ing. Domenico Mannelli
www.mannelli.info
La valutazione di alcuni rischi
specifici in relazione alla relativa
normativa di salute e sicurezza (II)
D. Lgs. 81/08 Articolo 180 - Definizioni e campo di
applicazione
1.Ai fini del presente decreto legislativo per agenti
fisici si intendono
 il rumore,
 gli ultrasuoni,
 gli infrasuoni,
 le vibrazioni meccaniche,
 i campi elettromagnetici,
 le radiazioni ottiche, di origine artificiale,
 il microclima
 le atmosfere iperbariche che possono
comportare rischi per la salute e la sicurezza dei
2/81
lavoratori.
2009
Articolo 181 - Valutazione dei rischi
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad
agenti fisici è programmata ed effettuata, con
cadenza almeno quadriennale, da personale
qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e
protezione in possesso di specifiche conoscenze in
materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni
qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero
renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della
sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua
revisione. I dati ottenuti dalla valutazione,
misurazione e calcolo dei livelli di esposizione
costituiscono parte integrante del documento di
valutazione del rischio.
2009
3/81
Articolo 31 - Servizio di prevenzione e
protezione
3. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il
datore di lavoro può avvalersi di persone esterne
alla azienda in possesso delle conoscenze
professionali necessarie, per integrare, ove
occorra, l’azione di prevenzione e protezione del
servizio
2009
4/81
D. Lgs. 81/08 Articolo 180 - Definizioni e campo di
applicazione
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo,
per le attività comportanti esposizione a rumore si
applica il capo II, ….
2009
5/81
CAPO II – PROTEZIONE DEI LAVORATORI
CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL
RUMORE DURANTE IL LAVORO
N° 12 articoli (da art. 187 a art. 198)
2009
6/81
RISCHIO RUMORE
Effetti: dipendono principalmente dall’intensità del
rumore e dalla durata dell’esposizione.
A livello uditivo l’esposizione a rumore elevato per
tempi prolungati può determinare l’insorgenza di
ipoacusia neurosensoriale bilaterale.
Gli effetti extrauditivi, quali quelli sull’apparato
digerente, sul cuore e sul sistema nervoso
centrale, sono meno conosciuti e la reale capacità
del rumore di causare malattie a carico di tali
organi è controversa.
2009
7/81
Articolo 198 - Linee Guida per i settori della musica,
delle attività ricreative e dei call center
1. Su proposta della Commissione permanente per la
prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro ,
sentite la parti sociali, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente capo, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano
definisce le linee guida per l’applicazione del
presente capo nei settori della musica, delle
attività ricreative e dei call center.
Ex 626 Per i settori della musica e delle attività ricreative, le
disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dal 15
febbraio 2008.
2009
8/81
IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI
RISCHI Articolo 190 - Valutazione del rischio
Il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo
in considerazione in particolare:
•
il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore
impulsivo;
•
tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al
rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
•
per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei
lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con
l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
•
tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da
interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine
di ridurre il rischio di infortuni;
•
le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di
lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
•
l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di
rumore;
•
il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in
locali di cui è responsabile;
Se può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono
essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i
lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento
2009
di valutazione.
9/81
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in
ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione,
mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle
attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro
esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro,
del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione della durata e dell'intensità
dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con
2009sufficienti periodi di riposo.
10/81
VIBRAZIONE DELLE MACCHINE
Possiamo chiamare “vibrazione del
macchinario” una complessa forma di
movimento provocata da molteplici cause.
- La vibrazione è un fenomeno che esiste in
tutte le macchine rotanti che dipendono da:
sbilanciamenti, struttura, anomalie di
funzionamento.
- La vibrazione quindi e un fatto normale
entro certi limiti. Le macchine sono
progettate per sopportare un certo livello
di vibrazione senza riportare danni.
- Tutte le misure di vibrazione si basano
sulla registrazione del movimento nel
dominio del tempo. Un trasduttore converte
i movimenti della macchina in segnali
elettrici che gli strumenti quantificano e
memorizzano.
2009
11/81
LE FORZE CHE CAUSANO LA
VIBRAZIONE
- I macchinari sono costituiti da
rotanti con propri squilibri
residui.
- il 99% approssimativamente sono
forze rotazionali. Queste
forze sono cicliche e si manifestano
fino a che la macchina
ruota.
- l’1% sono causate da urti (shock).
Sono delle forze transitorie
che si ripetono in maniera regolare
e irregolare.
- lo 0,1% sono forze di attrito.
2009
12/81
IDENTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO
VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO
HAV HAND-ARM VIBRATION SYNDROME
Lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o
materiali sottoposti a vibrazioni o impatti, possono
indurre un insieme di disturbi neurologici e
circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico
degli arti superiori, definito con termine unitario
“Sindrome da Vibrazioni Mano-Braccio”
La componente vascolare della sindrome è
rappresentata da una forma secondaria di
fenomeno di Raynaud definita “vibration-induced
white finger” (VWF)
Il fenomeno di Raynaud secondario all’uso di utensili
vibranti è caratterizzato da attacchi di pallore
locale e ben delimitato, che si manifestano in
corrispondenza delle dita delle mani maggiormente
esposte al microtraumatismo vibratorio.
2009
13/81
IDENTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO
VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO WBV Whole Body
Vibration
L’esposizione occupazionale ad elevati livelli di vibrazioni
trasmesse a tutto il corpo da macchine e/o veicoli militari,
industriali, agricoli o di trasporto pubblico è associata ad un
aumentato rischio di insorgenza di disturbi e lesioni a carico
del rachide lombare.
Alcuni studi epidemiologici hanno evidenziato un’aumentata
occorrenza di disturbi cervico-brachiali nei conducenti di
automezzi.
Nella letteratura scientifica viene suggerita un’associazione
tra esposizione a vibrazioni e rischio di insorgenza di
emorroidi e varici venose degli arti inferiori.
L'esposizione combinata a vibrazioni e rumore sembra causare
uno spostamento temporaneo della soglia uditiva alle alte
frequenze (6-10 kHz) maggiore di quello provocato
dall'esposizione al solo rumore
2009
14/81
CAPO III – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI
ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
N° 7 articoli (da art. 199 a art. 205)
Articolo 199 - Campo di applicazione
1. Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi
derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei soggetti indicati
all’articolo 3, comma 2 del presente decreto legislativo le disposizioni del
presente capo sono applicate tenuto conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato, quali individuate dai decreti ivi previsti.
Forze armate e di Polizia, Dipartimento dei vigili del fuoco,
soccorso pubblico , difesa civile, servizi di protezione civile,
strutture giudiziarie, penitenziarie, università, istituti di
istruzione universitaria, istituzioni dell’alta formazione
artistica e coreutica, istituti di istruzione ed educazione di
ogni ordine e grado, e organizzazioni di volontariato , mezzi
di trasporto aerei e marittimi,
2009
15/81
Vibrazioni trasmesse al corpo intero
"le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi
per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi
del rachide " Articolo 200 - Definizioni
Da quest'ultima definizione appare che sono escluse
dal campo di applicazione della normativa
esposizioni a vibrazioni al corpo intero di tipologia
ed entità tali da non essere in grado di indurre
effetti a carico della colonna vertebrale, ma di
causare effetti di altra natura, quali ad esempio
disagio della persona esposta o mal di trasporti.
Questi ultimi effetti sono presi in esame
nell'ambito dello standard ISO 2631-1: 1997
(appendici C, D) .
2009
16/81
VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO
ARTICOLO 200 - DEFINIZIONI
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le
vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al
sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un
rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori,
in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari,
neurologici o muscolari;
2009
17/81
VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GENERALITÀ
1. identificare le fasi lavorative comportanti esposizione a
vibrazioni e valutare i tempi di esposizione effettiva a
vibrazioni associati a ciascuna fase;
2. individuare macchinari ed utensili utilizzati in ciascuna fase.
3. acquisire preliminarmente le seguenti informazioni:
• tipologia di macchinari vibranti e principali utensili ad essi
collegati; applicazioni per cui ciascun utensile è utilizzato;
modalità di impiego di ciascun utensile;
• condizioni operative ove siano percepite le vibrazioni di
maggior entità da parte degli operatori;
• fattori che possono influenzare maggiormente l’esposizione a
vibrazioni, quali condizioni operative, stato di manutenzione,
forza di prensione, vetustà dell’utensile, etc.
2009
18/81
IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione dei rischi è previsto che possa
essere effettuata sia senza misurazioni,
sulla base di appropriate informazioni
reperibili presso banche dati accreditate
(ISPESL, Regioni, CNR), incluse le
informazioni fornite dal costruttore, sia
con misurazioni, in accordo con le
metodiche di misura trattate nel seguito.
2009
19/81
SORVEGLIANZA SANITARIA
1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai
valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria (annuale).
2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì
sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo
il medico competente, si verificano congiuntamente le
seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle
vibrazioni e' tale da rendere possibile l'individuazione
di un nesso tra l'esposizione in questione e una
malattia identificabile o ad effetti nocivi per la
salute ed è probabile che la malattia o gli effetti
sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro
del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che
consentono di individuare la malattia o gli effetti
nocivi per la salute.
2009
20/81
NORMATIVA TECNICA
Norma ISO 8041 (1990) “Human response to vibration - Measuring instrumentation”.
Norma ISO 5349 (1986) “Mechanical vibration – Guidelines for the measurement and assessment
of human exposure to hand-transmitted vibration”.
Norma UNI EN 28662-1 (1993) “Macchine utensili portatili – Misura delle vibrazioni
sull’impugnatura. Generalità”.
Norma UNI EN 28662-2 (1997) “Macchine utensili portatili – Misura delle vibrazioni
sull’impugnatura. Martelli sbavatori e rivettatori”.
Norma UNI EN 28662-3 (1997) “Macchine utensili portatili – Misura delle vibrazioni
sull’impugnatura. Martelli perforatori e rotativi”.
Norma UNI EN ISO 8662-4 (1997) “Macchine utensili portatili – Misura delle vibrazioni
sull’impugnatura. Smerigliatrici”.
Norma UNI EN 28662-5 (1997) “Macchine utensili portatili – Misura delle vibrazioni
sull’impugnatura. Martelli demolitori e picconatori”.
Norma UNI EN ISO 8662-6 (1997) “Macchine utensili portatili – Misura delle vibrazioni
sull’impugnatura. Trapani a percussione”.
Norma EN ISO 8662-7 (1997) “Hand-held power tools. Measurement of vibration at the handle.
Part 7: Wrenches, screwdrivers and nut runners with impact, impulse or ratched action”.
Norma UNI EN ISO 8662-8 (1997) “Macchine utensili portatili – Misura delle vibrazioni
sull’impugnatura. Lucidatrici e levigatrici rotative, orbitali e rotorbitali”.
Norma UNI EN ISO 8662-9 (1998) “Macchine utensili portatili – Misura delle vibrazioni
sull’impugnatura. Pestelli”.
Norma UNI EN ISO 8662-12 (1997) “Macchine utensili portatili – Misura delle vibrazioni
sull’impugnatura. Seghetti e limatrici alternativi e seghetti rotativi od oscillanti”.
2009
21/81
Movimentazione manuale dei carichi
TITOLO VI –
MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI
Art. 167
2009
2. a) movimentazione manuale dei carichi: le
operazioni di trasporto o di sostegno di un
carico ad opera di uno o più lavoratori,
comprese le azioni del sollevare, deporre,
spingere, tirare, portare o spostare un carico,
che, per le loro caratteristiche o in conseguenza
delle condizioni ergonomiche sfavorevoli,
comportano rischi di patologie da sovraccarico 22/81
biomeccanico, in particolare dorso-lombari
Rischio nella movimentazione manuale dei
carichi
LESIONI ALLE STRUTTURE OSSEE IN
FUNZIONE DI:
 Postura assunta dal soggetto;
 Dimensioni dell’oggetto movimentato;
 Tragitto da compiere.
esempio: sollevare un carico di 25 kg da terra (a
schiena flessa) fino all’altezza del torace, può
comportare forze di compressione sul disco di 500
kg
2009
23/81
Rischio nei movimenti ripetitivi o forzati degli arti
superiori
I gesti lavorativi compiuti con gli arti
superiori sono elemento di rischio
quando:
 Sono frequenti, rapidamente
ripetuti, uguali a se stessi per lunghi
periodi del turno di lavoro.
 Richiedono sviluppo di forza manuale
 Comportano posture incongue del
segmento dell’arto superiore
 Non sono alternati con periodi di
recupero o riposo
2009
24/81
La normativa
È costituita dal TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI
N° 2 CAPI - N° 5 articoli (da art. 167 a art. 171)
e dall’ALLEGATO XXXIII
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
2009
25/81
Gli obblighi del DL
Nel caso in cui il carico:
sia troppo pesante: 30 kg per gli uomini e 20 kg per le donne
- sia ingombrante o difficile da afferrare
-sia collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o
maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o
inclinazione del tronco
- sia in equilibrio instabile ed il suo contenuto rischia di spostarsi
-possa, a causa della sua struttura esterna e/o consistenza, comportare
lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto
Il datore di lavoro deve:
adottare le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi
appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la
necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei
lavoratori o comunque per ridurre i rischi che essa comporta.
2009
assicurare la sorveglianza sanitaria
26/81
Formazione del lavoratore
Back-school (scuole della schiena)
Brevi corsi teorico pratici rivolti a gruppi di
lavoratori esposti al rischio
Anatomia e fisiopatologia app.osteo-articolare
Consigli pratici su corretta esecuzione di gesti
lavorativi
Esecuzione di ginnastica per favorire la
mobilizzazione.
2009
27/81
rischio videoterminali – la normativa
TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI
N° 3 CAPI - N° 8 articoli (da art. 181 a art. 179)
ALLEGATO XXXIV
VIDEOTERMINALI
2009
28/81
DEFINIZIONI (Articolo 173 )
Videoterminale
Schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento
di visualizzazione utilizzato
Posto di Lavoro
l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale,
eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati,
incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli
accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità
a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i
documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro
immediatamente circostante;
Lavoratore
Il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in
modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le
interruzioni di cui all’art. 181 (15’ ogni 2 h)
2009
29/81
ESCLUSIONI
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori
addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di
trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario
all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le
attrezzature munite di un piccolo dispositivo di
visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso
diretto di tale attrezzatura;
e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato
2009
30/81
ADEMPIMENTI (ART. 174)
Obblighi del Datore di Lavoro
Il DL deve analizzare i posti di lavoro con particolare riguardo:
ai rischi per la vista e per gli occhi
ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale
alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale
In conseguenza della valutazione, il DL adotta le misure appropriate per
ovviare ai rischi riscontrati.
2009
31/81
ADEMPIMENTI (Articolo 181 - Svolgimento
quotidiano del lavoro)
I lavoratori che svolgono la loro attività per almeno 4 ore consecutive hanno
diritto ad una interruzione dell’attività mediante pause ovvero cambiamento
di attività.
Le interruzioni cui ha diritto il lavoratore che svolge la sua attività devono
essere stabilite in sede di contratto anche aziendale.
In assenza di disposizioni contrattuali deve essere garantita una pausa di 15
minuti ogni 2 ore.
Per periodi temporanei le interruzioni possono essere stabilite in modo diverso
dal medico competente per singoli lavoratori.
È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine
dell'orario di lavoro.
Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della
risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli
effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di
lavoro.
La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro
e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la
riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
2009
32/81
ADEMPIMENTI (ART. 176)
Sorveglianza sanitaria
L’art. 176 prescrive che i lavoratori prima di essere addetti all’utilizzo dei VDT
siano sottoposti a visita medica per evidenziare eventuali malformazioni, e ad
un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente.
Classificazione lavoratori a seguito della visita:
idonei, con o senza prescrizioni
non idonei
Periodicità della visita:
Ogni 2 anni (idonei con prescrizioni, età superiore ai 50 anni)
Ogni 5 anni (negli altri casi)
2009
33/81
Rischi possibili nel lavoro al videoterminale
Astenopia (stanchezza visiva)
Dermativi da contatto ed
immunoallergiche;
Reazioni psicologiche: ansia e
depressione
Stress.
2009
34/81
Rischio nelle posizioni di lavoro fisse o
protratte
Il mantenimento protratto in
posizioni di lavoro assise o
erette, sostanzialmente fisse
può interferire con il processo
nutritivo dei dischi
intervertebrali lombari
degenerazione
2009
35/81
Rischio nella valutazione di posizioni fisse
Il lavoro in posizioni fisse del
tronco spesso si accompagna
a condizioni di fissità del
rachide cervicale (in
flessione)
Arti superiori non supportati e
sollevati
2009
36/81
Radiazioni generabili da VDT
Visibili
Ultraviolette
Campi elettromagnetici con
frequenza estremamente
bassa (50/60 hz)
Raggi x bassa energia bloccati
da schermo.
2009
L'entità delle radiazioni attualmente emesse
dallo schermo è comunque estremamente
modesta. Gli studi volti a definire il livello di
esposizione, in particolare alle radiazioni
ionizzanti elettriche e magnetiche, hanno
ripetutamente dimostrato che non c’è
evidenza che gli addetti a VDT siano esposti a
livelli significativamente superiori a quelli del
37/81
fondo ambientale.
Campi elettromagnetici
L’uomo vive di continuo
immerso in un mare di
campi elettromagnetici alla
frequenza di rete (50 Hz in
Europa e 60 Hz in U.S.A.)
2009
38/81
NIR
Per radiazioni non ionizzanti (NIR) si intende lo
spettro elettromagnetico con energie inferiori a
12 eV, cioè le radiazioni che non sono in grado di
rompere i legami chimici e provocare ionizzazione.
Ne fanno parte i campi elettrici e magnetici, i raggi
infrarossi, la luce e i raggi ultravioletti.
2009
39/81
104
107
3 x 108
3x
104
3 x 101
Radiazione
infrarossa
Microonde
100
3 x 1011
Vis
Radiofrequenze
Frequenza
Lunghezza
d’onda
10-3
3x
1014
Diagnostica a raggi X
Radioisotopi
Sterilizzazione
Laser
Lampade
Sorgenti termiche
Telecomandi
Impianti radar
Radarterapia
Telefonia cellulare
Forni a microonde
Ponti radio
Emissioni radiotelevisive
Radioamatori
Marconiterapia
Saldatura e incollaggio
Riscaldamento a induzione
Basse frequenze
6
FREQUENZE
OTTICHE
10-
3 x 1015
RADIAZIONI
IONIZZANTI
UV
FREQUENZE NON OTTICHE
10-7
Hz
RADIAZIONI NON IONIZZANTI
m
Metal detector
Videoterminali
Magnetoterapia
Elettrodomestici
Linee elettriche
Linee telefoniche
2009

CAMPI
STATICI
RMN
Elettrolisi
40/81
EFFETTI
I campi elettromagnetici, se di sufficiente intensità, possono
sicuramente risultare pericolosi per la salute o la sicurezza
degli individui esposti.
La sperimentazione su volontari ed animali ha permesso di
identificare un insieme di effetti dannosi e di determinarne
le soglie.
La tipologia degli effetti ed i valori delle soglie dipendono in
maniera determinante dalla frequenza del campo.
A frequenze superiori a qualche centinaio di chilohertz, i rischi
sono legati al riscaldamento dei tessuti.
A frequenze più basse, i rischi hanno origine dalle interferenze
tra le correnti indotte dai campi e le correnti
elettrofisiologiche associate alla percezione sensoriale ed
alla motilità muscolare.
2009
41/81
Titolo
Pubbli
cazio
ne su
Data
pubblica
zione
N°
pubb
D.P.C.M.
23/04/199
2
Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e
magnetico generati alla frequenza industriale nominale
(50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
G.U.
06/05/1
992
104
D.P.C.M.
28/09/199
5
Norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992
relativamente agli elettrodotti.
G.U.
04/10/1
995
232
12/11/96
"Attvazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del
03/05/1989 in materia di riavvicinamento delle
legislazioni degli stati membri relative alla compatibilità
elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva
92/31/CEE del Consiglio del
28/04/1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del
22/07/1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio dei
81/10/1993"
.
Norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992
relativamente agli elettrodotti.
G.U.
04/10/1
995
232
Regolamento recante norme per la determinazione dei
tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.
G.U.
03/11/1
998
257
Erratacorrige - Comunicato relativo al decreto del
Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381,
concernente: "Regolamento recante norme per la
determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con
la salute umana".
G.U.
14/01/1
999
11
Norme armonizzate in materia di compatibilità
elettromagnetica.
G.U.
04/06/1
999
181
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
G.U.
07/03/
2001
55
Tipo
norma
Data
D. Lgs.
D.P.C.M.
28/09/199
5
D.M.
10/09/199
8
N°
norma
615
381
Com.
D.
18/05/199
9
2009
LEGGE
22/02/20
01
36
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Legge n.36 22 febbraio 2001
a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori,
delle lavoratrici, e della popolazione dagli effetti
dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, ai sensi e nel rispetto
dell’articolo 32 della Costituzione
b) promuovere la ricerca scientifica per la
valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure
di cautela da adottare in applicazione del principio di
precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del
Trattato istitutivo dell’Unione Europea
c) assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio
e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di
risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei
campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici secondo le
migliori tecnologie disponibili
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LEGGE N. 36 22 FEBBRAIO 2001
Art. 2 - (Ambito di applicazione)
1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e
le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di
polizia, che possano comportare l’esposizione dei
lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze
comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente
legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti
radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i
radar e gli impianti per radiodiffusione.
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La nuova normativa
TITOLO VIII – AGENTI FISICI
CAPO IV – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI
DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
• ALLEGATO XXXVI
• VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI
AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI
Articolo 306 - Disposizioni finali
3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore
alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13,
paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di
cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26
aprile 2010.
Articolo 13 modificato con Direttiva 2008/46/CE
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
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amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile
2012 .
Articolo 206 - Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi
elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti
dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano
la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine
conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di
correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti
di contatto.
2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali
effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i
conduttori in tensione.
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Articolo 207 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si
intendono per:
a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a
300 GHz;
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Articolo 209 - Identificazione dell’esposizione e
valutazione dei rischi
4.,,il datore di lavoro presta particolare attenzione ai
seguenti elementi:
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici
elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi
impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi
magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3
mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali
infiammabili provocata da scintille prodotte da campi
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indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
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Radiazioni ottiche normativa
TITOLO VIII – AGENTI FISICI
CAPO V – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI
RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI
OTTICHE ARTIFICIALI
N° 6 articoli (da art. 213 a art. 218)
ALLEGATO XXXVII
RADIAZIONI OTTICHE
PARTE I – RADIAZIONI OTTICHE NON
COERENTI
PARTE II – RADIAZIONI LASER
le disposizioni di cui al capo V del titolo VIII
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entrano in vigore il 26 aprile 2010 (art. 306)
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Articolo 213 - Campo di applicazione
1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di
protezione dei lavoratori contro i rischi per la
salute e la sicurezza che possono derivare,
dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali
durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi
dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
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Articolo 214 - Definizioni
a) radiazioni ottiche : tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di
lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni
ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e
radiazioni infrarosse:
1) radiazioni ultraviolette : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa
tra 100 e 400 nm. ;
2) radiazioni visibili : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380
e 780 nm;
3) radiazioni infrarosse : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra
780 nm e 1 mm.
b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione):
qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le
radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle
radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata
controllata;
c) radiazione laser : radiazione ottica prodotta da un laser;
d) radiazione non coerente : qualsiasi radiazione ottica diversa dalla
radiazione laser;
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Articolo 216 - Identificazione dell’esposizione e
valutazione dei rischi
c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente
sensibili al rischio;
d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni
sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le
sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento
temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
2. i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti
a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori di azione
devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Dette
aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è
limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.
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Articolo 218 - Sorveglianza sanitaria
sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i
lavoratori per i quali è stata rilevata
un'esposizione superiore ai valori limite di norma
una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa
dal medico competente con particolare riguardo ai
lavoratori particolarmente sensibili al rischio,
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RADIAZIONI IONIZZANTI
Le radiazioni ionizzanti sono delle particelle e delle
onde elettromagnetiche dotate di potere altamente
penetrante nella materia. Ciò permette alle
radiazioni di far saltare da un atomo all'altro gli
elettroni che incontrano nel loro percorso. In tal
modo gli atomi, urtati dalle radiazioni, perdono la
loro neutralità (che consiste nell'avere un uguale
numero di protoni e di elettroni) e si caricano
elettricamente, ionizzandosi.
anche in natura.
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ORIGINE DELLE RADIAZIONI
IONIZZANTI
Le radiazioni ionizzanti sono prodotte:
1.da nuclidi radioattivi,
2.da particelle provenienti dal cosmo (raggi cosmici),
3.da speciali apparecchiature elettroniche (raggi X).
I radio nuclidi (tra cui il RADON) e i raggi cosmici sono
sempre naturali, invece le sostanze radioattive possono
essere naturali o artificiali.
I comuni raggi X sono artificiali, ma possono trovarsi anche in
natura.
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NORMATIVA
• D.lgs n.230 del 17.3.1995 Attuazione direttive EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti
• D.P.R. n.185 del 13.2.1964 e decreti applicativi ancora in vigore Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle
popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti
dall’impiego pacifico dell’energia nucleare
• D.M. n.449 del 13.7.1990
Regolamento concernente le modalità di tenuta della documentazione
relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle
radiazioni ionizzanti
• Legge n.864 del 19.10.1970
Ratifica convenzione OIL n.115 sulla protezione dei lavoratori contro le
radiazioni ionizzanti
• D.lgs n.626 del 19.9.1994
Attuazione direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
• D.lgs n.481 del 4.12.1992
Attuazione direttiva comunitaria relativa a dispositivi di protezione
individuale
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DANNI
EFFETTI DETERMINISTICI.
a seguito di esposizioni elevate al di sopra di una dose
soglia diversa per i vari effetti (tra 500 e 1000 mSv,
mentre alterazioni a livello ematologico vengono rilevate a
circa 250 mSv). Alle dosi indicate gli effetti sono
comunque modesti e regrediscono nel volgere di qualche
giorno. All'aumentare della dose aumenta anche la loro
gravità che, oltre i 4000 mSv, cominciano a
compromettere la vita dell'esposto in assenza di
appropriati interventi terapeutici. Il loro manifestarsi sul
piano clinico avviene in breve tempo dopo l'esposizione:
entro ore, giorni o settimane in relazione inversa
all'entità delle dose. L'induzione di cataratta è l'unica
conseguenza di tipo deterministico che può manifestarsi
dopo un periodo di 1-2 anni.
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DANNI EFFETTI STOCASTICI (statistici o casuali)
si raggruppano sia i tumori che possono colpire gli esposti,
che le malattie genetiche che potrebbero colpire i figli
degli esposti. Si tratta di eventi casuali di bassa
probabilità che possono manifestarsi a seguito di
esposizione alle radiazioni ionizzanti. Il periodo di latenza
intercorrente tra l'esposizione e la manifestazione
clinica è lungo (dell'ordine di anni o di decine di anni) e si
fa l'ipotesi, per i fini della radioprotezione, che siano
effetti privi di soglia e che si possano quindi verificare
anche a dosi molto basse e prossime allo zero. E' questo il
principale, anche se non unico, principio di cautela
applicato nella protezione dalle radiazioni.."
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MICROCLIMA
Con il termine "MICROCLIMA" si può correttamente
individuare il complesso dei parametri ambientali
che condizionano lo scambio termico fra soggetto
e ambiente.
Il microclima è una combinazione di diversi fattori
quali la temperatura dell'aria, l'umidità relativa, la
ventilazione (velocità dell'aria) e l'eventuale
presenza di calore radiante (proveniente ad es. da
macchinari, pareti, ecc.).
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Valori indicativi per il benessere microclimatici
Stagione
T°aria
UR
Velocità
dell’aria
Inverno
19-22°
40-50%
Estate
24-26°
50-60%
0,05-0,1
m/s
0,1-0,2
m/s
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MICROCLIMA
Pur annoverandolo tra gli agenti fisici da controllare
il D. Lgs. 81/2008 nulla dice sui controlli da
effettuare.
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TITOLO VIII – AGENTI FISICI
N° 6 CAPI - N° 41 articoli (da art. 180 a art. 220)
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
N° 7 articoli (da art. 180 a art. 186)
Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione
1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti
fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli
infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi
elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine
artificiale, il microclima e le atmosfere
iperbariche che possono comportare rischi per la
salute e la sicurezza dei lavoratori.
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LA NORMATIVA
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1.9 Microclima
1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi
1.9.2. Temperatura dei locali
1.9.3 Umidità
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ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
Microclima
1.9 1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi
1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che
tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai
quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria
salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di
areazione.
1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve
essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto
deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò
è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o
di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo
che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente
sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione
per la tutela della salute dei lavoratori.
1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe
comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori
dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere
eliminato rapidamente.
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MICROCLIMA
1.9.2. Temperatura dei locali
1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo
umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati
e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener
conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità
ed il movimento dell'aria concomitanti.
1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di
sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso
deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.
1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare
un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di
attività e della natura del luogo di lavoro.
1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto
l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le
temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche
localizzate o mezzi personali di protezione.
1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente
nei locali chiusi di avoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti
di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente
per evitare la corruzione dell'aria con i prodotti della combustione, ad
eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia
necessario.
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Cattiva illuminazione: effetti
sull’uomo
Principale organo colpito è l’occhio
con un quadro noto come astenopia
(sindrome da affaticamento visivo)
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effetti sull’uomo
Principali sintomi:
 bruciore
 lacrimazione
 secchezza
 senso di corpo estraneo
 ammiccamento frequente
 fastidio alla luce
 pesantezza
 vsione annebbiata
 visione sdoppiata
 stanchezza alla lettura
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LA NORMATIVA
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1.10 Illuminazione naturale ed artificiale dei
luoghi di lavoro
1.10.7. Illuminazione sussidiaria
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ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1.
AMBIENTI DI LAVORO 1.10 Illuminazione naturale ed artificiale dei
luoghi di lavoro
1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente
dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si
tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono
disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso,
tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono
essere dotati di dispositivi che consentano
un'illuminazione artificiale adeguata per
salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere
di lavoratori.
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ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1.
AMBIENTI DI LAVORO 1.10 Illuminazione naturale ed
artificiale dei luoghi di lavoro
1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro
e delle vie di circolazione devono essere installati
in modo che il tipo d'illuminazione previsto non
rappresenti un rischio di infortunio per i
lavoratori.
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ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1.
AMBIENTI DI LAVORO 1.10 Illuminazione naturale ed
artificiale dei luoghi di lavoro
1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono
particolarmente esposti a rischi in caso di guasto
dell'illuminazione artificiale, devono disporre di
un'illuminazione di sicurezza di sufficiente
intensità.
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ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1.
AMBIENTI DI LAVORO 1.10 Illuminazione naturale ed
artificiale dei luoghi di lavoro
1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di
illuminazione artificiale devono essere tenuti
costantemente in buone condizioni di pulizia e di
efficienza.
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ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1.
AMBIENTI DI LAVORO 1.10 Illuminazione naturale ed
artificiale dei luoghi di lavoro
1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi
devono essere illuminati con luce naturale o
artificiale in modo da assicurare una sufficiente
visibilità.
76/81
ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1.
AMBIENTI DI LAVORO 1.10 Illuminazione naturale ed
artificiale dei luoghi di lavoro
1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di
particolari lavorazioni o procedimenti, non sia
possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i
luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si devono
adottare adeguate misure dirette ad eliminare i
rischi derivanti dalla mancanza e dalla
insufficienza della illuminazione.
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ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1.
AMBIENTI DI LAVORO 1.10 Illuminazione naturale ed
artificiale dei luoghi di lavoro 1.10.7. Illuminazione sussidiaria
1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di
lavoro devono esistere mezzi di illuminazione
sussidiaria da impiegare in caso di necessità.
1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti
noti al personale, conservati in costante efficienza
ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità
del loro impiego.
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ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1.
AMBIENTI DI LAVORO 1.10 Illuminazione naturale ed
artificiale dei luoghi di lavoro 1.10.7. Illuminazione sussidiaria
1.10.7.3.
Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in
condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole;
quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle
macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle
persone o degli impianti;
quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili,
l’illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza
atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a
garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per
numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la
mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo.
Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente
in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile
portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono
essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.
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ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1.
AMBIENTI DI LAVORO 1.10 Illuminazione naturale ed
artificiale dei luoghi di lavoro 1.10.7. Illuminazione sussidiaria
1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita
all'aperto del personale deve, qualora sia
necessario ai fini della sicurezza, essere disposto
prima dell'esaurimento delle fonti della
illuminazione sussidiaria.
1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro
anche in caso di mancanza dell’illuminazione
artificiale normale, quella sussidiaria deve essere
fornita da un impianto fisso atto a consentire la
prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente
visibilità.
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identificazione e valutazione dei rischi