“JOBS ACT” 1° PARTE: DECRETO POLETTI (D.L.34/14 entrato in vigore il 21.3.2014 e conv. in L.78/14) CREARE OCCUPAZIONE (SEMPLIFICANDO ALCUNI ISTITUTI) MODIFICHE ALLA FLESSIBILITA’ IN ENTRATA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - novita’: - ACAUSALITA’ generalizzata; - 5 PROROGHE in 36 mesi indipendentemente dal numero dei rinnovi - 20% ASSUNZ. T.D. (o quanto diversamente stabilito dalla CCNL) + SANZIONE AMM.VA per sforamento tetto legale o contrattuale (v. Circ. Min.Lav. 18/2014 e risposta Min. Lav. ad interpello n. 30 del 2014); - informativa sul DIRITTO DI PRECEDENZA; - PERIODI DI CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA valevoli ai fini del diritto di precedenza -SOMMINISTRAZIONE A T.D. novità: ACAUSALE -APPRENDISTATO novità: - Piano formativo Individuale «sintetico» e contestuale al contratto - Percentuali di stabilizzazione: 20% solo per aziende sopra 50 dipendenti (o quanto stabilira’ la CCNL) 3 “JOBS ACT» 2° PARTE: L. 183/14 3 4 (entrata in vigore il 16.12.2014) 5 DELEGHE RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATT. AMMORTIZZ. SERVIZI SOCIALI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE (FLESSIBILITA’ IN ENTRATA) -CONTRATTO A TEMPO INDETERMIN. A TUTELE CRESCENTI (1° D.LGS JOBS ACT-in vigore dal 7.3.2015) -REVISIONE TIPOLOGIE CONTRATT. (3° D.LGS JOBS ACT-presentato il 20.2. 2015) ma anche… - MANSIONI (3° D.LGS JOBS ACTpresentato il 20.2.2015) - SALARIO MINIMO, -CONTROLLI A DISTANZA (su impianti e strumenti di lavoro) -AGENZIA UNICA ISPEZIONI SUL LAVORO -NASPI (2° D.LGS JOBS ACT- in vigore dal 7.3.2015) -CIG AGENZIA NAZIONALE PER L’OCCUPAZIONE SEMPLIF. PROCEDURE ED ADEMPIM. NELLA COSTITUZION E E GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO CONCILIAZ. VITA/LAV. (4°d.LGS JOBS ACT– presentato il 20.2.2015) 6 D.Lgs 4.3.2015, n.23: «IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI» (vigente dal 7.3.2015) 7 D.LGS 4.3.2015, N.23 (pubblicato in G.U. il 6.3.2015) in vigore il 7 marzo 2015 PROFONDA MODIFICA DELLE TUTELE IN CASO DI LICENZIAMENTO per i neo assunti a tempo indeterminato. ART. 1 D.lgs n. 23 del 2015 8 CAMPO DI APPLICAZIONE OPERAI, IMPIEGATI, QUADRI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A DECORRERE DAL 7 MARZO 2015 Le novità sui licenziamenti si applicano anche alle CONVERSIONI, effettuate dal 7 marzo 2015, di CONTRATTI A T.DETERMINATO O APPRENDISTATO, in contratti a tempo indeterminato SE IL DATORE DI LAVORO RAGGIUNGE I REQUISITI OCCUPAZIONALI PREVISTI DALL’ART. 18 CON NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO, LA NUOVA DISCIPLINA SUI LICENZIAMENTI SI APPLICHERA’ A TUTTI I LAVORATORI PRESENTI IN AZIENDA, ANCHE SE ASSUNTI PRECEDENTEMENTE 9 Novita’ per le “NUOVE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO” … - in vigore dal 1° gennaio 2015 (Legge di Stabilita’ 2015) AGEVOLAZIONI contributive e fiscali per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 E… - in vigore dal 7 marzo 2015 (D.lgs 4.3.2015, n.23) NUOVE SANZIONI IN TEMA DI LICENZIAMENTI 18 LICENZIAMENTI INDIVIDUALI AZIENDE SOPRA I 15 DIPENDENTI LE NUOVE SANZIONI 19 ART. 2, commi 1-2-3, D.lgs n.23 del 2015 1) LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO E INTIMATO IN FORMA ORALE (la norma fa esplicito richiamo all’art. 15 della L. 300/70) Rientrano anche: -licenziamenti in concomitanza con il matrimonio -licenziamenti nei periodi protetti da maternita’ ART. 2, comma 4, D. lgs n.23 del 2015 Si applica la medesima sanzione, anche quando il giudice accerti il DIFETTO DI GIUSTIFICAZIONE PER MOTIVO CONSISTENTE NELLA DISABILITA’ FISICA O PSICHICA DEL LAVORATORE, ance ai sensi degli artt. 4, comma , e 10, comma 3, della legge 68/1999 SANZIONI PER LICENZIAMENTI DISRIMINATORI, NULLI, IN FORMA ORALE Riforma FORNERO (l.92/12) = Riforma RENZI (Decreto Attuativo) ASSUNTI PRIMA DEL 7.3.2015 ASSUNTI DAL 7.3.2015 REINTEGRAZIONE (+ VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI) + INDENNITA’ ECONOMICA (MINIMO 5 MENSILITA’ commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR) maturata dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione oppure OPTING OUT (in capo al lavoratore) 15 MENSILITA’ dell’ultima retribuzione commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (non assoggettata a contribuzione previdenziale) 20 21 ART. 3, 2° comma DECRETO 23/2014 2) LICENZIAMENTO DISCIPLINARE (LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO) REINTEGRA: nel solo caso in cui sia DIRETTAMENTE DIMOSTRATA IN GIUDIZIO l’“INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE” rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento Disciplina della tutela reale secondo la Riforma FORNERO (riguarda sia22 i licenziamenti economici che quelli disciplinari) REINTEGRAZIONE (+ VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI) + INDENNITA’ ECONOMICA (MASSIMO 12 MENSILITA’) ASSUNTI PRIMA DEL 7.3.2015 Casi di applicazione della sanzione: -Assenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo -Licenziamento per giustificato motivo oggettivo sulla base di un “FATTO MANIFESTAMENTE INSUSSISTENTE” (art. 18, c. 7, L.300/70) - Licenziamento disciplinare: insussistenza del fatto contestato o il fatto contestato rientra nelle condotte punibili con una “SANZIONE CONSERVATIVA” prevista dai CCNL (art. 18, c. 4, L.300/70) -Licenziamento collettivo in violazione dei CRITERI DI SCELTA -Licenziamento intimato in difetto di giustificazione per motivo consistente nell’INIDONEITA’ FISICA O PSICHICA DEL LAVORATORE oppure OPTING OUT (in capo al lavoratore) 15 MENSILITA’ dell’ultima retribuzione globale di fatto (non assoggettata a contribuzione previdenziale) Disciplina della tutela reale secondo la Riforma RENZI (riguarda i soli licenziamenti disciplinari) REINTEGRAZIONE (+ VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva) ASSUNTI DAL 7.3.2015 + INDENNITA’ ECONOMICA (MASSIMO 12 MENSILITA’ dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR) La reintegra si applica solo se: venga dimostrata direttamente in giudizio l’INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE oppure OPTING OUT (in capo al lavoratore) 23 ART. 3, 1° comma D.lgs n. 23 del 2015 3) LICENZIAMENTO PER MOTIVI ECONOMICI “determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” Alcune fattispecie di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di orientamento giurisprudenziale: - cessazione totale dell’attività d’impresa - gravi e conclamate perdite di bilancio che impongano una riduzione del personale - chiusura definitiva del reparto - compiti oggetto delle mansioni del lavoratore, poi licenziato, siano esternalizzati a terzi o presi direttamente in carico dal datore di lavoro - licenziamento tecnologico (macchine al posto di lavoro manuale) - accorpamenti di funzioni - soppressione di determinati posti di lavoro - riorganizzazione SANZIONI PER ILLEGITTIMI LICENZIAMENTI ECONOMICI (Riforma FORNERO) ASSUNTI PRIMA DEL 7.3.2015 INDENNITA’ ECONOMICA minimo 12 e massimo 24 MENSILITA’ Il GIUDICE, in caso di “manifesta insussistenza del fatto” (art. 18, 7° co. l. 300), può applicare la sanzione del REINTEGRO SANZIONI PER ILLEGITTIMI LICENZIAMENTI ECONOMICI (Riforma RENZI) ASSUNTI DAL 7.3.2015 INDENNITA’ ECONOMICA 2 MENSILITA’ dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore alle 4, e non superiore a 24 MENSILITA’ (NO contributi previdenziali) Art.7 DECRETO ATTUATIVO “COMPUTO DELL’ANZIANITA’ NEGLI APPALTI” Nei cambi di appalto, ai fini del calcolo dell’indennizzo e dell’importo, l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa che subentra nell’appalto, si computa con riferimento a tutto il periodo in cui il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata. 24 25 ART. 4 D.lgs n. 23 del 2015 4) VIZI FORMALI E PROCEDURALI -VIOLAZIONE DEL REQUISITO DI MOTIVAZIONE DEL LICENZIAMENTO ex art. 2, comma 2 Legge 604/66 (“La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato”) -VIOLAZIONE PROCEDURA LICENZIAMENTO DISCIPLINARE ex art. 7 Legge 300/70 (obbligo di previa contestazione dell’addebito e di consentire al lavoratore di presentare le sue giustificazioni entro 5 gg.) SANZIONI PER VIZI FORMALI E PROCEDURALI (Riforma FORNERO) ASSUNTI PRIMA DEL 7.3.2015 INDENNITA’ ECONOMICA COMPRESA TRA 6 E 12 MENSILITA’ Casi di applicazione della sanzione: -Violazione del requisito di “MOTIVAZIONE” del licenziamento (art. 2, c.2, L.604/66) Violazione “ PROCEDURA LICENZIAMENTO DISCIPLINARE” (art. 7 L. 300/70) -Violazione della “PROCEDURA OBBLIGATORIA DI CONCILIAZIONE” (art.7 L.604/66) SANZIONI PER VIZI FORMALI E PROCEDURALI (Riforma RENZI) ASSUNTI DAL 7.3.2015 INDENNITA’ ECONOMICA 1 MENSILITA’ dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 MENSILITA’ (NO contributi previdenziali) Casi di applicazione della sanzione: - Violazione del requisito di “MOTIVAZIONE” del licenziamento (art. 2, c.2, L.604/66) - Violazione “ PROCEDURA LICENZIAMENTO DISCIPLINARE” (art. 7 L. 300/70) 26 27 LICENZIAMENTI COLLETTIVI AZIENDE SOPRA I 15 DIPENDENTI LE NUOVE SANZIONI (estensione della nuova disciplina prevista per il licenziamento nullo per difetto di forma scritta e per il licenziamento economico) LICENZIAMENTI COLLETTIVI (Riforma FORNERO) Licenziamento intimato in FORMA ORALE REINTEGRAZIONE + INDENNITA’ NON INFERIORE A 5 MENSILITA’ ASSUNTI PRIMA DEL 7.3.2015 Licenziamento in violazione dei CRITERI DI SCELTA previsti dalla Legge 223/91 REINTEGRA + INDENNITA’ NON SUPERIORE A 12 MENSILITA’ In caso di VIOLAZIONI PROCEDURALI INDENNITA’ ECONOMICA TRA 12 E 24 MENSILITA’ LICENZIAMENTI COLLETTIVI (Riforma RENZI) Licenziamento intimato in FORMA ORALE REINTEGRAZIONE + INDENNITA’ ECONOMICA NON INFERIORE A 5 MENSILITA’ ASSUNTI DAL 7.3.2015 ART. 10 D.lgs n. 23 del 2015: Licenziamento in violazione dei CRITERI DI SCELTA (art.5, comma1, L.223/91) e VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE (art. 4, comma 12, L.223/91) INDENNITA’ ECONOMICA PARI A 2 MENSILITA’ OGNI ANNO DI ANZIANITA’ (4 MENSILITA’ se il licenziamento avviene nel 1° anno) E NON SUPERIORE A 24 MENSILITA’ 28 29 LICENZIAMENTI AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI LE NUOVE SANZIONI 30 ART. 9, 1 comma D.lgs n. 23 del 2015 Con questo comma, il decreto attuativo modifica anche la misura delle sanzioni in caso di ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO nelle AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI. Agli ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO dopo l’entrata in vigore del decreto, viene estesa, ma in misura largamente ridotta e con esclusione della reintegra (art. 3, co.2), l’applicazione del NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO A TUTELE CRESCENTI : in tutti i casi di illegittimità, 1 mensilità per anno di servizio, comunque non meno di 2 e non più di 6; in caso di vizi formali, 1/2 mensilità per anno, comunque non meno di 1 e non più di 6. 31 -LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO: REINTEGRA + INDENNITA’ ECONOMICA non inferiore a 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione) + versamento contributi previdenziali ed assistenziali -LICENZIAMENTO DISCIPLINARE ED ECONOMICO: 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, con un minimo di 2 (se il licenziamento avverrà nel 1 o 2 anno), fino ad un massimo di 6 mensilità. (l’indennità risarcitoria minima passa, quindi, da 2,5 a 2 mensilità mantenendo il tetto di 6 mensilità). Nel caso di illegittimo licenziamento disciplinare non si applicherà, a differenza delle aziende sopra i 15 dipendenti, la reintegra nel posto di lavoro in caso di “insussistenza del fatto materiale”. -VIZI FORMALI O PROCEDURALI: in caso di violazione del requisito di motivazione ex art. 2, comma 2 legge 604/66 (“La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato”), il lavoratore avrà diritto a 1/2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, per ogni anno di servizio, con un minimo di 1 (se il licenziamento avverrà nel 1 o 2 anno), fino ad un massimo di 6 mensilità. 32 ART. 5 D.lgs n. 23 del 2015 REVOCA DEL LICENZIAMENTO SE IL LICENZIAMENTO VIENE REVOCATO (IL TERMINE PER LA REVOCA E’ ENTRO 15 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL’IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO), IL RAPPORTO DI LAVORO SI INTENDE RIPRISTINATO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA’. IL LAVORATORE AVRA’ DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE MATURATA NEL PERIODO PRECEDENTE LA REVOCA SENZA SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 33 ART. 6 D.lgs n. 23 del 2015 NUOVA CONCILIAZIONE “FACOLTATIVA” Il datore di lavoro, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni), può offrire al lavoratore una INDENNITA’ (ESENTE DA IMPOSIZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA): - pari ad 1 MENSILITA’ della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 (AZIENDE SOPRA I 15 DIP) - pari a 1/2 MENSILITA’ della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, per ogni anno di servizio, con un minimo di 1 (se il licenziamento avverrà nel 1 o 2 anno), fino ad un massimo di 6 mensilità (AZIENDE FINO A 15 DIP) 34 CARATTERISTICHE DELLA CONCILIAZIONE FACOLTATIVA: - aziende fino a 15 dipendenti; aziende oltre i 15 dipendenti. - è una procedura “volontaria” (da parte dell’azienda) - il lavoratore è “libero” di decidere se accettare o meno la via conciliativa - se il lavoratore accetta di conciliare: - la conciliazione avverrà presso le “sedi abilitate” di cui all’art. 2113 c.c. (tra cui: sedi sindacali) e le commissioni di certificazione di cui all’art. 76 d.lgs 276/03 (anche enti bilaterali) - l’offerta economica avverrà attraverso “assegno circolare” di importo certo. In tal caso il lavoratore, accettando la via conciliativa, decadrà dal diritto di impugnare, per sempre, per via giudiziale, il licenziamento - eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro, sono soggette al regime fiscale ordinario 35 ART. 12 D.lgs n. 23 del 2015 “RITO ORDINARIO” L’IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI DEI NUOVI ASSUNTI CON CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI SEGUIRA’ IL RITO ORDINARIO (il “RITO FORNERO” continuerà ad essere esperito per impugnare licenziamenti di lavoratori assunti precedentemente l’entrata in vigore del decreto attuativo) 36 ART. 9, 2 comma D.lgs n. 23 del 2015 ESTENSIONE DELLE NOVITA’ SUI LICENZIAMENTI AI: DATORI DI LAVORO NON IMPRENDITORI, CHE SVOLGONO SENZA FINE DI LUCRO, ATTIVITA’ DI NATURA POLITICA, SINDACALE, CULTURALE, DI ISTRUZIONE OVVERO DI RELIGIONE O DI CULTO