Le Società Sportive
Dilettantistiche
ADEMPIMENTI FISCALI
PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA
DILETTANTISTICA
1
SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA
Temi che verranno trattati oggi si possono raggruppare in 5 gruppi:
1.
2.
3.
4.
5.
Requisiti OBBLIGATORI per SSD;
Rapporti con la clientela modulistica;
Collaboratori;
Documentazione Contabile;
Adempimenti vari.
Rispettare questi punti è importante per non avere o ridurre le eccezioni
durante le verifiche degli organi predisposti al controllo.
2
REQUISITI FORMALI
- Requisiti Oggettivi -
Statuto a Norma dell’Art. 148 del TUIR e dell’Art. 90 L. 298/91
(Cenno su problematica Cessione di quote);
2. Iscrizione al Registro delle SSD tenuto dal Coni
(per Ogni Affiliazione ad Enti e/o Federazioni riconosciute dal Coni);
3. Modello Eas.
1.
3
REGISTRO CONI
 Uniformità con il dettato dell’art. 90 L. 289/2002.
 L.136/2004, il CONI è l’unico organismo certificatore della effettiva
attività sportiva.
Quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale ai sensi
dell’ articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
e successive modificazioni.
ATTENZIONE: Consigliata l’esposizione
Sempre più importante è l’indicazione delle attività svolte.
4
IL MODELLO EAS
PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI
RILEVANTI AI FINI FISCALI
E’ UN MODELLO FORMATO DA 38 QUESITI ELABORATO
DALL’AGENZIADELL’ENTRATE AI SENSI DELL’ART. 30
DECRETO LEGGE N. 185/2008 (decreto anti-crisi) PER IL
CONTROLLO DEI CIRCOLI PRIVATI
5
MODELLO EAS PER LA
COMUNICAZIONE DEI DATI
RILEVANTI AI FINI FISCALI
La circolare 45/E del 29/10/2009 semplifica l’adempimento per
le associazioni iscritte in pubblici registri disciplinati dalla normativa di
settore e in particolare per:


le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI
le associazioni riconosciute
Tali soggetti possono assolvere alla presentazione del Modello
compilando il quadro dei dati identificativi dell’ente e del
rappresentante legale e fornendo i dati richiesti ai righi 3) solo
per le associazioni riconosciute, 4), 5), 6), 20) solo per le ASD e SSD, 25),
26).
6
ACCERTAMENTI FISCALI
Negli ultimi anni l’attività di controllo ha
rivolto molto la sua attenzione
nell’intercettare gli abusi delle norme
agevolative riservate agli enti non
commerciali. (Circolare n.20 del 16 aprile
2010).
7
CHI PUO’ EFFETTUARE I CONTROLLI
 Guardia di Finanza;
 Agenzia delle Entrate;
 SIAE;
 Ispettorato del Lavoro;
 ENPALS.
8
ATTIVITA’ DI CONTROLLO
 G.d.F./ Ag. Entrate: programma “Ercole” su palestre –
sopratutto se ex commerciali o SRL sportive dilettantistiche;
 SIAE: verifica su adempimenti ex L. 398/1991 – versamenti
IVA – corretta qualificazione operazioni di pubblicità e
sponsorizzazione – supero platfond € 250.000,00
 Ag. Entrate: verifiche su ASD che hanno richiesto
contributo 5 per mille;
 ENPALS/Ispettorato del Lavoro: controllo su
inquadramento collaboratori e compensi erogati a istruttori
sportivi.
9
OBIETTIVO FINALE DEGLI ACCERTAMENTI VS
ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE CHE GESTISCONO IMPIANTI
SPORTIVI
ASSOCIAZIONI SPORTIVE: disconoscimento della natura
associativa e sportiva dilettantistica dell’ente e
riqualificazione dello stesso quale società commerciale di
fatto
SOCIETA’ SPORTIVE DI CAPITALI: disconoscimento della
spettanza delle agevolazioni fiscali sportivo dilettantistiche e
accertamento della natura commerciale dell’attività.
10
VERBALIZZAZIONE
 Processo verbale di accesso in cui vengono riportate le
osservazioni poste in essere nella fase iniziale della verifica;
 Processo verbale di verifica – giornaliero, se l’attività di
controllo si protrae per più giorni;
 Processo verbale di constatazione – atto conclusivo a
mezzo del quale viene formalizzato l’esito del controllo.
Di ogni verbale va rilasciata copia al contribuente sono le
prime due fasi importante per trasferire chi siamo e perchè
attuiamo certe procedure che dopo riscontreremo
11
Domanda di Iscrizione
 Perché è importante…
E’ un contratto!!
a. Ha Valore giuridico
(Obbligazione);
b.Ha Valenza amministrativa/Fiscale
(documento che mi collega il TESSERATO al Tesseramento).
12
Bozza domanda iscrizione
 Vedi pdf della bozza di iscrizione con
relativo regolamento (ovviamente da personalizzare)
13
Ricevute di Incasso
 Grazie all’opzione per la legge 398/’91 un’altra
semplificazione è la «non certificazione dei
corrispettivi» ..
Attenzione: per trasparenza si consigli comunque di
rilasciare ricevute, anche se non fiscali, nominative.
Ps: suggeriamo di tenere due blocchi quando ci sono incassi
strettamente commerciali aiuta nella compilazione del registro
dei corrispettivi.
14
ASSICURAZIONE
Dopo 6 ANNI dall’uscita della Legge (l. 289/02 Art. 51) è stato emanato il
decreto attuativo sulla Assicurazione obbligatoria per gli sportivi (DP
CM del 16 Aprile 2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 01/07/2008).
Questo decreto impone analoga copertura assicurativa sia per gli
AGONISTI che per AMATORIALI presupponendo una identica
percentuale di Rischio.
15
ASSICURAZIONE
SOGGETTI OBBLIGATI:
sono considerati tali gli atleti (tesserati che svolgono attività sportiva a
titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico); i dirigenti
(intendendosi come tali i soggetti tesserati con tale qualifica dalle
Federazioni, enti di Promozione Sportiva e Discipline associate); i
tecnici (soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori,
collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all’insegnamento
delle tecniche sportive, all’allenamento degli atleti ed al loro
perfezionamento tecnico).
La normativa statale non ha, comunque, previsto una copertura per
responsabilità civile verso terzi in capo a tutti i gestori di impianti
sportivi nonostante tale esigenza sia stata già recepita da talune leggi
regionali in riferimento ai centri di attività motoria non federali.
16
ASSICURAZIONE
L’applicazione della tutela assicurativa riguarda gli infortuni accaduti
durante e a causa dello svolgimento delle attività sportive e purché svolte
in impianti omologabili per la specifica disciplina la cui pratica ha
prodotto l’infortunio.
La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento e cessa alle
24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del
tesseramento stesso.
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ASSICURAZIONE
La tutela assicurativa è estesa anche agli infortuni durante gli allenamenti
ma, in tal caso, sarà necessaria una “dichiarazione resa dal legale
rappresentante dell’organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato
è tesserato, che si assume la responsabilità della veridicità della
dichiarazione resa”.
La copertura scatta anche per il rischio in itinere purché “l’infortunio sia
occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile
con il percorso necessario presso il luogo deputato alle attività oggetto
del presente decreto.
18
ASSICURAZIONE
Sono previste prestazioni aggiuntive in caso di morte di un genitore, in
favore del figlio minore convivente, al soggetto che subisce un
infortunio minore di 14 anni riceverà anche le spese documentate
sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva
conseguenti all’intervento subito, altri rimborsi sono previsti in caso di
perdita dell’anno scolastico, di ricovero per assideramento,
congelamento, avvelenamento, ecc..
Il rischio potrà essere quello di un incremento complessivo dei costi di
tesseramento a causa della maggior ampiezza di copertura delle garanzie
assicurative.
E’ anche da capire come far coincidere il tesseramento e quindi
l’assicurazione con la decorrenza dell’abbonamento ad esempio nelle
palestre.
19
TESSERAMENTO
Grande conferma è arrivata dalla Direzione Regionale della
Liguria dell’Agenzia delle Entrate in data 23 Maggio 2008.
Rispondendo ad una istanza di interpello formulata da una
Società Sportiva Dilettantistica da consenso alla prassi
attuata di considerare “ISTITUZIONALI” e come tali non
imponibili IVA le quote versate dagli iscritti alle varie
attività, tesserati alla Federazione Sportiva o Ente di
Promozione Sportiva a cui il sodalizio sportivo sia affiliato.
Resta altresì confermata la necessità di avere tutti i requisiti
richiesti dalla Normativa (Assenza di lucro, iscrizione al
Registro Coni, ecc….)
20
TESSERAMENTO
Alla luce di questo è necessario evidenziare che al contrario
saranno considerate commerciali le somme pagate da
partecipanti Saltuari che come tali non vengono Tesserati
per la Federazione Sportiva o Ente di Promozione.
E’ al momento del pagamento che si deve riscontrare se il
fruitore è Tesserato per la Federazione o Ente di Promozione
a cui la Società Sportiva è affiliata.
21
TRATTAMENTO TRIBUTARIO
CORRISPETTIVI SPECIFICI SRL
SPORTIVE
Nel maggio 2010 l’Agenzia delle Entrate fornisce, con la Risoluzione Ministeriale
n° 38/E, una serie di chiarimenti per definire alcuni dubbi in materia di fisco tra
gli Enti sportivi Dilettantistici.
Il primo quesito riguarda la definizione del concetto “esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche” e la sua corretta applicazione dell’Art. 67 co. 1 lett. m),
DPR 917/1986. L’analisi parte proprio da una precedente Risoluzione
Ministeriale 34/E/2001 e prosegue con il più recente intervento legislativo
contenuto nell’Art. 35, co. 5 D. L. 207/2008 convertito con modifica dalla legge
14/2009 per arrivare alla conferma che le indennità di trasferta, i rimborsi
forfettari di spesa, i premi e i compensi godono del beneficio dell’agevolazione
IRPEF quando sono erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali,
dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque organismo che persegua
finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto a quei soggetti che
svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività
sportiva dilettantistica.
22
TRATTAMENTO TRIBUTARIO
CORRISPETTIVI SPECIFICI SRL
SPORTIVE
Viene quindi superato il legame fra “l’attività sportiva dilettantistica” e la
“manifestazione sportiva dilettantistica” e vengono finalmente messi sulla
stesso piano tutti i protagonisti del mondo sportivo come atleti, allenatori,
dirigenti accompagnatori, istruttori, insegnanti,
collaboratori amministrativogestionale a prescindere dalla partecipazione o meno ad
una manifestazione sportiva dilettantistica.
È opportuno altresì ricordare che la risoluzione Ministeriale richiama la circolare
ENPALS n° 18/2009 altra importante conferma delle agevolazioni fiscali e
contributive.
23
TRATTAMENTO TRIBUTARIO
CORRISPETTIVI SPECIFICI SRL
SPORTIVE
Il secondo quesito è di particolare interesse per le Società Sportive Dilettantistiche
che vedano confermarsi l’applicazione delle agevolazioni previste dall’Art. 148,
co. 3, del TUIR per i “corrispettivi specifici” pagati dai “frequentatori e/o
partecipanti” per l’attuazione dell’attività istituzionale.
Questa disposizione nata per enti aventi natura associativa ha sempre determinato
difficoltà applicative con riferimento alle società di capitali sportive
dilettantistiche dotate di base sociale poco numerosa.
Finalmente viene chiarito che sono agevolate fiscalmente attività istituzionali fornite
dalle Società Sportive Dilettantistiche nei confronti dei “frequentatori e/o
partecipanti” che non abbiano la qualifica di Soci a condizione che questi
risultino “Tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali” (CONI,
Federazioni e/o enti di Promozione Sportiva).
Ovvio è che le Società Sportive Dilettantistiche sono subordinate al rispetto di taluni
requisiti statutari fondamentali oltre che all’invio del modello EAS.
.
24
TRATTAMENTO TRIBUTARIO
CORRISPETTIVI SPECIFICI SRL
SPORTIVE
Con il terzo quesito l’Agenzia delle Entrate precisa e sottolinea che agevolati sono i
corrispettivi specifici da parte dei soci e soggetti assimilati pagati per l’attività
effettuata in diretta attuazione degli scopi istituzionali escludendo quella che è
riconducibile ad una attività commerciale come le prestazioni per il bagno turco
ed idromassaggio.
È pertanto necessario dividere le attività commerciali da quelle istituzionali e
l’attività rivolte ai soci/tesserati da quelle rivolte ai terzi in modo da distinguere
le attività non imponibili IRES, Art. 148, co. 3, DPR 917/1986, da quelle
imponibili.
25
TRATTAMENTO TRIBUTARIO
CORRISPETTIVI SPECIFICI SRL
SPORTIVE
Con il quarto ed ultimo quesito l’Agenzia delle Entrate dimostra una più aperta
posizione riguardo alla possibilità di erogare compensi anche a parametri diversi
dall’Art. 10 co. 6 del D.L. n. 460/1997.
A mio avviso anche in virtù dell’Art. 90 L. 280/2002 le ASD e le SSD sono
destinatari di un espresso divieto di riparto di utili sia in forme dirette che
indirette, per cui sarei cauto a superare i suddetti parametri anche di fronte ad un
esito favorevole di un’istanza di disapplicazione.
26
Registro dei Corrispettivi
Le ricevute del giorno vanno sommate e riportate nel
registro che può essere tenuto cartaceo o in formato
excel distinguendo i seguenti importi:
 Incasso del giorno;
 Tesserato / non tesserato;
 Attività commerciale (servizi non istituzionali).
27
SSD DISTRIBUZIONE
INDIRETTA DI UTILI
Agenzia delle Entrate – risoluzione n. 9/E del
25 Gennaio 2007
Caso: Centro sportivo polivalente con tre soci fondatori i quali, per l’
attività svolta da ciascuno percepiscono:
 Compensi per la carica di amministratore della società sportiva, nonché
socio;
 Compensi in qualità di istruttore, atleta, allenatore;
 Canone per la concessione in locazione dell’impianto sportivo a favore
della società.
28
SSD DISTRIBUZIONE
INDIRETTA DI UTILI
 Tratto dalle Onlus:
 Art. 10, comma6 del Dlgs. N.460/97
La lettera a) del comma citato stabilisce che si considerano in ogni caso
distribuzione indiretta di utili o disavanzo di gestione “...le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai
componenti gli organi amministrativi e di controllo, a soggetti che effettuino
erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi
direttamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in
ragione della loro qualità.” (GESTIONALE)
29
AVVIAMENTO ALLO SPORT DEI
MINORI
Agenzia delle Entrate circolare n.50/E del 25.02.’09
Si ricorda che è detraibile il 19% dell’importo lordo spese, per un importo
non superiore ai 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e
l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad
associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti
sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica compresi gli impianti
polisportivi.
Per quanto concerne le caratteristiche delle strutture sportive il citato
decreto fa riferimento alla “associazioni sportive”, e intende le società e
le associazioni sportive dilettantistiche indicate dall’art. 90, della legge
289/2002, che abbiano nella propria denominazione sociale l’espressa
indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione
sociale dilettantistica.
30
AVVIAMENTO ALLO SPORT DEI
MINORI
La documentazione che attesta il sostenimento della spesa, rilasciata dalle
strutture sportive può essere:
- Bollettino bancario o postale;
- Fattura;
- Ricevuta;
- Quietanza.
I suddetti documenti dovranno recare l’indicazione:
a) Della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero,
se persona fisica, del nome cognome e della residenza, nonché del
codice fiscale, dei soggetti di cui all’art. 1;
b) Della causale del pagamento;
c) Dell’ attività sportiva esercitata;
d) Dell’ importo corrisposto per la prestazione resa.
31
AVVIAMENTO ALLO SPORT DEI
MINORI
Dei dati anagrafici del praticante l’ attività sportiva e del codice fiscale del
soggetto che effettua il pagamento.
Cogliamo l’occasione per precisare che detto importo deve essere inteso
quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da
entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.
I genitori che partecipano entrambi alle spese, pertanto, dovranno
ripartire tra di loro tale ammontare sul quale calcolare la detrazione in
relazione all’ onere da ciascuno sostenuto, secondo quanto risulta dal
documento rilasciato dalla struttura sportiva.
Tratto dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 50/E del 25 febbraio
2009.
32
Avvocato Francesco Banchelli
È con piacere che passo la parola ad
un amico che ha sulla sua pelle, mentre
portava avanti una grande passione,
compreso la problematica del
disconoscimento dell’associazione
Sportiva.
33
Certificati medici
In data 13/09/2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 il
Decreto – Legge 13 settembre 2012, n.158, recante “Disposizioni urgenti
per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela
per la salute” meglio noto come decreto Sanità. L'art. 7 al suo comma 11
prevede: “Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’
attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con
proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero delegato al turismo e
allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea
certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli
sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte di società
sportive
sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.”
34
PUBBLICITA' E
COMUNICAZIONI
Ad oggi nessun chiarimento è giunto da parte dell’agenzia delle entrate in
merito a come e se una SSD/ASD può fare pubblicità al proprio centro.
Le correnti di pensiero, semplificando, tendenzialmente sono due:
1) una restrittiva che ritiene che una SSD/ASD non può fare pubblicità
perché è sinonimo di attività commerciale;
2) una permissiva che sostiene che uno dei compiti delle SSD/ASD è la
divulgazione dello sport e che ritiene possibile l’utilizzo della pubblicità
per tale fine.
PER CHI COMUNQUE INTENDE FARE
PUBBLICITA' E/O INVIARE
COMUNICAZIONI
1) Suggeriamo di utilizzare immagini e slogan atti alla divulgazione dello
sport;
2) Ricordiamo che è OBBLIGATORIO sulla locandina, manifesto ecc..
evidenziare la ragione sociale completa, meglio per esteso,
Società/Associazione Sportiva Dilettantistica.
XXXX Società Sportiva dilettantistica a R.L. “è una società affiliata agli
enti/federazioni di promozione sportiva riconosciuti dal CONI come:
ASI – Alleanza Sportiva Italiana – affiliazione n. 00000 registro Coni n. 111111
(Meglio indicare tutti gli enti e/o le federazioni alla quale la SSD/ASD è affiliata con relativa
iscrizione al Registro tenuto dal Coni).
L’attività di propaganda è in funzione agli scopi istituzionali e necessaria per lo sviluppo e la
divulgazione dello Sport dilettantistico nazionale.
Per coloro che faranno domanda per la pratica dell’attività istituzionale la società provvederà
al tesseramento di questi ad una delle federazioni o enti sportivi a cui è affiliata.
37
circolare
Settembre 2003
In riferimento a varie problematiche emerse in
connessione all'uso, riproduzione a stampa e via web,
concessione d'utilizzo del logo CONI da parte di
Associazioni affiliate a FSN, DSA ed Enti di
Promozione Sportiva ed a seguito di diversi quesiti
che vengono posti al CONI in ordine a tale argomento
si ritiene opportuno definire specifici indirizzi in
merito.
38
IL REGIME FISCALE AGEVOLATO
– L. 398/91 –
1. Esonero dalla tenuta delle scritture contabili;
2. Esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA;
3. Obbligo di conservare e numerare le fatture;
4. Obbligo di annotare i corrispettivi e gli altri proventi entro il giorno 15
del mese successivo;
5. Versamento trimestrale dell’IVA entro il giorno 16 del II mese successivo
al trimestre di riferimento;
6. Obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui
redditi e dell’IRAP;
7. Divieto di effettuare operazioni in contanti per importi superiori ad
€. 516,46. (Resta il dubbio se questo punto deve essere applicato alle SSD)
39
PRESUPPOSTI PER ACCEDERE AL
REGIME AGEVOLATO
OGGETTIVO:
 i proventi derivanti dalle attività commerciali, conseguiti
nel periodo di imposta precedente, NON devono superare €.
250.000.
SOGGETTIVO:
 svolgimento di attività sportiva dilettantistica riconosciuta
dal CONI;
 Requisiti nello Statuto;
 Affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali o Enti di
Promozione Sportiva e Relativa Iscrizione Registro Coni;
 Modello Eas inviato.
40
IL REGIME FISCALE AGEVOLATO
– L. 398/’91 – IMPOSTE DIRETTE
IRES (27,5%)
 RICAVI DA ATTIVITA’ COMMERCIALE: è prevista una
determinazione forfetaria del reddito mediante l’applicazione di un
coefficiente di redditività pari al 3%.
 RICAVI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE (NON COMMERCIALE):
non sono tassati (Art.148 TUIR).
IRAP (3,9%)
 La base imponibile è data dalla somma del reddito imponibile
IRES e i costi non deducibili ai fini IRAP quali per esempio le
retribuzioni pagate ai dipendenti e gli interessi passivi.
41
IL REGIME FISCALE AGEVOLATO
– L. 398/’91– IVA
E’ previsto un regime forfetario consistente nell’applicazione delle seguenti
percentuali all’IVA a debito dei proventi conseguiti dallo svolgimento
dell’attività commerciale:
 50% sull’IVA dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali
connesse agli scopi istituzionali;

90% sull’IVA dei proventi da sponsorizzazioni;

2/3 sull’IVA dei proventi derivanti da cessione o concessione dei diritti di
ripresa televisiva o trasmissione radiofonica.
N.B.: l’IVA sulle fatture di acquisto non dà quindi diritto ad alcuna detrazione
42
IL REGIME FISCALE AGEVOLATO – L. 398/’91 –
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E ATTIVITA’
COMMERCIALI
L’attività svolta nei confronti dei propri associati in conformità
alle finalità istituzionali dell’ente NON è considerata
commerciale come anche i contributi corrisposti da
Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento
convenzionato di attività aventi finalità sociali.
43
IL REGIME FISCALE AGEVOLATO
– L. 398/’91 – ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
E ATTIVITA’ COMMERCIALI
Si considerano invece di natura commerciale le attività rese dietro
corrispettivi specifici tra cui:
- somministrazione di alimenti e bevande anche se nei confronti dei soli soci
- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita (ad esempio: divise, attrezzi
…);
- pubblicità commerciale;
- organizzazione di viaggi, soggiorni turistici e gite;
- organizzazione di fiere ed esposizioni.
N.B.: non sono considerati commerciali i proventi conseguiti dall’ente
tramite la raccolta pubblica dei fondi nei limite di due eventi per anno e
per l’importo massimo di €. 51.645,69.
44
Vendita spazzi pubblicitari
 Contratto con data certa (anche timbrato alle poste),
dettagliando bene l’oggetto della pubblicità e che sia
coerente con il corrispettivo;
 Fattura;
 Incasso tramite bonifico;
 Materiale comprovante l’esecuzione della prestazione.
45
Libro Cassa
 Sempre in un ottica di trasparenza suggeriamo di
versare tutti gli incassi in banca (ricordo il limite di
516,46);
 Per tenere del contante per far fronte alle spese
correnti fate un prelevamento con casale «cassa».
 Tenete nota delle uscite in maniera cronologica
allegando al libro cassa le pazze di appoggio.
46
COMPENSI SPORTIVI
Definizione:
Il D.M. 26/11/1973, n.473 stabilisce
che i compensi devono essere erogati
per le prestazioni volte a promuovere
l’attività sportiva dilettantistica.
47
CO.CO.CO. SPORTIVE
 L’art.61 del D.lgs. 276/2003 ha fatto salvi i rapporti e le
attività di co.co.co.. Resi e utilizzati ai fini istituzionali in
favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, alle
federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione
sportiva riconosciute dal CONI.
48
ESCLUSIONI
 Compensi corrisposti a lavoratori dipendenti.
 Compensi corrisposti a professionisti e artisti.
 Esercenti attività d’impresa.
49
DEFINIZIONE
 La risoluzione 26/03/2001 n.34/E ha specificato cosa debba intendersi
per esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Si considerano
pertanto corrisposti nell’esercizio diretto dell’attività sportiva
dilettantistica i compensi riconosciuti a:
• Atleti dilettanti;
• Allenatori;
• Giudici di gara;
• Commissari speciali che durante le gare o le manifestazioni devono
visionare o giudicare gli arbitri;
• Dirigenti che presenziano direttamente a ciascuna manifestazione,
consentendone il regolare svolgimento.
50
DEFINIZIONE
 Nell’iter di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n.207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti – c.d. “decreto milleproroghe” –
approvato in via definitiva dalla camera dei deputati martedì 24/02/2009,
sono stati inseriti alcuni emendamenti di grande interesse per il mondo
sportivo dilettantistico, relativi alla definizione di nuove tipologie di
redditi diversi percepiti da “sportivi dilettanti”.
51
DEFINIZIONE
Nelle parole “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, contenute
nell’art.67 comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la
didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Ciò significa che, per espressa previsione di legge, gli istruttori sportivi ed i
preparatori atletici vengono considerati “sportivi dilettanti”, alla stregua
degli atleti e degli allenatori – ovviamente a condizione che non
svolgano tale attività come professione abituale ovvero ai titolo di
lavoratori dipendenti.
52
LEGGE 289/2002
L’art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, nell’introdurre
una serie di novità per l’ attività sportiva dilettantistica, ha
stabilito che il regime di favore di cui all’art.67 TUIR si
applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di carattere amministrativo – gestionale di
natura non professionale resi in favore di società e
associazioni sportive dilettantistiche.
53
CIRCOLARE 22/04/2003
La circolare 22/04/2003 n.21/E con riguardo alle
collaborazioni
di
carattere
amministrativogestionale, ha chiarito che nella tipologia delle
co.co.co. si possono ricomprendere le prestazioni
connesse a compiti di segreteria, a condizione che
non richiedano particolari conoscenze di natura
tecnico-giudirica. La Circolare indica i compiti di
raccolta delle iscrizioni e di tenuta della cassa e
delle contabilità.
54
LA COMUNICAZIONE AL “CENTRO
PER L’IMPIEGO”
La Finanziaria 2007, al comma 1180, ha previsto una novità
che interessa per alcuni aspetti le società ed associazioni
sportive dilettantistiche: la comunicazione di assunzione
anticipata al giorno prima dell’inizio dell’ attività lavorativa
al centro per l’impiego (ex ufficio di collocamento), a partire
dal 1° gennaio 2007.
La nota Ministeriale nel paragrafo “rapporti di Lavoro” ha
chiarito che tra i rapporti di collaborazione per i quali vige
l’obbligo della comunicazione anticipata all’ex ufficio di
collocamento, vi sono anche le collaborazioni individuate
dall’articolo 90 della L. 289 del 27 dicembre 2002.
55
LA COMUNICAZIONE AL “CENTRO
PER L’IMPIEGO”
Tali forme di collaborazione che interessano le società ed
associazioni sportive dilettantistiche sono riconducibili
essenzialmente, in base all’articolo 90 comma 3 lettera a)
della L.289/2002, alle tipologie di attività aventi le seguenti
caratteristiche:
- Carattere amministrativo gestionale;
- Natura non professionale.
56
TRATTAMENTO FISCALE
A differenza degli altri tipi di co.co.co. Quelle prestate
nell’ambito dello sport dilettantistico non sono considerate
assimilate a prestazioni di lavoro dipendente.
Di conseguenza tali compensi sono considerati redditi diversi,
secondo le disposizioni degli artt. 67 e 69 del TUIR.
57
MODALITA’ DI TASSAZIONE
 Ai sensi dell’art. 68, comma 2, TUIR, detti compensi non
concorrono a formare il reddito per un importo
complessivamente non superiore nel periodo d’imposta a €
7.500;
 Sono esclusi dalla formazione del reddito i rimborsi di spese
documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al
trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate
fuori dal territorio comunale.
58
REGIME DI FAVORE
La legge ha introdotto un regime di favore, stabilendo che
rientrano tra i redditi diversi di cui all’art.67 del TUIR:
 Le indennità di trasferta;
 I rimborsi forfetari di spesa;
 I premi e i compensi;
Erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
59
SUDDIVISIONE IN FASCE
Detti compensi vengono quindi divisi nelle seguenti tre fasce:
 Fino alla somma complessiva di € 7.500,00 annui esenti da
imposta;
 Tra € 7.500,00 e € 28.158,28 soggetti a ritenuta va titolo
d’imposta con aliquota del 23% maggiorata della addizione
regionale pari allo 0,90%;
 Superiori a € 28.158,28 soggetti a ritenuta a titolo di acconto
con aliquota del 23% maggiorata della addizionale regionale
pari allo 0,90%;
60
SUDDIVISIONE IN FASCE
Sono esclusi dalla formazione del reddito i rimborsi spese
documentate relative al vitto, all’alloggio e al trasporto
sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal
territorio comunale.
61
TRATTAMENTO IRAP
L’art.90, comma 10 della legge 289/2002 ha stabilito
l’irrilevanza delle indennità e dei rimborsi di cui all’art.67
(ex 81), comma 1, lett.m) TUIR ai fini della determinazione
del valore della produzione netta soggetta all’imposta
regionale.
62
INPS
Il nuovo inquadramento tra i redditi diversi dei compensi
erogati ai co.co.co. Amministrativo – gestionali sportivi
comporta che i percepenti non devono più essere iscritti alla
gestione separata INPS che prevede il contributo del 10 –
14%.
Tale interpretazione è stata ulteriormente avvalorata dalla
circolare 9/2004 in cui l’INPS ha ribadito l’esclusione
dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata dei suddetti
compensi come già stabilito per i compensi sportivi dalla
circolare 42/2003.
63
INAIL
Roma, 19 Marzo 2003
Il nuovo inquadramento dei compensi comporta un’ulteriore
agevolazione: non sussiste più l’obbligo di iscrizione
all’INAIL.
64
ENPALS
Circolare n.13 del 07/08/2006
Con questa circolare l’ente scritta in seguito al D.M. del lavoro
e delle politiche sociali del 15/03/2005 che ha adeguato
l’elencazione delle categorie di lavoratori assicurati
all’enpals in relazione alle somme corrisposte da organismi
sportivi dilettantistici vuol manifestare pone la sua
attenzione alle somme erogate come “redditi diversi”
dettando una serie di condizioni e limitazioni perché tali
somme siano esenti da contributi.
65
ENPALS
Circolare n.18 del 09/11/2009
Fornisce opportune precisazioni anche visto la modifica all’ art.
67 TUIR e con questa circolare s’impegna anche ad
annullare o comunque archiviare i verbali emanati negli anni
passati.
66
GRATUITA’ DELLA PRESTAZIONE IN
AMBITO SPORTIVO
DILETTANTISTICO
Si ha rapporto di lavoro volontario quando il
collaboratore, a fronte della propria opera, non percepisce
alcun compenso; allo stesso potranno, ovviamente, essere
rimborsate le spese vive sostenute e anticipate per conto
dell’ente sportivo, purchè autorizzate e idoneamente
documentate.
67
GRATUITA’ DELLA PRESTAZIONE IN
AMBITO SPORTIVO
DILETTANTISTICO
Una interessante pronuncia della Corte d’Appello di
Roma, la n.8165 del 01/02/2008, evidenzia che la gratuità
di una prestazione effettuata nei confronti di una
associazione sportivo dilettantistica, non si determina
dall’intensità dell’impegno profuso dal prestatore, ma
bensì dalla volontà dello stesso e contestualmente
dell’associazione, di attuare una prestazione che abbia
fini unicamente sportivi e non utilitaristici.
68
GRATUITA’ DELLA PRESTAZIONE IN
AMBITO SPORTIVO
DILETTANTISTICO
Partendo dal principio che “ogni attività”
oggettivamente configurabile come prestazione di
lavoro subordinato si presume effettuata a titolo
oneroso e perciò, l’assunto della sua
riconducibilità ad un rapporto diverso istituito con
la correlativa gratuità, esige una prova rigorosa”
(Cass. n.2204/1999); il Collegio della Corte
d’Appello fonda la sua decisione sulla base di
circostanze oggettive e soggettive.
69
L’ATTIVITA’ DEI DIPENDENTI PUBBLICI
NELLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
L'art. 90, comma 23, Legge 289/2002 (Finanziaria 2003)
prevede la possibilità per i dipendenti pubblici di prestare,
fuori orario di lavoro, la propria attività a favore delle
società o associazioni sportive dilettantistiche, previa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
L'attività svolta deve essere a titolo gratuito e pertanto ai
dipendenti pubblici non possono essere riconosciuti
emolumenti di ammontare tale da non configurarsi come
indennità e rimborsi di cui all'ex art. 81, oggi art. 67, comma
1, lett. m) del TUIR (circolare n° 21 del 22 aprile 2003
Agenzia delle Entrate).
70
L’ATTIVITA’ DEI DIPENDENTI PUBBLICI
NELLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
L'associazione e/o società sportiva dilettantistica può comunque, pur
rimanendo prestazione gratuita, rimborsare anche le spese documentate
sostenute per proprio conto e riconoscere un rimborso chilometrico
secondo tabella ACI. Resta inteso che i criteri di determinazione delle
somme erogate a titolo di rimborso o di indennità devono essere
ragionevoli. In buona sostanza affinché tale somma possa essere
qualificata come rimborso ci deve essere una correlazione tra l’attività
prestata, le spese sostenute e la somma stessa. Pertanto se il dipendente
pubblico riceve un importo sproporzionato (eccessivo) rispetto al tipo di
attività svolta è possibile che alla predetta somma venga attribuita la
natura di compenso. Risulterebbe così violata la norma che impedisce ai
dipendenti pubblici di percepire compensi per le predette attività.
71
L’ATTIVITA’ DEI DIPENDENTI PUBBLICI
NELLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Più complesso è il caso in cui le prestazioni del dipendente
pubblico non siano rese a titolo gratuito, quindi laddove
siano retribuite. In questo caso non basterà una semplice
comunicazione, ma sarà necessaria un'autorizzazione
preventiva dell'amministrazione di appartenenza, fermo
restando la disciplina di incompatibilità.
In particolare, il D.lgs. 165/2001, art. 53, comma 10, prevede
che la società o l'associazione chieda l'autorizzazione
all'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico
prima di conferire l'incarico; questo onere può essere anche
assolto direttamente dal dipendente interessato.
72
L’ATTIVITA’ DEI DIPENDENTI PUBBLICI
NELLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Ovviamente nel caso di prestazione gratuita è solo il dipendente pubblico
che potrebbe incorrere in sanzioni quantomeno disciplinari, mentre nel
caso di prestazioni retribuite è anche la società o associazione erogante
ad essere soggetta a sanzioni.
L'art. 53, comma 9 del D.lgs. citato, vieta agli enti pubblici economici e
soggetti privati di conferire incarichi retribuiti senza la previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti
stessi e, in caso di inosservanza si applicano le disposizioni dell'art. 6,
comma 1, del 28 marzo 1997, n° 79, convertito, con modificazioni, dalla
Legge del 28 maggio 1997 n° 140 e successive modificazioni ed
integrazioni. Pertanto la sanzione a cui la società o associazione sportiva
dilettantistica è soggetta è pari al doppio degli emolumenti sotto
qualsiasi forma corrisposti oltre alle sanzioni per eventuali violazioni
tributarie o contributive.
73
L’ATTIVITA’ DEI DIPENDENTI PUBBLICI
NELLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Il dipendente pubblico potrà incorrere in sanzioni
amministrative e disciplinari. Un ulteriore obbligo è previsto
dall'art. 53 comma 11, per le associazioni e le società
sportive dilettantistiche che erogano compensi a dipendenti
pubblici, per incarichi previsti al comma 6: entro il 30 aprile
sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di
appartenenza dei dipendenti degli importi erogati relativi
all'anno precedente.
74
Colloqui con probabili
collaboratori
 Se il candidato vi va bene suggeriamo di fare
due domande prima di concludere colloquio:
1. Sei Dipendente Pubblico?
2. Hai Partita Iva?
… Fermatevi se la risposta è «Affermativa»!!
Attenzione: non esiste la prova!!
75
Richiesta Stipula Contratto
 Istruttore;
 Amministrativo-Gestionale (obbligo di
comunicazione preventiva);
 Attività Gratuita.
 Tutte le richieste devono essere preventive all’inizio della collaborazione
tenendo presente il tempo di redazione dello studio e la vs. disponibilità
per la firma antecedente. Vedi Bozza ….
76
Rimborsi spesa
 Si ha quando c’è un esborso del
collaboratore per una missione aziendale.
 Metodo del Rimborso:
1. Documentato;
2. Forfettario.
77
Azione di Coordinamento
dei collaboratori dalla SSD
 Estratto dal contratto di co.co.co.:
«Il collaboratore indicherà alla Società, e
concorderà con essa, i giorni e le ore
disponibili in cui svolgerà la propria attività
didattica.»
78
Disponibilità del Collaboratore
 Periodica;
 Preventiva;
 Documentabile.
79
Istruttori con Partita iva
 E’ obbligatoria l’iscrizione preventiva
all’Enpals.
PS.: Suggeriamo la forma scritta per l’accordo
stipulato.
80
Fattura del collaboratore
 indicare le giornate per cui percepisce il compenso
(Minimale giornaliero di Euro 44,50 la società dovrà ogni 20 del mese
predisporre una comunicazione all’ente);
 L’imponibile è soggetto ad Enpals (non Inps) di cui a carico
istruttore 9,19% e alla società 23,81%;
 Attenzione: il regime dei minimi ad oggi è solo per minori
di 35 anni gli altri sono soggetti ad Iva;
 Dal 18 luglio 2012 richiedere dichiarazione che incassano
più di Euro 18.663,00 (Oppure esamina gli altri requisiti della
Riforma);
81
Pagamento Collaboratori
 Sempre per assegno o bonifico (sconsigliato per
contanti);
 Ricevuta fatevi dichiarare che non anno altri
compensi medesima natura (vedi bozza…);
 Certificazioni (da consegnare ogni anno 28/02 meglio farsi
firmare ricevuta o inviare per Raccomandata);
 Modello 770.
82
Personale addetto alle pulizie
Il personale in questione rientra nella categoria dei
lavoratori subordinati dal momento che non sono riscontrabili
nella loro attività le caratteristiche delle collaborazioni.
Per assumere questi lavoratori la Società deve iscriversi
ed aprire la relativa posizione contributiva presso l’INPS e
l’INAIL.
Deve inoltre essere effettuata ai centri per l’impiego la
comunicazione preventiva entro il giorno precedente l’inizio
dell’attività lavorativa.
83
Modalità di assunzione:
 A tempo pieno;
 A tempo parziale che a sua volta può essere:
- orizzontale, quando la riduzione di orario è distribuita su
ciascun giorno della settimana;
- verticale, ovvero i casi in cui la prestazione sia resa solo in
determinati periodi dell’anno, del mese o della settimana
- misto, quando il rapporto di lavoro prevede sia la riduzione
dell’orario giornaliero che dei periodi lavorati
84
Modalità di assunzione:
A tempo determinato o indeterminato.
I vari istituti contrattuali quali livelli di
inquadramento, mensilità, competenze feriali,
festività, mensilità aggiuntive, aumenti
periodici, accantonamenti TFR e le modalità di
trasformazione e/o cessazione del rapporto di
lavoro, sono disciplinati dal c.c.n.l. Impianti
Sportivi.
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