ing. Domenico Mannelli www.mannelli.info La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza (II) D. Lgs. 81/08 Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione 1.Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei 2/81 lavoratori. 2009 Articolo 181 - Valutazione dei rischi 2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. 2009 3/81 Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione 3. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio 2009 4/81 D. Lgs. 81/08 Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione 2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, …. 2009 5/81 CAPO II – PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO N° 12 articoli (da art. 187 a art. 198) 2009 6/81 RISCHIO RUMORE Effetti: dipendono principalmente dall’intensità del rumore e dalla durata dell’esposizione. A livello uditivo l’esposizione a rumore elevato per tempi prolungati può determinare l’insorgenza di ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Gli effetti extrauditivi, quali quelli sull’apparato digerente, sul cuore e sul sistema nervoso centrale, sono meno conosciuti e la reale capacità del rumore di causare malattie a carico di tali organi è controversa. 2009 7/81 Articolo 198 - Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center 1. Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro , sentite la parti sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per l’applicazione del presente capo nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center. Ex 626 Per i settori della musica e delle attività ricreative, le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2008. 2009 8/81 IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI Articolo 190 - Valutazione del rischio Il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: • il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; • tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori; • per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni; • tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; • le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia; • l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; • il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile; Se può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento 2009 di valutazione. 9/81 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti misure: a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento: 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con 2009sufficienti periodi di riposo. 10/81 VIBRAZIONE DELLE MACCHINE Possiamo chiamare “vibrazione del macchinario” una complessa forma di movimento provocata da molteplici cause. - La vibrazione è un fenomeno che esiste in tutte le macchine rotanti che dipendono da: sbilanciamenti, struttura, anomalie di funzionamento. - La vibrazione quindi e un fatto normale entro certi limiti. Le macchine sono progettate per sopportare un certo livello di vibrazione senza riportare danni. - Tutte le misure di vibrazione si basano sulla registrazione del movimento nel dominio del tempo. Un trasduttore converte i movimenti della macchina in segnali elettrici che gli strumenti quantificano e memorizzano. 2009 11/81 LE FORZE CHE CAUSANO LA VIBRAZIONE - I macchinari sono costituiti da rotanti con propri squilibri residui. - il 99% approssimativamente sono forze rotazionali. Queste forze sono cicliche e si manifestano fino a che la macchina ruota. - l’1% sono causate da urti (shock). Sono delle forze transitorie che si ripetono in maniera regolare e irregolare. - lo 0,1% sono forze di attrito. 2009 12/81 IDENTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO HAV HAND-ARM VIBRATION SYNDROME Lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti, possono indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, definito con termine unitario “Sindrome da Vibrazioni Mano-Braccio” La componente vascolare della sindrome è rappresentata da una forma secondaria di fenomeno di Raynaud definita “vibration-induced white finger” (VWF) Il fenomeno di Raynaud secondario all’uso di utensili vibranti è caratterizzato da attacchi di pallore locale e ben delimitato, che si manifestano in corrispondenza delle dita delle mani maggiormente esposte al microtraumatismo vibratorio. 2009 13/81 IDENTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO WBV Whole Body Vibration L’esposizione occupazionale ad elevati livelli di vibrazioni trasmesse a tutto il corpo da macchine e/o veicoli militari, industriali, agricoli o di trasporto pubblico è associata ad un aumentato rischio di insorgenza di disturbi e lesioni a carico del rachide lombare. Alcuni studi epidemiologici hanno evidenziato un’aumentata occorrenza di disturbi cervico-brachiali nei conducenti di automezzi. Nella letteratura scientifica viene suggerita un’associazione tra esposizione a vibrazioni e rischio di insorgenza di emorroidi e varici venose degli arti inferiori. L'esposizione combinata a vibrazioni e rumore sembra causare uno spostamento temporaneo della soglia uditiva alle alte frequenze (6-10 kHz) maggiore di quello provocato dall'esposizione al solo rumore 2009 14/81 CAPO III – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI N° 7 articoli (da art. 199 a art. 205) Articolo 199 - Campo di applicazione 1. Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei soggetti indicati all’articolo 3, comma 2 del presente decreto legislativo le disposizioni del presente capo sono applicate tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, quali individuate dai decreti ivi previsti. Forze armate e di Polizia, Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico , difesa civile, servizi di protezione civile, strutture giudiziarie, penitenziarie, università, istituti di istruzione universitaria, istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, e organizzazioni di volontariato , mezzi di trasporto aerei e marittimi, 2009 15/81 Vibrazioni trasmesse al corpo intero "le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide " Articolo 200 - Definizioni Da quest'ultima definizione appare che sono escluse dal campo di applicazione della normativa esposizioni a vibrazioni al corpo intero di tipologia ed entità tali da non essere in grado di indurre effetti a carico della colonna vertebrale, ma di causare effetti di altra natura, quali ad esempio disagio della persona esposta o mal di trasporti. Questi ultimi effetti sono presi in esame nell'ambito dello standard ISO 2631-1: 1997 (appendici C, D) . 2009 16/81 VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO ARTICOLO 200 - DEFINIZIONI vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari; 2009 17/81 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GENERALITÀ 1. identificare le fasi lavorative comportanti esposizione a vibrazioni e valutare i tempi di esposizione effettiva a vibrazioni associati a ciascuna fase; 2. individuare macchinari ed utensili utilizzati in ciascuna fase. 3. acquisire preliminarmente le seguenti informazioni: • tipologia di macchinari vibranti e principali utensili ad essi collegati; applicazioni per cui ciascun utensile è utilizzato; modalità di impiego di ciascun utensile; • condizioni operative ove siano percepite le vibrazioni di maggior entità da parte degli operatori; • fattori che possono influenzare maggiormente l’esposizione a vibrazioni, quali condizioni operative, stato di manutenzione, forza di prensione, vetustà dell’utensile, etc. 2009 18/81 IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI La valutazione dei rischi è previsto che possa essere effettuata sia senza misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili presso banche dati accreditate (ISPESL, Regioni, CNR), incluse le informazioni fornite dal costruttore, sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura trattate nel seguito. 2009 19/81 SORVEGLIANZA SANITARIA 1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria (annuale). 2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni e' tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute. 2009 20/81 NORMATIVA TECNICA Norma ISO 8041 (1990) “Human response to vibration - Measuring instrumentation”. Norma ISO 5349 (1986) “Mechanical vibration – Guidelines for the measurement and assessment of human exposure to hand-transmitted vibration”. Norma UNI EN 28662-1 (1993) “Macchine utensili portatili – Misura delle vibrazioni sull’impugnatura. Generalità”. Norma UNI EN 28662-2 (1997) “Macchine utensili portatili – Misura delle vibrazioni sull’impugnatura. Martelli sbavatori e rivettatori”. Norma UNI EN 28662-3 (1997) “Macchine utensili portatili – Misura delle vibrazioni sull’impugnatura. Martelli perforatori e rotativi”. Norma UNI EN ISO 8662-4 (1997) “Macchine utensili portatili – Misura delle vibrazioni sull’impugnatura. Smerigliatrici”. Norma UNI EN 28662-5 (1997) “Macchine utensili portatili – Misura delle vibrazioni sull’impugnatura. Martelli demolitori e picconatori”. Norma UNI EN ISO 8662-6 (1997) “Macchine utensili portatili – Misura delle vibrazioni sull’impugnatura. Trapani a percussione”. Norma EN ISO 8662-7 (1997) “Hand-held power tools. Measurement of vibration at the handle. Part 7: Wrenches, screwdrivers and nut runners with impact, impulse or ratched action”. Norma UNI EN ISO 8662-8 (1997) “Macchine utensili portatili – Misura delle vibrazioni sull’impugnatura. Lucidatrici e levigatrici rotative, orbitali e rotorbitali”. Norma UNI EN ISO 8662-9 (1998) “Macchine utensili portatili – Misura delle vibrazioni sull’impugnatura. Pestelli”. Norma UNI EN ISO 8662-12 (1997) “Macchine utensili portatili – Misura delle vibrazioni sull’impugnatura. Seghetti e limatrici alternativi e seghetti rotativi od oscillanti”. 2009 21/81 Movimentazione manuale dei carichi TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Art. 167 2009 2. a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico 22/81 biomeccanico, in particolare dorso-lombari Rischio nella movimentazione manuale dei carichi LESIONI ALLE STRUTTURE OSSEE IN FUNZIONE DI: Postura assunta dal soggetto; Dimensioni dell’oggetto movimentato; Tragitto da compiere. esempio: sollevare un carico di 25 kg da terra (a schiena flessa) fino all’altezza del torace, può comportare forze di compressione sul disco di 500 kg 2009 23/81 Rischio nei movimenti ripetitivi o forzati degli arti superiori I gesti lavorativi compiuti con gli arti superiori sono elemento di rischio quando: Sono frequenti, rapidamente ripetuti, uguali a se stessi per lunghi periodi del turno di lavoro. Richiedono sviluppo di forza manuale Comportano posture incongue del segmento dell’arto superiore Non sono alternati con periodi di recupero o riposo 2009 24/81 La normativa È costituita dal TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI N° 2 CAPI - N° 5 articoli (da art. 167 a art. 171) e dall’ALLEGATO XXXIII MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 2009 25/81 Gli obblighi del DL Nel caso in cui il carico: sia troppo pesante: 30 kg per gli uomini e 20 kg per le donne - sia ingombrante o difficile da afferrare -sia collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco - sia in equilibrio instabile ed il suo contenuto rischia di spostarsi -possa, a causa della sua struttura esterna e/o consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto Il datore di lavoro deve: adottare le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori o comunque per ridurre i rischi che essa comporta. 2009 assicurare la sorveglianza sanitaria 26/81 Formazione del lavoratore Back-school (scuole della schiena) Brevi corsi teorico pratici rivolti a gruppi di lavoratori esposti al rischio Anatomia e fisiopatologia app.osteo-articolare Consigli pratici su corretta esecuzione di gesti lavorativi Esecuzione di ginnastica per favorire la mobilizzazione. 2009 27/81 rischio videoterminali – la normativa TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI N° 3 CAPI - N° 8 articoli (da art. 181 a art. 179) ALLEGATO XXXIV VIDEOTERMINALI 2009 28/81 DEFINIZIONI (Articolo 173 ) Videoterminale Schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato Posto di Lavoro l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante; Lavoratore Il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’art. 181 (15’ ogni 2 h) 2009 29/81 ESCLUSIONI 2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti: a) ai posti di guida di veicoli o macchine; b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico; d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura; e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato 2009 30/81 ADEMPIMENTI (ART. 174) Obblighi del Datore di Lavoro Il DL deve analizzare i posti di lavoro con particolare riguardo: ai rischi per la vista e per gli occhi ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale In conseguenza della valutazione, il DL adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati. 2009 31/81 ADEMPIMENTI (Articolo 181 - Svolgimento quotidiano del lavoro) I lavoratori che svolgono la loro attività per almeno 4 ore consecutive hanno diritto ad una interruzione dell’attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. Le interruzioni cui ha diritto il lavoratore che svolge la sua attività devono essere stabilite in sede di contratto anche aziendale. In assenza di disposizioni contrattuali deve essere garantita una pausa di 15 minuti ogni 2 ore. Per periodi temporanei le interruzioni possono essere stabilite in modo diverso dal medico competente per singoli lavoratori. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro. 2009 32/81 ADEMPIMENTI (ART. 176) Sorveglianza sanitaria L’art. 176 prescrive che i lavoratori prima di essere addetti all’utilizzo dei VDT siano sottoposti a visita medica per evidenziare eventuali malformazioni, e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Classificazione lavoratori a seguito della visita: idonei, con o senza prescrizioni non idonei Periodicità della visita: Ogni 2 anni (idonei con prescrizioni, età superiore ai 50 anni) Ogni 5 anni (negli altri casi) 2009 33/81 Rischi possibili nel lavoro al videoterminale Astenopia (stanchezza visiva) Dermativi da contatto ed immunoallergiche; Reazioni psicologiche: ansia e depressione Stress. 2009 34/81 Rischio nelle posizioni di lavoro fisse o protratte Il mantenimento protratto in posizioni di lavoro assise o erette, sostanzialmente fisse può interferire con il processo nutritivo dei dischi intervertebrali lombari degenerazione 2009 35/81 Rischio nella valutazione di posizioni fisse Il lavoro in posizioni fisse del tronco spesso si accompagna a condizioni di fissità del rachide cervicale (in flessione) Arti superiori non supportati e sollevati 2009 36/81 Radiazioni generabili da VDT Visibili Ultraviolette Campi elettromagnetici con frequenza estremamente bassa (50/60 hz) Raggi x bassa energia bloccati da schermo. 2009 L'entità delle radiazioni attualmente emesse dallo schermo è comunque estremamente modesta. Gli studi volti a definire il livello di esposizione, in particolare alle radiazioni ionizzanti elettriche e magnetiche, hanno ripetutamente dimostrato che non c’è evidenza che gli addetti a VDT siano esposti a livelli significativamente superiori a quelli del 37/81 fondo ambientale. Campi elettromagnetici L’uomo vive di continuo immerso in un mare di campi elettromagnetici alla frequenza di rete (50 Hz in Europa e 60 Hz in U.S.A.) 2009 38/81 NIR Per radiazioni non ionizzanti (NIR) si intende lo spettro elettromagnetico con energie inferiori a 12 eV, cioè le radiazioni che non sono in grado di rompere i legami chimici e provocare ionizzazione. Ne fanno parte i campi elettrici e magnetici, i raggi infrarossi, la luce e i raggi ultravioletti. 2009 39/81 104 107 3 x 108 3x 104 3 x 101 Radiazione infrarossa Microonde 100 3 x 1011 Vis Radiofrequenze Frequenza Lunghezza d’onda 10-3 3x 1014 Diagnostica a raggi X Radioisotopi Sterilizzazione Laser Lampade Sorgenti termiche Telecomandi Impianti radar Radarterapia Telefonia cellulare Forni a microonde Ponti radio Emissioni radiotelevisive Radioamatori Marconiterapia Saldatura e incollaggio Riscaldamento a induzione Basse frequenze 6 FREQUENZE OTTICHE 10- 3 x 1015 RADIAZIONI IONIZZANTI UV FREQUENZE NON OTTICHE 10-7 Hz RADIAZIONI NON IONIZZANTI m Metal detector Videoterminali Magnetoterapia Elettrodomestici Linee elettriche Linee telefoniche 2009 CAMPI STATICI RMN Elettrolisi 40/81 EFFETTI I campi elettromagnetici, se di sufficiente intensità, possono sicuramente risultare pericolosi per la salute o la sicurezza degli individui esposti. La sperimentazione su volontari ed animali ha permesso di identificare un insieme di effetti dannosi e di determinarne le soglie. La tipologia degli effetti ed i valori delle soglie dipendono in maniera determinante dalla frequenza del campo. A frequenze superiori a qualche centinaio di chilohertz, i rischi sono legati al riscaldamento dei tessuti. A frequenze più basse, i rischi hanno origine dalle interferenze tra le correnti indotte dai campi e le correnti elettrofisiologiche associate alla percezione sensoriale ed alla motilità muscolare. 2009 41/81 Titolo Pubbli cazio ne su Data pubblica zione N° pubb D.P.C.M. 23/04/199 2 Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno G.U. 06/05/1 992 104 D.P.C.M. 28/09/199 5 Norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti. G.U. 04/10/1 995 232 12/11/96 "Attvazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 03/05/1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28/04/1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22/07/1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio dei 81/10/1993" . Norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti. G.U. 04/10/1 995 232 Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. G.U. 03/11/1 998 257 Erratacorrige - Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, concernente: "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana". G.U. 14/01/1 999 11 Norme armonizzate in materia di compatibilità elettromagnetica. G.U. 04/06/1 999 181 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. G.U. 07/03/ 2001 55 Tipo norma Data D. Lgs. D.P.C.M. 28/09/199 5 D.M. 10/09/199 8 N° norma 615 381 Com. D. 18/05/199 9 2009 LEGGE 22/02/20 01 36 42/81 Legge n.36 22 febbraio 2001 a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici, e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi e nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo dell’Unione Europea c) assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili 2009 43/81 LEGGE N. 36 22 FEBBRAIO 2001 Art. 2 - (Ambito di applicazione) 1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l’esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione. 2009 44/81 La nuova normativa TITOLO VIII – AGENTI FISICI CAPO IV – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI • ALLEGATO XXXVI • VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI Articolo 306 - Disposizioni finali 3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. Articolo 13 modificato con Direttiva 2008/46/CE Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e 2009 45/81 amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2012 . Articolo 206 - Campo di applicazione 1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto. 2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione. 2009 46/81 Articolo 207 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per: a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz; 2009 47/81 Articolo 209 - Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi 4.,,il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi: c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; d) qualsiasi effetto indiretto quale: 1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati); 2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT; 3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi 48/81 indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; 2009 Radiazioni ottiche normativa TITOLO VIII – AGENTI FISICI CAPO V – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI N° 6 articoli (da art. 213 a art. 218) ALLEGATO XXXVII RADIAZIONI OTTICHE PARTE I – RADIAZIONI OTTICHE NON COERENTI PARTE II – RADIAZIONI LASER le disposizioni di cui al capo V del titolo VIII 49/81 entrano in vigore il 26 aprile 2010 (art. 306) 2009 Articolo 213 - Campo di applicazione 1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute. 2009 50/81 Articolo 214 - Definizioni a) radiazioni ottiche : tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse: 1) radiazioni ultraviolette : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. ; 2) radiazioni visibili : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 3) radiazioni infrarosse : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata; c) radiazione laser : radiazione ottica prodotta da un laser; d) radiazione non coerente : qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser; 2009 51/81 Articolo 216 - Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio; d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti; e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco; 2. i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori di azione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile. 2009 52/81 Articolo 218 - Sorveglianza sanitaria sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, 2009 53/81 RADIAZIONI IONIZZANTI Le radiazioni ionizzanti sono delle particelle e delle onde elettromagnetiche dotate di potere altamente penetrante nella materia. Ciò permette alle radiazioni di far saltare da un atomo all'altro gli elettroni che incontrano nel loro percorso. In tal modo gli atomi, urtati dalle radiazioni, perdono la loro neutralità (che consiste nell'avere un uguale numero di protoni e di elettroni) e si caricano elettricamente, ionizzandosi. anche in natura. 2009 54/81 ORIGINE DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI Le radiazioni ionizzanti sono prodotte: 1.da nuclidi radioattivi, 2.da particelle provenienti dal cosmo (raggi cosmici), 3.da speciali apparecchiature elettroniche (raggi X). I radio nuclidi (tra cui il RADON) e i raggi cosmici sono sempre naturali, invece le sostanze radioattive possono essere naturali o artificiali. I comuni raggi X sono artificiali, ma possono trovarsi anche in natura. 2009 55/81 NORMATIVA • D.lgs n.230 del 17.3.1995 Attuazione direttive EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti • D.P.R. n.185 del 13.2.1964 e decreti applicativi ancora in vigore Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall’impiego pacifico dell’energia nucleare • D.M. n.449 del 13.7.1990 Regolamento concernente le modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti • Legge n.864 del 19.10.1970 Ratifica convenzione OIL n.115 sulla protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti • D.lgs n.626 del 19.9.1994 Attuazione direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro • D.lgs n.481 del 4.12.1992 Attuazione direttiva comunitaria relativa a dispositivi di protezione individuale 2009 56/81 DANNI EFFETTI DETERMINISTICI. a seguito di esposizioni elevate al di sopra di una dose soglia diversa per i vari effetti (tra 500 e 1000 mSv, mentre alterazioni a livello ematologico vengono rilevate a circa 250 mSv). Alle dosi indicate gli effetti sono comunque modesti e regrediscono nel volgere di qualche giorno. All'aumentare della dose aumenta anche la loro gravità che, oltre i 4000 mSv, cominciano a compromettere la vita dell'esposto in assenza di appropriati interventi terapeutici. Il loro manifestarsi sul piano clinico avviene in breve tempo dopo l'esposizione: entro ore, giorni o settimane in relazione inversa all'entità delle dose. L'induzione di cataratta è l'unica conseguenza di tipo deterministico che può manifestarsi dopo un periodo di 1-2 anni. 2009 57/81 DANNI EFFETTI STOCASTICI (statistici o casuali) si raggruppano sia i tumori che possono colpire gli esposti, che le malattie genetiche che potrebbero colpire i figli degli esposti. Si tratta di eventi casuali di bassa probabilità che possono manifestarsi a seguito di esposizione alle radiazioni ionizzanti. Il periodo di latenza intercorrente tra l'esposizione e la manifestazione clinica è lungo (dell'ordine di anni o di decine di anni) e si fa l'ipotesi, per i fini della radioprotezione, che siano effetti privi di soglia e che si possano quindi verificare anche a dosi molto basse e prossime allo zero. E' questo il principale, anche se non unico, principio di cautela applicato nella protezione dalle radiazioni.." 2009 58/81 2009 59/81 2009 60/81 2009 61/81 MICROCLIMA Con il termine "MICROCLIMA" si può correttamente individuare il complesso dei parametri ambientali che condizionano lo scambio termico fra soggetto e ambiente. Il microclima è una combinazione di diversi fattori quali la temperatura dell'aria, l'umidità relativa, la ventilazione (velocità dell'aria) e l'eventuale presenza di calore radiante (proveniente ad es. da macchinari, pareti, ecc.). 2009 62/81 Valori indicativi per il benessere microclimatici Stagione T°aria UR Velocità dell’aria Inverno 19-22° 40-50% Estate 24-26° 50-60% 0,05-0,1 m/s 0,1-0,2 m/s 2009 63/16 MICROCLIMA Pur annoverandolo tra gli agenti fisici da controllare il D. Lgs. 81/2008 nulla dice sui controlli da effettuare. 2009 64/16 TITOLO VIII – AGENTI FISICI N° 6 CAPI - N° 41 articoli (da art. 180 a art. 220) CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI N° 7 articoli (da art. 180 a art. 186) Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione 1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 2009 65/16 LA NORMATIVA ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1.9 Microclima 1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi 1.9.2. Temperatura dei locali 1.9.3 Umidità 2009 66/81 ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO Microclima 1.9 1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi 1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione. 1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori. 1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa. 1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori. 1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente. 2009 67/16 MICROCLIMA 1.9.2. Temperatura dei locali 1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. 1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti. 1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali. 1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro. 1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione. 1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di avoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario. 2009 68/16 Cattiva illuminazione: effetti sull’uomo Principale organo colpito è l’occhio con un quadro noto come astenopia (sindrome da affaticamento visivo) 69/81 effetti sull’uomo Principali sintomi: bruciore lacrimazione secchezza senso di corpo estraneo ammiccamento frequente fastidio alla luce pesantezza vsione annebbiata visione sdoppiata stanchezza alla lettura 70/81 LA NORMATIVA ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1.10 Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro 1.10.7. Illuminazione sussidiaria 2009 71/81 ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1. AMBIENTI DI LAVORO 1.10 Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro 1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori. 72/81 ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1. AMBIENTI DI LAVORO 1.10 Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro 1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori. 73/81 ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1. AMBIENTI DI LAVORO 1.10 Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro 1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità. 74/81 ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1. AMBIENTI DI LAVORO 1.10 Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro 1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza. 75/81 ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1. AMBIENTI DI LAVORO 1.10 Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro 1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità. 76/81 ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1. AMBIENTI DI LAVORO 1.10 Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro 1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione. 77/81 ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1. AMBIENTI DI LAVORO 1.10 Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro 1.10.7. Illuminazione sussidiaria 1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità. 1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego. 78/81 ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1. AMBIENTI DI LAVORO 1.10 Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro 1.10.7. Illuminazione sussidiaria 1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l’illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi. 79/81 ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1. AMBIENTI DI LAVORO 1.10 Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro 1.10.7. Illuminazione sussidiaria 1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria. 1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell’illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità. 80/81 2009 81/81