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LA CRISI GRECA
INSUFFICIENZA DELLA PROCEDURA PER DISAVANZI ECCESSIVI
MAGGIO 2010: LA BCE DECIDE DI ACQUISTARE TITOLI GRECI SUL
MERCATOACCORDO INTERGOVERNATIVO CON IL QUALE GLI STATI
DELLA ZONA EURO SI IMPEGNANO A UNA SERIE DI PRESTITI
BILATERALI (GREEK LOAN FACILITY)
EROGAZIONE DEI PRESTITI COORDINATA DALLA COMMISSIONE.
RIGIDA CONDIZIONALITÀ (DECISIONI DEL CONSIGLIO 2010/182 E
2010/320ADOTTATE SULLA BASE DEGLI ARTT. 126 PAR 9 E 136 TFUE)
IMPUGNATE CON RICORSO DI ANNULLAMENTO. IRRICEVIBILITÀ
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CRONOLOGIA DELLE ALTRE MISURE
MAGGIO 2010: CREATO CON REGOLAMENTO IL MECCANISMO
EUROPEO DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA (MESF) E CON
ACCORDO INTERNAZIONALE IL FONDO EUROPEO DI STABILITÀ
FINANZIARIA (FESF)
NOVEMBRE 2010: 95 MILIARDI DI EURO ALL’IRLANDA (ACCORDO
DELL’AUROGRUPPO E DEI MINISTRI ECOFIN)
MARZO 2011: REVISIONE SEMPLIFICATA DELL’ART. 136 TFUE
(CONSIGLIO EUROPEO) + PATTO EUROPLUS
APRILE 2001: AIUTO DI 78 MILIARDI DI EURO AL PORTOGALLO
LUGLIO 2011: SECONDO PROGRAMMA DI AIUTI ALLA GRECIA (109
MILIARDI)
FEBBRAIO 2012: FIRMA DEL TRATTATO ISTITUTIVO DEL MECCANISMO
EUROPEO DI STABILITÀ (MES)
MARZO 2012: FIRMA DEL FISCAL COMPACT
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MESF
REGOLAMENTO 407/2010 ADOTTATO SULLA BASE DELL’ART. 122
PAR. 2 TFUE (DUBBI)
PUÒ ESSERE ATTIVATO A FAVORE DI UNO STATO
APPARTENENTE O NON APPARTENENTE ALLA ZONA
EURO CHE SUBISCA GRAVI PERTURBAZIONI
FINANZIARIE O ECONOMICHE CAUSATE DA
CIRCOSTANZE CHE SFUGGONO AL SUO CONTROLLO.
CARATTERE TEMPORANEO.
UTILIZZATO PER IRLANDA E PORTOGALLO NEL
CORSO DEL 2011
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FESF
CREATO CON ACCORDO INTERNAZIONALE TRA GLI
STATI DELLA ZONA EURO E POI COSTITUITO IN SOCIETÀ
A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON SEDE IN
LUSSEMBURGO. NE BENEFICIANO SOLO GLI STATI
EURO. INIZIALMENTE 440 MILIARDI DI EURO, DIVENUTI
POI 780.
IL CAPITALE È GARANTITO DAGLI STATI ADERENTI IN
PROPORZIONE ALLE LORO QUOTE DI
PARTECIPAZIONE ALLA BCE E DAL FONDO
MONETARIO INTERNAZIONALE
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ART. 136 TFUE
PER CONTRIBUIRE AL BUON FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE
ECONOMICA E MONETARIA E IN CONFORMITÀ ALLE PERTINENTI
DISPOSIZIONI DEI TRATTATI, IL CONSIGLIO ADOTTA, SECONDO LA
PROCEDURA PERTINENTE TRA QUELLE DI CUI AGLI ARTT. 121 E 126
… MISURE CONCERNENTI GLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È
L’EURO AL FINE DI:
A) RAFFORZARE IL COORDINAMENTO E LA SORVEGLIANZA DELLA
DISCIPLINA DI BILANCIO;
B) ELABORARE, PER QUANTO LI RIGUARDA, GLI ORIENTAMENTI
DI POLITICA ECONOMICA VIGILANDO AFFINCHÉ SIANO
COMPATIBILI CON QUELLI ADOTTATI PER L’INSIEME
DELL’UNIONE, E GARANTIRNE LA SORVEGLIANZA.
SOLO I MEMBRI DEL CONSIGLIO CHE RAPPRESENTANO GLI STATI
LA CUI MONETA È L’EURO PRENDONO PARTE AL VOTO SULLE
MISURE DI CUI AL PAR. 1
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REVISIONE SEMPLIFICATA EX ART. 48.6 TUE
IL GOVERNO DI QUALSIASI STATO MEMBRO, IL PE O LA
COMMISSIONE POSSONO SOTTOPORRE AL CONSIGLIO EUROPEO
PROGETTI INTESI A MODIFICARE IN TUTTO O IN PARTE LE
DISPOSIZIONI DELLA PARTE TERZA DEL TFUE RELATIVE ALLE
POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL’UNIONE.
IL CONSIGLIO EUROPEO PUÒ ADOTTARE UNA DECISIONE …
ALL’UNANIMITÀ, PREVIA CONSULTAZIONE DEL PE, DELLA
COMMISSIONE, E, IN CASO DI MODIFICHE ISTITUZIONALI NEL
SETTORE MONETARIO, DELLA BCE. TALE DECISIONE ENTRA IN
VIGORE SOLO PREVIA PPROVAZIONE DEGLI STATI MEMBRI
CONFORMEMENTE ALLE RISPETTIVE NORME COSTITUZIONALI.
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LA MODIFICA INTRODOTTA PER IL MES
DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO 2011/199/UE
GLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L’EURO POSSONO ISTITUIRE
UN MECCANISMO DI STABILITÀ DA ATTIVARE OVE
INDISPENSABILE PER SALVAGUARDARE LA STABILITÀ DELLA
ZONA EURO NEL SUO INSIEME. LA CONCESSIONE DI QUALSIASI
ASSISTENZA FINANZIARIA NECESSARIA NELL’AMBITO DEL
MECCANISMO SARÀ SOGGETTA A UNA RIGOROSA
CONDIZIONALITÀ
V. ART. 125 TFUE
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IL MES
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE CON SEDE IN LUSSEMBURGO
(SIMILE A UNA BANCA). SI SOSTITUISCE AL MESF E AL FESF.
CREATA CON TRATTATO INTERNAZIONALE FONDATO SULL’ART. 136
TFUE COME MODIFICATO TRAMITE LA PROCEDURA DI CUI ALL’ART.
48.6 TUE.
COLLEGATO ALL’UE, MA CON FORTI ELEMENTI DI INDIPENDENZA:
STRUTTURA ISTITUZIONALE PROPRIA E MECCANISMO DI SOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE (LA CORTE DI GIUSTIZIA INTERVIENE SOLO SE
LO STATO CONTESTA LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI
GOVERNATORI).
L’AIUTO È CONDIZIONATO ALLA MESSA IN OPERA DI UN
PROGRAMMA DI POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA E ALLA
RATIFICA DEL FISCAL COMPACT.
IL MES PUÒ EMETTERE STABILITY BONDS
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GLI ORGANI DEL MES
CONSIGLIO DEI GOVERNATORI = OGNI MEMBRO DEL MES NOMINA
UN GOVERNATORE (MINISTRI DELLE FINANZE DEGLI STATI
DELL’EUROZONA). LE DECISIONI PIÙ IMPORTANTI SONO PRESE
ALL’UNANIMITÀ, MA PUÒ DECIDERE ANCHE A MAGGIORANZA
QUALIFICATA.
LA PONDERAZIONE DEI VOTI AVVIENE SULLA BASE DELLE QUOTEPAESE NELLE QUALI È DIVISO IL CAPITALE DELL’ORGANIZZAZIONE
(LOGICA PROPRIETARIA)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE = OGNI GOVERNATORE NOMINA
UN AMMINISTRATORE E UN AMMINISTRATORE SUPPLENTE. IL
CONSIGLIO DI AMMINSTRAZIONE ASSICURA CHE IL MES SIA GESTITO
IN CONFORMITÀ AL TRATTATO ISTITUTIVO E ALLO STATUTO.
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Ventisettesima lezione