25 marzo 2015
Convegno di studio
Jobs act, cosa cambia:
dal contratto a tutele crescenti
alla NASpI
25 marzo 2015
Convegno di studio
Vecchi e nuovi incentivi
all’assunzione
Relatore: Amalia Marino
REQUISITI DELLE AGEVOLAZIONI
PER ACCEDERE AI BENEFICI LE
AZIENDE DEVONO
 ESSERE IN POSSESSO DEL DURC
 ESSERE IN REGOLA CON GLI
OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE
E DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI
LAVORO
Le assunzioni agevolate della Legge di Stabilità 2015
La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità
2015), all’art. 1, comma 118 e ss., introduce un importante
agevolazione contributiva.
la Legge di Stabilità è stata pubblicata in Gazzetta
Ufficiale il 29 dicembre 2014 ed è entrata in vigore il
1° gennaio 2015
non è prevista la necessità di decreti attuativi quindi
l’agevolazione è immediatamente usufruibile da
parte delle aziende sin dal 1° gennaio 2015
A chi spetta lo sgravio?
 ai datori di lavoro privati (escluso il settore domestico): non
solo imprenditori, ma tutti i datori di lavoro privati in genere,
anche quelli che non svolgono attività imprenditoriale, che
assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato
(escluso il contratto di apprendistato e il contratto di lavoro
a chiamata);
 dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015.
 a differenza di altri interventi simili del passato, NON è
richiesta la creazione di nuovi posti di lavoro AGGIUNTIVI:
non vi è, quindi, la necessità di provare un incremento
occupazionale della forza lavoro (il nuovo assunto, in altre
parole, non deve integrare un’unità aggiuntiva rispetto alle
precedenti).
In che cosa consiste l’agevolazione?
Esonero dal versamento dei contributi
previdenziali INPS a carico dei datori di
lavoro, per un massimo di
36 mesi e nel limite di 8.060 Euro/annui.
Sono esclusi dall’agevolazione i premi INAIL
Quali sono le esclusioni?
Tre esclusioni aventi natura anti-elusiva
previste direttamente dalla Legge di Stabilità
1. I lavoratori che nei sei mesi precedenti erano
occupati presso qualsiasi datore di lavoro con
contratto a tempo indeterminato, anche se di
apprendistato.
La norma è chiara, solo i contratti a tempo
indeterminato nei sei mesi precedenti sono
preclusivi all’agevolazione.
Pertanto, eventuali altre tipologie contrattuali, quali
ad esempio i contratti a termine (anche se con
durata superiore ai sei mesi), non impediscono nel
caso di successiva assunzione o trasformazione a
tempo indeterminato di usufruire dell’esonero.
Quali sono le esclusioni?
Tre esclusioni aventi natura anti-elusiva
previste direttamente dalla Legge di Stabilità
2. Lavoratori per i quali il beneficio sia già stato
fruito in relazione ad una precedente assunzione:
dalla lettera della legge sembrava trattarsi di
un’opportunità da poter utilizzare una volta sola con
riferimento ad un determinato lavoratore.
La Circ. Inps n. 17/2015 ha ampliato le possibilità di
assunzioni agevolate, stabilendo che l’esclusione
ricorre soltanto nel caso in cui a godere dello
sgravio sia stato in precedenza lo stesso datore di
lavoro.
Quali sono le esclusioni?
Tre esclusioni aventi natura anti-elusiva
previste direttamente dalla Legge di Stabilità
3. lavoratori che, nei mesi di ottobre, novembre
e dicembre 2014, avevano un rapporto a tempo
indeterminato con una società controllata o
collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente
capo anche per interposta persona al medesimo
datore di lavoro.
Non cumulabilità
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote previsti dalla legislazione
vigente, quali per esempio l’incentivo per
l’assunzione previsto per le assunzioni dalla
mobilità.
È invece cumulabile con gli incentivi che
assumono valenza economica
(Circ. Inps n. 17/2015).
Esempio: L’azienda assume un lavoratore dalla
mobilità fruisce dello sgravio previsto dalla
Legge di Stabilità e – in aggiunta - dell’incentivo
previsto dall’art. 8, comma 4, l.n. 223 del 1991
(contributo mensile pari al 50% dell’indennità
che sarebbe stata corrisposta al lavoratore).
Incentivi soppressi
Dal 1° gennaio 2015 sono soppresse le
agevolazioni contributive della legge 407/1990
(art. 8, comma 9), previste per i datori di lavoro
(imprese, enti pubblici economici, consorzi di
imprese e datori iscritti agli albi professionali)
che assumevano a tempo indeterminato, anche
part-time, lavoratori disoccupati o in CIGS da
almeno 24 mesi. Le agevolazioni (compresa
riduzione del premio INAIL) consistevano in una
riduzione dei contributi per 36 mesi, pari al 50%
per tutti i datori di lavoro; 100% per imprese
operanti nel Mezzogiorno.
La griglia antielusiva della legge Fornero
La legge Fornero prevede delle esclusioni in chiave
anti-fraudolenta per “gli incentivi alle assunzioni”: gli
incentivi non spettano:
a) se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla
riassunzione di un altro lavoratore, licenziato da
un rapporto stabile o cessato da un rapporto a
termine.
b) se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal
lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione
aziendale, salvo il caso in cui l’assunzione sia
finalizzate all’acquisizione di professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori
sospesi oppure siano effettuate presso una unità
produttiva diversa
La griglia antielusiva della legge Fornero
La legge Fornero prevede delle esclusioni in chiave antifraudolenta per “gli incentivi alle assunzioni”: gli incentivi
non spettano:
c) se il lavoratore assunto è stato licenziato, nei sei mesi
precedenti, da un datore di lavoro che presenti assetti
proprietari coincidenti con quello assuntore ovvero
risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o
di controllo.
d) se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo
preesistente, stabilito da norme di legge o dalla
contrattazione collettiva. tale esclusione non si applica
con riferimento allo sgravio in argomento al fine di
promuovere la massima espansione dei rapporti di
lavoro a tempo indeterminato; lo sgravio spetta anche
nel caso di assunzione obbligatoria dei disabili.
Legge di Stabilità 2015 - IRAP
L. 190/2014, art. 1, co. 20
A decorrere dal 01/01/2015 i
costi del lavoro del personale
assunto a tempo indeterminato
sono totalmente deducibili ai
fini IRAP
INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI “OVER 50” E DONNE
L’ASSUNZIONE DEVE RIGUARDARE:
LAVORATORI DI ETÀ PARI O SUPERIORE AI 50 ANNI
DISOCCUPATI DA OLTRE 12 MESI
DONNE DI QUALSIASI ETÀ, OVUNQUE RESIDENTI
PRIVE DI UN IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO
DA ALMENO 24 MESI
Donne di qualsiasi età, prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti
in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito
dei fondi strutturali dell’U.E. e nelle aree
individuate dal regolamento CE n.800/2008.
INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI “OVER 50” E DONNE
TIPOLOGIA INCENTIVO ALLE ASSUNZIONI
A TEMPO DETERMINATO/
ANCHE IN SOMMINISTRAZIONE
Per la durata di 12 mesi,
la riduzione del 50% dei
contributi
a carico del datore di lavoro
SE IL CONTRATTO È
TRASFORMATO A TEMPO
INDETERMINATO,
la riduzione si prolunga
fino al diciottesimo mese
A TEMPO INDETERMINATO
Per la durata di 18 mesi,
la riduzione del 50% dei
contributi a carico
del datore di lavoro
ASSUNZIONI DI LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ
ART.25 CO 9 L.223/1991
ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO
CTR A CARICO DATORE PARI A QUELLA
PREVISTA PER GLI APPRENDISTI PER
I PRIMI 18 MESI;
ART.8. CO 4 L.223/1991
PER OGNI MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE
UN CTR. MENSILE PARI AL 50% DELLA
INDENNITÀ DI MOBILITÀ CHE SAREBBE
STATA CORRISPOSTA AL
LAVORATORE.
(12 mesi, elevati a 24 per i 40enni e
a 36 per quelli superiori a 50 anni ).
ART.8. CO 2 L.223/1991
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
CTR A CARICO DATORE PARI A
QUELLA PREVISTA PER GLI
APPRENDISTI PER 12 MESI;
IN CASO DI TRASFORMAZIONE
ULTERIORI 12 MESI DI CTR PARI A
QUELLA PREVISTA PER GLI
APPRENDISTI;
PER OGNI MENSILITÀ DI
RETRIBUZIONE UN CTR. MENSILE PARI
AL 50% DELLA INDENNITÀ DI MOBILITÀ
CHE SAREBBE STATA CORRISPOSTA
AL LAVORATORE
ART.8. CO 4 L.223/1991
L’AGEVOLAZIONE PARI AL 50% DELL’INDENNITÀ DI MOBILITÀ NON
PUÒ ESSERE EROGATA PER UN NUMERO DI MESI SUPERIORE A :
 12 MESI PER I LAVORATORI DI ETÀ INFERIORE A 50 ;
 24 MESI PER I LAVORATORI DI ETÀ SUPERIORE A 50 ;
 36 MESI PER LE AREE DEL MEZZOGIORNO.
ASSUNZIONI DI LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ
ART . 2, CO. 71, L. 92/2012
DAL 1 GENNAIO 2017
 ABROGATA LA POSSIBILITÀ DI ISCRIZIONE NELLE LISTE DI
MOBILITÀ
 ABROGATE LE DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO INCENTIVI
PER L’ASSUNZIONE DEI LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE
DI MOBILITÀ
CIRCOLARE INPS n.137 DEL 12/12/2012
Gli incentivi attualmente in vigore saranno applicati
alle assunzioni, trasformazioni o proroghe che
dovessero essere effettuate fino al 31 dicembre
2016.
ALTRE AGEVOLAZIONI
LAVORATORI FRUITORI DI CIGS DA ALMENO TRE MESI
PER ASSUNZIONI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
DI SOGGETTI IN CIGS DA ALMENO TRE MESI,
MENTRE L’IMPRESA DI PROVENIENZA LO DEVE ESSERE DA ALMENO SEI MESI
È CONCESSA
LA CONTRIBUZIONE PER GLI APPRENDISTI IN VIA ORDINARIA
PER UN PERIODO DI DODICI MESI
L’ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE CHE SI TROVA NELLE SUDDETTE CONDIZIONI
COMPORTA IL RICONOSCIMENTO (SOTTO FORMA DI CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO)
DI UNA SOMMA A FAVORE DELL’IMPRESA PARI AL 50% DELL’INDENNITÀ DI MOBILITÀ
PER UN PERIODO NON SUPERIORE A NOVE MESI PER CHI HA MENO DI 50 ANNI.
CONTRATTO PER SOSTITUZIONE
AI DATORI DI LAVORO CON MENO DI VENTI DIPENDENTI CHE ASSUMONO LAVORATORI
CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DI DIPENDENTI IN
CONGEDO DI MATERNITÀ, PATERNITÀ O PARENTALE,
È CONCESSO UNO SGRAVIO CONTRIBUTIVO DEL 50% PER UN MASSIMO DI DODICI MESI
DIRIGENTI PRIVI DI OCCUPAZIONE
IMPRESE O LORO CONSORZI
CHE ASSUMANO DIRIGENTI, PRIVI DI OCCUPAZIONE
LA CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA (AZIENDA E DIRIGENTE)
È RIDOTTA DEL 50% PER MASSIMO DODICI MESI
LAVORO ACCESSORIO
Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative, svolte senza
l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
Si tratta di attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla
totalità dei committenti, a compensi superiori a euro 5.050 netti nel corso di
un anno solare ed ad euro 2.000,00 per ciascun committente.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ANTICIPATA : se manca si applica la
maxisanzione per lavoro nero.
Lo schema del decreto legislativo di attuazione approvato dal
Consiglio dei Ministri il 20 febbraio scorso prevede:
 Compensi con riferimento alla totalità dei committenti
entro euro 7.000,00 netti nel corso di un anno civile fermo
restando il limite di euro 2.000,00 per ciascun
committente.
 Tracciabilità della prestazione di lavoro accessorio
attraverso una comunicazione preventiva alla DTL
Collaborazioni senza più progetto
Lo schema del decreto legislativo di attuazione approvato dal
Consiglio dei Ministri il 20 febbraio scorso se confermato
prevede:
25 marzo 2015
Convegno di studio
La Nuova Assicurazione Sociale
per l’Impiego (NASpI)
Relatore: Mattia D’Acunto
Naspi Asdi e DIS-Coll rappresentano i nuovi sussidi
di disoccupazione entrati in vigore con il D.Lgs n.22
del 2015 .
Dal 1° maggio 2015 diventerà operativa la nuova
prestazione di sostegno al reddito per tutti coloro
che si troveranno privi di lavoro in modo
involontario : la Naspi prenderà il posto di Aspi e
mini Aspi, previsti dalla riforma Fornero.
REQUISITI NASPI 2015
Per accedere alla Naspi i lavoratori devono avere i seguenti
requisiti :
• lo status di disoccupato (Dlgs 181/00);
• Il possesso di contributi per almeno 13 settimane nei
quatto anni che precedono la perdita di lavoro;
• Trenta giornate di lavoro effettivo, nei 12 mesi antecedenti
l’inizio del periodo di disoccupazione.
Per l’Aspi, invece , i requisiti sono i seguenti :
• almeno un contributo nei due anni antecedenti il primo
giorno di disoccupazione;
• almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente
l’inizio del periodo caratterizzato dall’assenza di lavoro.
Si potrà ottenere la Naspi anche in caso di
dimissioni per giusta causa nonché nelle
ipotesi di risoluzione consensuale
sottoscritta presso la DTL in seno al
tentativo obbligatorio di conciliazione
introdotto dalla riforma Fornero e rimasto
in vigore per i lavoratori nei cui confronti
non trova applicazione la disciplina del
nuovo contratto a tutele crescenti.
LA MISURA
La Naspi favorisce i lavoratori con maggiore anzianità
contributiva , infatti la nuova indennità Aspi va rapportata alla
retribuzione media mensile che si ottiene considerando la
sommatoria degli imponibili previdenziali degli ultimi quattro
anni. Il totale ottenuto va diviso per le settimane di
contribuzione e il risultato va moltiplicato per 4,33 (per
rapportarlo al mese).
Se la retribuzione media mensile è pari o inferiore a 1.195
euro, l’indennità sarà il 75% di questo importo. Nelle ipotesi in
cui sia superiore, la prestazione sarà il 75% di 1.195
aumentato del 25% della differenza tra la retribuzione media
mensile e 1.195 euro. E’, in ogni caso previsto un massimale di
1.300 euro (per il 2015) soggetto a rivalutazione annuale.
DIFFERENZE CON L’ASPI
La NASPI diminuisce del 3% mensile con
decorrenza dal primo giorno del quarto mese di
fruizione .
L’ASPI diminuisce del 15% mensile dopo i primi sei
mesi, e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo
mese.
Per i beneficiari della nuova indennità non è più
previsto il prelievo contributivo del 5,84% previsto
dalla legge 41/1986.
NASPI: DURATA E CONDIZIONI
Durata: la Naspi non segue le logiche dell’età del lavoratore
(più o meno 50 anni), che caratterizzano l’Aspi. La nuova
indennità è, infatti concessa ogni mese, per un numero di
settimane pari alla metà di quelle oggetto di contribuzione
negli ultimi 4 anni. Ne consegue che al massimo la durata
sarà pari a un biennio.
Dal 2017 la prestazione si ridurrà ad un massimo 78
settimane di fruizione.
Condizioni : i fruitori della Naspi saranno tenuti, a pena di
decadenza, a partecipare alle iniziative di orientamento e ai
percorsi di riqualificazione professionale che verranno loro
proposti dai centri per l’impiego.
NASPI
RICHIESTA
Finanziamento
Contributivo
•
•
•
Telematicamente all’Inps entro 68
giorni dalla cessazione del rapporto
di lavoro.
Restano immutati i tre livelli di
contribuzione previsti per l’Aspi
Un contributo ordinario dell’1,61%;
Un contributo addizionale dell’1,40% dovuto per tutti i rapporti non a
tempo indeterminato (fanno eccezione i lavoratori assunti in
sostituzione);
Un contributo per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato.
Autoimprenditorialità
Chi vuole iniziare un lavoro autonomo, di
impresa individuale o sottoscrivere una quota
di capitale sociale di una cooperativa, può
chiedere all’Inps l’anticipo, in unica soluzione,
della Naspi spettante.
A tal fine occorre presentare una domanda
telematica da trasmettere all’Inps entro 30
giorni (a pena di decadenza ) dall’inizio
dell’attività.
DECADENZA
La legge prevede i casi di decadenza dalla prestazione :
• la presentazione della domanda all’INPS oltre i 68 giorni
dalla cessazione del rapporto di lavoro;
• quando viene meno lo stato di disoccupazione;
• si perde il diritto alla prestazione anche nel caso in cui la
domanda telematica, tesa ad ottenere la liquidazione in
unica soluzione dell’indennità (incentivo
all’autoimprenditorialità), sia inoltrata oltre i 30 giorni
dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di
impresa individuale o da quella di sottoscrizione di una
quota di capitale sociale della cooperativa.
• si inizia un’attività di lavoro subordinato, autonomo o in
forma di impresa individuale senza darne comunicazione
all’INPS ;
• si raggiungono i requisiti per il pensionamento di vecchiaia
o anticipato
L’ASDI : ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE
Coloro che, entro la fine del 2015, hanno fruito
interamente della Naspi e sono ancora disoccupati e si
trovino in una condizione economica di bisogno valutata in
base all’ISEE potrebbero ricevere un altro assegno
denominato
Asdi.
Si tratta di una misura sperimentale per il 2015, con
un’applicazione molto ridotta. In sede di prima
applicazione l’assegno è prioritariamente riservato ai
lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e ai
lavoratori in età prossima al pensionamento. L’Asdi è
erogato mensilmente per un massimo di sei mesi ed è pari
al 75% dell’ultima indennità Naspi percepita, e comunque,
in misura non superiore all’assegno sociale.
DIS –COLL: Assegno di disoccupazione per i collaboratori
Per i collaboratori coordinati e continuativi,
anche a progetto è introdotta la DIS –COLL,
una nuova prestazione di tutela del reddito
che sostituisce la precedente prestazione
una tantum, disciplinata dalla legge
Fornero .
La nuova indennità è sperimentale per il
2015 per gli eventi di disoccupazione che si
verifichino tra il 01° gennaio e il 31
dicembre.
DIS –COLL:
CONFRONTO TRA LA NUOVA INDENNITA’ E LA VECCHIA UNA TANTUM
DIS – COLL
UNA TANTUM COCOPRO
Destinatari
• Cococo iscritti in via
esclusiva alle gestione
separata presso l’Inps
• Esclusi amministratori e
sindaci
DIS – COLL
Requisiti
•
•
Avere lo stato di Discoccupazione
Tra il 1° gennaio dell’anno solare
precedente e la disoccupazione :
tre mensilità di contribuzione o un
rapporto di collaborazione pari
almeno a un mese, che abbia dato
luogo a un reddito almeno pari alla
metà dell’importo che consente
l’accredito di un mese di
contribuzione
Destinatari
• Cocopro
• Iscritti in via esclusiva alla
gestione separata inps
UNA TANTUM COCOPRO
Requisiti
Nell’anno precedente :
• Monocommitenza
• Reddito non superiore a 20mila euro
• Accreditate alla gestione separata
non meno di quattro mensilità ( tre
mensilità periodo transitorio 20132015)
• Almeno due mesi di disoccupazione
DIS –COLL:
CONFRONTO TRA LA NUOVA INDENNITA’ E LA VECCHIA UNA TANTUM
DIS – COLL
UNA TANTUM COCOPRO
Ammontare
•
•
•
Il 75% del reddito di riferimento, fino a
1.195 euro ( 2015) + 25% per la parte
eccedente i 1.195 euro, per i primi 3
mesi
Riduzioni del 3% dell’indennità ogni
mese , dal quarto mese
Importo massimo dell’indennità
mensile di : 1300 euro ( 2015 )
DIS – COLL
Ammontare
•
Il 5% ( 7% periodo transitorio
2013-2015) del minimale annuo
di reddito imponibile per il minor
numero tra le mensilità
accreditate nell’anno precedente
( almeno 4 mensilità) e quelle
non coperte da contribuzione
UNA TANTUM COCOPRO
Durata
•
Numero di settimane pari alla metà
delle mensilità di contribuzione relative
al periodo di riferimento ovvero tra 1°
gennaio dell’anno solare precedente
quello dell’evento di cessazione dal
lavoro e l’evento stesso
Durata
•
Una tantum
25 marzo 2015
Convegno di studio
La novità in busta paga e per la
gestione dei rapporti di lavoro
Relatore: Lucia Carusone
STABILIZZAZIONE DEL “BONUS 80 EURO”
Dal 2015 viene reso strutturale il credito d’imposta
IRPEF introdotto nel maggio 2014 dal DL n. 66/2014
convertito in Legge n. 89/2014 .
Reddito annuo lordo
Bonus potenzialmente
spettante
8 mila < Reddito complessivo <
24mila
960,00
24mila < Reddito complessivo >
26mila
960,00 * (26mila – reddito
complessivo) / 2000
Attenzione! Il bonus Irpef viene erogato in tutti i casi in cui l’imposta
lorda dell’anno è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.
Chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrata
Il bonus viene riconosciuto in modo automatico.
La circolare n.8/E dell’Agenzia delle Entrate del 28/04/2014, precisa che:
“i sostituti di imposta, devono determinare la spettanza del credito e il
relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione
effettuando le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo, in
base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e ai valori
che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di
cui entri in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte
del lavoratore, relative ai redditi provenienti da altri rapporti di lavoro
intercorsi nell’anno ”.
Determinazione del bonus mensile
L’importo dei 960,00 euro annuale deve essere rapportato ai giorni di
calendario del mese di riferimento.
Contratti a tempo determinato
Bisogna riproporzionare il credito totale di 960,00 euro ai giorni di
calendario della durata del rapporto di lavoro a termine e poi il credito
totale spettante deve essere rapportato ai giorni di calendario del mese
di riferimento.
Recupero somme erogate
Le somme erogate saranno recuperate dal sostituto d’imposta mediante
l’istituto della compensazione nella delega F24 (codice tributo 1655).
ANTICIPO TFR IN BUSTA PAGA
ANTICIPO TFR IN BUSTA PAGA - DPCM 20 febbraio 2015 n. 29
Dal 1 marzo 2015 DI FATTO DAL 1 APRILE 2015 al
30 giugno 2018 il trattamento di fine rapporto può
acquisire la forma di una quota integrativa della
retribuzione mensile (Qu.I.R.).
CHI PUO’ CHIEDERE LA Qu.I.R.
I lavoratori dipendenti del settore privato che vantano un’anzianità
aziendale di almeno 6 mesi.
Trattasi di una scelta libera e irrevocabile.
SOGGETTI ESCLUSI
- Lavoratori agricoli e colf;
- Lavoratori che hanno utilizzato il Tfr maturato a garanzia di un
finanziamento bancario;
- Dipendenti in servizio in unità produttive sotto cassa integrazione
straordinaria;
- Dipendenti di aziende sotto procedure concorsuali e fallimentari o di
ristrutturazione dei debiti.
ANTICIPO TFR IN BUSTA PAGA - DPCM 20 febbraio 2015 n. 29
MISURA E TASSAZIONE
La Qu.I.R. e' pari alla misura integrale della quota mensile maturanda del TFR
al netto del contributo dello 0.50%.
Ai fini dell'imposta sui redditi di lavoro dipendente, la Qu.I.R. e' assoggettata a
tassazione ordinaria e non e' imponibile ai fini previdenziali.
MODALITA’ DI ACCESSO E DECORRENZA DEL PAGAMENTO
Presentazione al proprio datore di lavoro di un’apposita istanza di accesso
debitamente compilata e validamente sottoscritta (modulo Qu.I.R).
La manifestazione di volontà esercitata e' irrevocabile.
L’anticipo entra in busta paga nel mese immediatamente successivo a quello di
richiesta nelle aziende con più di 50 dipendenti o a partire dal terzo mese
successivo a quello di efficacia dell’istanza nel caso in cui il datore di lavoro
(aziende con meno di 50 dipendenti e che non siano tenute al versamento al
Fondo Tesoreria) richieda l’intervento di un Istituto di credito.
ANTICIPO TFR IN BUSTA PAGA - DPCM 20 febbraio 2015 n. 29
ANTICIPO TFR IN BUSTA PAGA - DPCM 20 febbraio 2015 n. 29
ACCESSO AL FINANZIAMENTO
Il finanziamento e' assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia (istituito
presso l’Inps ) e da garanzia dello Stato di ultima istanza.
Ai finanziamenti non possono essere applicati tassi superiori al tasso di
rivalutazione delle quote di TFR periodicamente aggiornato dall'INPS. Il rimborso
del finanziamento è fissato al 30 ottobre 2018.
Ai fini dell'accesso al credito i datori di lavoro richiedono all'INPS la certificazione
delle informazioni necessarie per l'attivazione del finanziamento assistito da
garanzia. L'INPS rilascia l'attestazione dei requisiti aziendali entro 30 giorni dalla
richiesta
Sulla base delle informazioni contenute nella predetta certificazione dell'INPS, il
datore di lavoro e l'intermediario aderente stipulano il relativo contratto di
finanziamento che deve avvenire nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissati
nell'Accordo quadro (che dovrà essere sottoscritto tra i ministeri (Lavoro ed
Economia) e l’Abi).
L'INPS rende disponibile, ogni mese, entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno
del mese successivo a quello di competenza, al datore di lavoro e
all'intermediario aderente che ha concesso il finanziamento, la certificazione della
misura della Qu.I.R. da finanziare come risultante dalle denunce contributive del
datore di lavoro. In assenza di denunce contributive il finanziamento e' sospeso.
TUTELE E CONCILIAZIONE VITA - LAVORO
TUTELE E CONCILIAZIONE VITA - LAVORO
CONGEDO PARENTALE
NOVITA’
Estensione del diritto di fruizione
Il periodo massimo di fruizione viene
esteso dall’ottavo anno di vita del
bambino al dodicesimo. Questo
nuovo termine vale anche in caso di
adozioni e al prolungamento del
congedo parentale in presenza di
figlio portatore di handicap, con
diritto all’indennità a carico Inps del
30% fino al sesto anno (contro i
precedenti 3 anni, salvo eccezioni
relative a redditi molto bassi).
Fruizione su base oraria
Possibilità ai genitori di fruire
dei congedi a ore anche in caso
di mancata regolamentazione da
parte dei Ccnl. Le regole sono
elastiche in quanto ciascun
genitore è libero di scegliere tra
la fruizione giornaliera e quella
oraria.
TUTELE E CONCILIAZIONE VITA - LAVORO
Fruizione oraria
Quest’ultima è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio
giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile
immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il
congedo parentale.
Viene esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale
con permessi o riposi previsti dal T.U. sulla maternità e paternità.
Termine di preavviso
Fruizione giornaliera
Fruizione oraria
5 giorni (contro i precedenti 15)
2 giorni
TUTELE E CONCILIAZIONE VITA - LAVORO
CONGEDO DI MATERNITA’
Possibilità per la madre, in caso di ricovero del neonato in una struttura
pubblica o privata, di chiedere la sospensione del congedo di maternità,
rinviandone la fruizione dopo la dimissione a condizione che la
lavoratrice produca una attestazione medica che dichiari la
compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività
lavorativa.
Il diritto della sospensione del congedo può essere esercitato una sola
volta per ogni figlio.
La seconda novità è l’estensione del diritto a percepire l’indennità di
maternità (direttamente dall’Inps) anche nel caso di risoluzione del
rapporto per giusta causa, precedentemente escluso.
TUTELE E CONCILIAZIONE VITA - LAVORO
Indennità di maternità e lavoratrici autonome iscritte alla gestione
separata
Esteso agli autonomi iscritti alla gestione separata il principio della
automaticità delle prestazioni, in base al quale il diritto alla prestazione
dell’indennità di maternità prescinde dai versamenti contributivi da parte
del committente.
Riconoscimento del diritto all’indennità in caso di adozione o
affidamento, per cinque mesi successivi all’ingresso del miniore in
famiglia.
MANSIONI DEL LAVORATORE E IUS VARIANDI
Art. 2103 del Codice Civile (Statuto dei lavoratori)
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che
abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle
ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della
retribuzione. …. Ogni patto contrario è nullo".
MANSIONI DEL LAVORATORE E IUS VARIANDI
ECCEZIONI AL DIVIETO DI DEMANSIONAMENTO
Eccezioni legislative
L’ assegnazione a mansioni inferiori del lavoratore divenuto inidoneo allo
svolgimento delle proprie mansioni, al fine di evitarne il licenziamento.
Possibilità nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, che
un accordo sindacale “autorizzi” l’assegnazione dei lavoratori ritenuti
eccedenti a mansioni diverse al fine di evitarne il collocamento in
mobilità.
Eccezioni introdotti dalla giurisprudenza
Legittimità, nonostante la sanzione di nullità di ogni patto contrario
contenuta nella norma, dell’accordo individuale di demansionamento
qualora esso costituisca l’unica alternativa al licenziamento.
Modifiche all’art. 2103 del Codice Civile
DEMANSIONAMENTO
Facoltà riconosciuta al datore di lavoro di assegnare il lavoratore a
mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore.
alternativa al
licenziamento
ogni caso di «modifica
degli assetti
organizzativi aziendali
che incidono sulla
posizione del
lavoratore»
nelle ipotesi previste dai
contratti collettivi, anche
aziendali, stipulati da
associazioni
sindacali
comparativamente
più
rappresentative sul piano
nazionale
La dequalificazione unilaterale non può comportare né l’attribuzione di
un diverso inquadramento, né la diminuzione della retribuzione.
Inquadramento e trattamento retributivo potranno essere modificati, per
adeguarli alle diverse (inferiori) mansioni, solo con il consenso del
lavoratore, manifestato con accordi raggiunti nelle cosiddette sedi
protette (Dtl, sede sindacale).
Modifiche all’art. 2103 del Codice Civile
ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI
L’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà
del lavoratore e ove la medesima non abbia avuto luogo
per ragioni sostitutive, dopo sei mesi continuativi e non
più tre.
I contratti collettivi, anche aziendali possono prevedere
anche un termine più lungo di sei mesi.
NUOVE REGOLE NELL’AMBITO DEL PART TIME
NUOVE REGOLE NELL’AMBITO DEL PART TIME
Prestazioni supplementari
È stato confermato che i contratti collettivi possono stabilire il numero
massimo di ore di lavoro supplementare, le conseguenze del suo
superamento e l’eventuale indennizzo economico, ma è stata eliminata la
previsione che possano anche individuare le relative causali.
È stata disciplinata l’ipotesi in cui il contratto collettivo non si occupi delle
prestazioni supplementari.
il datore di lavoro può
richiedere al lavoratore lo
svolgimento di prestazioni
di lavoro supplementare in
misura non superiore al 15
per cento delle ore di
lavoro settimanali
concordate.
il lavoro supplementare è
retribuito con una
percentuale di maggiorazione
sull'importo della retribuzione
oraria globale di fatto pari al
15 per cento, comprensiva
dell'incidenza sulle
retribuzioni indirette e
differite.
NUOVE REGOLE NELL’AMBITO DEL PART TIME
Clausole elastiche e flessibili
In mancanza di disciplina contrattuale, la riforma ha previsto che le parti
del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare, avanti alle
commissioni di certificazione, clausole flessibili relative alla variazione
della collocazione temporale della prestazione lavorativa e, nei rapporti di
lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche relative
alla variazione in aumento della durata della stessa.
Le predette clausole prevedono, a pena di nullità:
Le condizioni e le
modalità con le quali il
datore di lavoro, con
preavviso di due giorni
lavorativi può
modificare la
collocazione temporale
della prestazione e
variare in aumento la
durata della stessa.
La durata massima
dell’aumento che non
può eccedere il limite
del 25 per cento della
normale prestazione
annua a tempo
parziale.
Il diritto del
lavoratore ad una
maggiorazione
della retribuzione
oraria pari al 15 per
cento
omnicomprensiva.
NUOVE REGOLE NELL’AMBITO DEL PART TIME
Abrogazione Diritto di precedenza
Abrogazione del diritto di precedenza, in caso di assunzione di personale a
tempo pieno, a favore dei dipendenti già assunti a tempo parziale, in
attività presso unità produttive situate nello stesso ambito comunale e
adibiti alle stesse mansioni o equivalenti.
Variazione di orario
Possibilità per il lavoratore di chiedere (per una sola volta) in luogo del
congedo parentale la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno
in rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo corrispondente a
quello del congedo con una riduzione d’orario non superiore al 50 per
cento.
Riconoscimento della priorità nella trasformazione del contratto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale oltre ai lavoratori affetti da patologie
oncologiche (ovvero che assistono familiari affetti da queste stesse
patologie), anche ai lavoratori affetti da «gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti».
25 marzo 2015
Convegno di studio
Le modifiche alla disciplina del
licenziamento
Relatore: Gianpiero Profeta
Campo di applicazione nuovo sistema di licenziamenti
DECRETO LEGISLATIVO 23/2015:
ARTICOLO 1
OPERAI, IMPIEGATI, QUADRI
ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
A DECORRERE DAL 7 MARZO 2015
(Data di entrata in vigore)
SONO SOGGETTI AL REGIME DELLE TUTELE CRESCENTI
Si considerano nuove assunzioni a tempo indeterminato
anche le trasformazione dei contratti a termine e dei
rapporti di apprendistato
Campo di applicazione nuovo sistema di licenziamenti
DECRETO LEGISLATIVO 23/2015:
ARTICOLO 1
SE IL DATORE DI LAVORO RAGGIUNGE I REQUISITI
OCCUPAZIONALI PREVISTI DALL’ ART. 18 CON NUOVE
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO SUCCESSIVE
AL 7 MARZO 2015, LA NUOVA DISCIPLINA SUI
LICENZIAMENTI SI APPLICHERA’ A
TUTTI I LAVORATORI PRESENTI IN AZIENDA, ANCHE
SE ASSUNTI PRECEDENTEMENTE AL 7 MARZO 2015
RIFORMA FORNERO
SOLO PER LICENZIAMENTI
INDIVIDUALI
JOBS ACT:
LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E
COLLETTIVI
IL DOPPIO SISTEMA DI
TUTELE
DEI LICENZIAMENTI
INDIVIDUALI
NELLE AZIENDE SOPRA I 15
DIPENDENTI
LE NUOVE SANZIONI
SANZIONI
ORIGINARIO ART. 18 STAT.LAVORATORI:
- 1 tipologia di sanzione: SEMPRE REINTEGRA nel posto di lavoro e
RISARCIMENTO DEL DANNO (commisurato alla effettiva perdita della
retribuzione, e della relativa contribuzione, decorrente dal giorno del
licenziamento a quello del ripristino della funzionalità del rapporto di
lavoro)
RIFORMA FORNERO E ART. 18:
- 4 tipologie di sanzioni (prevale la reintegra)
(con possibilità di reintegra anche in caso di licenziamento per motivi economici)
DECRETO ATTUATIVO JOBS ACT E ART. 18:
-
4 tipologie di sanzioni (prevale l’indennizzo economico)
(senza possibilità di reintegra in caso di licenziamento per motivi economici)
JOBS ACT ED IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO DEI LICENZIAMENTI
ART. 2 DECRETO ATTUATIVO:
1) LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO,
NULLO E INTIMATO IN FORMA
ORALE
Rientrano in questa fattispecie anche:
- licenziamenti in costanza di matrimonio
- licenziamenti nei periodi protetti da maternità
SANZIONE COLLEGATA
ad ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
REINTEGRAZIONE
+
RISARCIMENTO DEL DANNO non inferiore a 5 mensilità
(commisurata all’ultima retribuzione considerata per il calcolo del Tfr maturata dal giorno del licenziamento
fino a quello dell’effettiva reintegrazione)
+
versamento contributi previdenziali ed assistenziali
(per il periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione)
OPPURE (OPTING OUT in capo al lavoratore)
INDENNITA’ SOSTITUTIVA PARI A 15 MENSILITA’
(dell’ultima retribuzione considerata per il calcolo del Tfr , senza contribuzione previdenziale)
Riforma FORNERO (L.92/12) = Riforma RENZI (Decreto Attuativo)
E LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI, NULLI, IN FORMA ORALE
ASSUNTI
PRE DECRETO ATTUAT.
ASSUNTI
POST DECRETO ATTUAT.
REINTEGRAZIONE
+
INDENNITA’ ECONOMICA (MINIMO 5 MENSILITA’)
(commisurata all’ultima retribuzione considerata per il calcolo del Tfr dal giorno del
licenziamento sino a quello della reintegrazione, maggiorata degli interessi e della
rivalutazione monetaria)
+
VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
oppure
OPTING OUT (in capo al lavoratore)
15 MENSILITA’ dell’ultima retribuzione retribuzione considerata per il
calcolo del Tfr
(non assoggettata a contribuzione previdenziale)
ART. 3, 2° comma DECRETO ATTUATIVO
2) LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
(LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATO
MOTIVO SOGGETTIVO)
Nel solo caso in cui sia DIRETTAMENTE DIMOSTRATA IN GIUDIZIO l’“INSUSSISTENZA DEL
FATTO MATERIALE” contestato al lavoratore
il licenziamento disciplinare è ILLEGITTIMO
REINTEGRAZIONE
+
INDENNITA’ ECONOMICA (MASSIMO 12 MENSILITA’)
(dell’ultima retribuzione considerata per il Tfr)
SANZIONE COLLEGATA
ad ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
REINTEGRAZIONE
+
INDENNITA’ non superiore a 12 mensilità
(commisurata all’ultima retribuzione considerata per il calcolo del Tfr)
+
versamento contributi previdenziali ed assistenziali
(per il periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione)
OPPURE (OPTING OUT in capo al lavoratore)
INDENNITA’ SOSTITUTIVA PARI A 15 MENSILITA’
(dell’ultima retribuzione considerata per il calcolo del Tfr, senza contribuzione previdenziale)
+
RISARCIMENTO DEL DANNO NON INFERIORE A 5 MENSILITA’
(è commisurata all’ultima retribuzione considerata per il calcolo del Tfr maturata dal giorno del
licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione)
Riforma FORNERO (L.92/12) E LICENZIAMENTI DISCIPLINARI
ASSUNTI
PRE
DECRETO
ATTUAT.
REINTEGRAZIONE
+
INDENNITA’ ECONOMICA (MASSIMO 12 MENSILITA’)
+
VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
Casi di applicazione della sanzione:
-Licenziamento disciplinare ILLEGITTIMO
per assenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo
- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
sulla base di un “FATTO MANIFESTAMENTE INSUSSISTENTE” (art. 18, c. 7, L.300/70)
- Il fatto contestato rientra nelle condotte punibili
con una “SANZIONE CONSERVATIVA” prevista dai CCNL
- Licenziamento collettivo in violazione dei CRITERI DI SCELTA
- Licenziamento intimato per pretesa INIDONEITA’ FISICA O PSICHICA DEL LAVORATORE
Riforma RENZI (Decreto Attuativo) E LICENZIAMENTI DISCIPLINARI
ASSUNTI
POST
DECRETO
ATTUAT.
REINTEGRAZIONE
+
INDENNITA’ ECONOMICA (MASSIMO 12 MENSILITA’)
+
VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
Unico caso di applicazione della sanzione:
- Dimostrata direttamente in giudizio l’INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE”
Da non sottovalutare è anche la portata dell’espressione
“rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la
sproporzione del licenziamento”.
Anche in questo caso viene fortemente compressa la
discrezionalità del giudice nel decidere, pur in presenza
della sussistenza di un fatto materiale (es: assenza non
giustificata di 1 giorno di lavoro), se il licenziamento sia o
meno sproporzionato rispetto al fatto materiale contestato.
La sanzione, in questo caso specifico, sarà quindi il semplice
indennizzo economico.
Il Decreto Attuativo elimina qualunque rimando alle
tipizzazioni previste dalla Contrattazione Collettiva
ART. 3, 1° comma DECRETO ATTUATIVO
3) LICENZIAMENTO PER MOTIVI
ECONOMICI
ART. 10 DECRETO ATTUATIVO
LICENZIAMENTI COLLETTIVI (di cui agli artt. 4 e 24 L.223/1991) per:
- violazione delle procedure richiamate all’art. 4, comma 12, L.223/91
- violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, L. 223/91
SANZIONE COLLEGATA
ad ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO PER MOTIVI ECONOMICI
INDENNITA’
pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione considerata
per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in misura
comunque non inferiore a 4 e non superiore
a 24 mensilità (NO contributi previdenziali)
(N.B. l’indennità sarà quindi pari a 4 mensilità fino al 2° anno per poi crescere di 2 mensilità
ogni anno fino ad arrivare alle 24 mensilità massime di indennizzo)
ART. 7 DECRETO ATTUATIVO
“COMPUTO DELL’ANZIANITA’ NEGLI APPALTI”
Nei cambi di appalto, ai fini del calcolo dell’indennizzo e dell’importo,
l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa
che subentra nell’appalto, si computa con riferimento a tutto il periodo
in cui il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata
Riforma FORNERO (l.92/12) - ILLEGITTIMI LICENZIAMENTI
ECONOMICI
ASSUNTI
PRE
DECRETO
ATTUAT.
INDENNITA’ ECONOMICA
minimo 12 e massimo 24 MENSILITA’
Il GIUDICE, in caso di “manifesta insussistenza del fatto”, può
applicare la sanzione del
REINTEGRO
Riforma RENZI (Decreto Attuativo) - ILLEGITTIMI LICENZIAMENTI
ECONOMICI
ASSUNTI
POST
DECRETO
ATTUAT.
INDENNITA’ ECONOMICA
pari a 2 MENSILITA’ dell’ultima retribuzione considerata per il calcolo
del Tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a
4 e non superiore a 24 MENSILITA’
(NO contributi previdenziali)
ART. 4 DECRETO ATTUATIVO
4) VIZI FORMALI E PROCEDURALI
- VIOLAZIONE DEL REQUISITO DI MOTIVAZIONE DEL
LICENZIAMENTO ex art. 2, comma 2 Legge 604/66
(“Il prestatore di lavoro può chiedere, entro 15 giorni
dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il
recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette
giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto”)
- VIOLAZIONE PROCEDURA LICENZIAMENTO
DISCIPLINARE ex art. 7 Legge 300/70
SANZIONE COLLEGATA a VIZI FORMALI E PROCEDURALI
DI LICENZIAMENTO
INDENNITA’
pari ad 1 mensilita’ dell’ultima retribuzione considerata
per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in misura
comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità
(NO contributi previdenziali)
A meno che il giudice accerti la sussitenza delle altre ipotesi di
licenziamento di cui agli artt. 2 e 3 del decreto attuativo
(discriminatorio, disciplinare)
Riforma FORNERO (l.92/12) E LICENZIAMENTI COLLETTIVI
Licenziamento intimato in FORMA ORALE
REINTEGRAZIONE + INDENNITA’ NON INFERIORE A 5 MENSILITA’
ASSUNTI
PRE
DECRETO
ATTUATIVO
Licenziamento in violazione dei CRITERI DI SCELTA previsti dalla Legge 223/91 o
dell’Accordo Sindacale (se raggiunto)
REINTEGRA + INDENNITA’ NON SUPERIORE A 12 MENSILITA’
In caso di VIOLAZIONI PROCEDURALI
INDENNITA’ ECONOMICA TRA 12 E 24 MENSILITA’
Riforma RENZI (Decreto Attuativo) E LICENZIAMENTI COLLETTIVI
Licenziamento intimato in FORMA ORALE
REINTEGRAZIONE + INDENNITA’ ECONOMICA NON INFERIORE A 5 MENSILITA’
ASSUNTI
POST
DECRETO
ATTUATIVO
Licenziamento in violazione dei CRITERI DI SCELTA previsti dalla Legge 223/91)
e VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE (art. 4, comma 12, L.223/91)
INDENNITA’ ECONOMICA PARI A 2 MENSILITA’ OGNI ANNO DI ANZIANITA’
(4 MENSILITA’ se il licenziamento avviene nel 1° anno) E NON SUPERIORE A 24
MENSILITA’
In caso di VIOLAZIONI PROCEDURALI
INDENNITA’ ECONOMICA PARI A 1 MENSILITA’ PER OGNI ANNO DI ANZIANITA’
(2 MENSILITA’ se il licenziamento avviene nel 1° anno) FINO A 12 MENSILITA’
ART. 5 DECRETO ATTUATIVO
REVOCA DEL LICENZIAMENTO
SE IL LICENZIAMENTO VIENE REVOCATO (IL
TERMINE PER LA REVOCA E’ ENTRO 15 GIORNI
DALLA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO
DELL’IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO), IL
RAPPORTO DI LAVORO SI INTENDE RIPRISTINATO
SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA’.
IL LAVORATORE AVRA’ DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE
MATURATA NEL PERIODO PRECEDENTE LA REVOCA
ART. 6 DECRETO ATTUATIVO
LA CONCILIAZIONE ”FACOLTATIVA”
Il datore di lavoro, entro i termini di impugnazione
stragiudiziale del licenziamento (60 giorni), può
offrire al lavoratore una INDENNITA’ pari ad
1 mensilità dell’ultima retribuzione considerata
per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in
misura comunque non inferiore a 2 e non
superiore a 18
(tale indennità E’ ESENTE DA IMPOSIZIONE
FISCALE E CONTRIBUTIVA)
IL DOPPIO SISTEMA DI
TUTELE
DEI LICENZIAMENTI
NELLE AZIENDE FINO A
15 DIPENDENTI
LE NUOVE SANZIONI
ART. 9, 1 COMMA DECRETO ATTUATIVO
Con un semplice comma, il decreto attuativo, modifica
anche la misura delle sanzioni in caso di ILLEGITTIMO
LICENZIAMENTO nelle AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI.
Agli ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO dopo l’entrata in
vigore del decreto attuativo, viene estesa, in larga parte,
l’applicazione del NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO A
TUTELE CRESCENTI seppur con un numero di indennità
inferiori rispetto a quelle previste per le aziende sopra i 15
dipendenti.
- LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO:
REINTEGRA + RISARCIMENTO DEL DANNO non inferiore a 5 mensilità (è
commisurata all’ultima retribuzione considerata per il calcolo del Tfr
maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione)
+ versamento contributi previdenziali ed assistenziali (per il periodo che
va dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione)
- LICENZIAMENTO DISCIPLINARE ED ECONOMICO: 1 mensilità dell’ultima
retribuzione per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 (se il licenziamento
avverrà nel 1 o 2 anno), fino ad un massimo di 6 mensilità.
(l’indennità risarcitoria minima passa, quindi, da 2,5 a 2 mensilità mantenendo il
tetto di 6 mensilità).
Nel caso di illegittimo licenziamento disciplinare non si applicherà, a differenza
delle aziende sopra i 15 dipendenti, la reintegra nel posto di lavoro in caso di
“insussistenza del fatto materiale”.
- VIZI FORMALI O PROCEDURALI: in caso di violazione del requisito di motivazione
ex art. 2, comma 2 legge 604/66 (“La comunicazione del licenziamento deve
contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato”), il lavoratore
avrà diritto a 1/2 mensilità dell’ultima retribuzione considerata per il calcolo del
Tfr per ogni anno di servizio, con un minimo di 1 (se il licenziamento avverrà nel 1
o 2 anno), fino ad un massimo di 6 mensilità.
CONCILIAZIONE FACOLTATIVA
La conciliazione facoltativa è prevista anche per le
AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI in caso di
licenziamento di lavoratori assunti a tempo
indeterminato dal 1 gennaio 2015.
Se il lavoratore accetta l’opzione della conciliazione in
luogo dell’impugnazione del licenziamento, avrà diritto a
1/2 mensilità dell’ultima retribuzione considerata per il
calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, con un minimo
di 1 (se il licenziamento avverrà nel 1° o 2° anno), fino
ad un massimo di 6 mensilità.
ART. 12 DECRETO ATTUATIVO:
“RITO ORDINARIO”
L’IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI
DEI NUOVI ASSUNTI CON CONTRATTO A
TUTELE CRESCENTI SEGUIRA’ IL RITO
ORDINARIO
(il “RITO FORNERO” continuerà ad
essere esperito per impugnare
licenziamenti di lavoratori assunti
precedentemente l’entrata in vigore del
decreto attuativo)
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Le slide del convegno - Studio Musella e Associati