25 marzo 2015 Convegno di studio Jobs act, cosa cambia: dal contratto a tutele crescenti alla NASpI 25 marzo 2015 Convegno di studio Vecchi e nuovi incentivi all’assunzione Relatore: Amalia Marino REQUISITI DELLE AGEVOLAZIONI PER ACCEDERE AI BENEFICI LE AZIENDE DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEL DURC ESSERE IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE E DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO Le assunzioni agevolate della Legge di Stabilità 2015 La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), all’art. 1, comma 118 e ss., introduce un importante agevolazione contributiva. la Legge di Stabilità è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2014 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2015 non è prevista la necessità di decreti attuativi quindi l’agevolazione è immediatamente usufruibile da parte delle aziende sin dal 1° gennaio 2015 A chi spetta lo sgravio? ai datori di lavoro privati (escluso il settore domestico): non solo imprenditori, ma tutti i datori di lavoro privati in genere, anche quelli che non svolgono attività imprenditoriale, che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato (escluso il contratto di apprendistato e il contratto di lavoro a chiamata); dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015. a differenza di altri interventi simili del passato, NON è richiesta la creazione di nuovi posti di lavoro AGGIUNTIVI: non vi è, quindi, la necessità di provare un incremento occupazionale della forza lavoro (il nuovo assunto, in altre parole, non deve integrare un’unità aggiuntiva rispetto alle precedenti). In che cosa consiste l’agevolazione? Esonero dal versamento dei contributi previdenziali INPS a carico dei datori di lavoro, per un massimo di 36 mesi e nel limite di 8.060 Euro/annui. Sono esclusi dall’agevolazione i premi INAIL Quali sono le esclusioni? Tre esclusioni aventi natura anti-elusiva previste direttamente dalla Legge di Stabilità 1. I lavoratori che nei sei mesi precedenti erano occupati presso qualsiasi datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato, anche se di apprendistato. La norma è chiara, solo i contratti a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti sono preclusivi all’agevolazione. Pertanto, eventuali altre tipologie contrattuali, quali ad esempio i contratti a termine (anche se con durata superiore ai sei mesi), non impediscono nel caso di successiva assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di usufruire dell’esonero. Quali sono le esclusioni? Tre esclusioni aventi natura anti-elusiva previste direttamente dalla Legge di Stabilità 2. Lavoratori per i quali il beneficio sia già stato fruito in relazione ad una precedente assunzione: dalla lettera della legge sembrava trattarsi di un’opportunità da poter utilizzare una volta sola con riferimento ad un determinato lavoratore. La Circ. Inps n. 17/2015 ha ampliato le possibilità di assunzioni agevolate, stabilendo che l’esclusione ricorre soltanto nel caso in cui a godere dello sgravio sia stato in precedenza lo stesso datore di lavoro. Quali sono le esclusioni? Tre esclusioni aventi natura anti-elusiva previste direttamente dalla Legge di Stabilità 3. lavoratori che, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014, avevano un rapporto a tempo indeterminato con una società controllata o collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo anche per interposta persona al medesimo datore di lavoro. Non cumulabilità L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla legislazione vigente, quali per esempio l’incentivo per l’assunzione previsto per le assunzioni dalla mobilità. È invece cumulabile con gli incentivi che assumono valenza economica (Circ. Inps n. 17/2015). Esempio: L’azienda assume un lavoratore dalla mobilità fruisce dello sgravio previsto dalla Legge di Stabilità e – in aggiunta - dell’incentivo previsto dall’art. 8, comma 4, l.n. 223 del 1991 (contributo mensile pari al 50% dell’indennità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore). Incentivi soppressi Dal 1° gennaio 2015 sono soppresse le agevolazioni contributive della legge 407/1990 (art. 8, comma 9), previste per i datori di lavoro (imprese, enti pubblici economici, consorzi di imprese e datori iscritti agli albi professionali) che assumevano a tempo indeterminato, anche part-time, lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi. Le agevolazioni (compresa riduzione del premio INAIL) consistevano in una riduzione dei contributi per 36 mesi, pari al 50% per tutti i datori di lavoro; 100% per imprese operanti nel Mezzogiorno. La griglia antielusiva della legge Fornero La legge Fornero prevede delle esclusioni in chiave anti-fraudolenta per “gli incentivi alle assunzioni”: gli incentivi non spettano: a) se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore, licenziato da un rapporto stabile o cessato da un rapporto a termine. b) se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una unità produttiva diversa La griglia antielusiva della legge Fornero La legge Fornero prevede delle esclusioni in chiave antifraudolenta per “gli incentivi alle assunzioni”: gli incentivi non spettano: c) se il lavoratore assunto è stato licenziato, nei sei mesi precedenti, da un datore di lavoro che presenti assetti proprietari coincidenti con quello assuntore ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o di controllo. d) se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva. tale esclusione non si applica con riferimento allo sgravio in argomento al fine di promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato; lo sgravio spetta anche nel caso di assunzione obbligatoria dei disabili. Legge di Stabilità 2015 - IRAP L. 190/2014, art. 1, co. 20 A decorrere dal 01/01/2015 i costi del lavoro del personale assunto a tempo indeterminato sono totalmente deducibili ai fini IRAP INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI “OVER 50” E DONNE L’ASSUNZIONE DEVE RIGUARDARE: LAVORATORI DI ETÀ PARI O SUPERIORE AI 50 ANNI DISOCCUPATI DA OLTRE 12 MESI DONNE DI QUALSIASI ETÀ, OVUNQUE RESIDENTI PRIVE DI UN IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO 24 MESI Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’U.E. e nelle aree individuate dal regolamento CE n.800/2008. INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI “OVER 50” E DONNE TIPOLOGIA INCENTIVO ALLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO/ ANCHE IN SOMMINISTRAZIONE Per la durata di 12 mesi, la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro SE IL CONTRATTO È TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO, la riduzione si prolunga fino al diciottesimo mese A TEMPO INDETERMINATO Per la durata di 18 mesi, la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro ASSUNZIONI DI LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ ART.25 CO 9 L.223/1991 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CTR A CARICO DATORE PARI A QUELLA PREVISTA PER GLI APPRENDISTI PER I PRIMI 18 MESI; ART.8. CO 4 L.223/1991 PER OGNI MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE UN CTR. MENSILE PARI AL 50% DELLA INDENNITÀ DI MOBILITÀ CHE SAREBBE STATA CORRISPOSTA AL LAVORATORE. (12 mesi, elevati a 24 per i 40enni e a 36 per quelli superiori a 50 anni ). ART.8. CO 2 L.223/1991 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CTR A CARICO DATORE PARI A QUELLA PREVISTA PER GLI APPRENDISTI PER 12 MESI; IN CASO DI TRASFORMAZIONE ULTERIORI 12 MESI DI CTR PARI A QUELLA PREVISTA PER GLI APPRENDISTI; PER OGNI MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE UN CTR. MENSILE PARI AL 50% DELLA INDENNITÀ DI MOBILITÀ CHE SAREBBE STATA CORRISPOSTA AL LAVORATORE ART.8. CO 4 L.223/1991 L’AGEVOLAZIONE PARI AL 50% DELL’INDENNITÀ DI MOBILITÀ NON PUÒ ESSERE EROGATA PER UN NUMERO DI MESI SUPERIORE A : 12 MESI PER I LAVORATORI DI ETÀ INFERIORE A 50 ; 24 MESI PER I LAVORATORI DI ETÀ SUPERIORE A 50 ; 36 MESI PER LE AREE DEL MEZZOGIORNO. ASSUNZIONI DI LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ ART . 2, CO. 71, L. 92/2012 DAL 1 GENNAIO 2017 ABROGATA LA POSSIBILITÀ DI ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITÀ ABROGATE LE DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DEI LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ CIRCOLARE INPS n.137 DEL 12/12/2012 Gli incentivi attualmente in vigore saranno applicati alle assunzioni, trasformazioni o proroghe che dovessero essere effettuate fino al 31 dicembre 2016. ALTRE AGEVOLAZIONI LAVORATORI FRUITORI DI CIGS DA ALMENO TRE MESI PER ASSUNZIONI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI SOGGETTI IN CIGS DA ALMENO TRE MESI, MENTRE L’IMPRESA DI PROVENIENZA LO DEVE ESSERE DA ALMENO SEI MESI È CONCESSA LA CONTRIBUZIONE PER GLI APPRENDISTI IN VIA ORDINARIA PER UN PERIODO DI DODICI MESI L’ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE CHE SI TROVA NELLE SUDDETTE CONDIZIONI COMPORTA IL RICONOSCIMENTO (SOTTO FORMA DI CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO) DI UNA SOMMA A FAVORE DELL’IMPRESA PARI AL 50% DELL’INDENNITÀ DI MOBILITÀ PER UN PERIODO NON SUPERIORE A NOVE MESI PER CHI HA MENO DI 50 ANNI. CONTRATTO PER SOSTITUZIONE AI DATORI DI LAVORO CON MENO DI VENTI DIPENDENTI CHE ASSUMONO LAVORATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DI DIPENDENTI IN CONGEDO DI MATERNITÀ, PATERNITÀ O PARENTALE, È CONCESSO UNO SGRAVIO CONTRIBUTIVO DEL 50% PER UN MASSIMO DI DODICI MESI DIRIGENTI PRIVI DI OCCUPAZIONE IMPRESE O LORO CONSORZI CHE ASSUMANO DIRIGENTI, PRIVI DI OCCUPAZIONE LA CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA (AZIENDA E DIRIGENTE) È RIDOTTA DEL 50% PER MASSIMO DODICI MESI LAVORO ACCESSORIO Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative, svolte senza l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Si tratta di attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a euro 5.050 netti nel corso di un anno solare ed ad euro 2.000,00 per ciascun committente. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ANTICIPATA : se manca si applica la maxisanzione per lavoro nero. Lo schema del decreto legislativo di attuazione approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 febbraio scorso prevede: Compensi con riferimento alla totalità dei committenti entro euro 7.000,00 netti nel corso di un anno civile fermo restando il limite di euro 2.000,00 per ciascun committente. Tracciabilità della prestazione di lavoro accessorio attraverso una comunicazione preventiva alla DTL Collaborazioni senza più progetto Lo schema del decreto legislativo di attuazione approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 febbraio scorso se confermato prevede: 25 marzo 2015 Convegno di studio La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) Relatore: Mattia D’Acunto Naspi Asdi e DIS-Coll rappresentano i nuovi sussidi di disoccupazione entrati in vigore con il D.Lgs n.22 del 2015 . Dal 1° maggio 2015 diventerà operativa la nuova prestazione di sostegno al reddito per tutti coloro che si troveranno privi di lavoro in modo involontario : la Naspi prenderà il posto di Aspi e mini Aspi, previsti dalla riforma Fornero. REQUISITI NASPI 2015 Per accedere alla Naspi i lavoratori devono avere i seguenti requisiti : • lo status di disoccupato (Dlgs 181/00); • Il possesso di contributi per almeno 13 settimane nei quatto anni che precedono la perdita di lavoro; • Trenta giornate di lavoro effettivo, nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per l’Aspi, invece , i requisiti sono i seguenti : • almeno un contributo nei due anni antecedenti il primo giorno di disoccupazione; • almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo caratterizzato dall’assenza di lavoro. Si potrà ottenere la Naspi anche in caso di dimissioni per giusta causa nonché nelle ipotesi di risoluzione consensuale sottoscritta presso la DTL in seno al tentativo obbligatorio di conciliazione introdotto dalla riforma Fornero e rimasto in vigore per i lavoratori nei cui confronti non trova applicazione la disciplina del nuovo contratto a tutele crescenti. LA MISURA La Naspi favorisce i lavoratori con maggiore anzianità contributiva , infatti la nuova indennità Aspi va rapportata alla retribuzione media mensile che si ottiene considerando la sommatoria degli imponibili previdenziali degli ultimi quattro anni. Il totale ottenuto va diviso per le settimane di contribuzione e il risultato va moltiplicato per 4,33 (per rapportarlo al mese). Se la retribuzione media mensile è pari o inferiore a 1.195 euro, l’indennità sarà il 75% di questo importo. Nelle ipotesi in cui sia superiore, la prestazione sarà il 75% di 1.195 aumentato del 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e 1.195 euro. E’, in ogni caso previsto un massimale di 1.300 euro (per il 2015) soggetto a rivalutazione annuale. DIFFERENZE CON L’ASPI La NASPI diminuisce del 3% mensile con decorrenza dal primo giorno del quarto mese di fruizione . L’ASPI diminuisce del 15% mensile dopo i primi sei mesi, e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese. Per i beneficiari della nuova indennità non è più previsto il prelievo contributivo del 5,84% previsto dalla legge 41/1986. NASPI: DURATA E CONDIZIONI Durata: la Naspi non segue le logiche dell’età del lavoratore (più o meno 50 anni), che caratterizzano l’Aspi. La nuova indennità è, infatti concessa ogni mese, per un numero di settimane pari alla metà di quelle oggetto di contribuzione negli ultimi 4 anni. Ne consegue che al massimo la durata sarà pari a un biennio. Dal 2017 la prestazione si ridurrà ad un massimo 78 settimane di fruizione. Condizioni : i fruitori della Naspi saranno tenuti, a pena di decadenza, a partecipare alle iniziative di orientamento e ai percorsi di riqualificazione professionale che verranno loro proposti dai centri per l’impiego. NASPI RICHIESTA Finanziamento Contributivo • • • Telematicamente all’Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Restano immutati i tre livelli di contribuzione previsti per l’Aspi Un contributo ordinario dell’1,61%; Un contributo addizionale dell’1,40% dovuto per tutti i rapporti non a tempo indeterminato (fanno eccezione i lavoratori assunti in sostituzione); Un contributo per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Autoimprenditorialità Chi vuole iniziare un lavoro autonomo, di impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, può chiedere all’Inps l’anticipo, in unica soluzione, della Naspi spettante. A tal fine occorre presentare una domanda telematica da trasmettere all’Inps entro 30 giorni (a pena di decadenza ) dall’inizio dell’attività. DECADENZA La legge prevede i casi di decadenza dalla prestazione : • la presentazione della domanda all’INPS oltre i 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; • quando viene meno lo stato di disoccupazione; • si perde il diritto alla prestazione anche nel caso in cui la domanda telematica, tesa ad ottenere la liquidazione in unica soluzione dell’indennità (incentivo all’autoimprenditorialità), sia inoltrata oltre i 30 giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o da quella di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. • si inizia un’attività di lavoro subordinato, autonomo o in forma di impresa individuale senza darne comunicazione all’INPS ; • si raggiungono i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato L’ASDI : ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE Coloro che, entro la fine del 2015, hanno fruito interamente della Naspi e sono ancora disoccupati e si trovino in una condizione economica di bisogno valutata in base all’ISEE potrebbero ricevere un altro assegno denominato Asdi. Si tratta di una misura sperimentale per il 2015, con un’applicazione molto ridotta. In sede di prima applicazione l’assegno è prioritariamente riservato ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e ai lavoratori in età prossima al pensionamento. L’Asdi è erogato mensilmente per un massimo di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultima indennità Naspi percepita, e comunque, in misura non superiore all’assegno sociale. DIS –COLL: Assegno di disoccupazione per i collaboratori Per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto è introdotta la DIS –COLL, una nuova prestazione di tutela del reddito che sostituisce la precedente prestazione una tantum, disciplinata dalla legge Fornero . La nuova indennità è sperimentale per il 2015 per gli eventi di disoccupazione che si verifichino tra il 01° gennaio e il 31 dicembre. DIS –COLL: CONFRONTO TRA LA NUOVA INDENNITA’ E LA VECCHIA UNA TANTUM DIS – COLL UNA TANTUM COCOPRO Destinatari • Cococo iscritti in via esclusiva alle gestione separata presso l’Inps • Esclusi amministratori e sindaci DIS – COLL Requisiti • • Avere lo stato di Discoccupazione Tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente e la disoccupazione : tre mensilità di contribuzione o un rapporto di collaborazione pari almeno a un mese, che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che consente l’accredito di un mese di contribuzione Destinatari • Cocopro • Iscritti in via esclusiva alla gestione separata inps UNA TANTUM COCOPRO Requisiti Nell’anno precedente : • Monocommitenza • Reddito non superiore a 20mila euro • Accreditate alla gestione separata non meno di quattro mensilità ( tre mensilità periodo transitorio 20132015) • Almeno due mesi di disoccupazione DIS –COLL: CONFRONTO TRA LA NUOVA INDENNITA’ E LA VECCHIA UNA TANTUM DIS – COLL UNA TANTUM COCOPRO Ammontare • • • Il 75% del reddito di riferimento, fino a 1.195 euro ( 2015) + 25% per la parte eccedente i 1.195 euro, per i primi 3 mesi Riduzioni del 3% dell’indennità ogni mese , dal quarto mese Importo massimo dell’indennità mensile di : 1300 euro ( 2015 ) DIS – COLL Ammontare • Il 5% ( 7% periodo transitorio 2013-2015) del minimale annuo di reddito imponibile per il minor numero tra le mensilità accreditate nell’anno precedente ( almeno 4 mensilità) e quelle non coperte da contribuzione UNA TANTUM COCOPRO Durata • Numero di settimane pari alla metà delle mensilità di contribuzione relative al periodo di riferimento ovvero tra 1° gennaio dell’anno solare precedente quello dell’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso Durata • Una tantum 25 marzo 2015 Convegno di studio La novità in busta paga e per la gestione dei rapporti di lavoro Relatore: Lucia Carusone STABILIZZAZIONE DEL “BONUS 80 EURO” Dal 2015 viene reso strutturale il credito d’imposta IRPEF introdotto nel maggio 2014 dal DL n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014 . Reddito annuo lordo Bonus potenzialmente spettante 8 mila < Reddito complessivo < 24mila 960,00 24mila < Reddito complessivo > 26mila 960,00 * (26mila – reddito complessivo) / 2000 Attenzione! Il bonus Irpef viene erogato in tutti i casi in cui l’imposta lorda dell’anno è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrata Il bonus viene riconosciuto in modo automatico. La circolare n.8/E dell’Agenzia delle Entrate del 28/04/2014, precisa che: “i sostituti di imposta, devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione effettuando le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo, in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e ai valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di cui entri in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi provenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno ”. Determinazione del bonus mensile L’importo dei 960,00 euro annuale deve essere rapportato ai giorni di calendario del mese di riferimento. Contratti a tempo determinato Bisogna riproporzionare il credito totale di 960,00 euro ai giorni di calendario della durata del rapporto di lavoro a termine e poi il credito totale spettante deve essere rapportato ai giorni di calendario del mese di riferimento. Recupero somme erogate Le somme erogate saranno recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione nella delega F24 (codice tributo 1655). ANTICIPO TFR IN BUSTA PAGA ANTICIPO TFR IN BUSTA PAGA - DPCM 20 febbraio 2015 n. 29 Dal 1 marzo 2015 DI FATTO DAL 1 APRILE 2015 al 30 giugno 2018 il trattamento di fine rapporto può acquisire la forma di una quota integrativa della retribuzione mensile (Qu.I.R.). CHI PUO’ CHIEDERE LA Qu.I.R. I lavoratori dipendenti del settore privato che vantano un’anzianità aziendale di almeno 6 mesi. Trattasi di una scelta libera e irrevocabile. SOGGETTI ESCLUSI - Lavoratori agricoli e colf; - Lavoratori che hanno utilizzato il Tfr maturato a garanzia di un finanziamento bancario; - Dipendenti in servizio in unità produttive sotto cassa integrazione straordinaria; - Dipendenti di aziende sotto procedure concorsuali e fallimentari o di ristrutturazione dei debiti. ANTICIPO TFR IN BUSTA PAGA - DPCM 20 febbraio 2015 n. 29 MISURA E TASSAZIONE La Qu.I.R. e' pari alla misura integrale della quota mensile maturanda del TFR al netto del contributo dello 0.50%. Ai fini dell'imposta sui redditi di lavoro dipendente, la Qu.I.R. e' assoggettata a tassazione ordinaria e non e' imponibile ai fini previdenziali. MODALITA’ DI ACCESSO E DECORRENZA DEL PAGAMENTO Presentazione al proprio datore di lavoro di un’apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta (modulo Qu.I.R). La manifestazione di volontà esercitata e' irrevocabile. L’anticipo entra in busta paga nel mese immediatamente successivo a quello di richiesta nelle aziende con più di 50 dipendenti o a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell’istanza nel caso in cui il datore di lavoro (aziende con meno di 50 dipendenti e che non siano tenute al versamento al Fondo Tesoreria) richieda l’intervento di un Istituto di credito. ANTICIPO TFR IN BUSTA PAGA - DPCM 20 febbraio 2015 n. 29 ANTICIPO TFR IN BUSTA PAGA - DPCM 20 febbraio 2015 n. 29 ACCESSO AL FINANZIAMENTO Il finanziamento e' assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia (istituito presso l’Inps ) e da garanzia dello Stato di ultima istanza. Ai finanziamenti non possono essere applicati tassi superiori al tasso di rivalutazione delle quote di TFR periodicamente aggiornato dall'INPS. Il rimborso del finanziamento è fissato al 30 ottobre 2018. Ai fini dell'accesso al credito i datori di lavoro richiedono all'INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l'attivazione del finanziamento assistito da garanzia. L'INPS rilascia l'attestazione dei requisiti aziendali entro 30 giorni dalla richiesta Sulla base delle informazioni contenute nella predetta certificazione dell'INPS, il datore di lavoro e l'intermediario aderente stipulano il relativo contratto di finanziamento che deve avvenire nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissati nell'Accordo quadro (che dovrà essere sottoscritto tra i ministeri (Lavoro ed Economia) e l’Abi). L'INPS rende disponibile, ogni mese, entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza, al datore di lavoro e all'intermediario aderente che ha concesso il finanziamento, la certificazione della misura della Qu.I.R. da finanziare come risultante dalle denunce contributive del datore di lavoro. In assenza di denunce contributive il finanziamento e' sospeso. TUTELE E CONCILIAZIONE VITA - LAVORO TUTELE E CONCILIAZIONE VITA - LAVORO CONGEDO PARENTALE NOVITA’ Estensione del diritto di fruizione Il periodo massimo di fruizione viene esteso dall’ottavo anno di vita del bambino al dodicesimo. Questo nuovo termine vale anche in caso di adozioni e al prolungamento del congedo parentale in presenza di figlio portatore di handicap, con diritto all’indennità a carico Inps del 30% fino al sesto anno (contro i precedenti 3 anni, salvo eccezioni relative a redditi molto bassi). Fruizione su base oraria Possibilità ai genitori di fruire dei congedi a ore anche in caso di mancata regolamentazione da parte dei Ccnl. Le regole sono elastiche in quanto ciascun genitore è libero di scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. TUTELE E CONCILIAZIONE VITA - LAVORO Fruizione oraria Quest’ultima è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Viene esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi previsti dal T.U. sulla maternità e paternità. Termine di preavviso Fruizione giornaliera Fruizione oraria 5 giorni (contro i precedenti 15) 2 giorni TUTELE E CONCILIAZIONE VITA - LAVORO CONGEDO DI MATERNITA’ Possibilità per la madre, in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, di chiedere la sospensione del congedo di maternità, rinviandone la fruizione dopo la dimissione a condizione che la lavoratrice produca una attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa. Il diritto della sospensione del congedo può essere esercitato una sola volta per ogni figlio. La seconda novità è l’estensione del diritto a percepire l’indennità di maternità (direttamente dall’Inps) anche nel caso di risoluzione del rapporto per giusta causa, precedentemente escluso. TUTELE E CONCILIAZIONE VITA - LAVORO Indennità di maternità e lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata Esteso agli autonomi iscritti alla gestione separata il principio della automaticità delle prestazioni, in base al quale il diritto alla prestazione dell’indennità di maternità prescinde dai versamenti contributivi da parte del committente. Riconoscimento del diritto all’indennità in caso di adozione o affidamento, per cinque mesi successivi all’ingresso del miniore in famiglia. MANSIONI DEL LAVORATORE E IUS VARIANDI Art. 2103 del Codice Civile (Statuto dei lavoratori) "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. …. Ogni patto contrario è nullo". MANSIONI DEL LAVORATORE E IUS VARIANDI ECCEZIONI AL DIVIETO DI DEMANSIONAMENTO Eccezioni legislative L’ assegnazione a mansioni inferiori del lavoratore divenuto inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni, al fine di evitarne il licenziamento. Possibilità nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, che un accordo sindacale “autorizzi” l’assegnazione dei lavoratori ritenuti eccedenti a mansioni diverse al fine di evitarne il collocamento in mobilità. Eccezioni introdotti dalla giurisprudenza Legittimità, nonostante la sanzione di nullità di ogni patto contrario contenuta nella norma, dell’accordo individuale di demansionamento qualora esso costituisca l’unica alternativa al licenziamento. Modifiche all’art. 2103 del Codice Civile DEMANSIONAMENTO Facoltà riconosciuta al datore di lavoro di assegnare il lavoratore a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore. alternativa al licenziamento ogni caso di «modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore» nelle ipotesi previste dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale La dequalificazione unilaterale non può comportare né l’attribuzione di un diverso inquadramento, né la diminuzione della retribuzione. Inquadramento e trattamento retributivo potranno essere modificati, per adeguarli alle diverse (inferiori) mansioni, solo con il consenso del lavoratore, manifestato con accordi raggiunti nelle cosiddette sedi protette (Dtl, sede sindacale). Modifiche all’art. 2103 del Codice Civile ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI L’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore e ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive, dopo sei mesi continuativi e non più tre. I contratti collettivi, anche aziendali possono prevedere anche un termine più lungo di sei mesi. NUOVE REGOLE NELL’AMBITO DEL PART TIME NUOVE REGOLE NELL’AMBITO DEL PART TIME Prestazioni supplementari È stato confermato che i contratti collettivi possono stabilire il numero massimo di ore di lavoro supplementare, le conseguenze del suo superamento e l’eventuale indennizzo economico, ma è stata eliminata la previsione che possano anche individuare le relative causali. È stata disciplinata l’ipotesi in cui il contratto collettivo non si occupi delle prestazioni supplementari. il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 15 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. il lavoro supplementare è retribuito con una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto pari al 15 per cento, comprensiva dell'incidenza sulle retribuzioni indirette e differite. NUOVE REGOLE NELL’AMBITO DEL PART TIME Clausole elastiche e flessibili In mancanza di disciplina contrattuale, la riforma ha previsto che le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare, avanti alle commissioni di certificazione, clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa e, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della stessa. Le predette clausole prevedono, a pena di nullità: Le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi può modificare la collocazione temporale della prestazione e variare in aumento la durata della stessa. La durata massima dell’aumento che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Il diritto del lavoratore ad una maggiorazione della retribuzione oraria pari al 15 per cento omnicomprensiva. NUOVE REGOLE NELL’AMBITO DEL PART TIME Abrogazione Diritto di precedenza Abrogazione del diritto di precedenza, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, a favore dei dipendenti già assunti a tempo parziale, in attività presso unità produttive situate nello stesso ambito comunale e adibiti alle stesse mansioni o equivalenti. Variazione di orario Possibilità per il lavoratore di chiedere (per una sola volta) in luogo del congedo parentale la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo corrispondente a quello del congedo con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. Riconoscimento della priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale oltre ai lavoratori affetti da patologie oncologiche (ovvero che assistono familiari affetti da queste stesse patologie), anche ai lavoratori affetti da «gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti». 25 marzo 2015 Convegno di studio Le modifiche alla disciplina del licenziamento Relatore: Gianpiero Profeta Campo di applicazione nuovo sistema di licenziamenti DECRETO LEGISLATIVO 23/2015: ARTICOLO 1 OPERAI, IMPIEGATI, QUADRI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A DECORRERE DAL 7 MARZO 2015 (Data di entrata in vigore) SONO SOGGETTI AL REGIME DELLE TUTELE CRESCENTI Si considerano nuove assunzioni a tempo indeterminato anche le trasformazione dei contratti a termine e dei rapporti di apprendistato Campo di applicazione nuovo sistema di licenziamenti DECRETO LEGISLATIVO 23/2015: ARTICOLO 1 SE IL DATORE DI LAVORO RAGGIUNGE I REQUISITI OCCUPAZIONALI PREVISTI DALL’ ART. 18 CON NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO SUCCESSIVE AL 7 MARZO 2015, LA NUOVA DISCIPLINA SUI LICENZIAMENTI SI APPLICHERA’ A TUTTI I LAVORATORI PRESENTI IN AZIENDA, ANCHE SE ASSUNTI PRECEDENTEMENTE AL 7 MARZO 2015 RIFORMA FORNERO SOLO PER LICENZIAMENTI INDIVIDUALI JOBS ACT: LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI IL DOPPIO SISTEMA DI TUTELE DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI NELLE AZIENDE SOPRA I 15 DIPENDENTI LE NUOVE SANZIONI SANZIONI ORIGINARIO ART. 18 STAT.LAVORATORI: - 1 tipologia di sanzione: SEMPRE REINTEGRA nel posto di lavoro e RISARCIMENTO DEL DANNO (commisurato alla effettiva perdita della retribuzione, e della relativa contribuzione, decorrente dal giorno del licenziamento a quello del ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro) RIFORMA FORNERO E ART. 18: - 4 tipologie di sanzioni (prevale la reintegra) (con possibilità di reintegra anche in caso di licenziamento per motivi economici) DECRETO ATTUATIVO JOBS ACT E ART. 18: - 4 tipologie di sanzioni (prevale l’indennizzo economico) (senza possibilità di reintegra in caso di licenziamento per motivi economici) JOBS ACT ED IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO DEI LICENZIAMENTI ART. 2 DECRETO ATTUATIVO: 1) LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO E INTIMATO IN FORMA ORALE Rientrano in questa fattispecie anche: - licenziamenti in costanza di matrimonio - licenziamenti nei periodi protetti da maternità SANZIONE COLLEGATA ad ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO DISCIPLINARE REINTEGRAZIONE + RISARCIMENTO DEL DANNO non inferiore a 5 mensilità (commisurata all’ultima retribuzione considerata per il calcolo del Tfr maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione) + versamento contributi previdenziali ed assistenziali (per il periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione) OPPURE (OPTING OUT in capo al lavoratore) INDENNITA’ SOSTITUTIVA PARI A 15 MENSILITA’ (dell’ultima retribuzione considerata per il calcolo del Tfr , senza contribuzione previdenziale) Riforma FORNERO (L.92/12) = Riforma RENZI (Decreto Attuativo) E LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI, NULLI, IN FORMA ORALE ASSUNTI PRE DECRETO ATTUAT. ASSUNTI POST DECRETO ATTUAT. REINTEGRAZIONE + INDENNITA’ ECONOMICA (MINIMO 5 MENSILITA’) (commisurata all’ultima retribuzione considerata per il calcolo del Tfr dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria) + VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI oppure OPTING OUT (in capo al lavoratore) 15 MENSILITA’ dell’ultima retribuzione retribuzione considerata per il calcolo del Tfr (non assoggettata a contribuzione previdenziale) ART. 3, 2° comma DECRETO ATTUATIVO 2) LICENZIAMENTO DISCIPLINARE (LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO) Nel solo caso in cui sia DIRETTAMENTE DIMOSTRATA IN GIUDIZIO l’“INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE” contestato al lavoratore il licenziamento disciplinare è ILLEGITTIMO REINTEGRAZIONE + INDENNITA’ ECONOMICA (MASSIMO 12 MENSILITA’) (dell’ultima retribuzione considerata per il Tfr) SANZIONE COLLEGATA ad ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO DISCIPLINARE REINTEGRAZIONE + INDENNITA’ non superiore a 12 mensilità (commisurata all’ultima retribuzione considerata per il calcolo del Tfr) + versamento contributi previdenziali ed assistenziali (per il periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione) OPPURE (OPTING OUT in capo al lavoratore) INDENNITA’ SOSTITUTIVA PARI A 15 MENSILITA’ (dell’ultima retribuzione considerata per il calcolo del Tfr, senza contribuzione previdenziale) + RISARCIMENTO DEL DANNO NON INFERIORE A 5 MENSILITA’ (è commisurata all’ultima retribuzione considerata per il calcolo del Tfr maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione) Riforma FORNERO (L.92/12) E LICENZIAMENTI DISCIPLINARI ASSUNTI PRE DECRETO ATTUAT. REINTEGRAZIONE + INDENNITA’ ECONOMICA (MASSIMO 12 MENSILITA’) + VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Casi di applicazione della sanzione: -Licenziamento disciplinare ILLEGITTIMO per assenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo sulla base di un “FATTO MANIFESTAMENTE INSUSSISTENTE” (art. 18, c. 7, L.300/70) - Il fatto contestato rientra nelle condotte punibili con una “SANZIONE CONSERVATIVA” prevista dai CCNL - Licenziamento collettivo in violazione dei CRITERI DI SCELTA - Licenziamento intimato per pretesa INIDONEITA’ FISICA O PSICHICA DEL LAVORATORE Riforma RENZI (Decreto Attuativo) E LICENZIAMENTI DISCIPLINARI ASSUNTI POST DECRETO ATTUAT. REINTEGRAZIONE + INDENNITA’ ECONOMICA (MASSIMO 12 MENSILITA’) + VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Unico caso di applicazione della sanzione: - Dimostrata direttamente in giudizio l’INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE” Da non sottovalutare è anche la portata dell’espressione “rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”. Anche in questo caso viene fortemente compressa la discrezionalità del giudice nel decidere, pur in presenza della sussistenza di un fatto materiale (es: assenza non giustificata di 1 giorno di lavoro), se il licenziamento sia o meno sproporzionato rispetto al fatto materiale contestato. La sanzione, in questo caso specifico, sarà quindi il semplice indennizzo economico. Il Decreto Attuativo elimina qualunque rimando alle tipizzazioni previste dalla Contrattazione Collettiva ART. 3, 1° comma DECRETO ATTUATIVO 3) LICENZIAMENTO PER MOTIVI ECONOMICI ART. 10 DECRETO ATTUATIVO LICENZIAMENTI COLLETTIVI (di cui agli artt. 4 e 24 L.223/1991) per: - violazione delle procedure richiamate all’art. 4, comma 12, L.223/91 - violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, L. 223/91 SANZIONE COLLEGATA ad ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO PER MOTIVI ECONOMICI INDENNITA’ pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione considerata per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità (NO contributi previdenziali) (N.B. l’indennità sarà quindi pari a 4 mensilità fino al 2° anno per poi crescere di 2 mensilità ogni anno fino ad arrivare alle 24 mensilità massime di indennizzo) ART. 7 DECRETO ATTUATIVO “COMPUTO DELL’ANZIANITA’ NEGLI APPALTI” Nei cambi di appalto, ai fini del calcolo dell’indennizzo e dell’importo, l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa che subentra nell’appalto, si computa con riferimento a tutto il periodo in cui il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata Riforma FORNERO (l.92/12) - ILLEGITTIMI LICENZIAMENTI ECONOMICI ASSUNTI PRE DECRETO ATTUAT. INDENNITA’ ECONOMICA minimo 12 e massimo 24 MENSILITA’ Il GIUDICE, in caso di “manifesta insussistenza del fatto”, può applicare la sanzione del REINTEGRO Riforma RENZI (Decreto Attuativo) - ILLEGITTIMI LICENZIAMENTI ECONOMICI ASSUNTI POST DECRETO ATTUAT. INDENNITA’ ECONOMICA pari a 2 MENSILITA’ dell’ultima retribuzione considerata per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 MENSILITA’ (NO contributi previdenziali) ART. 4 DECRETO ATTUATIVO 4) VIZI FORMALI E PROCEDURALI - VIOLAZIONE DEL REQUISITO DI MOTIVAZIONE DEL LICENZIAMENTO ex art. 2, comma 2 Legge 604/66 (“Il prestatore di lavoro può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto”) - VIOLAZIONE PROCEDURA LICENZIAMENTO DISCIPLINARE ex art. 7 Legge 300/70 SANZIONE COLLEGATA a VIZI FORMALI E PROCEDURALI DI LICENZIAMENTO INDENNITA’ pari ad 1 mensilita’ dell’ultima retribuzione considerata per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità (NO contributi previdenziali) A meno che il giudice accerti la sussitenza delle altre ipotesi di licenziamento di cui agli artt. 2 e 3 del decreto attuativo (discriminatorio, disciplinare) Riforma FORNERO (l.92/12) E LICENZIAMENTI COLLETTIVI Licenziamento intimato in FORMA ORALE REINTEGRAZIONE + INDENNITA’ NON INFERIORE A 5 MENSILITA’ ASSUNTI PRE DECRETO ATTUATIVO Licenziamento in violazione dei CRITERI DI SCELTA previsti dalla Legge 223/91 o dell’Accordo Sindacale (se raggiunto) REINTEGRA + INDENNITA’ NON SUPERIORE A 12 MENSILITA’ In caso di VIOLAZIONI PROCEDURALI INDENNITA’ ECONOMICA TRA 12 E 24 MENSILITA’ Riforma RENZI (Decreto Attuativo) E LICENZIAMENTI COLLETTIVI Licenziamento intimato in FORMA ORALE REINTEGRAZIONE + INDENNITA’ ECONOMICA NON INFERIORE A 5 MENSILITA’ ASSUNTI POST DECRETO ATTUATIVO Licenziamento in violazione dei CRITERI DI SCELTA previsti dalla Legge 223/91) e VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE (art. 4, comma 12, L.223/91) INDENNITA’ ECONOMICA PARI A 2 MENSILITA’ OGNI ANNO DI ANZIANITA’ (4 MENSILITA’ se il licenziamento avviene nel 1° anno) E NON SUPERIORE A 24 MENSILITA’ In caso di VIOLAZIONI PROCEDURALI INDENNITA’ ECONOMICA PARI A 1 MENSILITA’ PER OGNI ANNO DI ANZIANITA’ (2 MENSILITA’ se il licenziamento avviene nel 1° anno) FINO A 12 MENSILITA’ ART. 5 DECRETO ATTUATIVO REVOCA DEL LICENZIAMENTO SE IL LICENZIAMENTO VIENE REVOCATO (IL TERMINE PER LA REVOCA E’ ENTRO 15 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL’IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO), IL RAPPORTO DI LAVORO SI INTENDE RIPRISTINATO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA’. IL LAVORATORE AVRA’ DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE MATURATA NEL PERIODO PRECEDENTE LA REVOCA ART. 6 DECRETO ATTUATIVO LA CONCILIAZIONE ”FACOLTATIVA” Il datore di lavoro, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni), può offrire al lavoratore una INDENNITA’ pari ad 1 mensilità dell’ultima retribuzione considerata per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 (tale indennità E’ ESENTE DA IMPOSIZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA) IL DOPPIO SISTEMA DI TUTELE DEI LICENZIAMENTI NELLE AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI LE NUOVE SANZIONI ART. 9, 1 COMMA DECRETO ATTUATIVO Con un semplice comma, il decreto attuativo, modifica anche la misura delle sanzioni in caso di ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO nelle AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI. Agli ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO dopo l’entrata in vigore del decreto attuativo, viene estesa, in larga parte, l’applicazione del NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO A TUTELE CRESCENTI seppur con un numero di indennità inferiori rispetto a quelle previste per le aziende sopra i 15 dipendenti. - LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO: REINTEGRA + RISARCIMENTO DEL DANNO non inferiore a 5 mensilità (è commisurata all’ultima retribuzione considerata per il calcolo del Tfr maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione) + versamento contributi previdenziali ed assistenziali (per il periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione) - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE ED ECONOMICO: 1 mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 (se il licenziamento avverrà nel 1 o 2 anno), fino ad un massimo di 6 mensilità. (l’indennità risarcitoria minima passa, quindi, da 2,5 a 2 mensilità mantenendo il tetto di 6 mensilità). Nel caso di illegittimo licenziamento disciplinare non si applicherà, a differenza delle aziende sopra i 15 dipendenti, la reintegra nel posto di lavoro in caso di “insussistenza del fatto materiale”. - VIZI FORMALI O PROCEDURALI: in caso di violazione del requisito di motivazione ex art. 2, comma 2 legge 604/66 (“La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato”), il lavoratore avrà diritto a 1/2 mensilità dell’ultima retribuzione considerata per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, con un minimo di 1 (se il licenziamento avverrà nel 1 o 2 anno), fino ad un massimo di 6 mensilità. CONCILIAZIONE FACOLTATIVA La conciliazione facoltativa è prevista anche per le AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI in caso di licenziamento di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2015. Se il lavoratore accetta l’opzione della conciliazione in luogo dell’impugnazione del licenziamento, avrà diritto a 1/2 mensilità dell’ultima retribuzione considerata per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, con un minimo di 1 (se il licenziamento avverrà nel 1° o 2° anno), fino ad un massimo di 6 mensilità. ART. 12 DECRETO ATTUATIVO: “RITO ORDINARIO” L’IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI DEI NUOVI ASSUNTI CON CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI SEGUIRA’ IL RITO ORDINARIO (il “RITO FORNERO” continuerà ad essere esperito per impugnare licenziamenti di lavoratori assunti precedentemente l’entrata in vigore del decreto attuativo)