La valutazione dei rischi connessi alla PRESENZA DI
AGENTI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI nei cantieri
edili temporanei e mobili sono riportate nei Titoli VIII –
IX - X del D. Lgs. 81/08, più precisamente negli articoli
che vanno dal n° 180 al n° 286. Alcuni di tali articoli
vengono integrati, quando all’uopo richiamati, dai
dispositivi riportati negli allegati da XXXV a XL dello
stesso D. Lgs. 81/08.
In particolare i rischi da agenti fisici sono contemplati al
Titolo VIII e negli Allegati da XXXV a XXXVIII (Agenti
Fisici – Campi Elettromagnetici – Radiazioni Ottiche).
Articolo 180 - Campo di applicazione
1. Ai fini del presente Decreto Legislativo per agenti fisici si
intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni
meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di
origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che
possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività
comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per
quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo
III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici
si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a
radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è
disciplinata unicamente dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995,
n. 230(N), e sue successive modificazioni.
Articolo 181 - Valutazione dei rischi
1. Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di
lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici
in modo da identificare e adottare le opportune misure di
prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di
buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è
programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da
personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e
protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La
valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino
mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i
risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua
revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo
dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del
documento di valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure
di prevenzione e protezione devono essere adottate. …………
Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro
provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul
luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in
relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente Titolo;
b) all’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di
azione definiti nei capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione
ai singoli agenti fisici;
d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione
per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza
sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti
dall’esposizione;
g) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle
relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all’uso.
Articolo 185 - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici
viene svolta secondo i principi generali di cui all’articolo 41, ed è
effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai
rispettivi capi del presente Titolo sulla base dei risultati della
valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro
per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore
un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi
lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel
rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o
ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.
Al Capo II del presente Titolo vengono riportati i valori limite di
esposizione alle EMISSIONI ACUSTICHE, con le conseguenze
sul piano della salute e della sicurezza sul lavoro.
Conseguentemente vengono riportate indicazioni sui rimedi e/o sulle
attrezzature alternative per l’abbattimento dei valori superiori a
quelli limite e le caratteristiche dei Dispositivi di Protezione
Individuale specificamente preposti. È altresì previsto che il datore
di lavoro deve mettere in atto tutte le possibili misure atte alla
riduzione dei valori limite attraverso la dotazione di attrezzature che
emettano valori più accettabili o, in assenza, possibili rimedi per il
loro abbattimento.
RISCHIO RUMORE
Il Rumore è un suono percepito come sensazione sgradevole.
Effetti: dipendono principalmente dall’intensità del rumore
e dalla durata dell’esposizione.
A livello uditivo l’esposizione a rumore elevato per tempi
prolungati può determinare l’insorgenza di ipoacusia
neurosensoriale bilaterale.
Gli effetti extrauditivi, quali quelli sull’apparato digerente,
sul cuore e sul sistema nervoso centrale, sono meno
conosciuti e la reale capacità del rumore di causare malattie
a carico di tali organi è controversa.
In edilizia le principali fonti di rumore sono: macchine per il
movimento terra; betoniere; seghe circolari; compressori;
gruppi elettrogeni; martelli e scalpelli demolitori; mole
flessibili ecc.
Al Capo III, invece, si prende in esame l’esposizione dei lavoratori
ai rischi connessi con le VIBRAZIONI DI ATTREZZATURE
MECCANICHE. Essi vengono suddivisi in due tipi:
a) vibrazioni che interessano il sistema “mano-braccio”;
b) vibrazioni che interessano tutti il corpo umano.
Per ciascuno dei due casi vengono riportati i valori limite di
esposizione, con le conseguenze sul piano della salute e della
sicurezza sul lavoro. Conseguentemente vengono riportate
indicazioni sui rimedi e/o sulle attrezzature alternative per
l’abbattimento dei valori superiori a quelli limite. Non esistono ad
oggi Dispositivi di Protezione Individuale specificamente preposti
all’attenuazione o all’eliminazione degli effetti sulla salute delle
vibrazioni. È comunque previsto che il datore di lavoro deve
mettere in atto tutte le possibili misure atte alla riduzione e meglio
all’eliminazione dei possibili danni sulla salute, che il più delle
volte si attua mediante un’opportuna riduzione dei tempi di
esposizione all’agente vibrante.
RISCHIO VIBRAZIONI
Le vibrazioni in edilizia sono causate sia da strumenti vibranti
manuali che da macchine operatrici. Le prime, a frequenza elevata,
interessano il segmento mano-braccio-spalla; le seconde, a
frequenza bassa, interessano il corpo intero.
La “ Malattia da strumenti vibranti ” è causata dal microtrauma
ripetuto del segmento mano-braccio. Ci sono concause o fattori
scatenanti quali: il freddo, postura e contratture muscolari, peso e
forma dello strumento. Le manifestazioni principali sono
rappresentate da: fenomeno di Raynaud secondario, artropatie,
malattia di Dupuytren.
I danni causati dalle vibrazioni trasmesse a tutto il corpo, per la
guida di macchine operatrici, sono rappresentati essenzialmente
dall’ artrosi precoce della colonna vertebrale dorso-lombare. Le
possibili misure di prevenzione vanno dalla scelta di strumenti
meno pesanti e con minor frequenza di colpi, all’adozione di sedili
ergonomici, alla riduzione del tempo di esposizione avvicendando le
lavorazioni fra i vari lavoratori esposti.
Rischio : VIBRAZIONI
Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: D. Lgs.
187/2005
VISITE MEDICHE
All’assunzione
Alla destinazione alla A richiesta del
mansione
lavoratore
PERIODICITA’: Di norma annuale, quando l’esposizione supera il
valore d’azione giornaliero: A(8)>2,5m/s2 mano-braccio;
A(8)>0,5m/s2 corpo intero
ACCERTAMENTI INTEGRATIVI
EVENTUALI A GIUDIZIO DEL MEDICO
V. Al sistema mano-braccio (Uso di strumenti vibranti):
Cold-Test con fotopletismografia digitale
Rx arti superiori
V. Al corpo intero (Conduzione di mezzi meccanici quali gru,
escavatrici, ecc.):
Es. clinico-funzionale del rachide
Rx rachide, TAC, RMN
Misure analoghe al Capo III sono anche previste al Capo IV per quanto
riguarda l’esposizione ai CAMPI DI ONDE ELETTROMAGNETICHE.
Nel caso di esposizione ai campi elettromagnetici esterni ciò che può
essere attuato è la limitazione in termini di tempo alle onde. In effetti
l’esposizione è anche funzione sia della frequenza di emissione delle
onde, sia della distanza dalla fonte di emissione del campo, per cui la
norma regola i limiti minimi ai quali si presume “basso o inesistente” il
rischio sulla salute dei lavoratori. Se il campo elettromagnetico è emesso
da attrezzature e/o apparecchiature in uso ai lavoratori il datore di lavoro
deve valutarne le emissioni e, nel caso queste superino i valori limite,
dovrà provvedere alla sua sostituzione con altra rientrante nei limiti o
prevedere l’applicazione, ove possibile, di idonea schermatura al fine di
preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Per le onde sono
comunque disponibili idonei D.P.I. che provvedono alla schermatura delle
parti del corpo umano interessate dalle onde.
Al Capo V, invece, si riportano le misure da attuarsi nel caso che i
lavoratori siano esposti a RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI.
Esse sono particolari onde elettromagnetiche nella gamma di
lunghezza d’onda compresa tra 100nm e 1 mm, vale a dire tra le
radiazioni ultraviolette e le radiazioni infrarosse. Particolarmente
pericolose sono le radiazioni “laser”, per le quali dovranno prendersi
specifici provvedimenti sia come dispositivo di protezione collettiva
che individuale. Vengono pertanto riportati i valori limite di
esposizione (riportati nell’Allegato XXXVII). Le misure da mettere in
atto per la prevenzione sono sia di tipo collettivo (schermature) sia più
specificamente individuali; particolare attenzione va posto nella scelta
degli occhiali o degli altri eventuali D.P.I. per l’attenuazione o meglio
l’eliminazione dei rischi connessi a tale genere di radiazioni.
GRAZIE
PER
L’ATTENZIONE
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IL CONTROTTO D`OPERA