La valutazione dei rischi connessi alla PRESENZA DI AGENTI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI nei cantieri edili temporanei e mobili sono riportate nei Titoli VIII – IX - X del D. Lgs. 81/08, più precisamente negli articoli che vanno dal n° 180 al n° 286. Alcuni di tali articoli vengono integrati, quando all’uopo richiamati, dai dispositivi riportati negli allegati da XXXV a XL dello stesso D. Lgs. 81/08. In particolare i rischi da agenti fisici sono contemplati al Titolo VIII e negli Allegati da XXXV a XXXVIII (Agenti Fisici – Campi Elettromagnetici – Radiazioni Ottiche). Articolo 180 - Campo di applicazione 1. Ai fini del presente Decreto Legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V. 3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e sue successive modificazioni. Articolo 181 - Valutazione dei rischi 1. Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi. 2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. 3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. ………… Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori 1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo: a) alle misure adottate in applicazione del presente Titolo; b) all’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici; d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione; g) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all’uso. Articolo 185 - Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all’articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente Titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione. 2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a: a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi; b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio. Al Capo II del presente Titolo vengono riportati i valori limite di esposizione alle EMISSIONI ACUSTICHE, con le conseguenze sul piano della salute e della sicurezza sul lavoro. Conseguentemente vengono riportate indicazioni sui rimedi e/o sulle attrezzature alternative per l’abbattimento dei valori superiori a quelli limite e le caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale specificamente preposti. È altresì previsto che il datore di lavoro deve mettere in atto tutte le possibili misure atte alla riduzione dei valori limite attraverso la dotazione di attrezzature che emettano valori più accettabili o, in assenza, possibili rimedi per il loro abbattimento. RISCHIO RUMORE Il Rumore è un suono percepito come sensazione sgradevole. Effetti: dipendono principalmente dall’intensità del rumore e dalla durata dell’esposizione. A livello uditivo l’esposizione a rumore elevato per tempi prolungati può determinare l’insorgenza di ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Gli effetti extrauditivi, quali quelli sull’apparato digerente, sul cuore e sul sistema nervoso centrale, sono meno conosciuti e la reale capacità del rumore di causare malattie a carico di tali organi è controversa. In edilizia le principali fonti di rumore sono: macchine per il movimento terra; betoniere; seghe circolari; compressori; gruppi elettrogeni; martelli e scalpelli demolitori; mole flessibili ecc. Al Capo III, invece, si prende in esame l’esposizione dei lavoratori ai rischi connessi con le VIBRAZIONI DI ATTREZZATURE MECCANICHE. Essi vengono suddivisi in due tipi: a) vibrazioni che interessano il sistema “mano-braccio”; b) vibrazioni che interessano tutti il corpo umano. Per ciascuno dei due casi vengono riportati i valori limite di esposizione, con le conseguenze sul piano della salute e della sicurezza sul lavoro. Conseguentemente vengono riportate indicazioni sui rimedi e/o sulle attrezzature alternative per l’abbattimento dei valori superiori a quelli limite. Non esistono ad oggi Dispositivi di Protezione Individuale specificamente preposti all’attenuazione o all’eliminazione degli effetti sulla salute delle vibrazioni. È comunque previsto che il datore di lavoro deve mettere in atto tutte le possibili misure atte alla riduzione e meglio all’eliminazione dei possibili danni sulla salute, che il più delle volte si attua mediante un’opportuna riduzione dei tempi di esposizione all’agente vibrante. RISCHIO VIBRAZIONI Le vibrazioni in edilizia sono causate sia da strumenti vibranti manuali che da macchine operatrici. Le prime, a frequenza elevata, interessano il segmento mano-braccio-spalla; le seconde, a frequenza bassa, interessano il corpo intero. La “ Malattia da strumenti vibranti ” è causata dal microtrauma ripetuto del segmento mano-braccio. Ci sono concause o fattori scatenanti quali: il freddo, postura e contratture muscolari, peso e forma dello strumento. Le manifestazioni principali sono rappresentate da: fenomeno di Raynaud secondario, artropatie, malattia di Dupuytren. I danni causati dalle vibrazioni trasmesse a tutto il corpo, per la guida di macchine operatrici, sono rappresentati essenzialmente dall’ artrosi precoce della colonna vertebrale dorso-lombare. Le possibili misure di prevenzione vanno dalla scelta di strumenti meno pesanti e con minor frequenza di colpi, all’adozione di sedili ergonomici, alla riduzione del tempo di esposizione avvicendando le lavorazioni fra i vari lavoratori esposti. Rischio : VIBRAZIONI Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: D. Lgs. 187/2005 VISITE MEDICHE All’assunzione Alla destinazione alla A richiesta del mansione lavoratore PERIODICITA’: Di norma annuale, quando l’esposizione supera il valore d’azione giornaliero: A(8)>2,5m/s2 mano-braccio; A(8)>0,5m/s2 corpo intero ACCERTAMENTI INTEGRATIVI EVENTUALI A GIUDIZIO DEL MEDICO V. Al sistema mano-braccio (Uso di strumenti vibranti): Cold-Test con fotopletismografia digitale Rx arti superiori V. Al corpo intero (Conduzione di mezzi meccanici quali gru, escavatrici, ecc.): Es. clinico-funzionale del rachide Rx rachide, TAC, RMN Misure analoghe al Capo III sono anche previste al Capo IV per quanto riguarda l’esposizione ai CAMPI DI ONDE ELETTROMAGNETICHE. Nel caso di esposizione ai campi elettromagnetici esterni ciò che può essere attuato è la limitazione in termini di tempo alle onde. In effetti l’esposizione è anche funzione sia della frequenza di emissione delle onde, sia della distanza dalla fonte di emissione del campo, per cui la norma regola i limiti minimi ai quali si presume “basso o inesistente” il rischio sulla salute dei lavoratori. Se il campo elettromagnetico è emesso da attrezzature e/o apparecchiature in uso ai lavoratori il datore di lavoro deve valutarne le emissioni e, nel caso queste superino i valori limite, dovrà provvedere alla sua sostituzione con altra rientrante nei limiti o prevedere l’applicazione, ove possibile, di idonea schermatura al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Per le onde sono comunque disponibili idonei D.P.I. che provvedono alla schermatura delle parti del corpo umano interessate dalle onde. Al Capo V, invece, si riportano le misure da attuarsi nel caso che i lavoratori siano esposti a RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI. Esse sono particolari onde elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100nm e 1 mm, vale a dire tra le radiazioni ultraviolette e le radiazioni infrarosse. Particolarmente pericolose sono le radiazioni “laser”, per le quali dovranno prendersi specifici provvedimenti sia come dispositivo di protezione collettiva che individuale. Vengono pertanto riportati i valori limite di esposizione (riportati nell’Allegato XXXVII). Le misure da mettere in atto per la prevenzione sono sia di tipo collettivo (schermature) sia più specificamente individuali; particolare attenzione va posto nella scelta degli occhiali o degli altri eventuali D.P.I. per l’attenuazione o meglio l’eliminazione dei rischi connessi a tale genere di radiazioni. GRAZIE PER L’ATTENZIONE