALI SIANO NECESSARIE VALUTAZIONI QUALI-QUANTITATIVE PIU’ APPROFONDITE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI LA RIDUZIONE DEL RISCHIO PUO’ AVVENIRE MEDIANTE: MISURE ATTE A RIDURRE LA PROBABILITA’ DEL VERIFICARSI DI UN DETERMINATO DANNO ATTESO MISURE DI PREVENZIONE E/O MISURE ATTE A MITIGARE LE EVENTUALI CONSEGUENZE QUINDI A DIMINUIRE L’ENTITA’ DEL DANNO MISURE DI PROTEZIONE ORGANO DI VIGILANZA AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE attivita’ ispettiva U.O.P.S.A.L. Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro • • attivita’ sanitaria attivita’ amministrativa informazione formazione Istituito in Italia dalla L. 833/78 (SSN) Riformato dal D.Lgs. 502/92 (Istituzione del Dipartimento di Prevenzione) ALTRI ENTI I.N.A.I.L. Istituto Nazionale Assicurazione - contro gli Infortuni sul Lavoro •…..non soltanto assicurazione ma un sistema integrato di tutela del lavoratore e per la competitività delle imprese….. Garantire la “tutela globale”di ogni lavoratore contro i rischi e i danni connessi all’attività lavorativa • … l’ INAIL contribuisce attivamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro : Promuove l’organizzazione e le pratiche di sicurezza nei luoghi di lavoro; Diffonde la cultura della prevenzione; Offre prodotti/servizi di qualità. Le attività dell’ I.N.A.I.L. – Area – – Attività – Attività di natura assicurativa • Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali • Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico Attività di natura preventiva • Informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro • Interventi e programmi di sostegno per l’applicazione del d.lgs. 626/94 Prestazioni • Prestazioni di natura economica (es. rendite a invalidi) • Prestazioni sanitarie (cure medico-chirurgiche, fornitura di apparecchi e protesi) • Assistenza ai grandi invalidi del lavoro e programmi di sostegno, riqualificazione e reinserimento degli invalidi nel lavoro ALTRI ENTI A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTALE Ente preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per la vigilanza e il controllo ambientale, delle attività di ricerca e di supporto tecnico-scientifico, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario. Formula inoltre i pareri concernenti gli aspetti tecnici e scientifici connessi alle funzioni di protezione e risanamento ambientale su richiesta della Regione, delle Province, dei singoli Comuni o associati, delle Aziende per i servizi sanitari e delle ulteriori istituzioni pubbliche operanti nel settore. Promuove l'educazione ambientale e i programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale, nonché di informazione sulla prevenzione dei rischi ambientali e sanitari. ALTRI ENTI I.S.P.E.S.L. Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro Organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale; attività: • Elaborazione nuove norme • Omologazione sistemi, impianti e dispositivi di sicurezza • Ricerca, studio, sperimentazione ed elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie profess. • Prevenzione e protezione dei lavoratori contro i rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali e da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro • Standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione dei rischi DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO (ex Ispettorato del Lavoro) • Controllo sulla regolarità dei rapporti di lavoro (lavoratrici madri, apprendisti, minori e disabili) • Ispezioni e indagini (su richiesta della Magistratura e dell’ INAIL, anche su infortuni) • Vidimazione registri detenzione sostanze radioattive naturali o artificiali • Abilitazione alla conduzione di generatori di calore • Collaudo e controlli periodici ascensori e montacarichi industriali ALTRI ENTI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO • ATTIVITA’ DI VIGILANZA relativamente alla prevenzione incendi (art. 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 33, 67 e 84 d.lgs. 626/94; D.M. 10 marzo 1998) • ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E CONSULENZA, FORMAZIONE del personale componente le squadre di emergenza antincendio CARABINIERI E ALTRE FORZE DI P.S. • Quali forze di pubblica sicurezza vengono a conoscenza di ogni fatto delittuoso e pertanto mettono al corrente l’organo di vigilanza per gli adempimenti del caso • Intervengono in proprio con nuclei appositi es. controlli nei cantieri edili non solo per la sicurezza ma anche per alimenti (NAS) o l’ecologia (NOE) • Collaborano con l’organo di vigilanza in caso di infortunio grave COMUNE - Sindaco come massima autorità sanitaria • INTERVIENE SU RICHIESTA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE per la sicurezza (es. stabilità strutture) e per la salute (condizioni igieniche) • CON UNA ORDINANZA può ordinare la chiusura coatta di fabbricati contenenti attività produttive • RILASCIA autorizzazioni amministrative ( C.E. Agibilità NIP) Anche tu giochi un ruolo importante per la sicurezza del lavoro, non dimenticartelo mai, non permettere che chi non ne capisce l’importanza possa farti smettere di ragionare!