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ART. 121 TFUE
GLI STATI MEMBRI CONSIDERANO LE LORO POLITICHE
ECONOMICHE UNA QUESTIONE DI INTERESSE COMUNE
E LE COORDINANO NELL’AMBITO DEL CONSIGLIO
GRANDI
ORIENTAMENTI DI
POLITICA
ECONOMICA (GOPE)
PROCEDURA DI
SORVEGLIANZA
MULTILATERALE
=
BRACCIO
PREVENTIVO DEL
PATTO DI STABILITÀ
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I GRANDI ORIENTAMENTI DI
POLITICA ECONOMICA
IL CONSIGLIO, SU RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE,
ELABORA UN PROGETTO DI INDIRIZZI DI MASSIMA PER LE
POLITICHE ECONOMICHE DEGLI STATI MEMBRI E DELL’UNIONE, E
NE RIFERISCE LE RISULTANZE AL CONSIGLIO EUROPEO
IL CONSIGLIO EUROPEO, DELIBERANDO SULLA BASE DI DETTA
RELAZIONE DEL CONSIGLIO, DIBATTE DELLE CONCLUSIONI IN
MERITO A TALI INDIRIZZI DI MASSIMA
SULLA BASE DI DETTE CONCLUSIONI, IL CONSIGLIO ADOTTA UNA
RACCOMANDAZIONE CHE DEFINISCE I SUDDETTI INDIRIZZI DI
MASSIMA. IL CONSIGLIO INFORMA IL PE IN MERITO A TALE
RACCOMANDAZIONE
RUOLO PREMINENTE DEGLI ORGANI DI STATI
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LA PROCEDURA DI SORVEGLIANZA
MULTILATERALE
IL CONSIGLIO, SULLA BASE DI RELAZIONI PRESENTATE ALLA
COMMISSIONE, SORVEGLIA L’EVOLUZIONE ECONOMICA IN
CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI E LA COERENZA DELLE POLITICHE
ECONOMICHE CON I GOPE
GLI STATI MEMBRI TRASMETTONO ALLA COMMISSIONE
INFORMAZIONI CONCERNENTI LE MISURE DI RILIEVO DA ESSI
ADOTTATE
SE SI ACCERTA CHE LE POLITICHE ECONOMICHE DI UNO STATO
MEMBRO NON SONO COERENTI CON I GOPE O CHE RISCHIANO DI
COMPROMETTERE IL BUON FUNZIONAMENTO DELL’UEM, LA
COMMISSIONE PUÒ RIVOLGERE UN AVVERTIMENTO ALLO STATO. SU
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, IL CONSIGLIO (IN COMPOSIZIONE
RISTRETTA) PUÒ RIVOLGERE ALLO STATO LE NECESSARIE
RACCOMANDAZIONI E PUÒ DECIDERE DI RENDERLE PUBBLICHE.
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IL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA
ART. 126 TFUE + RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO DI
AMSTERDAM DEL 1997 + REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO +
PROTOCOLLO N. 12 SULLA PROCEDURA PER I DISAVANZI
ECCESSIVI
BRACCIO PREVENTIVO:
BRACCIO REPRESSIVO:
ART. 121 TFUE +
ART. 126 TFUE +
REG. 1466/97 + REG.
1055/2005
REG. 1467/97 + REG. 1056/2005
MODIFICATI DA SIX-PACK E TWO PACK
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I PARAMETRI DEL PATTO DI STABILITÀ
IL RAPPORTO TRA DISAVANZO PUBBLICO E PIL NON DEVE
SUPERARE IL 3%
IL RAPPORTO TRA DEBITO PUBBLICO E PIL NON DEVE SUPERARE IL
60%
SE UNO STATO MEMBRO NON RISPETTA UNO O ENTRAMBI I CRITERI, O
VI È IL RISCHIO CHE SUPERI DETTI PARAMETRI, LA COMMISSIONE
PREPARA UNA RELAZIONE CHE TIENE CONTO DI VARI FATTORI, TRA I
QUALI LA SPESA PER GLI INVESTIMENTI. LA COMMISSIONE TRASMETTE
UN PARERE ALLO STATO INTERESSATO E NE INFORMA IL CONSIGLIO.
ECCEZIONI: IL RAPPORTO DEFICIT/PIL È DIMINUITO IN
MODO SOSTANZIALE O IL SUPERAMENTO È ECCEZIONALE
O TEMPORANEO
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LA PROCEDURA PER I DISAVANZI
ECCESSIVI (1)
IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, DECIDE SE ESISTE
UN DISAVANZO ECCESSIVO. SE DECIDE IN QUESTO SENSO, SU
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE ADOTTA LE
RACCOMANDAZIONI ALLO STATO MEMBRO IN QUESTIONE AL FINE DI
FAR CESSARE TALE SITUAZIONE ENTRO UN DATO PERIODO.
SIX PACK: LA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE È
ADOTTATA DAL CONSIGLIO A MENO CHE IN SENO A QUEST’ULTIMO
LA MAGGIORANZA QUALIFICATA SI ESPRIMA IN SENSO CONTRARIO.
LA VICENDA DI FRANCIA E GERMANIA E LA PRONUNCIA DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA (C-27/04)
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LA PROCEDURA PER I DISAVANZI
ECCESSIVI (2)
IL CONSIGLIO, QUALORA DETERMINI CHE NEL PERIODO
PRESTABILITO NON SIA STATO DATO SEGUITO ALLE SUE
RACCOMANDAZIONI, PUÒ RENDERLE PUBBLICHE.
QUALORA LO STATO MEMBRO PERSISTA NEL DISATTENDERE LE
RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO, QUEST’ULTIMO PUÒ
DECIDERE DI INTIMARE ALLO STATO DI PRENDERE LE MISURE PER
RIDURRE IL DISAVANZO E DI PRESENTARE RELAZIONI SECONDO UN
CALENDARIO PRECISO.
PUÒ ANCHE: CHIEDERE ALLO STATO DI PUBBLICARE
INFORMAZIONI SUIPPLEMENTARI; INVITARE LA BEI A
RICONSIDERARE LA SUA POLITICA DI PRESTITO VERSO LO STATO IN
QUESTIONE; RICHIEDERE CHE LO STATO COSTITUISCA UN DEPOSITO
INFRUTTIFERO DI IMPORTO ADEGUATO PRESSO L’UNIONE;
INFLIGGERE AMMENDE.
LO STATO INTERESSATO NON VOTA E IL CONSIGLIO DELIBERA IN
COMPOSIZIONE RISTRETTA
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ART. 122. 2 TFUE
QUALORA UNO STATO MEMBRO SI TROVI IN DIFFICOLTA’
O SIA SERIAMENTE MINACCIATO DA GRAVI DIFFICOLTA’
A CAUSA DI CALAMITA’ NATURALI O DI CIRCOSTANZE
ECCEZIONALI CHE SFUGGONO AL SUO CONTROLLO, IL
CONSIGLIO, SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, PUO’
CONCEDERE A DETERMINATE CONDIZIONI
UN’ASSISTENZA FINANZIARIA DEL’UNIONE ALLO STATO
MEMBRO INTERESSATO. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
INFORMA IL PARLAMENTO EUROPEO IN MERITO ALLA
DECISIONE PRESA.
PACCHETTO GRECIA
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ART. 123 TFUE
SONO VIETATI LA CONCESSIONE DI SCOPERTI DI CONTO
O QUALSIASI ALTRA FORMA DI FACILITAZIONE
CREDITIZIA DA PARTE DELLA BANCA CENTRALE
EUROPEA O DA PARTE DELLE BANCHE CENTRALI DEGLI
STATI MEMBRI…ALLE AMMINISTRAZIONI STATALI, COSI’
COME L’ACQUISTO DIRETTO PRESSO DI ESSI DI TITOLI DI
DEBITO DA PARTE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
O DELLE BANCHE CENTRALI NAZIONALI
FRENO AL FINANZIAMENTO DEL DEFICIT PUBBLICO ATTRAVERSO
L’INDEBITAMENTO CON LE BANCHE CENTRALI NAZIONALI
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ART. 125 TFUE: NO BAIL-OUT
“L’UNIONE NON RISPONDE NE’ SI FA CARICO DEGLI
IMPEGNI ASSUNTI DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI,
DAGLI ENTI REGIONALI, LOCALI, O ALTRI ENTI
PUBBLICI…FATTE SALVE LE GARANZIE FINANZIARIE
RECIPROCHE PER LA REALIZZAZIONE IN COMUNE DI
UN PROGETTO ECONOMICO SPECIFICO”
=
NON VIETA L’INTERVENTO DELL’UE, SEMPLICEMENTE
NON LO RENDE OBBLIGATORIO
RATIO: EVITARE IL MORAL HAZARD
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Venticinquesima lezione