A.S.S. N° 1 TRIESTINA
Dipartimento di Prevenzione
U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Ing. Renzo Simoni
Responsabile U.O. Prevenzione Tecnica
SICUREZZA E SALUTE
DEL LAVORO
Le attività e i rischi
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
SALUTE
- non è solo assenza di malattia
- è uno stato di benessere fisico, mentale e sociale
che permette di svolgere il proprio ruolo sociale
SICUREZZA
- situazione certa e costante di
non pericolo che garantisce
lo svolgimento di qualsiasi
attività senza pregiudizio
all’integrità fisica e psichica
INFORTUNIO SUL LAVORO
- evento traumatico e/o lesivo avvenuto per
causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia
derivata la morte o un’inabilita permanente al
lavoro assoluta o parziale ovvero un’inabilita
temporanea assoluta
MALATTIE CORRELATE AL LAVORO
- eventi acuti o cronici provocati o in relazione
alla attività lavorativa svolta
- le malattie correlate al lavoro, elencate in una
specifica tabella, sono
malattie professionali
PROTEZIONE
- “azioni” attuate sia a livello collettivo che individuale
- scopo: eliminare o ridurre il danno possibile in
conseguenza di un evento indesiderato
PREVENZIONE:
azioni messe in atto per evitare
il verificarsi di un evento dannoso
Primaria: individuare i rischi ed eliminarli/ridurli
Secondaria: individuare le malattie in fase molto
precoce
Terziaria: impedire che una malattia già
manifestatasi possa aggravarsi
PERICOLO
- proprietà o qualità intrinseca di una entità
(sostanza, attrezzo, macchina, …)
- potenzialmente in grado di causare danni
SITUAZIONE
PERICOLOSA
- situazione in cui una
persona è esposta ad
uno o più pericoli
RISCHIO = P x D
- P = probabilità che si verifichi un evento dannoso
- D = gravità dei danni alla salute avuti in una
situazione pericolosa
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
- valutazione globale della probabilità e della
gravità di possibili lesioni in una situazione
pericolosa
- scopo: scegliere le adeguate misure di sicurezza
FATTORI DI RISCHIO
FISICI: rumore, vibrazioni, microclima, pressione
atmosferica, radiazioni ionizzanti e non,
illuminazione
CHIMICI: polveri, fumi, nebbie, gas, vapori
BIOLOGICI: virus, batteri, protozoi, parassiti, …
RISCHIO DI INFORTUNIO: carenze delle macchine,
mancanza di DPI, azioni
imprudenti dei lavoratori, …
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
fatica fisica (es. per spostamento pesi)
fatica nervosa (es. per ritmi di lavoro,
mobbing)
LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO DAL
PUNTO DI VISTA GIURIDICO E NORMATIVO
1898
Assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro
1899
Leggi per prevenzione infortuni:
• nelle industrie con un certo numero di dipendenti
• per lavori in miniere e cave
• per attività con materie che possono esplodere
inizi
1900
Regi Decreti con regolamenti per costruzioni,
strade ferrate, tramvie, impiego di gas tossici
Queste norme però:
• escludono importanti settori lavorativi (es. agricoltura)
• non prevedono sanzioni penali
• si caratterizzano per la loro importanza più assicurativa che
prevenzionale
dal 1930
al 1950
Codice Penale (artt. 437-451-589-590)
Codice Civile (art. 2087)
Costituzione della Repubblica (artt. 32-35-41)
IL DATORE DI LAVORO DIVENTA UN VERO E PROPRIO
“DEBITORE DI SICUREZZA” NEI CONFRONTI DEI
SUOI DIPENDENTI
DPR 547/55 (“Norme per la prevenzione degli infortuni
1955
e 1956
sul lavoro”)
DPR 164/56 (“Norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro nelle costruzioni”)
DPR 303/56 (“Norme generali per l’igiene del lavoro”)
Con queste norme lo Stato:
• detta obblighi da rispettare
• identifica precisi destinatari (DdL, dirigenti, preposti, lavoratori)
• prevede specifiche sanzioni
• garantisce la vigilanza sulla loro applicazione
(attraverso specifici organismi tecnici)
Legge n. 300: Statuto dei Lavoratori
1970
diritto dei lavoratori di controllare l’applicazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di
tutte le misure idonee a tutelare la loro salute
Legge n. 833: Riforma Sanitaria
1978
1979
trasferisce la maggior parte dei compiti di vigilanza e di
controllo dall’Ispettorato del Lavoro alle strutture periferiche
delle ULSS (Servizi Territoriali di Prevenzione)
Circolari Ministeriali sulle lavorazioni con ammine aromatiche
DPR 962/82 sulle lavorazioni con cloruro vinile monomero
DPR 175/78 sui rischi industriali rilevanti (Direttiva Seveso)
• la prevenzione si innova e interviene su rischi globali e su tutti i
soggetti coinvolgibili
• le attività considerate sono inserite in un sistema che prevede la loro
suddivisione in classi di rischio e a pari classe deve corrispondere un
pari sistema di prevenzione e sicurezza
D. Lgs. 277: PIOMBO - RUMORE - AMIANTO
1991
Per questi rischi il Decreto prevede:
• individuazione e valutazione dei rischi
• riduzione dei rischi alla fonte
• adozione di misure preventive
• informazione, formazione, addestramento degli addetti
• specifiche sanzioni penali
D. Lgs. 626: Sistema organizzato di prevenzione
e sicurezza
1994
GLOBALE
PROGRAMMATO
INFORMATO
PARTECIPATO
1996
DPR 459: DIRETTIVA MACCHINE
Tutte le macchine e le attrezzature immesse sul
mercato o in servizio per la prima volta devono avere:
• marcatura CE
• certificato di dichiarazione di conformità
• libretto di istruzione all’uso e manutenzione
D. Lgs. 494: DIRETTIVA CANTIERI
Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori nei cantieri temporanei o mobili
D. Lgs. 493: SEGNALETICA DI SICUREZZA
Prescrizioni generali per cartelli segnaletici, per
segnali luminosi, acustici e gestuali, per la
comunicazione verbale
SISTEMA DI SICUREZZA E PREVENZIONE:
ANNI 30 - 50 :
puntuale e/o specifico
ANNI dal 1979 al 1991:
dettagliato in singoli casi
ANNI dal 1994:
prevenzione “TOP” e sicurezza “VIP”
PREVENZIONE “TOP” : - TOTALE
- ORGANIZZATA
- PREVENTIVA
SICUREZZA “VIP” :
- VALUTATA
- INFORMATA
- PERIODICA
APPROCCIO METODOLOGICO
Individuare e valutare i rischi
Identificare gli esposti
Adottare le soluzioni per eliminare o ridurre
i rischi
tecniche
organizzative
procedurali
comportamentali
Proteggere i lavoratori
Informare e formare i lavoratori
Verificare su di essi l’esistenza di danni
LA SICUREZZA
inizia dalla Direzione
è compito di tutti
progetto permanente
in tutte le fasi dei processi
produttivi e del ciclo di vita
dei prodotti
basata sulla prevenzione
e non sull’azione riparatrice
è misurabile
si raggiunge con la
formazione continua
I COSTI OCCULTI DELLA NON SICUREZZA
tempo perso dal personale
danni materiali ad impianti,
attrezzature o prodotti
interferenze in produzione
costi fissi non compensati
(energia, servizi, …)
conflitti di lavoro
perdita di immagine
IL DECRETO LEGISLATIVO 626/94
Modifiche, aggiornamenti, integrazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
d.lgs. 19 marzo 1996, n. 242
D.M. 12 novembre 1999
d.lgs. 4 agosto 1999, n. 359
d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 66
L. 29 dicembre 2000, n. 422
L. 8 gennaio 2002, n. 1
d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 25
L. 1 marzo 2002, n. 39
L. 3 febbraio 2003, n. 14
d.lgs. 23 giugno 2003, n. 195
IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08
• Il Decreto legislativo 81 è una norma tecnica
che riassume tutte le norme appena citate
è un Testo unico organizzativo
• Esso prefigura un complesso sistema di
prevenzione, basato su un quadro articolato
di disposizioni, di misure e di adempimenti
documentali e su un efficiente gioco di
squadra degli attori chiamati ad attuarle
IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08
Titolo I (vedi)
Titolo VII. Protezione da agenti
cancerogeni e mutageni
Titolo II. Luoghi di lavoro
Titolo VII bis. Protezione da
agenti chimici
Titolo III. Attrezzature
Titolo IV. Uso di dispositivi
di protezione individuale
Titolo V. Movimentazione
manuale dei carichi
Titolo VI. Uso di attrezzature
munite di video terminali
Titolo VIII. Protezione
da agenti biologici
Titolo VIII bis. Protezione
da atmosfere esplosive
Titolo IX. Sanzioni
Allegati
IL D.LGS. 626/94 - Titolo I
Capo I.
Disposizioni generali
Capo II.
Servizio Prevenione e Protezione
Capo III. Prevenzione incendi
Capo IV. Sorveglianza sanitaria
Capo V.
Consultazione e partecipazione
lavoratori
Capo VI. Informazione e formazione
lavoratori
Capo VII. Disposizioni
per la Pubblica Amministrazione
Capo VIII. Statistiche infortuni
D. Lgs. 626 E I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE
DATORE
DI LAVORO
SPP
DIRIGENTI
PREPOSTI
MEDICO
COMPETENTE
LAVORATORI
RLS
IL DATORE DI LAVORO
CHI E’?
(art. 2)
COSA
DEVE FARE?
(art. 4)
E’ IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO
DI LAVORO CON IL LAVORATORE
(il soggetto può dirsi responsabile dell’impresa o
unità produttiva solo se e in quanto abbia
POTERI DECISIONALI E DI SPESA)
• INDIVIDUARE E VALUTARE I RISCHI
• ORGANIZZARE E GESTIRE LA PREVENZIONE
IN AZIENDA
• ADOTTARE LE NECESSARIE MISURE DI
SICUREZZA TECNICHE, ORGANIZZATIVE E
PROCEDURALI
• INFORMARE E FORMARE I LAVORATORI SUI
RISCHI PRESENTI IN AZIENDA (artt. 21-22)
IL DIRIGENTE
CHI E’?
Colui che
• SOVRINTENDE
• ORGANIZZA
• DISPONE
nell’ambito delle competenze e dei poteri
riconosciutigli
COSA
DEVE FARE?
(art. 4)
• PREDISPORRE LE MISURE DI SICUREZZA
IN SINTONIA CON IL DATORE DI LAVORO
• IMPARTIRE ISTRUZIONI E ORDINI PRECISI
PER LA MIGLIORE ESECUZIONE DEL LAVORO
• VIGILARE AFFINCHE’ LE ISTRUZIONI VENGANO
ESEGUITE
• INCARICARE I PREPOSTI AFFINCHE’ SVOLGANO
MANSIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA
IL PREPOSTO
CHI E’?
COSA
DEVE FARE?
(art. 4)
COLUI CHE SVOLGE FUNZIONI DI CONTROLLO E
SORVEGLIANZA CON I CORRISPONDENTI
POTERI ORGANIZZATIVI E DISCIPLINARI SENZA
I POTERI/DOVERI DI PREDISPOSIZIONE DI
MEZZI E STRUTTURE
• SEGNALARE CARENZE O INEFFICIENZE DEI
SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
• FAR OSSERVARE LE MISURE DI PREVENZIONE
DISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO E DAI
DIRIGENTI
• VIGILARE SUI LAVORATORI
IL LAVORATORE
CHI E’?
(art. 2)
PERSONA CHE PRESTA IL PROPRIO LAVORO
ALLE DIPENDENZE DI UN DATORE DI LAVORO
(EQUIPARATI: soci lavoratori di cooperative o società, utenti di
servizi di orientamento o formazione scolastica, universitaria e
professionale avviati presso DdL, allievi di istituti di istruzione ed
universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale;
ESCLUSI addetti a servizi domestici e familiari con rapporto
di lavoro subordinato anche speciale)
• OSSERVARE LE DISPOSIZIONI E LE ISTRUZIONI
COSA
IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO
DEVE FARE?
• NON RIMUOVERE O MODIFICARE I DISPOSITIVI DI
(art. 5)
SICUREZZA, SEGNALAZIONE E CONTROLLO
• NON COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI
PERICOLOSE PER LA PROPRIA O ALTRUI SICUREZZA
• UTILIZZARE CORRETTAMENTE I DPI
• SEGNALARE IMMEDIATAMENTE CONDIZIONI DI PERICOLO
• SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI
IL SPP
CHI E’?
(artt. 2 - 8)
INSIEME DELLE PERSONE, SISTEMI E MEZZI ESTERNI O
INTERNI ALL’AZIENDA FINALIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI
IL RSPP DEVE AVERE
ATTITUDINI E CAPACITA’ ADEGUATE (art. 8-bis):
• titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria
superiore
• attestato di frequenza a specifici corsi di formazione, con
verifica dell’apprendimento
• corsi di aggiornamento obbligatori
COSA DEVE
FARE?
(art. 9)
INDIVIDUARE E VALUTARE I FATTORI DI RISCHIO
INDIVIDUARE LE MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE
ELABORARE LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
PROPORRE I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
FORNIRE AI LAVORATORI LE INFORMAZIONI SUI RISCHI
GENERALI E SPECIFICI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE
PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA DEL SPP
IL MEDICO COMPETENTE
CHI E’?
(art. 2)
COSA DEVE
FARE?
(art. 17)
MEDICO IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE IN
MEDICINA DEL LAVORO, DOCENZA O LIBERA DOCENZA IN
MEDICINA DEL LAVORO
EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LE VISITE
RICHIESTE DAL LAVORATORE (se correlate ai rischi
professionali)
ISTITUIRE ED AGGIORNARE UNA CARTELLA SANITARIA E
DI RISCHIO PER OGNI LAVORATORE SOTTOPOSTO A
SORVEGLIANZA SANITARIA
ESPRIMERE GIUDIZI DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE
COLLABORARE:
- alla stesura del documento di valutazione dei rischi
- alla predisposizione delle misure per la tutela della
salute dei lavoratori
- alla predisposizione del servizio di pronto soccorso
- all’attività di formazione ed informazione dei lavoratori
VISITARE GLI AMBIENTI DI LAVORO
PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA DEL SPP
IL RLS
CHI E’?
(artt. 2-18)
PERSONA O PERSONE ELETTE O DESIGNATE, IN TUTTE LE
AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE, PER RAPPRESENTARE I
LAVORATORI RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI DELLA
SALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE IL LAVORO
COSA DEVE FARE? (art. 19)
RICEVE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE, INFORMAZIONI
DAI SERVIZI DI VIGILANZA, ADEGUATA FORMAZIONE
PARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA DEL SPP
AVVERTE IL RESPONSABILE DELL’AZIENDA DEI RISCHI INDIVIDUATI NEL
CORSO DELLA SUA ATTIVITA’
ACCEDE AI LUOGHI DI LAVORO
PROMUOVE L’ELABORAZIONE, L’INDIVIDUAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE
MISURE DI PREVENZIONE
FORMULA OSSERVAZIONI IN CASO DI VISITE E VERIFICHE DELLE
AUTORITA’ COMPETENTI
DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE CONSULTATO:
- per la designazione addetti SPP, prevenzione incendi, pronto soccorso
- per la definizione del piano di attività per pronto soccorso, evacuazione e
prevenzione incendi
- per la valutazione dei rischi
- per la formazione degli addetti a pr. soccorso evacuazione e antincendio
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
 è obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, anche dove opera
un singolo lavoratore
 è un obbligo specifico del datore di lavoro
 dalla valutazione deve essere elaborato un documento contenente:
relazione che riporta i criteri adottati
individuazione delle misure generali di tutela
programma di attuazione delle misure
 il documento deve essere conservato in azienda
non è un mero adempimento cartaceo ma uno strumento di lavoro
che, portando alla luce i rischi, consente al datore di lavoro di
prendere i provvedimenti effettivamente necessari per salvaguardare
la sicurezza e la salute dei lavoratori,
ricercando le soluzioni finalizzate al progressivo miglioramento delle
condizioni di lavoro, integrando gli aspetti tecnici, organizzativi,
procedurali e comportamentali
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
• ASSICURARE LA MAGGIORE SISTEMATICITA’ POSSIBILE al fine di
garantire l’identificazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di pericolo
di tutti i possibili rischi presenti
• CONSENTIRE LA FORMULAZIONE DI UN GIUDIZIO DI GRAVITA’ DEL
RISCHIO e quindi di conformità ed adeguatezza della situazione esistente,
rispetto alle esigenze di prevenzione e protezione
• CONSENTIRE L’INDIVIDUAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI
SOGGETTI ESPOSTI E DEL TIPO DI ESPOSIZIONE in funzione del grado
di formazione/informazione, dell’organizzazione del lavoro, della necessità di
sorveglianza sanitaria, della presenza e adeguatezza dei dispositivi di
protezione individuale e collettiva
• CONSENTIRE L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE NECESSARIE per stabilire il programma di attuazione delle
stesse in base ad un ordine di priorità
•CONSENTIRE L’INDIVIDUAZIONE DI RISCHI PER I QUALI SIANO
NECESSARIE VALUTAZIONI QUALI-QUANTITATIVE PIU’
APPROFONDITE
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
LA RIDUZIONE DEL RISCHIO PUO’ AVVENIRE MEDIANTE:
MISURE ATTE A RIDURRE LA PROBABILITA’ DEL VERIFICARSI DI UN
DETERMINATO DANNO ATTESO
MISURE DI PREVENZIONE
E/O
MISURE ATTE A MITIGARE LE EVENTUALI CONSEGUENZE QUINDI A
DIMINUIRE L’ENTITA’ DEL DANNO
MISURE DI PROTEZIONE
ORGANO DI VIGILANZA
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
attivita’ ispettiva
U.O.P.S.A.L.
Unità Operativa
Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro
•
•
attivita’ sanitaria
attivita’ amministrativa
informazione
formazione
Istituito in Italia dalla L. 833/78 (SSN)
Riformato dal D.Lgs. 502/92 (Istituzione del
Dipartimento di Prevenzione)
ALTRI ENTI
I.N.A.I.L.
Istituto Nazionale Assicurazione
- contro gli Infortuni sul Lavoro
•…..non soltanto assicurazione ma un sistema integrato di tutela del lavoratore e
per la competitività delle imprese…..
Garantire la “tutela globale”di ogni lavoratore
contro i rischi e i danni connessi all’attività lavorativa
• … l’ INAIL contribuisce attivamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro :
 Promuove l’organizzazione e le pratiche di sicurezza nei luoghi di
lavoro;
 Diffonde la cultura della prevenzione;
 Offre prodotti/servizi di qualità.
Le attività dell’ I.N.A.I.L.
– Area –
– Attività –
Attività di natura
assicurativa
• Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali
• Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in
ambito domestico
Attività di natura
preventiva
• Informazione, consulenza e assistenza in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
• Interventi e programmi di sostegno per
l’applicazione del d.lgs. 626/94
Prestazioni
• Prestazioni di natura economica (es. rendite a
invalidi)
• Prestazioni sanitarie (cure medico-chirurgiche,
fornitura di apparecchi e protesi)
• Assistenza ai grandi invalidi del lavoro e
programmi di sostegno, riqualificazione e
reinserimento degli invalidi nel lavoro
ALTRI ENTI
A.R.P.A.
AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTALE
Ente preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività
tecniche per la vigilanza e il controllo ambientale, delle attività
di ricerca e di supporto tecnico-scientifico, nonché
all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale
sia sanitario.
Formula inoltre i pareri concernenti gli aspetti tecnici e
scientifici connessi alle funzioni di protezione e risanamento
ambientale su richiesta della Regione, delle Province, dei
singoli Comuni o associati, delle Aziende per i servizi sanitari e
delle ulteriori istituzioni pubbliche operanti nel settore.
Promuove l'educazione ambientale e i programmi di
divulgazione e formazione in materia ambientale, nonché di
informazione sulla prevenzione dei rischi ambientali e sanitari.
ALTRI ENTI
I.S.P.E.S.L.
Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro
Organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale; attività:
• Elaborazione nuove norme
• Omologazione sistemi, impianti e dispositivi di sicurezza
• Ricerca, studio, sperimentazione ed elaborazione dei criteri e delle metodologie
per la prevenzione degli infortuni e delle malattie profess.
• Prevenzione e protezione dei lavoratori contro i rischi di incidenti rilevanti connessi
a determinate attività industriali e da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro
• Standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione dei rischi
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO (ex Ispettorato del Lavoro)
• Controllo sulla regolarità dei rapporti di lavoro (lavoratrici madri, apprendisti,
minori e disabili)
• Ispezioni e indagini (su richiesta della Magistratura e dell’ INAIL, anche su
infortuni)
• Vidimazione registri detenzione sostanze radioattive naturali o artificiali
• Abilitazione alla conduzione di generatori di calore
• Collaudo e controlli periodici ascensori e montacarichi industriali
ALTRI ENTI
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
• ATTIVITA’ DI VIGILANZA relativamente alla prevenzione incendi (art. 3,
4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 33, 67 e 84 d.lgs. 626/94; D.M. 10 marzo 1998)
• ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E CONSULENZA, FORMAZIONE del personale
componente le squadre di emergenza antincendio
CARABINIERI E ALTRE FORZE DI P.S.
• Quali forze di pubblica sicurezza vengono a conoscenza di ogni fatto delittuoso e
pertanto mettono al corrente l’organo di vigilanza per gli adempimenti del caso
• Intervengono in proprio con nuclei appositi es. controlli nei cantieri edili non solo
per la sicurezza ma anche per alimenti (NAS) o l’ecologia (NOE)
• Collaborano con l’organo di vigilanza in caso di infortunio grave
COMUNE - Sindaco come massima autorità sanitaria
• INTERVIENE SU RICHIESTA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE per la
sicurezza (es. stabilità strutture) e per la salute (condizioni igieniche)
• CON UNA ORDINANZA può ordinare la chiusura coatta di fabbricati contenenti
attività produttive
• RILASCIA autorizzazioni amministrative ( C.E. Agibilità NIP)
Anche tu giochi un ruolo
importante
per
la
sicurezza del lavoro, non
dimenticartelo mai, non
permettere che chi non
ne capisce l’importanza
possa farti smettere di
ragionare!
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI - Materiale