“JOBS ACT” 1° PARTE: DECRETO POLETTI
(D.L.34/14 entrato in vigore il 21.3.2014 e conv. in L.78/14)
CREARE OCCUPAZIONE
(SEMPLIFICANDO ALCUNI ISTITUTI)
MODIFICHE ALLA FLESSIBILITA’
IN ENTRATA
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
-
novita’:
- ACAUSALITA’ generalizzata;
- 5 PROROGHE in 36 mesi indipendentemente dal numero dei rinnovi
- 20% ASSUNZ. T.D. (o quanto diversamente stabilito dalla CCNL) + SANZIONE AMM.VA per sforamento tetto
legale o contrattuale (v. Circ. Min.Lav. 18/2014 e risposta Min. Lav. ad interpello n. 30 del 2014);
- informativa sul DIRITTO DI PRECEDENZA;
- PERIODI DI CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA valevoli ai fini del diritto di precedenza
-SOMMINISTRAZIONE A T.D.
novità: ACAUSALE
-APPRENDISTATO
novità:
- Piano formativo Individuale «sintetico» e contestuale al contratto
- Percentuali di stabilizzazione: 20% solo per aziende sopra 50 dipendenti (o quanto stabilira’ la CCNL)
3
“JOBS ACT» 2° PARTE: L. 183/14
3
4
(entrata in vigore il 16.12.2014)
5 DELEGHE
RIORDINO DELLE
TIPOLOGIE
CONTRATT.
AMMORTIZZ.
SERVIZI
SOCIALI
PER IL
LAVORO E
POLITICHE
ATTIVE
(FLESSIBILITA’
IN ENTRATA)
-CONTRATTO A
TEMPO
INDETERMIN.
A TUTELE
CRESCENTI
(1° D.LGS JOBS
ACT-in vigore dal
7.3.2015)
-REVISIONE
TIPOLOGIE
CONTRATT.
(3° D.LGS JOBS
ACT-presentato
il 20.2. 2015)
ma anche…
- MANSIONI (3°
D.LGS JOBS ACTpresentato il
20.2.2015)
- SALARIO MINIMO,
-CONTROLLI A
DISTANZA (su
impianti e
strumenti di lavoro)
-AGENZIA UNICA
ISPEZIONI SUL
LAVORO
-NASPI
(2° D.LGS JOBS
ACT- in vigore
dal 7.3.2015)
-CIG
AGENZIA
NAZIONALE PER
L’OCCUPAZIONE
SEMPLIF.
PROCEDURE
ED ADEMPIM.
NELLA
COSTITUZION
E E GESTIONE
RAPPORTI DI
LAVORO
CONCILIAZ.
VITA/LAV.
(4°d.LGS
JOBS ACT–
presentato il
20.2.2015)
6
D.Lgs 4.3.2015, n.23:
«IL CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO A TUTELE
CRESCENTI»
(vigente dal 7.3.2015)
7
D.LGS 4.3.2015, N.23
(pubblicato in G.U. il 6.3.2015)
in vigore il 7 marzo 2015
PROFONDA MODIFICA DELLE TUTELE IN CASO DI
LICENZIAMENTO per i neo assunti a tempo
indeterminato.
ART. 1 D.lgs n. 23 del 2015
8
CAMPO DI APPLICAZIONE
OPERAI, IMPIEGATI, QUADRI
ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
A DECORRERE DAL 7 MARZO 2015
Le novità sui licenziamenti si applicano anche alle CONVERSIONI,
effettuate dal 7 marzo 2015, di CONTRATTI A T.DETERMINATO O
APPRENDISTATO, in contratti a tempo indeterminato
SE IL DATORE DI LAVORO RAGGIUNGE I REQUISITI OCCUPAZIONALI
PREVISTI DALL’ART. 18 CON NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO
INDETERMINATO, LA NUOVA DISCIPLINA SUI LICENZIAMENTI SI
APPLICHERA’ A TUTTI I LAVORATORI PRESENTI IN AZIENDA, ANCHE SE
ASSUNTI PRECEDENTEMENTE
9
Novita’ per le
“NUOVE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO”
…
- in vigore dal 1° gennaio 2015 (Legge di Stabilita’ 2015)
AGEVOLAZIONI contributive e fiscali per le nuove assunzioni a
tempo indeterminato effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015
E…
- in vigore dal 7 marzo 2015 (D.lgs 4.3.2015, n.23)
NUOVE SANZIONI IN TEMA DI LICENZIAMENTI
18
LICENZIAMENTI
INDIVIDUALI
AZIENDE SOPRA I 15 DIPENDENTI
LE NUOVE SANZIONI
19
ART. 2, commi 1-2-3, D.lgs n.23 del 2015
1) LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO,
NULLO E INTIMATO IN FORMA ORALE
(la norma fa esplicito richiamo all’art. 15 della L. 300/70)
Rientrano anche:
-licenziamenti in concomitanza con il matrimonio
-licenziamenti nei periodi protetti da maternita’
ART. 2, comma 4, D. lgs n.23 del 2015
Si applica la medesima sanzione, anche quando il giudice accerti il DIFETTO DI
GIUSTIFICAZIONE PER MOTIVO CONSISTENTE NELLA DISABILITA’ FISICA O
PSICHICA DEL LAVORATORE, ance ai sensi degli artt. 4, comma , e 10, comma 3,
della legge 68/1999
SANZIONI PER LICENZIAMENTI DISRIMINATORI,
NULLI, IN FORMA ORALE
Riforma FORNERO (l.92/12) = Riforma RENZI (Decreto Attuativo)
ASSUNTI
PRIMA DEL 7.3.2015
ASSUNTI
DAL 7.3.2015
REINTEGRAZIONE (+ VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED
ASSISTENZIALI)
+
INDENNITA’ ECONOMICA (MINIMO 5 MENSILITA’ commisurata all’ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR)
maturata dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione
oppure
OPTING OUT (in capo al lavoratore)
15 MENSILITA’ dell’ultima retribuzione commisurata all’ultima retribuzione
di riferimento per il calcolo del TFR
(non assoggettata a contribuzione previdenziale)
20
21
ART. 3, 2° comma DECRETO 23/2014
2) LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
(LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
E GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO)
REINTEGRA:
nel solo caso in cui sia DIRETTAMENTE DIMOSTRATA
IN GIUDIZIO l’“INSUSSISTENZA DEL FATTO
MATERIALE” rispetto alla quale resta estranea ogni
valutazione circa la sproporzione del licenziamento
Disciplina della tutela reale secondo la Riforma FORNERO (riguarda sia22
i licenziamenti economici che quelli disciplinari)
REINTEGRAZIONE (+ VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI)
+
INDENNITA’ ECONOMICA (MASSIMO 12 MENSILITA’)
ASSUNTI
PRIMA DEL
7.3.2015
Casi di applicazione della sanzione:
-Assenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo
-Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
sulla base di un “FATTO MANIFESTAMENTE INSUSSISTENTE” (art. 18, c. 7, L.300/70)
- Licenziamento disciplinare: insussistenza del fatto contestato o il fatto contestato rientra nelle condotte punibili
con una “SANZIONE CONSERVATIVA” prevista dai CCNL (art. 18, c. 4, L.300/70)
-Licenziamento collettivo in violazione dei CRITERI DI SCELTA
-Licenziamento intimato in difetto di giustificazione per motivo consistente nell’INIDONEITA’ FISICA O PSICHICA DEL
LAVORATORE
oppure
OPTING OUT (in capo al lavoratore)
15 MENSILITA’ dell’ultima retribuzione globale di fatto
(non assoggettata a contribuzione previdenziale)
Disciplina della tutela reale secondo la Riforma RENZI (riguarda i
soli licenziamenti disciplinari)
REINTEGRAZIONE (+ VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, senza
applicazione di sanzioni per omissione contributiva)
ASSUNTI
DAL
7.3.2015
+
INDENNITA’ ECONOMICA (MASSIMO 12 MENSILITA’ dell’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR)
La reintegra si applica solo se:
venga dimostrata direttamente in giudizio l’INSUSSISTENZA DEL FATTO
MATERIALE
oppure
OPTING OUT (in capo al lavoratore)
23
ART. 3, 1° comma D.lgs n. 23 del 2015
3) LICENZIAMENTO PER MOTIVI ECONOMICI
“determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva,
all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di
essa”
Alcune fattispecie di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di orientamento giurisprudenziale:
- cessazione totale dell’attività d’impresa
- gravi e conclamate perdite di bilancio che impongano una riduzione del personale
- chiusura definitiva del reparto
- compiti oggetto delle mansioni del lavoratore, poi licenziato, siano
esternalizzati a terzi o presi direttamente in carico dal datore di lavoro
- licenziamento tecnologico (macchine al posto di lavoro manuale)
- accorpamenti di funzioni
- soppressione di determinati posti di lavoro
- riorganizzazione
SANZIONI PER ILLEGITTIMI LICENZIAMENTI ECONOMICI
(Riforma FORNERO)
ASSUNTI
PRIMA DEL
7.3.2015
INDENNITA’ ECONOMICA
minimo 12 e massimo 24 MENSILITA’
Il GIUDICE, in caso di “manifesta insussistenza del fatto” (art. 18, 7°
co. l. 300), può applicare la sanzione del
REINTEGRO
SANZIONI PER ILLEGITTIMI LICENZIAMENTI ECONOMICI
(Riforma RENZI)
ASSUNTI
DAL
7.3.2015
INDENNITA’ ECONOMICA
2 MENSILITA’ dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore alle
4, e non superiore a 24 MENSILITA’
(NO contributi previdenziali)
Art.7 DECRETO ATTUATIVO “COMPUTO DELL’ANZIANITA’ NEGLI APPALTI”
Nei cambi di appalto, ai fini del calcolo dell’indennizzo e dell’importo,
l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa
che subentra nell’appalto, si computa con riferimento a tutto il periodo
in cui il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.
24
25
ART. 4 D.lgs n. 23 del 2015
4) VIZI FORMALI E PROCEDURALI
-VIOLAZIONE DEL REQUISITO DI MOTIVAZIONE DEL LICENZIAMENTO ex
art. 2, comma 2 Legge 604/66
(“La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione
dei motivi che lo hanno determinato”)
-VIOLAZIONE PROCEDURA LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
ex art. 7 Legge 300/70 (obbligo di previa contestazione dell’addebito e
di consentire al lavoratore di presentare le sue giustificazioni entro 5
gg.)
SANZIONI PER VIZI FORMALI E PROCEDURALI
(Riforma FORNERO)
ASSUNTI
PRIMA
DEL
7.3.2015
INDENNITA’ ECONOMICA
COMPRESA TRA 6 E 12 MENSILITA’
Casi di applicazione della sanzione:
-Violazione del requisito di “MOTIVAZIONE” del licenziamento (art. 2, c.2, L.604/66)
Violazione “ PROCEDURA LICENZIAMENTO DISCIPLINARE” (art. 7 L. 300/70)
-Violazione della “PROCEDURA OBBLIGATORIA DI CONCILIAZIONE” (art.7 L.604/66)
SANZIONI PER VIZI FORMALI E PROCEDURALI
(Riforma RENZI)
ASSUNTI
DAL
7.3.2015
INDENNITA’ ECONOMICA
1 MENSILITA’ dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR, per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2
e non superiore a 12 MENSILITA’
(NO contributi previdenziali)
Casi di applicazione della sanzione:
- Violazione del requisito di “MOTIVAZIONE” del licenziamento (art. 2, c.2, L.604/66)
- Violazione “ PROCEDURA LICENZIAMENTO DISCIPLINARE” (art. 7 L. 300/70)
26
27
LICENZIAMENTI COLLETTIVI
AZIENDE SOPRA I 15 DIPENDENTI
LE NUOVE SANZIONI
(estensione della nuova
disciplina prevista per il
licenziamento nullo per
difetto di forma scritta e per
il licenziamento economico)
LICENZIAMENTI COLLETTIVI (Riforma FORNERO)
Licenziamento intimato in FORMA ORALE
REINTEGRAZIONE + INDENNITA’ NON INFERIORE A 5 MENSILITA’
ASSUNTI
PRIMA DEL
7.3.2015
Licenziamento in violazione dei CRITERI DI SCELTA previsti dalla Legge 223/91
REINTEGRA + INDENNITA’ NON SUPERIORE A 12 MENSILITA’
In caso di VIOLAZIONI PROCEDURALI
INDENNITA’ ECONOMICA TRA 12 E 24 MENSILITA’
LICENZIAMENTI COLLETTIVI (Riforma RENZI)
Licenziamento intimato in FORMA ORALE
REINTEGRAZIONE + INDENNITA’ ECONOMICA NON INFERIORE A 5 MENSILITA’
ASSUNTI
DAL 7.3.2015
ART. 10 D.lgs n. 23 del 2015:
Licenziamento in violazione dei CRITERI DI SCELTA (art.5, comma1, L.223/91)
e VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE (art. 4, comma 12, L.223/91)
INDENNITA’ ECONOMICA PARI A 2 MENSILITA’ OGNI ANNO DI ANZIANITA’
(4 MENSILITA’ se il licenziamento avviene nel 1° anno) E NON SUPERIORE A 24
MENSILITA’
28
29
LICENZIAMENTI
AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI
LE NUOVE SANZIONI
30
ART. 9, 1 comma D.lgs n. 23 del 2015
Con questo comma, il decreto attuativo modifica anche la misura
delle sanzioni in caso di ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO nelle
AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI.
Agli ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO dopo l’entrata in vigore del
decreto, viene estesa, ma in misura largamente ridotta e con
esclusione della reintegra (art. 3, co.2), l’applicazione del NUOVO
SISTEMA SANZIONATORIO A TUTELE CRESCENTI : in tutti i casi di
illegittimità, 1 mensilità per anno di servizio, comunque non meno
di 2 e non più di 6; in caso di vizi formali, 1/2 mensilità per anno,
comunque non meno di 1 e non più di 6.
31
-LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO:
REINTEGRA + INDENNITA’ ECONOMICA non inferiore a 5 mensilità dell’ultima retribuzione
di riferimento per il calcolo del TFR (corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento
fino a quello dell’effettiva reintegrazione) + versamento contributi previdenziali ed
assistenziali
-LICENZIAMENTO DISCIPLINARE ED ECONOMICO: 1 mensilità dell’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR, con un minimo di 2 (se il licenziamento avverrà nel 1 o 2
anno), fino ad un massimo di 6 mensilità.
(l’indennità risarcitoria minima passa, quindi, da 2,5 a 2 mensilità mantenendo il tetto di 6
mensilità).
Nel caso di illegittimo licenziamento disciplinare non si applicherà, a differenza delle
aziende sopra i 15 dipendenti, la reintegra nel posto di lavoro in caso di “insussistenza del
fatto materiale”.
-VIZI FORMALI O PROCEDURALI: in caso di violazione del requisito di motivazione ex art. 2,
comma 2 legge 604/66 (“La comunicazione del licenziamento deve contenere la
specificazione dei motivi che lo hanno determinato”), il lavoratore avrà diritto a 1/2
mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, per ogni anno di
servizio, con un minimo di 1 (se il licenziamento avverrà nel 1 o 2 anno), fino ad un
massimo di 6 mensilità.
32
ART. 5 D.lgs n. 23 del 2015
REVOCA DEL LICENZIAMENTO
SE IL LICENZIAMENTO VIENE REVOCATO (IL TERMINE PER
LA REVOCA E’ ENTRO 15 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE
AL DATORE DI LAVORO DELL’IMPUGNAZIONE DEL
LICENZIAMENTO), IL RAPPORTO DI LAVORO SI INTENDE
RIPRISTINATO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA’.
IL LAVORATORE AVRA’ DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE
MATURATA NEL PERIODO PRECEDENTE LA REVOCA SENZA
SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
33
ART. 6 D.lgs n. 23 del 2015
NUOVA CONCILIAZIONE “FACOLTATIVA”
Il datore di lavoro, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del
licenziamento (60 giorni), può offrire al lavoratore una INDENNITA’
(ESENTE DA IMPOSIZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA):
- pari ad 1 MENSILITA’ della retribuzione di riferimento per il calcolo
del TFR, per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a
2 e non superiore a 18 (AZIENDE SOPRA I 15 DIP)
- pari a 1/2 MENSILITA’ della retribuzione di riferimento per il calcolo
del TFR, per ogni anno di servizio, con un minimo di 1 (se il
licenziamento avverrà nel 1 o 2 anno), fino ad un massimo di 6
mensilità (AZIENDE FINO A 15 DIP)
34
CARATTERISTICHE DELLA CONCILIAZIONE FACOLTATIVA:
- aziende fino a 15 dipendenti; aziende oltre i 15 dipendenti.
- è una procedura “volontaria” (da parte dell’azienda)
- il lavoratore è “libero” di decidere se accettare o meno la via
conciliativa
- se il lavoratore accetta di conciliare:
- la conciliazione avverrà presso le “sedi abilitate” di cui all’art.
2113 c.c. (tra cui: sedi sindacali) e le commissioni di certificazione di
cui all’art. 76 d.lgs 276/03 (anche enti bilaterali)
- l’offerta economica avverrà attraverso “assegno circolare” di
importo certo. In tal caso il lavoratore, accettando la via conciliativa,
decadrà dal diritto di impugnare, per sempre, per via giudiziale, il
licenziamento
- eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede
conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di
lavoro, sono soggette al regime fiscale ordinario
35
ART. 12 D.lgs n. 23 del 2015
“RITO ORDINARIO”
L’IMPUGNAZIONE DEI
LICENZIAMENTI DEI NUOVI ASSUNTI
CON CONTRATTO A TUTELE
CRESCENTI SEGUIRA’ IL RITO
ORDINARIO
(il “RITO FORNERO” continuerà ad essere
esperito per impugnare licenziamenti di
lavoratori assunti precedentemente
l’entrata in vigore del decreto attuativo)
36
ART. 9, 2 comma D.lgs n. 23 del 2015
ESTENSIONE DELLE NOVITA’
SUI LICENZIAMENTI AI:
DATORI DI LAVORO NON IMPRENDITORI, CHE
SVOLGONO SENZA FINE DI LUCRO, ATTIVITA’ DI
NATURA POLITICA, SINDACALE, CULTURALE, DI
ISTRUZIONE OVVERO DI RELIGIONE O DI CULTO
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Contratto a tutele crescenti